REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ili .mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 


sul regolamento di competenza d'ufficio proposto da:
Tribunale   di   Rossano,   con   ordinanza   depositata   il   23.2.09,   nel procedimento R.G. 1440/08 pendente fra:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

EDILIZIA di B.GINO e A.FRANCESCO SNC ed inoltre A. F., SA.MI., S.G., S. M., Z.L.A.;

udita   la   relazione   della   causa   svolta   nella   camera   di   consiglio dell'8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI, il quale si riporta alla relazione.

 

 

FattoDiritto

 

 

In relazione ad un infortunio mortale sul lavoro avvenuto nella circoscrizione del Tribunale di Rossano, l'INAIL ha proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza azione di regresso del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex artt. 10 e 11, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti del datore di lavoro della vittima, Edilizia di B. Gino e A. Francesco s.n.c. nonché del responsabile per la sicurezza.

 

Il Tribunale di Cosenza si é dichiarato territorialmente incompetente in favore di quello di Rossano, ritenendo applicabile il terzo comma dell'art. 444 c.p.c. e rilevando che la vicenda era stata gestita dalla sede INAIL di Rossano e dal dirigente della stessa. Il Tribunale di Rossano, ritenendosi a sua volta incompetente, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c..

 

Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Cosenza. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.

 

Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver premesso che la competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, fissata nell'art. 444 c.p.c., comma 3 riguarda tutte le controversie concernenti l'adempimento ovvero le sanzioni per l'inadempimento di qualsiasi obbligo del datore di lavoro nei confronti di enti previdenziali e non già soltanto le controversie riguardanti gli obblighi contributivi, sicché essa si estende anche alle controversie concernenti l'azione di regresso, ha osservato che per ufficio dell'ente, rilevante ai fini di tale competenza deve intendersi quello che, siccome investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa, ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.

Il Tribunale, facendo riferimento alla documentazione prodotta dall'INAIL, ha quindi messo in rilievo che la sede di Rossano dell'INAIL doveva considerarsi mero centro operativo, privo di dirigente legittimato ex lege alla rappresentanza esterna dell'ente.

Si trattava infatti di una sede di tipo "C", mentre nella regione Calabria le uniche di tipo "A" erano quelle di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, e, sulla base della Delib. 24 dicembre 2007, n. 500, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, un dirigente era previsto solo per la sede locale di tipo "A", mentre per le altre era previsto solo un funzionario. Inoltre, le sedi di tipo "C" dovevano provvedere alla mera erogazione dei servizi ai lavoratori, comprese le prestazioni sanitarie, e il funzionario ad esse preposto non era legittimato a richiedere il pagamento di somme né ad agire in giudizio per il loro recupero, sicché non aveva rilievo che nel caso concreto la sede di Rossano avesse redatto, senza averne la competenza, una richiesta di rimborso.

In concreto poi, a parte la richiesta suddetta ed una nota firmata da funzionario INAIL di Rossano dove erano indicate le somme erogate per l'infortunio in questione, la denuncia di infortunio era stata presentata all'INAIL di Cosenza, da quest'ultima sede proveniva la nota 18 settembre 2001, il prospetto di liquidazione dell'indennità in data 16 marzo 2005, contenente il riconoscimento dell'evento come dipendente da causa di servizio e della indennità da liquidarsi era firmato dal dirigente della sede in di Cosenza, a quest'ultima, infine, risalivano anche gli atti ispettivi.

 

La giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal Tribunale di Rossano e nelle conclusioni del PG, é orientata nel senso che per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 3, (la cui questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata infondata con sentenza Corte cost. n. 477 del 1991), rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale (Cass. 11266/1996: 23893/2004).

Sulla base di tale principio, al quale la Corte intende dare continuità, non essendovi ragioni per discostarsene, e in considerazione degli elementi di fatto sopraindicati, deve esser dichiarata la competenza del Tribunale di Cosenza.

 

Non si deve provvedere sulle spese poiché nessuna della parti ha svolto attività difensiva.

 

 

P.Q.M.

 

Dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza; nulla per le spese.