Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 3 gennaio 2011
Validità: 30.04.2013
Parti: Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Savt;
Settori: Trasporti, Impianti a fune
Fonte: FIT-CISL

Sommario:

Aumenti e/o modifiche di istituti contrattuali
1) Aumento della retribuzione minima
2) Erogazione a copertura economica del periodo 01 maggio 2010 - 31 dicembre 2010
3) art. 21 Indennità sostitutiva di mensa
4) art. 23 Indennità domenicale
5) Incentivo di fidelizzazione
6) erogazione dell'elemento perequativo di garanzia
Allegato:
Art. 1 Relazioni Sindacali
• Osservatorio nazionale.
• Studi ed indagini
• Formazione.
• Sicurezza sul lavoro.
Art. 38 Contrattazione di 2° livello
• Principi e contenuti
• Premio di risultato
• Elemento perequativo di garanzia
• Crisi aziendali
Art. 10. Lavoro a tempo parziale.
Articolo 30. Trattamento per malattia e infortunio non sul lavoro.
Articolo 41 Trattamento di maternità.
Articolo 45 Molestie sessuali.
Art. 8. Disciplina del rapporto a tempo determinato
Previdenza complementare.

Ipotesi di accordo sindacale rinnovo CCNL impianti a fune

Addì 03 gennaio 2011 presso la sede dell'Anef a Roma: tra Anef e le OOSS di categoria: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Savt;
In occasione del rinnovo del CCNL per gli impianti a fune 02.03.2007, parte economica e normativa, scaduto il 30 aprile 2010.

Si allega testo di modifica / integrazione dell'articolato del CCNL, costituente parte integrante del presente accordo.
Il nuovo CCNL ha durata triennale sia per la parte economica che normativa e scade al 30.04.2013.
Le parti si riservano di sottoporre, entro il 21.01.2011, la presente Ipotesi di Accordo all'approvazione dei rispettivi organi associativi.

Allegato:
Art. 1 Relazioni Sindacali
Allo scopo di confermare e rafforzare il sistema di relazioni industriali in linea con quanto previsto nel vigenti accordi Governo-Parti imprenditoriali e sindacali sulle politiche di concertazione e sulle regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'interpretazione europea del sistema dei trasporti, le parti stipulanti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Le parti stipulanti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità del comparto, nell'intento di favorire il consolidamento delle relazioni industriali, convengono di incontrarsi, di norma una volta all'anno, per scambiarsi informazioni globali ed aggregate sulle linee generali di andamento del comparto stesso e le sue problematiche, sullo stato e le prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione, tenendo conto anche delle realtà locali, sulla situazione dei flussi di finanziamento e degli stanziamenti.
Nel ribadire tali intendimenti le parti stipulanti si danno concordemente atto dell'opportunità di:
- salvaguardare la competitività delle aziende funiviarie e i relativi livelli occupazionali, in relazione anche alla situazione di maggior concorrenza internazionale indotta dall'unificazione dei mercati europei;
- aver riguardo alle peculiari caratteristiche dell'attività del trasporto a mezzo fune in riferimento alla variabilità dei fattori climatico - meteorologici.

Osservatorio nazionale.
Per quanto sopra il sistema di relazioni sindacali vigente viene integrato attraverso la rivitalizzazione dell'Osservatorio Nazionale, al quale vengono affidate le competenze più oltre elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese funiviarie in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e sicurezza sul lavoro.
L'Osservatorio Nazionale (ON) è composto da 12 membri, di cui 6 designati dall'Anef e 6 dalla Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, definendone preventivamente apposito regolamento. L'Organismo nazionale bilaterale ha sede presso la sede dell'Anef. Le riunioni dell'ON sono possibili - con l'accordo delle parti - anche in altra sede o in teleconferenza.
La composizione dell'ON può essere estesa - laddove la materia sia di esplicito loro interesse -anche alle organizzazioni sindacali territoriali rappresentanti le minoranze linguistiche del territorio stesso, e cioè il Savt "Sindacato Autonomo Valdostano" e l'Asgb "Sindacato autonomo sudtirolese". In tale ipotesi rimane comunque inalterata la pariteticità dei diritti di voto.
L'entrata in funzione dell'ON è prevista entro giugno 2011 (previa definizione entro il 31 marzo 2011 del relativo Regolamento di funzionamento). L'ON formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata del numero totale dei componenti e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali.
L'ON promuoverà - nell'esercizio delle sue funzioni ed in adempimento e nei limiti del suo mandato - almeno una concreta iniziativa all'anno.
I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l'Osservatorio nazionale ovvero la Commissione per le pari opportunità, segnalati alle aziende per il tramite dell'Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 12 ore di permesso retribuito ogni trimestre per quanto attiene l'osservatorio nazionale e 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per quanto attiene il CPO per partecipare alle riunioni dei predetti organismi.
Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali ai sensi del terzultimo comma dell'art. 37.
- Le riunioni dell'ON e/o del CPO dovranno essere comunicate ai rispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.
L'ON attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo del settore e, in particolare:
- Effettua il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative provinciali, regionali, nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- Provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
- Promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
- Promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
- Assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, Cnel, Unioncamere, Università ed Enti di Ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
- Promuove approfondimenti della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per la formazione dei responsabili aziendali e dei RLS, nonché effettua il monitoraggio dello stato di applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre può svolgere attività di promozione e organizzazione di relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione.
In ordine all'attuazione dei programmi predetti potrà valutarsi l'opportunità di coinvolgere, al fine di realizzare ogni utile sinergia, gli enti locali e gli operatori, anche turistici, la cui attività e sviluppo siano collegati alla presenza nel territorio delle strutture funiviarie.
L'ON potrà essere interpellato da aziende, lavoratori od organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro al fine di comunicare indirizzi applicativi.

Studi ed indagini
L'Osservatorio, onde esprimere valutazioni e orientamenti finalizzati all'individuazione di soluzioni ed iniziative atte a favorire lo sviluppo del settore funiviario nonché il superamento dei suoi punti di fragilità nella consapevolezza della sua interdipendenza con l'intero sistema dell'economia montana, valuterà la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.

Formazione.
In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell'importanza che riveste una costante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si pone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell'Osservatorio.
L'ON promuove quindi:
- la raccolta di materiale e lo sviluppo di progetti formativi con particolare attenzione alla formazione professionalizzante, per l'apprendistato, alla formazione permanente, per l'aggiornamento e la qualificazione del personale già dipendente, con particolare sensibilità alla tematica della sicurezza sul lavoro;
- i percorsi formativi che riguardano la professione operativa, i modelli contrattuali ed i rapporti con il cliente e gli utenti: i modelli gestionali ed organizzativi potranno essere strumento utile per costruire un rapporto organico sia con le strutture formative operanti a livello nazionale e locale che con il sistema scolastico.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- Porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- Sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto;
- Rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- Facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per vari motivi;
- Migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e la produttività aziendale;
- Valorizzare le potenzialità occupazionali, favorendo l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
- Ridurre gli infortuni sul lavoro e prevenire le malattie professionali;
Ulteriore obiettivo dell'ON in ambito connesso alla formazione sarà quello di consulenza per la gestione e rilascio - a cura delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito delle loro esclusive competenze in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze - del Libretto Formativo del cittadino: strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite.
Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a:
evidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto;
facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all'interno di un percorso di inserimento e mobilità lavorativa.

Sicurezza sul lavoro.
L'ON monitorerà con costanza le tematiche della sicurezza sul lavoro - anche in attuazione del DLgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
L'ON promuove la diffusione sul territorio delle buone pratiche in atto che saranno quindi proposte come modello di comportamento e percorso formativo specifico del settore, anche al fine di ridurre le cause di incidenti sul lavoro e soprattutto garantire sempre maggiore sicurezza ai lavoratori.
L'ON monitorerà altresì l'evoluzione legislativa in materia, diffondendo le informazioni raccolte in momenti seminariali ed in report specifici.
L'ON raccoglie documentazione utile ai fini valutativi dell'andamento dei rischi presenti, formulando eventuali proposte formative ed indirizzi applicativi, anche con la collaborazione delle aziende, nel rispetto delle vigente normative sulla privacy, nonché raccoglie e diffonde fonti informative istituzionali essenziali quali la normativa specifica da applicare, le linee guida del TU Sicurezza, con particolare riferimento ai documenti afferenti l'uso di dispositivi individuali di protezione, la movimentazione dei carichi, il lavoro in quota, la protezione da agenti biologici, dal rumore e dalle vibrazioni.

Art. 38 Contrattazione di 2° livello
Principi e contenuti

Le parti confermano che la contrattazione collettiva rappresenta un valore nelle relazioni sindacali e, in quanto coerente con la regolazione per la stessa definita, può dare supporto allo sviluppo dei fattori di competitività per le imprese ed alla salvaguardia dell'occupazione, nonché concorrere al miglioramento delle retribuzioni reali dei lavoratori.
In tale ottica e nell'ambito dei principi interconfederali vigenti sulla materia, le parti dichiarano il reciproco interesse al modello di assetti contrattuali fondato su due livelli.
Fermo restando quanto all'art. 39 del presente CCNL circa gli istituti contrattuali riservati all'esclusiva competenza del livello nazionale, che in quanto tali non possono divenire oggetto di ulteriore negoziazione in sede aziendale, le parti ritengono che una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello anche nel settore degli impianti di trasporto a fune - rispettando le peculiari caratteristiche di questo ed in coerenza con le sue compatibilità, nonché preservando le esigenze delle imprese di minori dimensioni - possa effettivamente migliorare le condizioni economiche del personale, collegandole al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, etc, in quanto rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle imprese e dei risultati legati all'andamento economico delle stesse, ivi compresi indicatori migliorativi della sicurezza sul lavoro.
Nella vigenza degli accordi di secondo livello le parti stipulanti gli accordi medesimi potranno anche sviluppare, nei tempi che saranno ritenuti opportuni, momenti di informazione e consultazione sugli eventuali effetti connessi a processi di ristrutturazione che influiscano sulle condizioni di lavoro e di occupazione.
Sono titolari della contrattazione di 2 livello le RSU/RSA e le strutture delle OSL territoriali stipulanti il presente CCNL.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale, rispettando il principio dell'autonomia dei cicli contrattuali e della non sovrapposizione fra livelli; gli accordi sono pertanto stipulabili nella seconda metà dell'arco temporale di vigenza del CCNL e possono essere realizzati alternativamente a livello aziendale o territoriale secondo la prassi esistente.
[…]
Le parti stipulanti il presente CCNL si adopereranno affinché la contrattazione di secondo livello si svolga in coerenza e nel rispetto dei principi sopra definiti. Conseguentemente, eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle clausole tutte così come in questa sede definite, saranno affrontate tra le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.

Articolo 41 Trattamento di maternità.
Per aggiornare i riferimenti legislativi l'attuale formulazione viene integrata premettendo l'inciso: "fermo restando quanto previsto dal Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutela della maternità, con particolare riferimento al trattamento economico e assistenziale e al diritto alla conservazione del posto di lavoro".
È introdotto poi un secondo cpv. relativo all'astensione anticipata del lavoro e aggiunta una ulteriore nota a verbale per sottolineare la sperimentalità dell'integrazione economica aziendale nella fattispecie considerata.
Il nuovo testo dell'articolo 41 risulta pertanto modificato come di seguito.

"Fermo restando quanto previsto dal Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutela della maternità, con particolare riferimento al trattamento economico e assistenziale e al diritto alla conservazione del posto di lavoro, durante il periodo di astensione obbligatoria e comunque per la durata complessiva del congedo di maternità pari a 5 mesi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 e 20 dal predetto decreto, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della quota giornaliera della retribuzione spettante".
Alla lavoratrice, nei cui confronti sia disposta l'interdizione anticipata del lavoro ex art. 17 Dlgs n. 151, previo accertamento oggettivamente motivato da parte delle competenti strutture pubbliche, è riconosciuta la medesima integrazione di cui al capoverso precedente per un periodo complessivo non superiore a 3 mesi".
Nota a verbale.
Le parti concordano che l'integrazione economica aziendale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra la misura dell'indennità a carico INPS, vigente alla firma del presente accordo e il 100% della quota giornaliera della retribuzione spettante, anche qualora provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari ne mutino sostanzialmente l'ambito normativo di riferimento e o il valore.

Articolo 45 Molestie sessuali.
1. Modifiche al primo capoverso e introduzione di un ulteriore capoverso.
1.1. Le aziende provvederanno nelle forme più adeguate possibili a disincentivare le molestie sessuali anche attraverso l'attuazione delle campagne di pubblicizzazione e raccomandazione della CE del 27/2/1991 [27.11.1991] e della risoluzione del Parlamento Europeo dell'11/2/1994.
1.2. Le aziende adotteranno opportune misure, e relative sanzioni, idonee a prevenire e rimuovere, gli effetti prodotti da eventuali molestie e discriminazioni, dirette e indirette, così come definite nei decreti legislativi 198/2006 e 5/2010, che vengano segnalate dalle commissioni di parità, dalle organizzazioni sindacali, dalle lavoratrici e lavoratori.
L'ultimo capoverso rimane invariato e diventa il terzo dell'art. 45.

Art. 8. Disciplina del rapporto a tempo determinato
Le assunzioni a termine, sono effettuate ai sensi dell'avviso comune 20 novembre 2008 e del Dlgs 6 settembre 2001 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'apposizione del termine è priva di effetto, se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme di legge vigenti, nonché quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
[…]