DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vigente al: 27-12-2021
ALLEGATO XLVII ¹ ² ³
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. Nella tabella, l’espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
A. Misure di contenimento |
B. Livelli di contenimento |
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2 |
3 |
4 |
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Luogo di lavoro |
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1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio |
No |
Raccomandato |
Sì |
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillatole in modo da consentire la fumigazione |
No |
Raccomandato |
Sì |
Impianti |
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3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento |
Se del caso |
Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea |
Sì |
Attrezzature |
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4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPAW o simile |
No |
Si, per l'aria in uscita |
Sì, per l’aria in entrata e in uscita |
5. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire |
Sì, per bancone e pavimento |
Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio |
Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto |
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica |
No |
Raccomandato |
Sì, |
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
Sistema di funzionamento |
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8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti |
Raccomandato |
Sì |
Sì, attraverso una zona filtro (airlock)® |
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
10. Procedure specifiche di disinfezione |
Sì |
Sì |
Sì |
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico |
Sì |
Sì |
Si, deposito con accesso sicuro |
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento |
No |
Raccomandato |
Raccomandato |
Rifiuti |
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13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali |
Raccomandato |
Sì, sul sito 0 fuori sito |
Sì, sul sito |
Altre misure |
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14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura |
No |
Raccomandato |
Sì |
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti |
Raccomandato |
Raccomandato |
Sì |
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza.
(2) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.
¹ Come modificato dall'art. 17 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149
² Come sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19