DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 


Vigente al: 27-12-2021


ALLEGATO XLVII ¹ ² ³
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. Nella tabella, l’espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
 

A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento

2

3

4

Luogo di lavoro

1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio

No

Raccomandato

2. Il luogo di lavoro deve essere sigillatole in modo da consentire la fumigazione

No

Raccomandato

Impianti

3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento

Se del caso

Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea

Attrezzature

4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPAW o simile

No

Si, per l'aria in uscita

Sì, per l’aria in entrata e in uscita

5. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire

Sì, per bancone e pavimento

Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio

Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto

6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

No

Raccomandato

Sì,

7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti

Raccomandato

Sistema di funzionamento

8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti

Raccomandato

Sì, attraverso una zona filtro

(airlock)®

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti

Raccomandato

10. Procedure specifiche di disinfezione

11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico

Si, deposito con accesso sicuro

12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento

No

Raccomandato

Raccomandato

Rifiuti

13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali

Raccomandato

Sì, sul sito 0 fuori sito

Sì, sul sito

Altre misure

14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura

No

Raccomandato

15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti

Raccomandato

Raccomandato


(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza.
(2) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.


¹ Come modificato dall'art. 17 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149
² Come sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

³ Come sostituito dal decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 - Recepimento Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico