• Appalto e Contratto d'opera
  • Cantiere Temporaneo e Mobile

 

 

Responsabilità di un socio amministratore della "I.C.E." (Impresa Costruzioni Edili snc di C.E. e B.S.) nonchè responsabile di cantiere perchè, per colpa, costituita dalla violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 69, ha cagionato al M. lesioni gravi (trauma cranico con conseguente coma e pericolo di vita).


La "I.C.E." aveva infatti in corso lavori per la realizzazione di un complesso residenziale ed aveva subappaltato le opere di intonacatura interna ed esterna alla ditta "E. s.a.s. di C. S." che aveva, a propria volta, in parte subappaltato talune di tali opere a M.R., titolare di impresa individuale.


L'infortunio è stato ricostruito nei seguenti termini: il M. era salito al terzo piano dello stabile in costruzione per salutare un amico, nel discendere di corsa le scale, avendo probabilmente inciampato su dei cavi elettrici, era caduto ed aveva urtato il parapetto posto a protezione di un'apertura sita in corrispondenza del pianerottolo esistente alla base di una rampa di scale interne in fase di costruzione.

 

La protezione, costituita da due tavole di legno inchiodate alla muratura esterna, non avevano retto, per cui il M. era precipitato nel vuoto producendosi le lesioni sopra descritte.


Il giudice del merito ha riscontrato, nella condotta dell'imputato, la violazione del citato D.P.R., art. 69 (che riguarda le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione) posto che, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dal personale dell'ASL competente, le protezioni predisposte erano del tutto inadeguate, sia perchè le tavole che costituivano il parapetto non presentavano alcuna solidità, in quanto inchiodate sul lato esterno della muratura di guisa che non assicuravano adeguata resistenza ad una spinta proveniente dall'interno, sia per l'assenza di tavole fermapiedi. In sostanza, dagli accertamenti è emerso che le protezioni predisposte non erano idonee ad impedire la caduta nel vuoto delle persone.

 

Ricorso in Cassazione dell'imputato - Inammissibile.

 

La Corte afferma che "il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti e per la genericità ed aspecificità degli stessi, per nulla correlati alle argomentazioni e deduzioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sentenza impugnata."

 

Il ricorrente ha ignorato, ad esempio, "quanto, in tema di individuazione della norma antinfortunistica violata, hanno sostenuto quei giudici che, dopo avere correttamente indicato il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 69 quale specifica norma di riferimento, hanno tuttavia evidenziato come, ove anche dovesse ritenersi applicabile l'art. 68, nulla cambierebbe in punto di responsabilità dell'imputato poichè anche tale norma prevede la realizzazione di specifiche ed adeguate opere di protezione (parapetto resistente e tavola fermapiedi), donde la sostanziale inutilità del richiamo al cit. D.P.R., art. 68.

 

Sul punto, il ricorrente ha rinnovato le proprie, infondate, censure, ignorando l'argomento prospettato nelle sentenze di merito e nulla osservando circa la sostanziale identità delle opere protettive imposte dalle due norme.


Ha, ancora, ignorato quanto argomentato dai giudici del merito in ordine alla necessità di un preciso rispetto delle norme di prevenzione, che mirano ad evitare gli incidenti sul lavoro, la cui violazione determina precise responsabilità in capo al datore di lavoro o al suo rappresentante, senza che possa attribuirsi rilievo scriminante anche a condotte imprudenti riconducigli al lavoratore, dovendo dette norme essere rispettate dal datore di lavoro anche per ovviare ad imprudenze ed a disattenzioni del dipendente.

 

Anche a tale proposito, il ricorrente, ignorando le argomentazioni e le osservazioni contenute nelle sentenze, ha ancora riproposto i temi della colpa della persona offesa, della presenza dei cavi elettrici, della imprudente corsa lungo le scale - quasi che imprudente e addirittura riprovevole debba qualificarsi il comportamento del lavoratore che intenda avviarsi sollecitamente al proprio lavoro - e della totale esenzione da responsabilità del datore di lavoro, cioè proprio della persona alla quale spettava di porre in sicurezza il cantiere, anche impedendo l'insidiosa presenza di cavi lungo le scale.

 

Mentre non si comprende come possa ritenersi imprevedibile la caduta lungo le scale di una persona, laddove i gradini siano ingombri di insidie, rappresentate, in specie, dalla presenza di cavi elettrici di cui, peraltro, come già detto non può non farsi carico lo stesso imputato." ...


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: 1) B.S., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1074/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 27/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
 

 

 

FattoDiritto

 

 

1 - Con sentenza del Tribunale di Udine, in composizione monocratica, del 15 gennaio 2008, B.S. è stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose gravi ed aggravate commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di M.R., e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, alla pena di Euro 300,00 di multa.
Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'imputato, quale socio amministratore della "I.C.E." (Impresa Costruzioni Edili snc di C.E. e B.S.), e responsabile di cantiere, per colpa, costituita dalla violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 69, ha cagionato al M. lesioni gravi (trauma cranico con conseguente coma e pericolo di vita).
La "I.C.E." aveva in corso lavori per la realizzazione di un complesso residenziale ed aveva subappaltato le opere di intonacatura interna ed esterna alla ditta "E. s.a.s. di C. S." che aveva, a propria volta, in parte subappaltato talune di tali opere a M.R., titolare di impresa individuale.


L'infortunio è stato ricostruito nei seguenti termini.


Verso le ore otto del (OMISSIS), il M., salito al terzo piano dello stabile in costruzione per salutare un amico, nel discendere di corsa le scale, avendo probabilmente inciampato su dei cavi elettrici, era caduto ed aveva urtato il parapetto posto a protezione di un'apertura sita in corrispondenza del pianerottolo esistente alla base di una rampa di scale interne in fase di costruzione.

La protezione, costituita da due tavole di legno inchiodate alla muratura esterna, non avevano retto, per cui il M. era precipitato nel vuoto producendosi le lesioni sopra descritte.
Il giudice del merito ha riscontrato, nella condotta dell'imputato, la violazione del citato D.P.R., art. 69 (che riguarda le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione) posto che, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dal personale dell'ASL competente, le protezioni predisposte erano del tutto inadeguate, sia perchè le tavole che costituivano il parapetto non presentavano alcuna solidità, in quanto inchiodate sul lato esterno della muratura di guisa che non assicuravano adeguata resistenza ad una spinta proveniente dall'interno, sia per l'assenza di tavole fermapiedi. In sostanza, dagli accertamenti è emerso che le protezioni predisposte non erano idonee ad impedire la caduta nel vuoto delle persone.


Ove anche, ha sostenuto il tribunale, volesse richiamarsi, aderendo alla tesi del B., la fattispecie del cit. D.P.R., art. 68 (che riguarda le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro), piuttosto che quella di cui all'art. 69, non meno evidente sarebbe la responsabilità dell'imputato, posto che anche detta norma impone la realizzazione di protezioni altrettanto solide, costituite da parapetti e tavole fermapiede idonee ad evitare la caduta di persone.
In punto di nesso causale, è stata sostenuta l'infondatezza della tesi difensiva - secondo cui la responsabilità dell'infortunio dovrebbe essere addebitata allo stesso lavoratore che avrebbe agito in maniera sconsiderata e del tutto imprevedibile - sul rilievo che la condotta della parte offesa non presentava le caratteristiche di abnormità e di estraneità rispetto all'ordinario andamento dei lavori.
 
Quanto alla posizione di garanzia attribuita all'imputato, è stato ricordato che costui non era solo il socio amministratore della "ICE", ma anche il responsabile del cantiere, e dunque destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dello stesso e della incolumità dei lavoratori; è stato altresì segnalato che era stato proprio lui ad impartire gli ordini ai lavoratori e che sotto la sua direzione erano stati installati i parapetti in questione.
A tali considerazioni ed argomentazioni si è riportata anche la Corte d'Appello di Trieste che, su impugnazione proposta dall'imputato, con sentenza del 27 maggio 2009, ha confermato la decisione del primo giudice.

 

2 - Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, il B., che deduce:

a) violazione degli artt. 40 e 41 c.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla individuazione della condotta omissiva attribuita all'imputato ed al nesso di causalità tra detta condotta e l'evento determinatosi; sostiene, in proposito, il ricorrente che l'infortunio si è verificato a causa della condotta imprudente della vittima che scendeva di corsa le scale dell'edificio senza curarsi dei cavi elettrici che intralciavano il cammino;

b) violazione dell'art. 40 c.p., e vizio di motivazione, in relazione alla posizione di garanzia attribuita all'imputato; posizione erroneamente ritenuta dai giudici del merito poichè egli non aveva alcun rapporto con i subappaltatori della "Euromalte";

c) vizio di motivazione, con riguardo al tema della imprevedibilità della condotta imprudente del lavoratore;

d) violazione di legge, in ordine alla mancata applicazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, piuttosto che dell'art. 69; e) violazione dell'art. 40 c.p., e vizio di motivazione in punto di individuazione della condotta colposa addebitata all'imputato; si sostiene nel ricorso che il tavolato impiegato era idoneo a garantire la normale sicurezza del cantiere e l'incolumità dei lavoratori.

 

3 - Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti e per la genericità ed aspecificità degli stessi, per nulla correlati alle argomentazioni e deduzioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sentenza impugnata.

In realtà, il ricorrente, formalmente deducendo l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, sostanzialmente altro non fa che riproporre censure ed argomentazioni che sono già state oggetto di accurato esame da parte dei giudici del merito e dagli stessi ritenute inconsistenti ovvero irrilevanti con diffusa motivazione, del tutto coerente sul piano logico e dunque non censurabile nella sede di legittimità.

Così, sui temi relativi: alla individuazione della norma violata, alla posizione di garanzia attribuita all'imputato, al nesso di causalità, alla condotta asseritamente imprudente ed imprevedibile della persona offesa, alla idoneità del parapetto a garantire la sicurezza del cantiere, i giudici del merito si sono a lungo soffermati ed hanno, con motivazione inattaccabile sul piano logico e rispettosa della normativa di riferimento, legittimamente respinto le tesi difensive.


Con quelle argomentazioni e deduzioni, il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, essendosi egli sostanzialmente limitato alla pedissequa riproposizione delle proprie tesi senza alcuna ulteriore prospettazione 

Ha ignorato, ad esempio, quanto, in tema di individuazione della norma antinfortunistica violata, hanno sostenuto quei giudici che, dopo avere correttamente indicato il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 69 quale specifica norma di riferimento, hanno tuttavia evidenziato come, ove anche dovesse ritenersi applicabile l'art. 68, nulla cambierebbe in punto di responsabilità dell'imputato poichè anche tale norma prevede la realizzazione di specifiche ed adeguate opere di protezione (parapetto resistente e tavola fermapiedi), donde la sostanziale inutilità del richiamo al cit. D.P.R., art. 68.

 

Sul punto, il ricorrente ha rinnovato le proprie, infondate, censure, ignorando l'argomento prospettato nelle sentenze di merito e nulla osservando circa la sostanziale identità delle opere protettive imposte dalle due norme.


Ha, ancora, ignorato quanto argomentato dai giudici del merito in ordine alla necessità di un preciso rispetto delle norme di prevenzione, che mirano ad evitare gli incidenti sul lavoro, la cui violazione determina precise responsabilità in capo al datore di lavoro o al suo rappresentante, senza che possa attribuirsi rilievo scriminante anche a condotte imprudenti riconducigli al lavoratore, dovendo dette norme essere rispettate dal datore di lavoro anche per ovviare ad imprudenze ed a disattenzioni del dipendente.

Anche a tale proposito, il ricorrente, ignorando le argomentazioni e le osservazioni contenute nelle sentenze, ha ancora riproposto i temi della colpa della persona offesa, della presenza dei cavi elettrici, della imprudente corsa lungo le scale - quasi che imprudente e addirittura riprovevole debba qualificarsi il comportamento del lavoratore che intenda avviarsi sollecitamente al proprio lavoro - e della totale esenzione da responsabilità del datore di lavoro, cioè proprio della persona alla quale spettava di porre in sicurezza il cantiere, anche impedendo l'insidiosa presenza di cavi lungo le scale.

Mentre non si comprende come possa ritenersi imprevedibile la caduta lungo le scale di una persona, laddove i gradini siano ingombri di insidie, rappresentate, in specie, dalla presenza di cavi elettrici di cui, peraltro, come già detto non può non farsi carico lo stesso imputato.

Ha, ancora, ignorato quanto affermato dai giudici del merito circa il ruolo di garanzia svolto dall'imputato, legittimamente riconosciuto in ragione della posizione dello stesso, sia di legale rappresentante della "ICE", sia di responsabile del cantiere, che aveva sovrainteso anche alla realizzazione dei parapetti in questione.

Posizione, mai negata dall'imputato, che si riflette, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, non solo sui dipendenti della "ICE", ma su tutti i lavoratori impegnati nel cantiere, pur se dipendenti da altre ditte subappaltatrici ovvero lavoratori autonomi, ai quali l'impresa che ha appaltato i lavori ed il responsabile del cantiere devono assicurare ottimali condizioni di sicurezza.

Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla individuazione della condotta colposa attribuita all'imputato, inesistente, a giudizio del ricorrente, in vista dell'asserita idoneità del tavolato applicato a garantire la sicurezza. Idoneità tuttavia smentita dai fatti, oltre che dai pareri espressi dai tecnici intervenuti sul luogo dell'infortunio, i quali hanno accertato che le protezioni predisposte, per le ragioni già sopra richiamate, non erano per nulla idonee ad impedire la caduta nel vuoto delle persone.

 

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

 

 

P.Q.M.

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.