Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 dicembre 2010, n. 25860 - Risarcimento per infortunio e assicurazione


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso 342-2009 proposto da:
G. PREFABBRICATI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CENTOFANTI SIRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A. ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALETTI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- controri corrente -
e contro
F.P., D.M., F.M.R., C.A., F.A.;
- intimati - 
nonchè da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e difeso dall'avvocato BISCARINI ENRICO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
F.P., D.M., G.PREFABBRICATI S.P.A., F.M.R., F.A., A. ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 516/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/09/2008 R.G.N. 843/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato CENTOFANTI SIRIO;
Udito l'Avvocato BONAGCORSI DI PATTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto 

 

 

Con sentenza del Tribunale di Perugia del 17.2/17.3.2006 C. A., responsabile per la sicurezza della spa G.Prefabbricati, era stato condannato al risarcimento dei danni in favore degli eredi F., determinandosi le somme a ciascuno dovute a titolo di danno morale subito per la morte del proprio congiunto, deceduto a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 17.10.1988.

Veniva ritenuto che il C. fosse responsabile in sede civile in base a sentenza penale della Corte di Appello di Firenze, con la quale era stata accertata la responsabilità penale per omicidio colposo aggravato del predetto, confermata dalla Corte di Cassazione il 26.3.1996.

Era stata dichiarata, poi, con la detta pronunzia, l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla G.Prefabbricati spa e della domanda in garanzia da questa avanzata nei confronti dell'A. Assicurazioni spa.
Con sentenza della Corte di Appello di Perugia, resa in data 11.6/16.9.2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il C. veniva condannato al risarcimento del danno morale patito dagli appellati mediante il pagamento delle somme già determinate in primo grado, dalle quali veniva, tuttavia, detratto quanto già percepito da ciascuno a titolo di provvisionale; ritenuto ammissibile l'intervento della G.Prefabbricati spa, la stessa veniva condannata a tenere indenne il C. dal pagamento delle somme da corrispondere a ciascun erede come determinate; venivano, invece, respinti sia, per il resto, l'appello principale del C., inteso all'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'infortunato nella causazione del sinistro, sia l'appello incidentale della G. Prefabbricati spa, inteso ad essere tenuta indenne dall'A. Ass.ni di quanto il C. fosse tenuto a pagare agli eredi o anche da essa azienda, in solido con il C., agli eredi, respingendosi, altresì, la domanda di questi ultimi, tesa ad ottenere la condanna in solido degli obbligati. Veniva nel resto confermata la sentenza gravata.
Osservava, in sintesi la corte territoriale, con riferimento alla sola questione oggetto del presente ricorso per cassazione, che gli attori avevano agito iure proprio per ottenere il danno morale e che la polizza n. (OMISSIS), avente effetto dal 17.6.1985, stipulata dalla G. Prefabbricati spa con l'A. assicurazioni, a copertura degli infortuni sul lavoro subiti dai propri dipendenti, garantiva l'assicurato, "di quanto questi sia chiamato a pagare. a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da suo dipendente de quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c." (art. 1 del contratto di assicurazione).
Rilevava che l'ambito di copertura assicurativa, in caso infortunio su lavoro, riguardava unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno biologico ed il danno morale, entrambi di natura non patrimoniale e richiamava sentenze, anche della S.C., a suo dire confermative del principio secondo il quale i detti danni dovevano ritenersi fuori dal sistema risarcitorio previsto dalle disposizioni del D.P.R. citato, salva diversa espressa manifestazione di volontà delle parti, intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai danni testè detti.


Propone ricorso per cassazione, notificato il 6.12.2008 ed affidato ad unico motivo di impugnazione, la SPA G. Prefabbricati.

Resistono con controricorso la società A. Ass.ni, nonchè il C., che sostanzialmente richiama le censure della società Generali.
Sono state prodotte dalla spa G. Prefabbricati spa e dall'A. Assicurazioni spa memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Diritto

 

Deduce la Spa G. Prefabbricati, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1370, 1371, 1882 e 1932 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che la sentenza sia affetta da errore laddove è basata sull'assimilazione dell'ipotesi esaminata a quelle prese in considerazione da altre decisioni, della stessa Corte di Appello di Perugia e della Corte di Cassazione, in cui la clausola del contratto di assicurazione disponeva in termini diversi , oppure erano stati, diversamente da come riportato dalla corte territoriale, affermati principi del tutto corrispondenti a quelli sostenuti da essa ricorrente (in particolare con sentenza di questa Corte n. 11428/2000).
Assume che la clausola del contratto di assicurazione riportata nel precedente della Corte perugina citato è tale per cui l'obbligo della società assicuratrice di tenere indenne l'assicurato si limita "a quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti" e che, pertanto, è evidente che, mentre nell'ipotesi da ultimo riportata vi è un diretto riferimento dell'estensione della garanzia assicurativa a quanto l'assicurato debba pagare ai sensi della predetta normativa, tale limitazione non è ravvisabile nel testo della clausola operativa nel caso considerato, che richiama il D.P.R. n. 1124 del 1965 solo con riferimento ai soggetti assicurati ai sensi della predetta normativa.
Peraltro, con la clausola di cui alla lettera M1 delle Condizioni Aggiuntive di assicurazione, si conveniva che la garanzia di responsabilità civile verso terzi valesse, in deroga all'art. 3, lett. C) delle Condizioni Generali, anche nei riguardi dei dipendenti stessi non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro.
Tanto essenzialmente dedotto, e rilevato che la interpretazione della clausola contrattuale era tale da porsi in palese violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la società formula quesito di diritto con riferimento ai criteri di corretta interpretazione della clausola contrattuale.
Osserva la Corte che effettivamente non risulta che la interpretazione della clausola contrattuale sia stata operata in conformità ai criteri ermeneutici che devono guidare una corretta interpretazione delle clausole contrattuali al fine della individuazione della reale intenzione dei contraenti ex art. 1362 c.c.. In particolare, l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione, al fine dell'individuazione del contenuto oggettivo e dell'estensione del rischio assicurato, involge un'indagine di fatti istituzionalmente riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e conforme alle norme di ermeneutica (Cass 10299/2001).
Secondo la ricorrente società l'interpretazione del contratto espressa dalla Corte d'Appello di Perugia sarebbe contraria ai principi di interpretazioni sanciti dagli artt. 1362 e ss. e la reale volontà delle parti, ove correttamente desunta in virtù di un corretto procedimento ermeneutico, era quella di operare una traslazione dall'assicurato all'assicuratore del rischio testualmente individuato dall'art. 1, lett. B) delle condizioni generali di polizza, per il quale "la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.", e non "a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 per gli infortuni...".
In relazione a tale ultima previsione, è stato ritenuto che in relazione alle ipotesi sottratte all'esonero da responsabilità risarcitoria prevista dall'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si innesta la copertura assicurativa, e che fosse incensurabile la sentenza impugnata nella parte in cui, proprio sulla base di una corretta applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale, aveva escluso che la polizza nei termini in cui disponeva la clausola in questione potesse ritenersi operativa per quanto atteneva al danno biologico ed al danno morale (cfr. Cass. 18.7.2006 n. 16376). Il tenore della clausola è stato, invero, ritenuto tale per cui la responsabilità civile "coperta" dalla polizza non potesse essere identificata con quella ritraibile dalla disciplina codicistica, ma dovesse essere piuttosto collegata a quella evincibile dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, nella predetta clausola espressamente e, in esclusiva, richiamati.
In sede giurisprudenziale (Cass. 920/2004, 5507/2004, 19150/2005), risulta, poi, costantemente affermato il principio secondo cui, alla stregua della disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, per il periodo sottratto ratione temporis al disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 (disposizione che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), l'ambito della copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa, e non anche al danno alla salute o biologico e al danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale: sicchè il danno biologico ed il danno morale, in sè considerati, restano completamente fuori dal sistema risarcitorio previsto dalle disposizioni del D.P.R. n. 1124 del 1965 precedentemente citate, salva diversa espressa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai danni testè detti.
Nella fattispecie esaminata risulta diversamente strutturata la clausola che contempla l'estensione del rischio nei termini sopra evidenziati. La clausola in esame è, dunque, suscettibile di interpretazione diversa da quella ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, atteso il senso fatto palese dalle espressioni usate, dotate di chiarezza ed univocità. Peraltro, come evidenziato dalla ricorrente, la corte territoriale non ha neanche esaminato il testo complessivo del contratto, violando il criterio di globalità di cui all'art. 1363 c.c., non ponendo riferimento alla circostanza, che nelle Condizioni Aggiuntive di Polizza era contenuta un'altra clausola, quella di cui alla lettera M1, con cui si conveniva che, in deroga all'art. 3, lett. c delle condizioni Generali di assicurazione, la garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche nei riguardi dei dipendenti stessi non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), semprechè dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 c.c..

Pertanto, non può ritenersi corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale deve escludersi che la polizza in questione possa ritenersi operativa per quanto inerente al danno morale.
L'interpretazione della clausola fornita dalla Corte territoriale è, invero, non conforme non solo alla comune intenzione dei contraenti, come risultante dal contenuto testuale della clausola medesima, ma anche ai criteri ermeneutici oggettivi di cui agli artt. 1366 ss c.c. (comunque applicabili solo in via meramente sussidiaria), specie con riferimento all'interpretazione del contratto secondo "buona fede" (art. 1366 c.c.).

La sentenza va, pertanto cassata, dovendo il giudice del rinvio procedere al riesame della controversia, interpretando la clausola contrattuale in conformità agli enunciati canoni ermeneutici. Il giudice del rinvio, oltre ad attenersi ai principi richiamati, dovrà anche pronunciarsi in ordine alla possibilità di estendere la garanzia assicurativa alla copertura dei danni subiti dagli eredi dell'infortunato (tale dubbio, incidentalmente era stato avanzato nella stessa sentenza cassata).

Peraltro, non essendovi dubbi sul fatto che la garanzia sia prevista espressamente per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'assicurato in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., dovrà anche valutarsi se il titolo di responsabilità evocato consenta l'estensione dell'obbligo risarcitorio nei confronti dei soggetti convenuti in giudizio in virtù delle specifiche domande di garanzia.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'A., si osserva che, poichè l'esame della prescrizione del diritto azionato in giudizio ha natura preliminare, la disamina del giudice del merito in ordine ai fattori costitutivi del diritto stesso contiene, anche quando si concluda con una pronuncia negativa del diritto suddetto, la decisione implicita di rigetto dell'eccezione relativa alla prescrizione, con la conseguenza, per l'eccipiente, di una soccombenza teorica che, in relazione alla sentenza di appello, io grava dell'onere dell'impugnazione incidentale per cassazione, affinchè, sulla questione, già sollevata ed implicitamente decisa, non si formi il giudicato. L'omissione della detta impugnazione comporta, pertanto, la preclusione della riproposizione della questione in sede di rinvio, (in tale senso, cfr. Cass n. 6651/1987).


Anche la regolazione delle spese di lite del presente giudizio e delle precedenti fasi di merito è demandata al giudice di rinvio individuato in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 


La Corte così provvede:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese alla Corte di Appello di Firenze.