Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 104 - Incendio causato dall'esplosione di polveri della lana e responsabilità di un RSPP


 

Responsabilità di un RSPP per un incendio e un'esplosione, con conseguente crollo, verificatisi in una s.p.a. che ha avuto come conseguenza la morte di tre dipendenti ( Co.Ca., T.R., R. G.) e lesioni personali gravi ad altri cinque ( Ch. D., Co.Do., D.M., Ca.Pa. e Fa.Ma.).
All'esito delle indagini preliminari, sulla scorta di approfondite indagini tecniche, i CT del P.M. individuano la causa primaria del disastro in fenomeni non solo di combustione ma anche di esplosione avvenuti nel piano seminterrato per la presenza di residuati della lavorazione altamente incendiabili.

Ricorre in Cassazione - Inammissibile.

La Corte afferma che: "Per il caso che ci occupa, con riferimento alla prevedibilità dell'incendio causato dall'esplosione di polveri della lana, che è l'aspetto saliente ed assorbente dei motivi posti a base del ricorso del C., va rilevato che il Tribunale ha sostenuto che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell'aria, diventa infiammabile, ed, in particolari condizioni anche esplosiva.
La Corte d'Appello sul punto ha affermato che all'epoca dei fatti esistevano già due studi scientifici pubblicati nell'85 e nel 97 che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non era inerte, ma presentava discrete capacità di sostenere - in presenza di precise condizioni - combustione ed esplosione.
Dunque, sebbene la fattispecie in esame si caratterizza, come unanimemente rilevato sia dai giudici del merito, periti compresi, e dalla difesa, per la sua unicità e che mai in precedenza si era verificato un simile evento, ciò non toglie che l'elemento della conoscenza, come prospettato dalla corte territoriale, sulla scorta dei risultati peritali, della prevedibilità e della valutazione ex ante dell'evento, impedisce l'affermazione dell'evidenza della prova di innocenza dell'imputato.
E' vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia antinfortunistica, si cerca di evitare i rischi della lavorazione proprio sulla base dell'esperienza: rispetto ad un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in determinate occasioni , si  trova il rimedio e le misure necessarie ad evitarlo.
Ma ciò non basta, atteso che con riguardo ad attività lavorative di per sè pericolose, l'adozione delle misure idonee a prevenire i rischi devono essere attuate prima ancora che si verifichi l'infortunio.
A tutto ciò soccorrono la tecnica, la ricerca, gli studi, la documentazione e per l'appunto, come ha evidenziato la Corte Torinese l'obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il
D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 impone. Ed aggiunge che la conoscenza di tali caratteristiche del materiale trattato avrebbe, a sua volta, innescato l'obbligo di verifica delle concrete modalità di funzionamento dei macchinari che entravano in contatto con tale polvere, svelando così i punti critici del sistema (contiguità fra depositi di polvere e circuiti elettrici; contiguità fra polveri e reti delle caselle; effetto del flusso d'aria; inidoneità delle reti costruite in nylon e loro cedevolezza; rischio di consequenziale spandimento di polveri finissime nel volume turbolento delle celle in fase di caricamento).
Ed è condivisibile, in quanto corretta in punto di diritto, l'ulteriore affermazione secondo cui tutto ciò costituisce l'addebito di colpa che è penalmente esigibile da chi è professionalmente tenuto al più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale, e ciò - in virtù della chiara previsione contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 -indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica, ovvero a rassicurazioni di organi tecnici."


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) C. E. N . I L (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 13906/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Rossi Galante Romeo, che insiste per l'accoglimento del ri cors o.

 

 

Fatto

 

 

Il Tribunale di Biella con sentenza, in data 4.11.2005, dichiarava F.R.M.M., V.R.G. e C. E. colpevoli dei delitti di omicidio e lesioni colpose aggravate (capo A) e di crollo colposo (capo B) e li condannava ad anni due di reclusione ciascuno, dichiarava, altresì non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni in materia antinfortunistica perchè estinte per prescrizione.
Proposto appello da parte degli imputati, la Corte distrettuale di Torino con sentenza, in data 9.10.2009, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ha assolto F.R.M.M. e V.R. dai delitti ascritti ai capi A) e B) per non aver commesso i fatti ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.E. in ordine ai delitti ascrittigli perchè estinti per prescrizione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante sussistente per il delitto di cui al capo A) dando atto della già avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3 per entrambi i delitti.

 

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il C. E..

 


Per una migliore intelligenza dei motivi posti a base del ricorso di legittimità è opportuno riportare, in estrema sintesi, i fatti di causa.
La vicenda, oggetto dell'impugnazione, riguarda l'incendio e l'esplosione, con conseguente crollo dello stabilimento, verificatisi in data (OMISSIS) nella fabbrica della P. Italiana s.p.a., sita in (OMISSIS), che ha avuto come conseguenza la morte di tre dipendenti ( Co.Ca., T.R., R. G.) e lesioni personali gravi ad altri cinque ( Ch. D., Co.Do., D.M., Ca.Pa. e Fa.Ma.).
All'esito delle indagini preliminari, sulla scorta di approfondite indagini tecniche, i CT del P.M. individuano la causa primaria del disastro in fenomeni non solo di combustione ma anche di esplosione avvenuti nel piano seminterrato per la presenza di residuati del la lavorazione altamente incendiabili.
Agli imputati F.R. (amministratore delegato), V. (presidente del consiglio di amministrazione) e C. (responsabile del servizio di prevenzione infortuni) gli si contestavano i reati in premessa indicati con riferimento a profili di colpa attinenti alla sottovalutazione nel Piano di sicurezza del pericolo di incendio/esplosione del polverino (sostanza residuale della lavorazione di cardatura della lana), alla mancata effettuazione di analisi delle caratteristiche ed infiammabilità di tale polverino in varie zone della fabbrica; tale pericolo di incendio sarebbe stato prevedibile in quanto si era già manifestato in precedenti episodi.
In ragione delle opposte tesi scientifiche prospettate nel corso dell'istruttoria dibattimentale dal CT del P.M. e da quelli della Difesa, il Tribunale, ritenendo non risolvibili le diverse impostazioni scientifiche, assunte dai due gruppi di consulenti, disponeva una perizia di ufficio.
Il Tribunale all'esito di un'approfondita analisi del nuovo elaborato peritale, posto a confronto con i risultati delle altre relazioni tecniche, concludeva con l'affermare che la produzione di polveri nella lavorazione della lana è inevitabile ma, poichè esse contengono dei residui vegetali che le rendono potenzialmente esplosive, è obbligo di chi gestisce tali impianti depurarle, evitando che nelle caselle delle lappole (altro materiale di scarto della cardatura) si formino concentrazioni sospese di polvere finissima in continua turbolenza per il caricamento pneumatico.
Inoltre, riteneva che il rischio nascente dalla presenza di tali polveri infiammabili era stato sottovalutato nel documento di valutazione rischi e, per quanto attiene la prevedibilità di un tale rischio (che sarebbe escluso dalla Difesa perchè a livello di letteratura mondiale non si era mai verificato un incendio causato dall'esplosione di polveri da lavorazione di lana), il Tribunale ha sostenuto che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell'aria, diventa infiammabile e in particolari condizioni anche esplosiva.
Di tali conoscenze i responsabili dello stabilimento dovevano dotarsi ex art. 2087 c.c..
Quanto al presunto valore liberatorio (sotto il profilo della prevedibilità dell'evento) della letteratura mondiale (negativa quanto ad episodi di incendi o esplosioni in stabilimenti di lavorazione della lana) il Tribunale ritiene che gli imputati non ne potessero beneficiare in quanto, nel caso di specie, il polverino non era costituito solo da fibre di lana ma anche da fibre vegetali.
I giudici di appello, ritenuta la incertezza, per le opposte tesi scientifiche circa la dinamica della causazione dell'evento, disponevano una nuova perizia.
La Corte del merito, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il perito da essa nominato, che ha spazzato via dubbi ed incertezze emerse dalle altre elaborazioni tecniche, ha affermato che sia stato proprio e solo il materiale frutto della cardatura della lana, così come collocato nelle specifiche condizioni di lavorazione organizzate dai responsabili della Pettinatura Italiana, a causare l'esplosione e l'incendio avvenuti il (OMISSIS).
Circa la sussistenza del rischio e la prevedibilità la Corte rileva:
"Si è visto come di nessun incidente similare avvenuto nel mondo fosse mai stata diffusa notizia scientifica, per il semplice fatto che mai nessun incendio ed esplosione del genere si era mai verificato in uno stabilimento che lavorasse la lana".
A ciò si aggiunga che le normative di settore non avevano incluso la lana come materia cui riconnettere rischi di incendio o esplosione.
Ancora: il Corpo dei Vigili del Fuoco aveva, per il complesso di tali motivi, autorizzato il Piano di sicurezza approntato dall'azienda sotto il profilo della prevenzione di incendi ed esplosioni.
Aggiunge:"Ma oggi noi sappiamo, grazie alla ricerca condotta dal Perito, che esistevano, al momento dei fatti, già due studi scientifici pubblicati nel (OMISSIS) che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non era inerte ma presentava discrete capacità di sostenere - in presenza di precise condizioni - combustione e esplosione".
Di tale produzione scientifica non giunse alcuna notizia nella P. Italiana, e ciò costituisce senza dubbio una violazione dell'obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 impone.
Si tratta però di un addebito colposo che presuppone indefettibilmente una altissima competenza di settore, quale quella posseduta dal C. nella veste di Responsabile del servizio e che invece la Corte non ravvisa nelle posizioni di F.R. M. e V..
Dunque, sulla base di tali considerazioni e con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte circa la specificità del ruolo ricoperto dal Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione che la Corte torinese ha assolto gli altri due imputati e confermato la responsabilità penale dell'odierno ricorrente.

 

Con un unico motivo si contesta che "la sentenza impugnata risulta connotata da un'intrinseca illogicità, nonchè improntata ad un'erronea interpretazione della norma in materia di responsabilità colposa".
Il ricorrente pur aderendo, con qualche riserva, alla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla Corte d'Appello, con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e del nesso causale, ne censura la valutazione degli elementi costitutivi dell'elemento psicologico.
Rileva che "in luogo di ritenere che una così difficoltosa individuazione dell'eziologia dell'evento dovesse necessariamente comportare una ancor più scrupolosa verifica dei vari aspetti della responsabilità colposa, ha, al contrario, applicato una sorta di automatismo logico, che ha fatto derivare, in modo implicito, la responsabilità colposa dell'imputato dall'individuazione dell'origine causale dell'incendio".

In particolare il ricorrente individua il vizio di motivazione:
a) sulla ritenuta prevedibilità: la fattispecie concreta in esame si caratterizza per la sua unicità, da cui è discesa l'enorme difficoltà nella ricostruzione della serie causale di eventi che ha portato ad un incendio ed all'esplosione dello stabilimento si ribadisce che mai, in nessun luogo al mondo, si è verificato l'incendio delle polveri di lana, sviluppatesi durante il processo di cardatura.
Per individuare le cause dell'incendio e dell'esplosione i vari consulenti tecnici, per l'analisi di un fenomeno sconosciuto, hanno dovuto far ricorso ad un metodo scientifico del tutto innovativo e con l'ausilio di strumenti di misurazione creati ad hoc. Dunque, la teorica omissione colposa dell'imputato (quella, cioè, di non aver inserito nel Piano di Sicurezza Aziendale la previsione del rischio ed i conseguenti rimedi dell'evento poi verificatosi) deve essere necessariamente rapportata alla possibilità che questi aveva di rappresentarsi come possibile l'incendio e la successiva esplosione.
La Corte, pur ammettendo che la conoscenza di due isolate pubblicazioni (rinvenute dal perito da essa nominato) rappresenta un'altissima competenza di settore apoditticamente ritiene censurabile la condotta del responsabile per la sicurezza C..
Si aggiunge che, nel caso in esame, la responsabilità colposa contestata al C. deve essere classificata come generica, posto che la condotta omissiva deriverebbe da una condotta imprudente, piuttosto che negligente, ma non dalla mancata osservanza di una norma positiva.
La stessa Corte d'appello ha riconosciuto che nessun precetto legale ha mai dettato regole specifiche di sicurezza per la lavorazione della lana.
Trattandosi di colpa generica la responsabilità dell'imputato merita un esame ancora più approfondito dovendosi rapportare la condotta a quello del relativo agente modello, avendo ben chiaro che l'homo eiusdem condicionis ac professionis a cui fare riferimento non può certo essere un luminare, esperto in chimica-fisica, bensì un normale professionista del settore sicurezza del lavoro.
La necessaria considerazione dell'agente modello di riferimento è stata del tutto pretermessa dalla Corte d'Appello, circostanza che risulta ancor più censurabile alla luce dell'estrema difficoltà tecnica che ha connotato la ricostruzione del fenomeno.
Con riguardo alle pubblicazioni (peraltro presenti, come evidenziato dal perito, solo in database stranieri), la cui omessa conoscenza è stata posta a base della condotta omissiva, si osserva che esse non sono delle monografie sulle caratteristiche della panama mere analisi delle proprietà fisiche dei vari tipi di polvere, per cui trattasi di informazioni ben lungi dal poter essere disponibili ad un responsabile della sicurezza che analizzasse i rischi connessi alla lavorazione della Pettinatura Italiana spa.
La Corte ha rapportato la condotta dell'imputato ad un agente modello più che elevato, avendolo identificato nello stesso perito da essa nominato. a) Sulla prevedibilità e sulla valutazione ex ante dell'evento: si rileva che, anche volendo assumere che la Corte d'Appello bene abbia fatto nel rapportarsi ad un agente modello di massima competenza, resta comunque da dimostrarsi che tale agente modello fosse nelle condizioni di effettuare ex ante una valutazione del possibile manifestarsi dell'evento de quo.
Sul punto si sostiene che sembra ragionevole ritenere che neppure con le massime conoscenze disponibili all'epoca si potesse prevedere l'esplosione della fabbrica e ciò sulla base proprio dei risultati della perizia e soprattutto dell'indagine effettuate dal perito circa la presenza di una molteplicità di variabili (percentuale di fibre vegetali sul totale delle polveri, concentrazione e densità delle stesse, granulometria, stratificazione) la cui solo contemporaneità ha permesso l'innescarsi della serie causale, la quale, con tutta evidenza ha una percentuale di verificazione, per il fatto stesso di non essersi mai prodotta nella storia, prossima allo zero.
In effetti il perito ha avuto modo di analizzare un evento storico già accaduto e, analizzando i vari fattori concretamente prodottisi, ha potuto elaborare la propria teoria scientifica.
Ben diverso sarebbe stato, anche per uno scienziato, ipotizzare l'incontro di una così ampia serie di variabili e predire il fenomeno, senza la possibilità di una previa analisi.
In sostanza si conclude sul punto rilevando che da un lato la Corte riconosce al proprio perito il merito di aver individuato la legge scientifica di copertura che presiede il fenomeno osservato, dall'altro, apoditticamente, non si preoccupa spiegare come tale fenomeno fosse prevedibile in mancanza di una simile ricerca scientifica.

b) Sulla concretizzazione del rischio: premettendo che la giurisprudenza ha ritenuto di ravvisare la responsabilità colposa anche di chi aveva permesso l'esposizione di alcune persone a sostanza già note come pericolose anche quando l'evento cagionato non fosse quello al tempo prevedibile, si deve ritenere prevedibile l'insorgere di una patologia non ancora riscontrata nei casi di esposizione a sostanze che hanno sempre dimostrato di produrre effetti devastanti o anche solo dannosi sull'organismo umano.
Ma nessun ragionamento analogo potrebbe essere applicato al caso in esame, in quanto la lavorazione della lana non ha mai cagionato alcun incidente neppure lontanamente simile a quello per cui è causa, nè la lana è stata mai giudicata quale sostanza pericolosa, meritevole di particolari cautele durante la lavorazione. c) Sulla personalità della responsabilità penale: l'accertamento della responsabilità colposa non è stata oggetto di un autonomo giudizio, ma viene fatto discendere automaticamente dalla ricostruzione di una dinamica dei fatti, che pone in rapporto eziologico la condotta dell'imputato con la produzione dell'evento.
In sostanza il giudizio di colpevolezza è fondato su di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il precetto costituzionale che impone l'accertamento della responsabilità personale dell'imputato è stato, quindi, smaccatamente disatteso.

Diritto

 

il ricorso va dichiarato inammissibile perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità.
Le SS.UU. di questa corte di recente (sentenza n. 35490 del 28.05.2009, Rv. 244275) hanno affermato il principio di diritto secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione.
In sostanza, in presenza di una avvenuta declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.
Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo.
Nella richiamata sentenza delle SS.UU. è dato leggere che, per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato - ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato -, in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'"evidenza" richiesta dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia.

Per il caso che ci occupa, con riferimento alla prevedibilità dell'incendio causato dall'esplosione di polveri della lana, che è l'aspetto saliente ed assorbente dei motivi posti a base del ricorso del C., va rilevato che il Tribunale ha sostenuto che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell'aria, diventa infiammabile, ed, in particolari condizioni anche esplosiva.
La Corte d'Appello sul punto ha affermato che all'epoca dei fatti esistevano già due studi scientifici pubblicati nell'85 e nel 97 che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non era inerte, ma presentava discrete capacità di sostenere - in presenza di precise condizioni - combustione ed esplosione.
Dunque, sebbene la fattispecie in esame si caratterizza, come unanimemente rilevato sia dai giudici del merito, periti compresi, e dalla difesa, per la sua unicità e che mai in precedenza si era verificato un simile evento, ciò non toglie che l'elemento della conoscenza, come prospettato dall a corte territoriale, sulla scorta dei risultati peritali, della prevedibilità e della valutazione ex ante dell'evento, impedisce l'affermazione dell'evidenza della prova di innocenza dell'imputato.
E' vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia antinfortunistica, si cerca di evitare i rischi della lavorazione proprio sulla base dell'esperienza: rispetto ad un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in determinate occasioni , si  trova il rimedio e le misure necessarie ad evitarlo.
Ma ciò non basta, atteso che con riguardo ad attività lavorative di per sè pericolose, l'adozione delle misure idonee a prevenire i rischi devono essere attuate prima ancora che si verifichi l'infortunio.
A tutto ciò soccorrono la tecnica, la ricerca, gli studi, la documentazione e per l'appunto, come ha evidenziato la Corte Torinese l'obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 impone. Ed aggiunge che la conoscenza di tali caratteristiche del materiale trattato avrebbe, a sua volta, innescato l'obbligo di verifica delle concrete modalità di funzionamento dei macchinari che entravano in contatto con tale polvere, svelando così i punti critici del sistema (contiguità fra depositi di polvere e circuiti elettrici; contiguità fra polveri e reti delle caselle; effetto del flusso d'aria; inidoneità delle reti costruite in nylon e loro cedevolezza; rischio di consequenziale spandimento di polveri finissime nel volume turbolento delle celle in fase di caricamento).
Ed è condivisibile, in quanto corretta in punto di diritto, l'ulteriore affermazione secondo cui tutto ciò costituisce l'addebito di colpa che è penalmente esigibile da chi è professionalmente tenuto al più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale, e ciò - in virtù della chiara previsione contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 -indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica, ovvero a rassicurazioni di organi tecnici.

 

E proprio in ragione di tale considerazione non appare sostenibile la deduzione difensiva secondo cui la Corte ha rapportato la condotta dell'imputato ad un agente modello più che elevato, avendolo identificato nello stesso perito da essa nominato.
Se è vero che indubbiamente l'individuazione dell'eziologia dell'evento di cui trattasi ha richiesto l'apporto di tecnici specializzati, di fronte al dato oggettivo della ineluttabile produzione di materiale di scarto della lavorazione della lana ci si doveva porre l'interrogativo di una loro possibile pericolosità documentandosi in materia.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a titolo di ammenda a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.