Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77

Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

(G.U. 13 febbraio 1992, n. 36 del - S.O. n. 26)


Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 49 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (CEE) n. 364/88 del Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;


Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Attività soggette.

1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro ai seguenti agenti chimici:
a ) 2-naftilamina e suoi sali (n. C.A.S. 91-59-8);
b ) 4-aminodifenile e suoi sali (n. C.A.S. 92-67-1);
c ) benzidina e suoi sali (n. C.A.S. 92-87-5);
d ) 4-nitrodifenile (n. C.A.S. 92-93-3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.

Articolo 2
Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intendono per:
a ) sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale od ottenuti mediante processi industriali, compresi gli additivi necessari alla loro commercializzazione;
b ) agenti: gli agenti chimici, fisici e biologici presenti durante il lavoro, e potenzialmente dannosi per la salute;
c ) preparati: le miscele e le soluzioni formati da due o più sostanze;
d ) impurezze: le sostanze presenti a priori in quantità insignificanti in altre sostanze;
e ) prodotti intermedi: le sostanze che si formano durante una reazione chimica, essi sono trasformati e perciò scompaiono prima del termine della reazione o del processo;
f ) sottoprodotti: le sostanze che si formano durante una reazione chimica e che permangono al termine della reazione o del processo;
g ) scarti: i resti di una reazione chimica che devono essere eliminati al termine della reazione o del processo;
h ) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nell'unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.

Articolo 3
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a ) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
b ) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure di prevenzione adottate; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c ) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d ) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e ) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;
f ) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;
g ) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'art. 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate nell'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Articolo 4
Obblighi dei lavoratori.

1. I lavoratori:
a ) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b ) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione forniti o predisposti dal datore di lavoro;
c ) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d ) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;
e ) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f ) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

Articolo 5
Obblighi del medico competente.

1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente compila e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario.
6. Nei casi di esposizione agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo all'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Articolo 6
Divieti.

1. La produzione e l'utilizzazione degli agenti di cui all'art. 1 sono vietate, ad eccezione del caso in cui gli stessi siano presenti durante la lavorazione, o al termine di esse in concentrazione inferiore allo 0,1% in peso.

Articolo 7
Misure tecniche, organizzative, procedurali.

1. Il datore di lavoro adotta le misure tecniche necessarie ad evitare che, in concentrazione pari o superiore a quelle stabilite dall'art. 6, gli agenti di cui all'art. 1 si formino come prodotti intermedi ovvero si rinvengano come sottoprodotti costituenti di scarti.
2. Se nonostante l'adozione delle misure di cui al comma 1 durante la fase di lavorazione viene superato il valore di concentrazione di cui art. 6 il datore di lavoro identifica e rimuove immediatamente le cause dell'evento.
3. Oltre alle misure di cui al comma 1 il datore di lavoro predispone, prima dell'inizio dell'attività, un piano di lavoro per il trattamento dei prodotti finali di una reazione o processo nei quali gli agenti di cui all'art. 1 risultino presenti come sottoprodotti in concentrazione uguale o superiore a quella stabilita dall'art. 6.
4. Il piano di lavoro contiene i seguenti dati:
a ) operazioni previste per ricondurre la concentrazione degli agenti di cui all'art. 1 presenti come sottoprodotti al disotto dal valore stabilito all'art. 6;
b ) misure tecniche ed organizzative previste per evitare l'esposizione dei lavoratori durante le operazioni di cui alla lettera a ).
5. La copia del piano di lavoro di cui al comma 3 da trasmettere all'organo di vigilanza deve essere, ai sensi del successivo comma 9 corredata dai seguenti dati:
a ) descrizione della reazione al processo;
b ) stima dei quantitativi degli agenti di cui all'art. 1 che potrebbero essere presenti come prodotti intermedi, sottoprodotti o costituenti di scarti;
c ) numero dei lavoratori addetti.
6. Gli scarti contenenti agenti di cui all'art. 1 debbono essere smaltiti in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Nel caso in cui intenda provvedere allo smaltimento per proprio conto ai sensi dell'art. 3 del decreto di cui al comma 6 il datore di lavoro predispone inoltre, prima dell'inizio dell'attività, un piano di lavoro in cui sono descritte le operazioni lavorative dell'intero ciclo di smaltimento e le misure tecniche ed organizzative previste per evitare l'esposizione dei lavoratori.
8. La copia del piano di lavoro di cui al comma 7 da trasmettere all'organo di vigilanza, ai sensi del successivo comma 9, deve essere corredata dei dati di cui al comma 5.
9. La documentazione di cui ai commi 5 e 8 è trasmessa all'organo di vigilanza anteriormente all'inizio dell'attività produttiva.
10. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 5 e 8, l'organo di vigilanza può disporre l'attuazione di ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro. Decorso tale termine, il datore di lavoro può altrimenti eseguire le operazioni di cui ai commi 3 e 7, nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
11. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui ai commi 5 e 7.
12. Il datore di lavoro informa i lavoratori ovvero i loro rappresentanti nel caso di cui al comma 2 e li consulta nei casi dei commi 3 e 7.

Articolo 8
Autorizzazioni in deroga per attività di ricerca e sperimentazione.

1. Chiunque intenda intraprendere un'attività intesa a produrre o utilizzare un agente di cui all'art. 1 per ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al disposto dell'art. 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:
a ) descrizione della ricerca o sperimentazione e indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione dell'agente;
b ) quantitativi di agente impiegato o eventualmente prodotto;
c ) numero dei lavoratori addetti;
d ) caratteristiche dei locali ove gli agenti vengono prodotti, custoditi, utilizzati e delle strumentazioni dei lavoratori;
e ) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;
f ) misure previste per distruggere gli agenti presenti negli scarti al termine di ogni operazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui al comma 2.

Articolo 9
Autorizzazioni per attività lavorative nelle quali gli agenti sono presenti come prodotti intermedi.

1. Il datore di lavoro che intende esercitare un'attività nella quale inevitabilmente gli agenti di cui al comma 1 si formano e sono temporaneamente presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:
a ) descrizione della reazione o processo, con particolare riguardo alle fasi nelle quali sono presenti gli agenti di cui all'art. 1, che devono comunque svolgersi in un sistema chiuso;
b ) numero dei lavoratori addetti;
c ) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;
d ) copia della documentazione di cui all'art. 4, commi 5 e 7.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni di cui al comma 2.

Articolo 10
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a ) con l'ammenda da lire otto milioni a lire ventuno milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d ); 6 e 7, comma 2. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 10;
b ) con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni o con l'arresto da uno a sei mesi per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b ) ed e ), 2 e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
c ) con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c ), f ) e g ), e 7, comma 12.

Articolo 11
Contravvenzioni commesse dai preposti.

1. I preposti sono puniti:
a ) con l'ammenda da lire quattro milioni a lire dodici milioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b ) e d ), 2 e 4; 7, comma 2. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto da due mesi a otto mesi;
b ) con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni o con l'arresto da uno a sei mesi per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c ), e ), f ) e g ); 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12.

Articolo 12
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.

1. I lavoratori sono puniti:
a ) con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera d );
b ) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettere a ), b ), c ) ed e ).

Articolo 13
Contravvenzioni commesse dal medico competente.

1. Il medico competente è punito:
a ) con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;
b ) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, comma 5.

Articolo 14
Disposizioni transitorie.

1. Per le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione di cui all'art. 7, commi 5 ed 8, è trasmessa entro sessanta giorni da tale data.
2. In ogni caso i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti presenti come sottoprodotti o costituenti di scarti.

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Note:
Il d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (art. 27) modifica gli artt. 10, 11, 12 e 13
Il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (art. 5) abroga l’intero decreto