Categoria: 1981
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1981
Validità: 01.01.1981 - 31.12.1983
Parti: Intersind-Sip e Flt (Fidat-Cgil, Silte-Cisl, Uilte-Uil)
Settori: Servizi, TLC, Sip

Sommario:

Art. 1 - Premessa
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Personale supplente, straordinario e apprendistato
Art. 4 - Personale supplente di commutazione
Art. 5 - Personale straordinario
Art. 6
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 7 - Sede, zona e posto di lavoro
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Inquadramento
Art. 13 - Mutamento temporaneo di funzioni e attività
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Vestiario
Art. 16 - Alloggio
Art. 17 - Previdenza
Art. 18 - Doveri del lavoratore
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
Stipendio; Retribuzione; Indennità
Art. 20 - Definizione dei termini "stipendio" e "retribuzione"
Art. 21 - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 22 - Pagamento della retribuzione
Art. 23 - Minimi di stipendio
Art. 24 - Assegnazione al livello superiore
Art. 25 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 26 - Indennità di contingenza
Art. 27 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Quattordicesima mensilità
Art. 30 - Premio annuo
Art. 31 - Indennità di reperibilità
Art. 32 - Rimborso spese di locomozione
Art. 33 - Rimborso spese di trasferta
Assenze dal servizio; malattia infortuni; maternità
Art. 34 - Assenze
Art. 35 - Premessi
Art. 36 - Diritto allo studio - lavoratori studenti
Art. 37 - Trattamento in caso di malattia
Art. 38 - Infortuni sul lavoro
Art. 39 - Tutela della maternità
Art. 40 - Licenza straordinaria
Art. 41 - Servizio militare
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 42 - Anzianità
Art. 43 - Benemerenze nazionali
Art. 44 - Preavviso
Art. 45 - Indennità di anzianità
Art. 46 - Indennità in caso di morte
Art. 47 - Certificato di lavoro
Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 48 - Commissione interpretativa nazionale
Art. 49 - Controversie individuali sull’inquadramento
Art. 50 - Assemblee dei lavoratori
Art. 51 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
Art. 52 - Permessi ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria
Art. 53 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 54 - Ambiente
Norme finali
Art. 55 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 56 - Cessione o trasformazione della società
Art. 57 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 58 - Decorrenza e durata del contratto
Appendice
Schema di lettera per la trattenuta dei contributi sindacali
Art. 2 CCL 24-12-1969
Accordo 18-12-1979 - Facilitazioni telefoniche
Allegato - Lettere della SIP alla Federazione lavoratori telecomunicazioni a conferma delle intese intercorse durante la trattativa per il rinnovo del CCL; 16-7-1981
Rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Allegato n. 1 - Protocollo aggiuntivo all’accordo 11-8-1972
Allegato n. 2 - Accertamenti di idoneità nei confronti dei lavoratori manuali ai fini dei passaggi di livello
Allegato n. 3 - Rete Turni di lavoro e di reperibilità personale operaio
Allegato n. 4 - Centrali Turni operai in presidio fisso nella singola centrale
Allegato n. 5 - Centrali Operai in presidio mobile e reperibilità in raggruppamenti di centrali non presidiate
Allegato n. 6 - Trasmissione Turni personale operaio
Allegato n. 7 - Iis
Allegato n. 8 - Reperibilità impiegati
Allegato n. 9 - Centrali. Criteri di intervento, su segnalazione di irregolarità, da parte del personale in turno di lavoro, di reperibilità o chiamato in servizio al di fuori dell’orario normale di base
Allegato n. 10 - Trasmissione. Criteri di intervento, su segnalazione di irregolarità, da parte del personale in turno di lavoro, di reperibilità o chiamato in servizio al di fuori dell’orario normale di base
Allegato n. 11 - Centrali e trasmissioni. Attività del personale in turno di lavoro al di fuori dell’orario normale di base
Allegato n. 12 - Lavoro part-time (modalità di applicazione di alcuni istituti contrattuali)
Protocollo aggiuntivo Cselt 11 giugno 1979

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della Sip

Il giorno 16 luglio 1981 tra la delegazione Intersind-Sip, e la Federazione lavoratori telecomunicazioni (Fidat-Cgil, Silte-Cisl, Uilte-Uil) è stato sottoscritto il rinnovo del CCL 22-6-1978 per i lavoratori dipendenti dalla SIP, secondo quanto contenuto nell’Accordo del 22-6-1981 e come risulta dal testo seguente.

Art. 1 - Premessa
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la Sip - Società italiana per l’esercizio telefonico p.a. - detta nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale supplente di commutazione e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.

Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione
[…]
4. Prima dell’assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
[…]

Personale supplente, straordinario e apprendistato
Art. 5 - Personale straordinario

1. Al lavoratore straordinario si applicano le disposizioni di legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato […]
2. La Società, per le esigenze del traffico nei periodi stagionali, sempre quando non sia sufficiente il personale di commutazione ordinario, può valersi delle prestazioni di personale "straordinario".
[…]

Art. 6
1. L’apprendistato, che non è consentito per il tirocinio dei lavori di ufficio anche d’ordine, si compie sia mediante l’assegnazione dell’apprendista ai servizi ed ai lavori della Società sotto la guida di personale adatto, sia con speciali corsi teorico pratici da svolgersi durante il normale orario di lavoro ed organizzati con le modalità ed i criteri ritenuti più rispondenti alle necessità del servizio ed alle condizioni ambientali.
2. La durata dell’apprendistato viene stabilita come segue:
- per i lavoratori di commutazione: mesi 6;
- per tutti gli altri lavoratori: mesi 12.
3. L’istituto dell’apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti.
4. Il periodo di apprendistato iniziato deve essere completato anche dal lavoratore che nel corso del periodo stesso compia il ventesimo anno di età.
[…]
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge.

Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 8 - Orario di lavoro

1. La durata settimanale dell’orario normale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, fatta eccezione per i seguenti lavoratori per i quali, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) Lavoratori di commutazione diurna    36 ore
b) Lavoratori riconosciuti discontinui a norma di legge:
- portieri, custodi ed autisti    47,5 ore
- commessi e uscieri             42,5 ore
Per i lavoratori della commutazione (diurna e notturna) gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali. Ai lavoratori elencati al punto b) - cui potranno essere affidati altri lavori ausiliari, sempre inerenti al loro livello di appartenenza - verrà richiesta una prestazione di lavoro limitata a 40 ore settimanali, senza riduzione della retribuzione mensile; ove ai medesimi sia richiesta una protrazione di prestazioni, le ore eccedenti l’orario ridotto di 40 ore settimanale, con un massimo giornaliero di:
- ore 1,15' (1,30' ove l’orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana) per autisti, portieri e custodi;
- ore 0,25' (0,30' ove l’orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana) per commessi e uscieri, saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario, computato in proporzione all’orario di lavoro ridotto.
2. Gli orari di lavoro sopraindicati sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana: in tal caso, l’orario di lavoro, in relazione a particolari esigenze di servizio, potrà essere effettuato in turni e le due giornate di libertà e di riposo potranno anche non essere consecutive.
[…]
4. L’orario di lavoro, sempre nei limiti della sua durata, e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, può essere continuato o con interruzione. Nel caso in cui esso sia continuato, il lavoratore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, la cui durata non potrà essere di norma inferiore ad un’ora o, comunque, a mezz’ora nel caso di lavoro a turno. Nel caso in cui esso sia interrotto, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non deve essere inferiore ad un’ora e superiore a 4 ore.
5. Il personale turnista di centrale, il personale di custodia, i notturnisti, cui non può essere consentito l’allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà, in sostituzione del riposo intermedio, di consumare la refezione durante le ore di servizio.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario.
7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
Note a verbale
[…]
2) Nei riguardi degli operatori del Ced, è stabilita una pausa di mezz’ora giornaliera (di cui 20 minuti a carico della Società) quando si tratti di turni continuati e una pausa di mezz’ora (interamente a carico della Società) quando si tratti di operatori che compiano turni rotativi sull’intero arco di 24 ore.
3) Gli autisti non adibiti esclusivamente alla guida di autovetture, i quali hanno anche l’obbligo di coadiuvare alle operazioni di carico e scarico degli automezzi assegnati, osserveranno l’orario di lavoro di 40 ore settimanali.
4) L’orario di lavoro e le mansioni dei portieri che fruiscono anche della concessione dell’alloggio, saranno oggetto di apposite convenzioni.
5) Nei turni del personale addetto alla commutazione diurna che siano composti di due periodi, di cui uno superiore a 3 ore, quest’ultimo potrà essere intervallato da una pausa non retribuita.
6) L’orario settimanale di 36 ore, previsto al primo comma, lettera a), del presente articolo, rimarrà invariato nel caso in cui sia stabilita da disposizioni di carattere generale la concentrazione dell’orario di lavoro in 5 giornate.
7) A seguito dell’abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "O.S.", per far fronte all’esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall’andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un’aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario della centrale. La predetta aliquota sarà stabilita con definizione tra le parti in sede locale, per ogni centrale, all’inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all’andamento del traffico registrati nel corso dell’anno precedente, salvo verifiche sull’effettivo andamento delle assenze nell’anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.
8) Nei confronti dei seralisti (operatori di commutazione addetti ai turni serali-notturni) verranno applicati i seguenti criteri:
- gli interessati osserveranno l’orario di lavoro di 36 ore settimanali e la loro prestazione ordinaria giornaliera si svolgerà nell’arco di tempo compreso tra le ore 16,30 e le ore 1, con un riposo intermedio non retribuito di mezz’ora;
- il minimo di stipendio sarà quello contrattualmente previsto per il personale diurno;
- per il lavoro compiuto in ore notturne (dopo le 22) verrà applicata la percentuale di maggiorazione del 30 per cento, di cui all’art. 10, quinto comma, lettera g) del CCL.
[…]

Art. 9 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica.
Lavoratori non in turno
[…]
Lavoratori in turno
5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Questo potrà essere prestabilito, con definizione tra le parti in sede locale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell’ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d’orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all’altra.
[…]
9. La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento di turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al quinto comma, lettera e), dell’art. 10 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
[…]
Note a verbale
1) Per determinate categorie di lavoratori in turno (ad es. lavoratori di centrale, di rete, di commutazione ecc.) possono essere stabilite, con definizione tra le parti in sede locale, compensazione di orario fra più settimane di calendario, fermo restando per il personale interessato l’orario effettivo di lavoro - mediamente in ciascun ciclo di turni - stabilito all’art. 8. In tale ipotesi - come pure nel caso di cadenza non uniforme del riposo settimanale, secondo quanto previsto nella seconda parte del quinto comma del presente articolo - non compete alcun compenso per lavoro straordinario o festivo.
[…]

Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]
8. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.
[…]

Art. 11 - Ferie
[…]
3. Le ferie devono essere godute nel corso dell’anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, ne il recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 15 - Vestiario
1. La Società fornirà al personale di cui al successivo terzo comma gli indumenti e gli oggetti nello stesso indicati.
[…]
3. Il personale di seguito indicato ha l’obbligo di indossare nelle ore di servizio la seguente dotazione di vestiario:
…omissis…
4. Oltre alle dotazioni di vestiario di cui al precedente terzo comma la Società provvederà altresì a dotare singoli lavoratori o reparti di tutti quegli altri indumenti ed oggetti di vestiario che siano prescritti dalle norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Saranno definite a livello di Direzione regionale:
a) le eventuali aggiunte di dotazione di particolari indumenti rese necessarie da peculiarità riguardanti le singole Regioni o da particolari situazioni ambientali (per es. servizio collegamento piroscafi ecc.);
b) le dotazioni integrative ai lavoratori che normalmente operano all’esterno in zone di montagna;
c) la ripartizione e la frequenza di assegnazione dei capi di vestiario (tute) di cui ai punti 1a), e 8), nei limiti complessivi ivi indicati;
d) l’assegnazione in sostituzione delle tute di tela di un corrispondente numero di pantaloni e camiciole, purché riguardi la generalità dei lavoratori interessati di una stessa Agenzia;
e) una diversa ripartizione - nell’ambito delle quantità complessivamente previste - della assegnazione delle tute di tela e di fustagno per tutti i lavoratori interni (centrali, trasmissioni, addetti ai tavoli prove e permutatore);
f) l’estensione della dotazione dell’eskimo al personale di magazzino, in presenza di particolari condizioni strutturali ambientali e ogni qualvolta lo stesso sia impegnato nei compiti di guida dell’autocarro.
6. Il personale ha l’obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti ed oggetti assegnati di cui al presente articolo, e di utilizzarli esclusivamente per ragioni di servizio.
Note a verbale
1) Nei confronti del personale di commutazione, di quello manuale di rete (addetto a lavori interni), di centrale (con esclusione degli addetti a compiti di assistenza ai collaudi delle centrali), trasmissione, nonché di quello impiegatizio (capitecnici e assistenti) addetto a lavori interni si procederà all’assegnazione delle pantofole su richiesta dei singoli interessati e nei casi in cui l’assegnazione di dette calzature sia imposta da esigenze di sicurezza sul lavoro. In entrambe le ipotesi l’uso delle pantofole è obbligatorio.
2) Le varianti - risultanti dal presente articolo - alle dotazioni di indumenti in precedenza previste, avranno applicazione dal momento della scadenza del termine di durata degli indumenti già assegnati, e comunque non prima dell’esaurimento delle scorte di magazzino.
3) I seguenti indumenti verranno inoltre assegnati in quanto espressamente richiesti:
- vestaglie: per i lavoratori di commutazione, magazzino (personale impiegatizio), Iis (installatori), per i capitecnici e assistenti di rete, centrale, trasmissione, officina e Iis; nonché per gli addetti all’archivio e alla corrispondenza (2 capi ogni 2 anni);
- tute di tela: per i capitecnici, gli assistenti di rete e di trasmissione; per gli assistenti del servizio edile (1 ogni 5 anni);
- guanti: per i lavoratori addetti con continuità alla guida di automezzi sociali (autisti e, se del caso, commessi con incarico di guida) 1 paio ogni 3 anni;
- stivali di gomma: per i capitecnici e assistenti di rete (1 paio);
- spolverino: per i commessi (1 ogni 2 anni).

Art. 18 - Doveri del lavoratore
1. Il servizio pubblico gestito dalla Società, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell’espletamento dei compiti loro affidati.
In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell’esigenza di garantire all’utenza il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare:
a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti;
[…]
c) disimpegnare con assiduità e diligenza durante l’orario di lavoro i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali condotta uniformata a principi di correttezza, non attendere ad occupazioni estranee al servizio;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
[…]
g) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali sociali da parte del personale della Società, e non introdurre - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
[…]
2. La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto.

Stipendio; Retribuzione; Indennità
Art. 31 - Indennità di reperibilità

1. Qualora venga richiesta al lavoratore la reperibilità oltre l’orario normale di lavoro, la società, per ogni ora di reperibilità, dovrà corrispondergli, a decorrere dal 1-7-1981, un’indennità pari al 25 per cento della quota oraria dello stipendio di fatto, dell’indennità di contingenza e dell’importo mensile del premio annuo.
2. La reperibilità non potrà essere richiesta, per ciascuna prestazione, per un periodo inferiore a 9 ore consecutive.
[…]

Assenze dal servizio; malattia infortuni; maternità
Art. 38 - Infortuni sul lavoro

1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l’obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la società.
[…]
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, la società provvederà, compatibilmente con le norme di legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
[…]

Art. 39 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gestazione e di puerperio valgono le norme di leggi vigenti in materia.
[…]

Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 48 - Commissione interpretativa nazionale

1. Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno definite da una commissione paritetica formata da delegati delle parti stipulanti (ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori designerà un solo delegato). Detta commissione ove lo ritenga necessario, sceglierà di comune accordo un Presidente.
2. La commissione deciderà senza formalità di procedura; essa sarà convocata, dietro richiesta di una delle parti stipulanti, entro 60 giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 50 - Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni dei lavoratori che sono parte stipulante del contratto possono chiedere di indire per le unità produttive, fuori dell’orario di lavoro (nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue), in locali di cui la società abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente dalla società stessa.
[…]
4. Gli argomenti dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
5. Compete alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di curare il corretto andamento delle assemblee.
[…]
Nota a verbale
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di assemblea, si richiamano, in particolare, i criteri seguenti:
a) il numero massimo di 10 ore annue va riferito ad anno solare;
b) il lavoratore potrà assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione all’assemblea e gli verrà conteggiato il tempo di assenza effettiva dal lavoro;
c) le assemblee dovranno essere effettuate, salvo casi particolari, all’inizio o al termine di ciascun periodo giornaliero dell’orario di lavoro;
d) le assenze dal servizio per la partecipazione alle assemblee in orario di lavoro saranno considerate a tutti gli effetti come permessi retribuiti.

Art. 51 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
1. La società collocherà presso le sedi di:
- Direzione generale;
- Direzione di zona;
- Direzione regionale;
- Agenzia;
un albo a disposizione dei Sindacati di categoria, aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive segreterie.
2. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla locale Direzione aziendale.
Nota a verbale
Per le sedi diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo restano ferme le situazioni di fatto esistenti alle quali si farà riferimento analogico per la collocazione di albi presso nuovi centri di lavoro che siano eventualmente istituiti.

Art. 54 - Ambiente
1. Nella comune consapevolezza del valore prioritario che deve riconoscersi agli obiettivi della salvaguardia e del miglioramento della qualità dell’ambiente, l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti si sono impegnate alla ricerca delle soluzioni ritenute idonee ai fini di una più effettiva adeguatezza del rapporto lavoratore-ambiente sotto lo specifico profilo della sicurezza e della tutela della salute.
2. In questa prospettiva e in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, le parti stipulanti hanno convenuto sull’opportunità di istituire, a diversi livelli dell’Organizzazione aziendale, apposite commissioni alle quali assegnare specifiche e ben definite competenze, nell’intento di:
a) conoscere, in modo tecnicamente approfondito, le problematiche attinenti l’ambiente e l’igiene sul lavoro, anche in via preventiva;
b) pervenire ad una auspicabile composizione dei rispettivi punti di vista sulle questioni comunque insorgenti in materia di tutela della salute dei lavoratori;
c) individuare e promuovere le azioni di sensibilizzazione e i modi di propulsione per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la loro ottimizzazione e razionalizzazione.
3. Per quanto concerne le attribuzioni, la composizione, il funzionamento delle commissioni di cui sopra, nonché la realizzazione, con la necessaria gradualità, di un sistema integrato di informazioni in ordine ai dati biostatistici e ambientali si fa rinvio alle apposite intese contestualmente intervenute tra la società e le Organizzazioni sindacali stipulanti.
4. Nello stesso testo sono pure definite le modalità per il controllo, ai sensi del citato art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, dello stato di applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.