T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 08 marzo 2011, n. 237 - Celle frigorifere per gli alimenti e sicurezza


 

 

N. 00237/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00813/2003 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2003, proposto da:
Societa' B, s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Francesco Massa e Marina Rozzio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;


contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso la medesima, in Torino, piazza Castello, 165; Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra, in persona del Commissario e rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Spina e Valter Rivetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Di Palo, in Torino, corso Bramante, 88;


per l'annullamento

del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2003 n. 24, pervenuto il 31 marzo successivo, avente ad oggetto reiezione di ricorso amministrativo avverso il provvedimento della A.S.L. n. 18 in data 22 novembre 2002 prot. 5315/L, e così per l'annullamento del provvedimento della A.S.L. n. 18 in data 22 novembre 2002 n. 5315/L, recante prescrizioni ex art. 10 D.P.R. 520/55 in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell’Azienda Sanitaria Locale n. 18 di Alba-Bra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 


FATTO

 

 

Durante un sopralluogo eseguito presso l’unità di vendita della società ricorrente, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 18 rilevava che le celle frigorifere utilizzate per la conservazione degli alimenti erano prive di illuminazione ausiliaria all’interno, attivabile anche durante la chiusura della porta e in grado di assicurare l’individuazione della maniglia, nonché che le stesse non disponevano di un sistema di allarme di segnalazione della presenza dell’operatore all’interno della cella.

 


Per tale motivo, con disposizione n. 1/2002 in data 22 novembre 2002 (prot. n. 5315/L), alla ricorrente veniva prescritto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 520 del 1955 di provvedere a dotare le celle in questione di idoneo sistema di segnalazione sulle maniglie oppure di illuminazione sussidiaria in grado di consentire l’apertura delle porte dall’interno anche in caso di spegnimento delle lampade e di un sistema di allarme acustico e/o luminoso che segnali il caso di intrappolamento dell’operatore all’interno della cella a seguito di malori o incidenti.

 


La ricorrente insorgeva avverso tale disposizione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 innanzi al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ma non otteneva l’esito sperato.

 


Con decreto presidenziale n. 24 in data 14 marzo 2003, il ricorso proposto in via amministrativa veniva, infatti, respinto, in quanto ritenuto infondato.

 


La società B. adiva, quindi, questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’annullamento del su indicato decreto del Presidente della Giunta Regionale e della disposizione n. 1/2002 del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, deducendo i seguenti motivi di gravame:

 


1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Travisamento di fatti.

 


2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 520/1955 e degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 626/1994 sotto diverso profilo ed in relazione all’art. 6 del medesimo D.Lgs. 626/1994. Eccesso di potere per illogicità.

 


L’Azienda Sanitaria Locale n. 18 di Alba-Bra e la Regione Piemonte si costituivano in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione.

 


Le parti depositavano documenti e memorie.

 


La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 e, quindi, introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

 

Il ricorso non merita accoglimento.

 


Osserva, invero, il Collegio che la normativa tecnica UNI 8011, richiamata a sostegno delle considerazioni riportate nel decreto del Presidente della Giunta regionale, non si riferisce unicamente alle camere refrigeranti di grandi dimensioni, come sostenuto da parte ricorrente, ma anche a quelle utilizzate esclusivamente o prevalentemente per il stoccaggio della merce.

 


Il verificarsi dei rischi presi in considerazione dalla normativa tecnica su indicata e, in particolare, dal punto 6.2.7 della medesima prescinde, infatti, dalle dimensioni della cella, in quanto, in caso di casuale intrappolamento o involontaria prolungata permanenza all’interno della stessa, le possibilità di congelamento o di morte per assideramento (o per asfissia) sono le medesime, essendo direttamente correlate al tempo di permanenza nell’ambiente “freddo” e non alla maggiore o minore grandezza dello stesso.

 


Sovente la particolare pericolosità dell’ambiente può, peraltro, essere correlata anche alla cd. “atmosfera controllata”, in cui la percentuale di ossigeno presente è ridotta per consentire all’azoto immesso di conservare gli alimenti stoccati. Trattandosi di ambienti praticamente privi di ossigeno, il rischio primario può, quindi, essere anche quello di morte per asfissia.

 


La “camera”, cui fa riferimento la normativa tecnica su indicata, deve essere, quindi, correttamente intesa come qualsiasi stanza o vano, mantenuti mediante un impianto di refrigerazione a temperatura minore di quella ambientale.

 


E tale può essere ritenuta quella di cui si controverte, anche avuto riguardo alle sue dimensioni (mt. 3,40 x 2,40).

 


Non è richiesto, peraltro, che la temperatura sia necessariamente inferiore allo zero, ma, unicamente, che sia inferiore a quella ambientale.

 


Così come non è richiesto che le celle siano destinate alla lavorazione o alla presenza per lunghi periodi dei lavoratori.

 


In tal senso depone il chiaro tenore letterale della disposizione in esame, laddove, per l’appunto, stabilisce che “si deve porre attenzione al pericolo che corrono le persone incapaci di muoversi in seguito a incidente o che si addormentano o rimangono occasionalmente chiuse nelle camere fredde, in particolare nelle celle nelle quali la temperatura è minore di 0° C”.

 


E’ evidente, infatti, che l’intrappolamento accidentale o il verificarsi di incidenti all’interno della cella prescindono dalla durata della lavorazione eseguita dentro la stessa e da quella della permanenza dei lavoratori, così come la circostanza che la temperatura sia inferiore allo zero costituisce unicamente un indice di aggravamento del rischio e non, invece, il presupposto fondante le esigenze di prevenzione previste.

 


Quanto alla libertà di scelta del datore di lavoro nell’individuazione dei sistemi di segnalazione e d’uscita, il Collegio si limita ad osservare che la stessa incontra il limite della “adeguatezza”, che va valutata avuto riguardo a quanto prescritto dalla prima parte del punto 6.2.7 citato e, per quanto rileva nel caso di specie, alle sue lettere b), d), ed e) che stabiliscono rispettivamente che “in caso di interruzione dell’illuminazione, i passaggi che conducono ai dispositivi di chiamata di soccorso devono essere riconoscibili, sia per mezzo di illuminazione indipendente, sia per mezzo di segnali luminosi, sia con altri mezzi approvati”, che “in qualsiasi momento deve essere possibile uscire dalle camere fredde. Ci si deve assicurare che le persone che vi fossero rimaste chiuse possano attirare l’attenzione di altre persone all’esterno o uscirne da sé stesse…” e che “tutte le uscite di soccorso… devono essere facilmente accessibili in ogni momento”.

 


E’ evidente, dunque, che dovendo essere garantita la possibilità di uscire da tali ambienti in qualsiasi momento e di poter aprire e facilmente individuare le porte anche dall’interno in caso di improvvisa mancanza di illuminazione, le misure prescritte dall’ASL e confermate dalla Regione Piemonte non appaiono per nulla illogiche o irragionevoli o eccessive, tenuto conto del bene primario (vita e integrità fisica delle persone) alla cui tutela sono preordinate e del fatto che l’art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 attribuisce agli ispettori del lavoro un generale potere di impartire disposizioni, a contenuto tecnico-discrezionale, in materia di prevenzione degli infortuni.

 


Le misure apprestate dal datore di lavoro (controllo giornaliero del regolare funzionamento delle aperture; informazione e formazione dei lavoratori; presenza di un operatore all’esterno delle celle) e l’asserita facile individuazione del dispositivo di apertura interno anche in assenza di illuminazione in ragione delle ridotte dimensioni delle celle non paiono, infatti, costituire idonei sistemi di prevenzione di eventi dannosi, in quanto inadeguati a garantire un maggior livello di sicurezza, al quale, data la natura dei beni da tutelare, non è possibile derogare.

 


La dedotta impossibilità di applicare, ratione temporis, la normativa UNI 8011 del 1979 in quanto sostituita dalla successiva UNI EN 378-3 del 2000 pare, infine, pure priva di apprezzabile rilievo, atteso che, in disparte ogni considerazione in ordine all’effettiva applicabilità al caso di specie della normativa tecnica da ultimo indicata, in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori è legittimo pretendere, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 4, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 626 del 1994, all’epoca vigenti, che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, laddove, come nel caso di specie, i sistemi già adottati siano comunque inidonei a garantire un livello elevato di sicurezza.

 


Le considerazioni innanzi riportate consentono, dunque, di affermare l’infondatezza del primo motivo di gravame.

 


Ad analoga sorte risulta, invero, destinato anche il secondo motivo dedotto, atteso che la circostanza che le celle presenti nel punto vendita della società ricorrente siano di recente produzione e regolarmente commercializzate sul mercato italiano ed europeo non pare, per ciò solo, in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori o, comunque, sufficiente ad esonerare il datore di lavoro che le utilizza presso gli stabilimenti dell’impresa dall’adozione delle (specifiche) misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 


In base alle considerazioni innanzi esposte il ricorso va, quindi, respinto, in quanto infondato.

 


Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio tra le parti, attesa la particolarità delle questioni trattate.

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 


Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

 


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)