Consiglio di Stato, Sez. 6, 11 gennaio 2011, n. 1169 - Mobbing


 

 

N. 01169/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00926/2008 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2008, proposto da:
B. Bianca Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Foletto, Paolo Fiorilli, Ilaria Foletto, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, 180;


contro

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Centro servizi amministrativi di Padova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi,12;


per la riforma

 

della sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto, Sezione III, n. 03010/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO COMPORTAMENTI MOBBIZZANTI E INQUADRAMENTO IN VIII LIVELLO - RISARCIMENTO DANNO

 


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Centro servizi amministrativi di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato Papadia per delega dell’avv. Fiorilli, e l’avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

 

 

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto la sig.ra Bianca Maria B., dipendente del Ministero dell’istruzione, università e ricerca fino alla data del 31 dicembre 1993, quando ha presentato le dimissioni dal posto di lavoro, chiedeva il riconoscimento dei comportamenti “mobbizzanti” posti in essere dal datore di lavoro nei suoi confronti, e del diritto al risarcimento del conseguente danno biologico, patrimoniale e non, chiedeva inoltre l’annullamento del silenzio formatosi in ordine alla richiesta di applicazione dei benefici previsti dal d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, e l’inquadramento nell’ottavo livello, con le conseguenti differenze retributive e previdenziali.

Essa lamentava di essere stata indotta alla decisione di dimettersi dalle continue pressioni psicologiche esercitate nei suoi riguardi, finalizzate ad estrometterla dall’ambiente di lavoro e fonte dello stato ansioso – depressivo di cui era sofferente. Deduceva l’illegittimità degli atti e dei comportamenti con i quali l’Amministrazione di appartenenza ha progressivamente determinato lo svuotamento delle sue mansioni e lamentava l’inerzia nel disporre il suo inquadramento nell’ottava qualifica funzionale e nel dare applicazione alle disposizioni di cui al d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

Formulava quindi le domande sopra riassunte.

 

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Veneto, Sezione III, dichiarava inammissibile il ricorso.

 

Avverso la predetta sentenza insorge la sig.ra Bianca Maria B. contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero della pubblica istruzione depositando l’atto di costituzione ed il fascicolo del primo grado.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011.

 

L’appello deve essere respinto.

 

L’appellante avanza due pretese.

 

In primo luogo, chiede il riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni subiti per i comportamenti “mobbizzanti” posti in essere dal suo datore di lavoro.

 

In secondo luogo, chiede l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di applicazione dei benefici previsti dal d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, e l’inquadramento nell’ottavo livello, precisando come anche l’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione nell’esaminare tale istanza abbia concorso al comportamento “mobbizzante”.

Il primo giudice ha osservato che il rapporto di lavoro dell’appellante è cessato nel 1994; le relative pretese ricadono quindi nell’ambito di cognizione del giudice amministrativo, riguardando fatti precedenti il 30 giugno 1998, ma sono state azionate oltre il termine del 15 settembre 2000, di cui all’art. 69, settimo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Osserva il Collegio che il ragionamento del primo giudice è certamente condivisibile in relazione alla pretesa concernente l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, normale controversia di lavoro da azionare nei termini previsti dalle leggi che hanno sottratto tali cause alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

La sentenza appellata deve essere condivisa anche per quanto riguarda la pretesa risarcitoria.

 

Cons Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7527, ha di recente affermato che nel caso di domanda di risarcimento di danno da parte di un impiegato pubblico, la controversia rientra nella sfera di cognizione esclusiva in materia di rapporto di impiego pubblico del giudice amministrativo solo per questioni relative al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998), e solo se si tratti di responsabilità contrattuale; le questioni attinenti a periodi successivi al 30 giugno 1998, e tutte le questioni attinenti a responsabilità extracontrattuali rientrano invece nella cognizione del giudice ordinario (sostanzialmente in termini Cass., SS.UU., 7 luglio 2009, n. 15849). Cass., SS.UU., 13 marzo 2009, n. 6058, ha ascritto i danni da comportamenti “mobbizzanti” alla responsabilità contrattuale, per cui sotto tale profilo la correttezza del ragionamento del primo giudice può essere posta in dubbio.

Peraltro, non vi ha dubbio che la responsabilità di cui si tratta attiene alla gestione del rapporto di lavoro, per cui il fatto generativo del danno comunque è cessato al momento del collocamento in quiescenza.

Di conseguenza, giustamente il primo giudice ha ritenuto applicabile l’art. 69, comma 7, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Non vale poi affermare che il comportamento lesivo sarebbe proseguito anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego, quando si sarebbe concretizzato in ingiustificati ritardi nella corresponsione del trattamento di quiescenza, trattandosi di fatti estranei al rapporto d’impiego che coinvolgono, eventualmente, anche la responsabilità dei soggetti competenti alla liquidazione ed erogazione del suddetto trattamento.

La sentenza di primo grado deve, in conclusione, essere condivisa, non senza soggiungere come i comportamenti considerati “mobbizzanti” dall’appellante consistono, per quanto può arguirsi dalla sua prospettazione, in normali divergenze di vedute fra datore di lavoro e lavoratore in ordine al livello di inquadramento ed alle funzioni da svolgere, fatti che connotano la gran parte dei rapporti di lavoro subordinato.

 

L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.

 

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita. di spese ed onorari della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)