Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 28 marzo 2011
Validità: 31.12.2013
Parti: Henkel Italia spa e RSU e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Henkel Italia
Fonte: FILTCEM-CGIL

Sommario:

Premessa
1. Relazioni industriali
2. Salute, ambiente e sicurezza
3. Formazione
4. Osservatorio aziendale
5. Responsabilità sociale
• Conciliazione esigenze lavorative con quelle personali
• Supporto allo studio
• Occupazione - occupabilità
• Welfare contrattuale
6. Premio di partecipazione

6.1 Struttura del premio
6.2 Scale di scostamento
6.3 Incontri congiunti
6.4 Criteri di erogazione del Premio
6.5 Importi del premio di partecipazione
6.6 Premio di partecipazione per i lavoratori in somministrazione
6.7 Personale avente qualifica di Quadro
6.8 Personale non avente qualifica di "Quadro" percettore di premi di vendita o di premi correlati a risultati di vendita/merchandising
6.9 Efficacia precedenti accordi di II livello in tema di premio di partecipazione
7. Diritti sindacali CAE
(Validità)


Milano, 28 marzo 2011

Verbale di accordo

Tra la Henkel Italia spa […] e le RSU delle singole unità di: Henkel Italia Spa - Milano, Milano Sales Force - K Retail, Milano Sales Force - W, Caleppio, Casarile, Ferentino, Loniazzo, Zingonia, Mezzago […] assistite dalla Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uilcem/Uil e territoriali […], dalla Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uilcem/Uil regionale […]

Premesso che i seguenti punti sono parte integrante del presente accordo:
▪ Nel settembre 2010 le RSU dei singoli siti sopraccitati, le OOSS territoriali e quelle Regionali, hanno presentato una piattaforma contenente richieste di carattere economico e normativo;
▪ il CCNL Chimici del 18 dicembre 2009 all'art. 25 disciplina i contenuti economici della contrattazione di 2° livello
▪ L'art. 26 di cui al citato CCNL disciplina l'istituto dei Premio di Partecipazione;
▪ Nel Gruppo Henkel, con precedenti accordi sindacali, sono state sperimentate forme di erogazioni salariali collettive legate al raggiungimento di risultati aziendali conformi allo spirito del Premio di cui al punto che precede;
▪ Le parti si danno atto della positività delle esperienze acquisite nell'istituzione del Premio di Partecipazione;

premesso quanto sopra, si è raggiunto, per le Unità rappresentate dalle RSU di cui alla prima pagina, il presente accordo:

1. Relazioni industriali
Viene congiuntamente confermato utile il sistema delle relazioni industriali definite dal vigente CCNL di categoria parte II e ne vengono condivise le finalità.
In relazione allo spirito istitutivo del premio di partecipazione, si ritiene che le relazioni industriali siano un elemento determinante sia per migliorare il livello di partecipazione dei lavoratori all'andamento aziendale sia per la comprensione dei processi di cambiamento aziendali.
A tal fine le parti riconoscono utile strutturare due livelli di confronto:

Incontri a livello di Coordinamento
Annualmente l'azienda, in occasione della presentazione degli obiettivi annuali utili ai fini del premio di partecipazione, nell'ambito delle informazioni già previste dalla parte II del CCNL, fornirà le indicazioni riguardanti l'andamento del Gruppo e delle divisioni di business in relazione alle prospettive di mercato e strategie d'investimento.
In relazione ad eventi rilevanti con possibili impatti su più siti, anche su istanza del CAE, o su richiesta delle parti, l'Azienda fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie oltre l'appuntamento annuale.

Incontri a livello di sito
A livello di singolo sito, si terranno incontri periodici fra Azienda e RSU anche con la presenza delle OO.SS. Territoriali, riguardo i temi di specifico interesse locale correlati anche ad investimenti, andamenti produttivi e organizzativi, aspetti occupazionali, appalti, orari di lavoro ed inquadramenti contrattuali.

2. Salute, ambiente e sicurezza
Le Parti riconoscono che la tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente sono elementi essenziali che devono essere oggetto di un continuo miglioramento nell'ambito di una strategia complessiva di sviluppo sostenibile, in tale contesto, la figura degli RLSSA viene riconosciuta come essenziale.
Il coinvolgimento degli RLSSA e RSU, è un elemento qualificante ai fini della corretta ed efficace informazione e comunicazione delle strategie e delle iniziative intraprese dall'azienda volte ad un miglioramento continuo del livello di sicurezza.
Il confronto e l'interlocuzione fra Azienda, RLSSA e RSU sarà ispirato a criteri di partecipazione e condivisone degli obiettivi e cooperazione per il loro raggiungimento.
La formazione dei lavoratori e degli RLSSA è ritenuta dalle parti, qualificante per conseguire gli obiettivi sopra richiamati. In tale ambito, gli incontri fra Azienda, RLSSA e medico competente nei singoli siti, già previsti dalle norme legislative e ribaditi dal CCNL, oltre ad essere occasione di verifica delle iniziative in tema di salute-sicurezza-ambiente, sono un momento di confronto riguardo le proposte formative per i lavoratori sulle tematiche di ambiente e sicurezza tese al raggiungimento degli obiettivi comuni sopra richiamati.
Con periodicità annuale, viene istituita una sessione di confronto a livello di Gruppo sulle tematiche salute, sicurezza e ambiente alla presenza degli RLSSA delle diverse realtà aziendali. In detta sede l'Azienda illustrerà gli obiettivi e le iniziative in atto nel Gruppo.
In relazione alle intese raggiunte a livello nazionale, le parti concorderanno l'adesione alla giornata nazionale salute sicurezza ambiente (SSA) giornata istituita dal CCNL del 18.12.2009 i cui contenuti sono individuati nell'ambito dell'osservatorio nazionale. La partecipazione alle iniziative programmate a livello nazionale e territoriale o aziendale dovranno realizzarsi senza pregiudizio della normale attività.

3. Formazione
La formazione è ritenuta dalle parti elemento strategico per la valorizzazione delle risorse umane. Il veloce cambiamento determinato dall'evoluzione tecnologica e dagli evoluti sistemi di gestione impone una capacità progettuale finalizzata sia all'adeguamento professionale che alla competitività gestionale. L'azienda e le singole RSU in sede locale, nell'ambito delle nonne già definite al primo livello di contrattazione e nell'ambito delle opportunità rappresentate da Fondimpresa, potranno, eventualmente valutare e concordare ambiti formativi orientati al raggiungimento degli obiettivi concordati.
Gli eventuali ambiti formativi individuati dovranno essere conformi a quanto indicato nella Parte X - paragrafo 2, "Formazione continua".

4. Osservatorio aziendale
In riferimento al capitolo I "Relazioni industriali" parte II.a punto 3 del vigente CCNL, le Parti concordano di istituire per la durata del presente accordo, un osservatorio a livello aziendale.
Detto organismo, di natura non negoziale, avrà il compito di approfondire e monitorare le seguenti tematiche:
1) andamento dell'occupazione
2) monitoraggio di iniziative tese a favorire una cultura di prevenzione in tema di salute, ambiente e sicurezza, favorendo la partecipazione dei lavoratori anche attraverso la definizione di iniziative congiunte
3) Sviluppo dei temi inerenti la responsabilità sociale
L'osservatorio si riunirà con periodicità annuale; nel caso di eventi di particolare rilevanza l'Osservatorio potrà essere convocato su istanza di una delle due parti.
L'osservatorio sarà composto da una rappresentanza per la parte aziendale e da un componente in rappresentanza di ciascuna RSU firmataria del presente accordo; i rappresentati di ciascuna RSU saranno assistiti dalle Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del presente Accordo.
Per la partecipazione agli incontri dell'osservatorio dei componenti della RSU e dei dipendenti eventualmente chiamati ad affiancarli, si ricorrerà ai permessi retribuiti di cui all'art. 58 del CCNL.
Alla scadenza dei presente accordo, le Parti, le parti valuteranno a consuntivo i risultati delle attività svolte dall'osservatorio e concorderanno l'eventuale prosecuzione dello stesso.

5. Responsabilità sociale
Il CCNL Chimico sottoscritto in data 18.12.2009 identifica la Responsabilità Sociale con "l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nell'impresa, ciascuno in relazione al proprio molo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri".
Sulla base di quanto definito del CCNL, al fine di valorizzare la normativa riconducibile ad un impegno sociale dell'impresa, che da sempre è attiva su queste tematiche, le Parti individuano possibili ambiti di sviluppo della responsabilità sociale.
In particolare si individuano i seguenti temi:

Conciliazione esigenze lavorative con quelle personali
Nell'ambito degli strumenti utili all'equilibrio tra esigenze lavorative e personali, le Parti identificano utili i seguenti strumenti:
attenzione alle richieste Part-Time avanzate dai lavoratori compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive;
[…]

Occupazione - occupabilità
Le Parti ribadiscono l'impegno sui temi dell'occupazione attraverso l'analisi della pluralità di strumenti normativi tenendo in evidenza le esigenze dell'impresa e delle persone e l'impegno a sviluppare competenze professionali utili a migliorare l'occupabilità.

Temi inerenti la responsabilità d'impresa potranno essere approfonditi in ambito Osservatorio Aziendale,

7. Diritti sindacali CAE
Al fine di favorire una corretta informazione sulle scelte strategiche del Gruppo, i rappresentanti del CAE per un efficace svolgimento delle loro funzioni potranno disporre di:
• una riunione annuale o in relazione ad eventi straordinari -oggettivamente riconosciuti- di specifiche riunioni da tenersi presso la sede di Milano (massimo 3 rappresentati per ciascuna RSU), utilizzando i permessi sindacali di spettanza della RSU.
In tale ottica l'azienda riconoscerà ai suddetti componenti le spese di viaggio da loro sostenute.
La definizione del nuovo accordo inerente il CAE Henkel è parte integrante della presente intesa.