Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12703 - Coordinatore per l'esecuzione e posizione di garanzia


 

 

 

Responsabilità per infortunio di un operaio che, mentre stava procedendo al carico delle macerie provenienti da lavori di demolizione di un edificio per convogliarle nel furgone sottostante, perdeva l'equilibrio cadendo dall'impalcatura nel cassone del furgone, riportando un politraumatismo con frattura tempo-parietale a seguito del quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico.

 

Venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Monza B.A., titolare della ditta e datore di lavoro della parte offesa, e G. P. A. , coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sia per colpa generica che per violazione di leggi, per G., segnatamente, per violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 per avere omesso di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

 

Condannati entrambi in primo grado, il solo G., coordinatore per l'esecuzione, propone appello e, vedendosi riconfermare il giudizio emesso in primo grado, propone ricorso in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

 

In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

Tuttavia, per completezza di motivazione la Corte afferma che "il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ha introdotto appunto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere. E il riferito articolo 5 affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni."

 

E ancora: la Corte d'appello dedica una diffusa analisi sul rischio da cui è scaturito l'infortunio ed ha evidenziato "che il ponteggio utilizzato al momento dell'infortunio, che implicava la proiezione del lavoratore nel vuoto ed andava quindi cautelata contro il rischio di caduta, era stato, fin dal giorno precedente in cui era stato montato, costruito in violazione delle norme antinfortunistiche. In tale situazione, questa Corte reputa che sia corretto ritenere che l'obbligo di vigilanza demandato al G. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1996, articolo 5 implicasse il controllo sul corretto approntamento delle misure antinfortunistiche nel cantiere. Ne discende che neppure assume decisivo rilievo, ai fini della decisione, stabilire se il coordinatore si sia limitato ai suoi compiti tipici o si sia invece ingerito nei ruoli demandati alle figure dei garanti operanti nell'ambito dell'impresa appaltatrice.

Invero, conclusivamente, l'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione di scarico di materiale nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di barriere protettive idonee."

 


     

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE QUARTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

    Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

    Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

    Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

    Dott. MONTAGNA Alfredo - Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

     

    sul ricorso proposto da:

    1) G. P. A. N. IL (OMESSO);

    avverso la sentenza n. 64/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/07/2009;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.

     

     

    FattoDiritto

     

    G. P. A. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 13.07.2009, della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti il 25.10.2005 dal Tribunale di Monza in ordine al delitto di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle leggi antinfortunistiche, ai danni di C.A..

     

    Il giorno (OMESSO), C.A., operaio della ditta E., stava procedendo al carico delle macerie, provenienti da lavori di demolizione al primo piano di un edificio in ristrutturazione, nel condotto di scarico applicato al piano del ponteggio, a ridosso della facciata, per convogliarle nel furgone sottostante, perdeva l'equilibrio cadendo dall'impalcatura nel cassone del furgone, riportando un politraumatismo con frattura tempo-parietale a seguito del quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico.

     

    Venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Monza B.A., titolare della ditta E. e datore di lavoro della parte offesa, e G. P. A. , coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sia per colpa generica che per violazione di leggi, per G. , segnatamente, per violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 per avere omesso di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

     

    Il tribunale, sulla base degli accertamenti tecnici e dei verbali di sopralluogo effettuato dalla P.G., con allegata documentazione fotografica, e delle dichiarazioni sia della parte offesa che di altri testi, ha ritenuto provato che il ponteggio utilizzato al momento dell'infortunio era stato, fin dal giorno precedente in cui era stato montato, costruito in violazione delle norme antinfortunistiche; in particolare, non aveva alcuna protezione e lateralmente era solo scheletrato, non c'erano sbarre diagonali nè lateralmente, nè frontalmente, in corrispondenza del cono, utilizzato per convogliare le macerie, che evitassero di precipitare al suolo.

    In ordine alla specifica deduzione difensiva del G., dedotta in fatto, secondo cui il ponteggio era stato costruito a regola d'arte e che era stato l'infortunato a rimuovere le protezioni laterali e frontali, il Tribunale ne ha evidenziata l'infondatezza argomentando in tal modo: a) la circostanza è emersa per la prima volta solo in dibattimento ed è inverosimile che di fatti così rilevanti i testi si siano dimenticati omettendo di riferirne alla P.G. o al P.M.; b) le barre di protezione non erano presenti sul balcone o sul piano di calpestio al momento del primo intervento dell'ufficiale di P.G., G. , intervenuto mezz'ora dopo il verificarsi dell'infortunio; c) nessuno dei due testi ( D'. Fe. , collega di lavoro della parte offesa, e Ta. , autista del camion su cui venivano caricate le macerie), che hanno confermato la circostanza addotta dal G., è stato in grado di spiegare perchè il C., per meglio operare sul lato frontale avesse deciso di rimuovere anche le barre laterali del piano, ponendo in essere attività inutile che avrebbe solo ritardato il lavoro di scarico delle macerie.

     

    Il primo giudice ha, pertanto, ritenuto responsabili, a titolo di cooperazione colposa, entrambi gli imputati, titolari delle specifiche posizioni di garanzia indicate nel capo d'imputazione.

     

    La Corte d'Appello di Milano, sul gravame proposto dal solo G., nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi dell'impugnazione facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza censurata.

     

    Con un primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione delle risultanze probatorie.

    Si argomenta che la Corte è caduta nel travisamento dei risultati dell'istruzione probatoria, che l'ha portata a porre a premessa del proprio iter motivazionale dei fatti non corrispondenti al contenuto delle prove utilizzabili per la decisione, ovvero con l'ignorare prove esistenti e rilevanti.

    Sul punto si fa riferimento alla omessa valutazione della circostanza che il G. si era recato in cantiere il giorno precedente a quello dell'infortunio al fine di verificare che non vi fossero interferenze tra le imprese impegnate nei lavori (la E. aveva ricevuto il subappalto per le demolizioni n.d.r.); circostanza addotta dallo stesso ricorrente e confermata dal teste C..

    Altra circostanza non considerata in sentenza è che, nel corso del suddetto sopralluogo, il G. verificò che il ponteggio era montato e conforme alle norme di sicurezza, anche questa circostanza è stata confermata dal C. e dal D..

    La corte non solo non ha tenuto in alcun conto tali circostanze, ma anche omesso di motivare sul perchè le abbia ritenute superflue. La Corte basa la prova dell'assenza delle protezioni sul rilievo che dalle fotografie effettuate dalla p.g. poco dopo il verificarsi dell'infortunio, acquisite agli atti, non si vedono barre di protezione sul ponteggio "dove invece avrebbero dovuto essere se fossero state rimosse".

    Tale asserzione è contraddetta dalle risultanze istruttorie, laddove la stessa parte offesa fa riferimento al taglio di "un ferro" e chiaramente, diversamente da come opina la Corte, "il ferro" si riferisce ai tubolari che costituiscono lo scheletro del ponteggio. Dunque, vi è stato un travisamento della prova. Sul punto il teste Ta. , testimone oculare, ha riferito che "il C. nel fare ciò aveva tolto la barriera più alta di protezione del ponteggio...gli ho detto di non toglierla e stavo salendo per vedere cosa fosse successo quando ho sentito un rumore e ho visto il ragazzo caduto nel cassone". Inoltre, la circostanza che l'operaio avesse compiuto una manovra "azzardata" per sbloccare il condotto da materiali che lo bloccavano è confermata dal teste Q. . Le sbarre furono, poi, prontamente ripristinate dal G. onde evitare ulteriori pericoli. né appare logica l'argomentazione della Corte distrettuale nel rilevare che, se pur è vero che il condotto era ostruito ciò non significa che la parte offesa abbia smontato la protezione frontale per cercare di liberarlo. Le dichiarazioni sul punto del teste B. e del teste Q. , circa la presenza di materiale che ostruiva il condotto e che quindi, presumibilmente l'operaio avesse tentato di liberarlo è suffragato da quanto riferito dal teste Ta. circa l'operazione posta in essere dal C. , il quale solo eliminando la barriera di protezione poteva raggiungere quella parte del condotto ostruita dal materiale di risulta.

     

    Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla qualifica di coordinatore per l'esecuzione. Si espone che tale qualifica pone in capo a chi la ricopre specifici e puntuali obblighi di vigilanza e di controllo, sull'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti sul cantiere e non sui singoli dipendenti, nè, tanto meno, sui singoli dispositivi di sicurezza. Obblighi elencati dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 4 e 5, tra i quali non è annoverato il controllo e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo, unitamente a quello di eliminare i difetti riscontrati, è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici, per cui nessun obbligo di verifica gravava in capo al G. nella sua specifica e precipua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

     

    Con un terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizio di motivazione in merito al nesso di causalità. Rimasto accertato che il ponteggio di cui trattasi era munito di protezione, la causa dell'infortunio va ricercata altrove: il comportamento abnorme ed imprevedibile della persona offesa, essendo stato da solo sufficiente a determinare l'evento lesivo, è certamente idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta ascritta al ricorrente e l'infortunio occorso, il C. , avendo rimosso i dispositivi di protezione posti a tutela sua e di altri lavoratori, ha posto a rischio il bene giuridico dell'incolumità fisica.

    Il quarto ed ultimo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta cooperazione colposa. Si adduce che la motivazione della Corte sul punto è totalmente carente, assiomatica e tautologica. Nel caso in esame non si può parlare di cooperazione colposa in quanto l'elemento peculiare dell'istituto è la rappresentazione dell'altrui condotta. Nel caso in esame nessuna rappresentazione poteva avere il G. in merito alla circostanza che le opere specialistiche (di demolizione) subappaltate alla ditta Ed. avrebbero causato difficoltà di esecuzione e che il datore di lavoro avrebbe omesso di occuparsene, tutto ciò esulava dalle sue competenze.

    Con memoria depositata il 24.01.2011 il ricorrente ribadisce il motivo riguardante la parte motiva della sentenza relativa alla posizione di garanzia del ricorrente.

    La Corte d'appello ha erroneamente ricostruito tale posizione estendendola a compiti allo stesso non imposti e pretendendo dall'imputato lo svolgimento di attivita' non esigibili. Vengono altresi' ulteriormente illustrate gli altri motivi gia' esposti. Si eccepisce, da ultimo, l'estinzione del reato per prescrizione.

     

    La sentenza va annullata per essere il reato contestato estinto per prescrizione, indipendentemente dall'applicazione, per il principio del favor rei, tenuto conto della data di commissione del reato, della disposizione di cui al combinato disposto dell'articolo 157 c.p., n. 4 e articolo 160 c.p., ultima parte nella loro formulazione antecedente alla novella di cui alla Legge n. 251 del 2005, o del termine di prescrizione prevista da quest'ultima disposizione legislativa, essendo i rispettivi termini prescrizionali identici (anni sette e mesi sei).

    Quanto ai motivi posti a base del ricorso dell'imputato si evidenzia che in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione dell'articolo 129 c.p.p., comma 2 deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime vantazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (v. da ultimo Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. Rv. 244275).

    Comunque, per completezza di motivazione, si osserva che il primo motivo è inammissibile perchè concerne differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni di fatto che attengono alla ricostruzione della vicenda processuale, ben delineata in fatto ed in diritto dai giudici di merito e che, pertanto, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, dovendo escludersi, nella concreta fattispecie, la sussistenza dei denunciati vizi di motivazione e di violazione dei criteri legali di valutazione delle prova.

    Ed in particolare, quanto al denunciato travisamento della prova detto vizio si atteggia in maniera differente non solo nelle due differenti fasi, cautelare e cognitiva ordinaria, ma anche nel caso della c.d. doppia conforme o della riforma della sentenza di primo grado da parte di quella d'appello, giacché i limiti appena individuati concernono l'ultima ipotesi, in quanto, ove le due pronunce siano conformi, non solo vige il limite del "devolutum", che può essere superato solo ove il giudice dell'impugnazione si fondi su atti probatori mai presi in esame (Cass. sez. 2, 19 ottobre 2006 n. 35194, rv. 234915), ma anche l'obbligo di evidenziare una carenza ed omessa motivazione su determinati punti sottoposti all'esame del giudice del gravame con la specifica e puntuale indicazione degli stessi con il carattere della decisività e della radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito, giacché, altrimenti, si richiederebbe una rilettura degli atti processuali ed una rivalutazione delle risultanze, inibita al giudice di legittimità, sicché una simile censura sarebbe inammissibile. Infondato è il secondo motivo relativo alla dedotta non riferibilita' al ricorrente delle suddette norme antinfortunistiche.

     

    In effetti non si contesta, sia con i motivi di appello che con quelli oggetto di questo giudizio, la specifica posizione di "garanzia" del ricorrente derivante dal ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute (lettera f) Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 2: "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori....") formalmente e sostanzialmente dal medesimo ricoperto, e la Corte d'Appello è stata ampiamente esaustiva nell'indicare le ragioni di fatto e di diritto per cui incombeva in capo al G. l'obbligo di assicurarsi che l'opera eseguita fosse sicura, per il disposto del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, come novellato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528.

    Invero, il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ha introdotto appunto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere. E il riferito articolo 5 affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.

    Con una recente pronunzia (Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536) è stata ben delineata la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al più volte evocato Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

    Alla luce di tali principi, per comprendere se l'evento illecito coinvolga la responsabilità del coordinatore G. , occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.

    Orbene, premesso che la trattazione di tale aspetto non può prescindere da quanto si è argomentato in ordine al primo motivo le cui censure non sono valutabili in questa sede essendo attinenti, come si è detto, ad una diversa valutazione probatoria, la Corte d'appello dedica una diffusa analisi in fatto al rischio da cui è scaturito l'infortunio ed ha evidenziato, come si è già accennato nella parte narrativa, che il ponteggio utilizzato al momento dell'infortunio, che implicava la proiezione del lavoratore nel vuoto ed andava quindi cautelata contro il rischio di caduta, era stato, fin dal giorno precedente in cui era stato montato, costruito in violazione delle norme antinfortunistiche. In tale situazione, questa Corte reputa che sia corretto ritenere che l'obbligo di vigilanza demandato al G. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1996, articolo 5 implicasse il controllo sul corretto approntamento delle misure antinfortunistiche nel cantiere. Ne discende che neppure assume decisivo rilievo, ai fini della decisione, stabilire se il coordinatore si sia limitato ai suoi compiti tipici o si sia invece ingerito nei ruoli demandati alle figure dei garanti operanti nell'ambito dell'impresa appaltatrice. Invero, conclusivamente, l'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione di scarico di materiale nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di barriere protettive idonee.

    Quanto al terzo motivo circa il dedotto comportamento impudente ed abnorme del lavoratore, tale da interrompere il nesso causale, la Corte spiega diffusamente che il lavoratore nell'avviare il materiale di risulta nell'apposito imbuto doveva necessariamente sporgersi in avanti ed il ponteggio non era munito di sbarre nè frontalmente nè lateralmente. In conseguenza, non si può parlare di comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo. Al contrario, tale attività rientrava nelle sue normali mansioni. Il lavoratore era costretto, per eseguire il compito demandatogli a sporgersi al di fuori del solaio in costruzione; e sarebbe stato sufficiente, per evitare il sinistro, dotare il ponteggio di una barriera di protezione fissa. Tale ponderazione è riccamente argomentata in fatto e conforme ai più consolidati principi nella materia: il lavoratore eseguiva la prestazione demandatagli e dunque, non teneva un comportamento abnorme o comunque estraneo alla sfera della lavorazione in corso.

     

    La trattazione del quarto motivo resta assorbita.

     

    P.Q.M.

     

    Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.