Cassazione Penale, Sez. 4, 09 marzo 2011, n. 9404 - Incendio in uno stabilimento e responsabilità di un RSPP


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'incendio di uno stabilimento (appiccato da persone restate - al tempo del patteggiamento - ignote) nel quale andavano distrutte le linee di produzione, l'area laboratori, i prodotti finiti e semilavorati e, ad eccezione degli uffici, quanto altro si trovava nell'area di oltre 30.000 metri quadrati dello stabilimento medesimo.

Ricorrono entrambi in Cassazione - Rigetto.

La Corte afferma innanzitutto che "la sentenza impugnata, nel combinato della contestazione e della motivazione, ha dato ben conto del realizzarsi di un fatto che, per le sue dimensioni, correttamente è stato qualificato come disastro e che per il concreto espandersi di taluni suoi effetti su un territorio ampio con descritta evidenza di diffusività e gravita, ha investito persone e territorio così da mettere in pericolo la pubblica incolumità."

"Quanto alla irrilevanza delle condotte colpose addebitate a fronte della causalità esclusiva rappresentata dalla condotta dolosa di terzi, la sentenza impugnata ha dato ben conto di tale causalità iniziale, ma ha individuato (nel combinato tra testo degli addebiti e testo della motivazione) un concorso di cause, col ritenere che l'incendio e il disastro si siano prodotti nella loro concreta dimensione, anche grazie al contributo delle condotte colpose degli imputati espressamente indicate nel capo di imputazione con la contestazione esplicita di tale contributo causale. "

Quanto in particolare alla responsabilità personale del RSPP, essa si ravvisa in relazione alle carenze di funzionamento del servizio di Prevenzione e Protezione.

La posizione di garanzia del RSPP, rinvenibile dagli incarichi a lui attribuiti in azienda, lo obbligava ad assumere ogni iniziativa generale di prevenzione e protezione dai rischi professionali. La struttura dello stabilimento e la allocazione del materiale altamente infiammabile in zona non isolata dal resto dello stabilimento, i "deficit" dei sistemi antincendio annotati dalla sentenza impugnata nella parte relativa alle contestazioni mosse e sottolineati come insieme nella motivazione che descrive gli evidenti elementi di responsabilità, costituiscono situazione rapportabile alle obbligazioni di sicurezza gravanti sul RSPP. La grave insufficienza o la pericolosità di quella organizzazione connessa alla inosservanza delle obbligazioni in questione, è stata assunta dalla sentenza impugnata, come causa che ha contribuito al determinarsi dei gravi eventi addebitati.


 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

1) M.D. N. IL (OMISSIS);

2) S.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3086/2008 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del 13/07/2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA; letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi letti i ricorsi degli imputati che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con immediata declaratoria di insussistenza del fatto o con applicazione della formula perchè i fatti non costituiscono reato e, per il S. anche con la formula "per non aver commesso il fatto"; letta altresì la memoria successivamente depositata per gli imputati.

 

Fatto

 


Con sentenza del 13/7/2009 il Gip presso il Tribunale di Treviso ha applicato a M.D. e a S.D. la pena concordata tra le parti a fronte dei contestati reati di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'art. 423 c.p. e art. 434 c.p., comma 1, nonchè del reato di cui all'art. 451 c.p., per aver contribuito per colpa ravvisata in comportamenti analiticamente menzionati in rubrica e per violazione della normativa dettagliatamente individuata nell'originario capo di imputazione (modificato dal PM all'udienza preliminare del giorno 8/1/2009), contribuito a cagionare l'incendio dello stabilimento (OMISSIS) (appiccato da persone restate - al tempo del patteggiamento - ignote) nel quale andavano distrutte le linee di produzione, l'area laboratori, i prodotti finiti e semilavorati e, ad eccezione degli uffici, quanto altro si trovava nell'area di oltre 30.000 metri quadrati dello stabilimento medesimo.

M. e S. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All'udienza camerale del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

Diritto

 

I ricorrenti denunziano:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al manifesto e palese errore nella qualificazione del fatto nell'ambito del reato di cui all'art. 434 c.p., per avere qualificato i fatti addebitati e considerati ai fini dell'accordo secondo una ipotesi di reato (pericolo di disastro ambientale) non prevista nell'ordinamento positivo e, in ogni caso, assorbita dalla contestazione del delitto di incendio colposo in conseguenza della quale gli imputati non potrebbero essere puniti due volte per uno stesso fatto.
2) Assoluta mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 c.p., a fronte di concreti ed oggettivi elementi conclamanti la non punibilità degli imputati per il reato di cui agli artt. 449 e 451 c.p..
3) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla contestata violazione dell'art. 409 c.p. non rappresentando l'incendio dolosamente appiccato da ignoti, la concretizzazione dello specifico rischio che le norme precauzionali violate tendevano ad impedire;
4) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione alla ritenuta responsabilità degli imputati del reato di cui all'art. 451 c.p., in concorso con il reato di cui all'art. 449 c.p..
5) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della normativa extracodicistica in materia di infortuni sul lavoro ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla ritenuta responsabilità di S.D. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta D.L. s.p.a., per essere i fatti addebitati alla luce di tale normativa extracodicistica appartenenti alla posizione di garanzia del datore di lavoro e non al responsabile della sola prevenzione e protezione dei rischi professionali.

Questa Corte rileva che la sentenza impugnata ha recepito un accordo intervenuto tra i due imputati e il Pm e che il giudice del merito ha proceduto alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti proposta dalle parti con la loro comune richiesta.

Il primo motivo di ricorso è infondato perchè l'art. 434 c.p., si configura come norma di chiusura nel quadro della categoria dei delitti di disastro, e, pertanto, l'espressione "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti", rinvia solo a quelli che prevedono delitti di disastro e non anche al delitto di incendio previsto dall'art. 423 c.p., (Cass. Pen. Sez. 1^ 2/3/2006 n. 7629).

Diversi sono gli eventi contestati e diversamente rapportabili alle due norme sopra richiamate, posto che l'incendio ha riguardo al prodursi di un fuoco di tale notevole intensità da poter costituire pericolo per la pubblica incolumità, mentre il disastro colposo addebitato in continuazione e assunto ad oggetto dell'accordo, ha riguardo al verificato effetto di danno della distruzione dello stabilimento e di tutti i materiali in esso custoditi con esposizione a pericolo di una ampia collettività, concretamente prodotto dalla emissione della atmosfera di una ingente nuvola di fumo che si propagava su gran parte della città di Treviso e parte della Provincia provocando molestia fisica alle persone e dispersione di ceneri sul terreno.

La sentenza impugnata, nel combinato della contestazione e della motivazione, ha dato ben conto del realizzarsi di un fatto che, per le sue dimensioni, correttamente è stato qualificato come disastro e che per il concreto espandersi di taluni suoi effetti su un territorio ampio con descritta evidenza di diffusività e gravita, ha investito persone e territorio così da mettere in pericolo la pubblica incolumità. L'accordo ha dato luogo all'esonero dalla prova dei fatti assunti ad oggetto dell'accordo medesimo sicchè esso si pone come impedimento che non consente una nuova valutazione dei fatti consensualmente identificati e ragionevolmente posti a base della statuizione ex art. 444 c.p.p..

La ricorrenza di una condotta diretta, alla luce delle condotte colpose addebitate, a cagionare un altro disastro (quello derivato dalla nuvola di fumo di immensa estensione e dalla caduta delle ceneri prodotte dai materiali indicati in rubrica) è esattamente prevista dal combinato di cui all'art. 434 c.p., comma 1 e art. 449 c.p., sicchè risulta infondata la censura di mancanza di previsione legale dell'ipotesi di reato concretamente contestata. Se nella ipotesi dolosa ha rilievo la accensione del fuoco allo scopo di provocare un incendio, nella ipotesi colposa assume rilievo eziologico l'azione o l'omissione dell'agente, in essa dovendosi individuare l'esistenza o meno della colpa. Nel caso del disastro colposo differenziato dall'incendio di cui all'art. 449 c.p., ha rilievo la colpa relativa all'ulteriore fatto contestato e indicato dalle stesse parti nella proposta di accordo recepito in sentenza e non più ricusabile. La effettuata configurazione di una vicenda complessa con diversi fatti addebitati, evidenzia come la sentenza impugnata abbia concretamente verificato la esistenza di un concorso di reati.

Quanto alla irrilevanza delle condotte colpose addebitate a fronte della causalità esclusiva rappresentata dalla condotta dolosa di terzi, la sentenza impugnata ha dato ben conto di tale causalità iniziale, ma ha individuato (nel combinato tra testo degli addebiti e testo della motivazione) un concorso di cause, col ritenere che l'incendio e il disastro si siano prodotti nella loro concreta dimensione, anche grazie al contributo delle condotte colpose degli imputati espressamente indicate nel capo di imputazione con la contestazione esplicita di tale contributo causale.

Ancorchè la richiesta di patteggiamento sia stata "posposta" alla richiesta di preliminare applicazione dell'art. 129 c.p.p., l'esame delle questioni di diritto legate alla richiesta preliminare non può rimuovere i termini nei quali la proposta di accordo è stata formulata prima e recepita poi, dalla sentenza di merito.
Anche la seconda censura deve essere rigettata posto che motivatamente il giudice dell'accordo ha escluso la possibilità di applicazione dell'art. 129 c.p.p., sinteticamente ma efficacemente richiamando gli evidenti elementi di responsabilità che si rinvengono in atti a carico degli imputati. Le precise argomentazioni fattuali e giuridiche contenute in tre memorie depositate davanti al Gup, intese ad ottenere l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono state superate da una motivazione che, in quanto contenuta in una sentenza pronunziata ex art. 444 c.p.p., è fornita dei requisiti minimi di sufficienza ed adeguatezza previsti per siffatto tipo di decisione.

Tanto consente in ogni caso di individuare un percorso motivazionale che ritiene la piena configurabilità della fattispecie di cui all'art. 434 c.p., la configurabilità del reato di incendio colposo ex artt. 449 e 423 c.p., la esattezza della opzione di unificare nel vincolo della continuazione i reati di incendio colposo, e di omissione colposa di cautele e difese contro disastri ex artt. 449 e 451 c.p., e individua una responsabilità personale del signor S. in relazione alle carenze di funzionamento del servizio di Prevenzione e Protezione addebitate dalla contestazione come concausa degli eventi sviluppatisi in relazione ad una iniziale causa legata a dolo di terzi (la colpa nelle sue concrete e imponenti articolazioni fattuali è stata indicata non come causa successiva esclusiva ma come causa che ha concorso, con l'iniziale appiccamento doloso del fuoco, al prodursi dei fatti assunti a fondamento dell'addebito).

Le censure di cui agli artt. 3 e 4 risultano infondate alla luce di quanto poco sopra scritto in tema di applicazione dell'art. 129 c.p.p., preliminarmente domandata e a quanto scritto in tema di esistenza, sufficienza, e adeguatezza della motivazione impugnata. La censura numero cinque deve essere rigettata. La posizione di garanzia del S., riveniente dagli incarichi a lui attribuiti in azienda, lo obbligava ad assumere ogni iniziativa generale di prevenzione e protezione dai rischi professionali. La struttura dello stabilimento e la allocazione del materiale altamente infiammabile in zona non isolata dal resto dello stabilimento, i "deficit" dei sistemi antincendio annotati dalla sentenza impugnata nella parte relativa alle contestazioni mosse e sottolineati come insieme nella motivazione che descrive gli evidenti elementi di responsabilità, costituiscono situazione rapportabile alle obbligazioni di sicurezza gravanti sul S.. La grave insufficienza o la pericolosità di quella organizzazione connessa alla inosservanza delle obbligazioni in questione, è stata assunta dalla sentenza impugnata, come causa che ha contribuito al determinarsi dei gravi eventi addebitati.

Il percorso motivazionale circa la causalità materiale e circa la causalità della colpa è esattamente delineato e va esente da censure.

In conclusione i ricorsi proposti devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.