Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 21 gennaio 2011
Validità: 21.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Univ, Assvigilanza, Anivip, Lega cooperative Sicilia, Federsicurezza-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Caltanissetta/Sicilia,
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Caltanisetta
Fonte: guardiegiurateincongedo.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Condizioni per attivare la procedura
Art. 3 Criteri per la determinazione all’impiego effettivo del personale sull’appalto/servizio
Art. 4 Modalità di attivazione espletamento della procedura
Art. 5 Espletamento della procedura
Art. 6 Definizione della procedura
Art. 7 Verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 8 Trasferte e missioni
Art. 9 Sicurezza
Art. 10 Sanzioni
Art. 11 Decorrenza e durata
Art. 12 Norme di rinvio
Dichiarazioni a verbale

Contratto integrativo Settore Vigilanza Privata Provincia di Caltanisetta

Premesso che
- con sentenza del 13.12.2007, la Corte di Giustizia della Comunità europea ha deliberato che la normativa italiana recante l’ordinamento della sicurezza privata è in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, concernenti rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi;
- con l’art. 4 del Dl 8.4.2008 (convertito nella legge 6.6.2008, n. 101) e con il Dpr 4.8.2008 n. 153, il legislatore italiano si è adeguato alle indicazioni del predetto organo di giustizia europea;
- con circolare n. 557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.2.2008, il Ministero dell’interno ha affermato il principio che la libera concorrenza non può, in ogni caso, tradursi in ribassi (nelle tariffe dei servizi offerti) dovuti a inadempimenti rispetto al costo reale del lavoro ovvero inadempienze sui costi di sicurezza (veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ecc.);
- infatti l’art. 257quater del Dpr n. 153/2008 ha introdotto l’obbligo della revoca o sospensione della licenza ex art. 134 Tulps nel caso di accertamento, tra l’altro, di tali inosservanze;
- con successiva circolare n. 557/PAS/2731/ 10089.D (1) del 15.12.2008, lo stesso Dicastero ha evidenziato l’esigenza di porre particolare attenzione all’ampliamento della tutela contenuta nelle nuove disposizioni regolamentari (artt. 251 e ssgg.), a seguito del venir meno in particolare del limite territoriale della licenza ex art. 134 Tulps;
- la cennata sostanziale modifica legislativa non è ancora completamente a regime avendo bisogno di decreti attuativi o di disposizioni operative (come ad esempio, art. 252bis, comma 3, del Dpr 4.8.2008, n. 153);
- parimenti, è ancora in itinere la trattativa per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata;
- nelle more, pertanto, occorre porre in essere ogni iniziativa per la tutela delle condizioni complessive di legalità nello strategico settore dell’ordine e sicurezza pubblica, la tutela dei lavoratori e dei terzi in buona fede (committenti), utilizzando ogni altro strumento previsto dall’ordinamento;
- già l’art. 87 del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, recante tra l’altro la disciplina dell’affidamento dei servizi, impone la verifica delle offerte anormalmente basse, espressamente annoverando la giustificazione del costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- gli artt. 25, 26 e 27 del CCNL tuttora vigente hanno introdotto disposizioni con l’obiettivo di favorire, nel settore, la salvaguardia occupazionale per gli operatori che abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale, presupposto tra l’altro della imprescindibile qualità dei servizi;
- di fronte al mutamento dei soggetti aggiudicatari d’importanti appalti pubblici e privati, la mancata puntuale attuazione di questa tutela ha determinato una situazione di anomalia di mercato che non è confacente con la politica, congiuntamente perseguita dalle parti sociali, di fare della vigilanza privata un settore complementare alle forze dell’ordine nel progetto complessivo nazionale di sicurezza per i cittadini e i patrimoni pubblici e privati;
- ciò determina, di fatto, una mancata applicazione di quanto previsto dall’articolo 251quinquies del Rd 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal Dpr n. 153/2008 in materia di costo del lavoro e della sicurezza, costi, per loro natura, incomprimibili;
- ferme restando l’autonomia e le competenze in materia di cambio di appalto del tavolo nazionale, ma partendo dalla convinzione che il contributo di chi quotidianamente opera direttamente nel territorio abbia in questa materia particolare rilevanza, si conviene di indicare quello che si ritiene possa essere un sistema di regole efficaci nel raggiungimento degli obiettivi.
Tutto ciò premesso
ritenuto che, nel territorio della Provincia di Caltanissetta, sia urgente:
- la definizione di regole certe e condivise che vadano a integrare e rendere cogente in capo a tutti i soggetti autorizzati a operare nel territorio provinciale quanto già previsto dal CCNL, in modo da garantire i livelli occupazionali, difendere le professionalità acquisite, la continuità e la qualità dei servizi prestati;
- nel rispetto della riconosciuta e tutelata libertà di organizzazione d’impresa, di disciplinare in modo particolare le modalità di «cambio d’appalto», a seguito di gare pubbliche e affidamenti privati, che anche il richiamato CCNL ritiene strategiche ai fini della salvaguardia occupazionale;
si procede alla stipula del Contratto integrativo nel settore della vigilanza privata della Provincia di Caltanissetta alla presenza del Prefetto di Caltanissetta, del Questore di Caltanissetta, dell’Ispettore in rappresentanza dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta e del Dirigente dell’Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta tra Univ (Unione nazionale istituti di vigilanza), Assvigilanza (Associazione nazionale istituti di vigilanza privata), Anivip (Associazione nazionale fra istituti di vigilanza privata), Lega cooperative Sicilia, Federsicurezza-Confcommercio e Filcams-Cgil Caltanissetta, Filcams-Cgil Sicilia, Fisascat-Cisl Caltanissetta, Fisascat-Cisl Sicilia, Uiltucs-Uil Caltanissetta, Uiltucs-Uil Sicilia, che convengono

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente accordo ha l’obiettivo di garantire i livelli occupazionali, difendere le professionalità acquisite, la continuità e la qualità dei servizi prestati. Lo stesso si applica in maniera vincolante nelle ipotesi di appalto e/o affidamento, con qualsiasi modalità, da parte di soggetti pubblici e privati dei seguenti servizi di vigilanza privata: piantonamento fisso e trasporto valori.
Nei bandi di gara e in ogni procedura di selezione del contraente, i soggetti pubblici e privati dovranno prevedere l’inserimento di clausole che applichino le norme contrattuali relative alla salvaguardia delle professionalità acquisite ed alla tutela dell’occupazione esistente (cambio di appalto).

Art. 6 Definizione della procedura
Definita la procedura, così come disciplinata, a mezzo verbale di accordo, l’azienda subentrante è obbligata ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori ivi indicati e individuati secondo i seguenti criteri:
[…]
2) mantenimento delle condizioni economiche e normative, in relazione alle mansioni svolte sull’appalto e/o servizio, con il mantenimento dei livelli sino al IV;
[…]

Art. 7 Verifica delle offerte anormalmente basse
In conformità all’art. 87 del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, al fine di evitare fenomeni di sfruttamento della manodopera e di concorrenza sleale, gli istituti di vigilanza preventivamente all’aggiudicazione di appalti pubblici o di affidamento da parte di privati sono obbligati a:
1) fornire gli elementi giustificativi riguardo al costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) le Amministrazioni preposte al controllo eseguiranno verifiche a campione anche su segnalazione delle OO.SS. e degli istituti di vigilanza qualora i committenti pubblici o privati rilevino anomalie riferite al costo del lavoro;
3) dovranno farne immediata segnalazione alla Prefettura e alla Questura per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 257quater del Dpr 4 agosto 2008 n. 153.

Art. 9 Sicurezza
Si afferma la necessità che le imprese garantiscano l’efficienza: degli automezzi utilizzati per i servizi, degli strumenti in dotazione alle guardie giurate, della centrale operativa e di un sistema di pronto intervento in caso di necessità.
Le Parti ritengono, inoltre, di operare con opportune azioni, anche congiunte, per far sì che la committenza, nel limite delle possibilità e delle responsabilità di legge, si preoccupi di attrezzare aree idonee e sicure, per i lavoratori e i cittadini, in cui svolgere le attività di vigilanza e trasporto valori.

Art. 10 Sanzioni
Il mancato adempimento di quanto previsto da tale accordo sarà considerato a tutti gli effetti inadempimento contrattuale e come tale segnalato a tutti gli enti preposti ivi compreso l’Ebinvip, sul rilascio delle certificazioni previste.
Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente accordo potrà essere motivo di revoca dell’appalto da parte della committenza.

Art. 12 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa richiamo al CCNL vigente.

Dichiarazione a verbale (1)
Le norme sopra definite sono applicabili anche in occasione di cambio di appalto e/o affidamento dei servizi intermediari da società autorizzate ex art. 115 del Tulps e sono vincolanti anche per le aziende, di fatto, subentranti nell’effettuazione dei servizi, anche per quelle che dovessero subentrare nell’esecuzione del contratto prima del periodo minimo di un anno. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente accordo sarà considerato mancata applicazione del CCNL stesso.

Dichiarazione a verbale (2)
Le norme sul cambio di appalto e/o servizio non troveranno applicazione, per gli appalti di tipo fiduciario, quale trasporto valori e servizi di contazione nel caso in cui la risoluzione anticipata del contratto sia causata da comportamenti dolosi o gravemente colposi, del personale utilizzato in quel servizio, comprovati da documentazione presentata dalla committenza.

Dichiarazione a verbale (3)
Al fine di monitorare e verificarne la corretta applicazione del presente accordo, le parti convengono di istituire un apposito Osservatorio provinciale, composto da rappresentanti istituzionali e dai rappresentanti della parte datoriale e delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatari del presente accordo.
L’Osservatorio costituito si riunirà, previa convocazione da parte istituzionale, presso l’ufficio Provinciale del lavoro di Caltanissetta o presso la sede della Prefettura.
L’Osservatorio si riunirà ogni 6 mesi dalla data di approvazione del presente accordo e ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.