N. 00482/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2006 REG.RIC.

 

T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 14 maggio 2011, n. 482





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA

 




sul ricorso numero di registro generale 169 del 2006, proposto da:
R. Morena, rappresentata e difesa dall'avv.to Simone Bisacca, con domicilio eletto presso l’avv.to Simone Bisacca in Torino, via Grassi, 5;


contro


Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;


per l'annullamento
- accertare la responsabilità del Ministero convenuto datore di lavoro del sinistro occorso alla Sig.ra R. in data 12.6.1998
- accertare il diritto della Sig.ra R. al pagamento della somma di € 8.622,24 a titolo di risarcimento del danno subito;
- per l'effetto condannare il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 8.622,24, o somma maggiore o minore risultante dalla CTU disponenda;
- con interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO
 



Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo di essere dipendente del Ministero dell’interno con mansioni di Assistente di Polizia di Stato e di essere caduta dalle scale della Questura, in servizio, in data 12.6.1998, procurandosi una distorsione del ginocchio destro che le ha causato una  invalidità temporanea oltre a postumi permanenti.
Lamenta parte ricorrente una violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 7 del d.p.r. n. 303 del 1956, in particolare poiché le scale dalle quali la  medesima è caduta erano prive di bande antiscivolo.


Chiede pertanto la condanna del Ministero resistente al pagamento del danno biologico e morale connessi all’occorso infortunio.


La causa è stata istruita a mezzo ctu e trattenuta a decisione all’udienza del 12.5.2011.

 



DIRITTO
 



E’ pacifico in causa che le scale ove la ricorrente è caduta fossero, all’epoca dell’infortunio, prive dei dispositivi antisdruciolo; la stessa amministrazione ammette correttamente che, successivamente all’infortunio, in un generale contesto di messa in sicurezza del palazzo ove ha sede la  Questura, si è provveduto a dotare tali scale di dispositivi antiscivolo ai  fini di una messa in sicurezza delle medesime.


Ritiene il collegio, anche considerata la tipologia della scalinata appartenente a palazzo d’epoca (che risulta nella documentazione in atti, per altro fotografata dopo l’apposizione dei dispositivi antisdruciolo su ogni gradino), che l’assenza del dispositivo antiscivolo ha quantomeno agevolato la caduta e tanto integra una violazione dell’art. 2087 c.c., considerato l’onere del datore di lavoro di adottare ogni accorgimento idoneo a prevenire infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è di semplice applicazione come risultante dalle fotografie in atti.


Esperita la CTU il consulente ha concluso che l’evento traumatico è compatibile con la dinamica descritta ed ha accertato che al medesimo evento possono essere ascritti un periodo di inabilità biologica temporanea di 15 giorni, con valore parziale al 50%, ed ulteriori 45 giorni al 25%, nonché un danno biologico permanente del 2%.


Il danno viene quantificato, secondo le più recenti tabelle che già tengono conto del concetto “allargato” di danno biologico, come recentemente definito nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione; tale liquidazione si ritiene possa essere integralmente satisfattiva delle pretese della ricorrente.


In particolare, valorizzato in importo pari a 100,00 € l’inabilità temporanea al 100%, devono essere riconosciuti alla ricorrente la somma di € 750,00 per l’invalidità al 50%, ed € 1125,00 per 45 giorni di invalidità temporanea al 25%; quanto all’invalidità permanente, tenuto conto dell’attuale età della ricorrente, si ritengono dovuti € 2172,00 rivalutati al 31.12.2009 (così come da tabelle del danno biologico), oltre interessi e rivalutazione dall’1.1.2010 al saldo.


Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza.




P.Q.M.
 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima – Accoglie il ricorso a per l’effetto condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 1875,00 a titolo di invalidità temporanea, oltre interessi e rivalutazione di legge;
condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di €  2172,00 oltre rivalutazione dall’1.1.2010 al saldo;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in € 2000,00 oltre IVA e CPA pone le spese di ctu a carico di parte resistente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:


Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)