Corte di Appello di Milano, Sez. Lav., 20 dicembre 2010, n. 1044 - Illegittimità del licenziamento e risarcimento danni per molestie: Mobbing


 

 

 


 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott  GIUSEPPE M. CASTELLINI Presidente
Dott. ANGIOLA SBORDONE Consigliere
Dott. LAURA CURCIO Consigliere

 

 

SENTENZA
 

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5578/2009 - est. Greco -, discussa all'udienza collegiale del 24.09.2010 e promossa con ricorso depositato in data 24.09.2010

DA

SUPERMARKET DEL LEGNO sas di C. Salvatore

Rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Cannizzaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Milano, via Plinio n. 11

APPELLANTI

 

CONTRO
rappresentata e difesa dall' aw. Annalisa Rosiello
ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via Podgora n.4

APPELLATA

 


Oggetto: ILLEGITTIMITA' LICENZIAMENTO, RISARCIMENTO DANNI PER MOLESTIE

 

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
 
 
CONCLUSIONI
 

 

 
Fatto

 

La sas supermarket del legno e ... hanno proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe che, accogliendo le domande della ..., aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla stessa, dipendente della società in qualità di impiegata di III livello ccnl commercio, part time a 30 ore settimanali, con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria di 15 mensilità di retribuzione, richieste in luogo della reintegrazione, oltre ad un'indennità pari alle retribuzioni maturate dalla data dei licenziamento sino al deposito dei ricorso, con ulteriore condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza dell'accertata condotta discriminatoria posta in essere da ... nei confronti della ... .
In primo grado la ... aveva lamentato di aver subito comportamenti vessatori e molestie da parte di ..., rispettivamente, amministratore della società e figlio di quest'ultimo , poi culminate con il licenziamento intimatole il 1.7.2005 e che, a suo dire, avrebbe avuto carattere discriminatorio, in quanto ritorsivo rispetto alle sue richieste di cessazione delle condotte moleste e poste in essere nei suoi confronti.
La lavoratrice aveva anche lamentato che tale condotte moleste e vessatorie avrebbero causato una patologia depressiva ed aveva quindi sostenuto l'esistenza di un danno biologico.
I convenuti si erano costituiti contestando integralmente le domande ed in particolare contestando l'accadimento di tutte le condotte discriminatorie dedotte dalla ... quali i tentativi di ... di baciarla, le frasi ingiuriose proferite al suo indirizzo dal padre ..., la decisione di licenziare la dipendente per ritorsione contro le sue proteste espresse per essere stata vittima di molestie.

I convenuti avevano chiesto respingersi tutte le domande.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti le condotte denunciate ed in particolare ha ritenuto che l'odierna appellata aveva provato, attraverso l'istruttoria testimoniale , che ... si era rivolto insistentemente in più occasioni alla ..., anche con atteggiamenti di "dispetto" o di derisione nei suoi confronti, che ... più volte aveva usato un tono aggressivo e intollerante nei confronti della lavoratrice.

Il primo giudice ha accertato, attraverso la prova testimoniale , la ripetitività di tali condotte ed ha quindi ritenuto sussistere condotte discriminatorie riconducibili alla fattispecie di molestie. Il tribunale ha accertato altresì la relazione causale tra tali condotte e la patologia riscontrata dal CTU. In relazione al licenziamento, il primo giudice ha accertato la natura discriminatoria dello stesso, ritenendolo oltre che illegittimo, altresì ritorsivo, ciò desumendosi dalle stesse motivazioni contenute nella lettera dì licenziamento che aveva fatto riferimento ad accuse "fantasiose ed infondate" rivolte dalla lavoratrice ad Andrea e Salvatore C..
I! primo giudice ha quindi ritenuto applicarsi l'art 18 legge n. 300/70 ed avendo la lavoratrice formulato l'opzione ex art. 18 comma 5, ha condannato la società , oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento delle 15 mensilità globali di fatto, in aggiunta all'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla data della presentazione del ricorso.

 

Hanno proposto appello i convenuti in primo grado lamentando:

a) la illogicità e la carenza di motivazione relativamente alla decisione in punto di mobbing ed alle presunte molestie sessuali, ciò in quanto sarebbero stati inesistenti i comportamenti ritenuti discriminatori e vessatori ed elencati dal primo giudice; b) la nullità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento ; c) la insufficienza e la inadeguatezza della CTU, quindi della sentenza, ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale ; d) la nullità della sentenza per mancata autorizzazione al tempestivo e rituale deposito di note critiche sulla CTU.
Ha resistito la ... chiedendo la conferma della sentenza e, in via incidentale, chiedendo riformarsi la sentenza nella parte in cui aveva limitato il risarcimento per il licenziamento alle retribuzioni maturate sino al deposito del ricorso e non sino all'effettivo pagamento della indennità ex art. 18, 5° comma.
 
All'udienza del 24.09.2010 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

 

Diritto


L'appello non può trovare accoglimento.

1) Con il primo motivo di appello, la società ed il ... lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto raggiunta la prova di una condotta discriminatoria , in particolare posta in essere attraverso molestie e vessazioni, oltre che ingiurie, tali da determinare il disagio e poi il pregiudizio all'integrità psico-fisica.
In particolare gli appellanti sostengono che gli elementi indicati in sentenza come espressione della condotta illecita, sarebbero del tutto inconsistenti e inidonei a configurare le fattispecie ritenute dal primo giudice.

Sul punto l'appello è infondato.

Va premesso che la prova della realizzazione di condotte discriminatorie in ragione del sesso ed in particolare nella forma delle molestie, che vengono definite: "comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, umiliante o offensivo", (cfr art. 4 comma 2 bis legge n. 125/1991, poi recepito nel Codice delle Pari Opportunità del 2006), non è prova semplice e spesso è raggiungibile solo attraverso presunzioni, perché non sempre l'autore delle molestie pone in essere la sua condotta illecita in presenza di testimoni.
Inoltre non un solo episodio può configurare la fattispecie vietata dalla legge, ma una reiterazione significativa che fa assurgere alla condotta medesima quel carattere di illiceità richiesto dalla norma.
 

 
Ad avviso della Corte i fatti esaminati dal primo giudice, dedotti nel ricorso, sono stati non solo confermati dalle testimonianze raccolte ma  esaminati nel loro complesso anche nell'arco temporale in cui si sono realizzati - ben due anni -.
 

Alcune delle condotte moleste descritte nel ricorso introduttivo, poste in essere da ... hanno trovato conferma nelle deposizioni raccolte dal primo giudice: così in relazione ad uno dei primi episodi narrati dalla ... (capitolo di prova n.14 del ricorso introduttivo) il teste P., come precisato nella sentenza appellata, ha confermato che ... nel settembre 2002 voleva entrare nel bagno dove era la lavoratrice, insistendo e venendo bloccato dal P. medesimo, il quale ha altresì confermato lo stato di disagio della ... .

L'esistenza della lettera che... aveva inviato alla ... - ricordata al capitolo 15 del ricorso - è stata confermata dal teste M., il quale ha confermato di averla letta. La lettera era stata data alla odierna appellata nel novembre 2002 e il M. ha riferito di averla vista all'incirca dopo due mesi.
 

I testi P. e M. hanno poi confermato che, nel 2003, ... aveva iniziato ad entrare ed uscire dall'ufficio dove era ... sbattendo la porta, che sempre ... "faceva smorfie e linguacce" alla donna, che impediva ai rappresentanti di entrare in ufficio e parlare con lei, che aveva detto al M. di  non mettersi con P. e ... perché aveva intenzione di licenziarli.
Inoltre questi due testimoni hanno confermato anche l'ulteriore comportamento ostruzionistico nei confronti della ...: d'inverno le aveva tolto il calorifero nella stanza della ricorrente, dove faceva freddo.


Infine il teste P. ha confermato che qualcuno gli aveva riferito - pur non ricordando chi esattamente - ... aveva minacciato la lavoratrice dicendole che era dello Scorpione e che gliela avrebbe fatta pagare e che lei se ne doveva andare.
I testi non hanno potuto confermare altresì tutte le circostanze dedotte in ricorso e più descrittive di vere e proprie molestie sessuali che ... avrebbe posto in essere - quali quella dedotta al cap. 18, ossia il tentativo di baciare ... afferrandola per le spalle.

Tuttavia la condotta ostruzionistica, ingiuriosa tenuta dal ... successivamente, confermata dai testi, l'esistenza della lettera scritta alla ... anche questa confermata dai testi prima citati e dalla figlia della ..., sentita come testimone, fanno ragionevolmente ritenere provato, in via presuntiva, l'atteggiamento molesto, perché non accettato dalla lavoratrice, descritto in ricorso.
Egualmente deve ritenersi provato che ... pur non essendosi reso autore di molestie, abbia tuttavia lasciato correre, non impedendo al figlio di tenere detto comportamento nei confronti della dipendente.

Conferma tale atteggiamento quanto riferito dal teste P. circa le parole proferite da ...: "la ... deve essere lusingata che mio figlio le fa la corte".
 
 
Pertanto   deve    confermarsi la decisione de! primo giudice in punto di accertamento della responsabilità per violazione sia dell'art. 2087 c.c. del legale rappresentante della società sia dell'art. 4 della legge n. 125 e succ. modifiche, in punto di molestie.

Va infatti rilevato che i fatti risalgono al 2003/2005, epoca in cui era già stata emanata la direttiva 2002/73 CE (poi recepita in Italia con Dlgs n. 154/2005) (ndr: D.Lgs. 145/2005), che aveva precisato la definizione di molestia come ulteriore specificazione di atto discriminatorio.
Non indebolisce la valenza probatoria delle testimonianze ricordate quella della teste S., impiegata assunta soltanto nell'aprile 2005, la quale ha solo potuto riferire su un arco di tempo ristretto, ma che ha precisato di non aver mai assistito a telefonate della ... turbolente con il marito , pur avendo ricevuto confidenze dalla collega relative a problemi familiari, come anche al fatto che assumesse degli  ansiolitici.
 

 2) Lamentano poi agli appellanti che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto la esistenza del nesso causale tra l'ambiente di lavoro , con le ritenute condotte moleste, e la riscontrata sindrome ansioso depressiva, che il CTU ha indicato essere stata in atto dal novembre 2004 sino al novembre 2005 - malattia risultante anche dalla documentazione medica allegata dalla ricorrente.

Secondo gli appellanti la consulenza sarebbe stata imprecisa sul punto, posto che aveva espresso un giudizio di sola elevata probabilità ed aveva fatto anche riferimento all'incidenza del lutto familiare subito dalla ... .
Ad avviso della Corte, il CTU ha correttamente ritenuto sussistere la relazione causale, pur riconoscendo che lo stato dì fragilità poteva essere stato, molto probabilmente, aggravato anche dal recente lutto sofferto dalla ... per la morte della madre. Ciò invero non porta ad escludere la riconducibilità della sindrome ansioso depressiva al contesto lavorativo, ponendosi eventualmente come concausa, non certamente come causa efficiente ed esclusiva della malattia.

Va anche rilevato che non ha riscontrato il CTU che vi fossero anche ulteriori ragioni causative di ansia e depressione, quali rapporti coniugali compromessi, circostanza che non ha trovato alcuna conferma in istruttoria.
Risulta pertanto infondato il motivo di appello specifico, relativo alla inidoneità dell'accertamento peritale per affermare la sussistenza della relazione causale.
Egualmente deve ritenersi infondato, peraltro, il connesso motivo di appello con cui si è sostenta la erroneità del provvedimento adottato dal primo giudice in corso di causa, di rigetto di deposito di note critiche alla perizia.
Ed infatti non incide sulla ritualità della procedura seguita in primo grado e sulla validità della sentenza, il provvedimento istruttorio adottato in corso di causa dal Tribunale di non concedere un termine per deposito di note critiche. Tale rigetto non può che risolversi in motivo di appello sul merito della decisione e sulla relativa correttezza della motivazione.

Sul  punto deve rilevarsi che i motivi di appello non  contengono argomentazioni critiche particolarmente rilevanti e determinanti, tali da indurre questa Corte a ritenere inidonea e carente di motivazione tecnica la relazione peritale di primo grado e dunque necessaria una sua rinnovazione.
Conseguentemente deve trovare conferma la decisione relativa alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nel solo aspetto biologico; così come riconosciuto dal Tribunale, non essendovi stato alcuno specifico appello in ordine alla quantificazione del danno, come operata dal primo giudice.

3) Lamentano ancora gii appellanti la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non solo illegittimo il licenziamento, ma altresì illecito e nullo in quanto discriminatorio , come tale sanzionabile con l'applicazione dell'art.18 legge n.300/70.
 

 
Va premesso che gli appellanti hanno fatto acquiescenza alla parte della sentenza che ha comunque accertato la illegittimità del licenziamento per violazione della procedura ex art.7 legge n. 300/70 (trattandosi di impresa con meno di 15 dipendenti e dunque soggetta alla tutela obbligatoria), per non avere la società rispettato a procedura che imponeva di consentire alla ... di essere ascoltata per rendere le proprie giustificazioni, come dalla stessa richiesto.

Il primo giudice ha sufficientemente ed esaustivamente motivato sul punto, rilevando in particolare come dalle motivazioni del licenziamento si può ragionevolmente evincersi, attraverso un ragionamento probatorio presuntivo, che i motivi del recesso sono da individuarsi proprio nella reazione della società alle rimostranze della ... contenute in una lettera del 16.3.2005, inviata alla società medesima dal procuratore della lavoratrice, in cui si denunciavano anche "molestie di vario genere" subite da parte di ... oltre altre vessazioni e dequalificazioni. Non è di poca rilevanza che tale lettera (cfr doc.10 fascicolo parte ricorrente di primo grado), sia stata inviata alla direzione provinciale del Lavoro quale tentativo obbligatorio di conciliazione.
Inoltre, come giustamente evidenziato dal primo giudice, il teste M. ha confermato le esternazioni di ... in cui quest'ultimo aveva precisato di voler licenziare la lavoratrice.
E che la decisione di licenziare la ... fosse causalmente collegata alla sua denuncia è dimostrato dall'inequivocabile contenuto della lettera di licenziamento in cui le ragioni del recesso sono espressamente individuate non solo nella ritenuta simulazione della malattia (addebito che aveva formato oggetto della contestazione disciplinare) ma anche nella circostanza che il rapporto di lavoro aveva " fortemente risentito del clima particolarmente ostile" dalla ... provocato "mediante le fantasiose ed infondate accuse rivolte prima al ... dopo al ...  (cfr doc.9 fascicolo parte appellata).

 

E che dette accuse fossero quelle contenute nella comunicazione ex art. 410 c.p.c . non sembra fondatamente possa revocarsi in dubbio.

 

Il confermato carattere discriminatorio del licenziamento va individuato anche nella forma ritorsiva pur sempre connessa al fattore sesso - discriminante. Ed infatti già la direttiva
n. 2002/73/CE prima ricordata, al comma 3 , dopo aver precisato che le molestie e le molestie sessuali ... sono considerate discriminazioni fondate sul sesso, come tali vietate, espressamente statuisce: "il rifiuto di, o la sottomissione a, tali comportamenti da parte di una persona non possono essere utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona".
Un'interpretazione conforme non può che portare a ritenere tale carattere discriminatorio, anche per atti posti in essere prima del recepimento di tale direttiva nel nostro ordinamento, trattandosi peraltro di norme di carattere meramente definitorio dei comportamenti vietati.

Va quindi confermata anche la decisione in punto di applicazione dell'art.18 legge n. 300/70, ai sensi dell'art. 3 legge n. 108/90.

 

4) appello incidentale.
 
La ... ha lamentato, incidentalmente, la erroneità della decisione in punto di condanna alle retribuzioni spettanti dal licenziamento sino al deposito del ricorso, come statuito dal primo giudice.

 
L'appello è fondato.


E' oramai consolidato l'orientamento della Cassazione, a cui peraltro questa Corte si è già adeguata in altre decisioni analoghe, che ha statuito : "Secondo l'unanime giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'obbligo di reintegrazione nei posto di lavoro, che grava sul datore di lavoro, a norma dell'art. 18 SL, si estingue soltanto con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione di opzione proveniente da quest'ultimo. Ne consegue la permanenza dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro, posto che il cit. art. 18, comma, attribuisce al lavoratore la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal comma 4, e che il diritto a far valere, quale titolo esecutivo, la sentenza che, nel disporre la reintegrazione, attribuisce a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non vien meno per effetto delia dichiarazione di opzione, sino a quando il datore di lavoro non abbia eseguito la suddetta prestazione". Cosi Cass. N.6342/2009, che in particolare precisa: "la norma in esame, a prescindere dalla sua riconduzione negli schemi del diritto comune, introduce in termini sostanziali una nuova ipotesi di estinzione legale dei rapporto di lavoro, che (analogamente a quanto avviene per l'ipotesi prevista nel secondo periodo dello stesso comma 5), coerentemente si articola in una sequenza procedimentale complessa, fondata su una dichiarazione impegnativa del lavoratore e sul pagamento dell'indennizzo legale da parte del datore di lavoro, fermo restando l'interinale permanenza dell'obbligo risarcitorio".
 

Conseguentemente deve condannarsi la società al pagamento delle retribuzioni spettanti anche successivamente e sino al pagamento dell'indennità risarcitoria che, a tutto'ora, non è stata pagata in esecuzione della sentenza appellata.

La sentenza va pertanto parzialmente riformata come da dispositivo.

Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 
P.Q.M.

 

In parziale riforma della sentenza n. 5578/2009 del Tribunale di Milano, condanna la società appellante Supermarket sas al pagamento a titolo risarcitorio dell'indennità mensile di € 1583, 27 sino al pagamento effettivo dell'indennità risarcitoria liquidata in primo grado ai sensi dell'art. 18 5° comma c.p.c.

Conferma nel resto.
 

Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado liquidata in € 3000,00 (testo in originale non leggibile) oltre IVA e CPA.
Milano, 24.09.2010