MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 7 aprile 2011

Recepimento della direttiva 2010/52/UE della Commissione, che modifica, ai fini dell'adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.
(G.U. 30 maggio 2011, n. 124)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'articolo 106 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 5 e 7, che, tra l'altro, rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007", che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88, S.O., e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, relativo alle norme di attuazione per omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche, che fra l'altro recepisce la direttiva 76/763/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133, S.O.
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, concernente norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda taluni loro dispositivi e caratteristiche, che fra l'altro recepisce la direttiva 89/173/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12, S.O.
Vista la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, versione codificata, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 gennaio 2010, n. L27;
Vista la direttiva 2010/52/UE della Commissione dell'11 agosto 2010, che modifica ai fini dell'adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2010, n. L213;
Preso atto che la direttiva 2009/144/CE è una direttiva versione codificata, per la quale non è prevista la trasposizione nell'ordinamento interno;
Attesa la necessità di conformarsi alle prescrizioni tecniche riguardanti le modifiche introdotte alla direttiva 76/763/CE recepita nell'ordinamento interno;

Adotta

il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1

1. L'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

1. Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 89/173/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, come codificate negli allegati alla direttiva 2009/144/CE, sono modificate conformemente all'allegato II del presente decreto.

Art. 3

1. A decorrere dal 2 marzo 2011, non è consentito per i veicoli conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, oppure vietarne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.
2. A decorrere dal 2 settembre 2011, non è consentito per i nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, il rilascio dell'omologazione CE, o il rilascio dell'omologazione nazionale.
3. A decorrere dal 2 settembre 2012, per i nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, non sono piu' considerati validi, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detto decreto, ed è vietata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli.

Art. 4

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  Matteoli
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  Romano
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 305



Allegato I

L'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 76/763/CEE, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 7

Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009»


Allegato II

Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 89/173/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, come codificate negli allegati alla direttiva 2009/144/CE, sono modificate come segue
1) Il titolo dell'allegato II nell'elenco degli allegati è così modificato:
"Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni".
2) Il titolo dell'allegato II è così modificato:
"Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni".
3) All'allegato II sono aggiunti i punti seguenti:
"3. Ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali
3.1. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti
Eventuali strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) devono essere conformi al codice10 dell'OCSE (1) .
3.2. Strutture di protezione degli operatori
3.2.1. Eventuali strutture di protezione degli operatori (OPS) devono essere conformi alla norma ISO 8084: (2) .
3.2.2. Per impieghi diversi dalla silvicoltura e fatto salvo il punto3.2.1., i trattori con vetri conformi al punto 1.1.3. dell'allegato IIIA sono considerati muniti di strutture di protezione degli operatori (OPS).
3.3. Prevenzione del contatto con sostanze pericolose
Le prescrizioni della norma EN 15695-1:2009 si applicano a tutti i trattori di cui all'articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE, se vengono utilizzati in condizioni che possono comportare un rischio di contatto con sostanze pericolose; in tal caso la cabina deve soddisfare le prescrizioni relative ai livelli 2, 3 o 4 della norma citata. I criteri di scelta dei livelli vanno descritti e devono conformarsi a quelli indicati nel manuale di istruzioni. Per l'irrorazione di pesticidi la cabina deve essere di livello 4.
4. Manuale di istruzioni
Il manuale di istruzioni deve essere conforme alla norma ISO 3600:1996 (3) , ad eccezione della sezione 4.3. ("Identificazione della macchina").
4.1. In particolare, o oltre alle prescrizioni della norma ISO 3600:1996, il manuale di istruzioni deve riguardare i seguenti punti:
a) regolazione del sedile e della sospensione secondo la posizione ergonomica dell'operatore rispetto ai comandi e per la riduzione dei rischi di vibrazione di tutto il corpo;
b) utilizzo e regolazione dell'eventuale sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria;
c) accensione e spegnimento del motore;
d) posizione e modalità di apertura delle uscite di sicurezza;
e) salita e discesa dal trattore;
f) zone pericolose attorno all'asse di articolazione dei trattori articolati;
g) utilizzo di eventuali attrezzi speciali;
h) metodi per eseguire in modo sicuro riparazioni e manutenzione;
i) informazioni sull'intervallo di ispezione dei tubi idraulici;
j) istruzioni sulle modalità di rimorchio del trattore;
k) istruzioni sull'utilizzo sicuro dei martinetti e punti di sollevamento raccomandati;
l) pericoli connessi alle batterie e al serbatoio del carburante;
m) divieto di utilizzo del trattore se esistono rischi di ribaltamento con l'indicazione che si tratta di un elenco incompleto;
n) rischi residui connessi alle superfici calde, in caso di aggiunta di olio o di liquido refrigerante in motori o di organi trasmissione caldi;
o) livello di protezione della struttura di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente;
p) livello di protezione contro le sostanze pericolose, se pertinente;
q) livello di protezione della struttura di protezione degli operatori, se pertinente.
4.2. Fissaggio, smontaggio e azionamento delle macchine montate sul trattore, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate.
Il manuale di istruzioni comprende i punti seguenti:
a) l'avvertenza di seguire attentamente le istruzioni contenute nel manuale d'uso delle macchine montate o trainate o del rimorchio, e di non utilizzare la combinazione trattore-macchine o trattore-rimorchio a meno che non siano state seguite tutte le istruzioni;
b) l'avvertenza di restare fuori dalla zona dell'aggancio a tre punti quando lo si controlla;
c) l'avvertenza che le macchine montate devono essere abbassate a livello del suolo prima di lasciare il trattore;
d) la velocità degli alberi motore con prese di forza in funzione delle macchine montate sul trattore o del veicolo rimorchiato;
e) la prescrizione di utilizzare solo alberi motore con prese di forza dotate di adeguati dispositivi di protezione;
f) informazioni sui dispositivi di collegamento idraulici e sulla loro funzione;
g) informazioni sulla capacità di sollevamento massima dell'aggancio a tre punti;
h) informazioni sulla determinazione dalla massa totale, sui carichi per asse, sulla capacità di carico dei pneumatici e sullo zavorramento minimo necessario;
i) informazioni sui sistemi di frenatura per rimorchio disponibili e sulla loro compatibilità con i veicoli rimorchiati;
j) l'indicazione del carico verticale massimo sull'attacco posteriore, tenendo conto delle dimensioni dei pneumatici posteriori e del tipo di attacco;
k) informazioni sull'utilizzo di strumenti dotati di alberi motore con prese di forza, e sul fatto che l'inclinazione tecnicamente possibile degli alberi dipende dalla forma e dalle dimensioni dello scudo protettivo e/o della zona libera, comprese informazioni specifiche prescritte in caso di prese di forza di tipo3 di dimensioni ridotte;
l) dati relativi ai limiti massimi autorizzati per le masse rimorchiate che figurano anche nella targhetta regolamentare;
m) l'avvertenza di non soffermarsi nella zona tra il trattore e il veicolo rimorchiato.
4.3. Dichiarazione relativa al rumore
Il manuale di istruzioni deve indicare il livello sonoro all'orecchio dell'operatore, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato VI della direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) .
4.4. Dichiarazione relativa alle vibrazioni
Il manuale di istruzioni deve indicare il livello delle vibrazioni misurato conformemente alla direttiva 78/764/CEE del Consiglio (6) .
4.5. Le modalità di funzionamento di un trattore di cui si può ragionevolmente prevedere che comportino particolari rischi sono le seguenti:
a) utilizzo di un caricatore frontale (rischio di caduta di oggetti);
b) impiego in silvicoltura (rischio di caduta e/o penetrazione di oggetti);
c) utilizzo di irroratrici, montate sul trattore o rimorchiate (rischio di sostanze pericolose).
Il manuale di istruzioni deve trattare diffusamente dell'utilizzo del trattore in combinazione con le attrezzature di cui sopra.
4.5.1. Caricatore frontale
4.5.1.1. Il manuale di istruzioni deve precisare i pericoli legati all'impiego del caricatore frontale e spiegare come evitarli.
4.5.1.2. Il manuale di istruzioni deve indicare i punti di fissaggio sul corpo del trattore dove va installato il caricatore frontale, nonché le dimensioni e il tipo di strumenti da utilizzare.
Se non è previsto alcun punto di attacco, il manuale di istruzioni deve vietare l'installazione di un caricatore frontale.
4.5.1.3 Per i trattori dotati di funzioni programmabili con comando sequenziale idraulico vanno fornite informazioni sul modo in cui collegare il sistema idraulico del caricatore in maniera che questa funzione sia disattivata.
4.5.2. Impiego in silvicoltura
4.5.2.1. In caso di utilizzo di un trattore agricolo in silvicoltura, i rischi individuati sono i seguenti:
a) caduta di alberi, soprattutto se sulla parte posteriore del trattore è montata una gru a pinza per i tronchi;
b) penetrazione di oggetti nello spazio riservato all'operatore, principalmente se sulla parte posteriore del trattore è montato un argano.
4.5.2.2. Il manuale di istruzioni deve contenere informazioni riguardanti i punti seguenti:
a) l'esistenza dei rischi di cui al punto 4.5.2.1.;
b) le attrezzature opzionali eventualmente disponibili per far fronte a tali rischi;
c) i punti di fissaggio sul trattore dove possono essere applicate strutture protettive, nonché le dimensioni e il tipo di strumenti da utilizzare. Se non sono previsti modi per fissare adeguate strutture protettive, occorre indicarlo;
d) le strutture protettive, che possono consistere in un telaio che protegge il posto dell'operatore contro la caduta di alberi o in grate collocate davanti alle porte, al tetto e alle finestre della cabina;
e) il livello del sistema di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente.
4.5.3. Utilizzo di irroratrici (rischio di sostanze pericolose)
Il livello di protezione contro le sostanze pericolose conformemente alla norma EN 15695-1:2009 deve essere descritto nel manuale di istruzioni."
4) Il titolo dell'appendice dell'allegato II è così modificato:
"ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA IL REGOLATORE DI VELOCITÀ, LA PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI MOTORE, DELLE PARTI SPORGENTI E DELLE RUOTE, ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER APLICAZIONI SPECIALI E IL MANUALE DI ISTRUZIONI"
5) Al punto1 dell'appendice dell'allegato II sono aggiunti i punti seguenti dopo il punto1.2.:
"1.3. Ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, se pertinente:
1.3.1. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti
1.3.2. Strutture di protezione degli operatori
1.3.3. Prevenzione del contatto con sostanze pericolose".
6) Al punto 15 dell'appendice dell'allegato II (elenco dei documenti) è aggiunto quanto segue:
"........ manuale di istruzioni"

(1) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti nei trattori agricoli e forestali (Codice 10) - Decisione C(2008)128 del Consiglio dell'OCSE, dell'ottobre 2008.
(2) 2003Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSN UMBER=9021 & ICS1=65 & ICS2=60 & ICS3=1
(3) Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSN UMBER=9021 & ICS1=65 & ICS2=60 & ICS3=1
(4) GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 18.
(5) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23.
(6) GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.