Tipologia: CCNL
Data firma: 18 ottobre 1988
Validità: 01.10.1988 - 31.12.1990
Parti: Laipp e Filis-Cgil, Filsic-Uil, Fisascat-Cisl
Settori: Servizi, Impianti sportivi

Sommario:

Capitolo I
Art. 1 - Sfera di applicazione
Capitolo II
Art. 2 - Sistema di informazione
Art. 3 - Unitarietà ed inscindibilità del complesso normativo contrattuale
Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 - Contratti di formazione lavoro
Art. 5 - Assunzioni e documenti di lavoro
Art. 6 - Visita medica
Art. 7 - Contratto a part-time
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Periodo di prova
Capitolo IV Classificazione
Art. 10 - Qualifiche
Art. 11 - Livelli
Art. 12
Art. 13 - Cumulo di mansioni
Art. 14 - Passaggio di livello
Capitolo V Orario di lavoro
Art. 15 - Durata e distribuzione dell'orario di lavoro settimanale
Art. 15 bis
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 17 - Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Festività
Art. 21 - Riposi aggiuntivi per ex festività
Capitolo VI Trattamento economico
Art. 22 - Minimi contrattuali mensili
Art. 23 - Retribuzione oraria
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Tredicesima mensilità
Art. 26 - Quattordicesima mensilità, premio ferie
Art. 27 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Art. 28 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 29 - Trasferte
Art. 30 - Trasferimenti
Capitolo VII Interruzione e sospensione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Servizio militare
Art. 32 - Lavoratori studenti
Art. 33 - Diritto allo studio
Art. 34 - Assenze e permessi
Art. 35 - Permessi retribuiti per cure mediche
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Art. 37 - Congedo straordinario
Art. 38 - Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo VIII Utensili e materiale - Indumenti di lavoro
Art. 39 - Utensili e materiale
Art. 40 - Indumenti di lavoro
Capitolo IX Arbitrato in caso di controversia
Art. 41
Capitolo X Norme disciplinari
Art. 42 - Rapporti in azienda e doveri del lavoratore
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
Art. 45 - Licenziamento per giusta causa
Capitolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 46 - Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 48 - Cessione - Trapasso - Trasformazione dell'azienda
Art. 49 - Trattamento di fine rapporto
Art. 50 - Restituzione documenti di lavoro
Capitolo XII Malattia, infortunio e maternità
Art. 51 - Malattia
Art. 52 - Infortunio
Art. 53 - Maternità
Capitolo XIII Istituti di carattere sindacale
Art. 54 - Contributi sindacali
Art. 55 - Rappresentanti sindacali aziendali
Art. 56 - Congedo per funzioni pubbliche
Art. 57 - Diritto di affissione
Art. 58 - Assemblea
Capitolo XIV Clausole particolari
Art. 59 - Patto di non concorrenza
Art. 60 - Contratti a termine
Art. 61 - Condizioni di miglior favore
Art. 62 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e di enti, anche a carattere associativo, che abbiano come finalità l’utilizzo di impianti sportivi

Il giorno 18 ottobre 1988 Libera associazione italiana proprietari palestre (Laipp) e Federazione italiana informazione e spettacolo (Filis-Cgil), Federazione italiana lavoratori stampa spettacolo informazione cultura (Filsic-Uil), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl)

Capitolo I
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL regolamenta i rapporti di lavoro dei quadri, degli impiegati, dei tecnici, degli istruttori e degli operai in atto presso le palestre e gli impianti per l'educazione fisica e la cura dell'estetica del corpo.

Capitolo II
Art. 2 - Sistema di informazione

Allo scopo di rendere le relazioni sindacali adeguate ai problemi del settore ed alle particolarità connesse alla sua organizzazione, le parti convengono di porre in essere più stretti rapporti di consultazione e di informazione in sede aziendale, avendo anche presenti i preminenti interessi degli abbonati.
Su richiesta di una delle parti e con cadenza semestrale, ferma restando l'autonomia decisionale e l'indipendenza delle parti, la Laipp si impegna ad informare preventivamente la Federazione dei Lavoratori dell'Informazione e dello Spettacolo Cgil, Cisl e Uil, e le RSA sulle prospettive produttive e occupazionali, gli investimenti, i processi di ristrutturazione, i nuovi insediamenti e i riflessi sul personale.

Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 - Contratti di formazione lavoro

Al fine di favorire l'inserimento di giovani nelle specifiche professionalità del settore, le parti si attiveranno per favorire presso le Istituzioni regionali l'approvazione di contratti di formazione lavoro.
Le parti daranno vita ad una commissione mista a carattere regionale con il compito di predisporre un progetto tipo di formazione lavoro da sottoporre alle commissioni regionali ex legge 863.

Art. 6 - Visita medica
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria degli enti preposti.

Art. 8 - Apprendistato
In materia di apprendistato di fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.

Capitolo V Orario di lavoro
Art. 15 - Durata e distribuzione dell'orario di lavoro settimanale

L'orario di lavoro è di: 40 ore per tutto l'anno 1988, 39 ore a partire dal 1° luglio 1989 e 38 ore e 30 minuti a partire dal 1° luglio 1990.
Ferma restando l'esigenza dei centri di rimanere aperti 7 giorni su 7, l'attività lavorativa dovrà svolgersi di norma su sei giorni settimanali.
L'orario del personale amministrativo potrà essere distribuito su 5 giorni lavorativi.
L'orario giornaliero di lavoro non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la sua articolazione e distribuzione verrà programmata e definita in relazione alle necessità aziendali, tenendo il più possibile conto delle esigenze del personale.
[…]

Art. 15 bis
Tra una prestazione di lavoro e l'altra deve intercorrere una interruzione minima di 9 ore.

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Le prestazioni eccedenti il proprio orario di lavoro anche a turni, nonché le prestazioni nei giorni festivi, devono sempre essere disposte o comunque autorizzate preventivamente dall'azienda.

Art. 18 - Riposo settimanale
Ai sensi di legge tutto il personale godrà di una interruzione dell'attività lavorativa per una intera giornata (24 ore) di riposo settimanale coincidente con la domenica.
Se per esigenze aziendali, l'azienda stessa svolge la propria attività anche nei giorni di domenica e/o festivi, potrà avvalersi anche del personale dipendente che dichiarerà la propria disponibilità a lavorare nei suddetti giorni accettando il riposo compensativo in giorno diverso, ferme restando le maggiorazioni di cui all'art. 17.
Per i dipendenti il cui orario settimanale è normalmente distribuito su sei giorni le ore di lavoro eventualmente prestate nel corso del riposo settimanale domenicale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50% sulla retribuzione fissa ragguagliata ad ore, fermo restante il diritto per il lavoratore al riposo compensativo nella settimana successiva alla prestazione in parola.
Per il personale il cui orario settimanale è normalmente distribuito su cinque giorni le ore di lavoro eventualmente prestate nel corso del riposo domenicale saranno compensate con il 150% della retribuzione fissa ragguagliata ad ore senza dar luogo a riposo compensativo.

Art. 19 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. […]

Capitolo VII Interruzione e sospensione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Permessi retribuiti per cure mediche
Al lavoratore che ha necessità di sottoporsi a cure ambulatoriali, previa presentazione di idonea certificazione medica, potranno essere concessi, per un massimo di 16 ore annue compatibilmente alle esigenze di servizio, permessi retribuiti.
Nel certificato medico dovrà essere precisato:
- il tipo di cura cui il lavoratore deve sottoporsi
- l'istituto o l'ambulatorio prescelto
- il tempo occorrente per l'effettuazione della cura
- la durata della cura.
Al termine della cura il lavoratore dovrà presentare all'azienda una documentazione rilasciata dal sanitario, comprovante l'avvenuta integrale effettuazione della prescrizione che è condizione necessaria per la retribuzione dei permessi usufruiti.

Art. 38 - Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico dell'azienda purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.

Capitolo VIII Utensili e materiale - Indumenti di lavoro
Art. 39 - Utensili e materiale

Gli utensili, attrezzi e materiali occorrenti allo svolgimento delle prestazioni, dovranno essere forniti dall'azienda: per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il personale deve farne richiesta alla Direzione.
Il lavoratore è responsabile degli oggetti datigli in consegna.
[…]

Art. 40 - Indumenti di lavoro
[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Capitolo IX Arbitrato in caso di controversia
Art. 41

Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi, comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l'Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo, con l'assistenza:
a) per datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei commercianti;
b) per i prestatori d'opera, dell'Organizzazione sindacale locale della Filis-Cgil, della Fisascat-Cisl e della Filsic-Uil.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale, alla quale si è iscritta e abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con A.R.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera raccomandata con A.R. al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro 8 giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l'Associazione dei commercianti provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dall'Associazione dei commercianti all'Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 411, terzo comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.
[…]

Capitolo X Norme disciplinari
Art. 42 - Rapporti in azienda e doveri del lavoratore

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità e di funzioni nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica, funzionale e disciplinare in modo da evitare possibili equivoci circa le persone delle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare assiduità e diligenza al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni impartite dal superiore;
[…]
e) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Direzione, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
f) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro;
g) ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite;
h) durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore;
i) il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nei luoghi ove l'azienda esercita la sua attività, senza il permesso della Direzione;
l) è assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcooliche, psicofarmaci o farmaci nell'azienda;
m) è vietato fumare nei locali dell'azienda;
n) in considerazione della particolare delicatezza delle varie mansioni in contatto continuo con il pubblico, il lavoratore è tenuto a curare scrupolosamente la propria igiene personale ed il proprio aspetto esteriore.
In considerazione delle norme di igiene che debbono essere osservate in azienda, al lavoratore verrà consegnata una copia del regolamento aziendale per la particolare disciplina di comportamenti nei locali aziendali.

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni dei lavoratori alle norme contenute nel presente contratto, potranno dar luogo, a seconda delle loro gravità, alla irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale
b) ammonizione scritta
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a gg. 10
e) licenziamento.
[…]

Art. 44 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla legge n. 604/1966 il lavoratore che:
1) abbandona temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
4) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
5) sia trovato addormentato;
6) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
7) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
8) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
9) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale dell'azienda;
10) commetta altre mancanze di gravità consimili quali, ad esempio, atteggiamento sconveniente ed offensivo nei confronti dei clienti;
11) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
12) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
13) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.

Art. 45 - Licenziamento per giusta causa
Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 42;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti (centrali termiche, impianti di condizionamento di aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento, ferma restando la norma dell'art. 13 della legge 300/1970, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti c) e d) dell'art. 43;
l) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) ripetuto stato di ubriachezza.

Capitolo XII Malattia, infortunio e maternità
Art. 52 - Infortunio

In materia si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.

Art. 53 - Maternità
In materia si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.

Capitolo XIII istituti di carattere sindacale
Art. 55 - Rappresentanti sindacali aziendali

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti sino a 15, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
[…]

Art. 57 - Diritto di affissione
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse e del lavoro.

Art. 58 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Per le aziende con meno di 5 dipendenti le ore retribuite saranno 5.
[…]

Capitolo XIV Clausole particolari
Art. 60 - Contratti a termine

Per i contratti a termine si fa riferimento alla normativa di legge.
La normativa del presente contratto si applica anche ai contratti a termine.
La decadenza del contratto per spirare del termine comporta l'automatica decadenza delle obbligazioni di ciascun singolo istituto. L'eventuale protrazione cronologica delle cause che danno luogo all'operatività degli istituti (ad esempio: malattie che si protraggono oltre il termine di decadenza del contratto) non tengono in alcun modo in vita il contratto stesso, né producono effetto alcuno al di là del termine contrattuale.