Tipologia: CCLA
Data firma: 3 gennaio 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2014
Parti: Turitransport e Filt-Cgil Campania
Settori: Trasporti, Carico e scarico, Turitransport
Fonte: ordinecdlna.it

Sommario:

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Premessa
Art. 1 Campo di applicazione
Sezione I - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 2 Assunzione e documenti
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Classificazione del personale
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Lavoro a turni
Art. 7 Lavoro straordinario e banca ore
• Parte comune

• Banca ore
Art. 8 Riposo giornaliero
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 10 Giorni festivi
Art. 11 Ferie annuali
Sezione II - Trattamento economico
Art. 12 Retribuzioni Contrattuali
Art. 13 Indennità di trasferta:
Art. 14 Aumenti periodici di anzianità (scatti d'anzianità)
Art. 15 Mensilità aggiuntive - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 16 Divisore orario e giornaliero
Art. 17 Corresponsione della retribuzione
Art. 18 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Sezione III - Malattie - Infortuni - Assenze e Permessi
Art. 19 Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro: etilismo, tossicodipendenza.
Art. 20 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 21 periodo di comporto
Art. 22 Congedo matrimoniale
Art. 23 Maternità
Art. 24 Servizio militare
Art. 25 Aspettativa
Art. 26 Assenze e permessi
Art. 27 Lavoratori studenti - Permessi per motivi di studio
Art. 28 Donatori sangue ed organi
Art. 29 Protezione civile - Permessi ai volontari
Sezione IV - Doveri del Lavoratore -Provvedimenti Disciplinari - Preavviso
Art. 30 Doveri del lavoratore
Art. 31 Provvedimenti disciplinari
Art. 32 Ammonizioni scritte - Multe e sospensioni
Art. 33 Licenziamenti disciplinari
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
Art. 34 Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 35 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 36 Restituzione documenti di lavoro
Sezione V - Sistema di relazioni sindacali

Art. 37 Sistema di informazione
Art. 38 Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Art. 39 Affissioni
Art. 40 Contributi sindacali
Art. 41 Procedure e sedi di composizione delle controversie
Art. 42 Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale
Art. 43 Codice di autoregolamentazione dello sciopero e procedure di raffreddamento e di conciliazione
Sezione VI - Trasferimenti - Trasferte - Cessazione Attività
Art. 44 Trasferimenti
Sezione VII - Ambiente - Sicurezza e Igiene del Lavoro
Art. 45 Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro
Art. 46 Indumenti di lavoro
Art. 47 Normativa contrattuale sull'apprendistato
• Premessa

• Inquadramento
• Libretto formativo
1) Età per l'assunzione
2) Qualifiche ammissibili
3) Durata
4) Apprendistato presso datori di lavoro diversi
5) Formazione
• Durata della formazione esterna
6) Periodo di prova
7) Orario di lavoro
8) Ferie
9) Trattamento economico
• Progressione della retribuzione
10) Tredicesima e quattordicesima mensilità
11) Trattamento di malattia
12) Trattamento di infortunio
13) Attribuzione della qualifica professionale
14) Norma di rinvio
Art. 48 Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 49 Lavoro a tempo parziale
Art. 50 Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti
Art. 51 Tutela delle persone portatrici di handicap
Art. 52 Rinvio
Art. 53 Decorrenza e durata

Contratto Collettivo Aziendale Turitransport Srl
Operazioni di carico e scarico in aree attrezzate
(Dlgs n. 276 10 settembre 2003; legge 183 del 4 novembre 2010)

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno tre del mese di gennaio dell'anno 2011 tra la Turitransport srl, sita in Napoli alla Via Notar Giacomo, civico 8 […], collaborato dal CdL […] professionista in Napoli e la Filt Cgil Campania […] e il […] rappresentante aziendale dei Lavoratori, in attuazione di quanto disposto dal Titolo III capo I del ex Dlgs 276/2003, dagli artt. 30 e 31 della legge n. 183 del 04 novembre 2010 (collegato al lavoro), e di quanto previsto dalla normativa in generale sul rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato in tutte le forme consentite, nel rispetto delle direttive legislative regolante il rapporto previdenziale assicurativo, procedono alla firma definitiva di tutti gli articoli e norme/pattuizioni che compongono il CCA, unico riferimento per i lavoratori che esercitano all'interno di aree attrezzate ( interporti, aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, aree doganali), operazioni di carico, scarico e verifiche doganali con l'ausilio di scanner e mezzi attrezzati.
Il presente Contratto ha decorrenza dall'1/1/2011, ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa.
La scadenza naturale del presente accordo è il 31/12/2014.

Premessa
La Turitransport srl ha sempre esercitato l'attività di autotrasporti (codice Ateco 2007 49.41.00 trasporto merci su strada) (classificazione Inail 9121 Trasporto di merci su strada con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio. Tasso 130) per conto terzi con vettori di portata superiore a 80 quintali, adibiti ad uso trasporti container, frigoriferi, collettame, liquidi, trasporti speciali i cui dipendenti, tutti possessori di patente europea di tipo CQC sono assunti con la qualifica di operaio con mansione di autista ed inquadrati nel 3° livello super del CCNL Trasporti aziende, l'area di lavoro in genere è la sola viabilità del Paese. Nel corso dell'anno 2010 la Turitransport s.r.l. ha acquisito a mezzo la committente Conateco s.p.a. (Consorzio Napoletano Terminal Containers) una commessa di lavoro all'interno del porto di Napoli per le operazioni di carico e scarico di containers la cui classificazione Ateco 2007 è codificata 52.24.40 "movimentazione merci relativo ad altri trasporti terrestri e classificazione Inail 9210 Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti. Tasso 26.
Le fasi di lavorazioni sono semplici e di routine, ovvero trasportare con mezzi speciali chiamate Ralle i container scaricati dalle navi, treni, aerei all'interno dei terminal container che dimorano, in genere, nella stessa area di banchina o in altre aree ferroviarie o interporti.
I mezzi in dotazione (ralle) sono definiti per lo specifico mezzi d'opera e non possono percorrere strade fuori dalle c d aree attrezzate, per la loro conduzione è prevista la patente di tipo B.
Essendo la natura della lavorazione atipica, consistente in operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici attrezzati, negli orari determinati dagli attracchi nave, arrivi treni, aerei che di fatto non consentono l'individuazione e la pianificazione di prestazioni orarie strutturali, valgono le disposizioni del RDL 15 Marzo 1923 n. 692, RD 10 Settembre 1923 n.1957 e RD 6 Dicembre 1923 n. 2657, pertanto i Lavoratori adibiti alle operazioni di carico e scarico di container con le cd ralle sono definiti per orari e prestazioni, Lavoratori discontinui.

Art. 1 Campo di applicazione
Non sussistendo a livello nazionale un contratto collettivo che disciplini le lavorazioni elencate nella premessa del presente accordo, con il CCA de quo, si regolano i rapporti di lavoro tra l'impresa Turitransport srl ed i lavoratori della stessa adibiti per lo scopo al solo lavoro di carico e scarico nelle c.d. aree attrezzate.

Sezione I - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 2 Assunzione e documenti

[…]
Il datore di lavoro può, per mezzo del proprio medico di fiducia/medico competente e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.

Art. 5 Orario di lavoro
Norme generali comuni

La durata dell'orario di lavoro contrattuale, è stabilito dall'art. 3 del Dlgs 66/2003.
La distribuzione/articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'azienda, previa comunicazione alla RSA.
L'orario di lavoro settimanale in considerazione della atipicità della lavorazione che è soggetta agli attracchi nave, arrivi dei merci, scali aerei e alle condizione meteorologiche è di tipo "orario promiscuo".
Gli orari di lavoro sono predisposti dal datore di lavoro in modo che il personale ne abbia conoscenza con ragionevole preavviso.
Nel fissare i programmi di lavoro o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, che essi siano programmati e coordinati in modo che le domeniche e i turni notturni siano equamente ripartiti tra il personale stesso.
Il personale a cui si applica il presente accordo sono esclusivamente i lavoratori del comparto delle operazioni di carico e scarico nelle aree attrezzate dei porti, interporti ferrovie, aeroporti, aree di dogana nonché aree private di terminal container, tale attività è di natura discontinua, non essendo la prestazione prevedibile in termini temporali, ma specificamente richiesta al momento in cui si verificano le condizioni idonee per le operazioni di carico e scarico.
Per quanto sopra, non potendo individuare con asettica certezza un orario di lavoro programmatico giornaliero, settimanale, mensile, convenzionalmente l'orario di lavoro mensile utile alla determinazione della retribuzione è pari a 176 ore ed è distribuito dal Lunedì alla Domenica anche in modo non uniforme a fronte delle necessità organizzative / gestionali dell'Azienda.
Nella fattispecie valgono le disposizioni del RDL 15 Marzo 1923 n. 692, RD 10 Settembre 1923 n. 1957 e RD 6 Dicembre 1923 n. 2657, Dlgs 66/2003
Per i lavoratori addetti al Coordinamento traffico alle aree attrezzate e organizzatore gruppi di lavoro, fermo restando quanto citato e affermato nelle Norme Generali Comuni del presente articolo, la prestazione sarà articolata in turni H 24 a scalare, al termine del quale ogni soggetto usufruirà di un turno di riposo di 24 ore.
La turnazione coprirà le fasce 06°°/ 14°°; 14°/ 22°°; 22°°/ 06°° al termine della copertura del turno ogni lavoratore godrà di 24 ore di riposo consecutivo.
[…]

Art. 6 Lavoro a turni
Si intende per lavoro a turno quello predefinito e continuativo, singolo o a squadre, in modo costante e consecutivo in modo da sapere con largo anticipo sui mesi avvenire il turno, il giorno, il mese, l'anno.
Nel caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio, concordate preventivamente con le RSA.
Per il lavoro a turno si applica la maggiorazione del 3% sulle ore effettivamente lavorate.

Art. 7 Lavoro straordinario e banca ore
Parte comune

Si intende per lavoro straordinario la prestazione effettivamente lavorata ed eccedente le 176 ore mensili (nota a verbale).
Per esigenze di servizio l'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite di 250 ore annue.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio; il lavoro supplementare/straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto né compensato.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro supplementare/straordinario nel limite suddetto senza giustificati motivi d'impedimento.
[…]

Banca ore
L'istituto contrattuale della "banca ore" è uno strumento per la gestione della prestazione lavorativa consistente nell'accantonamento, su di un conto individuale, un numero di ore prestate in più oltre l'orario di cui al presente articolo. Nel corso dell'anno il singolo lavoratore potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione aziendale.
La "banca ore" è un istituto che è previsto dal quadro normativo vigente in Italia ed in CEE in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario e più in generale, sulla flessibilità di orario.
L'utilizzo della banca delle ore è una scelta libera del singolo lavoratore.
Possono essere "depositate" in banca tutte le ore di straordinario prestate.
È consentito al lavoratore decidere se mettere o meno un numero di ore in banca. Il termine di preavviso per l'esercizio di tale istituto è di almeno di tre mesi.
[…]

Art. 8 Riposo giornaliero (Dlgs 66/2003)
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa. Rimane ferma la durata del normale orario settimanale fissato in 40 ore.
Il periodo di riposo di undici ore è un periodo minimo, salvi i casi di deroghe particolari per esigenze aziendali particolare e non di norma.

Art. 9 Riposo settimanale (Dlgs 66/2003)
Salvo le eccezioni di legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica con distribuzione delle prestazioni su 5 o 6 giorni, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive.
a) Qualora il lavoro, sia organizzato con programmazione per l'intero arco delle 24 ore su base multiperiodale per i lavoratori destinati al lavoro domenicale sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo sostitutivo.
b) Se nel giorno compensativo o sostitutivo cade in una festività, questa sarà considerata come festività cadente di domenica.
c) Non si potrà richiedere al lavoratore l'utilizzo per più di 26 domeniche su base annua.

Art. 11 Ferie annuali (decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 Art. 10)
[…]
Il predetto periodo minimo di ventidue giorni non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Sezione III - Malattie - Infortuni - Assenze e Permessi
Art. 20 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di carattere generale vigenti in materia.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 23 Maternità
Il trattamento economico e normativo di maternità e di puerperio è disciplinato dalle leggi vigenti in materia.
La disciplina dei permessi speciali, legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, sono regolate dalle legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 26 Assenze e permessi
[…]
I rappresentanti dei lavoratori che sono nominati RLS (rappresentanti della sicurezza dei lavoratori) usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, qualora le riunioni si svolgano nell'orario di lavoro osservato dagli stessi lavoratori.
Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda ha facoltà di accordare un massimo di 10 ore all'anno di permesso non retribuito in caso di documentati esami clinici, visite e interventi specialistici.

Art. 28 Donatori sangue ed organi
Ai lavoratori donatori di sangue sono concessi permessi retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai lavoratori donatori di organi compete l'indennità di malattia per le giornate di effettiva degenza e di convalescenza adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento.

Sezione IV - Doveri del Lavoratore - Provvedimenti Disciplinari - Preavviso
(all. 1 codice deontologico comportamentale)
Art. 30 Doveri del lavoratore

Nell'ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori o preposti, come previsto dall'organizzazione dell'azienda.
I rapporti tra i lavoratori, e i responsabili nell'organizzazione aziendale, saranno improntati ai massimi livelli di reciproca correttezza ed educazione.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle procedure prescritte per il controllo delle presenze.
Egli deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, mantenere un contegno corretto verso l'utenza/clientela, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai suoi superiori o preposti, avere cura dei locali e di tutto quanto è lui affidato, osservare il codice deontologico.
[…]
Deve altresì astenersi da attività che lo possano distrarre dal regolare adempimento delle proprie mansioni o possano in qualche modo non coincidere con i suoi doveri.
[…]
Il lavoratore è responsabile in ordine all'uso appropriato dei mezzi e/o attrezzature e/o impianti affidati per quanto attiene alla sicurezza e alla funzionalità degli stessi.
Il lavoratore che, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, cagioni per dolo o colpa un danno a terzi, è personalmente obbligato a risarcirlo, ferme restando le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.
Il lavoratore ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni ed in materia di igiene sul lavoro e a quelle particolari prescritte in tali materie nell'ambito del porto.
Il personale addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nell'esercizio di tali attribuzioni cagioni danno alla azienda o a terzi, è responsabile nei limiti della normativa di cui all'art. 1, legge 31/12/62 n. 1833 e della legge 17/3/75 n. 69. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo daranno luogo a provvedimenti disciplinari.
È fatto assoluto divieto l'uso personale del telefono cellulare nelle ore di lavoro, in particolar modo quando si è alla guida della ralla.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari, daranno luogo, a seconda della gravità, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento.
[…]

Art. 32 Ammonizioni scritte - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, a titolo esemplificativo:
A) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
B) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
C) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
D) per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che deve trasportare/movimentare o che ha in consegna, oppure non avverta subito l'azienda/ente degli eventuali guasti verificatisi;
E) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
F) non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro;
G) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
H) esegua in luoghi di pertinenza aziendale lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell'azienda/ente stessa/o; […]
L) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e del regolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
[…]
N) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, agli strumenti, alle attrezzature o alle macchine; si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
[…]
R) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili o pericolose in genere;
S) commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. A) e B) dell'articolo precedente.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo.
La multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidività.
In particolare la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad esempio fa uso del telefono portatile se non autorizzato durante le operazioni di carico e scarico o con il mezzo in movimento.
La doppia ammonizione per la stessa mancanza, comporta il licenziamento immediato e senza preavviso.

Art. 33 Licenziamenti disciplinari
A) Licenziamento con preavviso (art. 3, legge n. 604/66 - licenziamento per giustificato motivo).
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
1) gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione grave;
1 bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell'azienda/ente;
2) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi e alle strutture dell'azienda/ente;
[…]
4) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda/ente;
5) rissa in azienda/ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli uffici;
6) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
[…]
10) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente quando siano stati comminati 3 provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 (Provvedimenti disciplinari);
11) reiterata e continua negligenza nell'applicazione delle norme regolante la sicurezza sul luogo di lavoro e la mancata comunicazione di eventuali situazioni che potrebbero cagionare danni a se stesso e alla comunità.

B) Licenziamento senza preavviso (art. 1, legge n. 604/66 e art. 2119 c.c. - licenziamento per giusta causa).
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
3) danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi e alle strutture aziendali;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
5) violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della sicurezza sui posti di lavoro;
6) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda/ente;
[…]
8) rissa in azienda/ente all'interno delle aree e dei reparti operativi o degli uffici.

Sezione V - Sistema di relazioni sindacali
Art. 37 Sistema di informazione

L'impresa, si impegna a relazionarsi con le RSA comunque con i sindacati provinciali di categoria delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, sulle politiche aziendali che intende programmare e attuare.

Art. 38 Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Le parti, in attuazione delle nuove politiche del Governo (legge 183/2010 collegato al lavoro ) e nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, ritengono e fanno propri i dettati e i disposti della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Le parti s'incontreranno per armonizzare ed adeguare le pattuizioni sopra concordate con eventuali interventi legislativi in materia.

Art. 39 Affissioni
Le Aziende consentiranno alle OO.SS. di cui all'art. 19, legge n. 300/70, di fare affiggere su appositi spazi, che l'Azienda avrà cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente sindacale e del lavoro.

Art. 41 Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le parti, al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, nel creare i presupposti di una collaborazione fattiva e palese nei rapporti delle parti, ai sensi dell'art 30 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 in combinato disposto con il Dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 attuano la procedura della certificazione della presente pattuizione identificando sin d'ora l'istituzione preposta, ovvero la Commissione di Certificazione presso la Direzione Provinciale del lavoro.

Sezione VII - Ambiente - Sicurezza e Igiene del Lavoro
Art. 45 Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro

Per l'istituto di cui al presente articolo, ai sensi della Dlgs 626/1994, Dlgs 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro) e successive integrazione e modificazioni è integrato nel presente accordo, l'intero Documento di Valutazione dei Rischi è certificato come da normativa di richiamo.

Art. 46 Indumenti di lavoro
I datori di lavoro, sentiti i RLS, determineranno la tipologia degli indumenti di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza. La fornitura di detti indumenti farà carico al datore di lavoro; le quantità saranno individuate dal datore di lavoro e RSA.
Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli, nonché a curare la buona conservazione degli stessi.

Art. 47 Normativa contrattuale sull'apprendistato
Premessa:
Disciplina generale

L'apprendistato è uno speciale contratto di lavoro, avente causa giuridica mista in quanto accanto alla funzione tipica di scambio, prestazione contro retribuzione, nel sinallagma contrattuale si inserisce anche la necessaria formazione professionale che il datore di lavoro sarà tenuto a garantire all'apprendista, direttamente o mediante soggetti in possesso di idonee conoscenze.
L'insegnamento costituirà il requisito necessario per conseguire una qualifica professionale, una qualificazione tecnico-professionale o titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione, pertanto la finalità dell'apprendistato presuppone necessariamente una connessione tra i sistemi dell'istruzione e quelli della formazione professionale in particolare con riferimento all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
[…]

Libretto formativo
Verrà istituito un libretto personale del lavoratore detto libretto formativo del cittadino in cui verranno registrate le competenze acquisite durante lo svolgimento dei percorsi formativi previsti dal contratto di apprendistato.

1) Età per l'assunzione
In considerazione della particolarità e complessità del lavoro portuale, le parti concordano che potranno essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 29 anni compiuti (29 anni 12 mesi 29 giorni)
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di 2 anni.

3) Durata
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire alla scadenza dei termini di seguito indicati:
- 24 mesi per la 1a fascia di professionalità;
- 36 mesi per la 2a fascia di professionalità;
- 48 mesi per la 3a fascia di professionalità;
- 54 mesi per la 4a fascia di professionalità.

4) Apprendistato presso datori di lavoro diversi
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate del periodo di apprendistato di cui all'articolo precedente, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano agli stessi profili professionali.
A tal fine in caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di apprendistato compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata, la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato è quella relativa all'annualità nella quale il precedente periodo di apprendistato è stato interrotto.

5) Formazione
La formazione nell'apprendistato rappresenta un percorso continuo articolato in:
- formazione sul lavoro, assicurata attraverso l'affiancamento contestualmente all'attività produttiva;
- formazione sul lavoro, garantita da opportunità ricorrenti di confronto con il tutor aziendale a margine dell'attività produttiva;
- formazione generale esterna, le cui caratteristiche vengono di seguito riportate.
Al fine di seguire l'apprendista durante i periodi di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor terrà conto della sua qualificazione e del suo livello di inquadramento che sarà, normalmente, di un livello superiore rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Per quanto concerne la figura del tutor e dei suoi compiti si farà riferimento agli specifici decreti ministeriali.

Durata della formazione esterna
La formazione generale esterna degli apprendisti verrà attuata mediante 120 ore in ragione di anno.

7) Orario di lavoro
Fatti salvi i divieti di legge si rimanda a quanto previsto dal corrispondente articolo contrattuale.

14) Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente accordo valgono i riferimenti e le disposizioni normative di riferimento.

Art. 48 Contratto di lavoro a tempo determinato
La Turitransport srl con sottoscrizione del presente contratto, applica quanto concordato tra la Confindustria, Associazioni Artigiane e Confetra e la Cgil, Cisl, e Uil nella data del 10 aprile, 24 aprile e 11 giugno del 2008 per la sola parte de i contratti a tempo determinati che possono essere rinnovati una sola volta per un massimo di otto mesi a condizione che gli stessi siano redatti e concordati presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Per detto istituto, le parti rinviano alle norme regolanti la materia.

Art. 50 Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti
Per detto istituto le parti rinviano alle norme regolanti la materia.

Art. 51 Tutela delle persone portatrici di handicap
Per detto istituto le parti rinviano alle norme regolanti la materia.

Art. 52 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente CCA valgono le norme di legge.