Tipologia: CCNL
Data firma: 21 gennaio 1988
Validità: 01.04.1987 - 31.03.1990
Parti: Ancc-Lega, Federconsumo-Cci, Aicc-Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Cooperative di consumo

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1
Titolo II Relazioni sindacali - Diritti di informazione
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6 - Livello di confronto regionale
Art. 7 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 8 - Mobilità
Titolo III Assunzione
Art. 9
Art. 10
Titolo IV Periodo di prova
Art. 11
Titolo V Classificazione del personale
Art. 12 - Commissione paritetica
Art. 13 - Formazione e informazione
Art. 14 - Inquadramento
Art. 15 - Livelli di inquadramento
Art. 16 - Passaggi di qualifica
Art. 17
Art. 18
Titolo VI Quadri
Art. 19 - Requisiti di appartenenza e profili
Art. 20 - Attribuzione della categoria e procedure
Art. 21 - Trattamento economico
Art. 22 - Responsabilità civili
Art. 23 - Informazione
Art. 24 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 25 - Orario di lavoro
Titolo VII Apprendistato
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Titolo VIII Formazione e lavoro
Art. 37
Titolo IX Lavoro a tempo parziale
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Titolo X Orario di lavoro
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Titolo XI Lavoro straordinario
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Titolo XII Riposo settimanale e festività
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Titolo XIII Ferie
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XIV Congedi - Diritto allo studio
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Titolo XV Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 64
Art. 65
Titolo XVI Missioni e trasferimenti
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Titolo XVII Malattia ed infortunio
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Titolo XVIII Gravidanza e puerperio
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Titolo XIX Tossicodipendenze ed etilismo
Art. 86
Titolo XX Ambiente e salute
Art. 87
Titolo XI Sospensione del lavoro
Art. 88
Titolo XXII Anzianità di servizio
Art. 89
Art. 90
Titolo XXIII
Art. 91
Titolo XXIV Scatti di anzianità
Art. 92
Titolo XXV Trattamento economico
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Titolo XXVI Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 102
Titolo XXVII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
b) Dimissioni
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
c) Preavviso
Art. 113
Art. 114
d) Trattamento di fine rapporto
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Titolo XXVIII Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Titolo XXIX Cauzioni
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Titolo XXX Calo merci e inventario
Art. 128
Art. 129
Titolo XXXI Responsabilità civili e penali
Art. 130
Titolo XXXII Coabitazione, vitto e alloggio - Concessioni crediti ai clienti
Art. 131
Art. 132
Titolo XXXIII Divise
Art. 133
Titolo XXXIV Diritti sindacali
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Titolo XXXV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 143
Art. 144
Titolo XXXVI Appalti
Art. 145
Titolo XXXVII Regolamenti aziendali
Art. 146
Titolo XXXVIII Conciliazione delle controversie
Art. 147
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Art. 151
Art. 152
Titolo XXXIX Decorrenza e durata
Art. 153
Allegati
Allegato n. 1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro Art. 37 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro
Premessa
Procedure
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Progetti di formazione e lavoro
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Contratti di formazione e lavoro
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Decorrenza e durata
Art. 16
Allegato n. 2 - Art. 152 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro Regolamento per le trattenute del contributo di assistenza contrattuale
Una tantum
Allegato n. 3 al presente Contratto collettivo nazionale di lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo

Addì 21 gennaio 1988, in Roma, presso la sede della Ancc Lega, tra l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega nazionale delle cooperative e mutue), la Federconsumo (Conferazione Cooperative Italiane), l’Associazione italiana cooperative di consumo (Associazione Generale Cooperative Italiane) e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mensa e Servizi (Filcams- Cgil) assistiti dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat) con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) e l’Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (Uiltucs), con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil); visto il CCNL per i dipendenti da cooperative di consumo stipulato in data 7 gennaio 1983, e l’Accordo di rinnovo del predetto Contratto siglato il 20 marzo 1987, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti nonché dipendenti di aziende costituite o comunque controllate dalle predette cooperative e consorzi.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1

Il presente Contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, a qualsiasi settore merceologico appartengano. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, e che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell’applicazione del presente Contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all’applicazione del presente Contratto alle società controllate, nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di Contratto, le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.

Titolo II Relazioni sindacali - Diritti di informazione
Art. 2
Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione di consumatori nel Paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle cooperative nel settore distributivo, anche quale premessa indispensabile per sviluppare l’occupazione, riconoscono l’importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per avviare un processo di più larga partecipazione anche attraverso l’esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Conseguentemente, le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori, affermano l’esigenza di un più puntuale utilizzo dei diritti d’informazione al fine di consentire alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro una adeguata conoscenza delle problematiche relative a rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative che abbiano rilevanti riflessi modificativi sui livelli occupazionali e professionali.
In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico uno stile di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente Contratto.
In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette OO.SS. informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo.
In sede aziendale tale diritto è limitato alle cooperative con oltre 50 (cinquanta) dipendenti.
A) Livello nazionale
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecniche organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.
Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori e garantire il contenimento dei prezzi - specie nei prodotti di prima necessità - ed apprezzabili livelli qualitativi.
Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo - ivi compresa la modifica della vigente legislazione - e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
B) Livello regionale
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle associazioni delle cooperative saranno fornite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sui programmi di formazione professionale, sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione di consumo con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali, le parti concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’Autorità competente.
C) Livello aziendale
Saranno fornite alle strutture delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto e alla RSA e/o al Consiglio dei delegati, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio o delle società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e di ristrutturazione aziendale e delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione, nonché le prevedibili implicazioni dei programmi stessi in materia di occupazione, di mobilità e di modificazioni significative della organizzazione del lavoro.
Durante l’incontro saranno fornite informazioni anche sulla dinamica e sulla struttura dell’occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, nonché dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell’azienda riferite allo stesso anno.
Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e sulle iniziative politiche che saranno adottate dalla cooperativa a favore dei consumatori.

Art. 3
Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico-organizzative nei comparti commerciali e i riflessi modificativi sui livelli occupazionali e professionali, le OO.SS. competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l’apertura di una fase di confronto tra le parti.
La suddetta richiesta dovrà essere inoltrata entro 6 (sei) giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite alle OO.SS. medesime.
Le aziende interessate o le Associazioni cooperative competenti per livello, ricevuta la richiesta di cui ai commi precedenti, attiveranno il confronto con le OO.SS. competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sui problemi in esame, sia per favorire le occasioni di sviluppo, di incrementi occupazionali e di crescita professionale oltre che il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, sia per superare i punti di debolezza, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità di cui all’art. 8, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 giorni dalla richiesta e dovrà avere esaurimento entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno.
In ogni caso, fino all’esaurimento della procedura di cui sopra, le OO.SS. non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti. Rimane comunque inteso tra le parti che le informazioni e gli eventuali confronti di cui al presente titolo saranno riferiti alla fase successiva l’iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventivi rispetto alla definizione del piano finale e del relativo piano di fattibilità.
Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire, in via sperimentale ai vari livelli, Comitati consultivi paritetici formati da rappresentanti delle OO.SS. e dalle Associazioni cooperative competenti per livello, col compito di esprimere la loro valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante, nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi.
Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti e da questi trasmesso alle rispettive Organizzazioni.
I Comitati paritetici suddetti saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle OO.SS. e da 6 (sei) membri della azienda interessata dalla Associazione cooperativa competente per livello (regionale o nazionale).

Art. 4
Nelle regioni più significative per la presenza di imprese cooperative di consumatori, le parti stipulanti costituiranno Comitati misti paritetici per l’esame dell’andamento del mercato del lavoro nel settore distributivo con il compito principale di rilevare i fabbisogni professionali quantitativi e qualitativi delle imprese cooperative, dei consorzi e delle società da esse costituite o controllate, sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo e attivare conseguentemente rapporti con gli enti pubblici competenti al fine di un esame delle reperibilità sul mercato occupazionale anche predisponendo di concerto con l’ente pubblico specifici progetti di formazione professionale con particolare attenzione alle specializzazioni non sufficientemente offerte dal mercato.

Art. 5
In conformità con gli obiettivi di cui al presente titolo le parti, allo scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive e di dare al tempo stesso un contributo positivo all’occupazione, riconoscono l’opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in tema di contratti di formazione e lavoro, di contratti a tempo determinato e di lavoro a tempo parziale nell’ambito della contrattazione degli organici e dell’organizzazione del lavoro.
Le parti si danno atto che il ricorso a tempo parziale su base annua oltre a rispondere alle esigenze di cui al primo comma, risponde anche all’obiettivo di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato.
In questo contesto le parti valutano positivamente l’opportunità di interessare all’avviamento i vari soggetti dell’offerta di lavoro secondo quanto previsto dalle altre normative in materia di collocamento, con particolare riferimento alle categorie socialmente più deboli.
A tal fine potranno essere utilizzate le indagini conoscitive realizzate dai Comitati misti di cui all’art. 4.

Art. 6 - Livello di confronto regionale
Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto politico per giungere a positive intese in merito a:
1) attivazione e regolamentazione dei Comitati misti sul mercato del lavoro di cui all’art. 4;
2) attivazione e regolamentazione dei Comitati consultivi paritetici per l’esercizio del diritto all’informazione di cui all’art. 3;
3) confronti in merito a norme assunte o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari dei punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
4) attivazione e regolamentazione delle Commissioni paritetiche per la gestione dell’Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro;
5) verifiche generali sull’applicazione del Contratto di lavoro delle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Nota a verbale
Per le Province di Trento e Bolzano il livello regionale richiamato dai precedenti articoli si identifica con le province.

Titolo III Assunzione
Art. 10

Per l’assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
[…]
d) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ed all’art. 37 del DPR 26 marzo 1980, n. 327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa;
[…]

Titolo V Classificazione del personale
Art. 12 - Commissione paritetica

A) Premessa
Fermo restando quanto previsto agli artt. 14 e 15 del presente Contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di studio per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare le peculiarità, le professionalità e l’evoluzione di profili professionali esemplificativi nell’ambito delle imprese, in rapporto ai processi di trasformazione della organizzazione del lavoro ed alla introduzione di tecnologie innovative.
A tal fine durante la vigenza del presente Contratto opererà una Commissione paritetica nazionale per lo studio delle problematiche connesse alla evoluzione della classificazione dei lavoratori.
B) Composizione
La Commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle organizzazioni delle imprese cooperative di consumo stipulanti e 6 dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
C) Compiti
Sviluppare uno studio sull’attuale classificazione, ivi compresi i quadri, nonché la ricerca delle coerenze tra le attuali declaratorie contrattuali e relative esemplificazioni, formulando eventuali proposte di aggiornamento. In relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza:
a) individuare figure professionali non previste nella attuale classificazione;
b) esaminare l’evoluzione dei profili professionali esemplificativi;
c) esaminare le esperienze di contrattazione realizzate a livello aziendale in merito alla professionalità e ciò in stretto rapporto con le modifiche ed evoluzioni dell’organizzazione del lavoro e le innovazioni tecniche/organizzative.
D) Modalità operative
La Commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza di revisione dinamica della classificazione.
La Commissione procederà all’analisi del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e se accolte, integreranno il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
La Commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle parti e delibera alla unanimità sulle proposte da sottoporre alle parti stipulanti e in ordine agli indirizzi ed ai metodi di lavoro.
Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi compiuti.
In questa sede verranno presentati tanto i risultati dei lavori sui quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle parti componenti.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Art. 13 - Formazione e informazione
Le parti riconoscono l’esigenza di valorizzare l’apporto professionale dei lavoratori inseriti nei livelli più elevati dell’inquadramento attraverso concrete iniziative volte a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione al processo della gestione e dello sviluppo delle cooperative consona alle particolarità del ruolo e delle funzioni che i lavoratori suddetti sono chiamati a svolgere nell’organizzazione aziendale.
A tale riguardo le cooperative si impegnano:
1) a una sempre più puntuale circolazione delle informazioni su programmi e risultati aziendali oltre a quelle riguardanti le attività di diretto interesse professionale;
2) ad attuare una politica formativa che consenta ai lavoratori in questione di partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale appositamente modulati e finalizzati in modo da promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle loro capacità professionali nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle stesse capacità ed esigenze di questi lavoratori.
A livello aziendale, di norma annualmente, si realizzerà una verifica tra le parti sugli orientamenti delle attività formative e sui suoi risultati.

Titolo VII Apprendistato
Art. 26

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
Ciò premesso le parti contraenti esprimono concordemente l’esigenza di svolgere, anche nei confronti degli organi competenti, tutte le azioni necessarie affinché l’istituto dell’apprendistato sia tenuto nella massima considerazione, particolarmente ai fini dell’apprendistato professionale.
Le Organizzazioni contraenti s’impegnano altresì a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori, in collaborazione con i Ministeri e con gli enti competenti. Tale partecipazione e collaborazione potrà essere oggetto di particolari determinazioni ed iniziative ai vari livelli. Viene confermato l’interesse e l’impegno delle parti per la realizzazione di adeguate politiche per l’addestramento professionale nel settore.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 4° livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 27
Il numero degli apprendisti nei singoli spacci o negozi non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
Ai sensi del primo comma dell’art. 21, legge 28 febbraio 1987, n. 56, è consentita l’assunzione di un apprendista, anche nelle cooperative che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli ed adolescenti.

Art. 28
La durata massima dell’apprendistato è stabilita in 18 mesi a partire dal 1 gennaio 1974.
[…]
Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente Contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.

Art. 29
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Art. 31
La cooperativa ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nell’azienda all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e ad incentivo, se non per il tempo strettamente necessario all’addestramento e previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e a non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi all’anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 32
Oltre all’osservanza delle norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e dalle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, l’apprendista ha l’obbligo:
a) di attenersi alle istruzioni dei dirigenti delle cooperative o delle persone da questi incaricate della sua formazione professionale e di seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con la massima assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare.

Art. 33
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 36
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto in materia di apprendistato o di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Nota a verbale
In relazione alla legislazione vigente e alla precedente contrattazione in materia di apprendistato, la normativa del presente Contratto riferita a tale istituto sarà armonizzata nelle Province autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale.

Titolo VIII Formazione e lavoro
Art. 37

Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro di cui all’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, si rinvia all’accordo quadro allegato n. 1 al presente Contratto collettivo nazionale di lavoro del quale ne è parte integrante.
Nota a verbale
In relazione alla legislazione vigente ed alla precedente contrattazione in materia di contratti di formazione e lavoro, la normativa del presente Contratto riferita a tale istituto sarà armonizzata nelle Province autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti territorialmente competenti.

Titolo X Orario di lavoro
Art. 41

L’orario di lavoro effettivo è:
- 40 ore settimanali fino al 30 giugno 1989;
- 38 ore e mezzo settimanali dal 1 luglio 1989 fino al 31 dicembre 1989;
- 38 ore settimanali dal 1 gennaio 1990.
Per lavoro effettivo s’intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno delle aziende, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero.
L’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Nota a verbale
Il passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo accordo in sede aziendale. In tale caso le ore residue di cui alle lettere c) e d) dell’art. 43 saranno utilizzate come stabilito dall’ultimo comma dello stesso articolo […]

Art. 44
La distribuzione dell’orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale sulla base di quanto previsto dall’art. 143 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro al fine di realizzare nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti contratteranno in sede aziendale forme di flessibilità dell’orario di lavoro.
A tal fine per il raggiungimento di questi obiettivi potranno essere attuate in via sperimentale, nel quadro dell’esame congiunto della situazione, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti (orario spezzato, turni di lavoro, fasce orarie differenziate ecc.), variamente articolate, in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite.
In questo ambito si sperimenteranno periodi ed ore programmati di superamento dell’orario contrattuale settimanale con conseguenti periodi compensativi di riduzione previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.
In ogni caso il superamento dell’orario di lavoro settimanale a questo titolo non costituisce lavoro supplementare o straordinario soggetto a maggiorazioni retributive, sempre che ciò rimanga nell’ambito degli orari programmati (vedi nota a verbale).
Il consolidamento di tali sperimentazioni e della conseguente organizzazione del lavoro resta subordinato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e verrà definito fra le parti in sede aziendale, previa relativa verifica.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Sempre nei limiti dell’orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
[…]
Si darà luogo alla distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
[…]

Art. 46
L’orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in:
- 44 ore fino al 30 giugno 1989;
- 42 ore e mezzo dal 1 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
- 42 ore dal 1 gennaio 1990.
Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
- i magazzinieri;
- gli addetti ai centralini telefonici;
- gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
- i fattorini;
- i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal sindaco dei rispettivi comuni).
Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto ore giornaliere e le quaranta ore settimanali, per i minori tra i quindici ed i diciotto anni compiuti.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
[…]

Titolo XI Lavoro straordinario
Art. 47

È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro settimanale ad eccezione dei periodi di superamento di orario di cui al terzo comma dell’art. 44.
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente Contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente esaminato fra la Direzione della cooperativa e la Rappresentanza sindacale, quando non sia causato da necessità impreviste e/o indifferibili. Tale prestazione sarà comunque contenuta nei limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.

Art. 49
[…]
Le ore di lavoro straordinarie saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e/o dei Consigli di azienda, presso la sede della cooperativa. Il registro di cui sopra può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XII Riposo settimanale e festività
Art. 50

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente Contratto fa esplicito riferimento.
Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita in conformità dell’ultimo comma del suddetto art. 7 senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.

Titolo XIII Ferie
Art. 59

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnategli.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 47 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XVII Malattia ed infortunio
Art. 76

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; oppure, in caso di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 78
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 80
[…]
Il lavoratore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare all’azienda, al rientro in servizio, il certificato medico dal quale risulta che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
[…]

Art. 81
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XVIII Gravidanza e puerperio
Art. 82

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 83
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 85
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XIX Tossicodipendenze ed etilismo
Art. 86

L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà a richiesta, ai lavoratori tossicodipendenti o etilisti, un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni. Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente nell’attività lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione dell’interessato in idonei turni di lavoro.
L’aspettativa di cui al presente articolo non potrà comunque superare i 12 mesi con diritto alla conservazione del posto.

Titolo XX Ambiente e salute
Art. 87

Ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i Consigli aziendali dei delegati hanno diritto a controllare l’applicazione delle norme per la convenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Quando di comune accordo si riconosca la necessità di promuovere le relative rilevazioni o indagini di cui al precedente comma, attraverso i preposti istituti sanitari pubblici e adottare i provvedimenti di conseguenza, in caso di eventuale temporanea carenza di predetti istituti sanitari pubblici, le spese relative faranno carico alla cooperativa interessata.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene che gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del DLgsCPS 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle cooperative.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività.
Per quanto riguarda l’istituzione e tenuta dei registri dei dati ambientali e biostatistici le parti si danno atto che tale incombenza, in base alle norme di legge vigenti, è delle Unità Sanitarie Locali.

Titolo XXVII
Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 103

Ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
[…]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
a) l’irregolare, grave e dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze di lavoro;
[…]
c) il danneggiamento volontario di beni dell’azienda e/o di terzi;
d) l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Titolo XXVIII Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 119
I rapporti tra i lavoratori e i rappresentanti legali ed i dirigenti della cooperativa saranno improntati ai sensi di reciproca correttezza, nello spirito di una comune costante collaborazione, al buon andamento della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.

Art. 120
Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente per quanto riguarda: la presenza, l’orario di lavoro, la diligente conservazione del materiale e della merce affidatagli, l’esecuzione in genere delle proprie mansioni.
[…]

Art. 122
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa nella misura non eccedente l’importo di quattro ore di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
e) non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;
f) commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato biasimo scritto.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
d) commetta recidiva oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti mancanze:
[…]
b) grave mancanza degli obblighi di cui all’art. 120;
[…]
e) infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, depositi, vendite e trasporti;
[…]

Titolo XXXIII Divise
Art. 133

[…]
È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.
[…]
La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli addetti a reparti particolari, almeno due divise l’anno al personale dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua disposizione.

Titolo XXXIV Diritti sindacali
Art. 136

[…]
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che la cooperativa ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 137
Nelle cooperative con più di otto dipendenti, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, possono costituire, in sostituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali, Consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il Consiglio sia unitariamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti ed i suoi dirigenti siano notificati agli organi dirigenti della cooperativa, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Il Consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative ed i compiti delle Rappresentanze sindacali aziendali secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I dirigenti dei Consigli dei delegati usufruiranno complessivamente dei permessi retribuiti con i criteri, le modalità e le misure previste dal precedente art. 136 per i dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ai quali si sostituiscono a tutti gli effetti.
Nelle cooperative con più di cinque dipendenti, in luogo del Consiglio dei delegati, le predette Organizzazioni sindacali possono istituire il delegato aziendale con le stesse modalità e con gli stessi diritti e tutele riconosciuti al Consiglio dei delegati.

Art. 140
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto di cui all’art. 94.
[…]

Art. 141
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 142
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Titolo XXXV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 143

Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente a livello nazionale e aziendale.
La contrattazione aziendale, unica integrativa a quella nazionale, tratta gli aspetti tipici del rapporto di lavoro nell’azienda, come ad esempio: problemi relativi alla organizzazione del lavoro, organici, trasferimenti per motivi di ristrutturazione e concentrazione, qualifiche non esemplificate nella classificazione, distribuzione dell’orario di lavoro, turni, nastri orari, ambiente di lavoro, […]
Dichiarazione a verbale
Per le Provincie di Trento e Bolzano in sostituzione della contrattazione aziendale potrà essere effettuata la contrattazione integrativa provinciale.

Titolo XXXVI Appalti
Art. 145

Le Associazioni cooperative consapevoli della rilevanza economica e sociale che assume il problema degli appalti anche in rapporto alle prospettive di un diverso sviluppo produttivo del Paese, convengono sulla necessità di addivenire ad una migliore disciplina degli eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi che saranno stipulati da parte delle cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente le esigenze delle cooperative stesse con i legittimi interessi dei lavoratori.
In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti alla attività propria dell’azienda - le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tale proposito, le Direzioni delle cooperative appaltanti informeranno preventivamente i Consigli aziendali sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
Ove possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le cooperative di servizi.
Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell’impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
Di norma sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, i lavori di pulizia e di facchinaggio, che vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative giornaliere dei lavoratori.
I contratti di appalto di cui sopra, stipulati prima del presente Accordo, restano in vigore fino alla loro scadenza.
Comunque, resta esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione e/o impianti di manutenzione esclusiva delle ditte fornitrici.
Per gli altri casi di appalto, ivi compresi i trasporti, si darà luogo ad incontri in sede aziendale per ricercare, ove possibile, adeguate soluzioni.
La stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà subordinata all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l’obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono, delle norme previdenziali e antinfortunistiche, nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle altre leggi in materia di lavoro.
I lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le cooperative appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.

Titolo XXXVII Regolamenti aziendali
Art. 146

I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la Rappresentanza sindacale aziendale prima della loro applicazione.

Titolo XXXVIII Conciliazione delle controversie
Art. 147

Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all’applicazione del presente Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi presso l’Organizzazione delle cooperative di consumo competente per territorio, alla quale aderisce la cooperativa interessata, con l’assistenza:
a) per le cooperative, della stessa Organizzazione delle cooperative;
b) per i prestatori d’opera, dell’organo sindacale di una delle Associazioni nazionali firmatarie del presente Contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia chiederà il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da una cooperativa, l’Organizzazione delle cooperative di consumo ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta comunicazione, l’Organizzazione delle cooperative di consumo provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai Rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dall’Organizzazione delle cooperative di consumo all’Ufficio del lavoro competente per territorio per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dall’art. 411 del Codice di procedura civile. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 148
Le parti interessate, o anche una di esse, qualora non intendano avvalersi della procedura di conciliazione di cui agli articoli precedenti, possono promuovere, tramite e con l’assistenza della rispettiva Organizzazione sindacale, il tentativo di conciliazione dinanzi alla competente Commissione di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di cui all’art. 410 del Codice di procedura civile.

Art. 151
È istituita a Roma, presso le sedi delle Organizzazioni cooperative stipulanti, la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazioni e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali.
A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti detto Contratto o le cooperative aderenti alle rispettive Organizzazioni tramite le Organizzazioni territoriali di categoria.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti del presente Contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa, entro 45 giorni.

Allegati
Allegato n. 1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro Art. 37 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro
Premessa

Le Organizzazioni cooperative stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro e la Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, ciascuna per la propria competenza, convengono di attuare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l’inserimento dei giovani nelle aziende cooperative, nei consorzi e nelle imprese da questi costituite. A questo scopo esprimono la volontà di utilizzare la legge n. 863/1984 al fine di favorire la preparazione dei giovani alla vita professionale mediante una regolamentazione tipo dei contratti di formazione e lavoro con la quale esse intendono definire consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle relative assunzioni.
Le parti stipulanti - fermo restando il diritto per le aziende che intendono avvalersi della facoltà di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l’impiego, così come previsto dalla legge n. 863/1984 e fatti altresì salvi i rapporti giuridici scaturiti da intese sulla materia precedentemente raggiunti a livello aziendale o ai diversi livelli territoriali - nonché le eventuali intese regionali o aziendali in atto, nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani, concordano quanto segue.

Procedure
Art. 1

Le cooperative, i consorzi e le imprese da questi costituite aderenti alle Associazioni cooperative firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito definite aziende) nonché le loro organizzazioni nazionali, anche a livello locale presenteranno alle Commissioni paritetiche regionali di cui al successivo art. 5 (o nazionali per i progetti che interessano più ambiti regionali), progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente Accordo.
Detti progetti saranno inviati mediante lettera raccomandata A.R. dalle aziende interessate alle rispettive associazioni competenti per territorio ed alle Organizzazioni sindacali sopra specificate di pari livello territoriale. Le Associazioni di intesa con le stesse OO.SS. attiveranno la Commissione paritetica territorialmente competente che si potrà avvalere dell’apporto conoscitivo della Commissione mista del mercato di lavoro di cui all’art. 4 per esprimere il parere di conformità entro quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta attestata dal timbro postale.

Art. 2
Le parti stipulanti concordano che il parere di conformità espresso dalla Commissione paritetica sui progetti presentati sulla base della presente regolamentazione costituisce la condizione sufficiente per l’approvazione degli stessi e che le aziende, attesi quindici giorni senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità del progetto alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla osta.
In tale caso le aziende allegheranno alla richiesta del nulla osta copia del presente Accordo nonché copia della lettera raccomandata e dell’avviso di ricevimento inviata alle parti stipulanti territorialmente competenti quale attestazione della regolarità procedurale.
Le parti impegnano pertanto i rispettivi rappresentanti nelle Commissioni ai due livelli ad assumere comportamenti finalizzati all’attuazione del presente Accordo e ad adoperarsi per la concreta applicazione delle relative procedure.

Art. 3
Qualora emergano divergenze fra i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sul giudizio di conformità sarà richiesto dagli stessi, entro i successivi tre giorni, un parere vincolante alla Commissione regionale per l’impiego competente per territorio, o alla Commissione centrale per l’impiego, quando i progetti riguardino più ambiti regionali.

Art. 4
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.
Copia del presente Accordo verrà depositata a cura di una delle due parti, presso il Ministero del lavoro, le Commissioni centrali e regionali per l’impiego, nonché presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, al fine di consentire alle aziende di ottenere, in presenza della dichiarazione di conformità del progetto alla regolamentazione del presente Accordo (e di quelle in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di quindici giorni), il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da parte degli Uffici di collocamento territorialmente competenti.
I contratti richiesti dovranno essere attivati, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione entro tre mesi dalla data di assenso della Commissione, in caso contrario la procedura dovrà essere riattivata.

Art. 5
Le Commissioni paritetiche nazionale e regionale di cui al precedente art. 1 sono composte da 6 membri nominati, 3 dalle Associazioni cooperative, di volta in volta singolarmente interessate dall’azienda associata, e uno da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
La riunione della Commissione è valida a condizione che sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il parere della Commissione è valido se espresso all’unanimità dei membri presenti e dovrà tenere conto della conformità del progetto al presente Accordo.
I membri della Commissione in rappresentanza delle parti possono variare di volta in volta. Essi dovranno comunque figurare sull’apposito verbale della riunione col quale viene espresso il parere della Commissione.

Art. 6
Le aziende dichiarano la volontà di trasformare i contratti di formazione e lavoro in stabile occupazione, anche a tempo parziale, compatibilmente con la realizzazione dei programmi aziendali.
In base a quanto sopra i contratti non trasformati saranno comunicati dalla Direzione aziendale alle strutture sindacali aziendali.
L’azienda comunicherà agli interessati con periodicità semestrale la valutazione sull’andamento del rapporto di formazione e lavoro.
Al termine del rapporto le aziende stesse sono tenute altresì ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all’Ufficio del lavoro territorialmente competente.
Ogni sei mesi le parti stipulanti si incontreranno per valutare la consistenza e l’andamento generale.

Progetti di formazione e lavoro
Art. 7

Il progetto di formazione e lavoro deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento d’ingresso, quello eventualmente intermedio e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.

Art. 8
L’azienda assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l’apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il lavoratore viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione.
La formazione da eseguirsi in azienda sarà realizzata mediante:
- lo svolgimento delle mansioni stesse in azienda, sotto la guida di personale esperto;
- la trasmissione di norme teoriche necessarie per il completamento della formazione, con l’eventuale uso di strumenti e attrezzature da parte di personale esperto, direttamente nel corso delle attività lavorative;
- la conoscenza delle realtà aziendali e dei diritti dei lavoratori e il ruolo delle Organizzazioni sindacali e della cooperazione.
In ogni caso, l’attività formativa teorica non potrà essere inferiore a giorni 5 per i lavoratori da inserire al IV livello e di giorni 10 per i lavoratori da inserire negli altri livelli.

Art. 9
All’atto della presentazione del progetto di formazione e lavoro l’azienda deve indicare:
- profili professionali, nei quali il lavoratore sarà inserito;
- l’attività svolta dall’azienda;
- l’organico attuale, nonché quello in forza al 31 dicembre dei due anni precedenti;
- l’unità produttiva e la località di svolgimento del contratto;
- il numero degli assumendi;
- il periodo di vigenza del progetto di formazione e lavoro;
- eventuali requisiti richiesti per determinati profili;
- la durata dei contratti, nonché l’informazione relativa all’eventuale utilizzo precedente i contratti di formazione e lavoro del Fondo Sociale Europeo;
- l’azienda deve inoltre dichiarare di non avere proceduto a licenziamenti per riduzione di personale di lavoratori per gli stessi livelli di professione di cui al progetto, nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto stesso e di non avere in corso per gli stessi lavoratori sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Contratti di formazione e lavoro
Art. 10

Le parti stipulanti concordano di estendere ai contratti di formazione e lavoro, anche a part-time, le disposizioni contrattuali vigenti nelle aziende per la generalità dei lavoratori di pari livello, ivi compresa la durata del periodo di prova, salvo quanto diversamente previsto dalla presente regolamentazione.

Art. 11
L’inquadramento di ingresso sarà di un livello inferiore a quello finale per i lavoratori da destinare al IV livello e di due livelli inferiori a quello finale per i livelli superiori al IV.
Il contratto di formazione e lavoro avrà una durata di 18 mesi per i lavoratori da destinare al IV livello e di 24 mesi per i lavoratori da destinare agli altri livelli.

Art. 12
Durante il periodo del contratto di formazione e lavoro i trasferimenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 2103 del Codice civile, dovranno essere coerenti con le finalità formative.

Art. 13
Ferma restando la durata del contratto di formazione e lavoro, in ogni caso di interruzioni della prestazione, dovute a malattia o ad infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino al raggiungimento di un periodo massimo, anche non continuativo, pari a sei mesi della durata del contratto e comunque non oltre la scadenza del contratto stesso.
Durante i periodi di conservazione del posto di lavoro saranno corrisposti i trattamenti previsti dagli istituti assicurativi e le integrazioni a carico dell’azienda stabiliti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Art. 14
Le parti si impegnano ad incontrarsi qualora l’attuale disciplina legislativa sui contratti di formazione e lavoro subisca modifica.

Art. 15
Le parti si danno atto per quanto riguarda la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro nelle Province di Trento e Bolzano, la normativa di cui sopra sarà armonizzata con quella in atto nelle predette province.

Decorrenza e durata
Art. 16

Il presente Accordo ha la stessa decorrenza e durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro facendo comunque salva, per ognuna delle parti, la possibilità di disdette anticipate con un preavviso non inferiore a sei mesi.
Per il periodo di vigenza, l’Accordo ha carattere di sperimentalità e pertanto le parti, anche durante la vigenza dello stesso, potranno compiutamente introdurre modificazioni parziali alla luce dell’esperienza del lavoro delle Commissioni.
Successivamente al periodo sperimentale suddetto, l’Accordo si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.