Tipologia: Contratto provinciale
Data firma: 23 maggio 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Gruppo degli industriali conservieri - Unione Parmense degli Industriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Conserve, Parma
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Relazioni industriali
Contenzioso
Organizzazione del lavoro, occupazione ed orari
Formazione
Ambiente e sicurezza
Terziarizzazioni e appalti
Erogazione salariale variabile
Norme applicative di carattere generale.
Trasporti
Clausola di salvaguardia
Norma di rinvio
Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Diritto di precedenza
Allegato 2 Indice di produttività
Allegato 3
Allegato 4 Calcolo valori erogazione salariale variabile relativa ad utilizzo impianti
Allegato 5 Indice di produttività stagionali pomodoro
Allegato 6 Nuove tariffe TEP in vigore dal 1° marzo 2011

Accordo collettivo aziendale di lavoro

Addì, 23 maggio 2011 presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali tra il Gruppo degli industriali conservieri […], assistito […] dall'Ufficio Risorse Umane dell'Unione Parmense degli Industriali, con la partecipazione del Comitato, all'uopo designato dal Gruppo stesso, […] in rappresentanze delle aziende: Boschi Food & Beverage spa; Emiliana Conserve Società Agricola spa; Greci Industria Alimentare spa; Greci Agro-Industriale srl; Mutti spa; Rodolfi Mansueto spa; E. & O. Von Felten spa e le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle aziende rappresentate, assistite dalla Fai Cisl […] dalla Flai Cgil […] e dalla Uila Uil [...] si stipula e conviene il presente Accordo per il rinnovo dei CCAL delle Aziende sopracitate, facenti parte del Gruppo Industriali Conservieri aderente all'Unione Parmense degli Industriali

Relazioni industriali
Il modello di relazioni convenuto nella precedente tornata contrattuale ha saputo rispondere con puntualità alle aspettative ed agli obiettivi che le Parti si sono prefissate nell'ottica di contribuire ad un corretto sviluppo della competitività aziendale unitamente alla crescita culturale e professionale delle risorse umane.
Nel darsi reciprocamente atto di ciò, le Parti ribadiscono la validità delle scelte effettuate e confermano la struttura del modello prescelto che intendono rafforzare assecondandone il processo di avanzamento.
Viene rimarcato l'impegno comune a rendere sempre più snello e costruttivo il concreto svolgimento delle relazioni industriali in tutte le sue articolazioni con l'attivazione della prevista commissione sindacale, denominata Coordinamento Provinciale, chiamata ad operare in qualità di centro regolatore delle problematiche comuni alle aziende del comparto.
Tale Commissione affronterà le tematiche connesse alle seguenti materie:
- prospettive economiche e produttive;
- investimenti di particolare rilevanza, con riferimento alle aree di localizzazione, effetti occupazionali ed eventuali riflessi ambientali;
- prospettive e struttura dell'occupazione nelle sue diverse tipologie;
- politiche sulla formazione ed evoluzione della professionalità.
A tale livello saranno altresì demandati, alle naturali scadenze contrattuali, l'analisi sull'andamento economico del comparto nonché l'esame delle varie problematiche esistenti nelle diverse aziende del comparto nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad una soluzione a livello aziendale.
Le Parti convengono altresì di mantenere l'attività del Comitato Paritetico Bilaterale, del quale viene ribadita la natura conoscitiva e non negoziale, che potrà essere concordemente attivato sulle materie che saranno congiuntamente ritenute meritevoli di esame ed approfondimento; lo stesso verificherà i risultati relativi ai parametri adottati per la corresponsione dell'Erogazione Salariale Variabile collegata agli obiettivi del comparto.
Detto Comitato affronterà, con compiti di informazione, analisi e studio, anche le tematiche connesse alle seguenti materie:
- politiche sulla formazione ed evoluzione della professionalità;
- appalti e terziarizzazioni;
- controversie interpretative in materia di rapporto lavoro.
Al fine di favorire una più puntuale conoscenza della realtà del comparto e disporre di maggiori elementi di valutazione, le Parti hanno dato vita, a livello locale ad uno specifico "Osservatorio".
Tale organismo ha il compito di promuovere politiche territoriali di sviluppo del settore che scaturiranno da una analisi incentrata sulle seguenti tematiche:
a) quadro economico e di mercato dell'intero settore delle conserve vegetali intendendo come riferimento territoriale il nord Italia;
b) analisi dell'organizzazione e della contrattazione aziendale applicate al settore Conserve Vegetali del Nord Italia;
c) normative legislative (nazionali ed europee) che interessano il settore;
d) investimenti su ricerca, tecnologie, risorse umane, sicurezza alimentare e del lavoro;
e) andamenti occupazionali, fabbisogni professionali, occupazione femminile (art. 9, legge 125/91);
f) politiche territoriali in rapporto con le istituzioni locali regionali, tese a promuovere azioni coordinate nell'ambito del "Distretto" del pomodoro;
g) rapporto con la distribuzione e la concorrenza.
L'Osservatorio è composto da sei membri di cui tre designati dalla Consulta degli Industriali Conservieri e tre dalle OO.SS. Provinciali di Categoria.
Gli obiettivi che si pongono le Parti nel formalizzare i contenuti dell'analisi sono:
1. consolidare il settore;
2. verificare annualmente i ruoli aziendali e i fabbisogni occupazionali;
3. promuovere la ricerca di opportunità formative, anche finanziate, al fine di varare progetti formativi mirati a qualificare/riqualificare il personale;
4. monitorare l'andamento e l'applicazione contrattuale nazionale e di comparto;
5. fare la mappatura delle certificazioni presenti nelle aziende del settore e promuoverne l'implementazione;
6. analizzare la possibilità di utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni, nel caso in cui si dovessero verificare situazioni particolari ed anomale nel periodo di campagna;
7. effettuare un costante monitoraggio degli infortuni sul lavoro del settore per eventualmente predisporre una formazione specifica in materia di sicurezza.
L’attività dell’osservatorio sarà oggetto di confronto tra le Parti in sede sindacale per convenire i percorsi e le soluzioni necessarie.
I momenti di incontro dei Membri dell'Osservatorio sono individuati nel mese di gennaio/marzo/giugno/ottobre e al termine di ciascun incontro verrà redatta una sintetica relazione sugli argomenti trattati.
L'Osservatorio potrà avvalersi anche dell'apporto di delegati che dovranno godere delle necessarie agibilità sindacali, nonché di esperti concordemente individuati.
Per quanto concerne il confronto a livello aziendale, si farà riferimento al contratto 19 maggio 1999.
Le parti concordano di effettuare negli incontri previsti a livello aziendale un'analisi dell'assenteismo al fine di fare emergere eventuali criticità.

Contenzioso
Ribadendo la comune volontà di mantenere relazioni industriali che favoriscano un confronto costruttivo tra le parti, si conferma e si richiama l'obbligatorietà del ricorso preventivo alle procedure di cui agli articoli 79, 80 e 81 del vigente CCNL in tema di contenzioso singolo, plurimo e collettivo.
Le Parti impegnano le relative strutture a comportamenti coerenti con tutto quanto previsto dal presente capitolo.
Resta inteso che alle OO.SS. Fai, Flai e Uila, unitamente al coordinamento delle RSU da una parte e alla Consulta di Settore, assistita dall'Unione Parmense degli Industriali dall'altra, è rimessa la cognizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del presente accordo.

Organizzazione del lavoro, occupazione ed orari
Le Parti stipulanti il presente accordo convengono sull'opportunità di sostenere la crescita del comparto la cui caratteristica produttiva non è più solo ed esclusivamente legata alla stagionalità, favorendo l'adozione di politiche di investimento e di gestione delle risorse che, consolidando l'impresa sappiano contribuire ad una migliore qualificazione del sistema produttivo locale.
Per l'attuazione di quanto sopra le Parti ribadiscono che il perseguimento dell'obiettivo di crescita deve avvenire non solo, come è naturale, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali ma soprattutto attraverso la ricerca di soluzioni organizzative finalizzate al miglioramento dell'efficienza dei sistemi produttivi che sappiano rispondere a richieste di miglioramento delle condizioni lavorative.
In tale ottica le Parti convengono di riferirsi a modelli organizzativi che prevedano schemi di orario nonché l'utilizzo di personale nelle quantità necessarie a corrispondere ai fabbisogni produttivi a seconda che questi conseguano a esigenze lavorative prevedibili e costanti ovvero non sufficientemente prevedibili od occasionali.
A tal fine convengono sulla opportunità di favorire l'adozione di scelte organizzative che, compatibilmente con le specificità e particolarità delle tipologie produttive, sappiano rispondere efficacemente all'esigenza di armonizzare gli assetti occupazionali con le condizioni produttive e di mercato in atto.
Per questo riconoscono che è obiettivo comune riportare l'entità delle prestazioni lavorative all'interno dell'orario di lavoro contrattuale, sulla base delle 40 ore medie su base annua, eccezion fatta per il periodo tipico di campagna identificato nell'arco di tempo intercorrente, di norma, tra il 20 luglio e il 10 ottobre.
In proposito le aziende confermano la propria disponibilità ad esaminare con le rispettive RSU, in relazione alle situazioni obiettive presenti nelle singole aziende, le articolazioni dell'orario e le modalità di effettiva finizione, fuori dal periodo di campagna della riduzione dell'orario di lavoro complessivo annuo previsto dal vigente CCNL compatibilmente con le esigenze tecnico /produttive e le esigenze dei lavoratori. Il calendario annuo delle ROL sarà concordato in sede aziendale di norma entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Le aziende esamineranno con le rispettive RSU i calendari annui di lavoro, nonché l'eventuale esigenza di trasformazione in gruppi di 8 ore di ROL della festività del IV novembre, e delle altre festività cadenti in domenica.
In relazione all'evidenziarsi di particolari condizioni ed esigenze produttive, nei periodi fuori campagna, le Aziende articoleranno i regimi di orario a seconda che i fabbisogni produttivi conseguano a lavorazioni occasionali o meno.
Le esigenze lavorative prevedibili saranno gestite con regimi programmati e strutturati di orario per l'utilizzo degli impianti sul più ampio arco settimanale possibile con l'impiego di personale assunto con contratto a tempo determinato.
Alle esigenze occasionali o non sufficientemente prevedibili si farà fronte invece con l'utilizzo degli strumenti contrattuali compresa la flessibilità di orario che potrà essere usata non solo per far fronte ai picchi di attività ma anche ai flessi.
Per le prestazioni aggiuntive o in regime di flessibilità ci si atterrà alle disposizioni contrattuali in essere - che verranno mantenute - con particolare riferimento ai trattamenti economici in atto nelle singole Aziende.
Nell'ottica di favorire anche al di fuori del periodo di campagna un maggior utilizzo degli impianti, per il quale è stato istituito un apposito parametro aziendale cui correlare una Erogazione di Salario Variabile, le Parti ribadiscono l'effettiva esigibilità da parte aziendale - previa informazione alla RSU da effettuare con adeguato anticipo - di sette giornate annue, per singolo lavoratore di prestazioni lavorative aggiuntive alle normali giornate di lavoro settimanali, facendo ricorso agli istituti all'uopo previsti dal vigente CCNL per le aziende alimentari.
In caso di ricorso all'istituto della flessibilità, […] durante l'informazione preventiva da fornire alla RSU, saranno convenuti i programmi di gestione della flessibilità evidenziando i periodi di effettivo recupero.
[…]
A livello di singole realtà saranno pertanto definiti appositi momenti di verifica - da tenersi in occasione della definizione dei calendari annui entro il mese di dicembre di ogni anno - delle esigenze produttive che, in presenza di una sufficiente situazione di stabilità della domanda, consentano di favorire un processo di graduale rafforzamento della occupazione. Negli stessi incontri saranno valutati i livelli professionali relativi alle diverse posizioni lavorative.
La conversione contrattuale verrà effettuata dall' azienda con le seguenti linee guida:
- esigenze tecnico organizzative e produttive;
- livello quali-quantitativo della professionalità conseguita;
- potenziali individuali di crescita professionali;
- attitudini e comportamenti organizzativi.
Per la realizzazione di quanto sopra si procederà nei tempi tecnici e con le gradualità necessarie che verranno definite in sede aziendale con le seguenti modalità:
- verifica del fabbisogno occupazionale nell'ambito della produzione standard;
- avvio delle procedure di consolidamento dei rapporti di lavoro;
- analisi dei fabbisogni professionali da indicare all'osservatorio;
- avvio dei progetti formativi;
- per quanto concerne la percentuale dei contratti a termine, utilizzabili, s farà riferimento a quanto previsto dall'Accordo 19.5.1999.
Per quanto concerne il periodo di campagna, le Parti si danno atto di rifarsi ai criteri indicati nell'Accordo 30 giugno 2010 cosiddetto di "precampagna".
Per il periodo di campagna le Parti riconfermano quanto previsto in tema di occupazione stagionale e articolazione dell’orario, dall’Accordo provinciale del 1985. In caso di problematiche operative al riguardando, le Parti si incontreranno preventivamente allo scopo di ricercare idonee soluzioni.
Si conferma che l'attività produttiva in campagna del pomodoro deve essere svolta da personale dipendente. Eventuali problematiche connesse al reperimento di manodopera dovranno essere affrontate a livello aziendale (esempio somministrati).
Per le attività di campagna, le Aziende prima di procedere a nuove assunzioni verificheranno la disponibilità dei lavoratori precedentemente occupati nelle medesime mansioni e per le stesse esigenze. (all. 1)

Formazione
Le Parti riconoscono grande importanza alla formazione professionale quale strumento di sviluppo delle potenzialità e delle capacità competitive delle aziende del comparto.
Le Parti convengono di individuare, tenuto conto delle diverse situazioni aziendali, progetti formativi mirati alla qualificazione e/o riqualificazione professionale rispondenti alle esigenze tecnico-produttive, che tengano conto anche di prevedere una formazione specifica per le donne.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate utilizzando le risorse di Fondimpresa o altri fondi.
In linea con quanto sopra, le Aziende realizzeranno specifici momenti di formazione sull'introduzione di nuove tecnologie o processi produttivi che comportino mutamenti all'attuale assetto produttivo, specie nei confronti del personale neo assunto e del personale con contratto a tempo determinato.
Inoltre, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza e professionalità accumulato, valuteranno la possibilità - condizioni tecnico produttive permettendo - di attuare momenti di affiancamento dei più esperti con i nuovi assunti che consentano, altresì, di conseguire obiettivi di polivalenza e polifunzionalità nell'espletamento delle mansioni. Le aziende sono tenute a conservare una documentazione attestante la formazione conseguita e a rilasciare a richiesta di ogni singolo dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, un documento riepilogativo della professionalità acquisita.

Ambiente e sicurezza
Si ribadisce la volontà delle parti di applicare interamente le normative vigenti in materia.
In particolare, verrà garantita al RLS un confronto preventivo sulla valutazione dei rischi presenti nei diversi reparti; gli RLS altresì verranno messi a conoscenza dei piani di valutazione dei rischi delle attività eventualmente appaltate.
Gli RLS e i responsabili aziendali della sicurezza effettueranno una visita annuale nei reparti per rilevare criticità e problemi nell'attività produttiva (safety tour)

Terziarizzazioni e appalti
Le parti nel riconfermare l'importanza della centralità del sistema produttivo, convengono sulla necessità di evitare che si attuino forme di destrutturazione delle imprese.
Per questo le Aziende firmatarie del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del CCNL in materia, nell'eventuale esigenza di dover terziarizzare attività, confermano la propria disponibilità ad attivare una verifica preventiva da realizzare in un apposito incontro con la RSU interessata, per valutare le conseguenze e le implicazioni rispetto ai possibili effetti sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, nonché a verificare ed individuare eventuali soluzioni alternative.
L'Azienda affronterà, nel corso di un apposito incontro con la RSU, il problema dell'eventuale necessità di utilizzo dell'appalto nell'unità organizzativa di appartenenza (attività, durata e numero occupati), con particolare riguardo al rispetto delle normative in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale.

Norma di rinvio
Si intendono fatte salve le norme derivanti da precedenti CCAL non espressamente modificate o abrogate dal presente Accordo.