Tipologia: CCNL
Data firma: 24 novembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Fedarlinea-Intersind e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Federmar-Cisal
Settori: Trasporti, Marittimi, Servizi marittimi, postali ecc.

Sommario:

Premessa
Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento
Art. 6 - Ufficiali radiotelegrafisti
Art. 7 - Allievi Ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento Sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Condotta dei marittimi
Art. 11 - Assenze da bordo
Art. 12 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 - Sbarco per colpa grave del marittimo
Art. 15 - Reclami dei marittimi
Art. 16 - Controversie sindacali
Capo IV Orario di lavoro
Art. 17 - Inizio del servizio a bordo
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 19 - Trattamento nella giornata di sabato in porto e in navigazione
Art. 20 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
Art. 21 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
Art. 22 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 23 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 28 - Servizio merci, posta e provviste
Art. 29 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 30 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 31 - Misura e componenti della retribuzione
Art. 32 - Paghe
Art. 33 - Indennità di contingenza
Art. 33 bis - Scatti di anzianità /navigazione
Art. 34 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 35 - Indennità di navigazione
Art. 36 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 37 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi. Libretto paghe
Art. 38 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 39 - Assegni familiari
Art. 40 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 41 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 42 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 43 - Indennità di rappresentanza durante l’imbarco - sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario - per i Direttori di macchina
Art. 44 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 45 - Divise equipaggio
Capo VII Alloggio e vitto
Art. 46 - Corredo cuccette
Art. 47 - Vitto, qualità e quantità dei viveri
Art. 48 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 49 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 50 - Giorni festivi
Art. 51 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 52 - Giorni festivi nei porti
Art. 53 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
Art. 54 - Ferie
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 56 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Art. 57 - Assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 58 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 59 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 60 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 61 - Indennità perdita corredo, strumenti professionali, utensili
Capo X Risoluzione del contratto
Art. 62 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 63 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 64 - Norme relative al contratto di imbarco a viaggio
Art. 65 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato
Art. 66 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento di bordo
Art. 67 - Regolamento di bordo
Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di stato maggiore fuori organico e per i sottufficiali e comuni
Art. 68 - Applicabilità
Art. 69 - Promozioni
Art. 70 - Periodo di imbarco
Art. 71 - Sbarco per grave motivo personale
Art. 72 - Ferie
Art. 73 - Periodo di riposo
Art. 74 - Sbarco per malattia od infortunio
Art. 75 - Retribuzione durante il periodo di riposo a terra
Art. 76 - Gratifica natalizia e pasquale
Art. 77 - Disponibilità retribuita
Art. 78 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale
Art. 79 - Regolamento di imbarco
Art. 80 - Trattamento di fine rapporto di lavoro e preavviso
Art. 81 - Norma applicativa
Capo XIII Regolamento dei turni particolari per sottufficiali e comuni
Art. 82 - Iscrizioni al turno
Art. 83 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 84 - Successione delle chiamate
Art. 85 - Preavviso di chiamata
Art. 86 - Pubblicazione e diffusione del bollettino delle chiamate
Art. 87 - Chiamate ordinarie
Art. 88 - Chiamate urgenti
Art. 89 - Ordine di presentazione alle chiamate
Art. 90 - Conferma ordinaria
Art. 91 - Conferma ritardata
Art. 92 - Giustificazione di assenza alla chiamata
Art. 93 - Durata del periodo di imbarco
Art. 94 - Reiscrizione a turno
Art. 95 - Controllo sullo stato di malattia
Art. 96 - Comitato paritetico
Capo XIV Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione alle navi adibite a servizi locali
Art. 97 - Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione per le navi delle Società esercenti servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale e per le navi dell’armamento libero esercenti servizi regolari similari
Capo XV Disposizioni finali di attuazione
Art. 98 - Disciplina contrattuale
Art. 99 - Affissione del contratto a bordo
Art. 100 - Contrattazione integrativa
Art. 101 - Decorrenza e durata
Art. 102 - Trattamento di miglior favore e applicabilità
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco di viaggio
Allegato 2 - Modello di contratto a tempo indeterminato
Allegato 3 - Paghe mensili personale di stato maggiore e allievi ufficiali
Allegato 4 - Paghe mensili sottufficiali e comuni
Allegato 4 bis - Una tantum periodo 1 settembre 1994 - 31 dicembre 1994
Allegato 5 - Indennità giornaliera di navigazione (dal 1° luglio 1988)
Allegato 5 bis - Indennità mensile integrativa di navigazione (ex maggiorazione 30% giornate festive)
Allegato 5 ter - Indennità di navigazione giornaliera aggiuntiva
Allegato 6 - Compensi orari per lavoro straordinario
Allegato 7 - Compensi per lavori disagiati
Allegato 8 - Tabella viveri personale di stato maggiore e allievi ufficiali
Allegato 9 - Tabella viveri sottufficiali e comuni
Allegato 10 - Tabella viveri spettanti ad ogni componente l’equipaggio-comuni
Allegato 11 - Assicurazione malattie
Allegato 11 bis - Obblighi dell’assicurato in caso di dichiarata inidoneità
Allegato 12 - Assicurazione infortuni
Allegato 13 - Tutele assicurative personale marittimo
Allegato 13 bis - Protocollo su previdenza integrativa
Allegato 14 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili - (Articolo 61)
Allegato 15 - Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 16 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
Allegato 17 - Proroga accordo 5 agosto 1986 sui contratti di formazione e lavoro
Appendice
Premessa - (Accordo 25 luglio 1978)
Intesa sulla produttività, apprendistato e polivalenza
Contrattazione integrativa aziendale
Organizzazione del lavoro a bordo delle navi passeggeri delle società regionali marittime Caremar-Toremar-Siremar
Agevolazioni allo studio
Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Trattamento personale marittimo adibito al lavori di comandata a bordo delle navi
Diritti sindacali
Norma transitoria
Accordo 21 dicembre 1990
Protocollo d’intesa per i trasporti pubblici - 18 luglio 1986

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale Caremar - Saremar - Siremar - Toremar

L’anno 1994 addì 24 del mese di novembre in Roma, tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) con l’assistenza dell’Associazione Sindacale Intersind e la Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1991 per l’imbarco degli equipaggi delle navi delle Società esercenti i servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale Caremar-Toremar-Siremar e Saremar, nonché le disposizioni riportate in appendice al contratto stresso, è stata raggiunta una intesa nei termini sotto specificati a totale definizione della vertenza contrattuale.

Accordo 24 novembre 1994
L’anno 1994 addì 24 del mese di novembre in Roma, tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Federlinea) e la Federmar/Cisal è stato convenuto quanto segue:
1 Il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1991 per l’imbarco degli equipaggi delle navi delle Società esercenti i servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale Caremar-Siremar-Toremar-Saremar è rinnovato con le modifiche di cui ai documenti allegati.
2 Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare dai propri iscritti, per il periodo di validità. il presente accordo ed il suddetto contratto.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l. delle Società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale Caremar-Siremar-Toremar-Saremar è stato stipulato sulla base delle seguenti intese:
a) per la parte economica e normativa generale, recezione dell’accordo stipulato dalla Confitarma per il rinnovo del Contratto Collettivo d’imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri della marina libera superiori a 50 T.S.L.;
b) per la corresponsione dell’"una tantum" valgono le normative e le tabelle allegate.
Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver rinnovato la parte economica e normativa dei contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31 agosto 1994, in armonia con quanto disposto dall’accordo interconfederale 23 luglio 1993.

1 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti fra gli armatori e i marittimi delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l. escluso quelle che esercitano prevalentemente attività crocieristiche o che appartengono a società che esercitano prevalentemente tali attività, in quanto per i marittimi imbarcati sulle navi suddette è stato stipulato apposito contratto.
2 Agli effetti del presente contratto, per navi da passeggeri si intendono:
- le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte;
- le navi da 2.001 a 4.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 30 passeggeri di cabina e 30 di ponte;
- le navi da 4.001 a 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte;
- le navi oltre 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte.
3 Agli Ufficiali, agli Ufficiali radiotelegrafisti, ai Sottufficiali e Comuni delle navi addette a servizi locali, intendendosi per servizi locali quelli definiti nell’art. 97 del presente contratto, si applicheranno le norme del presente contratto. salvo le varianti del detto art. 97.

Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 Tipi di contratto di imbarco

1. Il rapporto di lavoro può essere stipulato con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo indeterminato.
[…]

Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 Tabelle di armamento

1. Le tabelle minime di armamento in relazione alla sicurezza della navigazione (numero del personale di coperta, numero del persona le di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l’equipaggio), saranno stabilite nave per nave dall’Autorità marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.
2. Sulle navi superiori a 7.500 t.s.l., purché siano disponibili nel porto di partenza della nave, saranno imbarcati due allievi in soprannumero: uno di coperta e uno di macchina. La mancata risposta o presentazione alla chiamata dei due allievi non dovrà in ogni caso ritardare la partenza della nave.
3. Il numero del personale di macchina sarà concordato, caso per caso, dalle Organizzazioni sindacali rispettive e sottoposto all’approvazione dell’Autorità marittima.
4. Per le motonavi il numero del personale di macchina sarà determinato, caso per caso, dall’Autorità marittima, sentite le Organizzazioni sindacali interessate e, ove occorra, il Registro Italiano Navale.
5. Per i piroscafi dotati di caldaie a combustione liquida il numero dei fuochisti sarà determinato in modo che ognuno di essi debba accudire a non più di nove polverizzatori sulla stessa fronte.
6. Se il numero dei polverizzatori fosse superiore a nove, ma inferiore a multiplo di nove, si imbarcherà, oltre al personale normale, un carbonaio che sarà particolarmente adibito alla pulizia dei polverizzatori.
7. Sulle navi da 1.001 a 2.500 tonnellate di stazza lorda non adibite a traffici mediterranei sarà imbarcato, a scelta dell’armatore, un diplomato macchinista, o un fuochista, oppure un operaio meccanico, il quale durante la navigazione disimpegnerà le mansioni di ingrassatore. Per le navi adibite a traffici mediterranei tale obbligo vigerà per quelle superiori a 1.250 t.s.l.
8. Per le navi di stazza lorda superiore alle 2.500 tonn. saranno imbarcati, a scelta dell’armatore, due diplomati macchinisti, o un diplomato macchinista ed un fuochista od un operaio, oppure un fuochista ed un operaio, oppure due fuochisti, i quali durante la navigazione disimpegneranno le mansioni di ingrassatore.
Sostituzione mancanti in corso di viaggio
9. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno dei marittimi prescritti dalla tabella di armamento, spetterà all’Autorità marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l’equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l’Autorità marittima o consolare provvederà soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.
Nota
Tabelle di armamento

Premesso: che, in virtù di convenzioni internazionali che modificano i sistemi di stazzatura, nonché di altri obblighi che impongono per alcuni tipi di navi il doppio scafo, le tabelle di armamento contenute nei contratti collettivi, essendo rapportate a tonnellaggio espresso in TSL, non trovano più termini di riferimento omogenei.
Premesso inoltre che l’evoluzione della tecnologia di bordo porta a nuovi schemi di organizzazione del lavoro diversi dagli attuali.
Premesso inoltre che la definizione della stazza internazionale varia a seconda della tipologia della nave.
Le parti concordano quanto segue:
viene costituito un Comitato tecnico paritetico cui è affidato il compito di studiare adeguati strumenti, ad esempio tassi di conversione, per rendere congruenti valutazioni delle stazze influenzati dai fattori indicati in premessa con le stazze espresse n TSL di cui ai contratti.
Viene anche riconosciuto che obiettivo del Comitato debba essere in ultimo quello di superare la stazza in TSL per utilizzare a tutti i fini contrattuali, le stazze internazionali così come determinate dalla Convenzione del '69 (stazze in gross tonnage).
Si conviene inoltre che lo stesso comitato esamini, eventualmente in concorso con l’Amministrazione, e nel rispetto delle norme di sicurezza così come definite da convenzioni internazionali, l’impatto della innovazione tecnologica sulla composizione sia qualitativa che quantitativa delle tabelle di armamento. Eventuali variazioni di tabella saranno successivamente valutate alla luce dell’art 100 del CCNL

Art. 7 Allievi Ufficiali e diplomati nautici
1. I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) possono essere imbarcati come Allievi Ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
2. Gli Allievi Ufficiali sono alloggiati, anche in comune tra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l’equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo Stato Maggiore.
3. Ove siano imbarcati Allievi Ufficiali di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
4. I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come Comuni, oltre gli allievi previsti dalla tabella di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni.
5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel secondo comma del paragrafo "servizio di coperta" del Regolamento annesso al presente contratto (art. 67).
6. Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di Comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 10 Condotta dei marittimi
1. Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2. I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

Art. 11 Assenze da bordo
1. Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2. Nessuna persona dell’equipaggio potrà comunque allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.
3. Durante le ore di lavoro sarà vietato al personale di intrattenersi con persone estranee al servizio.

Art. 13 Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 9 dell’art. 65.
c) sospensione dal turno particolare e dall’elenco della CRL per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall’elenco della CRL.
2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano e al grado di colpa.
3. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell’applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito e all’audizione a difesa del marittimo.
4. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall’elenco della CRL, sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venir meno il rapporto fiduciario con l’armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
c) furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
i) infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto.
5. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall’elenco della CRL.
6. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante e da questo annotati sul Giornale di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla Direzione della Società.
[…]

Art. 14 Sbarco per colpa grave del marittimo
1. Sarà facoltà dell’Armatore sbarcare il marittimo in conseguenza di colpa grave, salvo quanto disposto dal regolamento dei Turni Particolari. Si reputerà fra l’altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza, salvo al marittimo, così punito, il diritto di contestare presso la Autorità marittima o consolare la legittimità del provvedimento, anche tramite l’Organizzazione Sindacale.

Art. 15 Reclami dei marittimi
1. Gli eventuali reclami dei marittimi sull’applicazione del presente contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente, o tramite la rappresentanza sindacale, all’Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l’esito del reclamo all’armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 16 Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto, comprese quelle afferenti la puntuale applicazione di quanto previsto all’art. 97 (contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardano una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 18 Orario di lavoro nei porti con turno di porto

1. L’orario normale di lavoro nei porti o rade, quando non funzioni il turno di navigazione, sarà di otto ore giornaliere e di 48 settimanali per tutto l’equipaggio, compresi gli Ufficiali e si effettuerà dalle ore otto alle dodici e dalle tredici alle diciassette.
2. L’orario di lavoro per il personale di camera, cambusa e cucina adibito al servizio delle cucine e mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, sarà distribuito fra le ore 6 e le ore 19, oppure fra le 7 e le 20 con le sole interruzioni di lavoro per la normale consumazione dei pasti.
3. È in facoltà del Comandante, fermo restando quanto sopra per il personale di camera, cucina e cambusa, di modificare anche per una sola categoria del restante personale questi orari secondo gli usi locali e le esigenze del servizio purché l’ora del pranzo sia inclusa fra le 11 e le 14 e l’orario sia compreso tra le 6 e le 19, ovvero tra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore con le sole interruzioni per la consumazione dei pasti.
4. Seguiteranno in porto i consueti turni di guardia come in effettiva navigazione: per il personale di macchina quando le caldaie siano mantenute in alimento, e quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali, per il personale di camera, cambusa e cucina quando vi siano passeggeri a bordo. Il tutto per il personale strettamente necessario a giudizio del Comandante.
5. Qualora il Comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell’equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra- anche dopo l’orario normale, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni impiegati avranno il diritto al trattamento previsto dal successivo art. 20.
6. Ai marittimi delle navi in porto adibiti, in giorno festivo, a lavoro di manutenzione straordinaria o di riparazione sarà concesso il riposo compensativo ed il compenso lavoro straordinario per le ore di effettivo lavoro.

Art. 19 Trattamento nella giornata di sabato in porto e in navigazione
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
A) In porto
2. Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell’orario normale del sabato sulle navi, in porto con turno di porto o con turno di navigazione, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3. Al personale in servizio nei porti con turno di porto dopo l’orario normale di lavoro si applica il trattamento previsto dall’art. 20.
4. Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi e delle franchigie, la giornata del sabato non sarà considerata come franchigia o riposo compensativo.
B) In navigazione
5. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell’orario normale sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
6. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti saranno indennizzati mediante il pagamento di tante giornate o pro rata di: paga base, indennità di contingenza, dal 1 gennaio 1982 gli eventuali scatti di cui all’art. 33 bis, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 49 e indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di stato maggiore di cui all’allegato n. 3, indennità di rappresentanza di cui all’art. 43.

Art. 20 Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
1. Il servizio di guardia, sia diurno che notturno, sarà compiuto, a giudizio del Comandante, dal personale strettamente necessario alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Il personale comandato dopo l’orario normale di lavoro, nei giorni feriali, a tale servizio nei porti (nazionali ed esteri) avrà diritto:
a) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione, al 35% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno e notturno);
b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza (guardia oppure ispezione), al 70% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno e notturno);
c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con prestazioni, all’intero compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno e notturno).
3. Quando su una nave è comandato a disposizione un solo ufficiale per sezione (coperta, macchina e camera) questo verrà considerato "di ispezione" e avrà diritto almeno al compenso di cui alla lettera b) del punto 2.
4. Il personale al servizio di guardia notturna di cui alle lettere b) e c) del punto 2 non potrà essere chiamato al lavoro se non avrà usufruito di almeno sei ore di riposo.
5. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, a giudizio del Comandante, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia con turni distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche oppure dodici ore di servizio e ventiquattro franche.
6. Per ogni ora di servizio nei predetti turni, prestata nelle ore notturne dei giorni feriali, sarà corrisposto un compenso pari al 50% del compenso per lavoro straordinario notturno. Le ore di lavoro effettuate in giorno festivo oppure oltre gli orari dei turni predetti saranno retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Art. 21 Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione, gratuitamente, un mezzo idoneo per consentire al personale libero dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo.
2. Le tre corse al giorno di tale mezzo, complete (andata e ritorno) saranno effettuate in coincidenza con il cambio delle guardie.

Art. 22 Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1. L’inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e la sicurezza della nave.
2. Il servizio di navigazione continuerà anche nei porti di scalo, come detto al quarto comma dell’art. 18.
3. Il turno di navigazione per il personale di macchina comincerà sui piroscafi alle ore 8 del giorno dell’accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
4. Il turno di navigazione per il personale di coperta, camera e cucina e famiglia comincerà alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
5. Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte, in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno.
6. Alla partenza e all’arrivo, tutto il personale di coperta necessario, a giudizio del Comandante, sarà al posto di manovra e vi resterà fino a che la nave non sarà ormeggiata, disormeggiata e rassettata.
7. Il personale di camera resterà a bordo e presterà servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati.
8. All’arrivo nei porti, ultimate le manovre delle macchine e spenti i fuochi, il personale di macchina di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
9. Il personale di macchina che all’arrivo in porto era franco potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento di 8 ore di riposo continuativo nelle 24 ore.
10. All’arrivo nei porti, dopo l’ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta, il personale di coperta di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto alle otto ore di franchigia. Il personale di coperta che all’arrivo era franco potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento delle otto ore di riposo continuativo nelle 24 ore.

Art. 23 Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di lavoro è di otto ore per tutto il personale.
2. Tutto il personale imbarcato ha diritto di fruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
3. Il servizio di navigazione per lo Stato Maggiore sia di coperta che di macchina, sarà di otto ore sulle ventiquattro. Il turno sarà di quattro ore di lavoro con otto franche, salvo che per le navi che abbiano Stato Maggiore inferiore a tre persone di coperta e di macchina, o che compiano servizi di breve navigazione per le quali i turni di guardia possono essere diversamente distribuiti ma egualmente ripartiti.
4. Per gli ufficiali radiotelegrafisti l’orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali sul servizio R.T di bordo.
5. Il Comandante e il Direttore di macchina sono esclusi dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine almeno tre Ufficiali ciascuno. Sulle navi adibite al lungo corso il servizio di guardia in coperta e macchina dovrà essere disimpegnato esclusivamente dagli Ufficiali col turno di quattro ore di guardia e otto di riposo con esclusione del Comandante e del Direttore di macchina.
6. I Sottufficiali e Comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
7. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di guardia, per i Sottufficiali e Comuni, potranno essere diversamente distribuiti, entro i limiti delle ore di lavoro giornaliere stabiliti dal presente contratto, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali e in mancanza di esso con il consenso dell’Autorità marittima.
8. L’orario del personale di camera, cucina e famiglia ed infermeria è di otto ore giornaliere, da ripartirsi in due o al massimo in tre turni, tra le ore 6 e le 24, con la corresponsione del normale compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere e con il diritto per il marittimo ad un riposo continuativo di otto ore. La presente norma non si applica al personale di camera adibito al servizio di guardia notturno. Per tale categoria l’orario di lavoro, sempre nei limiti di 8 ore sulle 24, si svolge in un solo turno tra le ore 22 e le 6.
9. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
10. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione.
11. Durante il viaggio le guardie di servizio eseguiranno i lavori loro richiesti per la navigazione, la sicurezza della nave e del carico, il normale funzionamento delle macchine, il servizio delle persone imbarcate, l’ordinario lavaggio di ponti. Per i lavori eseguiti fuori dell’orario di guardia, quando richiesti dal Comandante, è dovuto ai marittimi il compenso per lavoro straordinario.
12. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali limitatamente dalle 6 alle 20 e i lavori di manutenzione ordinaria; questi ultimi saranno effettuati limitatamente dalle ore 8 alle 17. Le suddette prestazioni non daranno diritto a compensi per lavoro straordinario.
13. La composizione minima di ogni singola guardia in plancia, su nave con pilota automatico in funzione, sarà di un ufficiale e di un marinaio.
14 In caso di avaria del pilota automatico o del radar o quando la nave navighi in nebbia, attraversi stretti o punti di grande traffico, la guardia verrà rafforzata con altro marittimo di coperta.
15. Il marittimo giornaliero chiamato per rinforzare la guardia nelle ore notturne deve avere, al termine della stessa, le otto ore di riposo consecutive di cui al presente articolo.
16. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 18 e le ore 6.
17. Agli effetti dell’applicazione delle varie misure dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le 6.
18. I marittimi di età inferiore ai 18 anni sono esonerati dal servizio di guardia notturna.
19. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l’orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato, fermo restando le consuetudini in atto, secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le otto ore di lavoro sulle 24; tali otto ore saranno comprese tra le ore 6 e le ore 20.
20. Il personale di coperta potrà essere chiamato a sostituire il personale di macchina, quando il Comandante lo ritenga indispensabile.
[....]

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.

1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall’Autorità marittima del porto di armamento della nave, nei limiti della propria competenza per valore.

Art. 25 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2. Gli allievi ufficiali se forniti del doppio titolo professionale di coperta e di macchina, in quanto bivalenti, potranno essere addetti, indipendentemente dalla qualifica di imbarco, al servizio di coperta e di macchina e il comando disporrà affinché venga assicurata la formazione professionale in entrambe le sezioni; gli ufficiali imbarcati su navi IAQ1, se sono forniti anche del titolo professionale di allievo dell’altra sezione e compatibilmente con le attribuzioni e le responsabilità del proprio grado e della propria sezione, saranno a tutti gli effetti considerati anche in servizio di formazione nell’altra sezione e il Comando disporrà affinché detta formazione venga opportunamente assicurata per tutta la durata dell’imbarco.
3. Tuttavia il Comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
4. I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

Art. 26 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 27 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 28 Servizio merci, posta e provviste
1. L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco della zavorra, l’imbarco e lo sbarco del bagaglio, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratta di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e remunerati con un supplemento di lire 1.500 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza.
[…]
9. Al personale che esegue l’imbarco e lo sbarco della posta sarà corrisposto un compenso di lire 1.500 a metro cubo da ripartirsi tra il personale stesso in ragione delle rispettive paghe.
[…]
11. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco richieda l’uso di verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse e nei depositi frigoriferi.
12. Il compenso da corrispondere anche al personale di famiglia per imbarco provviste sarà determinato nella contrattazione integrativa.
13. In mancanza di lavoratori di terra specializzati, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, l’imbarco oppure lo sbarco degli autoveicoli sarà eseguito dal personale di bordo, al quale sarà corrisposto un compenso di L. 2.000 per ciascun autoveicolo di qualsiasi tipo. Tale norma non si applica alle navi traghetto.

Art. 29 Sostituzione di ammalati e di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all’art. 40.

Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 35 Indennità di navigazione
1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco (v. allegato n. 5, 5 bis e 5 ter).
[…]
Nota
L’indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio svolto ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all’importo dell’indennità di navigazione non corrisposta.
[…]

Art. 42 Compensi per lavoro straordinario
1. Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre gli orari stabiliti nei precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario da effettuare non potranno superare a mese un limite massimo che verrà concordato tra le parti, tenendo conto delle esigenze stagionali e della operatività del mezzo.
[…]
6. Non sarà considerato lavoro straordinario quello relativo ai calcoli di navigazione e dei diagrammi di macchina, nonché a qualunque lavoro per la sicurezza della nave, dei passeggeri e del carico. La presente disposizione riguarda tutte le categorie e specialità dell’equipaggio, siano o non siano di servizio i marittimi che vi appartengono, nel momento in cui il lavoro stesso viene compiuto.
[…]
9. Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dal Comando della nave.
[…]
11. È ammessa la forfettizzazione dei compensi per lavoro straordinario e/o la predeterminazione del tempo necessario alla esecuzione di determinati lavori straordinari da convenirsi caso per caso tra le Organizzazioni interessate mediante accordo sindacale.

Art. 45 Divise equipaggio
[…]
2. L’armatore disporrà affinché a bordo siano disponibili le tenute di fatica necessarie per il personale di coperta, da indossare secondo le disposizioni del Comandante.
[…]

Capo VII Alloggio e vitto
Art. 47 Vitto, qualità e quantità dei viveri

1. Le razioni di viveri sono determinate nella qualità e quantità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (allegati nn. 8, 9, 10).
2. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3. Agli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni sarà somministrato vitto unico per il primo e secondo piatto.
4. Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera, con esclusione dei Sottufficiali capi servizio, e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
5. L’armatore provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile, per la consumazione dei pasti.

Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 51 Giorni festivi trascorsi in navigazione

1. Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l’orario normale di lavoro.
Domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali)
2. Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
[…]
5. I riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile in porto nazionale, nei giorni feriali, con facoltà di scendere a terra. Compatibilmente con le esigenze di servizio i comandi di bordo faranno fruire i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del marittimo.
6. Nel caso che durante il corso del contratto di imbarco per esigenze di servizio non sia stato possibile fare usufruire i riposi compensativi, l’armatore indennizzerà il marittimo […]

Art. 52 Giorni festivi nei porti
1. Ai marittimi che sono tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto con turno di porto o sono tenuti a disposizione dell’armatore per esigenze di servizio in giorno festivo, saranno riconosciuti: tanti giorni di riposi compensativi o pro rata quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali trascorsi a bordo.
[…]
4. Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali - escluse le festività nazionali - cada in giorno di domenica, è in facoltà dell’armatore di sostituire l’importo pari ad 1/26mo della retribuzione con una giornata di riposo compensativo.
[…]

Art. 54 Ferie
[…]
2. L’armatore dovrà accordare il periodo feriale al marittimo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
[…]
4. Qualora l’armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di paga base indennità di contingenza, eventuali scatti (dal 1 gennaio 1982) di cui all’art. 33 bis) e ratei giornalieri di gratifica natalizia e pasquale, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 49, E.D.R. protocollo 31 luglio 1992 e le indennità contrattuali previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di stato maggiore di cui all’allegato n. 3, indennità di rappresentanza di cui all’art. 43.
[…]

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 67 Regolamento di bordo
A) Servizio di coperta
1. Fermo restando quanto disposto per gli artt. 26 e 27 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si debba fare ricorso all’uso di ponteggi sospesi è corrisposto il compenso di cui all’allegato n. 7.
2. La pulizia dei gabinetti di decenza per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, nonché quelli dei passeggeri di 3a classe, sarà eseguita dai giovanotti o dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio.
3. Sui piroscafi ove siano imbarcati due nostromi, il primo nostromo sarà esentato dal servizio di guardia in navigazione.
4. Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curerà coadiuvato dagli operai indicati dal Comandante, l’apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo. Esso sarà alle dipendenze degli Ufficiali di coperta.
5. Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sarà tenuto alla sorveglianza dell’imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio.
6. I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore a giudizio del Comandante.
B) Servizio di macchina
7. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando le esigenze del servizio lo richiedano, a giudizio del Direttore di Macchina.
8. Gli operatori addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori, nonché delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina.
9. Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo ed alle relative motrici, alla sorveglianza ed al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione delle dinamo e loro motrici, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi, eventualmente, quelli per i servizi radioelettrici.
10. Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli Ufficiali macchinisti.
11. Il 1o Capo fuochista sarà escluso dal turno di guardia in navigazione quando il numero dei Sottufficiali e Comuni di macchina superi il numero di trenta.
12. Gli ingrassatori, durante la guardia sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l’impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 kw. di potenza, senza diritto ad alcuna indennità. Per gli impianti superiori ai 15 kw., e quando per il numero degli elettricisti imbarcati in caso di assenza dell’elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l’ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia o uno degli operai di guardia dovrà curarne la lubrificazione, ed in tal caso riceverà un compenso di L. 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso e per le dinamo a lubrificazione automatica.
13. Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici sarà provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialità.
14. Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei ponti o rade o per lavori alle macchine stesse durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai. Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso.
15. Il rifornimento dell’olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sarà fatto per turno da uno degli ingrassatori di guardia.
16. Quando il livello dell’acqua delle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvederà a farlo regolare da un fuochista che avrà le mansioni di capo guardia. A seconda del numero e della ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sarà stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovrà governare.
17. Durante il turno di navigazione i fuochisti e i carbonai di guardia ai forni delle caldaie accese saranno esclusivamente adibiti ai lavori inerenti al governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuerà in porto con macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del Direttore di macchina, sarà tenuta ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai e, durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie.
18. Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell’imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in più di quello che il Direttore di macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovrà prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
19. La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi i gabinetti di decenza purché sotto coperta) destinati alle sezioni macchine, sarà eseguita dai carbonai.
20. La pulizia delle tuberie, forni, pozzetti, ecc. delle caldaie (escluso l’interno di queste) sarà fatta dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina.
21. Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sarà eseguita guardia per guardia da uno dei carbonai di servizio mezz’ora prima di ultimare il proprio turno.
22. Il carbone per le cucine e per i forni del pane sarà possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sarà alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai garzoni di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore, questa verrà manovrata da uno dei carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del Direttore di macchina.
23. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine questa verrà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuata fuori dell’orario di servizio. Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’Allegato n. 7 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori
a) Lavori da non effettuare
24. All’interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall’art. 24, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
25. Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pulitura all’interno delle casse alte, deep-tanks e sentine.
26. Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
27. Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa.
b) Lavori di particolare disagio
28. Per l’effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. 7 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro e di guardia.
In coperta
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all’interno di gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate, picchettaggio alberi e ciminiere in condizioni di sicurezza con l’uso di ponteggi sospesi;
d) pulizia delle cisterne adibite a carico liquido.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale, sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore;
29. I compensi per l’effettuazione dei sottoelencati lavori:
e) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins);
f) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali;
sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
30. Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per necessità operative della nave.
In macchina
31. I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
Motonavi
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) Smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) Smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri:
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a kw. 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d’aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metroquadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
Turbonavi:
1) Gruppi elettrogeni:
revisione completa e lavaggio dell’avvolgimento di un generatore elettrico o di un motore superiore a 40 kw.
2) Caldaie principali:
pulizia fasci tubieri mediante lavaggio e sciabolatura con rimozione detriti e pulizia camera combustione;
riparazione muratura refrattaria al metroquadro.
3) Condensatori:
pulizia mediante scovolatura del condensatore principale;
pulizia mediante scovolatura del condensatore ausiliario.
4) Turboalternatori:
pulizia mediante scovolatura del condensatore.
D) Servizio di camera
[…]
40. Il maestro di casa e il maitre d’hotel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia.
41. Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficiente al servizio di guardia in navigazione saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere ed il ripostiere.
[…]
45. Mansioni del personale di camera (non riguardano le navi adibite a linee locali e collegamento con le isole):
- Cameriere: effettua servizio di tavola, sale e saloni, ponte, cabine, bar, saletta Ufficiali, riposteria. Effettua servizio di pulizia e rassetto sale, saloni, ponti, cabine, bar, saletta Ufficiali. Partecipa alle operazioni e al controllo dell’imbarco e sbarco dei passeggeri.
- Garzone: nella prima classe effettua il servizio di aiuto al cameriere nelle sale e saloni ai bar nelle cabine, nei porti. Nelle altre classi può eseguire anche il servizio di tavola.
È addetto alle riposterie, agli eventuali servizi mense del personale. Effettua lavori di pulizia e rassetto nei vari reparti di sale, bar, cabine, ponti e riposteria. È adibito alla lavatura delle stoviglie. È adibito alla pulizia dei locali di igiene e relativi accessori. Effettua il trasporto delle provviste, dei corredi e di ogni altro materiale di dotazione tra i vari locali di bordo.
Al fine di effettuare un tirocinio, il garzone può essere adibito per un periodo di imbarco di dodici mesi, alle mansioni spettanti al cameriere, dopo di che, se idoneo, a giudizio dell’armatore potrà essere assegnato alle mansioni della qualifica superiore.
46. Le cameriere saranno specialmente addette al servizio delle passeggere, saranno escluse dal servizio di grossa pulizia, ed aiuteranno - nei porti - i consegnatari della biancheria al controllo di essa.
47. La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sarà eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera.
48. I panettieri sono tenuti a curare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali.
49. Nei giorni in cui non si panifichi, i panettieri oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all’equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il riassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe e dovranno coadiuvare all’imbarco provviste come detto all’art. 28 del presente contratto.
50. Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovrà provvedere alla pulizia ed al rassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe ed all’imbarco delle provviste, come detto all’art. 28 del presente contratto.
51. Di regola la cucina per l’equipaggio dovrà essere separata da quella per i passeggeri.
52. Venendo a mancare tutto o parte del personale addetto alle cucine dell’equipaggio, di regola si provvederà a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri.
E) Servizio Sanitario
53. Gli infermieri e le infermiere, pur appartenendo al personale di coperta, godranno dello stesso trattamento del personale di camera, e dovranno essere adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto od in navigazione, di giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal primo medico. Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per la mancanza di malati potranno essere addetti alla vigilanza rispettivamente, di alienati o alienate.
54. Qualora venissero imbarcati passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza.
55. Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potrà, ove occorresse a giudizio del Comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero di marinai sufficiente per assicurare il turno di sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale di L. 300 per ogni ora di guardia.
F) Servizi speciali
56. Di massima sono considerate appartenenti ai "servizi speciali" di bordo le categorie non comprese nella elencazione dei servizi che precede, e cioè musicanti, barbieri, manicure, massaggiatrici, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi.
57. L’imbarco di addetti a servizi speciali è riservato al giudizio esclusivo dell’armatore.
58. Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.
Note
Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggio che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.

Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di stato maggiore fuori organico e per i sottufficiali e comuni (a decorrere dal 1° gennaio 1985)
Art. 68 Applicabilità

1. Il presente Regolamento si applica agli Ufficiali fuori organico di Coperta, Macchina e Commissari, ai Sottufficiali e ai Comuni già in continuità di rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1984.
[…]

Art. 70 Periodo di imbarco
1. Il periodo di imbarco sarà normalmente di quattro mesi, con sbarco in porto nazionale. Nel caso di viaggio iniziato, se la nave non rientrerà in porto nazionale, entro trenta giorni, sarà provveduto allo sbarco del marittimo in porto estero con rimpatrio a cura ed a spese della società, salvo casi non dipendenti dalla volontà della società.
2. Il marittimo verrà sbarcato in porto nazionale prima del quarto mese normale di imbarco se la nave intraprende un ulteriore viaggio all’estero, la cui durata richiederebbe la permanenza a bordo del marittimo stesso per un periodo complessivamente superiore a cinque mesi.
3. Nei casi in cui su di una nave di primo armamento, oltre alla metà dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria completi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco dei marittimi - per assicurare la continuità dei servizi e la sicurezza della nave - avverrà nei porti nazionali secondo le esigenze tecniche o nella misura del 50% per ciascuna categoria.
4. Particolari accordi su varianti temporanee o definitive della durata del normale periodo di imbarco potranno essere definiti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e le società assistite dalla Fedarlinea in relazione alle esigenze di equipaggiamento delle navi e di gestione dei turni per un migliore impiego del personale. In ogni caso, il periodo di imbarco non potrà essere inferiore a tre mesi.
5. La motivazione dello sbarco sarà per "usufruimento ferie e riposi compensativi".
6. Lo sbarco risolve la convenzione di imbarco.

Art. 72 Ferie
1. I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento della rimanenza di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
[…]

Art. 73 Periodo di riposo
1. Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quante sono state le ferie e i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, e sabati.
2. Detto periodo di riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. In relazione alle esigenze di servizio connesse agli arrivi delle navi, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 15 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.
[…]

Art. 81 Norma applicativa
Per quanto non contemplato e compatibile con il presente Regolamento, restano valide tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi.

Capo XIII Regolamento dei turni particolari per sottufficiali e comuni (la presente disciplina è integrata per il personale che ne ha titolo dalle norme del Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro)
Art. 93 Durata del periodo di imbarco

1. La durata normale del periodo di imbarco è quella stabilita nel "Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per i Sottufficiali e Comuni".
2. Qualora il predetto periodo di imbarco venga completato in navigazione o in porti esteri, lo sbarco del marittimo sarà rinviato al rientro della nave in porto nazionale.
3. Nei casi eccezionali in cui su una nave di primo armamento, oltre un terzo dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria maturi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco si effettuerà nella misura di un terzo per volta per ciascuna categoria. Lo sbarco di ciascuna aliquota di marittimi avverrà tenendo conto della richiesta degli interessati e dell’anzianità di iscrizione a turno precedente all’imbarco (chi era iscritto prima viene sbarcato prima).
4. Dopo sbarcato un terzo del personale avvicendabile non sarà sbarcato per avvicendamento altro personale, se il nuovo personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto almeno un mese di imbarco.
5. Dopo sbarcati per avvicendamento due terzi del personale avvicendabile, non potrà essere sbarcato per lo stesso motivo il restante personale se tutto il personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto due mesi di imbarco.
6. Al personale iscritto al turno particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% della durata dell’imbarco.
7. In relazione alle esigenze di servizio connesse agli arrivi delle navi, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 15 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.

Art. 96 Comitato paritetico
1. Le parti convengono che, per le questioni riguardanti "turni particolari" delle Società di navigazione Caremar, Siremar, Toremar E Saremar la rappresentanza in seno al Comitato paritetico presso le Capitanerie di Porto ove sussiste un turno particolare - presieduto dal Comandante di Porto - sia costituita da cinque membri nominati dall’Associazione italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
2. Le parti concordano che al predetto Comitato - oltre ai compiti che saranno allo stesso affidati dal Comitato Centrale per il collocamento dei marittimi, istituito presso il Ministero della Marina mercantile - sia demandato il compito di vigilare sull’applicazione delle norme del presente Regolamento, di decidere su casi controversi in ordine alle stesse e di formulare, alle parti stipulanti il contratto, eventuali proposte di modifica alle norme medesime.
3. Eventuali deroghe alle norme contenute negli art. 82 (comma 1) e art. 93 (comma 2), del presente Regolamento saranno convenute fra le parti con accordi aziendali alla cui stipulazione siano state invitate le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
[…]

Capo XIV Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione alle navi adibite a servizi locali
Art. 97 Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione per le navi delle Società esercenti servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale e per le navi dell’armamento libero esercenti servizi regolari similari
In considerazione delle particolari caratteristiche del servizio esercitato dalle navi delle suddette Società vengono concordate le seguenti varianti al contratto nazionale:
A) Servizio in porto ed in navigazione
1. In deroga agli articoli 18, 20, 21, 22, 23 il servizio in porto e in navigazione sarà regolato come segue:
2. Durante le soste in porto che non eccedono la durata di 24 ore continuerà il turno di navigazione per tutto il personale salvo diverse disposizioni del Comandante anche per le singole categorie dell’equipaggio.
3. Durante le soste in porto o rada eccedenti le 24 ore di durata o quando non si effettui il turno di navigazione l’orario normale di lavoro sarà di otto ore giornaliere. Per il personale di coperta e di macchina si effettuerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13 alle 17; per il personale di camera e cucina sarà regolato secondo le esigenze di servizio.
4. In sede aziendale sarà stabilito quali delle ore eccedenti l’orario normale giornaliero di lavoro, compreso tra le ore sette e le ore diciannove, sono di riposo e quali di lavoro straordinario.
5. Durante la sosta della nave in porto quando non si effettua il turno di navigazione il personale potrà essere chiamato a prestare servizio di guardia sia notturno che diurno nel numero ritenuto sufficiente a giudizio del Comandante, secondo le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
Il personale comandato dopo l’orario normale di lavoro, nei giorni feriali, al servizio in porto avrà diritto:
a) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione, al 50% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza, al 70% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con prestazione, all’intero compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno).
Per il servizio di guardia effettuato, in giornata festiva, diurno o notturno, si farà luogo al trattamento fissato per i giorni feriali, e verranno inoltre corrisposte tante ore di riposo compensativo quante sono state le ore di guardia.
6. Il passaggio dal servizio di porto al servizio di navigazione, e viceversa avrà luogo con le modalità determinate dal Comandante.
7. In navigazione l’orario normale di lavoro sarà di otto ore e sarà effettuato dalle ore sette alle ore diciannove. A ciò sarà provveduto distribuendo i turni di guardia e disponendo orari anche non continuativi a seconda delle esigenze di servizio, e compatibilmente con le tabelle di armamento.
8. Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di otto ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
9. Al personale franco di guardia e di servizio chiamato per effettuare manovra sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario forfettizzato di mezz’ora, salvo il caso che la partecipazione alla manovra duri più di 45 minuti. Qualora la durata alla partecipazione alla manovra superi i 45 minuti, sarà corrisposto al personale il compenso di mezz’ora per lavoro straordinario compiuto oltre i 45 minuti.
B) Vitto
10. L’armatore avrà facoltà di corrispondere in ogni caso il vitto in contanti, in misura da determinarsi, caso per caso, d’accordo fra le parti.

Capo XV Disposizioni finali di attuazione
Art. 99 Affissione del contratto a bordo

1. Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalla Autorità.

Art. 100 Contrattazione integrativa
1. Fermo restando tutto quanto previsto dalla premessa del presente contratto, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di negoziazione aziendale, in armonia con quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993, erogazioni salariali correlate ad incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell’economicità dei servizi, con particolare riferimento alle norme sulla organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali.
Verrà inoltre considerato utile ai fini del negoziato sulla produttività la possibile estensione della polivalenza ad altre figure professionali diverse dalle categorie iniziali con intercambiabilità di impiego (mozzi e giovanotti).
2. Nel negoziato aziendale dovrà essere concordato l’incremento dei lavori preesistenti, nonché quello delle indennità e/o istituti già presenti nei singoli accordi aziendali, nei limiti dei tassi di inflazione programmata.
Lo stesso principio si applica all’allegato 7 del CCNL 24 luglio 1991.
3. Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale. Condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
[…]
5. L’accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
6. Durante il periodo di validità del presente contratto non dovranno essere posti a carico delle Aziende nuovi oneri e la eventuale contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto soltanto l’applicazione delle norme sulla organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali.
[…]
Dichiarazione verbale
La Federazione nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate in appendice al presente contratto, dichiara che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto testo non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari del presente Contratto Collettivo, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.

Allegati
Allegato 5 ter - Indennità di navigazione giornaliera aggiuntiva
1. Indennità di navigazione per rischio guerra
a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate all’allegato 5, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente Assicuratore Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25o, le seguenti quote giornaliere integrative:
…omissis…
[…]
2. Indennità di navigazione per trasporto materie infiammabili o esplosive
a) Qualora la nave adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, saranno corrisposte a tutti i componenti dell’equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui all’allegato 5, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
…omissis…
[…]
b) Ferme restando le condizioni di cui al precedente punto a), quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata, in sostituzione dell'indennità di cui alla lettera a) punto 2, verranno corrisposte le seguenti quote giornaliere:
…omissis…
[…]
3. Indennità di navigazione per prolungata navigazione all’estero
a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all’allegato 5, le seguenti quote giornaliere integrative:
…omissis…
[…]
c) Agli effetti del presente punto 3, il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali.
4. Indennità di navigazione per rischi epidemici
a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote integrative dell’indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste dall’allegato 5.
…omissis…
[…]
c) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
d) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Allegato 7 - Compensi per lavori disagiati
(Articolo 67)
Dall'1/1/1983
Pulizia interna delle calderine L. 42.000 a corpo
Picchettaggio e raschiaggio calderine L. 84.000 a corpo
(da dividere fra il personale che ha partecipato proporzionalmente)
Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti, all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile L. 6.300 per ora lavorata
Pulizia dei Deep-tanks e delle casse alte L. 4.200 per ora lavorata
Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchina degassificate L. 4.200 per ora lavorata
Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio, con l'uso dei ponteggi sospesi L. 3.780 per ora lavorata
Pulizia con rimozione sedimenti delle cisterne adibite a carico liquido L. 5.250 per ora lavorata
Restano salvi i migliori trattamenti aziendali in atto.

Allegato 15 - Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare, per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l’amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall’art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall’art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l’attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal DPR 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell’ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1. una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2. all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3. alla gestione della loro mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l’attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Allegato 16 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
Le parti esprimono una comune valutazione sulla centralità della formazione professionale.
Conseguentemente le parti individuano i seguenti comuni obiettivi di una attività congiunta di promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
- strategico ai fini di una politica attiva dell’occupazione;
- di aggiornamento ai fini dell’acquisizione degli standard minimi previsti dalla legge 739 del 21 novembre 1985 (convenzione STCW78);
- di aggiornamento ed informazione ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- di aggiornamento ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute;
- di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo dell’automazione navale;
- di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche professionali.
Le parti riconoscono che l’avviamento di politiche di sviluppo della formazione professionale non può prescindere dall’apposita legislazione di sostegno già predisposta dall’amministrazione competente nonché dall’utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da normative europee, nazionali e regionali e riconoscono altresì come strumento indispensabile all’avvio al lavoro di giovani nel settore una normativa definita e certa per gli allievi ufficiali nonché l’utilizzo dei contratti di formazione-lavoro nello spirito del presente accordo e secondo le norme definite nell’appartamento protocollo.
Le parti, pur riconoscendo l’attività formativa autonomamente svolta da taluni gruppi o aziende armatoriali, ritengono necessario lo sviluppo in tutto l’armamento nazionale di politiche formative concordemente definite tramite le seguenti misure e procedure.
Sarà costituita a livello nazionale una commissione paritetica formata da sei membri nominati dalle OO.SS. e sei membri nominati dalle Associazioni datoriali, con il compito primario di promuovere tutte le iniziative ritenute più idonee a favorire efficaci politiche formative, a formulare proposte nei confronti di Enti ed istituzioni competenti in materia.
Coerentemente alle finalità sopra rappresentate la Commissione dovrà promuovere iniziative specifiche al fine di:
- favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse dal mercato del lavoro;
- acquisire dalle aziende dati statistici circa la partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla convenzione STCW78;
- determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo in funzione dei livelli di espansione della formazione e dell’aggiornamento professionale nell’ambito dell’armamento nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la riqualificazione e la mobilità del personale;
- esaminare l’andamento complessivo dei contratti di formazione e lavoro anche sulla base della informativa circa gli esiti dei progetti esauriti nell’anno precedente;
- promuovere programmi di formazione mirata in particolare sui temi della sicurezza e della prevenzione;
- favorire uno sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà e gli indirizzi comunitari.

Appendice
Intesa sulla produttività, apprendistato e polivalenza

A completamento delle intese convenute in materia di organizzazione del lavoro a bordo le parti sottoscritte concordano sulla necessità di:
- risolvere, nel settore marittimo, il problema occupazionale giovanile;
- favorire, in un quadro che tenga altresì conto delle esigenze formative connesse anche allo sviluppo tecnologico del mezzo nautico l’addestramento professionale delle qualifiche iniziali, attraverso contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, finalizzati a far conseguire una qualificazione per la quale occorra un tirocinio a bordo;
- contenere il costo del lavoro al fine di conseguire una maggiore produttività e competitività dell’armamento nazionale.
Premesso quanto sopra, le parti convengono che allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, in considerazione dell’attuale livello di tecnologia raggiunto dai mezzi nautici che consentono agli stessi un alto grado di sicurezza della navigazione, nonché della qualità dei corsi di addestramento per gli equipaggi, sia necessario rivedere le attuali qualifiche iniziali del personale di bordo per un più razionale utilizzo e una più produttiva prestazione lavorativa dello stesso.
Prescindendo quindi da una rigida ripartizione dei compiti a ciascuno assegnati nell’ambito della sezione di appartenenza e tra le altre sezioni di bordo, viene istituita la nuova "qualifica iniziale", in sostituzione di quelle attuali di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, garzone e piccolo di camera e di cucina, allievo elettricista/operaio.
Gli appartenenti a detta qualifica cureranno la manutenzione ordinaria, la pulizia di bordo e aiuteranno gli operai di coperta e di macchina, realizzando così una interscambiabilità di impiego tra tutte le sezioni di bordo.
La retribuzione da corrispondere alla nuova qualifica iniziale viene stabilita, in considerazione delle finalità formative esposte in premessa, in una misura percentuale di quella relativa alla qualifica inferiore della sezione di coperta.
Per quanto riguarda gli oneri contributivi, le parti si impegnano a intervenire presso i competenti organi statali affinché quanto prima venga emanata un’apposita normativa che preveda, per tale qualifica iniziale, la equiparazione della misura stessa a quella prevista per gli "apprendisti" dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Le parti si impegnano altresì ad effettuare i necessari interventi nei confronti delle Autorità marittime affinché tale nuova qualifica venga introdotta ufficialmente nella composizione minima dell’equipaggio delle navi, ai sensi dell’art. 317 del Cod. Nav.
Fatto salvo quanto sopra convenuto, al personale impiegato nella nuova "qualifica iniziale" si applicano le norme previste dal vigente contratto di imbarco.
Le parti concordano, alla luce delle nuove esigenze di bordo conseguenti alla più avanzata tecnologia delle navi e per un più razionale utilizzo degli equipaggi, di introdurre il principio della intercambiabilità di impiego (polivalenza), più aderente alle mutate mansioni da svolgere a bordo.
Le parti si danno altresì atto dell’impegno reciproco a ricercare e definire quanto prima idonee intese per una esatta identificazione ed una propria normativa delle qualifiche polivalenti, proponendo nel contempo le necessarie modifiche di ordine legislativo e/o contrattuale.
Per quanto concerne gli Allievi Ufficiali di Coperta e Macchina, le parti convengono sulla necessità di estendere anche a tali categorie il particolare regime contributivo richiesto per le categorie iniziali. Dovrà altresì essere considerata l’esigenza dell’Armamento di ottenere una particolare agevolazione in termine di rimborso delle retribuzioni corrisposte agli allievi durante gli imbarchi per addestramento.

Organizzazione del lavoro a bordo delle navi passeggeri delle società regionali marittime Caremar-Toremar-Siremar
Le parti si danno atto che, attraverso intese a carattere interaziendale, procederanno a concordare le linee di una nuova organizzazione del lavoro a bordo delle navi delle Società Regionali Marittime "Caremar", "Toremar", "Siremar" che tenga conto delle particolari situazioni operative e delle caratteristiche tecnologiche dei nuovi mezzi.
Le intese relative riguarderanno esclusivamente le Società precisate, limitatamente ai casi in cui effettuino servizio passeggeri contraddistinto dal contemporaneo verificarsi delle seguenti condizioni:
- numero manovre, come di seguito determinato, nell’arco dell’esercizio settimanale;
- sosta in porto tutte le notti;
- servizio "giornaliero in navigazione".
Per servizio "giornaliero in navigazione" si intende quello nel quale il personale non si alterna in turni di guardia (4 ore di servizio e 8 di riposo) come avviene nel "turno di navigazione" per tutti i servizi continuativi della nave, ma svolge la sua attività per tutto l’arco di impiego della nave nella giornata, senza rimpiazzo.
Ciò premesso, le parti convengono che:
1. sulle navi che effettuano servizio giornaliero in navigazione alle seguenti contemporanee condizioni:
- arco di impiego del personale tra le 13 e le 16 ore giornaliere, comprensive delle ore di straordinario ed incluse le ore per la consumazione dei pasti, tranne che sia assicurata al personale un’ora per la consumazione dei pasti stessi, fermo restando il diritto all’usufruimento di un periodo di riposo continuativo di 8 ore giornaliere;
- numero di manovre nell’arco dell’esercizio settimanale non inferiore a 56;
l’orario di lavoro potrà essere articolato, in funzione delle esigenze del servizio, in turni giornalieri anche di durata superiore alle 8 ore.
Qualora l’impiego del marittimo nell’arco di due settimane consecutive, superi le 80 ore, con l’esclusione delle ore straordinarie - che non potranno essere, in caso di necessità, superiori alle 6 ore giornaliere (ovvero a 90 ore mensili) - verranno concesse altrettante ore di riposo da utilizzarsi nell’arco del mese.
In tal caso, il rapporto tra presenza a bordo e riposo verrà regolamentato, di massima, con cadenze settimanali in funzione dei riposi compensativi maturati, del recupero di ore normali lavorate in eccedenza alle 8 ore giornaliere, nonché delle ferie.
Quando l’adozione del suddetto criterio si rende necessaria per la generalità delle navi di una Società e queste ruotano su linee ove viene adottato il criterio di servizio di cui al successivo punto 2), verrà mantenuto, per esigenze tecniche di movimento del personale, il sistema di riposo prevalente, fermo restando che l’arco di impiego sia tale da consentire il recupero di ore lavorate ai fini del riposo.
2. Sulle navi che effettueranno servizio con arco d’impiego inferiore alle 13 ore medie giornaliere su base settimanale, incluse le ore per la consumazione dei pasti, con le modalità di cui al precedente punto 1), il rapporto presenza a bordo/riposo verrà regolamentato in sede interaziendale, in funzione dei riposi compensativi maturati e usufruimento ferie, tenuto conto delle esigenze pratiche di impiego del personale nell’ambito della flotta sociale, in modo da assicurare un rapporto di 3 a 1 o 2 a 1 fra periodo di imbarco e periodo di riposo a terra.
3. Resta invariata l’attuale normativa sui "doppi equipaggi" per gli archi di impiego pari o superiori a 16 ore giornaliere.
Nello stabilire la nuova normativa saranno tenuti presenti tutti gli aspetti che possono condizionare l’efficacia del nuovo criterio di impiego del personale ed in particolare: abolizione straordinario predeterminato ove esiste, duplicazione giornata, spese viaggio, sostituzione a scaglioni, riduzione ove possibile delle tabelle di esercizio, interscambiabilità del personale nell’ambito della categoria (indipendentemente dal grado o qualifica).
Il presente accordo sindacale vale ai fini del rinnovo del CCNL del settore.
Le parti convengono che per il personale che riveste a bordo il grado di Comandante e di Direttore di Macchina le giornate di riposo compensativo necessarie per consentire la turnificazione verranno nell’ordine così ottenute:
- ferie;
- riposi compensativi maturati;
- ore di guardia o di ispezione in porto effettuate dopo l’orario normale di lavoro nel senso che, in riferimento all’art. 20 o 97 del CCNL un’ora retribuita al 100% corrisponderà ad un’ora di riposo compensativo mentre un’ora retribuita al 70% corrisponderà a 0,7 ore di riposo compensativo (esempio: per 4 giorni di riposo compensativo occorrono 46 ore al 70%);
Le parti convengono di sopprimere - dalla data di decorrenza del presente accordo - l’indennità di navigazione ai marittimi imbarcati su navi che sostano in porto tutte le notti, e di corrispondere agli equipaggi imbarcati su dette navi, nella misura giornaliera indicata nell’allegato A, una nuova indennità denominata:
Indennità per servizio giornaliero di navigazione
1. Per le particolari condizioni operative e per le caratteristiche tecnologiche dei nuovi mezzi, agli equipaggi imbarcati sulle navi che effettuano "servizio giornaliero in navigazione" verrà corrisposta una indennità per servizio giornaliero di navigazione, nelle misure indicate nella tabella allegata al presente accordo, per ogni giorno di effettiva presenza a bordo.
2. Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l’ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la predetta indennità per servizio giornaliero di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Nota
Le parti convengono - in relazione all’istituzione della nuova "indennità per servizio giornaliero di navigazione" in sostituzione della soppressa "indennità di navigazione" per i marittimi a cui si applica il Contratto di imbarco 1 gennaio 1981 - che tale indennità non viene corrisposta, come già nel Regolamento organico, al personale di Stato Maggiore Navigante delle Società Regionali Caremar-Siremar e Toremar 1 gennaio 1978.
Pertanto quanto previsto nell’accordo sindacale 5 agosto 1981 sulla "indennità per servizio giornaliero di navigazione" per il rinnovo del Contratto d’lmbarco degli equipaggi delle navi delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale Caremar, Siremar e Toremar non si applica agli Ufficiali in Regolamento Organico delle predette Società.

Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
1. Alla fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore del tempo libero, sarà costituita una commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.

Diritti sindacali
1. In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue.
2. Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi soggette all’applicazione del presente contratto "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
3. Su ogni nave possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto:
1) rappresentante sindacale sino a 100 membri di equipaggio;
2) rappresentanti sindacali da 101 a 300 membri di equipaggio;
3) rappresentanti sindacali oltre 300 membri di equipaggio.
4. Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al Comando di bordo.
5. I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente all’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette di mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
7. I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
8. Per l’eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari delle navi da passeggeri".
9. I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela di sosta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.
Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali.
2. Sulle navi l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti tra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e 19. Nei porti capolinea, nei quali la sosta della nave è inferiore a 3 giorni e quando la cucina viene chiusa saranno consentiti l’accesso e la permanenza a bordo anche nel giorno di arrivo, dopo lo sbarco dei passeggeri.
3. I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
4. L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
5. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti cinque membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
6. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
7. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
Affissione comunicazioni sindacali
1. La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e delle sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
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