Tipologia: CCNL
Data firma: 12 luglio 1994
Validità: 12.07.1994 - 31.12.1997
Parti: Agidae e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal e Sinasca
Settori: Servizi, Scuola privata, Agidae

Sommario:

I - Relazioni sindacali
II - Commissione paritetica nazionale o di contratto
III - Commissione paritetica regionale
IV - Composizione delle controversie
V - Contratto a termine
VI - Contratto formazione-lavoro
VII - Costituzione RSU
I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità
Art. 4 - Ambito del rapporto
Art. 5 - Contrattazione decentrata
II - Diritti sindacali
Art. 6 - Rappresentanza sindacale
Art. 7 - Ritenute sindacali
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali Nazionali
Art. 10 - Affissioni
Art. 11 - Quote di servizio
III - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Tirocinio
Art. 14 - Insegnanti statali
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Contratti Formazione Lavoro
Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 18 - Part-time
IV - Trattamento economico
Art. 19 - Retribuzione mensile
Art. 20 - Paga-base
Art. 21 - Indennità di contingenza
Art. 22 - Salario di anzianità
Art. 23 - Tredicesima mensilità
Art. 24 - Gite scolastiche e servizio fuori sede
V - Mansioni e qualifiche
Art. 25 - Classificazione
Art. 26 - Mutamenti di qualifica
Art. 27 - Mansioni promiscue
Art. 28 - Composizione delle sezioni
Art. 29 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 30 - Commissione d’esame
Art. 31 - Supplenza personale docente
Art. 32 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 33 - Prospetto paga
Art. 34 - Trattamento previdenziale
VI - Orario di lavoro

Art. 35 - Orario di lavoro
Art. 36 - Completamento orario
Art. 37 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 38 - Riposo settimanale
Art. 39 - Vitto e alloggio
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Festività soppresse
Art. 42 - Permessi retribuiti
Art. 43 - Permessi brevi e recuperi di ritardi
Art. 44 - Permessi non retribuiti
Art. 45 - Permessi elettorali
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 46 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 47 - Congedo matrimoniale
Art. 48 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 49 - Servizio militare
Art. 50 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Art. 51 - Aspettativa
Art. 52 - Diritto allo studio
VIII - Norme disciplinari
Art. 53 - Regolamento interno
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Art. 55 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 56 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 59 - Licenziamento per causa di forza maggiore
Art. 60 - Formulazione delle graduatorie
Art. 61 - Reimpiego
Art. 62 - Chiusura degli Istituti
Art. 63 - Preavviso di licenziamento
Art. 64 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 65 - Decesso del lavoratore
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 67 - Restituzione dei documenti di lavoro
Allegato
Allegato n. 1 - Tabelle retributive 1993
Allegato n. 2 - Norme transitorie (Parte economica)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all’Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica)

Il giorno 12 luglio 1994 tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae e Cgil, Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, è stata siglata la presente intesa che consta di due parti:
- la prima parte, specifica delle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil - Scuola e Snals, regolamenta le relazioni sindacali, la costituzione di organi paritetici e la gestione del C.F.L. e del tempo determinato;
- la seconda parte, costituita dall’articolato propriamente detto, è composta da 67 articoli

I - Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione e d’intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione, concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
L’Agidae conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò uno dei primi impegni dell’Associazione.
Cgil-Cisl-Uil - Scuola e Snals ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentanti e nell’intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare la vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in tre livelli operativi:
- Commissione Paritetica Nazionale o di Contratto;
- Commissione Paritetica Regionale;
- Tempo determinato,
- Contratti Formazione - Lavoro.

II - Commissione paritetica nazionale o di contratto
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di Formazione Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste nell’attuale classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l’Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
L’Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall’Associazione Agidae o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
La data della convocazione sarà fissata, d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.

III - Commissione paritetica regionale
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l’organismo sarà formato da un rappresentante territoriale di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall’Agidae;
- l’organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto a turno, da un membro delle OO.SS. e dall’Agidae.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l’esatta applicazione dell’art. 17 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale;
3) verificare, in caso di conflitto, l’esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt. 59 e 60 del CCNL
È compito della Commissione Paritetica Regionale esaminare casi di contrattazione decentrata di cui all’art. 5 del presente CCNL, fra cui:
- organizzazione turni e orari di lavoro per non docenti;
- organizzazione ferie per non docenti;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto.
La Commissione Paritetica Regionale può provvedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività.

IV - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l’Agidae con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Agidae, attraverso i suoi rappresentanti;
b) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Scuola Cgil- Cisl-Uil e dello Snals.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Agidae I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all’Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all’Agidae - per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

V - Contratto a termine
La grave crisi occupazionale che si è manifestata nell’ultimo biennio negli istituti non statali impegna le parti ad inviduare, nell’obiettivo di favore l’occupazione, ipotesi per le quali è consentita l’assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell’art. 23 della L. 56 del 28 febbraio 1987.
Le parti, nell’art. 17 dell’articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine:
- per sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa o chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto, ecc.;
- per nuove assunzioni di personale docente.
L’assunzione a tempo determinato di personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall’art. 17 non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa, se non vi sono altri ostacoli, hanno diritto di precedenza all’assunzione qualora l’Istituto assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che a livello territoriale le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:
la corretta applicazione dell’art. 17 e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87 il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni Istituto rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al 20%, l’applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. 230/62).

VI - Contratto formazione-lavoro
Per il contratto di Formazione-Lavoro, se adeguatamente riformato con idonee modifiche legislative e negoziali, le parti ritengono che possa ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell’occupazione.
Difatti, lo svolgimento dell’attività lavorativa rappresenta, anche in questi Istituti, una imprescindibile esperienza per una completa acquisizione della professionalità.
In tal senso, le parti ritengono necessario, ognuno per il proprio ruolo, puntare ad una ridefinizione normativa dell’istituto.
Le parti convengono di definire, entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le disposizioni in materia di contratto formazione-lavoro e di prevedere un ruolo più incisivo delle Commissioni Paritetiche territoriali.

VII - Costituzione RSU
Le Organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Uil - Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto.
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all’adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliono perseguire l’obiettivo che precede.
L’Agidae si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Nota dello Snals al punto VII della presente intesa
Lo Snals esprime riserve sulle parti del presente documento che attengono all’istituzione e all’operatività delle RSU; nel merito, lo Snals ha da tempo sollevato, nelle opportune sedi, le proprie perplessità su tale istituto di rappresentatività nel comparto scuola.
Pertanto, lo Snals, pur condividendo, senza riserva alcuna, i contenuti politici, sindacali e programmatici del CCNL Agidae 1994/97 e del presente documento, alla cui stesura ha congruamente contribuito con le altre OO.SS., fa riserva di accettazione solo di quella parte che afferisce all’istituzione ed al funzionamento delle RSU
La riserva in questione, tra l’altro, è tesa all’approfondimento della valenza politica dello strumento di rappresentatività sindacale proposto, alla valutazione della sua funzione sindacale, nonché alla capacità operativa nell’ambito del settore della scuola.

Il giorno 12 luglio 1994 tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae e il Sinasca è stata siglata la presente intesa che consta di due parti:
- la prima parte, specifica del Sinasca, regolamenta le relazioni sindacali, la costituzione di organi paritetici, la gestione dei C.F.L. e del tempo determinato;
- la seconda parte, costituita dall’articolato propriamente detto, è composta da 67 articoli.

I - Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d' intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione, concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
l'Agidae conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell'Associazione.
Il Sinasca ribadisce, da parte sua, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione-lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare la vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in tre livelli operativi:
- Commissione Paritetica Nazionale o di Contratto,
- Commissione Paritetica Regionale,
- Tempo determinato,
- Contratti Formazione-Lavoro.

II - Commissione paritetica nazionale o di contratto
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di Formazione-Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) verificare le conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione-Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste nell'attuale classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
l'Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dalla Associazione Agidae o dal Sinasca.
La data della convocazione sarà fissata, d' accordo tra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

III - Commissione paritetica regionale
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante territoriale dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'Agidae;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro della O.S. e dall'Agidae.
Compiti della Commissione Partitetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione dell'art. 17 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale;
3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt. 59 e 60 del CCNL
È compito della Commissione Paritetica Regionale esaminare casi di contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL, fra cui:
- organizzazione turni e orari di lavoro per non docenti;
- organizzazione ferie per non docenti;
eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e Istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto.
La Commissione Paritetica Regionale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività.

IV - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l'Agidae con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Agidae attraverso i suoi rappresentanti;
b) per i lavoratori, dal Sinasca.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
l'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Agidae I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle O.S. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'Agidae - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla legge 11agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

V - Contratto a termine
La grave crisi occupazionale che si è manifestata nell'ultimo biennio, negli Istituti non statali impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favore l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28 febbraio1987.
Le parti, nell'art. 17 dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunto a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine:
- per sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa o chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto, ecc.;
- per nuove assunzioni di personale docente.
l'assunzione a tempo determinato di personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall'art. 17 non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa, se non vi sono altri ostacoli, hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora l'Istituto assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che a livello territoriale le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell'art. 17 e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87 il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni Istituto rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al 20%, l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. 230/62).

VI - Contratto formazione - lavoro
Per il contratto di Formazione-Lavoro, se adeguatamente riformato con idonee modifiche legislative e negoziali, le parti ritengono che possa ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell'occupazione.
Difatti, lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta, anche in questi istituti, una imprescindibile esperienza per una completa acquisizione della professionalità.
In tal senso, le parti ritengono necessario, ognuno per il proprio ruolo, puntare ad una ridefinizione normativa dell'istituto.
Le parti convengono di definire, entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le disposizioni in materia di contratto formazione-lavoro e di prevedere un ruolo più incisivo delle Commissioni Paritetiche territoriali.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto

Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall’autorità ecclesiastica.
Le istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido
- scuole materne
- scuola primaria
- scuola secondaria di ogni ordine e grado
- scuole interpreti e traduttori
- istituti universitari ecclesiastici (relativamente al personale non docente)
- istituti para - universitari;
- scuole speciali per minori
- corsi di doposcuola
- centri sportivi e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico - formative svolte in una determinata sede.
L’Istituto è retto dal Superiore o Direttore della Casa che ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell’istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
[…]

Art. 5 - Contrattazione decentrata
È prevista la contrattazione decentrata con le modalità e per le materie elencate nella parte introduttiva del presente CCNL "Relazioni Sindacali" in Istituti che abbiano almeno 15 dipendenti, compresi quelli assunti a tempo determinato per la L. 56/87, quelli assunti a Contratto Formazione-Lavoro e conteggiando i lavoratori a part-time in proporzione all’orario di lavoro svolto.

II - Diritti sindacali
Art. 6 - Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite, in Istituti con almeno 15 dipendenti ad iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:
- in Istituti con almeno 15 e fino a 50 dipendenti: una RSI ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo, fra tutte le OO.SS., di 4;
- in Istituti con oltre 50 dipendenti: una RSI, per ogni OO.SS., con un massimo di 6.
Ogni rappresentante sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l’esplicazione del proprio mandato con un massimo di 3 gg. lavorativi per i non docenti.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 6 gg. di anticipo alla Direzione dell’Istituto dalle organizzazioni territoriali delle OO.SS.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell’Istituto per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.
In Istituti con meno di 15 dipendenti è prevista la presenza di un solo RSI.

Art. 8 - Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all’interno dell’Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
Il personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 6 ore nell’anno scolastico.
Le eventuali assemblee potranno tenersi soltanto nelle ultime due ore di scuola ed i docenti dipendenti dovranno comunque garantire, a turno, l’assistenza ai minori.
[…]

Art. 10 - Affissioni
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi indicati dalla Direzione ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

III - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
e) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
h) libretto sanitario;
[…]

Art. 13 - Tirocinio
Il tirocinio nella scuola materna, il tirocinio infermieristico e l’eventuale tirocinio nelle Scuole per Assistenti sociali e sanitari, non comporta, ai fini del presente CCNL, nessun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.

Art. 16 - Contratti Formazione Lavoro
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
[…]
Le parti concordano che, in applicazione dell’art. 23 della L. 56/87, possano essere assunti lavoratori a tempo determinato:
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tempo, pure se ricorrenti;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l’aspettativa.
In applicazione dell’art. 23 della L. 56/87, le parti concordano, inoltre, che le nuove assunzioni di personale docente possono essere effettuate a tempo determinato.
[…]
Nelle ipotesi indicate, applicative della legge 56 del 28 febbraio 1987, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Istituto con un numero minimo di 3.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali o nazionali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, a norma della legge 56/87, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell’Istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/83.
[…]

VI - Orario di lavoro
Art. 35 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello - 38 ore settimanali + 2 giorni di permesso annuali retribuiti, riproporzionati in caso di orario part-time;
2° livello - 38 ore settimanali + 2 giorni di permesso annuali retribuiti, riproporzionati in caso di part-time;
32 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello - 38 ore settimanali + 2 giorni di permesso annuali e retribuiti, riproporzionati in caso di part-time;
30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
24 ore settimanali di docenza per i lettori in lingua madre in compresenza con il docente.
4° livello - 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari e responsabili amministrativi.
31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna e per gli insegnanti di sostegno.
24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici.
5° livello - 38 ore settimanali per psicologi e psicoterapeuti.
22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d’istruzione professionale;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti.
6° livello - 38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in Istituti con un numero di classi fino a 9, non potranno essere superiori a ore 12 settimanali.
[…]
Durante i periodi di attività didattica, ai docenti possono essere chieste, per attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari in orario non curriculare, ore eccedenti l’orario contrattuale individuale nel numero massimo di 2 ore settimanali.
Tali ore vengono recuperate con un massimo di 3 giorni annuali di permessi retribuiti e con giornate di ferie estive aggiuntive.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da articolo 19, il personale docente è tenuto ad effettuare le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola.
Tali attività, programmate dal collegio docenti, sono:
Scuola materna ed elementare
a) Colloqui con i genitori;
b) consigli di interclasse;
c) consigli di intersezione;
d) attività di verifica e di programmazione;
e) attività di aggiornamento.
Scuola secondaria
a) Colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini trimestrali o quadrimestrali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione.
Le ore dedicate a tali attività rientrano nella retribuzione di cui all’art. 19 del numero massimo di 100 annue.
Tale numero viene riproporzionato in caso di orario diverso da quello pieno e non può essere inferiore a 30 annue.
[…]
Le ore per partecipazione ai corsi di aggiornamento promossi dalla scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, possono essere recuperate secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti,
b) in aggiunta alle ferie nel periodo estivo.
Esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di insegnamento nell’ambito dell’orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell’ambito della scuola media inferiore o superiore e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell’Istituto di norma entro il mese di luglio.
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, il personale docente potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario mensile medio di lavoro, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l’assunzione. Tali attività vanno programmate, a livello annuale, col collegio dei docenti.
[…]
La distribuzione dell’orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni), viene stabilita dalla direzione dell’Istituto previa consultazione con le RR.SS.II.
Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell’attività scolastica, potrà essere impegnato in attività alternative secondo le esigenze dell’Istituto.
Il sabato indipendentemente dalla distribuzione dell’orario settimanale è sempre considerato giorno lavorativo.
Norma transitoria
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data del 1 ottobre 1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore.
In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il Gestore dell’Istituto. […]

Art. 37 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite di 120 ore annue. Di norma il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 38 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana.

Art. 39 - Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

Art. 40 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla Legge 1204 del 30 dicembre 1971 e al DPR 25 novembre 1976, n. 1026.
[…]

VIII - Norme disciplinari
Art. 53 - Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
e) licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 55 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’Istituto;
[…]
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 56 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
[…]
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 55 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 54, salvo quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 54.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso al materiale dell’Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’Istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]