Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1994
Validità: 22.07.1994 - 31.12.1997
Parti: Agidae e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Assistenza, Agidae

Sommario:

I - Relazioni sindacali
II - Commissione paritetica nazionale o di contratto
III - Commissione paritetica regionale
IV - Composizione delle controversie
V - Contratto formazione-lavoro
VI - Costituzione RSU
I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità
Art. 4 - Contrattazione decentrata
II - Diritti sindacali
Art. 5 - Rappresentanza sindacale
Art. 6 - Ritenute sindacali
Art. 7 - Assemblea
Art. 8 - Permessi ai Dirigenti Sindacali Nazionali
Art. 9 - Affissioni
Art. 10 - Consegna del testo contrattuale
III - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione
Art. 12 - Tirocinio
Art. 13 - Tutela dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della L. 266/91
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Contratti Formazione Lavoro
Art. 16 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 17 - Part time
IV - Trattamento economico
Art. 18 - Retribuzione mensile
Art. 19 - Paga base
Art. 20 - Indennità di contingenza
Art. 21 - Salario di anzianità
Art. 22 - Tredicesima mensilità
Art. 23 - Servizio temporaneo fuori sede
Art. 25 - Mutamenti di qualifica
V - Mansioni e qualifiche
Art. 24 - Classificazione
Art. 26 - Mansioni promiscue
Art. 27 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 28 - Prospetto paga
Art. 29 - Trattamento previdenziale
VI - Orario di lavoro
Art. 30 - Orario di lavoro
Art. 31 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 32 - Riposo settimanale
Art. 33 - Vitto e alloggio
Art. 34 - Divise ed indumenti di servizio
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Festività soppresse
Art. 37 - Permessi retribuiti
Art. 38 - Permessi brevi - Recuperi - Ritardi
Art. 39 - Permessi non retribuiti
Art. 40 - Permessi elettorali
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 44 - Servizio militare
Art. 45 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive
Art. 46 - Aspettativa
Art. 47 - Diritto allo studio - Aggiornamento e qualificazione professionale
VIII - Norme disciplinari
Art. 48 - Regolamento interno
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 51 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 54 - Licenziamento per causa di forza maggiore
Art. 55 - Chiusura degli Istituti
Art. 56 - Preavviso di licenziamento
Art. 57 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 58 - Decesso del lavoratore
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto, TFR
Art. 60 - Restituzione dei documenti di lavoro
Allegati
Allegato n. 1- Tabelle retributive 1993
Allegato n. 2 - Fac simile della lettera di avvenuto ricevimento del contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti operanti nel campo sociale, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica

Il giorno 22 luglio 1994 tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs è stata siglata la presente intesa che consta di due parti:
- la prima parte, specifica delle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, regolamenta le relazioni sindacali, la costituzione di organi paritetici;
- la seconda parte, costituita dall’articolato propriamente detto, è composta da 60 articoli.

I - Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione e d’intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
L’Agidae conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell’Associazione.
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentati e nell’intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare la vigenza del presente Contratto con uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola nei seguenti livelli operativi:
- Commissione Paritetica Nazionale o di Contratto,
- Commissione Paritetica Regionale,
- Contratti Formazione-Lavoro.

II - Commissione paritetica nazionale o di contratto
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l’andamento dell’occupazione con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di Formazione-Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
4) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
5) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche della legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l’Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
Le parti si incontreranno per regolamentare il funzionamento della Commissione Paritetica.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.

III - Commissione paritetica regionale
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l’organismo sarà formato da un rappresentante territoriale di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall’Agidae;
- l’organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall’Agidae.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale;
2) verificare, in caso di conflitto, l’esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 54 del CCNL
È compito della Commissione Paritetica Regionale esaminare casi di contrattazione decentrata di cui all’art. 4 del presente CCNL, fra cui:
- organizzazione turni e articolazione dell’orario di lavoro;
- organizzazione ferie;
- eventuali indennità temporanea a figure non previste e non obbligatoria per legge.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, secondo quanto previsto dal comma 3, art. 2 del Protocollo del 3 luglio 1993.
La Commissione Paritetica Regionale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività.

IV - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l’Agidae con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Agidae, attraverso i suoi rappresentanti;
b) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Agidae I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all’Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all’Agidae - per gli effetti dell’art. 411, 3o comma, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

V - Contratto formazione-lavoro
Per il contratto di Formazione-Lavoro, se adeguatamente riformato con idonee modifiche legislative e negoziali, le parti ritengono che possa ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell’occupazione.
Difatti, lo svolgimento dell’attività lavorativa rappresenta, anche in questi Istituti, una imprescindibile esperienza per una completa acquisizione della professionalità.
In tal senso, le parti ritengono necessario, ognuno per il proprio ruolo, puntare ad una ridefinizione normativa dell’istituto.
Le parti convengono di definire, entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le disposizioni in materia di contratto formazione-lavoro e di prevedere un ruolo più incisivo delle Commissioni Paritetiche territoriali.

VI - Costituzione RSU
Le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di istituto.
L’Agidae si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le Istituzioni sono a titolo esemplificativo e in quanto dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica:
- Colonie marine e montane, case per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti;
- Case per esercizi spirituali;
- Istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
- istituti di assistenza domiciliare
- case albergo
- case protette
- case di riposo con reparto protetto
- residenza sanitaria assistenziale (RSA)
- Servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio),
- Centri di aggregazione giovanile,
- Servizi di animazione,
- Comunità terapeutiche per tossicodipendenti e alcooldipendenti,
- Servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri di riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Comunità alloggio)
- Centri culturali ricreativi e sportivi
- Uffici retti da Diocesi, Parrocchie o Associazioni Ecclesiali,
- Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare.
Il personale che presta servizio in dette Istituzioni è contemplato dal presente CCNL e la sua classificazione è quella dell’art. 24.

Art. 4 - Contrattazione decentrata
In Istituti che abbiano più di 15 dipendenti, compresi quelli assunti a CFL ed esclusi quelli assunti a tempo determinato è ammessa la contrattazione decentrata che ha il compito di:
- organizzare insieme al gestore turni e articolazione dell’orario di lavoro
- organizzare insieme al gestore turni di ferie.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del Protocollo del 3 luglio 1993.

II - Diritti sindacali
Art. 5 - Rappresentanza sindacale

In Istituti con più di 15 dipendenti possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali di Istituto aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:
- in Istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 RSU ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di quattro;
- in Istituti con oltre 50 dipendenti: 1 RSU per ogni O.S. con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di sei.
Ogni rappresentante sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l’esplicazione del proprio mandato con un massimo di 3 gg. lavorativi.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 6 gg. di anticipo alla Direzione dell’Istituto dalle organizzazioni territoriali delle OO.SS.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell’Istituto per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

Art. 7 - Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all’interno dell’Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
Il personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 10 ore nell’anno, salvaguardando l’assistenza ed i servizi indispensabili.
[…]

Art. 9 - Affissioni
Le RR.SS.UU. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi indicati dalla Direzione ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

III - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il personale dovrà presentare il titolo di studio quando sia obbligatorio per legge e i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana costituzione
- libretto sanitario
[…]

Art. 12 - Tirocinio
Il tirocinio non costituendo rapporto di lavoro, non comporta nessun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.

Art. 13 - Tutela dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della L. 266/91
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che a coloro che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL

Art. 15 - Contratti Formazione Lavoro
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84 e seguenti.

Art. 16 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’Istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/62 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7/10/63;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della legge 230/62, l’assunzione a tempo determinato con l’indicazione della data di presunta scadenza del rapporto.
[…]
Ferma restando la possibilità di ricorso per l’assunzione al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, l’apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 1° comma, della L. 28 febbraio 1987 n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l’aspettativa;
- per assumere in periodi di intensificazione dell’attività lavoratori aggiuntivi;
- per sostituire lavoratori in ferie.
Nelle ipotesi indicate, applicative della L. 56 del 28 febbraio 1987, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Istituto con un numero minimo di 3.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne avvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali o nazionali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine a norma della L. 56/87 possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell’Istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente Contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/83.
[…]

VI - Orario di lavoro
Art. 30 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del personale dipendente è di 38 ore per tutti i livelli.
L’orario può essere distribuito in forme diverse a seconda delle esigenze del servizio in una fascia oraria che, di norma, non superi le 12 ore giornaliere.
L’orario settimanale si calcola dal totale delle ore mensili effettivamente prestate diviso 4,33, per cui l’orario può essere inferiore o superiore alle ore 38 nel corso del mese.
Quando l’orario, nella media mensile, non supera l’orario settimanale, non si dà luogo a straordinario.
[…]
Nelle Istituzioni educativo-assistenziali, negli Istituti psico-pedagogici e ovunque si richiedano incontri formativi tra educatori e/o terapisti, a tali lavoratori possono essere chieste ore al di sopra dell’orario normale nel limite massimo di 60 annue che possono essere:
- recuperate con giornate di ferie aggiuntive quando l’Istituto effettui la sospensione estiva dell’attività;
- retribuite come supplementari con la paga base più l’anzianità più il 50%.

Art. 31 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo con riposo compensativo nella misura del 10%.
Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite di 120 ore annue. Di norma il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 32 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana.

Art. 34 - Divise ed indumenti di servizio
L’Istituto è tenuto a fornire al lavoratore 2 abiti di lavoro con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
La manutenzione di dette divise o indumenti è a carico del lavoratore.

Art. 35 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Art. 38 - Permessi brevi - Recuperi - Ritardi
Possono essere concessi brevi permessi per un massimo di 4 giorni annui o 25 ore in caso di:
- documentate esigenze di carattere medico (analisi, visite mediche, accertamenti clinici, ecc.);
- motivi di studio;
- rinnovo dei documenti di lavoro di cui all’art. 11 del presente CCNL
Tali permessi come pure gli eventuali ritardi verranno recuperati, di norma, entro il mese successivo.

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge n. 1204 del 30/12/71 e al DPR 25/11/76 n. 1026.
[…]

VIII - Norme disciplinari
Art. 48 - Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
e) licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 50 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’Istituto;
[…]
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o/e in caso di recidiva.

Art. 51 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 50 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti disciplinari nella graduatoria prevista dall’art. 49, secondo quanto disposto dall’ultimo comma dello stesso articolo 49.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso al materiale dell’Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’Istituto;
- percosse nei confronti degli assistiti;
[…]