Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1988
Validità: 01.10.1987 - 31.12.1990
Parti: Fedarlinea-Intersind e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Federmar-Cisal e Cisnal Mare, e Fndai
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da carico

Sommario:

Premessa
Informazione
Capo I Tipi di contratto di lavoro
Art. 1 - Tipi di contratto di lavoro
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento e di esercizio
Art. 6 - Gradi di equiparazione degli ufficiali marconisti
Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Saluto alla bandiera e ai superiori
Art. 11 - Comportamento dei componenti l’equipaggio
Art. 12 - Assenze da bordo
Art. 13 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 14 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 15 - Licenziamento per colpa grave del marittimo
Art. 16 - Reclami dei marittimi
Capo IV Orario di lavoro
Art. 17 - Inizio del servizio a bordo
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 19 - Servizio di guardia con turno di porto
Art. 20 - Franchigia e mezzo di trasporto
Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 23 - Trattamento nella giornata del sabato sulle navi in porto o in navigazione
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione
Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 28 - Servizio merci e provviste
Art. 29 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 30 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe - Compensi - Indennità
Art. 31 - Paghe e indennità di contingenza
Art. 32 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 33 - Indennità in caso di trasbordo
Art. 34 - Indennità di navigazione
Art. 35 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 36 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 37 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 38 - Assegni familiari
Art. 39 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 40 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 41 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 42 - Divise equipaggio
Art. 43 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Capo VII Alloggi e vitto
Art. 44 - Corredo cuccette
Art. 45 - Vitto, qualità e quantità dei viveri
Art. 46 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 47 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Avvertenza
Art. 48 - Giorni festivi
Art. 49 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 50 - Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 51 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 52 - Ferie
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 54 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Art. 55 - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 56 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 57 - Assicurazioni malattie e infortuni
Art. 58 - Servizio militare di leva o richiamo alle armi
Art. 59 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 60 - Risoluzione di diritto qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 61 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 62 - Norme relative ai contratti di imbarco a viaggio
Art. 63 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato
Art. 64 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento di bordo
Art. 65 - Regolamento per i servizi di bordo
Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di Stato maggiore fuori organico e per i sottufficiali e comuni delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia
Art. 66 - Applicabilità

Art. 67 - Promozioni
Art. 68 - Periodo di imbarco
Art. 69 - Sbarco per grave motivo personale
Art. 70 - Ferie
Art. 71 - Periodo di riposo
Art. 72 - Malattia ed infortunio
Art. 73 - Retribuzione durante il periodo di riposo a terra
Art. 74 - Gratifica natalizia e pasquale
Art. 75 - Disponibilità retribuita
Art. 76 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale
Art. 77 - Regolamento di imbarco
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto di lavoro e preavviso
Art. 79 - Norma applicativa
Capo XIII Regolamento dei turni particolari per i sottufficiali e comuni
Art. 80 - Iscrizioni al turno
Art. 81 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 82 - Successione delle chiamate
Art. 83 - Preavviso di chiamata
Art. 84 - Pubblicazione e diffusione del bollettino delle chiamate
Art. 85 - Chiamate ordinarie
Art. 86 - Chiamate urgenti
Art. 87 - Ordine di presentazione alle chiamate
Art. 88 - Conferma ordinaria
Art. 89 - Conferma ritardata
Art. 90 - Giustificazione di assenza alla chiamata
Art. 91 - Durata del periodo di imbarco
Art. 92 - Reiscrizione a turno
Art. 93 - Controllo sullo stato di malattia
Art. 94 - Comitato paritetico
Capo XIV Disposizioni finali e transitorie
Art. 95 - Componimento delle controversie di lavoro
Art. 96 - Esclusione di ogni rapporto impiegatizio, salvo stipulazione espressa
Art. 97 - Affissione del contratto a bordo
Art. 98 - Decorrenza e durata
Art. 99 - Disposizioni finali e di attuazione
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a viaggio
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Allegato 3 - Tabella di armamento navi tradizionali per la navigazione di lungo corso e in Mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 4 - Tabella armamento navi automatizzate iaq per la navigazione di lungo corso e in Mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 5 - Mediazione ministeriale per le tabelle d’esercizio delle navi del gruppo Finmare
Allegato 6 - Paghe mensili personale di Stato maggiore
Allegato 7 - Paghe mensili sottufficiali e comuni
Allegato 8 - Una tantum periodo 1 ottobre 1987 - 30 giugno 1988
Allegato 9
Allegato 10 - Indennità mensile di navigazione integrativa (ex Maggiorazione 30% giornate festive)
Allegato 10 bis - Indennità di navigazione giornaliera aggiuntiva
Allegato 11 - Compensi orari per lavoro straordinario personale di Stato maggiore e allievi ufficiali (dal 1 luglio 1988)
Allegato 11 bis - Compensi orari per lavoro straordinario personale di Stato maggiore e allievi ufficiali (dal 1 gennaio 1989)
Allegato 11 ter - Compensi orari per lavoro straordinario personale di Stato maggiore e allievi ufficiali (dal 1 luglio 1989)
Allegato 12 - Compensi orari per lavoro straordinario sottufficiali e comuni (dal 1 luglio 1988)
Allegato 12 bis - Compensi orari per lavoro straordinario sottufficiali e comuni (dal 1 gennaio 1989)
Allegato 12 ter - Compensi orari per lavoro straordinario sottufficiali e comuni (dal 1 luglio 1989)
Allegato 13 - Tabella viveri personale di Stato maggiore e allievi ufficiali (Composizione dei pasti)
Allegato 14 - Tabella viveri sottufficiali e comuni (Composizione dei pasti)
Allegato 15 - Tabella viveri (quantitativi in grammi) spettanti ad ogni marittimo
Allegato 16 - Annotazioni alla tabella viveri sottufficiali e comuni
Allegato 16 - Annotazioni alla tabella viveri sottufficiali e comuni
Modifiche alla tabella normale dei viveri per gli equipaggi delle navi destinate a viaggi tropicali o climi glaciali
Allegato 16 - Annotazioni alla tabella viveri sottufficiali e comuni
Titolo X - Alimentazione
Allegato 17 - Indennità perdita corredo, strumenti professionali e utensili
Allegato 18 - Assicurazione malattie (Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Allegato 19 - Assicurazioni infortuni (Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Appendice
Accordo 25 luglio 1978
Contrattazione integrativa
Tutela dell’ambiente di lavoro
Promozione dei sottufficiali e comuni
Concessioni di viaggio
Concessioni speciali di viaggio per marittimi e loro familiari (navi)
Utilizzazione del tempo libero nel corso del periodo di imbarco
Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Norme integrative riguardanti il trattamento al personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi o in magazzini e spazi portuali per operazioni connesse all’approntamento delle dotazioni e provviste delle navi
Trattamento economico per sottufficiali e comuni delle società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica", "Tirrenia" destinati a prestare servizio su navi in corso di costruzione o allestimento o presso cantieri o stabilimenti
Decreto - Istituzione del Comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della marina mercantile DM 22 novembre 1968
Mobilità del personale
Relazioni sindacali


Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da carico delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia

L’anno 1988, addì 28 del mese di luglio, in attuazione della mediazione del 6 luglio 1988 dell’onorevole Ministro della marina mercantile, parte integrante di questo contratto tra l’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea), con l’assistenza dell’Associazione sindacale Intersind e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, la Uiltrasporti e la Federmar-Cisal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1984 per l’imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t.s.l. delle società di navigazione "Italia", "Lloyd triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" nonché le disposizioni riportate in appendice al Contratto stesso;
tra la Confederazione italiana degli armatori (Confitarma) e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl e la Uiltrasporti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1984 per l’imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3.000 t.s.l.
tra l’Associazione sindacale Intersind; l’Associazione sindacale Asap; la Filt-Cgil, la Fit- Cisl e la Uiltrasporti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1984 per gli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 500 t.s.l. delle società Almare, Sidermar e Snam.
(Omissis).

Accordo
L’anno 1988 addì 28 del mese di luglio in Roma, tra l’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea), con l’assistenza dell’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale gente del mare (Cisnal/Mare)

L’anno 1988 addì 28 del mese di luglio in Roma, tra l’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea), con l’assistenza dell’Associazione sindacale Intersinde la Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (Fndai) per conto della Unione sindacale capitani lungo corso al comando (Usclac) e Unione nazionale capitani direttori di macchina (Uncdim) è stato convenuto quanto segue:
Il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1984 per gli equipaggi delle navi da passeggeri ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1984 per gli equipaggi delle motonavi da carico delle Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", nonché le disposizioni riportate in appendice ai Contratti stessi, sono rinnovati con le modifiche di cui ai documenti allegati.
Le parti si impegnano a rispettare e fare rispettare dai propri iscritti, per il periodo di validità, il presente Accordo ed i suddetti Contratti.
L’applicazione del presente Accordo è subordinata all’approvazione del Ministero della marina mercantile.

Informazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano la istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli armatori, in incontri a carattere annuale con le rispettive Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni riguarderanno:
- le prospettive degli investimenti complessivi, articolati per singoli settori operativi;
- lo stato e le prospettive dei servizi, anche in relazione allo sviluppo tecnologico, relativamente ai riflessi sull’occupazione nel settore marittimo.
Le Associazioni nazionali imprenditoriali daranno, inoltre, informazioni alle Organizzazioni sindacali nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree che investono l’attività di più aziende.
Le società armatoriali con più di 300 dipendenti informeranno, tramite l’Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche dei servizi comportanti riflessi sull’occupazione.

Capo I Tipi di contratto di lavoro
Art. 1 - Tipi di contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi predeterminati;
b) a tempo indeterminato.
[…]

Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento e di esercizio

1. Il numero dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alle tabelle di armamento allegate al presente Contratto (allegati n. 3 e 4).
2. Per quanto riguarda le tabelle di esercizio delle navi in servizio alla data del 20 dicembre 1984 vedi l’allegato n. 5.
3. Gli allievi ufficiali sono inseriti nella tabella di esercizio a titolo provvisorio. Essi dovranno rientrare sia agli effetti economici che per i riflessi di ordine normativo ed economico nella normativa di legge in materia.

Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
1. I diplomati nautici (capitani di l.c. e capitani di macchina) possono essere imbarcati come allievi ufficiali in soprannumero.
2. Gli allievi ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l’equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo Stato maggiore.
3. Ove siano imbarcati allievi di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro l’istruzione teorica e pratica professionale.
4. I diplomati nautici (capitani di l.c. e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come comuni, oltre gli allievi previsti dalla tabella di esercizio, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati e comunque non inferiore a quella di giovanotto diplomato. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto, sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei comuni e in non più di quattro per cabina.
5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel secondo comma del paragrafo "servizio di coperta" del Regolamento annesso al presente Contratto (art. 65).
6. Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l’orario normale di lavoro, l’istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la marina mercantile e dal presente Contratto collettivo.

Art. 11 - Comportamento dei componenti l’equipaggio
1. Il marittimo, di ogni grado e qualifica, durante il periodo di permanenza a bordo ha il dovere di:
- rispettare quanto previsto dal presente Contratto collettivo di lavoro e le eventuali disposizioni delle Autorità marittime e di quelle consolari nei porti esteri;
- eseguire ogni legittima disposizione del comandante, degli ufficiali, dei sottufficiali dei rispettivi servizi per quanto concerne il servizio di bordo e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste;
- avere cura dei materiali ed oggetti affidatigli.
2. I rapporti fra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
3. I rapporti fra l’equipaggio ed i passeggeri saranno improntati a reciproco rispetto.

Art. 12 - Assenze da bordo
1. Il comandante curerà che in tempo utile sia indicato dagli ufficiali capi servizio il personale comandato a bordo e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia dagli stessi tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2. Gli ufficiali capi servizio, prima di scendere a terra, si presenteranno al comandante per le eventuali comunicazioni.

Art. 14 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio (tra i quali, a titolo esemplificativo, reiterate infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro regolarmente contestate, comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri, etc.) potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- nei riguardi del marittimo imbarcato:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) risoluzione del contratto di imbarco con sospensione dal turno particolare per un periodo fino a 2 mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e non reiscrizione nel turno particolare;
- nei riguardi del marittimo non imbarcato:
a) rimprovero scritto;
b) sospensione dalla reiscrizione al turno particolare o, per i marittimi già iscritti nel turno stesso, sospensione dal turno per un periodo da 1 mese fino a 4 mesi;
c) cancellazione dal turno particolare.
2. I provvedimenti di cui sopra sono applicati senza riguardo all’ordine in cui sono elencati, ma in relazione alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che lo accompagnano, al grado di colpa.
3. I provvedimenti di risoluzione del contratto d’imbarco, di non reiscrizione nel turno particolare e di cancellazione dal turno stesso, sono adottati in conseguenza di grave colpa o inadempienza del marittimo.
4. I provvedimenti disciplinari nei riguardi del marittimo imbarcato saranno adottati dal comandante della nave, incluso il provvedimento di sbarco immediato nei casi di particolare gravità. Per il personale non imbarcato, saranno presi dalla direzione della società.
5. Le società daranno comunicazioni al Ministero della marina mercantile del provvedimento adottato e dell’infrazione che ha dato luogo al provvedimento stesso.

Art. 15 - Licenziamento per colpa grave del marittimo
1. Sarà in facoltà dell’armatore di licenziare i marittimi in conseguenza di colpa grave. Si reputerà fra l’altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza, salvo al marittimo, così punito, il diritto di contestare presso l’Autorità marittima o consolare la legittimità del provvedimento, anche tramite l’Organizzazione sindacale.

Art. 16 - Reclami dei marittimi
1. Gli eventuali reclami dei marittimi sull’applicazione del presente Contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente, o tramite la rappresentanza sindacale, all’ufficiale capo servizio o al comandante che li prenderà in considerazione comunicando l’esito del reclamo all’armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 95.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto

1. L’orario normale di lavoro nei porti, quando non funzioni il turno di navigazione, è:
- di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e si effettuerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.
2. Il lavoro del personale di camera, cambusa e cucina sarà disciplinato a seconda delle esigenze del servizio e si effettuerà tra le ore 6 e le ore 19 oppure tra le ore 7 e le ore 20, con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
3. Nei giorni feriali per le ore di servizio prestato, su disposizione del comando di bordo, fuori dell’orario normale di lavoro, il personale interessato avrà diritto al compenso per lavoro straordinario feriale.
4. Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente Contratto come semifestivi, sarà retribuito con il compenso per lavoro straordinario festivo, fermo il riconoscimento del riposo compensativo di cui all’art. 50.
5. Il personale di coperta, in giorno domenicale o festivo oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente Contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.

Art. 19 - Servizio di guardia con turno di porto
A) Giorni feriali

1. Dopo avere completato l’orario normale di lavoro, rimarranno a bordo per il servizio di guardia, a giudizio del comandante, gli ufficiali, sottufficiali e comuni strettamente necessari alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Il personale comandato dopo l’orario normale di lavoro a tale servizio avrà diritto a:
a) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione (guardia non attiva), al riconoscimento di un’ora solare di franchigia;
b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza (guardia attiva), al riconoscimento di un’ora solare di franchigia ed al 70 per cento del compenso per lavoro straordinario feriale previsto per i vari casi (diurno, notturno);
c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con prestazioni, al riconoscimento di un’ora solare di franchigia e all’intero compenso per lavoro straordinario feriale previsto per i vari casi (diurno, notturno).
Al personale giornaliero chiamato in assistenza alle operazioni commerciali nei porti in cui si debbano effettuare i turni di lavoro durante la notte (dalle ore 20 alle ore 6) sarà applicato il trattamento di cui ai precedenti commi b) e c).
I compensi di cui sopra non sono cumulabili.
Il compenso per lavoro straordinario di cui ai commi b) e c) è da intendersi incluso nell’eventuale predeterminazione del lavoro straordinario fino a copertura della predeterminazione stessa.
3. Quando su una nave è comandato a disposizione un solo ufficiale per sezione, questi verrà considerato "di ispezione" ed avrà diritto al compenso di cui al precedente comma secondo, lettera b).
4. Qualora il personale, per esigenze di servizio, non potesse usufruire della predetta franchigia, o ne fruisse parzialmente, durante il periodo di imbarco, le ore non fruite gli verranno pagate all’atto dello sbarco.
Per le ore di franchigia si intendono ore solari e non lavorative, e nel caso del pagamento, saranno liquidate con le stesse norme che regolano i riposi compensativi (art. 49), nella misura di 24 ore di franchigia pari ad una giornata di riposo compensativo o pro rata.
5. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia, con turni distribuiti a criterio del comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici ore libere dal servizio, oppure dodici ore di servizio e ventiquattro ore libere dal servizio.
a) Per ogni ora di servizio nei predetti turni, prestata nelle ore notturne (dalle 20 alle 6), sarà corrisposto un importo pari al 50 per cento del compenso per lavoro straordinario notturno feriale.
b) Le ore di lavoro eventualmente prestate oltre gli orari dei servizi che non consentono interruzione saranno retribuite con il compenso per lavoro straordinario feriale.
6. Gli ufficiali capi servizio cureranno che vengano annotate giornalmente su apposito modulo individuale le ore spettanti in applicazione dei commi precedenti.
A fine viaggio, oppure a periodi massimi di trenta giorni, il marittimo riceverà copia di detto modulo firmata dall’ufficiale capo servizio.
B) Giorni festivi
1. Nei giorni festivi il servizio di guardia verrà effettuato in due o tre turni e vi saranno utilizzati gli ufficiali, sottufficiali e comuni strettamente necessari, a giudizio del comandante, alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Nei giorni festivi il personale comandato a prestare servizio nei porti avrà diritto, oltre al riposo compensativo nei limiti previsti dall’art. 50 del presente Contratto:
a) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione (guardia non attiva), al 35 per cento del compenso per lavoro straordinario festivo previsto per i vari casi (diurno, notturno);
b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza (guardia attiva), al 70 per cento del compenso per lavoro straordinario festivo previsto per i vari casi (diurno, notturno);
c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con prestazioni, all’intero compenso per lavoro straordinario festivo per i vari casi (diurno, notturno).
I compensi di cui sopra non sono cumulabili.
3. Quando su una nave è comandato a disposizione a bordo un solo ufficiale per sezione, questi verrà considerato "di ispezione" ed avrà diritto al compenso di cui al precedente comma secondo, lettera b).
4. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia, con turni distribuiti a criterio del comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici ore libere dal servizio, oppure dodici ore di servizio e ventiquattro ore libere dal servizio.
Per ogni ora di servizio prestata nei predetti turni sarà riconosciuto - oltre al riposo compensativo nei limiti previsti dall’art. 50 - un importo pari al 70 per cento del compenso per lavoro straordinario festivo previsto per i vari casi (diurno, notturno).
Le ore di lavoro effettuate oltre gli orari dei turni predetti, saranno retribuite con il compenso per lavoro straordinario.
5. Gli ufficiali capi servizio cureranno che vengano annotate giornalmente su apposito modulo individuale le ore spettanti in applicazione dei commi precedenti.
6. A fine viaggio, oppure a periodi massimi di trenta giorni, il marittimo riceverà copia di detto modulo, firmata dall’ufficiale capo servizio.
7. Nei giorni festivi, al personale imbarcato sulle navi in porto con turno di porto, non si applicano le tabelle di lavoro straordinario predeterminato, ma sarà riconosciuto il lavoro straordinario effettivamente compiuto.
Note
Per giorni festivi si intendono quelli elencati all’art. 48.

Art. 20 - Franchigia e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il comandante, salvo impedimenti tecnici o cause di forza maggiore, metterà a disposizione gratuitamente un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.

Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1. Il servizio di navigazione continuerà nelle rade oppure nei porti considerati pericolosi.
2. Il servizio di navigazione continuerà anche negli altri porti di scalo qualora la relativa sosta sia di durata prevista non superiore a 24 ore.
3. Qualora la sosta sia superiore a 24 ore, sarà attuato il turno di porto, tranne quanto stabilito ai precedenti commi o quando la partenza della nave sia prevista entro 48 ore dall’arrivo.
4. Per il personale di coperta e di macchina, invece, che all’arrivo in porto era franco, l’inizio del servizio di porto avrà luogo dopo completate le otto ore di franchigia, con l’applicazione dei criteri sopra specificati.
5. Il turno di navigazione termina quando la nave sarà ormeggiata e rassettata.
6. Il turno di navigazione avrà inizio, a giudizio del comandante, con sufficiente anticipo sull’ora della partenza, in maniera da garantire la regolarità dei turni di lavoro e di franchigia previsti dal presente Contratto per il servizio di porto e per quello di navigazione.
7. Il personale (ufficiali compresi) che durante la notte, in turno di porto, abbia lavorato o prestato servizio attivo, prima di essere nuovamente impiegato in turno di navigazione, avrà diritto ad usufruire di quattro ore di riposo, indipendentemente dalla franchigia maturata per il lavoro o servizio prestato.
8. Qualora peraltro qualcuno dei marittimi nelle condizioni di cui sopra dovesse essere richiamato in servizio, senza aver potuto usufruire delle quattro ore di riposo anzidetto, queste gli verranno accreditate per l’usufruimento nella misura di mezza giornata di franchigia oppure pagate.
9. Nel passaggio dal turno di servizio di porto a quello di navigazione e viceversa, sarà osservato il principio che l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere.
10. Fermo restando quanto previsto dall’art. 41, comma quarto, alla partenza e all’arrivo il personale di coperta e di macchina necessario sarà chiamato al posto di manovra e vi resterà fino a che la nave non sarà ormeggiata o disormeggiata e rassettata.
11. Nel caso che la franchigia di otto ore non venisse fruita dal marittimo o venisse fruita parzialmente, per esigenze di servizio, sarà accreditata per le ore corrispondenti, per il successivo godimento oppure pagata secondo le norme previste.

Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2. Per gli ufficiali di coperta e di macchina il servizio di navigazione è distribuito in turni di guardia.
3. Ogni turno è di quattro ore di lavoro e di otto franche, salvo per le navi che hanno Stato maggiore con meno di tre ufficiali sia di coperta che di macchina o che effettuano brevi navigazioni, per le quali i turni possono essere diversamente distribuiti, ma egualmente ripartiti.
4. Per gli ufficiali marconisti l’orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio RT di bordo.
5. Il comandante e il direttore di macchina sono dispensati dal servizio di guardia quando abbiano in sott’ordine tre ufficiali almeno per ciascuno.
6. Quando la tabella di armamento non prevede il terzo ufficiale di coperta o di macchina, al comandante e al direttore di macchina, che effettuano il loro turno di guardia, verrà corrisposta una indennità mensile del 40 per cento della paga e aumenti periodici di paga per anzianità.
7. I sottufficiali e comuni di coperta e di macchina avranno la guardia divisa in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
8. A periodi non superiori a due mesi verrà effettuato il cambio dei turni tra il personale adibito a servizi di guardia.
Il cambio sarà effettuato in coincidenza con un passaggio dal turno di porto a quello di navigazione, nel porto di armamento o nel porto capolinea italiano od estero od anche in uno scalo di transito.
Per quanto concerne il personale di macchina, il cambio sarà effettuato a giudizio del direttore di macchina.
9. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata, i turni di guardia potranno essere diversamente distribuiti, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali e in mancanza di esso con il consenso dell’Autorità marittima.
10. L’orario di lavoro del personale di camera, cucina, famiglia è stabilito in otto ore giornaliere, da ripartirsi in due o più turni, tra le ore 6 e le 24, con diritto per il marittimo ad un riposo continuativo di otto ore.
11. Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
12. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del comandante e da annotarsi sul giornale di bordo, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione (vedi anche art. 24).
13. Nei porti, con turno di navigazione, il personale di coperta, in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.
14. Durante la navigazione, oppure su nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio sono obbligate ad eseguire nelle ore notturne i lavori richiesti dal comandante o dal direttore di macchina per la navigazione, per la sicurezza della nave e del materiale, per il funzionamento delle macchine, per il servizio delle persone imbarcate, per l’ordinario lavaggio dei ponti.
15. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora chiamati a svolgere i lavori di cui sopra al di fuori degli orari predetti, avranno diritto al compenso per lavoro straordinario.
16. Per tutti gli altri lavori, quando richiesti dal comandante o dal direttore di macchina, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
17. La composizione minima del servizio di guardia in plancia sulle navi con pilota automatico in funzione sarà di un ufficiale e di un marinaio.
In caso di avaria del pilota automatico o del radar o quando la nave navighi con nebbia, attraversi stretti o punti di grande traffico, la guardia sarà rafforzata con un altro marittimo di coperta.
Il marittimo giornaliero chiamato a rinforzare la guardia nelle ore notturne, deve avere, al termine della stessa, otto ore consecutive di riposo.
18. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l’orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le otto ore di lavoro sulle 24; tali 8 ore saranno comprese tra le ore 6 e le 20.
19. Il personale di coperta farà anche la manutenzione delle ciminiere e potrà essere adibito a sostituire il personale di macchina quando il comandante lo ritenga indispensabile.
20. I marittimi che non hanno oltrepassato il 18o anno di età saranno esclusi dal servizio di guardia notturna.

Art. 23 - Trattamento nella giornata del sabato sulle navi in porto o in navigazione
1. Le otto ore dell’orario normale del sabato sulle navi, sia in porto sia in navigazione, saranno liquidate a fine imbarco con l’equivalente di altrettante ore di riposo compensativo.
2. Al personale in servizio nei porti dopo l’orario normale si applica il trattamento previsto dai relativi articoli del presente Contratto.
3. I compensi di cui al presente articolo non potranno essere forfettizzati né assorbiti da altri trattamenti, ad eccezione di quelli stabiliti dal presente Contratto per i giorni festivi o semifestivi.
4. Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi o delle franchigie, il sabato non sarà considerato come franchigia o riposo compensativo.
5. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
[…]

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione. Non verranno considerati lavori speciali per la sicurezza della navigazione ecc., la manutenzione dei mezzi di salvataggio e relative attrezzature, la manutenzione dei mezzi antincendio, i rinforzi di guardia in caso di nebbia o foschia, sia in coperta che in macchina, i calcoli di navigazione ed i diagrammi di macchina nonché l’impiego degli ufficiali per l’istruzione dell’equipaggio all’uso dei mezzi di sicurezza.
3. Le persone dell’equipaggio saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall’Autorità marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore.

Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati.
2. Tuttavia, nell’interesse della navigazione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti temporaneamente ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, del carico e delle persone imbarcate, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio (vedi anche art. 24).
[…]
4. Gli allievi ufficiali se forniti del doppio titolo professionale di coperta e di macchina, potranno essere addetti, indipendentemente dalla qualifica d’imbarco, al servizio di coperta e di macchina e il comando disporrà affinché ne venga assicurata la formazione professionale in entrambe le sezioni; gli ufficiali imbarcati su navi IAQ1, se sono forniti anche del titolo professionale di allievo dell’altra sezione e compatibilmente con le attribuzioni e le responsabilità del proprio grado e della propria sezione, saranno a tutti gli effetti considerati anche in servizio di formazione nell’altra sezione e il comando disporrà affinché detta formazione venga opportunamente assicurata per tutta la durata dell’imbarco.

Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente Contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali, effettuata fuori orario normale, dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 28 - Servizio merci e provviste
1. L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco della zavorra, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza dei lavoratori stessi, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, le operazioni stesse dovranno essere eseguite dal personale di bordo. […]
4. Il personale di camera non potrà, di norma, essere comandato all’imbarco delle provviste di cambusa. Al personale che venisse adibito all’imbarco di provviste, non eccedenti il peso unitario di Kg. 30, e alla sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi, verrà corrisposto un compenso orario di lire 800.
5. Ai marittimi eventualmente adibiti in operazioni di spostamento di partite di merci o di automobili, sia in stiva che in coperta (non determinate dalle esigenze previste dall’art. 24 del presente contratto) sarà corrisposto un compenso di lire 600 a tonnellata o metro cubo, secondo le quotazioni di polizza.
6. In mancanza dei lavoratori di terra, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, l’imbarco oppure lo sbarco delle automobili dovrà essere eseguito dal personale di bordo, al quale sarà corrisposto un compenso di lire 2.000 per ciascuna autovettura di qualsiasi tipo.

Art. 29 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli imbarcati durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto è disposto dall’art. 39.

Capo VI Paghe - Compensi - Indennità
Art. 34 - Indennità di navigazione

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure mensili o pro rata indicate nelle tabelle allegate al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco (allegati 9, 10 e 10 bis).
[…]

Art. 41 - Compensi per lavoro straordinario
1. Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre gli orari stabiliti nei precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
2. Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
[…]

Art. 42 - Divise equipaggio
[…]
2. Agli ufficiali di macchina verrà fornita gratuitamente dalla società una tuta di tela bianca pro capite all’anno.
3. Ai sottufficiali di coperta e ai comuni di coperta verrà fornito gratuitamente dalla società un paio di guanti da lavoro pro capite per ogni 12 mesi d’imbarco.
4. Ai sottufficiali di coperta e ai comuni di coperta che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di stivaloni di gomma modello al ginocchio e una divisa da acqua formata da giaccone, pantaloni e copricapo oppure una cappottina cerata a tre quarti senza pantaloni pro capite per ogni 24 mesi d’imbarco.
5. Ai sottufficiali di macchina e ai comuni di macchina che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di scarpe idonee da lavoro ed una divisa da lavoro pro capite per ogni 12 mesi d’imbarco. 6. Le navi munite di celle frigorifere, e che non abbiano già in dotazione indumenti speciali antifreddo, saranno fornite di indumenti idonei antifreddo ad uso degli operai frigoristi ed in numero corrispondente agli imbarcati con tale qualifica.
7. Il personale eventualmente adibito a lavori di pulizia interna delle cisterne o delle caldaie verrà munito gratuitamente di una tuta da lavoro, di dotazione della nave, da indossarsi durante le relative operazioni.

Capo VII Alloggi e vitto
Art. 45 - Vitto, qualità e quantità dei viveri

1. Le razioni viveri sono determinate nelle quantità e qualità risultanti dalle tabelle allegate al presente Contratto (allegati 13, 14, 15, 16).
2. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3. Agli ufficiali, sottufficiali e comuni sarà somministrato vitto unico per il primo e secondo piatto.
4. Due marittimi franchi dal servizio, con esclusione dei sottufficiali capi servizio, assisteranno a turno settimanale al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al comando di bordo le eventuali manchevolezze. Il personale disposto ad assolvere il suddetto incarico sarà iscritto a cura del comando di bordo in apposito elenco e designato secondo l’ordine d’iscrizione nel ruolino equipaggio. A ciascuno dei due marittimi anzidetti sarà riconosciuto un compenso giornaliero equivalente all’importo di un’ora di compenso di lavoro straordinario diurno per il servizio al mattino e un’altra ora di compenso lavoro straordinario diurno per il servizio al pomeriggio.
5. La società provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti.

Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 52 - Ferie

[…]
2. La società dovrà accordare il periodo feriale al marittimo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
3. Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito alla società di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all’anno successivo.
4. Qualora la società per imprescindibili ragioni di servizio non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo per le giornate non fruite altrettante giornate di paga base, supplemento e maggiorazioni per anzianità indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 47, secondo comma.
[…]

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 65 - Regolamento per i servizi di bordo

A) Alloggi
1. Compatibilmente con le caratteristiche della nave gli alloggi di tutti i componenti l’equipaggio dovranno essere situati a poppavia della paratia di collisione, ubicati in modo da risultare naturalmente arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
B) Servizio di coperta
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 26 e 27, il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio delle pitture, raschiaggio, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si renda necessario l’uso di ponteggi sospesi, sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale. Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggio che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.
2. La pulizia dei gabinetti di decenza per gli ufficiali, sottufficiali e comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
3. Al termine delle operazioni commerciali la pulizia ed il rassetto delle stive verranno effettuati dal personale di coperta.
4. Il personale eventualmente adibito entro l’orario normale alla pulizia delle cisterne, in cui siano stati trasportati carichi speciali, quali oli, grassi od altri carichi liquidi, oppure alla preparazione delle cisterne stesse per l’imbarco di detti carichi, ha diritto per tale prestazione, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario. Se tale lavoro viene compiuto oltre l’orario normale oppure da personale franco di guardia, il personale adibitovi ha diritto al compenso predetto maggiorato del 100% (cento per cento).
C) Servizio di macchina
1. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
2. È in facoltà del direttore di macchina, durante la permanenza in porto o rada con fuochi in alimento, di prelevare parte del personale di guardia a suo giudizio per i diversi lavori di pulizia e di aiuto agli ufficiali di macchina, senza diritto a compenso.
3. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dal personale di macchina con il diritto al compenso per lavoro straordinario, se effettuata fuori dell’orario di servizio. Inoltre, per le suddette operazioni sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale.
4. Il lavoro di picchettaggio interno delle caldaie e delle calderine non rientra fra le mansioni ordinarie dei marittimi, ma può tuttavia essere ordinato dal comando di bordo. Se tale lavoro è effettuato nel normale orario di lavoro, non dà diritto al compenso per lavoro straordinario. Per detti lavori sarà stabilito, altresì, un compenso da convenirsi con accordo interaziendale.
D) Servizio di camera e cucina
1. Il servizio di mensa dovrà essere espletato in non più di due turni per ciascun pasto con il seguente orario di massima:
Tabella degli orari per la consumazione dei pasti
…omissis…

Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di Stato maggiore fuori organico e per i sottufficiali e comuni delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia (Decorrenza dal 1 gennaio 1985)
Art. 66 - Applicabilità

1. Il presente regolamento si applica agli ufficiali fuori organico di coperta, macchina e commissari, ai sottufficiali e ai comuni già in continuità di rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1984.
[…]

Art. 68 - Periodo di imbarco
1. Il periodo di imbarco sarà normalmente di quattro mesi, con sbarco in porto nazionale. Nel caso di viaggio iniziato, se la nave non rientrerà in porto nazionale, entro trenta giorni, sarà provveduto allo sbarco del marittimo in porto estero con rimpatrio a cura ed a spese della società, salvo casi non dipendenti dalla volontà della società.
2. Il marittimo verrà sbarcato in porto nazionale prima del quarto mese normale di imbarco se la nave intraprende un ulteriore viaggio all’estero, la cui durata richiederebbe la permanenza a bordo del marittimo stesso per un periodo complessivamente superiore a cinque mesi.
3. Nei casi in cui su di una nave di primo armamento, oltre alla metà dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria completi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco dei marittimi - per assicurare la continuità dei servizi e la sicurezza della nave - avverrà nei porti nazionali secondo le esigenze tecniche e nella misura del 50 per cento per ciascuna categoria.
4. Particolari accordi su varianti temporanee o definitive della durata del normale periodo di imbarco potranno essere definiti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e le società assistite dalla Fedarlinea in relazione alle esigenze di equipaggiamento delle navi e di gestione dei turni per un migliore impiego del personale. In ogni caso, il periodo di imbarco non potrà essere inferiore a tre mesi.
5. La motivazione dello sbarco sarà per usufruimento ferie e riposi compensativi.
6. Lo sbarco risolve la convenzione di imbarco.

Art. 70 - Ferie
1. I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento della rimanenza di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
[…]

Art. 71 - Periodo di riposo
1. Dopo aver completato il periodo d’imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati le ferie e i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, e sabati.
2. Detto periodo di riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. In relazione alle esigenze di servizio connesse agli arrivi delle navi, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 15 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.
4. Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto dal precedente punto 1, con l’aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, entrerà in disponibilità retribuita.
5. Il marittimo, dopo aver usufruito delle ferie, dei riposi compensativi per sabati, domeniche e festività maturati durante l’imbarco, sarà disponibile per la chiamata di imbarco, per la comandata, o per frequentare corsi di addestramento, con obbligo di accettazione.

Art. 79 - Norma applicativa
Per quanto non contemplato e compatibile con il presente Regolamento, restano valide tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi.

Capo XIII Regolamento dei turni particolari per i sottufficiali e comuni (la presente disciplina è integrata per il personale che ne ha titolo dalle norme del Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro)
Art. 91 - Durata del periodo di imbarco

1. La durata normale del periodo d’imbarco è quella stabilita nel "Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per i sottufficiali e comuni".
2. Qualora il predetto periodo d’imbarco venga completato in navigazione o in porti esteri, lo sbarco del marittimo sarà rinviato al rientro della nave in porto nazionale.
3. Nei casi eccezionali in cui su una nave di primo armamento, oltre un terzo dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria maturi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco si effettuerà nella misura di un terzo per volta per ciascuna categoria.
Lo sbarco di ciascuna aliquota di marittimi avverrà tenendo conto della richiesta degli interessati e dell’anzianità di iscrizione a turno precedente all’imbarco (chi era iscritto prima viene sbarcato prima).
4. Dopo sbarcato un terzo del personale avvicendabile, non sarà sbarcato per avvicendamento altro personale se il nuovo personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto almeno un mese di imbarco.
5. Dopo sbarcati per avvicendamento due terzi del personale avvicendabile, non potrà essere sbarcato per lo stesso motivo il restante personale se tutto il personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto due mesi di imbarco.
6. Al personale iscritto al turno particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33 per cento della durata dell’imbarco.
7. In relazione alle esigenze di servizio connesse agli arrivi delle navi, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 15 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.

Capo XIV Disposizioni finali e transitorie
Art. 95 - Componimento delle controversie di lavoro

1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica costituita dai segretari generali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o loro delegati e da altrettanti membri nominati dalla Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea). Detta Commissione sarà presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile o da un suo delegato. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra azienda e lavoratori, quando riguardino una sola società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e la Delegazione periferica della Fedarlinea nel porto capolinea. La trattativa dovrà iniziare entro 24 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
3. Le controversie sindacali che riguardino navi e marittimi di diverse società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro tre giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 97 - Affissione del contratto a bordo
1. Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente Contratto collettivo, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall’Autorità.

Allegati
Allegato 10 bis - Indennità di navigazione giornaliera aggiuntiva
1) Indennità di navigazione per rischio di guerra
a) In aggiunta alle quote mensili di indennità di navigazione indicate all’allegato 9, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’ente assicuratore corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25 per cento, le seguenti quote giornaliere integrative:
…omissis…
[…]
2) Indennità di navigazione per navi cisterna
a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui all’allegato 9, le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione, per tutta la durata del viaggio:
…omissis…
[…]
c) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le quote giornaliere di cui sopra non sono dovute per l’ulteriore durata della sosta.
3) Indennità di navigazione per trasporto materie infiammabili o esplosive
a) Quando la nave non cisterna, o cisterna per la quale non sia corrisposta all’equipaggio l’indennità di cui al punto 2, fosse adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili oppure di altre materie la cui pericolosità sia contemplata dalle vigenti disposizioni di legge, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della nave, saranno corrisposte a tutti i componenti dell’equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui all’allegato 9, le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo:
…omissis…
b) Ferme restando le condizioni di cui al precedente punto a), quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata, in sostituzione dell’indennità di cui alla lettera a) punto 3, verranno corrisposte le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
4) Indennità di navigazione per prolungata navigazione all’estero
a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all’allegato 9, le seguenti quote giornaliere integrative:
…omissis…
[…]
c) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano interruttive le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata superiore alle 60 ore, di cui due di almeno 24 ore, dall’ora dell’ormeggio della nave al primo porto nazionale all’ora di partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, con esclusione delle navi adibite a linee locali.
5) Indennità di navigazione per rischi epidemici
a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative di indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste all’allegato 9:
…omissis…
[…]
c) Le quote giornaliere di cui sopra sono pure dovute nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo e della permanenza della nave in detto porto.
d) Le quote giornaliere di cui sopra sono pure dovute nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, sono dovute all’equipaggio le stesse quote giornaliere sopra previste dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
6) Le quote giornaliere integrative di indennità di navigazione di cui alla lettera a) dei precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) ed alla lettera b) del punto 3 non possono essere calcolate nella retribuzione nè in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione come base di calcolo.

Appendice
Accordo 25 luglio 1978
[...]
Verbale di Accordo

A completamento delle intese convenute in materia di organizzazione del lavoro a bordo le parti sottoscritte concordano sulla necessità di:
- risolvere, nel settore marittimo, il problema occupazionale giovanile;
- favorire, in un quadro che tenga altresì conto delle esigenze formative connesse anche allo sviluppo tecnologico del mezzo nautico, l’addestramento professionale delle qualifiche iniziali, attraverso contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, finalizzati a far conseguire una qualificazione per la quale occorra un tirocinio a bordo;
- contenere il costo del lavoro al fine di conseguire una maggiore produttività e competitività dell’armamento nazionale.
Premesso quanto sopra, le parti convengono che allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, in considerazione dell’attuale livello di tecnologia raggiunto dai mezzi nautici che consentono agli stessi un alto grado di sicurezza della navigazione, nonché della qualità dei corsi di addestramento per gli equipaggi, sia necessario rivedere le attuali qualifiche iniziali del personale di bordo per un più razionale utilizzo e una più produttiva prestazione lavorativa dello stesso.
Prescindendo quindi da una rigida ripartizione dei compiti a ciascuno assegnati nell’ambito della sezione di appartenenza e tra le altre sezioni di bordo, viene istituita la nuova "qualifica iniziale", in sostituzione di quelle attuali di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, garzone e piccolo di camera e di cucina, allievo elettricista/operaio.
Gli appartenenti a detta qualifica cureranno la manutenzione ordinaria, la pulizia di bordo e aiuteranno gli operai di coperta e di macchina, realizzando così una intercambiabilità di impiego tra tutte le sezioni di bordo.
La retribuzione da corrispondere alla nuova qualifica iniziale viene stabilita, in considerazione delle finalità formative esposte in premessa, in una misura percentuale di quella relativa alla qualifica inferiore della sezione di coperta.
Per quanto riguarda gli oneri contributivi, le parti si impegnano a intervenire presso i competenti organi statali affinché quanto prima venga emanata un’apposita normativa che preveda, per tale qualifica iniziale, la equiparazione della misura stessa a quella prevista per gli "apprendisti" dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Le parti si impegnano altresì ad effettuare i necessari interventi nei confronti delle Autorità marittime affinché tale nuova qualifica venga introdotta ufficialmente nella composizione minima dell’equipaggio delle navi, ai sensi dell’art. 317 del Cod. Nav.
Fatto salvo quanto sopra convenuto, al personale impiegato nella nuova "qualifica iniziale" si applicano le norme previste dal vigente contratto di imbarco.
Le parti concordano, alla luce delle nuove esigenze di bordo conseguenti alla più avanzata tecnologia delle navi e per un più razionale utilizzo degli equipaggi, di introdurre il principio della intercambiabilità di impiego (polivalenza), più aderente alle mutate mansioni da svolgere a bordo, da valere per le categorie dei sottufficiali e comuni.
Le parti si danno altresì atto dell’impegno reciproco a ricercare e definire quanto prima idonee intese per un’esatta identificazione ed una propria normativa delle qualifiche polivalenti, proponendo nel contempo le necessarie modifiche di ordine legislativo e/o contrattuale.
Per quanto concerne gli allievi ufficiali di coperta e macchina, le parti convengono sulla necessità di estendere anche a tali categorie il particolare regime contributivo richiesto per le categorie iniziali. Dovrà altresì essere considerata l’esigenza dell’armamento di ottenere una particolare agevolazione in termine di rimborso delle retribuzioni corrisposte agli allievi durante gli imbarchi per addestramento.

Contrattazione integrativa
1. Possono costituire materie di contrattazione integrativa particolari argomenti di carattere aziendale:
a) che siano rinviati alla contrattazione integrativa dal Contratto nazionale o dalle norme del presente capitolo;
b) che riguardino il rinnovo e l’adeguamento di norme relative a materie specifiche di determinate navi o categorie di personale già disciplinate da Accordi integrativi stipulati in data antecedente alla stipulazione dell’Accordo di rinnovo del Contratto nazionale e per le quali esiste una obiettiva esigenza di revisione.
2. Le materie di cui al precedente paragrafo 1 riguardanti navi o categorie di personale comuni a diverse società saranno definite con Accordi interaziendali.
3. Qualora una società attui a bordo delle proprie navi servizi per cui vengano a determinarsi situazioni similari a quelle di altre società aderenti alla Fedarlinea, per le quali è stata posta in atto la contrattazione integrativa di cui al precedente paragrafo 1, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno richiedere di esaminare tali situazioni, per definire gli eventuali aspetti economici.
4. Se per esigenze tecniche, organizzative o commerciali, sempre riferite alle materie formanti oggetto della contrattazione integrativa di cui al precedente paragrafo 1 una società dovesse apportare innovazioni nei sistemi e nelle modalità di attuazione dei propri servizi di bordo, tali da mutare in modo sostanziale l’attuale ordinamento di fatto dei servizi stessi, le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno richiedere che gli eventuali riflessi sul contenuto e le modalità di prestazione del lavoro, conseguenti a dette innovazioni, formino oggetto di esame per una eventuale disciplina formale a livello aziendale degli aspetti esclusivamente economici.
5. Sono comunque esclusi dalla contrattazione integrativa gli argomenti che abbiano formato oggetto di richieste e di trattazione in sede di rinnovo del Contratto nazionale e che non siano state espressamente rinviate alla contrattazione integrativa dall’Accordo di rinnovo del Contratto nazionale.
6. Le norme di cui all’art. 72 del Contratto collettivo 1 dicembre 1966 per navi da passeggeri inferiori alle 1.000 t.s.l. ed adibite a servizi locali, enucleate dal Contratto collettivo di lavoro, costituiscono parte integrante degli Accordi integrativi delle società di navigazione "Adriatica" e "Tirrenia".
7. I soggetti della presente contrattazione integrativa aziendale saranno gli organi periferici delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti nazionali di lavoro per l’imbarco degli equipaggi.
8. La richiesta per la stipulazione degli Accordi integrativi sarà presentata per iscritto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie del Contratto nazionale alla società e alla delegazione territoriale della Fedarlinea, con la indicazione degli argomenti da esaminare.
La trattativa sarà avviata entro 15 giorni dal ricevimento della predetta richiesta esclusivamente nella città ove ha sede la direzione generale della società.
9. L’eventuale rinnovo degli Accordi integrativi dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell’Accordo di rinnovo dei Contratti nazionali di imbarco.
Decorsi i predetti 6 mesi non saranno avanzate comunque richieste sino al successivo rinnovo dei Contratti nazionali.
Il suddetto limite può essere superato per le navi che entrassero in esercizio successivamente al limite stesso.
10. Gli Accordi integrativi sottoscritti sono vincolanti per le Organizzazioni firmatarie e per le rispettive sezioni periferiche e non potranno essere modificati sino alla loro scadenza.
11. In caso di mancato accordo in sede periferica, le questioni saranno deferite all’esame delle rispettive Organizzazioni sindacali centrali.
12. Le parti convengono che i vigenti Accordi aziendali, devono essere resi uniformi a quanto concordato in materia di lavoro straordinario, di compensi per lavori disagiati e di erogazione di indennità speciali. In particolare, tale revisione dovrà consistere nella eliminazione delle clausole che prevedono compensi per lavoro straordinario, per prestazioni nell’orario normale di lavoro nonché nella eliminazione o trasformazione di eventuali compensi corrisposti durante i mesi di imbarco in indennità da valere o meno quale coefficiente della retribuzione.
Dichiarazione a verbale
La Fedarlinea nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate in appendice al presente Contratto, dichiara che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto testo non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari del presente Contratto collettivo, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.
Norma transitoria
Gli Accordi sindacali relativi alle contrattazioni integrative aziendale si intendono prorogati sino al 30 settembre 1989 senza oneri aggiuntivi, fermo restando il normale svolgimento dei rapporti sindacali tra le parti.

Tutela dell’ambiente di lavoro
Le società in accordo con le Organizzazioni sindacali individueranno Enti pubblici qualificati ai quali demandare la rilevazione periodica o occasionale delle condizioni ambientali nei locali di lavoro, a tutela della salute e della integrità fisica dell’equipaggio. Le relative modalità di applicazione verranno definite in sede aziendale.

Utilizzazione del tempo libero nel corso del periodo di imbarco
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero sarà costituita presso ciascuna società una Commissione, composta da rappresentanti dell’azienda e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito di definire, nell’ambito di programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.
La Commissione esaminerà, altresì, la possibilità, limitatamente alle disponibilità tecniche ed organizzative di bordo, di consentire ai marittimi di usufruire di determinate attività culturali, artistiche e ricreative, senza peraltro interferire nella vita sociale dei passeggeri e con programmi realizzati distintamente da quelli riservati ai passeggeri stessi.

Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Le società si impegnano a portare a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che le stesse possano formulare osservazioni e suggerimenti, i piani dei locali equipaggio delle navi di nuova costruzione in fase di progettazione, da sottoporre poi all’approvazione della apposita Commissione igiene equipaggio presso il Ministero della marina mercantile.

Relazioni sindacali
Le norme che seguono sono comuni al Contratto collettivo di lavoro per gli equipaggi delle società di PIN, al regolamento organico per il personale di Stato maggiore navigante per le società di PIN e al Contratto collettivo di lavoro per gli addetti agli uffici e per il personale operaio delle società di PIN.
In attuazione delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e in particolare, del disposto dell’ultimo comma dell’art. 35 che demanda ai Contratti collettivi di lavoro l’applicazione dei principi sanciti dal predetto Statuto alle imprese di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue:
1. Rappresentanze sindacali aziendali
a) Presso la sede centrale di ciascuna società possono essere costituite, per il personale amministrativo ed operaio, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria il presente Contratto, rappresentanze sindacali aziendali, composte come segue:
- 2 rappresentanti sindacali sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti sindacali da 201 a 400 lavoratori;
- 4 rappresentanti sindacali oltre 400 lavoratori.
Presso le sedi e uffici periferici autonomi con più di 15 dipendenti, possono essere costituite rappresentanze sindacali composte da un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale.
Delle nomine e delle relative variazioni, sarà data comunicazione all’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea) e alla società.
b) Su ogni nave possono essere costituite, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria, rappresentanze sindacali composte come segue:
- 2 rappresentanti sindacali sino a 200 membri di equipaggio;
- 3 rappresentanti sindacali da 201 a 400 membri di equipaggio;
- 4 rappresentanti sindacali oltre 400 membri di equipaggio.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione all’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea) e alle società.
I rappresentanti sindacali di bordo avranno le seguenti attribuzioni:
- prospettare anche per iscritto al comando di bordo le questioni che potessero sorgere relativamente alla esatta applicazione dei Contratti di lavoro e degli Accordi sindacali nonché delle norme di legislazione sociale, di igiene e sicurezza del lavoro;
- cooperare con la Commissione viveri od eventualmente farne parte per il controllo della qualità, della quantità, della confezione e della distribuzione del vitto;
- conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
- indire assemblee sulle navi per il personale franco dal servizio, su materie di interesse sindacale e di lavoro, previa intesa con il comando di bordo. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso alla società, dirigenti nazionali e provinciali del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Eventuali problemi insoluti tra il comando di bordo e il delegato formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali periferiche.
Il delegato di bordo è tenuto, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per quanto concerne l’eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista all’art. 92.
L’eventuale trasbordo del predetto delegato su altra nave durante il periodo di imbarco o la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà della società saranno preventivamente comunicati, indicandone i motivi, all’Organizzazione sindacale che l’ha designato. Qualora non si opponga ai suddetti provvedimenti entro il termine di 3 giorni dalla notifica ricevuta, i provvedimenti diverranno operanti. In caso contrario, i provvedimenti medesimi formeranno oggetto di esame tra l’Organizzazione sindacale interessata e la delegazione della Fedarlinea nella città ove ha sede la direzione generale della società.
La tutela di cui ai paragrafi precedenti si estende ai marittimi che hanno svolto l’incarico di "delegato di bordo" fino ad un anno dalla cessazione dell’incarico stesso.
c) I rappresentanti sindacali di cui ai precedenti punti sono tenuti, come tutti gli altri dipendenti, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
[…]
3. Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico e da passeggeri nei porti nazionali (esclusi i giorni di arrivo e di partenza della nave).
2. Sulle navi da carico l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14, e fra le ore 16 e 19.
3. Sulle navi da passeggeri l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14, e fra le ore 16 e le 19. Nei porti capolinea, nei quali la sosta della nave è inferiore a 3 giorni o quando la cucina viene chiusa saranno consentiti l’accesso e la permanenza a bordo anche nel giorno di arrivo, dopo lo sbarco dei passeggeri.
4. I rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
5. L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
6. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle società armatrici, a 5 membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente Contratto. Agli anzidetti 5 membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
7. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a 3 ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tale caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
8. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
4. Affissione comunicazioni sindacali
1. La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle segreterie responsabili delle Organizzazioni e sezioni periferiche predette, nonché delle rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1, che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla direzione della società o sedi succursali.
[…]