Categoria: Normativa regionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 921 DEL 9 AGOSTO 2006

Prime disposizioni in materia di formazione delle figure professionali di RSPP e ASPP di cui all'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome attuativo, art. 2, commi 2,3,4 e 5 del D.Lgs.195/2003.


VISTO il decreto legislativo 19 settembre 2004, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE 901394/CEE 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99//38/CE, 2001145/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della legge 1° marzo 2002, n.39";

VISTO I"Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" approvato nella seduta del 26/01/2006, per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati "RSPP" e "ASPP"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006 ed allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il succitato Accordo stabilisce, in attuazione dei commi 2, 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626/1994, introdotto dal Decreto legislativo n.195/2003:
- le tipologie dei percorsi formativi destinati a coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP ovvero a coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni;
- gli indirizzi ed i requisiti dei corsi, la metodologia di insegnamento ed apprendimento, l'articolazione dei percorsi formativi, la valutazione degli apprendimenti, le certificazioni ed il riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi nonché durata e contenuti dei corsi di aggiornamento;

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 3 del decreto legislativo n. 626/1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n.195/2003, l'Accordo di cui trattasi individua ulteriori soggetti formatori nell'ambito delle Amministrazioni statali e pubbliche, delle istituzioni scolastiche statali, nonché gli ordini ed i collegi professionali, per attività di formazione destinata al proprio personale ovvero ai propri iscritti;

CONSIDERATO altresì che lo stesso Accordo prevede al punto 4.2 che possano svolgere l'attività formativa in parola anche i soggetti pubblici e privati purchè:
a. accreditati dalla regione nel cui ambito intendano operare
b. dimostrino di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro
c. dimostrino di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

DATO ATTO che sono attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni "Le linee interpretative dell'Accordo relativo al D.Lgs. 195/2003", condivise dai Coordinamenti tecnici delle regioni in materia di Formazione professionale e lavoro e in materia di Salute, ed approvate in sede di conferenza dei Presidenti il 13 luglio 2006;

ATTESO che la Regione Liguria intende promuovere la cultura della salute, sicurezza e prevenzione e gestire in modo integrato e coordinato le azioni relative alla formazione per la qualificazione degli RSPP e ASPP, con l'obiettivo di definire un quadro di riferimento complessivo finalizzato ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale in merito;

TENUTO CONTO che il predetto Accordo, in vigore dal 14 febbraio 2006, implica conseguenze immediate quali:
* la fissazione del termine di un anno per l'attivazione dei percorsi formativi a partire dalla data di pubblicazione dell'Accordo
* la cessazione della disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 195/2003 entro un termine vincolato alla data di attivazione dei corsi stessi;

CONSIDERATA quindi la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema di formazione per la qualificazione di RSPP e ASPP, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo, al fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;

PRESO ATTO che lo stesso Accordo prevede che, in fase di prima applicazione, le Regioni avvIlno in sede di autocoordinamento una sperimentazione utile a testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che occorre dare la massima operatività all'Accordo per consentire, in tempi rapidi, l'avvio dell'attività formativa destinata ad un numero elevatissimo di soggetti;

RITENUTO pertanto di predisporre, d'intesa con il Settore Sistema regionale della formazione e dell'orientamento e con il Servizio Prevenzione, un documento relativo alle prime disposizioni regionali in materia di formazione destinata agli RSPP e agli ASPP, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la legge regionale legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 "Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro"; così come modificata dalla legge regionale n. 37/1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1291 del 25/10/2002 "Approvazione del modello di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento della Regione Liguria e delle modalità operative per l'applicazione dello stesso", con cui la Regione ha dato attuazione al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/2001;

VISTO l'articolo 41 della stessa legge regionale n. 52/93 che prevede il riconoscimento dei corsi per i soggetti aventi scopo di lucro e quindi non in possesso dei requisiti di accreditamento;

RITENUTO pertanto opportuno, in questa fase transitoria e sperimentale, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti da formare in tempi ristretti, prevedere che i soggetti pubblici e privati aventi scopo di lucro, e quindi non in possesso del requisito di accreditamento, possano comunque attivare i corsi di formazione di cui all'Accordo secondo le procedure previste dall'art. 41 della legge regionale n.52/1993, che prevede il riconoscimento dello svolgimento di progetti di formazione professionale ai fini dell'attribuzione della qualifica finale, con le modalità indicate nel documento allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che tutti i soggetti formatori, accreditati e non, tenuti in base al citato Accordo a dimostrare il possesso dei requisiti b) e c) previsti al punto 4.2 dell'Accordo stesso, devono inviare alla Regione - Ufficio Sicurezza e qualità del lavoro - Via D'Annunzio 113 - 16121 Genova - la documentazione comprovante tali requisiti secondo le modalità indicate nel documento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di definire con successivo provvedimento dei Direttori Generali dei Dipartimenti competenti, le modalità per la valutazione dei requisiti b) e c) di cui al punto 4.2 dell'Accordo;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche attive del lavoro e occupazione, politiche dell'immigrazione Giovanni Vesco, dell'Assessore all'istruzione, formazione, innovazione tecnologica Massimiliano Costa e dell'Assessore alla Salute, politiche della sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo

DELIBERA

- di recepire i contenuti dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2006, con atto n. 2407, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" per la qualificazione dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle prime disposizioni regionali in materia di formazione delle figure professionali (RSPP) e (ASPP) di cui al sopracitato Accordo, al fine di consentire, in fase di prima applicazione, una sperimentazione utile a testare il nuovo impianto formativo;

- di dare atto che con successivo provvedimento dei Direttori Generali dei Dipartimenti competenti, si provvede a definire le modalità di verifica dei requisiti b) e c) indicati al punto 4.2 dell'Accordo;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione Ufficio Sicurezza e Qualità del lavoro

Prime disposizioni in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (R5PP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP) di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo delfarticolo 2, commi 2, 3, 4, e 5 del Decreto legislativo n.195 del 23 giugno 2003.

1. PREMESSA
In data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l'Accordo attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP), sancito in data 26 gennaio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il punto 2.7 dell'Accordo prevede che le Regioni e le Province Autonome definiscano le procedure per l'avvio di una sperimentazione che consenta di mettere alla prova il nuovo impianto formativo in vista degli eventuali adeguamenti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Coordinamento tecnico delle regioni in materia di Formazione professionale e di Lavoro, congiuntamente al Coordinamento tecnico delle regioni in materia di Salute ha definito le linee interpretative relative all'Accordo, approvate in conferenza dei presidenti il 13 luglio 2006 e, contestualmente, è stato avviato liter per la discussione in sede di Conferenza Stato- Regioni.

2. FINALITA'

Il presente documento disciplina in fase sperimentale le disposizioni di attuazione dell'Accordo richiamato in premessa in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere nel territorio della Regione Liguria attività formativa in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP).

3. DESTINATARI

La formazione, così come definita dall'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 195/03 si rivolge a:

*Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati "RSPP" e "ASPP") designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi - Tabelle A4 e A5 dell'Accordo;
*Aspiranti all'esercizio del ruolo di Responsabile o Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione in possesso:
- di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore - di Lauree triennali quali:
* Ingegneria della Sicurezza e Protezione * Scienze della Sicurezza e Protezione
* Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(gli aspiranti in possesso di tali lauree triennali sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B)

4. PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è articolato in tre moduli, la cui durata ed i contenuti sono definiti nell'ambito dell'Accordo.
Le procedure per l'avvio dei corsi formativi devono essere completate entro il 14/2/2007 mentre le attività formative devono concludersi entro il 14/2/2008.
I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell'Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto.
L'art.8 bis del D.Lgs. 626/94, introdotto dal decreto legislativo n. 195/2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento da effettuarsi con periodicità quinquennale, le cui modalità, contenuti e durata sono definiti al punto 3 dell'Accordo.

5. TIPOLOGIE DEI SOGGETTI FORMATORI INDIVIDUATI DALLA LEGGE

Sulla base del D.Lgs. n. 195/2003 e del successivo Accordo possono svolgere corsi in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP) di cui all'Accordo richiamato in premessa i soggetti appartenenti alle quattro tipologie di seguito elencate.

a. I seguenti soggetti individuati ope legis dall'art. 8 bis, comma 3 del Decreto Legislativo n. 626/94, come introdotto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 195/2003:
* Regioni e Province autonome
* Università
* ISPESL
* INAIL
* Istituto italiano di medicina sociale
* Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
* Amministrazione della Difesa
* Scuola superiore della pubblica amministrazione
* Associazione sindacali dei datori o dei lavoratori
* Organismi paritetici

b. I seguenti ulteriori soggetti individuati al punto 4.1 dell'Accordo citato in premessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 bis del Decreto legislativo n. 626/1994:

b.1) le Amministrazioni statali e pubbliche, di seguito elencate, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico:
* Ministero del lavoro e delle politiche sociali
* Ministero della salute
* Ministero delle attività produttive
* Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza
* Formez

b.2) le Istituzioni scolastiche, limitatamente al proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
- Istituti tecnici industriali
- Istituti tecnici aeronautici
- Istituti professionali per l'industria e l'artigianato
- Istituti tecnici agrari
- Istituti professionali per l'agricoltura Istituti tecnici nautici
- Istituti professionali per le attività marinare.

b.3) Ordini e collegi professionali, già abilitati ai sensi del'art. 10, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 494/1996, limitatamente ai propri iscritti.

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso specifici accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Tutti i soggetti formatori, come sopra individuati, possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di formazione e qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c) di cui al punto 4.2.2. dell'Accordo e qui espressamente richiamate:

a) essere accreditato dalla Regione in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati all'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 195/2003 quali soggetti abilitati a erogare la formazione per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP), possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In tal caso non sono quindi per queste ultime richiesti i requisiti previsti alle lettere a) , b) e c) di cui sopra.

6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI OPERANTI IN AMBITO REGIONALE

Sulla base di quanto previsto al punto 4.2 dell'Accordo richiamato in premessa, possono svolgere attività formativa anche i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati dalla Regione Liguria in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166
b) dimostrare il possesso di esperienza biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrare la disponibilità o l'impegno ad utilizzare solamente docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

6.1 Soggetti accreditati

La Regione Liguria, con deliberazione di Giunta regionale n.1291 del 25/10/2002 "Approvazione del modello di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento della regione Liguria e delle modalità operative per l'applicazione dello stesso" ha dato attuazione al decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n.166/2001. Sono destinatari dell'accreditamento i soggetti che abbiano tra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale ed escludano espressamente lo scopo di lucro.

I soggetti pubblici e privati, già in possesso del requisito di accreditamento per la macrotipologia C (formazione continua), devono inviare alla Regione Liguria - Ufficio Sicurezza e Qualità del Lavoro - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova - la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell'Accordo.

6.2 Soggetti non accreditati

I soggetti pubblici e privati aventi scopi di lucro e quindi non in possesso del requisito di accreditamento, in fase transitoria e sperimentale, possono attivare i corsi di cui all'Accordo citato in premessa, secondo le procedure previste dall'articolo 41 della regionale n.52/1993, che prevede il riconoscimento dello svolgimento di progetti di formazione professionale ai fini dell'attribuzione della qualifica finale.

Il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende allintera struttura formativa, non costituisce titolo per l'ottenimento di contributi pubblici ed è rilasciato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio a seguito di presentazione degli idonei documenti comprovanti il rispetto dei seguenti requisiti:
a. la disponibilità di strutture e di attrezzature idonee, nonché di un congruo sistema organizzativo;
b. la congruità dei contenuti didattico-formativi del corso rispetto alla figura professionale di uscita;
c. il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e professionale;
d. la congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili sbocchi occupazionali, nonché della figura professionale di uscita;
e. l'esistenza di un responsabile di tutte le attività formative;
f. l'accettazione del controllo tecnico didattico sull'attività svolta dalla Regione.

A tal fine, analogamente a quanto previsto per i soggetti accreditati, questi ultimi soggetti devono inviare alla Regione Liguria - Ufficio Sicurezza e Qualità del Lavoro - Via D'Annunzio 113 - 16121 Genova - la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell'Accordo, contestualmente alla presentazione dell' istanza di "riconoscimento" del corso, ai sensi dell'art.41 della I.r.n.52/93, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

La Regione procederà alla valutazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell'Accordo esclusivamente dopo l'avvenuto accertamento da parte delle Province del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art.41 della I.r.n.52/93 ai fini del riconoscimento del corso.

6.3 Valutazione dei requisiti b) e c) di cui al punto 4.2. dell'Accordo

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell'Accordo, i soggetti formatori in particolare devono dimostrare, anche mediante autocertificazione,:
*relativamente alle strutture di possedere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza, allegando documentazione comprovante le attività svolte in materia, la durata ed i contenuti delle stesse.
*relativamente ai docenti almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza, allegando unitamente alle autocertificazioni i curricula.

La Regione, con successivo provvedimento dei Direttore Generali dei Dipartimenti competenti, definisce le modalità per la valutazione dei sopracitati requisiti.
Gli elenchi dei soggetti formatori che risultano in possesso dei richiamati requisiti b) e C) sono trasmessi dalla Regione alle Amministrazione provinciali competenti.

7. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE

L'accertamento dell'apprendimento, disciplinato al punto 2.5 dell'Accordo, prevede che le Regioni e le province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

L'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, da rilasciare al termine di ogni percorso formativo di cui ai moduli A, B, C e l'Attestato di frequenza da rilasciare al termine di ogni tranche annuale o unica di aggiornamento dovranno riportare i seguenti elementi minimi comuni: *normativa di riferimento, attuativa del D.Lgs. 195/03
*specifica del modulo con monte ore (e per il modulo B specifica del macrosettore) *periodo di svolgimento del corso
*soggetto formatore
*dati anagrafici del corsista
*firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento riporterà anche le caratteristiche del percorso formativo e una descrizione sintetica delle verifiche finali e della loro tipologia.

Gli attestati sono rilasciati dall'Amministrazione provinciale competente ovvero dai Soggetti Formatori individuati indicati ai punti a), b) del paragrafo 5 delle presenti disposizioni.

Sarà cura dell'uitente conservare sia gli Attestati con verifica dell'apprendimento che i singoli Attestati di frequenza del corso di aggiornamento al fine di documentare il rispetto dell'obbligo di formazione e di aggiornamento.

8. SISTEMA INFORMATIVO

Al fine di poter disporre di un quadro costantemente aggiornato dell'offerta formativa regionale in materia di prevenzione e sicurezza nonché degli esiti delle attività corsuali si provvede ad utilizzare l'attuale sistema informativo della formazione professionale per quanto riguarda i soggetti formatori indicati paragrafo 6 ed alla realizzazione di un apposito sistema informativo in grado di acquisire direttamente dai soggetti formatori indicati ai punti a) e b) del paragrafo 5, le informazioni più rilevanti relativamente ai corsi svolti.

Nelle more della definizione del sistema informativo di cui sopra i soggetti formatori indicati ai punti a) e b) del paragrafo 5, devono trasmettere, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Sicurezza e qualità del lavoro copia dei verbali dei corsi svolti a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Tutti i soggetti formatori indicati ai punti a), b) del paragrafo 5 e al paragrafo 6 delle presenti disposizioni, sono tenuti ai conferire i dati nel sistema informativo come sopra indicato, secondo le modalità tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento, relativamente a tutti i corsi realizzati a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.