Consiglio di Stato, Sez. 5, 22 giugno 2011, n. 3776 - Infortunio a custode addetta alle pulizie di uno stabile e risarcimento


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA


ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6314 del 2007, proposto da:

Na.La., rappresentata e difesa dagli avv. Ch.Co. e Cl.Sa., con domicilio eletto presso l’avv. Cl.Sa. in Roma, v.le (...);

contro

A.L.E.R. di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Bi.Ca. e Ro.Ci., con domicilio eletto presso l’avv. Ro.Ci. in Roma, piazza (...);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, n. 1806 del 17 luglio 2006, resa tra le parti, concernente riconoscimento del danno biologico e morale per infortunio sul lavoro;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.L.E.R. di Milano, che ha spiegato anche appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Vi., per delega dell'Avv. Ci.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

Fatto



1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, con la sentenza n. 1806 del 17 luglio 2006, nella resistenza dell’intimata A.L.E.R. di Milano, già Istituto A.C.P., respingeva il ricorso proposto dalla signora La.Na., dipendente della predetta amministrazione con qualifica di custode addetta alle pulizie dello stabile sito in Milano, via (...), per l’accertamento e la declaratoria, per un verso, che l’incidente di cui era rimasta vittima in data 5 aprile 1994 (ustioni alle mani ed al braccio destro da utilizzazione di prodotti caustici forniti per la pulizia dello stabile malgrado l’uso di guanti di gomma) era occorso in occasione di lavoro, e, per altro verso, che l’A.L.E.R. di Milano era tenuto al risarcimento del danno differenziale derivante dai danni permanenti conseguenti all’infortunio (consistenti in un eczema piodermizzato all’arto superiore destro e da parestesie e disestesie alla mano destra, scatenatesi al semplice contatto da acqua fredda, con comparsa di ponfi al contatto con la polvere di casa, nonché deficit scenico all’arto superiore destro), inteso come danno biologico, sia per l’invalidità temporanea che per quella permanente, e come danno morale, con condanna della predetta azienda al pagamento della complessiva somma di Lire 102.196.000, corrispondenti a Euro 52.779,80 (di cui Lire 50.796.000, a titolo di danno biologico da invalidità permanente, quantificata nella misura del 16%; Lire 26.440.000, per il danno biologico da invalidità temporanea riferita a 330 giorni di malattia ragguagliati a Lire 80.000 giornaliere; Lire 25.000.000 a titolo di danno morale).

Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’intimata azienda, il predetto tribunale, pur dando atto che non era necessaria alcuna attività istruttoria per accertare l’effettivo verificarsi dell’infortunio sul lavoro, riteneva tuttavia infondata la domanda della ricorrente sia perché, come risultava dalle determinazioni dell’I.N.A.I.L. (rimaste peraltro non ritualmente contestate), dal predetto infortunio non era residuata alcuna conseguenza di carattere permanente (irrilevante al riguardo essendo l’argomentazione dell’interessata circa la presunta franchigia applicata dall’istituto assicuratore, franchigia di cui non vi era alcuna traccia nell’accertamento del predetto istituto e che comunque, essendo limitata al 10% - e non al 20%, come dedotto dall’interessata – non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in esame in cui il pregiudizio permanente era superiore a tale soglia), sia perché non vi era alcuna prova né che i danni permanenti fossero incidenti sulla capacità lavorativa specifica dell’interessata, né che tra questi e l’infortunio sussistesse l’indispensabile nesso di causalità; era inoltre infondata anche la domanda tesa al riconoscimento del c.d. danno morale, sia perché il fatto illecito da cui erano derivati gli asseriti danni non integrava gli estremi del reato, sia perché in ogni caso alcuna prova era stata data di detto danno, sub specie di danno non patrimoniale, mentre quanto alla domanda relativa al risarcimento del danno biologico, quest’ultimo aveva già trovato integrale soddisfazione nell’indennizzo liquidato dall’I.N.A.I.L.



2. Con rituale e tempestivo atto di appello la signora La. Na. ha chiesto la riforma di tale sentenza, dolendosi che i primi giudici avevano erroneamente ed ingiustamente respinto la domanda, superficialmente apprezzando la ampia documentazione versata in atti.

Secondo l’appellante, invero, non poteva dubitarsi della responsabilità dell’azienda intimata per l’infortunio occorsole ai sensi dell’art. 2087 c.c., non essendo stata giammai fornita la necessaria prova liberatoria, in quanto, per un verso, era irrilevante ed ininfluente a tal fine la produzione della bolla di consegna al custode del materiale di consumo, dei guanti e dei prodotti per la pulizia (tra cui l’ammoniaca e la candeggina), mentre per altro verso non era stato provato né che la predetta azienda avesse fornito ai dipendenti le opportune ed adeguate istruzioni circa l’uso dei prodotti, né che la candeggina e l’ammoniaca consegnata avessero una concentrazione uguale ai prodotti normalmente disponibili in commercio.

Sotto altro profilo, sempre secondo la tesi dell’appellante, non poteva neppure dubitarsi della sussistenza nella fattispecie di un danno risarcibile ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, essendo state provate sia la esistenza delle conseguenze permanenti dell’infortunio, sia l’entità del danno, sulla scorta di un’apposita consulenza, erroneamente sul punto avendo i primi giudici accordato valore decisivo al documento in data 10 luglio 2005 proveniente dall’I.N.A.I.L., secondo cui dall’infortunio non era residuata alcuna conseguenza di carattere permanente, senza tener conto, per un verso, del certificato proveniente dalla stessa A.L.E.R. in data 2 novembre 2004, secondo cui l’interessata, all’esito dei disposti accertamenti medici, “... non era più idonea alle mansioni” e, per altro verso, del pacifico principio di autonomia dell’azione risarcitoria (e del relativo accertamento giudiziale) nei confronti del datore di lavoro rispetto all’accertamento amministrativo nei confronti del solo I.N.A.I.L.

D’altra parte, non solo non poteva condividersi la tesi dei primi giudici, secondo cui non sussisteva il diritto al risarcimento del danno non sussistendo diminuzione della capacità lavorativa o di guadagno, per quanto, a tutto voler concedere, sussisteva comunque un danno biologico, per l’invalidità temporanea e per il danno biologico; ciò senza contare che il danno biologico da invalidità temporanea, diversamente da quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, non era stato risarcito dall’I.N.A.I.L., essendo divenuto risarcibile solo per effetto del D.Lgs. n. 23 febbraio 2000, n. 38, laddove l’infortunio era temporalmente precedente; non poteva poi negarsi la spettanza del risarcimento del danno morale, non patrimoniale, per la pacifica lesione patita al bene salute, costituzionalmente garantito.

L’appellante insisteva quindi per l’accoglimento della domanda proposta in primo grado, formulando anche richiesta di ammissione di prova testimoniale, puntualmente articolata per separati articoli.

Ha resistito al gravame l’A.L.E.R. di Milano, chiedendone il rigetto siccome inammissibile, in relazione ad alcune circostanze di fatto nuove, introdotte per la prima volta solo nel giudizio di appello, e comunque infondato, riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado e spiegando altresì appello incidentale nella parte in cui era stata respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo a suo avviso la controversia alla potestas iudicandi del giudice ordinario.



3. Nell’imminenza dell’udienza di discussione del merito del ricorso l’appellante ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive con apposita memoria.

All’udienza dell’8 marzo 2001, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto



4. Priorità logica impone alla Sezione di esaminare innanzitutto l’appello incidentale, con il quale l’A.L.E.R. di Milano ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, già respinta dai primi giudici.

L’eccezione è infondata.

La Corte di Cassazione (SS. UU. 8 luglio 2008, n. 18623) ha affermato che ove il pubblico dipendente proponga nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro una domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psico – fisica non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (ovvero mediante il richiamo a norme di legge, 2043 c.c. o 2087 c.c.), trattandosi di indizi non decisivi, essendo invece necessario esaminare l’elemento materiale dell’illecito posto a fondamento della domanda per stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti (nel quale caso si è in presenza di una responsabilità extracontrattuale che dà luogo alla giurisdizione del giudice ordinario) ovvero se la condotta lesiva dell’amministrazione presenti caratteri tale da escludere qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporti di impiego, così che all’amministrazione sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (ex art. 2087 c.c.), con conseguente natura contrattuale della relativa azione di responsabilità e giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie precedenti al 1 luglio 1998.

Nel caso di specie la controversia attiene alle conseguenze di un infortunio occorso ad un dipendente pubblico nello svolgimento delle proprie mansioni di servizio e pertanto è fondata sulla violazione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro degli obblighi di protezione del lavoratori di cui all’art. 2087 c.c.: da ciò discende la natura contrattuale della proposta azione di responsabilità con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia pendente in data precedente al 1 luglio 1998.

L’appello incidentale deve essere pertanto respinto.

5. Passando all’esame dell’appello principale, la Sezione è dell’avviso che esso sia fondato nei sensi e nei limiti appresso indicati.

5.1. In relazione al profilo dell’an, occorre rilevare che, come del resto correttamente affermato dai primi giudici e diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione appellata, non è revocabile in dubbio che la signora La.Na., dipendente dell’A.L.E.R. (già Istituto A.C.P.) di Milano con mansioni di custode addetta alla sorveglianza, all’incasellamento della corrispondenza e alle pulizie dello stabile sito in Milano, via (...), sia rimasta effettivamente vittima di un infortunio sul lavoro il 5 aprile 1994, allorquando nello svolgimento delle proprie mansioni ha riportato ustioni chimiche su entrambe le mani e all’avambraccio destro.

Infatti, pur dovendosi ammettere che non siano indicate le puntuali circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l’incidente e le stesse modalità dell’infortunio, la documentazione in atti (soprattutto quella di carattere medico – sanitaria in atti, ma anche gli attestati (due) dell’I.N.A.I.L. di Milano relativi alla liquidazione delle indennità per inabilità assoluta al lavoro, peraltro relativi ai periodi 24 maggio 1994 - 6 luglio 1994 e 13 ottobre 1994 – 16 febbraio 1995) fornisce una serie di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere ragionevole, anche per la mancanza di qualsiasi elemento probatorio (o anche indiziario) contrario, l’effettivo verificarsi del fatto storico dell’infortunio occorso all’appellante, circostanza che non può considerarsi smentita, né messa in dubbio, dalla mera apodittica negazione del fatto stesso da parte dell’amministrazione appellata, non potendo a tal fine neppure condividersi, per la sua evidente contraddittorietà, logica, ancor prima che giuridica, la tesi secondo cui la denuncia dell’infortunio all’I.N.A.I.L. non implicherebbe la sussistenza del fatto – infortunio, né il riconoscimento dell’incidente occorso al dipendente come infortunio sul lavoro.

5.2. Dalla documentazione in atti emerge altresì che da tale infortunio alla dipendente signora La.Na., rimasta assente dal servizio per un notevole arco di tempo, sono derivati postumi di natura permanente, variamente qualificati come “eczema essudativo alla mano e braccio dx” (referto Istituto di Medicina del lavoro dell’Università di Milano - Reparto di allergologia e dermatologia professionale – del 7 novembre 1994), “esiti cicatriziali da pregressa causticazione professionale da detergente. Eczema cronico all’avambraccio dx e mano dx in dipendenza dell’infortunio professionale da detergente” (referto Istituto Medicina del lavoro dell’Università di Milano – Reparto di allergologia e dermatologia professionale – del 28 giugno 1996).

Nel referto della Struttura Poliambulatoriale – Privati – Medicina del Lavoro – del Ce. S.p.A. (struttura privata) di Milano si specifica che “dall’aprile 1994, a seguito di contatto con detergenti caustici (ipoclorito di Na) comparsa di DAC all’arto inferiore destro: cutireattività dubbia per fosfato di alcool grasso, negativi i restanti referti allergologici. Segue cronicizzazione del quadro e compilazione del I certificato di malattia professionale ... A carico della cute dell’arto superiore destro si evidenziano chiazze eritemato – desquamative, pruriginose, compatibili con diagnosi di dermatite da contatto”.

Le “Considerazioni e conclusioni medico – legali” della consulenza di parte in data 30 maggio 1995, prodotta dall’interessata sin dal primo grado di giudizio, evidenziano che “In seguito all’infortunio lavorativo di cui rimase vittima in data 05/04/1994, la Sig.a La.Na. riportò ustione da caustici all’avambraccio ed alla mano destra esitata in eczema lichenificato”, aggiungendo, per un verso, che “Da tale lesione derivò una malattia con corrispondente inabilità lavorativa assoluta della durata complessiva di mesi undici” e, per altro verso, che “In considerazione dell’obiettività direttamente constatata, da considerare ormai pressoché stabilizzata, non suscettibile di significativi miglioramenti, è da ritenere che sia residuato un danno biologico del quindici – sedici per cento con corrispondente menomazione della capacità lavorativa specifica”.

Sulla scorta di tali obiettivi elementi di fatto, peraltro neppure adeguatamente contestati dall’amministrazione appellata, se non in modo del tutto generico, non può ragionevolmente negarsi né l’esistenza di conseguenze di carattere permanente derivate dall’infortunio sul lavoro del 5 aprile 1994, né l’esistenza del nesso di causalità tra l’infortunio e le conseguenze, a nulla rilevando la dicitura, contenuta nei due citati prospetti dell’I.N.A.I.L. di liquidazione di indennità e rimborso spese, secondo cui “nessuna conseguenza di carattere permanente è residuata”, non integrando essa una certificazione medica sullo stato fisico del dipendente e non essendo stata in ogni caso supportata da idonea documentazione medico – sanitaria.

Né alcun rilievo può avere, ai fini dell’an dell’azione risarcitoria di cui si discute, la circostanza che l’interessata non abbia proposto opposizione ai predetti provvedimenti d liquidazione ai sensi dell’articolo 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che con la predetta opposizione l’infortunato può contestare il rifiuto di liquidazione dell’indennità ovvero la data di cessazione della indennità per inabilità temporanea ovvero la dichiarata inesistenza di inabilità permanente, situazioni queste che non riguardano la fattispecie in esame.



5.3. Deve in conclusione affermarsi la responsabilità dell’amministrazione appellata per l’infortunio occorso alla signora La.Na. e per le conseguenze permanenti che ne sono derivate, essendo stata dall’interessata fornita la necessaria prova del fatto (infortunio) e della ragionevole esistenza del danno permanente che ne è derivato e del relativo nesso di causalità e non essendo stata per contro fornita dall’amministrazione alcuna prova o elemento di prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2010, n. 12351) ovvero di aver vigilato sia per l’effettiva attuazione di tutte le necessarie misure protettive eventualmente adottate (Cass., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9689), sia per l’effettivo uso degli strumenti di cautela eventualmente forniti al lavoratore, non potendo in ogni caso il datore di lavoro essere esonerato da responsabilità in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, salvo il caso in cui la condotta di quest’ultimo sia stata del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute e rappresenti la causa esclusiva dell’evento (Cass., sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3786), ipotesi quest’ultima che non è stata provata (o offerto di provare) ricorrere nel caso di specie.

Sulla scorta del delineato indirizzo giurisprudenziale devono essere respinte come inammissibili, inconferenti ed irrilevanti le richieste istruttorie di prova testimoniale avanzate dall’amministrazione appellata nella memoria di costituzione.



5.4. Accertata la responsabilità dell’amministrazione appellata, la Sezione osserva che la domanda risarcitoria relativa al riconoscimento del danno patrimoniale derivato dall’infortunio e dalle conseguenze permanenti dello stesso, danno ulteriore rispetto a quello già liquidato dall’I.N.A.I.L., non può trovare accoglimento, essendo mancata al riguardo qualsiasi prova.

Infatti, anche a voler ammettere che le conseguenze permanenti prodotte dall’infortunio del 5 aprile 1994 abbiano comportato una diminuzione della capacità lavorativa specifica dell’interessata, non solo di tale diminuzione non è stata neppure genericamente indicata la relativa percentuale, per quanto non è stato fornito alcun elemento idoneo a supportare la tesi che tale eventuale diminuzione abbia impedito o possa impedire per il futuro il collocamento lavorativo dell’appellante e possa quindi aver determinato un danno patrimoniale.

Sul punto è appena il caso di rilevare che la prova di tale danno patrimoniale spettava all’appellante e a tale mancanza non può supplire un’eventuale consulenza tecnica d’ufficio che del resto non è neppure un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione della prova; d’altra parte la stessa giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che l’invalidità permanente, totale o parziale, che segue ad un incidente se comporta un danno biologico, non configura necessariamente anche un danno patrimoniale, dovendo accertarsi (e provarsi) se ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso effettivamente sulla capacità di svolgimento della specifica attività lavorativa e se ed in quale misura persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti all’attitudine ed alle condizioni personali ed ambientali del dipendente (Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21062; 18 settembre 2007, n. 19357).

5.5. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, la Sezione osserva che, come puntualizzato dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972; sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828; sez. lav. 24 maggio 2010, n. 12593), deve innanzitutto escludersi che esso soggiaccia al limiti di cui agli articoli 2059 c.c. e 185 c.p., allorquando vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti; inoltre quanto al danno non patrimoniale da lesione della salute, è stato evidenziato che esso costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva che copre sia il danno biologico, sia il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva (anche se quest’ultimo non rappresenta una autonoma categoria di danno), sia danno c.d. estetico, quella alla vita di relazione e quello c.d. esistenziale: in definitiva nel caso di danno all’integrità fisica del lavoratore, ai fini della sua risarcibilità, inteso quale sommatoria di danno biologico e danno morale, non è necessario che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 185 c.p.

Sulla scorta di tali condivisibili principi la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno biologico e come danno morale, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, è meritevole di accoglimento, tanto più che, come è stato affermato (Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22608; 5 maggio 2010, n. 10834), “la copertura assicurativa dell’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico, né a quello morale, essendo le indennità previste dal citato d.P.R. 1124/65 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato e non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica. Soltanto con la novella legislativa introdotta con il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 la copertura assicurativa obbligatoria è stata estesa anche al cosiddetto danno biologico”.

Ricordato che gli esiti dell’infortunio occorso all’interessata in data 5 aprile 1994 sono stati stimati, a titolo di danno biologico, nella perizia di parte del 30 maggio 1995 (giammai contestata sul punto dall’amministrazione appellata) nella misura del 15 – 16%, in ordine alla quantificazione del danno, in mancanza di elementi certi ed obiettivi, può procedersi in via equitativa.

Al riguardo la Sezione osserva che il D.M. 12 luglio 2000 (recante Approvazione di “Tabella delle menomazione”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”; relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), per quanto non applicabile ratione temporis alla controversia in esame, contiene tuttavia elementi che possono essere tenuti in considerazione ai fini della liquidazione equitativa in questione.

In particolare, nella tabella “Menomazione”, al n. 40 è indicata “Dermatite cronica a genesi irritativa, a seconda del tipo e della diffusione delle lesioni, comunque interessanti il volto e/o il collo e gli arti, con alterazione della sensibilità e apprezzabile pregiudizio estetico” in cui possono ragionevolmente farsi rientrare le più volte ricordate conseguenze dell’infortunio occorso all’appellante in data 5 aprile 1994; a tale menomazione è ricollegata una percentuale invalidante fino al 16% (così che anche la perizia di parte prodotta dall’interessata risulta essere congrua e ragionevole): ad un grado di menomazione del 15% corrisponde poi nella tabella “indennizzo danno biologico” per un soggetto donna compreso fra 31 – 35 anni (al momento dell’incidente l’interessata, nata nel 1961, aveva circa 33 anni) un indennizzo in capitale pari a Lire 40.163.000.

Orbene tenendo conto che nel caso in esame deve liquidarsi solo il danno non patrimoniale e che la somma sopra indicata è comprensiva invece anche di quello patrimoniale, può stimarsi equo ritenere che in concreto il predetto danno non patrimoniale, omnicomprensivo, corrisponda alla metà della predetta somma e tenuto conto che l’incidente è risalente all’aprile del 1994 esso può essere equitativamente liquidato in complessivi Lire 15.000.000.

Tale importo, trasformato in euro, deve essere rivalutato all’attualità e sulla somma rivalutata, dal deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo, sono dovuti gli interessi legali.

6. In conclusione alla stregua delle considerazioni svolte e nei limiti sopra indicati l’appello deve essere accolto, mentre deve essere respinto l’appello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto dalla signora La.Na. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, con la sentenza n. 1806 del 17 luglio 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto in primo grado; respinge l’appello incidentale dell’A.L.E.R. di Milano.

Condanna quest’ultima al pagamento in favore della signora La.Na. delle spese del doppio grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello - Presidente

Carlo Saltelli - Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa - Consigliere

Eugenio Mele - Consigliere

Antonio Bianchi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 22 giugno 2011.