Tipologia: Accordo
Data firma: 25 luglio 2011
Validità: 01.08.2011 - 31.12.2014
Parti: NTV e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Trasporti
Settori: Trasporti, Trasporto ferroviario, NTV
Fonte: FIT-CISL

Sommario:

Verbale di accordo
Allegato 1
• CCNL Mobilità 30 settembre 2010
Allegato 2
Allegato 2a

Art. 1 Disciplina del Sistema delle Relazioni Industriali
Art. 2 Procedura Negoziale Aziendale
Art. 3 Comitato Aziendale per le Pari Opportunità
Art. 4 Comitato Aziendale Sicurezza sul Lavoro
Art. 5 Assemblea
Art. 6 Malattia e Infortunio non sui Lavoro
Art. 7 Facilitazioni per i Lavoratori Studenti
Art. 8 Divisa
Art. 9 Doveri del Personale
Art. 10 Periodo di Prova
Art. 11 Lavoro a Tempo Parziale
Art. 12 Trasferimenti individuali
Art. 13 Risoluzione del Rapporto di Lavoro con Preavviso
Art. 14 Classificazione Professionale
Art. 15 Formazione e Sviluppo Professionale
Art. 16 Orario di Lavoro
Art. 17 Lavoro Straordinario
Art. 18 Riposo Settimanale e Giorni Festivi
Art. 19 Ferie e Festività Soppresse
Art. 20 Reperibilità e Disponibilità
Art. 21 Retribuzione
Art. 22 Minimi Contrattuali
Art. 23 Aumenti Periodici di Anzianità
Art. 24 Mensilità Aggiuntive
Art. 25 Indennità di Funzione Quadri
Art. 26 Compenso per Lavoro Straordinario
Art. 27 Indennità per Lavoro Notturno
Art. 28 Indennità per Lavoro Domenicale e Festivo
Art. 29 Indennità di Cassa
Art. 30 Trattamento di Fine Rapporto
Art. 31 Trattamento Riconosciuto in Caso di Servizi Svolti
Art. 32 Free Pass
Art. 33 Modalità di Confluenza
Allegato 3 Accordo integrativo aziendale NTV di secondo livello
Art. 1 Contrattazione di Secondo Livello
Art. 2 Diritti e Rappresentanze Sindacali
Art. 3 Assemblea;
Art. 4 Contributi Sindacali
Art. 5 Sede di Lavoro
Art. 6 Contratto a Termine
Art. 7 Divisa
Art. 8 Vitto ed Alloggio
Art. 9 Sistema Provvigionale
Art. 10 Previdenza Complementare
Art. 11 Welfare Aziendale
Allegato 3a Patto di produttività e sistema premiante 2012/2014

Allegato 3b
Allegato 4
Art. 26 - Malattia e Infortunio Non Sul Lavoro
Art. 27 - Infortunio Sul Lavoro e Malattia Professionale
Art. 28 - Tutela Della Maternità e Della Paternità
Art. 29 - Tossicodipendenza e Alcoldipendenza
Art. 30 - Persone con Handicap
Art. 31 - Lavoratori Affetti da Virus HIV
Art. 32 - Volontariato
Art. 33 - Facilitazioni per i Lavoratori Studenti
Art. 34 - Congedi per Formazione e per Formazione Continua
Art. 35 - Congedo per Gravi Motivi Familiari
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Permessi per Donatori di Sangue e di Midollo Osseo
Art. 38 - Servizio Militare o Servizio Civile Sostitutivo
Art. 39 - Assenze Non Retribuite
Art. 43 - Formazione Professionale
Art. 44 - Ambiente, igiene e Sicurezza del Lavoro
Art. 45 - Divisa
Art. 47 - Tutela Legale e Copertura Assicurativa
Art. 48 - Risoluzione del Rapporto di Lavoro con Preavviso
Art. 51 - Doveri del Personale
Art. 52 - Sanzioni Disciplinari
Art. 53 - Mancanze Punibili con il Rimprovero Verbale o Scritto
Art. 54 - Mancanze Punibili con la Multa
Art. 55 - Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Uno a Quattro Giorni
Art. 56 - Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Cinque a Sette Giorni
Art. 57 - Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Otto a Dieci Giorni
Art. 58 - Mancanze Punibili con il Licenziamento con Preavviso
Art. 59 - Mancanze Punibili con il Licenziamento Senza Preavviso
Art. 60 - Sospensione Cautelare Non Disciplinare
Art. 61 - Procedimento Disciplinare
Art. 62 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato
Comparazione Ntv - CCNL AF/Trenitalia/CCNL Ntv 25.07.11
Comunicato congiunto

Verbale di accordo
In data 25 luglio 2011 si sono incontrate l'impresa ferroviaria "Nuovo Trasporto Viaggiatori" SpA (di seguito NTV), […] e le Organizzazioni Sindacali: Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uilt Uil […], Ugl Trasporti […]

Premesso da parte aziendale che:
• NTV rappresenta, nello scenario europeo e nazionale del trasporto ferroviario liberalizzato, la prima impresa a totale capitale privato che ha programmato un investimento complessivo di circa 1 miliardo di euro, con la missione di effettuare il servizio di trasporto viaggiatori lungo le linee ferroviarie ad Alta Velocità;
• Il progetto di NTV risulta soggetto ai notevoli rischi tipici delle iniziative a forte contenuto innovativo, e quindi necessita di un adeguato periodo di messa a punto (fase di start up);
• NTV con i propri servizi intende contribuire alla crescita del sistema ferroviario ed alla valorizzazione delle linee ad Alta Velocità, fondamentali per l'ammodernamento del Paese;
• NTV ritiene il fattore lavoro elemento determinante per il raggiungimento dei risultati attesi dalla società in termini di qualità del servizio e di soddisfacimento delle esigenze dei viaggiatori. A tal fine ha appositamente costituito la propria Scuola di Formazione, con un investimento di circa 18 milioni di euro, attraverso la quale i giovani selezionati con criteri meritocratici, acquisiscono certificazioni e competenze di elevata professionalità;
• NTV, con riguardo al proprio personale, ritiene necessario che il trattamento economico e normativo de dipendente sia correlato alla professionalità ed al merito secondo i più elevati standard di qualità del lavoro, e che i livelli di produttività e del costo del lavoro siano coerenti con una gestione economica efficiente e competitiva dell'Azienda e con le prestazioni consentite dagli elevati standard tecnologici e di sicurezza del sistema "Alta Velocità";
• NTV prevede a regime una occupazione diretta di circa 1.000 unità lavorative assunte a tempo indeterminato, cui va aggiunta una occupazione indiretta pari a circa 1.000 unità lavorative;
• NTV prevede l'avvio dell'esercizio commerciale entro il 2011.

Premesso da parte sindacale che:
• la necessità di regolare le condizioni di competizione nel mercato del trasporto ferroviario, anche attraverso la progressiva armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi applicati al personale delle diverse società operanti sul mercato, con l'obbiettivo di sviluppare sempre più elevati standard di sicurezza e di qualità del lavoro e del servizio;
• la volontà di applicazione di modelli contrattuali collettivi nazionali, che nel quadro di un regolato sistema di relazioni industriali , determinino opportunità di formazione per giovani lavoratori e lavoratrici da professionalizzare ed assumere con la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
• la volontà di applicazione di modelli contrattuali collettivi nazionali, che nel quadro di un regolato sistema di relazioni industriali , determinino opportunità di formazione per giovani lavoratori e lavoratrici da professionalizzare ed assumere con la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
• la individuazione del nuovo CCNL della Mobilità, così come delineato nel protocollo sottoscritto il 14 maggio 2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dalie Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Datoriali stipulanti, quale primo riferimento indispensabile per realizzare la progressiva armonizzazione anche delle specifiche caratteristiche dei sistemi di Alta Velocità proprie del servizio svolto da NTV;
• la volontà pertanto di ricomprendere NTV nell'ambito naturale della Contrattazione Nazionale dei Comparto dei Trasporti, propria dei Settore che include la produzione delle Attività Ferroviarie comprese quelle dell'Alta Velocità;
• la necessità di un confronto sistemico e di merito relativo al piano d'impresa, alla sua implementazione e agli sviluppi degli asset aziendali nello scenario dei servizi di trasporto nel paese;

Tutto quanto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue, considerando gli allegati successivamente citati costituenti parte integrante del presente accordo:

1) qualora NTV intendesse in futuro operare in settori dei trasporto ferroviario diversi dall'Alta Velocità, le parti convengono che si renderà necessario un confronto ai fine di individuare una specifica normativa;
2) strutturare in NTV un sistema di relazioni industriali stabile ed efficace, fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato da sistematicità di rapporti;
3) l'avvio di una specifica fase relazionale di carattere informativo per ulteriore approfondimento degli elementi fondamentali del Piano d'Impresa (orizzonte 2014), con avvio il prossimo settembre 2011;
4) l'adesione di NTV ai Protocollo sul nuovo CCNL della Mobilità, sottoscritto tra le parti sociali il 14 maggio 2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai conseguenti testi contrattuali riferiti al punto C del citato Protocollo siglati "per identificazione" dalle stesse parti sociali presso il medesimo Ministero il 30 settembre 2010, avviene attraverso la sottoscrizione degl'allegato 1 al presente verbale di accordo;
5) nel costituendo contesto normativo collettivo definito al precedente punto 4), la collocazione di NTV nell'ambito del CCNL di categoria delle Attività Ferroviarie descritto nella premessa della richiamata intesa siglata dalie parti il 30 settembre 2010, secondo le modalità applicative definite negli allegati 2 e 2A, riferite alla fase di avvio dell'attività di esercizio e commerciale, traguardata dal Piano di Impresa all'anno 2014 ed alle relative connesse particolarità organizzative ed operative che caratterizzano tale fase;
6) la disponibilità di NTV a partecipare alle ulteriori fasi negoziali che riguardano il costituendo CCNL delta Mobilità ed il rinnovo del CCNL di categoria delle Attività Ferroviarie;
7) l'accordo integrativo aziendale di secondo livello di cui all'allegato 3 ai presente accordo;
8) la definizione di un "Patto di Produttività" e relativo sistema premiante di cui all'allegato 3A del presente accordo contrattuale, connesso alla fase di avvio dell'attività di esercizio commerciale, al numero di convogli e alle relative particolarità organizzative ed operative che caratterizzano tale fase;
9) il presente accordo decorre dal 1° agosto 2011 e scade entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, ferme restando le scadenze precedenti previste dai singoli allegati nell’ambito di detta durata per l'introduzione di possibili novazioni convenute tra le parti.

Allegato 1 al verbale di accordo dei 25 luglio 2011 tra NTV Spa e le Organizzazioni Sindacali
Con riferimento al punto 4) dell'odierno accordo si conviene che quanto definito nei testi siglati "per identificazione" dalle parti il 30 settembre 2010, sono applicati in NTV secondo la normativa di cui agli allegati 2A e 3.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della richiamata intesa, siglata il 30 settembre 2010, le parti procederanno alla definizione in sede aziendale degli aspetti riferiti a "disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali" e "mercato del lavoro" per le eventuali parti di competenza del secondo livello di contrattazione, completando così l'accordo integrativo aziendale di cui all'allegato 3 al presente accordo.

Allegato 2 al verbale di accordo del 25 luglio 2011 tra NTV Spa e le Organizzazioni Sindacali
Con riferimento al punto 5) dell'odierno accordo si conviene che hanno integrale applicazione in NTV gli aspetti normativi disciplinati dai seguenti articoli del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie, aggiornati alla normativa vigente e coordinati con le disposizioni di cui all'allegato 2A e 3:

Art. 26 Malattia e Infortunio Non Sul Lavoro
Art. 27 Infortunio Sul Lavoro e Malattia Professionale
Art. 28 Tutela Della Maternità e Della Paternità
Art. 29 Tossicodipendenza e Alcoldipendenza
Art. 30 Persone con Handicap
Art. 31 Lavoratori Affetti da Virus HIV
Art. 32 Volontariato
Art. 33 Facilitazioni per i Lavoratori Studenti
Art. 34 Congedi per Formazione e per Formazione Continua
Art. 35 Congedo per Gravi Motivi Familiari
Art. 36 Permessi
Art. 37 Permessi per Donatori di Sangue e di Midollo Osseo
Art. 38 Servizio Militare o Servizio Civile Sostitutivo
Art. 39 Assenze Non Retribuite
Art. 43 Formazione Professionale
Art. 44 Ambiente, Igiene e Sicurezza del Lavoro
Art. 45 Divisa
Art. 47 Tutela Legale e Copertura Assicurativa
Art. 48 Risoluzione del Rapporto di Lavoro con Preavviso
Art. 51 Doveri del Personale
Art. 52 Sanzioni Disciplinari
Art. 53 Mancanze Punibili con il Rimprovero Verbale o Scritto
Art. 54 Mancanze Punibili con la Multa
Art. 55 Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Uno a Quattro Giorni
Art. 56 Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Cinque a Sette Giorni
Art. 57 Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Otto a Dieci Giorni
Art. 58 Mancanze Punibili con il Licenziamento con Preavviso
Art. 59 Mancanze Punibili con il Licenziamento Senza Preavviso
Art. 60 Sospensione Cautelare Non Disciplinare
Art. 61 Procedimento Disciplinare
Art. 62 Collegio di Conciliazione e Arbitrato


Allegato 2 A al verbale di accordo dei 25 luglio 2011 tra NTV Spa e le Organizzazioni Sindacali
1) In considerazione della fase di avvio delle attività di esercizio e commerciali dell'impresa ed in relazione alle connesse particolarità organizzative ed operative che caratterizzano tale fase, con riferimento ai punti 4 e 5 dell'odierno accordo si conviene che gli aspetti normativi ed economici di seguito specificati hanno applicazione in NTV con le modalità definite nel presente allegato.

Art. 1 - Disciplina del Sistema delle Relazioni Industriali
1. In applicazione e a integrazione di quanto previsto all'art. 1 CCNL Mobilità le parti convengono che li sistema delle relazioni industriali, nell'ambito della società NTV S.p.A., si articola secondo due distinte fasi:
- Fase della Informazione;
- Fase della Contrattazione.
Sia la fase dell'informazione sia quella della contrattazione saranno articolate su due livelli:
- A livello nazionale;
- A livello di sedi territoriali Nord (Milano) e Centro-Sud (Roma).
La ripartizione tra livello nazionale e livello di sedi territoriali sarà definita tra le parti nell'ambito dell'accordo relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), così come definito all'art. 2, allegato 3 del presente accordo contrattuale.
Fase della Informazione
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, NTV fornirà alle OO.SS. stipulanti il presente accordo contrattuale, oltre a quanto previsto dai rinvii dei contratti nazionali, le informazioni relative a:
• Piano di Impresa;
• Dati occupazionali ripartiti per distretto/unità produttiva e per livello, profilo, sesso;
• Tassi di adesione alla previdenza complementare;
• Modifica della macrostruttura organizzativa e eventuali conseguenti ricadute;
• Azioni dirette a garantire la salute dei lavoratori, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
• Manifestazioni di interesse relative a percorsi di crescita professionale, trasferimenti, ecc.;
• Logistica delle strutture ricettive convenzionate;
• Verifica ciclicità ed equa ripartizione dei carichi di lavoro;
• Verifica andamento degli obiettivi del premio di risultato.
Fase della Contrattazione
Il sistema contrattuale della società NTV, oltre a quanto previsto dai rinvii dei contratti nazionali, si svilupperà nella fase di contrattazione anche sulle seguenti materie:
• Norme applicative e disciplina del rapporto di lavoro, unicamente per i rinvii specifici previsti dalla legislazione del lavoro e dai CCNL;
• Criteri per la programmazione dei turni di servizio, al variare dell'offerta commerciale, finalizzati al conseguimento della ciclicità ed equa ripartizione dei carichi di lavoro;
• Dinamiche economiche e normative del CCNL;
• Disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
• Criteri e obiettivi per la definizione del premio di risultato;
• Ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
• Promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
• Formazione e riconversione professionale comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione;
• Welfare aziendale;
• Iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.
Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione/contrattazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo.

Art. 2 - Procedura Negoziale Aziendale
Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 CCNL Mobilità, l'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle OO.SS. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentanze sindacali (RSU). […]

Art. 4 - Comitato Aziendale Sicurezza sul Lavoro
Entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto le parti costituiranno il Comitato Aziendale Sicurezza sul Lavoro, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente Contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni ai diversi livelli ed all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.

Art. 5 - Assemblea
1. Con riferimento al comma 1 art. 11 dell'allegato 1 del presente accordo le assemblee possono essere indette durante l'orario di lavoro e saranno retribuite nei limiti complessivi di 10 ore annue.

Art. 9 - Doveri del Personale
Con riferimento al CCNL Attività Ferroviaria, art. 51 comma 1 primo capoverso, si riformula come segue: 1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente accordo, nonché il codice etico e la carta del valori aziendale.

Art. 15 - Formazione e Sviluppo Professionale
Le Parti convengono nel ritenere la formazione professionale e di ruolo un fattore critico di successo per la competitività dell'azienda e un valore fondamentale per un pieno sviluppo ed elevazione professionale dei lavoratori.
Le Parti, pertanto, concordano nel prevedere che l'azienda promuova le attività di formazione per i lavoratori secondo un criterio di pari opportunità e che per tale attività sia opportuno avvalersi anche dei contributi previsti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi Interprofessionali paritetici per la formazione continua.
Le competenze acquisite dal lavoratore, a seguito del percorso formativo realizzato, saranno registrate ne! sistema di certificazione aziendale, parte integrante del sistema di valutazione professionale e finalizzato alla realizzazione e aggiornamento del curriculum professionale, di cui sarà rilasciata una copia al lavoratore.
Il sistema di valutazione professionale, così come stabilito nello specifico accordo sottoscritto dalle parti entro l'anno 2011, sarà alla base della definizione dei criteri per il riconoscimento dei passaggi di livello nel sistema di classificazione e inquadramento.

Art. 16 - Orario di Lavoro
1. Disciplina generale
a. Orario settimanale

L'orario ordinario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali calcolate, in programmazione, come media quadrimestrale sui seguenti periodi:
- 1° periodo, intercorrente tra la domenica di dicembre in cui ha luogo il cambio orario annuale di RFI e il sabato dalla 17ª settimana successiva;
- 2° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 1° periodo e il sabato della 17ª settimana successiva;
- 3° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 2° periodo e il sabato di dicembre precedente al nuovo cambio orario annuale di RFI.
Per il turno unico e turni non cadenzati la media delle 38 ore viene programmata in ognuno dei tre periodi con il limite massimo settimanale di 44 ore ed il limite minimo settimanale di 32 ore, ferme restando la durata massima dell'orario giornaliero e le durate minime dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali.
Per i turni in seconda e in terza nei limiti minimi e massimi programmati.
Per quanto sopra definito, l'orario di lavoro di 38 ore settimanali si intende realizzato come media in ognuno dei tre periodi considerati. Pertanto, ai lavoratori compete la retribuzione ordinaria sia nelle settimane al superamento fino a 44 ore che in quelle corrispondenti di riduzione fino a 32 ore di detta media.
Per i lavoratori operanti su turni avvicendati (turni in seconda e in terza) e su prestazione unica, l'orario di lavoro settimanale è ripartito di norma su 5 giorni e, in funzione delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell'azienda, potrà essere ripartito su 6 giorni.
b. Orario giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero è articolato in:
i. turni avvicendati su due periodi giornalieri (ed. turni in seconda),
ii. prestazione unica giornaliera (ed. turno unico),
iii. turni non cadenzati nelle 24 ore (operato esclusivamente da Personale di Macchina e Personale di Bordo),
iv. turni avvicendati nelle 18/24 ore (ed. turni in terza).
La durata massima della prestazione giornaliera per i lavoratori comandati con turno unico, turno in seconda e turno in terza è pari a 10 ore.
In ipotesi di turno unico è ammessa una prestazione giornaliera con orario spezzato. Per orario spezzato si intende un orario giornaliero che preveda un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei periodi giornalieri non sarà inferiore a tre ore. La durata dell'intervallo tra i due periodi di lavoro non sarà inferiore a trenta minuti e non sarà superiore a due ore e trenta minuti.
È considerata notturna la prestazione lavorativa giornaliera che interessa la fascia compresa tra le ore 00.00 e le 05.00.
La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera notturna è pari ad 8 ore.
Fatto salvo quanto previsto ai terzo capoverso del successivo punto 2.d per il personale di terra operante su turni in terza, il numero massimo di prestazioni lavorative giornaliere notturne è di 2 tra due riposi settimanali. Tale limite potrà essere elevato in programmazione secondo i criteri previsti nel patto di produttività di cui all'allegato 3A.
Fatto salvo quanto previsto al quarto capoverso del successivo punto 2.d per il personale operante su turni non cadenzati, le ore di prestazione lavorativa giornaliera notturna ricadenti nella fascia compresa tra le 00.00 e le 05.00 non possono eccedere le 390 ore annue, contabilizzate al minuto primo.
c. Riposi giornalieri
La durata minima del riposo giornaliero è fissata in:
• 12 ore consecutive in caso di turno unico;
• 8 ore tra un servizio ed un altro in caso di turno in seconda e turno in terza ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell'arco del mese;
• 16 ore, in caso di prestazione precedente che abbia interessato la fascia 01.00 - 05.00 con esclusione del personale operante su turni non cadenzati.
d. Riposi settimanali
La durata del riposo settimanale deve comprendere almeno un'intera giornata solare ed è fissata in:
• 36 ore minime consecutive, a decorrere dal termine dell'ultima prestazione giornaliera, in caso di prestazione su sei giorni lavorativi;
• 48 ore minime consecutive, a decorrere dal termine dell'ultima prestazione giornaliera, in caso di prestazione ripartita su cinque giorni lavorativi, ovvero operata su turni non cadenzati.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 00.00 e le ore 05.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 06.00.
e. Pausa
Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.h per il personale operante su turni non cadenzati, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore consecutive, sarà prevista una pausa per il recupero psico-fisico di 15 minuti, considerando utili a tal fine anche gli spazi temporali nei quali il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni.
Per i lavoratori operanti su turno unico con orario spezzato sarà considerato utile ai fini della pausa l'intervallo non retribuito collocato tra i due periodi di prestazione.
f. Termine dei servizio
Nel caso di lavoro su turni in seconda e su turni in terza, per prestazioni che devono garantire la continuità del servizio, il dipendente può lasciare il posto di lavoro solo se sostituito.
L'azienda provvedere alla sostituzione del personale entro due ore oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera programmata e comunque non oltre due ore dal termine della prestazione massima ammessa.
2. Disciplina speciale per il personale di macchina e per il personale di bordo
a. Orario di lavoro:

L'orario di lavoro comprende il tempo nel corso del quale il lavoratore effettua:
• condotta, nel corso della quale il personale di macchina è responsabile della guida del treno.
• scorta, nel corso della quale il personale di bordo, nell'ambito delle rispettive competenze, opera sul treno.
• attività accessoria, nel corso della quale il personale di macchina esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, ovvero il personale di scorta, nell'ambito delle rispettive competenze, svolge operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione ovvero all'accoglienza clienti e al servizio commerciale del treno, ovvero, altresì, il personale di macchina o il personale di scorta procede al cambio con altro equipaggio con consegna diretta.
• attività complementare, nel corso della quale il personale di macchina esegue operazioni di spostamento del mezzo di trazione per esigenze dell'azienda o di RFI, il personale di bordo effettua l'accoglienza dei clienti e/o i servizi commerciali, ovvero il personale di macchina o il personale di scorta svolgono attività complementari e/o correlate rispetto alla mansione prevalente.
• riserva, nel corso della quale il personale è presente nell'impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di un'attività di condotta o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate e accessorie alla mansione prevalente.
• sosta di servizio, il tempo nel quale il lavoratore pur essendo a disposizione dell'azienda non è nell'esercizio di nessuna delle attività sopra elencate.
• spostamento di servizio, nel corso del quale il personale si reca, anche in treno, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell'azienda: presso una località a! di fuori del proprio distretto di assegnazione, provenendo da quest'ultimo, e viceversa; tra località diverse collocate al di fuori del proprio distretto di assegnazione; tra località collocate all'interno del proprio distretto di assegnazione tra l'una e l'altra delle attività sopra elencate.
• pausa, il tempo, all'interno della sosta di servizio, utile per il recupero psico-fisico e/o funzionale alla fruizione del pasto.
b. Personale di Macchina
La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera è pari a 10 ore.
In caso di Riposo Fuori dal Distretto di Assegnazione la somma della prestazione giornaliera antecedente e di quella seguente il riposo stesso non potrà eccedere le 18 ore.
Il limite di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è pari a 6 ore. Tale limite è elevabile in programmazione secondo i criteri e i compensi stabiliti nel patto di produttività di cui all'allegato 3A.
Il limite di condotta giornaliera continuativa, al netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti.
L'intervallo di tempo minimo di interruzione della continuità dell'attività di condotta è fissato in 30 minuti, valendo, ai fini del calcolo di tale intervallo, qualsiasi altra attività ricompresa nella definizione di orario di lavoro di cui al punto 2.a, ad esclusione delle soste programmate ricadenti tra l'ora di partenza programmata e l'ora di arrivo reale del treno.
c. Personale di bordo
La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera è pari a 10 ore. Tale limite è elevabile in programmazione secondo i criteri e i compensi stabiliti nel patto di produttività di cui all'allegato 3A.
In caso di Riposo Fuori dal Distretto di Assegnazione la somma della prestazione giornaliera antecedente e di quella seguente il riposo stesso non potrà eccedere le 18 ore.
d. Prestazione Lavorativa Giornaliera Notturna
È considerata notturna la prestazione lavorativa giornaliera che interessa la fascia compresa tra le ore 00.00 e le 05.00.
Il limite della prestazione lavorativa giornaliera notturna è pari a 8 ore. Tale limite è elevabile in programmazione secondo i criteri stabiliti nel patto di produttività di cui all'allegato 3A.
Il numero massimo di prestazioni lavorative giornaliere notturne è di 2 tra due riposi settimanali.
Le ore di prestazione lavorativa giornaliera notturna ricadenti nella fascia compresa tra le 00.00 e le 05.00 non possono eccedere le 360 ore annue, contabilizzate al minuto primo.
e. Assenza dal distretto di assegnazione
L'assenza dal distretto di assegnazione, non potrà essere programmata per periodi superiori alle 30 ore.
f. Riposi Giornalieri
La durata minima del riposo giornaliero nel distretto è fissata in 14 ore consecutive.
In caso di prestazione che interessa la fascia 01.00 - 05.00 la durata minima del successivo riposo giornaliero nel distretto di assegnazione è di 18 ore.
La durata minima de! riposo giornaliero fuori distretto di assegnazione (RFD) è fissata in 7 ore consecutive.
I riposi fuori distretto di assegnazione (RFD) possono essere programmati fino ad un massimo di 5 al mese e non possono essere programmati 2 riposi fuori distretto di assegnazione (RFD) consecutivi.
g. Riposi settimanali
La durata minima del riposo settimanale è fissata in 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa e dovrà comprendere almeno un'intera giornata solare.
Il riposo settimanale viene programmato di norma ai 6° giorno ed è spostabile dal 4° al 7° giorno.
Nella programmazione dei turni dovrà essere garantita la fruizione di 3.276 ore annue di riposo settimanale. Qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nei periodo compreso tra le ore 00.00 e le 05.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 06.00.
h. Pausa
Ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore consecutive, sarà prevista una pausa di 30 minuti.
Tale pausa potrà essere assorbita da eventuali spostamenti di servizio,
i - Termine del servizio
Il lavoratore potrà lasciare il servizio solo dopo l'arrivo de! collega subentrante o previa autorizzazione dell'azienda.
In caso di ritardi dovuti alla circolazione dei treni, l'azienda provvedere alla sostituzione del personale entro due ore oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera programmata e comunque non oltre due ore dal termine della prestazione giornaliera massima definita dal presente contratto presso la prima stazione dove l'azienda effettua servizio viaggiatori.

Art. 17 - Lavoro Straordinario
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
2. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare lavoro straordinario nei seguenti casi:
a. malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa;
b. ritardo dei treni fermo restando quanto stabilito ai punti 1.f. e 2.i. dell'Art.16;
c. interruzione della circolazione in caso di anormalità rilevanti o incidenti di esercizio (interruzioni della circolazione, calamità pubblica, incidenti, ecc.).
3. Nel caso di personale operante su prestazione unica giornaliera, ovvero su turni in seconda o in terza, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione programmata giornaliera. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente secondo i compensi orari di cui all'art. 21 punto 4, incrementato delle maggiorazioni previste dall'art. 26 punto 1 del presente accordo contrattuale.
4. Per il personale operante su turni non cadenzati, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione massima giornaliera definita dal presente accordo contrattuale. […]
5. In relazione al carattere multi periodale dell'orario ordinario settimanale di lavoro di 38 ore, come definito al precedente art. 16 punto 1.a, è inoltre considerato lavoro straordinario in ognuno dei tre periodi considerati la differenza positiva tra i due seguenti valori:
i. somma delle prestazioni effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze di cui ai precedenti punti 3 o 4;
ii. ore ragguagliate al periodo di riferimento, come di seguito indicate:
- 1° periodo: 646 ore
- 2° periodo: 646 ore
- 3° periodo: convenzionalmente 668 ore e 30 minuti
6. L'eventuale differenza positiva risultante ai sensi del precedente punto 5 sarà retribuita con la maggiorazione di cui all'art. 26 punto 1.a.
7. Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi di cui al successivo articolo 18, punto 1.2, nonché le altre assenze espressamente disciplinate ne! presente contratto, determinano un decremento della somma di cui ai comma 5.i, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 di 38 ore.

Art. 18 - Riposo Settimanale e Giorni Festivi
1. Riposo settimanale
1.1 Per il personale operante su turno unico, si considera riposo settimanale la domenica. Per il personale operante su turno in seconda, in terza e non cadenzato il riposo settimanale sarà individuato in dipendenza dell'articolazione dei turni.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nel giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta.
[…]

Art. 19 - Ferie e Festività Soppresse
[…]
2. Le ferie vanno godute di norma nell'anno di maturazione.
Il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti ferie, entro i diciotto mesi successivi all'anno di maturazione.
[…]
3. La fruizione delle ferie è irrinunciabile e deve avvenire con un valore minimo ed aggiuntivo di una giornata.
[…]
8. La programmazione delle ferie deve garantire il rispetto dei seguenti principi generali:
[…]
- eventuali prestazioni precedentemente non previste e successivamente richieste, a seguito di nuove esigenze organizzative o tecniche dell'azienda, dovranno essere comunque assicurate dal lavoratore con la fruizione delle ferie in un altro periodo.
Durante i primi dodici mesi di avvio dell'esercizio commerciale dell'azienda, il godimento di due settimane di ferie consecutive potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la funzione delle stesse a causa di un eccessivo frazionamento.
[…]

Art. 20 - Reperibilità e Disponibilità
L'azienda predisporrà uno o più servizi di reperibilità e di disponibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità e inseriti nelle liste di disponibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità delle unità produttive e comunque per sopperire ad esigenze non altrimenti prevedibili.
Le Parti concordano di definire una specifica normativa degli istituti delia reperibilità e della disponibilità entro il mese di dicembre 2011, in modo tale che l'azienda possa aver completato l'analisi delle esigenze di servizio, in via di definizione in questa fase propedeutica all'avvio delle attività dell'esercizio ferroviario.

Art. 33 - Modalità di Confluenza
1. Le disposizioni del presente accordo contrattuale, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra loro.
2. Il presente accordo contrattuale, in quanto globalmente migliorativo del trattamento economico e normativo in precedenza applicato nei confronti dei dipendenti di NTV, sostituisce integralmente tutte le prassi o !e consuetudini eventualmente sussistenti.
[…]

2. in relazione agli sviluppi delle ulteriori fasi negoziali di cui ai punto 5) dell'odierno accordo, le parti esamineranno entro il 30 novembre 2012 gli aspetti della disciplina collettiva nazionale all'atto vigente che determinino novazioni agii allegati 2 e 2A.
3. A decorrere al più tardi dal 1 gennaio 2015 è integralmente applicata in NTV la disciplina collettiva nazionale vigente a quella data prevista dai CCNL della Mobilità attualmente costituendo.


Allegato 3 al verbale di accordo del 25 luglio 2011 tra NTV Spa e le Organizzazioni Sindacali
Accordo integrativo aziendale NTV di secondo livello
Art. 1 - Contrattazione di Secondo Livello

Le relazioni industriali a livello aziendale si esercitano nel rispetto degli art. 4 "Secondo Livello di Contrattazione" e dell'art. 5 "Procedure di Negoziazione a Livello Aziendale" dell'allegato 1 (CCNL Mobilità) del presente accordo contrattuale.

Art. 2 - Diritti e Rappresentanze Sindacali
Le Parti si impegnano a definire entro i dodici mesi successivi all'avvio dell'esercizio commerciale:
a) Le modalità di costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori (RSU) e rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Durante il periodo transitorio, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo contrattuale nominano la propria rappresentanza sindacale aziendale (RSA).
b) Le modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi per motivi sindacali.
c) Le regole per l'utilizzo dei locali aziendali e l'accesso alla rete intranet aziendale.

Art. 3 - Assemblea
1. Nel caso in cui l'attività del personale interessato si svolga in turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell'arco di sei giorni consecutivi;
2. Ai lavoratori che non possono presenziare all'assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza.

Art. 6 - Contratto a Termine
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le Parti concordano nel considerare la durata della fase di avvio pari a 18 mesi dall'avvio dell'esercizio commerciale.
2. I contratti a termine dovranno avere una durata minima non inferiore ai 30 giorni.
3. L'azienda renderà pubblico tramite il proprio sito internet www.ntvspa.it le posizioni di lavoro a tempo indeterminato per cui si è deciso di avviare le selezioni
[…]

Art. 7 - Divisa
L'azienda si impegna a fornire ai lavoratori un numero ed una tipologia di capi adeguati alle attività da svolgere, alla stagione e alla condizioni climatiche in cui si richiede di operare, ovvero pari a 2 divise complete a stagione (inverno - estate), comprensivo di vari accessori. In particolare viene previsto un primo ricambio delle divise alla fine del 2013 e un successivo rinnovo a 24 mesi.

Art. 8 - Vitto e Alloggio
[…]
3. In caso di riposo fuori dal distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisico-psichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere che prevedano:
• camere singole con bagno e climatizzazione;
• igiene e funzionalità delle camere e degli spazi comuni;
• servizio di mezza pensione o rimborso delle spese sostenute;
• freschezza, gusto e varietà delle pietanze;
• possibilità di ottenere anche pasti personalizzati per eventuali intolleranze o allergie;
• vicinanza logistica al luogo di lavoro.
4. Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori.

Allegato 3B al verbale di accordo del 25 luglio 2011 tra NTV Spa e le Organizzazioni Sindacali
In data 25 luglio 2011 si sono incontrate l'impresa ferroviaria "Nuovo Trasporto Viaggiatori" SpA (di seguito NTV) […] e le Organizzazioni Sindacali: Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uil-Uilt […], Ugl-Trasporti […]

Le Parti concordano quanto segue:
• L'orario di lavoro di cui all'articolo 16 dell'allegato 2A del presente accordo e il lavoro straordinario di cui all'articolo 17 dell'allegato 2A del presente accordo, si applicheranno al personale attualmente impegnato nelle prove di omologazione a partire dall'avvio dell'esercizio commerciale.

Allegato 4 al verbale di accordo del 25 luglio 2011 tra NTV Spa e le Organizzazioni Sindacali
Art. 26 - Malattia e Infortunio Non Sul Lavoro

[…]
12. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà, soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU. A tal fine l'azienda provvedere agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore. […]

Art. 27 - Infortunio Sul Lavoro e Malattia Professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nei caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso a! lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
[…]
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sui lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l'azienda provvedere agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. […]

Art. 28 - Tutela Della Maternità e Della Paternità
1. Congedo di maternità e congedo parentale
1.1 Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, raccolte nel Testo Unico emanato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; e) per I tre mesi dopo il parto.
1.2 Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima dei parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del parto.
1.3 Ferma restando la durata complessiva dell'astensione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per l'esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l'opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
1.7 Ai sensi dei 1° comma dell'art. 53 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 53 del T.U. sopra richiamato.
1.8 Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall'art. 5 del DPR 25.11.1976, n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitato T.U..
1.9 La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, può avvenire con le modalità previste all'art. 4 del medesimo T.U. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, tali sostituzioni possono essere anticipate anche fino a tre mesi prima l'inizio dell'astensione.
[…]
4. Riposi giornalieri
4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita dei bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
6. Disposizioni varie
[…]
6.5 Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
[…]

Art. 29 - Tossicodipendenza e Alcoldipendenza
[…]
8. Ai sensi dell'art. 125 del citato D.P.R. n. 309/1990, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso dei rapporto di lavoro ii datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
9. Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda l'allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l'accesso alla terapia di recupero le aziende potranno utilizzare il lavoratore in attività lavorative la cui articolazione oraria agevoli l'accesso alla terapia di recupero, tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il lavoratore è in cura.
10. Ai lavoratori affetti da patologie alcoolcorrelate si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 30.3.2001, n. 125.

Art. 30 - Persone con Handicap
[…]
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa ai prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assista un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
[…]
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il proprio consenso.
[…]

Art. 31 - Lavoratori Affetti da Virus HIV
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.
2. Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3. Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all'art. 35 (Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.

Art. 37 - Permessi per Donatori di Sangue e di Midollo Osseo
1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione.
2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.
3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l'intero periodo di degenza ospedaliera.
[…]

Art. 43 - Formazione Professionale
1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
2. In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;
- promozione dell'impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle dinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale, salvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale femminile;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d'ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cultura ed una pratica di pari opportunità di genere (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali ovvero a personale interessato a percorsi di crescita professionale In funzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita professionale);
d) al personale interessato da interventi di riqualificazione/riconversione professionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e/o a processi di ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nell'organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità finalizzata al proficuo reimpiego delle risorse (formazione mirata).
4. L'individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell'ambito degli Organismi paritetici di cui all'art. 1, lettera A (Sistema delle Relazioni Industriali) del presente CCNL, nella comune consapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende. In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all'opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
5. Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1, lettera A (Sistema delle Relazioni Industriali) le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell'Osservatorio Nazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a livello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull'andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di formazione affinché siano coerenti con le esigenze del settore ed anche allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.
6. In relazione alle finalità della formazione come sopra individuate e dell'interesse del lavoratore allo sviluppo delle proprie competenze professionali, le iniziative previste nel presente articolo saranno attivate coerenza con quanto previsto dal presente CCNL.
7. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall'avvio dei lavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupino almeno 1.200 dipendenti.

Art. 44 - Ambiente, igiene e Sicurezza del Lavoro
1. Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e sicurezza dei lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di sicurezza del lavoro le aziende, nell'ambito delle soluzioni strutturali adottate, svilupperanno tutte le azioni mirate alla costituzione di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, al fine di concretizzare un'azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all'interno dei processi produttivi, le parti si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate In materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell'art. 3 del D.Lgs. 626/94:
- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;
- protezione individuale e collettiva;
- procedure di informazione.
4. Le aziende provvederanno, nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 242/96 in ordine alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari e, ai sensi dell'art. 21, punto 2, della legge 39/2002, la valutazione dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l'idoneità e l'adeguatezza. Delle valutazioni comuni l'azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttiva.
5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia. Le aziende organizzeranno le attività di protezione e prevenzione dei rischi anche facendo ricorso a servizi esterni qualora le competenze interne fossero insufficienti.
6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell'assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche della introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7. È fatto obbligo al lavoratore di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici. Il mancato utilizzo o l'uso non regolare degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale potrà essere oggetto di sanzione disciplinare, come indicato alla lettera c) dell'art. 51 (Doveri del personale) dei presente CCNL.
8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di appalto verrà inserita un'apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del piano di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto. A tale scopo, l'azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parta dell'impresa appaltatrice.
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all'art. 22 del D.Lgs. 626/94, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
10. La formazione del dipendenti e di quella dei loro rappresentanti per la sicurezza avverrà durante l'orario di lavoro.
11. L'eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art. 45 - Divisa
1. L'azienda provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, della divisa e degli oggetti di vestiario.
2. È fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli oggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
3. A livello aziendale verranno esaminate congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia della dotazione di vestiario al fine di verificarne l'idoneità e l'adeguatezza.
4. Il mancato utilizzo o l'uso non regolare della divisa e degli oggetti di vestiario potrà essere oggetto di azione disciplinare, come previsto alla lettera c) dell'art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.

Art. 51 - Doveri del Personale
1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni dei presente contratto ed i regolamenti interni dell'azienda. In particolare:
[…]
b) deve avere cura dei locali dell'azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;
c) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall'azienda;
d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall'azienda in materia di sicurezza del lavoro;
e) ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere, ove previsto, alle formalità per la rilevazione della presenza. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;
f) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all'obbligo della reperibilità, ove prevista;
[…]
h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deva farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
[…]
k) nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona.
2. Le aziende, in conformità al disposto dell'art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente i! rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
3. Le parti si danno atto che le problematiche relative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie sessuali, costituiscono un aspetto estremamente delicato la cui importanza va tenuta nella migliore considerazione. Saranno posti in essere, anche d'intesa con il Comitato bilaterale paritetico per le pari opportunità, tutti gli accorgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pongano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evitare tali episodi. Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine. Al riguardo, le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica tra le parti al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.

Art. 52 - Sanzioni Disciplinari
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, l'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a metà della retribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1 e alla lettera d) del punto 1.2 dell'art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità;
e) licenziamento con o senza preavviso.
2. Nella individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l'azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore e potrà irrogare una sanzione più lieve.

Art. 53 - Mancanze Punibili con il Rimprovero Verbale o Scritto
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 54 - Mancanze Punibili con la Multa
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 53;
[…]
d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso la clientela;
e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[…]
g) per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificamente indicato;
h) in genere per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalla quale non sia derivato pregiudizio ai servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda.
[…]

Art. 55 - Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Uno a Quattro Giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nei precedente art. 54;
[…]
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all'atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
[…]
f) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro altri dipendenti dell'azienda;
g) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
h) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio ai servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda o vantaggio per sé o per terzi.

Art. 56 - Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Cinque a Sette Giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 55;
b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
c) per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l'azienda, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;
[…]
e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno all'azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato;
f) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme vigenti, a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'azienda e di quanto all'azienda è affidato;
g) per alterchi con vie di fatto negli impianti dell'azienda;
h) per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

Art. 57 - Mancanze Punibili con la Sospensione dal Servizio e dalla Retribuzione da Otto a Dieci Giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nei precedente art. 56;
b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
e) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'azienda;
[…]
e) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile;
f) per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio ovvero per volontario abbandono del posto di lavoro;
g) per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
[…]

Art. 58 - Mancanze Punibili con il Licenziamento con Preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a) per le mancanze di cui alle lettere b) e g) del precedente art. 57 ripetute per più di due volte nel corso dell'anno;
b) per recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nella stessa mancanza prevista in una delle rimanenti lettere del precedente art. 57;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;
d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne, sia derivato danno ai beni dell'azienda o alle persone;
e) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
[…]
i) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
l) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2. Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l'instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella lettera d) del precedente punto 1, a meno che il lavoratore stesso non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.

Art. 59 - Mancanze Punibili con il Licenziamento Senza Preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda, come di seguito riportato:
[…]
c) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'azienda o a terzi;
[…]
e) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, per motivi attinenti al servizio ovvero per aver provocato risse fra colleghi nel luogo di lavoro;
f) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
g) per aver provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque negli ambiti ferroviari nei quali è consentito l'accesso alla clientela;
h) per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
m) in genere per fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso l'accertato svolgimento dell’attività incompatibili di cui alla lett. g) dell'art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.