REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1192 del 1998, proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dall'avv. N.T., con domicilio eletto presso R.I., avv. in Reggio Calabria;

contro

Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Reggio Calabria;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 6151 del 19 maggio 1998, con il quale la Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli Affari Generali non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità: 1)"Morbo di Reynaud"; 2) "Ipertensione arteriosa".
Nonché per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità citate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già nel novembre 1997, in servizio presso la Pretura circondariale di Locri con la qualifica di dattilografo, accusava forti dolori al primo dito della mano sinistra che si acuivano in occasione di freddo intenso.
In esito a diversi esami clinici effettuati presso l'Università di Pavia, gli veniva diagnosticato un quadro di "artropatia funzionale di Raynaud" che confermava analoga diagnosi già compiuta presso il Nosocomio di Reggio Calabria.
Negli anni successivi, inoltre, subendo numerosi episodi di vertigine accompagnati da instabilità e difficoltà di deambulazione, si ricoverava presso la Clinica Otorinolaringoiatra dell'Università di Messina ove veniva accertata la presenza di una neurite vestibolare sx e segnalata una ipertrofia ventricolare sx, segni di spondiloartrosi cervicale diffusa e segni di discopatie in quadro di scoliosi ad "S".
Con istanza dell'8/9/1994, il ricorrente chiedeva il riconoscimento da causa di servizio delle seguenti patologie:
1) Sindrome di Raynaud a sx, neurite vestibolare sx;
2) sclerosi cardioaortica;
3) artrosi cervicale.
La Commissione medica ospedaliera dell'Ospedale Militare di Medicina legale di Catanzaro, in data 20/3/1996, riconosceva come dipendente da causa di servizio l'artrosi cervicale, ascrivendo la patologia alla VIII cat. Tab. A, mentre escludeva la dipendenza da causa di servizio per le restanti infermità. Il Ministero della Giustizia decideva conformemente a mezzo del provvedimento oggi gravato.
Secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo per "eccesso di potere per violazione di logicità ed imparzialità – travisamento dei fatti – contraddittorietà – insufficiente motivazione. L'amministrazione avrebbe confuso la "sindrome di Raynaud" con il "morbo di Raynaud", trascurando di considerare che la prima è comunemente considerata malattia professionale dei dattilografi avente quale concausa scatenante anche la bassa temperatura degli ambienti lavorativi, tutti fattori sussistenti nel caso di specie; inoltre l'ipertensione arteriosa sarebbe una patologia favorita dalla pregressa artrosi del rachide cervicale.

L'amministrazione contesta solo genericamente le censure mosse.
Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato.
Appare pacifico che il ricorrente svolgesse, all'epoca dell'insorgere dell'artropatia funzionale di Raynaud, le mansioni di dattilografo presso la Pretura circondariale di Locri, e che a quell'epoca l'ambiente di lavoro fosse privo di un impianto di riscaldamento (Cfr. attestazione del Pretore dirigente, del 30 giugno 1995).
Il "fenomeno" di Raynaud è una ipersensibilità al freddo che conduce ad una reazione vasocostrittiva nelle dita. La reazione è descritta nella lettura scientifica attraverso l'individuazione di tre fasi:
1) ischemica, è l'espressione del completo arresto della circolazione sanguigna nel sistema dei microvasi;
2) cianotica, segue l'inizio del ritorno del flusso ematico nel sistema dei microvasi;
3) eritematosa, dipende dall'ulteriore cambiamento del rapporto tra flusso ematico e capacità microvasale.
Se il freddo è certamente la causa prossima del fenomeno, tra i cofattori individuati quali scatenanti è stato individuato il lavoro con strumenti a vibrazione, ivi compresa la dattilografia.
In presenza di tali risultanze scientifiche e di così pregnanti indizi circa la rilevanza della specifica prestazione lavorativa resa dal ricorrente, il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio appare senz'altro privo di una sufficiente motivazione.
Nella valutazione della Commissione medica ospedaliera è infatti contenuta una semplice e tautologica negazione della rilevanza della causalità efficiente o preponderante, priva di argomenti medici o logici, come tale assolutamente insufficiente ad escludere la significatività delle risultanze istruttorie in termini di mansioni svolte ed ambiente di lavoro.
Lo stesso non può invece sostenersi in ordine all'ulteriore patologia dell'ipertensione arteriosa - della quale il ricorrente ha pur chiesto il riconoscimento quale dipendente da causa di servizio - che, non solo non presenta caratteri, oggettivamente e manifestamente connessi, sotto il profilo eziologico, alle mansioni svolte, ma neanche può dirsi, come sostenuto dal ricorrente, che sia conseguenza dell'artrosi cervicale. In genere l'artrosi cervicale non ha relazione con l'ipertensione arteriosa essenziale, per cui sarebbe stato onere del ricorrente, specificare e documentare eventuali, peculiari interrelazioni rilevanti nel caso di specie.
La domanda deve dunque essere accolta limitatamente al rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia di Reynaud, con conseguente annullamento del provvedimento nella parte di interesse.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto in premessa chiarito. Lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso - Presidente FF
Caterina Criscenti - Consigliere
Giulio Veltri - Referendario, Estensore


Depositata in Segreteria il 9 giugno 2011.