REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 1995, proposto da:
T.C., rappresentata e difesa dall'avv. V.D., con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via ***;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;
Provveditorato agli studi di Reggio Calabria, in persona del Provveditore pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;

per l'annullamento

del decreto del Direttore generale dell'istruzione secondaria di I grado - Div. IV - del Ministero della pubblica istruzione in data 5 giugno 1995, di rigetto dell'istanza di concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "bronchite cronica con segni di enfisema", avanzata dalla ricorrente il 27 ottobre 1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato l'11 ottobre 1995 e depositato il 30 ottobre 1995, la prof.ssa T., insegnante di educazione artistica presso la Scuola Media "G. Casella" di Rizziconi, impugna il decreto del Direttore generale dell'istruzione secondaria di I grado - Div. IV - del Ministero della pubblica istruzione in data 5 giugno 1995, di rigetto dell'istanza di concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "bronchite cronica con segni di enfisema", dalla stessa avanzata il 27 ottobre 1992.
La ricorrente censura il provvedimento per eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento dei fatti e difetto di motivazione, concludendo per l'accoglimento del gravame.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza dell'8 giugno 2011, in occasione della quale l'Amministrazione si è costituita in giudizio, mediante dichiarazione a verbale dell'Avvocato dello Stato ad essa presente.
Il ricorso è fondato.
Nel motivare la decisione di rigetto dell'istanza di equo indennizzo avanzata dalla ricorrente, l'amministrazione si è riportata integralmente al parere espresso dal C.P.P.O.
Tuttavia tale parere risulta troppo succinto, vago ed indifferenziato, essendo stato formulato esclusivamente sulla base di considerazioni di ordine generale ed astratto, ma non anche sulla base di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi di giudizio acquisiti, dei quali aveva tenuto conto la C.M.O.
In particolare, il parere del C.P.P.O. in data 10 ottobre 1994 afferma che la ricorrente ha prestato servizio "in ambienti chiusi, senza esposizione protratta a perfrigerazioni ed in assenza di comprovata esposizione a inalazione di sostanze tossiche aeriformi od irritanti". Al contrario, secondo la C.M.O. di Messina (verbale AB - N 55 del 22 gennaio 1991) - che ha invece riconosciuto la dipendenza da causa di servizio - "risulta documentato in atti" che la ricorrente "ha prestato servizio in ambienti umidi e non riscaldati esposta, pertanto all'azione lesiva di fattori perfrigeranti e reumatizzanti".
Ne consegue un'insanabile contraddittorietà nei presupposti di fatto che i due organi tecnici hanno ritenuto sussistenti.
Acquisendo integralmente il parere del C.P.P.O. ed omettendo di esprimere una valutazione propria, il Ministero intimato effettivamente ha emesso un provvedimento carente sotto il profilo motivatorio, e quindi illegittimo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, 14 novembre 2007, n. 2716).
Inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente (Cons. Stato, IV, 6 febbraio 1995, n. 74; Cons. Stato, IV, 9 febbraio 1998, n. 231; Cons. Stato, IV, 12 ottobre 1999, n. 1553; Cons. Stato, VI, 8 agosto 2000, n. 4370; Cons. Stato, IV, 16 marzo 2001, n. 1560; Tar Catania, Sezione II, 31 gennaio 1997, n. 169; Tar Catania, Sezione I, 20 maggio 1997, n. 882; Tar Catania, 20 aprile 1998, n. 626; Tar Catania, 27 settembre 2002, n. 1625) nel procedimento per la concessione dell'equo indennizzo, ove sussista discordanza tra i pareri tecnico - sanitari acquisiti, l'Amministrazione non può fare proprio il giudizio meno favorevole per l'interessato senza dare adeguata motivazione dell'iter logico seguito.
In base a tale orientamento, che il Collegio condivide, l'Amministrazione non può limitarsi all'acritica adesione al parere sfavorevole espresso dal C.P.P.O., per quanto autorevole, ma deve indicare le ragioni dell'adesione.
Nella specie, il Ministero intimato ha fatto proprio il parere del C.P.P.O., ma non ha adottato alcuna specifica motivazione sul punto.
In relazione a tutto quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta - Presidente
Giuseppe Caruso - Consigliere, Estensore
Caterina Criscenti - Consigliere


Depositata in Segreteria il 23 giugno 2011.