Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 25 luglio 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Apti e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco
Fonte: UILA-UIL

Sommario:

Premessa
Commissione Paritetica Nazionale (prima parte del CCNL)
Contrattazione di 2° livello (Art. 25)
Mense aziendali (Art. 26)
Lavoratori migranti (nuovo Art. 29 Bis)
Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro (Art. 33)
Pari opportunità - Tutela della maternità e congedi parentali (Art. 48)
Art. 64 - Decorrenza e durata
Minimi salariali (Allegato A)
Importo forfetario una tantum

Addì 25 luglio 2011, in Roma tra l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - Apti […] e la Fai-Cisl […]; la Flai-Cgil [...]; la Uila-Uil […] e una delegazione di rappresentanti regionali, territoriali ed RSU,
premesso che nonostante l'attuale momento di forte incertezza legato alla mutata struttura del mercato dovuta anche alla cessazione del sostegno comunitario alla produzione di tabacco greggio, la trattativa per il rinnovo contrattuale è stata condotta con forte senso di responsabilità e nell'ottica di contribuire a garantire al settore prospettive di lungo termine;
nelle industrie in cui si applica il CCNL per i lavoratori del tabacco in foglia, il ricorso al tempo determinato viene esercitato nel naturale rispetto dei cicli produttivi, dipendenti indissolubilmente dalla stagionalità delle produzioni agricole di base;
si è raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, secondo quanto riportato di seguito forma di emendamenti al precedente testo contrattuale.

Commissione Paritetica Nazionale (prima parte del CCNL)
Si confermano la validità degli scopi ed i compiti della Commissione Paritetica, specificati nel CCNL in scadenza, alla fine del testo viene inserito quanto segue:
"Le parti ribadiscono l'impegno per la costituzione e funzionamento della Commissione stessa in tempi brevi.
Analoghe Commissioni paritetiche verranno istituite a livello regionale allo scopo di stimolare le istituzioni regionali nell'azione di sostegno della tabacchicoltura.
In particolare, le Commissioni paritetiche regionali, costituiranno con il governo regionale organismi bilaterali con il compito di:
• individuare e sostenere forme di sostegno alla tabacchicoltura nell'ambito delle risorse disponibili nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) ed altri analoghi strumenti;
• progettare e finanziare una formazione specifica, variabile da regione a regione, in relazione alle varietà coltivate e curate.".

Contrattazione di 2° livello (Art. 25)
Alla fine dell'articolo si inserisce quanto segue:
"Tenuto conto che la coltivazione e la lavorazione del tabacco sono prevalentemente concentrate in quattro bacini territoriali, identificabili a livello sub-regionale, si ritiene opportuno poter procedere alla contrattazione di 2° livello anche su base territoriale".

Lavoratori migranti (nuovo Art. 29 Bis)
"Confermando come principio base la parità di diritti e tutele tra i lavoratori, si introducono alcune norme specifiche, con l'obiettivo di favorire l'integrazione dei lavoratori immigrati:
• viene esteso il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 29 del vigente CCNL (150 ore) anche per la frequenza di corsi di apprendimento della lingua italiana, alle medesime condizioni previste per il diritto allo studio di cui all'Art. 29;
• si riconoscono permessi non retribuiti ai lavoratori che manifestano la volontà di rispettare festività religiose non contemplate nel vigente CCNL nel limite di 2 festività per anno. Per i dipendenti stagionali le suddette giornate lavorative potranno essere recuperate in periodi temporali diversi. ".

Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro (Art. 33)
Operai
[…]
Alla fine dell'articolo si aggiunge, a valere per tutto il personale, quanto segue:
"Nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia, emopatie sistematiche, neoplasie) che richiedono terapie salvavita, i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie, debitamente certificati dalle competenti ASL o struttura convenzionata, non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra indicati, né ai fini del computo degli archi temporali di cui ai commi precedenti."