Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 1 luglio 2011
Validità: 01.09.2011 - 31.08.2014
Parti: Ikea e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Ikea
Fonte: UILTUCS-UIL

Sommario:

Validità e sfera di applicazione
Decorrenza e durata
Sistema relazioni sindacali
Livello di Unità Organizzativa - RSA/RSU-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale
Appalti
Premio di partecipazione
1. Obiettivi
2. Modello Alternativo
3. Entità PdP
Tabella A
Tabella B
4. Erogazione PdP
6. Comunicazione - Coinvolgimento
Nuove unità organizzative
Diritti sindacali
• CAE
• Assemblee Sindacali
Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.
• Stages
• Part Time Annuo (Ciclico)
• Livelli di inquadramento professionale
• Progetti di conciliazione
Trattamenti specifici
• Maternità
• Malattia
• Permessi per visite mediche e diagnostiche
• Permessi per assistenza e cura dei figli dai 3 agli 8 anni.
• Nascita di un figlio
• Anticipi T.F.R.
• Agevolazioni per lavoratori stranieri

Roma, 1.7.2011
Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale stipulato tra Ikea Italia Retail Srl (di seguito Ikea) […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, […] Filcams/Cgil, […] Fisascat/Cisl, […] Uiltucs/Uil, con la presenza dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali interessate e dalle RSA/RSU delle U.O. Ikea componenti il Coordinamento Aziendale Nazionale (di seguito le "OO.SS."); a seguito della presentazione, in data 29.4.10 da parte delle OO.SS. ad Ikea, della piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, che è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti, sono state concordate le seguenti modifiche/integrazioni d'apportare al Contratto Integrativo Aziendale del 7.7.2006, con i testi che saranno redatti congiuntamente nella forma adatta a mantenere l'organicità del CIA.

Sistema relazioni sindacali
Femio restante quanto previsto in materia dal CCNL applicato, si concorda che il sistema di relazioni sindacali sia articolato su due distinti livelli - aziendale e di U.O. - e che le materie di competenza di ciascun livello siano quelle indicate dai successivi artt. "Livello aziendale-00.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto" e " Livelli di Unità Organizzativa-RSA/RSU-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale", tenuto conto anche di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria 2002/14/06 (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori):
• per informazione deve intendersi la trasmissione di dati inerenti l'azienda, da parte del datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di prendere conoscenza di ogni questione trattata e di esaminarla; deve avvenire secondo modalità che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato della stessa e di preparare, se del caso, la consultazione;
• per consultazione o confronto finalizzato alla definizione di intese, si intende lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro; deve assicurare che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati; deve avvenire in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e d'ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere; e, infine, di consentire di ricercare un'eventuale accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro.
Le Parti sviluppano il Sistema di Relazioni Sindacali nell'ottica di rapporti sempre maggiormente costruttivi, informati ai principi di buona fede e correttezza, in funzione dello specifico interesse dì protezione e di affidamento di ciascuna Parte nei confronti dell'altra. La buona fede si qualifica come "lealtà di comportamento" in ogni fase interpretativa ed applicativa degli accordi stipulati, siano essi riferibili al sistema di conoscenza, di consultazione, di contrattazione, di controllo attivo, di regolazione e di tutela. Si richiamano i seguenti canoni di comportamento:
a) necessità per le Parti di compimento di tutti quegli atti che, anche se non specificamente compresi nell'obbligo principale di comportamento (individuato dagli accordi sottoscritti), appaiono strumentalmente indispensabili per l'attuazione degli Accordi stipulati;
b) necessità per le Parti del rispetto dello scopo cui tende ciascuno Accordo;
c) necessità per ciascuna delle Parti di una cooperazione reciproca affinché l'attuazione delle Relazioni e degli Accordi si svolga il più agevolmente possibile e nel modo più vantaggioso per entrambe.

Livello di Unità Organizzativa - RSA/RSU-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale
Informazione preventiva:
• investimenti;
• livelli occupazionali previsti;
• impiego delle tipologie di contratti d'assunzione contemplate nel Titolo I della Sezione Quarta del vigente CCNL applicato. A tale riguardo l'Azienda ribadisce la volontà di perseguire la stabilità dell'occupazione, privilegiando, compatibilmente con le esigenze aziendali, rapporti di impiego diretti;
• andamento relativo a produttività e redditività;
• programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione o reinternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto dell'Unità Organizzativa o un nuovo insediamento territoriale; informazioni anche orientate al raggiungimento d'eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
Informazione preventiva e confronto finalizzato ad intese su:
• obiettivi economici di U.O. così come indicato alla voce "Premio di Partecipazione";
• formazione (progetti e obiettivi);
• proposte locali formulate dalle rappresentanze sindacali così come previsto dal successivo capitolo Progetti di Conciliazione;
• tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori;
• organizzazione del lavoro, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti.
Informazione a consuntivo su:
• fatturato di U.O.;
• risultati utili al calcolo per l'erogazione del Premio di Partecipazione;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili a richiesta delle RSA/RSU per l'U.O. di competenza e con le modalità indicate nella tabella All. 2;
• andamento, secondo quanto indicato nella tabella All. 2., del lavoro straordinario e supplementare, compreso quello dei tempi determinati, supportato da illustrazione esplicativa, che ne favorisca la valutazione di congruità, relativa a ciascun F.Y., con l'indicazione dei fenomeni che maggiormente ne hanno influenzato il trend.
Contrattazione su:
• obiettivi e relativi pesi % per il Premio di Partecipazione limitatamente alla parte demandata all’'U.O. dalla trattativa aziendale.

Appalti
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL applicato (Sezione Prima, Titolo I, art. 3 - Capo XX, art. 211) l'Azienda, relativamente agli appalti di servizi delle U.O. che saranno affidati a Società terze, si impegna - anche per i casi di cambio dell'appaltatore - a:
• richiedere, alle Società cui vengono assegnati questi appalti, l'obbligo a fornire ad Ikea copia del DURC, la dichiarazione formale (inserita nei relativi contratti/capitolati d'appalto) dell'applicazione del regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, nei confronti del personale dipendente e dei Soci delle Cooperative impegnati nelle attività appaltate da Ikea, nonché di rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• fornire, alle RSA/RSU interessate, fotocopia dello stralcio di questi contratti/capitolati d'appalto, in cui è indicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che l'appaltatore applica ai lavoratori impegnati in Ikea e l'impegno a rispettare le norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• consentire al personale delle Aziende appaltatrici, che stipulano un'apposita convenzione, di usufruire, durante il servizio in Ikea, sia di prezzi di favore per i pasti consumati presso il Ristorante o la Mensa, sia degli erogatori di bevande e cibi posizionati nelle aree in cui tale personale ha accesso;
• avviare confronti, con le RSA/RSU di ogni singola U.O., su richiesta di quest'ultime, per negoziare le condizioni in base alle quali il personale delle Aziende appaltatrici possa utilizzare, in maniera non esclusiva, un locale, se disponibile, per oggettive esigenze di cambio degli abiti con quelli da lavoro.

Nuove unità organizzative
A livello di U.O. saranno avviate tra Ikea e le OO.SS., stipulanti il presente contratto, a livello territoriale relazioni sindacali nelle modalità previste dal CCNL, finalizzate:
• alla verifica dei livelli occupazionali, delle tipologie di assunzione e degli orari contrattuali;
• al raggiungimento di intese circa le condizioni normative applicabili ai rapporti di lavoro per l'U.O.;
• a concordare, tenendo conto delle specificità locali, le modalità ed i tempi per l'equiparazione graduale, da avviare trascorsi i primi 2 F.Y. interi dall'apertura (ferma restando l’applicazione di quanto previsto in tema di Premio di Partecipazione, Premio Aziendale e Domeniche natalizie), del trattamento dei Lavoratori/trici interessati/e a quello dei Lavoratori/trici delle U.O. già a regime; fermo restante che ai Lavoratori/trici, per i quali l'Azienda abbia disposto il trasferimento da altra U.O. a quella in apertura, verrà riconosciuta convenzionalmente l'applicazione del PdP prevista per il Service Office, durante la permanenza in sei-vizio presso quella U.O. compresa sino all'inizio del 2° F.Y. intero dall'apertura.

Diritti sindacali
[…]
Inoltre a fronte delle altre richieste, sotto riportate, contenute nella piattaforma sindacale è stato convenuto:

Assemblee Sindacali
Aumentare le ore annue di assemblea sindacale retribuita con la possibilità di dedicare le ore aggiuntive a momenti di confronto su temi quali il clima aziendale e la salute e sicurezza.
Diritto a 2h annue retribuite di riunione su salute e sicurezza convocate da OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti territorialmente congiuntamente alle RSA/RSU su istanza congiunta di tutti gli RLS, in orari (nei periodo di minor intensità' lavorativa) concordati con l'azienda.
Tali riunioni, quando facenti parte di progetti condivisi, prevederanno la presenza aziendale (RSPP)

Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.
Aumentare il monte ore per l'espletamento delle sue mansioni vista anche la delicatezza del ruolo e la centralità e attualità della materia. Le ore impiegate per la partecipazione alle riunioni di cui all'articolo precedente realizzate per iniziative sulla salute e sicurezza, non saranno comprese nell'attuale misura di permessi retribuiti.

Stages
Definire trattamenti minimi tra cui il servizio mensa e il rimborso delle spese di viaggio per le lavoratrici e i lavoratori in stage presso i negozi.
Dare informazione alle RSA/RSU del numero, tempi e obiettivi delle persone presenti in stage.

1 Dati consuntivi semestrali, a livello di reparto, delle quantità e della durata integreranno le statistiche del personale allegato 2 del CIA.
Per quanto attiene gli obbiettivi formativi gli stessi sono riconducibili alle competenze del reparto e con queste coincidono, aspetto che l'azienda cura con particolare attenzione attraverso azioni di monitoraggio sistematico.
Per quanto attiene i trattamenti, viene confermata l'applicazione della policy aziendale (della quale eventuali aggiornamenti saranno comunicati nel corso dell'incontro annuale con le OO.SS. Stipulanti) per i casi in cui gl'interessati non beneficiano di compensi/sovvenzioni da enti esterni (Caritas ecc.).

Trattamenti specifici
Nella stesura definitiva si provvederà ad indicare la documentazione necessaria che dovrà essere prodotta per usufruire di quanto sotto indicato.

Maternità
Al fine di agevolare le lavoratrici madri che incontrino difficoltà al rientro dalla maternità, introdurre un' aspettativa non retribuita di 12 mesi con conservazione del posto di lavoro, al termine del congedo parentale. Al fine di agevolare le lavoratrici madri che incontrano difficoltà al rientro dalla maternità' al termine del congedo parentale, è previsto un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi. Tale periodo massimo potrà essere frazionato in non più di 2 periodi di 6 mesi consecutivi ciascuno, e comunque non eccedenti il 12° mese successivo al termine del congedo parentale.