Tipologia: CCNL
Data firma: 14 luglio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2007
Parti: Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Assozucchero, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi e Fai-Cisl, Flai-Cgil,Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi

Sommario:

Capitolo I Relazioni industriali
Parte I

Premessa
Art. 1 - Osservatorio nazionale di settore
• Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
Art. 3 - Formazione professionale
Parte II
Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni
Capitolo II Assetti contrattuali
Art. 5 - Sistema contrattuale
Art. 6 - Contrattazione aziendale
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza sindacale unitaria
1. Costituzione della RSU
2. Composizione della RSU
3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
4. Numero dei componenti la RSU
5. Durata e sostituzione nell'incarico
6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
7. Procedure per le elezioni
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive
Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
Art. 11 - Affissioni
Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 14 - Affissione del contratto
Capitolo IV Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti
Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 19 - Stagionalità
Art. 20 - Part-time
Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato, del lavoro temporaneo e dei contratti di formazione e lavoro
A) Apprendistato
B) Lavoro temporaneo
C) Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati
Art. 22 bis - Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative
Capitolo V Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 23 - Quadri
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti
Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VI Classificazione del personale
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori
Art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Art. 29 - Istruzione professionale
Capitolo VII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 30 - Orario di lavoro
• Programmazione annuale degli orari di lavoro
• Flessibilità degli orari
Art. 30 bis - Flessibilità
Art. 30 ter - Durata dell'orario di lavoro
Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
• Tabelle delle maggiorazioni
Art. 32 - Riposo per i pasti
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 35 - Ferie
Capitolo VIII Interruzione e sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 36 - Interruzione del lavoro
Art. 37 - Recuperi
Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro
Art. 39 - Sospensione del lavoro
Art. 40 - Assenze - Permessi
Art. 40 bis - Permessi per eventi e cause particolari
Art. 40 ter - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari
Art. 41 - Mense aziendali
Art. 42 - Servizio militare - Cooperazione internazionale - Volontariato
Art. 43 - Congedo matrimoniale
Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 48 - Infortunio sul lavoro
Art. 49 - Visite mediche di controllo
Capitolo IX Trattamento economico, indennità varie
Art. 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 51 - Minimi tabellari mensili
Art. 52 - Indennità di contingenza - E.d.r.
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 55 - Premio per obiettivi
Art. 56 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art. 57 - Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna
• Mezzi di trasporto
• Indennità istruzione figli
• Industria saccarifera
• Indennità di disagio
o Industria lattiero-casearia

o Industria dolciaria
o Industria carni
o Industria delle bevande analcoliche
o Industria della birra
o Industria risiera
o Industria molitoria e della pastificazione
o Industria delle conserve ittiche
o Industria saccarifera
• Indennità speciale di campagna
Art. 58 - Cottimi
Art. 59 - Trasferte
Art. 60 - Trasferimenti
Art. 61 - Prestiti
Capitolo X Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
1) Numero dei rappresentanti
2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza
3) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
5) Permessi
6) Permessi per la formazione del Rappresentante per la sicurezza
7) Riunioni periodiche
Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi in natura
Art. 64 - Spogliatoi
Art. 65 - Utensili di lavoro
Capitolo XI Norme disciplinari

Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali
Art. 67 - Disciplina aziendale
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Capitolo XII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
Art. 74 - Previdenza complementare volontaria
Art. 75 - Previdenza - Viaggiatori e piazzisti
Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Art. 77 - Indennità in caso di morte
Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di azienda
Capitolo XIII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 80 - Controversie individuali e plurime
Art. 81 - Controversie collettive
Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 83 - Trattamenti di migliore favore
Art. 84 - Sostituzione degli usi
Art. 85 - Norme generali
Art. 86 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Art. 87 - Disposizione finale
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
Sistema di informazione
Art. 1 - Qualifiche
Art. 2 - Retribuzione
Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 4 - Provvigioni
Art. 5 - Tredicesima mensilità e quattordicesima
Art. 6 - Maneggio denaro
Art. 7 - Cauzione
Art. 8 - Diarie e rimborsi spese
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 12 - Posto di lavoro
Art. 13 - Norme di comportamento
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Rischio macchina
Art. 16 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Art. 17 - Premio per obiettivi
Art. 18 - Rappresentanza sindacale
Art. 19 - Organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
Art. 21 - Assemblea
Art. 22 - Procedura per controversie applicative
Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
• Norme sostitutive
Allegati alle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Allegato A - Orario di lavoro
Allegato B - Diritto allo studio
Allegato C - Diritti sindacali - RSU
Allegato D - Retribuzione - Aumenti
Allegato E - Accordo 28 gennaio 1969 relativo all'industria saccarifera
Allegato F - Priorità nelle riassunzioni
Allegato G - Orario di lavoro
Accordo integrativo per il settore saccarifero
Allegati al CCNL 14 luglio 2003
Allegato 1 - Scambio di lettere sul D.Lgs. n. 276/2003
Allegato 2 - Principi informatori del sistema contrattuale
Allegato 3 - Dichiarazione congiunta su "art. 87 del CCNL"
Allegato 4 - Dichiarazione comune
Allegato 5 - Dichiarazione comune (Una-OO.SS.LL.)
Allegato 6 - Organismo bilaterale nazionale per la formazione
Allegato 7 - Scambio di lettere su anticipazioni t.f.r.
Allegato 8 - Dichiarazione comune su assetti contrattuali
Allegato 9 - Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del CCNL 6 luglio 1995
Allegato 10 - Ex indennità di contingenza - Importi congelati al 1° novembre 1991
Allegato 11 - Modulo di adesione al Fondo pensione Alifond
Allegato 12 - Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione Alifond
Allegato 13 - Verbale di accordo per il rinnovo della Parte economica per il secondo biennio di validità del CCNL
Allegato 14 - Accordo in tema di previdenza complementare
Allegato 15 - Sistema di inquadramento professionale
Allegato 16 - Scambio di lettere su art. 30-ter
Allegato 17 - Verbale di accordo in materia di godimento delle ferie
Allegato 18 - Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare
Allegato 19 - Assistenza sanitaria
Allegato 20 - Fondo aiuti e solidarietà

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le industrie: Conserve animali; Dolciaria; Alimenti zootecnici; Lattiero-casearia; Vermouth; Aperitivi a base di vino; Marsala; Spumanti; Liquori; Acquaviti; Sciroppi; Vini puri ed aceti; Acque e bevande gassate; Acque minerali e bibite in acqua minerale; Distillazione di alcoli e acquaviti; Birra e malto; Conserve vegetali; Risiera; Macinazione e pastificazione; Alimentari varie; Conserve ittiche; Zucchero; Alcool; Lievito; Macellazione e lavorazione specie avicole; Centrali del latte

Addì, 14 Luglio 2003, tra Aidi (Associazione industrie dolciarie italiane), Aiipa (Associazione italiana industrie prodotti alimentari), Airi (Associazione industrie risiere italiane), Ancit (Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare), Anicav (Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali), Assalzoo (Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici), Assica (Associazione degli industriali delle carni), Assobibe (Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche), Assobirra (Associazione degli industriali della birra e del malto), Assocarni (Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame), Assolatte (Associazione italiana lattiero casearia), Assozucchero (Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero), Assodistil (Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti), Federvini (Federazione italiana industriali produttori, esportatori, ed importatori di vini, vini speciali, liquori, acquaviti, sciroppi ed aceti), Italmopa (Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia), Mineracqua (Federazione delle industrie delle acque minerali e delle bevande analcoliche), Una (Unione nazionale dell'avicoltura), Unipi (Unione industriali pastai italiani), Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil è stato stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria delle carni, dolciaria, lattiero casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, vini speciali, liquori, acquaviti, sciroppi ed aceti, delle acque e bevande analcoliche gassate e non, delle acque minerali e delle bibite in acque minerali, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidrati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

Capitolo I Relazioni industriali
Parte I
Premessa

Sulla base dei criteri e delle indicazioni stabiliti dai Protocolli sottoscritti da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, e dagli accordi interconfederali, nonché dagli accordi di settore del 13 gennaio 1994 e del 12 maggio 1994 sulle medesime materie, le Associazioni degli industriali e la Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore industriale alimentare e di valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano l'importanza di promuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce l'importanza del confronto triangolare tra Governo e parti sociali per una proficua gestione della politica economica del Paese che si fonda anche su una coerente politica dei redditi.
Dai Protocolli sopracitati discende, inoltre, la necessità condivisa dalle parti di attivare un sistema di relazioni industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall'esame delle relative tematiche e della loro evoluzione.
In tale sistema, che vede la concertazione con le rappresentanze dei lavoratori come una risorsa per le aziende, verranno, per un verso, sistematicamente ricercate azioni idonee per prevenire l'insorgenza dei conflitti o per il loro superamento, e, per altro verso, verranno individuate opportune sinergie per la rappresentazione - nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni nazionali ed internazionali - delle problematiche di interesse del settore e delle relative, possibili soluzioni.
Sono strumenti di realizzazione delle finalità di cui sopra l'Osservatorio nazionale e le sue articolazioni, ivi compresa, in particolare, la Commissione paritetica per le pari opportunità, il sistema di informazione e di esame congiunto, nonché le procedure per la composizione delle controversie, in tale ultimo caso al fine di individuare criteri ed indirizzi per la corretta gestione dello strumento contrattuale, tramite la Commissione di cui all'art. 79.

Art. 1 - Osservatorio nazionale di settore
Le Associazioni degli industriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del presente contratto, per:
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione;
confermano, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la necessità di realizzare un Osservatorio e di renderlo operativo entro il 31 dicembre 2003, sulle problematiche generali del settore, sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo nonché sui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di analisi:
[…]
4) l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo;
5) i sistemi di relazioni industriali in Europa, l'evoluzione della normativa comunitaria in materia sociale ed il ruolo delle parti sociali;
6) le esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale in Europa;
7) la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
[…]
11) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
12) gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
13) le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
14) le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche o derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
15) i patti territoriali e i contratti d'area, eventualmente stipulati, nonché le iniziative specifiche per la definizione di contratti di riallineamento in sede provinciale concernenti l'industria alimentare;
16) l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
17) l'andamento del costo del lavoro - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati per donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale, nonché a quello di agevolare le trattative per la revisione della parte economica contrattuale per il secondo biennio;
18) le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all'art. 6 del presente contratto, nonché l'andamento a consuntivo della stessa. Ai fini di cui sopra, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'Allegato 1 al presente contratto, nell'ambito dell'Osservatorio le parti proseguiranno ed implementeranno l'attività di monitoraggio della contrattazione di secondo livello, già iniziata dal Gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio anche al fine di indirizzare la contrattazione aziendale e promuovere buone pratiche negoziali;
19) le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2), 3) e 4) del successivo art. 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto) del presente CCNL;
20) gli interventi in tema di formazione professionale, con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
21) le problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e dei lavoratori disabili, intendendosi per tali quelli la cui capacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della legge n. 104/1992;
[…]
23) il tema della responsabilità sociale dell'impresa;
24) fermo restando quanto convenuto in occasione del rinnovo contrattuale relativo al biennio economico del 2001 (v. Allegato 13), i temi della qualità, della sicurezza alimentare e del "risk assessment". Entro il 31 dicembre 2003 verrà costituita nell'ambito dell'Osservatorio una specifica sezione competente in tema di ambiente e sicurezza alimentare, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza degli alimenti, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti.
Ai fini della effettiva operatività dell'Osservatorio, si conferma il gruppo ristretto di coordinamento di cui all'accordo di settore 20 ottobre 1992, composto di 12 persone scelte tra le Associazioni degli industriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti (6 per la parte datoriale, con la partecipazione di Federalimentare, 6 per quella sindacale), che avrà anche il compito di individuare priorità di analisi istruttorie ed eventuali interventi nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle relative, possibili soluzioni.
Tale gruppo si riunirà ai fini di cui sopra entro il 31 dicembre 2003 dando particolare rilevanza alle analisi sulle linee di politica agroindustriale, anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la pubblica amministrazione e le altre categorie. Le successive riunioni dedicate all'individuazione delle priorità di analisi e degli eventuali interventi si susseguiranno con cadenza almeno semestrale.
Tale gruppo effettuerà anche un esame delle iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese.
Le parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità del lavoro, dei processi e dei prodotti, convengono, anche alla luce di quanto affermato nell'accordo interconfederale del 1° febbraio 1999, che nel gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio saranno condotti approfondimenti nell'impegno costante della diffusione della "cultura della formazione". Questo impegno che punta alla centralità dell'impresa per la qualificazione del sistema formativo si colloca in uno scenario di più ampio respiro, che sarà attentamente seguito e monitorato dal gruppo, rappresentato da:
a) europeizzazione della formazione e della concertazione tra le parti sociali;
b) valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività svolta che alla fascia di età a fronte dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
c) ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'inserimento in azienda;
d) crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
e) crescita della qualità delle infrastrutture dei sistemi di offerta di formazione nelle aree deboli.
Il gruppo, nel perseguimento del predetto obiettivo di diffusione della cultura formativa, istituirà entro il 31 dicembre 2003 una specifica sezione dell'Osservatorio alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificatamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuovere una corretta informazione all'interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l'utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale;
- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse umane;
- individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché ad iniziative di nuova imprenditorialità;
- elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa.
Nell'ambito del quadro generale così determinato, la sezione potrà inoltre prevedere forme di collaborazione con scuole/università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie tra il mondo dell'istruzione e quello dell'impresa su materie attinenti al mercato ed alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
Nel condiviso presupposto del rilievo che rivestono i problemi economici ed occupazionali nel Mezzogiorno e comunque nelle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale come individuate dai regolamenti comunitari, le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Osservatorio, un gruppo paritetico, di composizione analoga a quella del gruppo ristretto di cui al precedente 3° comma del presente articolo, avente il compito di valutare le eventuali specificità che le tematiche oggetto di esame assumono in tale area geografica.
In particolare, costituiranno oggetto di esame specifico:
- l'occupazione giovanile;
- le opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea;
- lo stato di attuazione delle intese tra le parti sociali e i Ministeri interessati per lo snellimento delle procedure per il sostegno alle imprese.
Le analisi effettuate nell'ambito dell'Osservatorio saranno esaminate in appositi incontri attivati dalle parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri rappresentanti aventi specifiche caratteristiche professionali ritenute di volta in volta necessarie.
Al fine di rendere effettivo ed operativo - nello spirito dei Protocolli del 31 luglio 1992, del 23 luglio 1993 e del 1° febbraio 1999 - lo scambio di notizie e valutazioni, che caratterizza l'attività dell'Osservatorio, e tenendo presente l'esigenza di dati comunemente riconosciuti validi, l'Osservatorio medesimo sarà supportato da una Banca dati, il cui regolamento relativo alle modalità di funzionamento ed alle risorse eventualmente necessarie, verrà concordato entro il 31 dicembre 2000.
Le informazioni prioritarie, le fonti dalle quali attingerle e le elaborazioni della Banca dati, saranno di volta in volta individuate dal gruppo paritetico nell'ambito dell'Osservatorio di cui al 3° comma del presente articolo.
Ulteriori modalità operative e/o relative alla raccolta dei dati, al reperimento delle fonti - anche con riferimento a specifiche aree territoriali (interregionali, regionali o subregionali) ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare - nonché alla individuazione delle materie aggiuntive di analisi, qualora ritenute necessarie, potranno essere concordate nel corso degli incontri predetti.
In relazione a quanto sopra, dopo un'istruttoria compiuta dal Gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio entro il 31 dicembre 2003, le parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d'intesa con le Associazioni territoriali competenti, Osservatorio di carattere territoriale raccordati a quello nazionale di settore.
In tale contesto e con riferimento al punto 11) del precedente comma 2, al fine di fornire un supporto alle parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
Sempre previa istruttoria del Gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio da compiersi entro il 31 dicembre 2003, potranno essere realizzati, d'intesa tra le singole Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente CCNL, specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi, per quanto di rispettiva competenza delle medesime tematiche previste dall'Osservatorio nazionale.
Entro il 31 dicembre 2003 le parti si incontreranno per valutare la opportunità di una più stabile strutturazione/strumentazione dell'Osservatorio o di parti di esso, tenendo conto delle apposite intese per il finanziamento dell'Osservatorio medesimo.

Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, a far data dal 31 dicembre 2003, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Le parti si impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provvedimento legislativo che demandi alla contrattazione nazionale modalità applicative e/o norme attuative, nei termini eventualmente fissati dalla legislazione di rinvio;
f) verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive;
g) studiare il fenomeno del "mobbing", con l'intento di pervenire ad una definizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesima ed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.
2) Sempre nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, potranno essere attivate, per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, subarticolazioni della Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche aree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare.
Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle province di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.
Le Associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, potranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che opereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali, con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei risultati delle ricerche forniti dalla stessa.
Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle soprarichiamate istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali.
Alle Commissioni è affidato il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) esaminare problematiche riferite all'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
c) studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici puerpere ed il loro reinserimento al lavoro ed ogni iniziativa atta a favorire tale reinserimento nella salvaguardia della professionalità delle lavoratrici;
d) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) valutare sperimentazioni, sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Commissione paritetica nazionale ed ai sensi di quanto previsto dalla lett. f) del precedente punto 1), di iniziative di azioni positive.
Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente contratto collettivo.
La prima relazione annua della Commissione nazionale alle parti si terrà entro il 31 dicembre 2004.

Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le singole Associazioni imprenditoriali di categoria forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali congiuntamente stipulanti, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti registrati nel settore, le prospettive produttive, i tassi di utilizzazione degli impianti, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o i rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i programmi di investimento e ristrutturazione e/o riconversione di cui alle leggi di programmazione;
- l'andamento economico produttivo del settore con dati aggregati sull'importazione ed esportazione dei prodotti;
- l'andamento quantitativo del lavoro stagionale e, con particolare riguardo al Mezzogiorno, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione lavoro e all'apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- l'andamento della produzione in relazione all'occupazione e quindi all'andamento della produttività al cui incremento, unitamente a quello dell'efficienza, nelle sedi proprie, le parti annettono particolare rilevanza, auspicando comportamenti conseguenti.
In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle parti, seguirà un esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese nel corso del quale le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.
Tali incontri si svolgeranno con cadenza semestrale e potranno, di comune accordo, essere effettuati in coincidenza con quelli previsti per l'esame, nell'ambito dell'Osservatorio, di cui al comma 7 del precedente art. 1.
2) Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, la delegazione industriale del settore alimentare fornirà, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, ai Sindacati regionali della Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil congiuntamente stipulanti, informazioni globali riferite:
- agli andamenti del settore ed alle prospettive produttive del complesso delle attività industriali del settore alimentare nella regione (eventualmente in aree subregionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare) ed alle tendenze dell'occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione, con riferimento anche alle condizioni ambientali e di tutela dell'ambiente esterno, nonché agli interventi posti in essere dalle aziende per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche";
- ai finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, agli investimenti globali per la ricerca, ai programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa e con il concorso delle Associazioni degli imprenditori, al fenomeno del decentramento produttivo, alla realtà industriale nel territorio con riferimento al complesso delle aziende operanti, distinte per classi di dipendenti, ed all'andamento quantitativo del lavoro stagionale;
- al complesso delle situazioni occupazionali connesse a processi di mobilità regionale o interregionale di particolare rilevanza di cui alla legge n. 675/1977 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali, all'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto ai contratti di formazione lavoro e dell'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- all'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125.
In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle parti, seguirà un esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese, nel corso del quale le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.
Qualora nella Regione sussistano significative concentrazioni di aziende appartenenti a particolari comparti merceologici, a richiesta delle OO.SS. le informazioni anzidette saranno fornite in maniera aggregata, ma riferite ai comparti suddetti. In tale ipotesi la specifica richiesta potrà essere soddisfatta decorsi quattro mesi dalla ricezione della domanda.
3) I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, a Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil nazionali congiuntamente stipulanti, con l'assistenza delle competenti Organizzazioni nazionali di categoria e delle competenti Organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali, loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche alla organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti globali per la ricerca;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli Organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 del codice penale.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e con le cadenze previste dall'art. 55, saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento del gruppo industriale.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
4) Le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, informazioni riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche della organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative ed i nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando abbiano riflesso sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonché il numero degli addetti per sesso e fasce d'età;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli Organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 del codice penale.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e con le cadenze previste dall'art. 55 (Premio per obiettivi), saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento dell'azienda.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
Le aziende non ricomprese nel precedente punto 4) che abbiano concluso accordi o che diano corso alla contrattazione aziendale di cui all'art. 55 forniranno, su richiesta, annualmente, alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni territoriali, informazioni riguardanti l'andamento aziendale ed i riflessi sull'occupazione.
Ferma rimanendo la cadenza di cui sopra, tali informazioni potranno essere rese in coincidenza degli incontri di cui all'art. 55.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che la dizione di gruppo non comprende i gruppi finanziari e che le informazioni a livello di gruppo e di azienda non sono cumulabili.

Art. 3 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) dell'art. 2 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata - anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 1 - l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze /professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 40-ter del presente contratto;
e) ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 62 del CCNL
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l'utilizzo:
- del monte ore di cui all'art. 45, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o dei ROL nel limite massimo di 24 ore annue.".
Le parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.

Parte II
Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse. Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui al 1° comma dei punti 1 e 2, del predetto Sistema di informazione.
I gruppi industriali e le aziende di cui ai punti 3) e 4) del richiamato art. 2 forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole, l'art. 4 è il seguente:
"Le aziende non potranno dare in appalto le opere ed i servizi che fanno parte del ciclo produttivo dell'impresa che abbiano carattere di continuità o possano essere programmati come tali.
Le aziende non potranno affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, nonché a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore e dall'intermediario.".

Capitolo II Assetti contrattuali
Art. 5 - Sistema contrattuale

Il sistema contrattuale di cui al presente capitolo intende dare attuazione ai principi ispiratori dei Protocolli del 31 luglio 1992, del 23 luglio 1993 e del 1° febbraio 1999 - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono qui integralmente richiamate - nonché delle intese di cui all'Allegato 2 al presente CCNL
Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un livello di contrattazione aziendale.
[…]
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine, anche attraverso il ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui all'art. 79, le Associazioni industriali ai vari livelli sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende, così come rappresentate dalle singole associazioni stipulanti, e/o esercenti le rispettive attività industriali qualunque sia la ragione sociale e l'inquadramento agli effetti previdenziali e/o fiscali.

Art. 6 - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente all'accordo di settore 13 gennaio 1994, con particolare riferimento alle piccole imprese.
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU di cui all'art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza sindacale unitaria

La RSU o il Comitato esecutivo della stessa è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al 4° comma dell'art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo dall'allegato Protocollo per i viaggiatori o piazzisti.
La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil il 20 dicembre 1993, sulla base di quanto disposto sulla materia dall'accordo di settore 12 maggio 1994.

4. Numero dei componenti la RSU
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 7 agosto 1991 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 13 gennaio 1994.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/1970 per i dirigenti RSA

Prima dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e dell'accordo di settore 12 maggio 1994.
Seconda dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione dei contenuti dell'accordo di settore 12 maggio 1994, convengono che il numero dei componenti della RSU sancito nel precedente punto 4 non può essere incrementato a livello aziendale sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all'accordo medesimo.
Fai, Flai, Uila e Federalimentare si impegnano a garantire a livello di unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.
[…]

Art. 8 - Assemblea
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all'inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.
[…]

Art. 11 - Affissioni
La RSU o il Comitato esecutivo della stessa ha diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti della RSU o del Comitato esecutivo della stessa o dalle istanze provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Direzione aziendale.

Capitolo IV Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
[…]

Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, Parte prima, dell'art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
d) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
f) attività non programmabili e non ricomprese nell'attività ordinaria.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
La percentuale di cui al 6° comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale.
Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 2 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale.
Ferie, 13 a e 14 a mensilità saranno corrisposti e frazionati per 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi di cui all'art. 30.
[…]
Seconda nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le parti, in sede aziendale, potranno valutare l'opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10, D.Lgs. n. 368/2001 e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all'art. 1 del medesimo decreto.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale.
A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato verso il tempo indeterminato a partire dall'utilizzo del part-time verticale.
[…]
Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
In relazione alle peculiarità del settore avicolo connotato dalle problematiche dell'allevamento e della macellazione nonché della deperibilità del prodotto, le parti riconoscono l'importanza di individuare strumenti gestionali che consentono di far fronte in maniera più efficace alle esigenze sopra indicate.
In tal senso, allo scopo di favorire la crescita e lo sviluppo aziendale e contemporaneamente creare le condizioni per nuove e più significative opportunità di lavoro, le parti convengono sull'opportunità di far ricorso eventualmente allo strumento delle convenzioni di cui alla legge n. 56/1987 per disciplinare in maniera più ampia, il ricorso al personale a tempo determinato.
Le parti concordano che i titolari per l'introduzione e la disciplina dello strumento di cui sopra siano le Organizzazioni sindacali territoriali, le RSU e le Direzioni aziendali.

Art. 19 - Stagionalità
Le parti convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una elevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione immediata e globale di tali problemi riconoscono l'esigenza di sviluppare ogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.
Pertanto, quando si renda necessaria l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o i Comitati esecutivi delle stesse per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato, del lavoro temporaneo e dei contratti di formazione e lavoro
A) Apprendistato

Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
L'assunzione in servizio dell'apprendista è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a quattro settimane.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3°A e 2° livello. La durata massima del periodo di apprendistato è, rispettivamente, di 18, 30, 36, 42 e 48 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie del: 5°, 4°; 3° e 3°A e 2° livello.
[…]
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite, ridotto ad 80 ore ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
I contenuti delle attività formative ed i relativi aspetti operativi saranno definiti - in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1 del decreto del Ministero del lavoro dell'8 aprile 1998 - con apposita intesa tra le parti.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando lavori analoghi a quelli ai quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempreché non sia intercorsa un'interruzione superiore ai 12 mesi.

B) Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:
- "per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- per la sostituzione di lavoratori assenti";
anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della L. n. 196/1997 citata:
a) esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
c) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
d) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
e) esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
In sede aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL, verranno stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei del premio per obiettivi di cui all'art. 55 del CCNL
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 2003 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dall'art. 64 della legge n. 488/1999.
Ai sensi di quanto previsto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, il presente accordo sostituisce le intese ivi raggiunte.

C) Contratti di formazione e lavoro
I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, anche con riferimento ai trattamenti previsti dal punto 3 ("Inquadramento e trattamento economico e normativo") del Capitolo I ("Regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro") dell'accordo interconfederale stesso.
Ai sensi di quanto previsto dal punto I-2), lett. a) e b) del già citato accordo interconfederale, si considerano professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli 4° e 5°, siano essi impiegati od operai, ed elevate quelle inquadrate in tutti i livelli superiori al 4°, anche in tale caso siano essi impiegati od operai.

Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta la RSU o il Comitato esecutivo della stessa degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed, in quanto tali, avviati nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del Comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti.
Ai lavoratori handicappati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Capitolo V Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti

Il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende alimentari è regolamentato, per la Parte comune, dagli istituti sottoelencati con indicazione tassativa.
Si conferma la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977, richiamati in calce all'accordo di rinnovo 31 maggio 1980 del CCNL del settore alimentare e riportate, con le successive modifiche intervenute, nello specifico Protocollo aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articoli della Parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:

Capitolo II
Art. 5 Sistema contrattuale
Art. 6 Contrattazione aziendale
Capitolo III
Art. 10 Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
Art. 11 Affissioni
Art. 12 Versamento dei contributi sindacali
Art. 13 Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 14 Affissione del contratto
Capitolo IV
Art. 15 Assunzione - Precedenze - Documenti
Art. 16 Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 17 Periodo di prova
Art. 18 Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 19 Stagionalità
Capitolo VI
Art. 27 Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Art. 28 Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Capitolo VII
Art. 33 Riposo settimanale
Art. 34 Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 35 Ferie
Capitolo VIII
Art. 38 Occupazione e orario di lavoro
Art. 39 Sospensione del lavoro
Art. 42 Servizio militare - Cooperazione internazionale - Volontariato
Art. 43 Congedo matrimoniale
Art. 44 Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami
Art. 46 Tutela delle lavoratrici madri

Art. 49 Visite mediche di controllo
Capitolo IX
Art. 51 Minimi tabellari mensili
Art. 52 Indennità di contingenza - E.d.r.
Art. 53 Aumenti periodici d'anzianità
Art. 60 Trasferimenti
Art. 61 Prestiti
Capitolo XI

Art. 66 Regolamento aziendale e norme speciali
Art. 67 Disciplina aziendale
Art. 68 Provvedimenti disciplinari
Art. 69 Ammonizione - Multa - Sospensione
Art. 70 Licenziamento per cause disciplinari
Art. 71 Visite di inventario e visite personali di controllo
Capitolo XII
Art. 73 Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
Art. 74 Previdenza complementare volontaria
Art. 75 Trattamento di previdenza per i viaggiatori o piazzisti
Art. 76 Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Art. 77 Indennità in caso di morte
Art. 78 Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda - Trasferimenti di azienda
Capitolo XIII
Art. 80 Controversie individuali e plurime
Art. 81 Controversie collettive
Art. 82 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 83 Trattamenti di miglior favore
Art. 84 Sostituzione degli usi
Art. 85 Norme generali
Art. 86 Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Art. 87 Disposizione finale

[…]

Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia
Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, nonché quelle di cui all'art. 30-bis del CCNL e, ove non modificati da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al D.Lgs. n. 66/2003.

Capitolo VI Classificazione del personale
Art. 29 - Istruzione professionale

Le Organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggior impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche del personale e per migliorare il suo rendimento nella produzione.

Capitolo VII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 30 - Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Ai soli fini contrattuali, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1° gennaio 1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui al comma 14 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità.
Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 21, in un apposito incontro con la RSU che l'azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni ed al godimento delle ore di riposi individuali - di cui al comma 14 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 15, 21, 22 e 23 - non utilizzati.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 34 saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.
Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
Ferme restando le disposizioni di legge previste dall'art. 25 del presente contratto, agli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri, per il superamento dell'orario normale di cui al comma 1 - e al di fuori delle procedure previste dal presente articolo - è corrisposta una maggiorazione del 45 per cento.
Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali, in sostituzione delle ex festività abolite dalla legge n. 54/1977 e dal D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 792, e del trattamento per le stesse previsto dall'accordo interconfederale 25 gennaio 1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali, retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell'anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali.

Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione saranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni di cui al comma 6 del presente articolo.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
[…]
Prima nota a verbale
Le parti si danno atto che per i viaggiatori o piazzisti la prestazione lavorativa settimanale e la flessibilità sono sostitutivamente e compiutamente definite dalla specifica regolamentazione convenuta agli artt. 9 e 10 dell'allegato protocollo aggiuntivo.
[…]
Terza nota a verbale
Con riferimento al comma 6 del presente articolo e al comma 5 dell'art. 31, le parti confermano che la contrattazione riguarda solo ed esclusivamente la verifica delle esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni o di effettuare prestazioni straordinarie nell'ambito del pacchetto di ore contrattuali.
[…]

Flessibilità degli orari
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luglio 2003, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 72 ore per anno solare o per esercizio. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al periodo precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
In tali casi l'azienda informerà la RSU o il Comitato esecutivo della stessa, per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali, entro il limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione ed RSU o Comitato esecutivo della stessa.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[…]

Art. 30 bis - Flessibilità
In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo alimentare, rigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da stagionalità dei consumi e della produzione, da esigenze specifiche dei consumatori, le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali alimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire opportunità di crescita ed affermazione, con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30 e dei successivi artt. 30-ter e 31, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dagli artt. 30, 30-ter e 31.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 30, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dagli artt. 30 e 31 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad es. banca ore).
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale.

Art. 30 ter - Durata dell'orario di lavoro
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro da verificare a tale livello.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di durata massima dell'orario di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, non comportano variazione alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.

Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU o Comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue "pro-capite".
[…]
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al 1° comma dell'art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l'informativa di cui al 2° comma della disposizione sopra citata.
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]
Quarta nota a verbale per i settori della macellazione e lavorazione delle specie avicole e delle carni
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni, tenuto conto delle specificità dell'attività svolta dalle aziende nonché dei vincoli veterinari e igienico-sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di eventi accertabili non previsti e/o straordinari, le parti convengono, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, sulla inderogabile necessità di portare comunque a termine in giornata la macellazione dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.
Dichiarazione comune
Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario di lavoro nel presente contratto le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.

Art. 32 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 30 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa un'adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.
Nota a verbale
Gli ultimi due commi del presente articolo non si applicano alle aziende aderenti all'Ancit all'Anicav, all'Aiipa (conserve vegetali), all'Airi, all'Italmopa ed all'Unipi.

Art. 33 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è disciplinato dal D.Lgs. n. 66/2003, e coincide normalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.

Capitolo VIII Interruzione e sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 37 - Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
[…]

Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro
[…]
Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
A) Patologie di particolare gravità

Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:
- uremia cronica;
- talassemia ed emopatie sistematiche;
- neoplasie;
si fa innanzitutto riferimento alla prassi Inps applicativa delle disposizioni assistenziali vigenti.
Al di fuori dell'ambito entro il quale dette disposizioni ravvisino uno stato morboso assistibile, le aziende concederanno compatibilmente con le esigenze del servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate, permessi ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL
Analoghi permessi, sempre ai sensi dell'art. 40 del presente CCNL, potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale.
La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.
[…]

Art. 48 - Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
Ai fini del presente articolo si intende per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello.
[…]

Capitolo IX Trattamento economico, indennità varie
Art. 57 - Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna

Indennità di disagio
Industria lattiero-casearia

1) Stufatori di emmenthal
In considerazione dell'elevato peso delle forme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione agli operai che eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta una indennità particolare pari al 23% della paga globale di fatto.
2) Cellisti
A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 12% della paga globale di fatto.
3) Lavanderie a mano
Agli addetti alle lavanderie a mano verrà corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità pari al 7% della paga globale di fatto.
Per paga globale di fatto si intende: minimo tabellare, più eventuali aumenti di merito, più ex contingenza.
Ai lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata, in relazione al minor o maggior disagio derivante dalla temperatura ambiente, verrà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da calcolarsi sul minimo tabellare e sull'indennità di ex contingenza:
- percentuale dal 3% al 6% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da 0 a 6 gradi centigradi;
- percentuale dal 3% al 5% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da oltre 6 fino a 15 gradi centigradi;
- percentuale dal 3% al 5% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, risulta superiore ai 35 gradi centigradi.
La determinazione delle indennità anzidette (dal 3% al 6% e dal 3% al 5%), in relazione alla particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale degli industriali ed i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità, per i lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata, sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.

Industria dolciaria
Estratto dell'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell'industria dolciaria
Allegato al CCNL del 15 dicembre 1960

A) Indennità disagio freddo
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente pari o inferiore a 7 gradi sopra zero, verrà corrisposta una indennità suppletiva oraria denominata "disagio freddo" nella seguente misura: lire 9 orarie per i locali a temperatura da 7 gradi sopra zero a 0 gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
B) Indennità disagio caldo
Agli operai addetti ai forni "wafers" o a "tank", agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una indennità denominata "disagio caldo" di lire 7 orarie.
Tali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzione a nessun effetto.
Operai comuni
Sono gli addetti alle operazioni di insacchettamento. Ad essi verrà corrisposta una maggiorazione di lire 5 orarie limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tale lavoro.
Detta indennità non sarà considerata nel computo della maggiorazione dell'eventuale lavoro straordinario, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.

Industria carni
Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di seguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sull'ex indennità di contingenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4% al 7% per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6% al 10% per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.
Indennità di luoghi particolarmente bagnati: mattazione o sventramento, budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolifici, scongelamento carni, spolpatura e disossatura: percentuale dal 3% al 6%.
Indennità disagio caldo: percentuale dal 4% al 6% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi.
La determinazione delle indennità anzidette, in relazione alla particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale degli industriali, ed i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo dell'indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorso nelle attività anzidette, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.
Le frazioni superiori alla mezz'ora risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora.
Le indennità di cui al presente articolo non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate utili ad alcun effetto contrattuale.

Industria delle bevande analcoliche
A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere, per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa un'indennità denominata "indennità disagio freddo" pari al 6% del minimo tabellare e dell'ex indennità di contingenza del 6° livello. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.
Dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.

Industria della birra
Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione delle malterie, ai cassoni di germinazione ed alle aie di germinazione, alla saldatura autogena ed ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il quale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al controllo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta un'indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da stabilirsi dal 9% al 13% del minimo tabellare e dell'ex indennità di contingenza del livello di appartenenza.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale, ed i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.

Industria risiera
A tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all'insacco ciclone, verrà corrisposta una indennità nella misura del 10% della paga globale di fatto.
Le due indennità per gli addetti all'una o all'altra mansione, non sono cumulabili.

Industria molitoria e della pastificazione
A) Industria della macinazione
Agli operai addetti:
1) allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso dell'introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
2) alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre che non esistano impianti di aspirazione atti a depurare l'ambiente dalla polvere: sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, un'indennità nella misura dal 7% all'11% della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex terza categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30% della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex seconda categoria) e quello di 6° livello (ex terza categoria).
B) Industria della pastificazione
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali per esigenze di lavoro, la temperatura e l'umidità ambientali congiuntamente raggiungano o superino rispettivamente 35 gradi ed il 75%, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate, un'indennità nella misura dal 10% al 16% della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria ed alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale degli industriali ed i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex terza categoria) sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30% della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex seconda categoria) e quello di 6° livello (ex terza categoria).

Industria delle conserve ittiche
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni nelle celle frigorifere sarà corrisposta, nei limiti della fascia indicata in appresso, un'indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da calcolarsi sul minimo tabellare e sull'ex indennità di contingenza del livello di appartenenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4% al 6% per temperatura da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6% al 9% per temperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria ed alla differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita o rappresentata dalle Associazioni territoriali degli industriali e i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta limitatamente al periodo di tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo inferiore ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo dell'indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorsi nell'attività anzidetta, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.

Industria saccarifera
Premi alle stazioni disagiate
È prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di un "premio per disagio" da concordarsi per gli addetti alle stazioni in calce indicate quando ricorrono gli estremi a fianco di ciascuna di esse specificati.
Il "premio per disagio" di cui sopra sarà contrattato nell'ambito compreso tra la misura minima del 2,60% e la misura massima del 5,20% del minimo tabellare fermo restando che le eventuali situazioni di miglior favore già in atto verranno conservate in sostituzione di quanto sopra concordato.
Nelle more delle trattative per la istituzione del premio sarà versato agli aventi diritto un compenso pari al 2,60 per cento.

Indennità speciale di campagna
(conserve vegetali)
Viene corrisposta - salvo che la contrattazione aziendale di secondo livello non disponga diversamente - una indennità speciale di campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi. La misura di detta indennità è fissata nel 6,5% dei minimi tabellari in vigore alle singole scadenze.
Dichiarazione a verbale
La indennità speciale di campagna sarà conservata ai lavoratori stagionali addetti alla lavorazione e alla trasformazione di altri prodotti freschi laddove la stessa risulti già corrisposta. La indennità speciale di campagna sarà inoltre conservata ai lavoratori fissi che già ne fruivano.
Note
Stazioni che possono essere disagiate in una o più fabbriche:
1) Silos bietole tradizionali - gli addetti alla rimozione delle piastre di copertura delle canalette dei silos ed al convogliamento delle bietole nelle canalette stesse senza mitrailleuse od altro mezzo meccanico.
2) Forno a calce dove il caricamento del forno e/o lo sfornamento è fatto a mano.
3) Idratazione calce (latte calce) - addetti all'alimentazione a mano degli spegnitori calce (Mik) e/o addetti allo sgombero dei decantatori latte calce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o periodico.
4) Diffusione classica - gli addetti ai diffusori.
5) Filtri presse di zuccherifici con apertura e chiusura a mano con chiusura idraulica a scarico a mano.
6) Filtri a sacco - filtri a sacco di raffineria, filtri Danek e Mares.
7) Centrifughe con scarico ad estrazione a mano della parte superiore con scarico a mano (a mezzo pala) dal fondo.
8) Forni elettrici disagiata.
9) Casse e celle di reazione - lo scarico a mano del saccarato.
10) Forni potassa (salino) disagiata.

Art. 58 - Cottimi
Le parti riconoscono che nelle industrie dei settori rappresentati dalle Associazioni firmatarie del presente contratto non si effettua di regola lavoro a cottimo. Per il caso in cui la questione dovesse sorgere concordano di adottare la regolamentazione di cui al CCNL 31 maggio 1980.

Capitolo X Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, e sue successive modificazioni e integrazioni, dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata definita la seguente disciplina in merito al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1) Numero dei rappresentanti
a) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il Rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti a tempo indeterminato.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

3) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, Parte prima del citato accordo interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.

4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, Parte prima dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun Rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla Parte prima, punto 1.1 dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

6) Permessi per la formazione del Rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun Rappresentante per la sicurezza di cui alla Parte prima, punto 3, dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

7) Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Prima nota a verbale
Le parti si danno atto che il Rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il Rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Seconda nota a verbale
Le parti convengono che a decorrere dal 14 luglio 2003 verrà costituito e inizierà ad operare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore il gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore alimentare le linee-guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l'Uni da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Le parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dall'Inail.

Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi in natura
Industria degli alimenti zootecnici
Le aziende forniranno in uso gratuito ai lavoratori appartenenti alle ex categorie operaie una tuta all'anno.
Industria delle carni
Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.
Agli operai verranno fornite annualmente due paia di calze di lana.
Ai lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in luoghi particolarmente bagnati, mattatoio e sventramento (lavanderia - budelleria - tripperia - cottura prosciutti), verranno forniti in uso un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto e un grembiule impermeabile.
Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta, e alle operaie una vestaglia.
Agli addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.
Industria dolciaria
A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore a quattro mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:
- donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
- uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi si renderanno inservibili.
Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno, guanti protettivi, giacchettoni di pelo.
Industria lattiero-casearia
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione per uso dei lavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.
Lavorazione del pecorino
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla lavanderia a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione per uso dei lavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.
Industria delle acque e bevande gassate
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano normalmente in ambienti con pavimenti bagnati;
b) grembiule e cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini, quando il personale deve adempiere a lavori in locali od alla presenza di macchine che possano accelerare la normale usura di indumenti;
c) per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Analogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto in ordine a indumenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).
Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
Per quanto concerne la eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto rinvio alle consuetudini aziendali in atto.
Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti
Ai lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore ed ai meccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda superiore ad un anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta di lavoro all'anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.
Agli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche ed a quelli addetti alla manipolazione di acidi qualunque sia l'anzianità di servizio, sarà data in uso una tuta di lavoro.
Industria della birra e del malto
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati;
b) stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi operando all'interno dei serbatoi stessi;
c) maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (tre paia all'anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di deposito e ai filtratori;
d) grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi costanti di acqua o di birra.
Industria delle conserve vegetali
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende si conviene che ai lavoratori che già non ne usufruissero le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini; un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo o colpa propria.
Industria risiera
Le aziende forniranno in uso gratuito agli operai una tuta all'anno.
Industrie alimentari varie
Agli operai addetti alla produzione verranno forniti in uso in quanto compatibili con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
- donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
- uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.
Industria molitoria della pastificazione
Le aziende sono tenute:
a) a fornire gratuitamente in uso (nell'ambito dello stabilimento) a tutti gli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali tele cerate di protezione dalla pioggia;
c) a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno;
d) a fornire in uso gratuito agli operai una tuta all'anno.
Industria delle conserve ittiche
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende si conviene che, ai lavoratori che già non ne usufruissero, le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini; un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo o colpa propria.
Industria saccarifera
L'azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:
- Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
- Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
- Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
- Addetti alle turbine di pilè: guanti di tela forte.
- Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
- Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo.
- Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
- Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.
- Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.
- Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessità del lavoro.
Lieviterie:
- Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali bagnati: zoccoli.
- Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.
Acido lattico:
- A chi lavora a contatto dell'acido lattico: una tuta e zoccoli.
Servizi generali:
- A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: una tuta e zoccoli.
- Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere in dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall'azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.
L'azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.
Generi in natura
Ai fini di realizzare il superamento dell'istituto è in facoltà di ciascuna azienda presso cui lo stesso è applicato ai sensi dell'art. 48 del CCNL 15 luglio 1977 (già riportato in nota nei precedenti contratti), concordare tra le parti la monetizzazione per i lavoratori che ne fruiscono, nei limiti del valore reale rilevato in azienda.

Art. 64 - Spogliatoi
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto: questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro.
[…]

Art. 65 - Utensili di lavoro
Il lavoratore riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Capitolo XI Norme disciplinari
Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali

Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell'azienda dovranno essere esaminati dalla RSU o dal Comitato esecutivo della stessa di cui all'art. 7.
[…]

Art. 67 - Disciplina aziendale
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Tutela della dignità della persona
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 1 del presente contratto.

Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
[…]

Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o dell'evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Capitolo XIII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie

Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli artt. 80 e 81 del presente contratto.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti a norma del 6° comma dell'art. 5 del presente contratto anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti ai sensi dei sopracitati artt. 80 e 81 del presente contratto.

Art. 80 - Controversie individuali e plurime
Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie, individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali le quali potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al precedente articolo.
Nota a verbale
Le parti nel confermare la obbligatorietà del ricorso al tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, si impegnano ad incontrarsi, per coordinare tale clausola contrattuale con l'eventuale disciplina legislativa o interconfederale che dovesse intervenire sulla materia.

Art. 81 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali 22 gennaio 1983 e 25 gennaio 1990, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed RSU o Comitato esecutivo della stessa.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali - con particolare riferimento agli impegni reciprocamente assunti nei commi 5 e 6 dell'art. 5 - di legge e del sistema di informazione e di esame congiunto di cui all'art. 2 del presente contratto, le parti seguiranno la procedura di cui all'art. 80 ivi compresa la possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di cui all'art. 79.

Art. 85 - Norme generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 87 - Disposizione finale
Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro di imprese industriali o cooperative di trasformazione, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Associazioni firmatarie.

Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
Le parti, premesso che:
- con accordo sottoscritto in Roma in data 31 maggio 1980 hanno convenuto di procedere anche al rinnovo del CCNL per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari;
- ferme restando la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977 richiamate in calce all'accordo medesimo e di seguito trascritte;
convengono che, con decorrenza dal 1° ottobre 1980, il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato, per la Parte comune, dagli istituti elencati con indicazione tassativa nel Capitolo V del CCNL, all'art. 24.

Appendice all'art. 2 della Parte comune
Sistema di informazione

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Rappresentanze industriali dei comparti merceologici forniranno alla Fat-Cisl, alla Flai-Cgil e alla Uila-Uil nazionali congiuntamente stipulanti informazioni globali su aspetti della distribuzione; in tale contesto formeranno pertanto oggetto di informazione globale le linee generali di andamento del mercato, nonché le previsioni di eventuali investimenti con riguardo alle prevedibili implicazioni sull'occupazione dei VV.PP., nonché il numero dei VV.PP. e la loro distinzione per sesso e classi di età;
- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende o i gruppi industriali di particolare importanza nell'ambito del settore alimentare che abbiano un rilevante numero di viaggiatori e piazzisti, forniranno alla rappresentanza dei VV.PP. su richiesta della stessa e nel corso di un unico incontro da realizzarsi dove indicato dalla Direzione generale dell'azienda o del gruppo, informazioni sulle prospettive di mercato, sulle previsioni di ristrutturazioni rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita dei VV.PP., nonché su eventuali investimenti sulla struttura di dette reti di vendita o per innovazioni tecnologiche, che comportino significativi riflessi sull'occupazione e la mobilità e sulla professionalità.
Qualora le aziende di cui al comma precedente siano strutturate con più reti di vendita l'incontro per le anzidette informazioni avrà luogo per ciascuna rete di vendita.
[…]
Relazioni industriali
Le parti convengono che nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore di cui all'art. 1 del presente CCNL possono essere oggetto di esame specifici aspetti della distribuzione e della vendita connessi agli argomenti ivi identificati.
[…]

Art. 9 Riposo settimanale
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta.
Il viaggiatore per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Art. 10 Prestazione lavorativa settimanale e annuale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate ovvero previa intesa aziendale, su sei giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere ogni volta equivalenti.
[…]

Art. 12 Posto di lavoro
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno "ex novo", entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli Uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi due commi.
[…]

Art. 13 Norme di comportamento
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
3) avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
[…]
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza a carico dei viaggiatori o piazzisti nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 18 Rappresentanza sindacale
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti possono essere eletti tra i viaggiatori o piazzisti dell'unità produttiva stessa, Rappresentanti sindacali, secondo le misure previste nel 2° comma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso alcuna unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una Rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell'impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale, o nazionale - purché in quell'ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità - designando i rappresentanti nella misura indicata al 1° comma, ovvero in ragione di un rappresentante ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Con riferimento a quanto previsto nell'accordo di settore 12 maggio 1994, i Rappresentanti sindacali di cui ai precedenti commi, integreranno, sulla base della previgente prassi, nelle unità produttive come sopra individuate, la eventuale RSU costituita ai sensi del punto 1), art. 7 del presente CCNL
In capo ai medesimi soggetti è mantenuta l'autonoma competenza sindacale e negoziale già prevista per le RSA dal Protocollo per i VV.PP. di cui al CCNL 7 agosto 1991.
[…]
Note
In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un Rappresentante sindacale anche presso imprese di minore dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori e piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle 15 unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette (cfr. lettera Confindustria 30 luglio 1971).

Art. 21 Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria Rappresentanza sindacale ai sensi dell'art. 18, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all'art. 20, legge n. 300/1970 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell'anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 22 Procedura per controversie applicative
Eventuali controversie applicative che dovessero insorgere presso uno o più depositi potranno formare oggetto di un esame tra le parti, a richiesta di una delle parti stesse, a livello di Associazione industriale territorialmente competente.

Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Addì, 21 luglio 2003, in Roma, tra Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero (Assozucchero) e - Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si conviene:
Nell'ambito del contratto unico 14 luglio 2003 per gli addetti all'industria alimentare, sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per gli addetti all'industria saccarifera, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue particolari caratteristiche tecnico produttive e contrattuali.
Dette specifiche norme, sostitutive o integrative di norme del contratto unificato, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Norme sostitutive
1. L'art. 1 "Osservatorio nazionale di settore" è sostituito dal seguente:
"Osservatorio nazionale settore saccarifero"
La normativa prevista dal CCNL per l'industria alimentare è sostituita dalla seguente:
"Le parti concordano di considerare superato in termini positivi ogni aspetto di sperimentalità operativa dell'Istituto di cui agli accordi specifici stipulati in sede nazionale saccarifera in data 24 luglio 1990 e 8 maggio 1991, conferendo, pertanto all'Osservatorio del settore saccarifero dignità di istituto contrattuale permanente.
Trovano, quindi, piena conferma gli accordi sopra citati, che si intendono qui per brevità integralmente trascritti con l'aggiunta delle integrazioni seguenti.
Il rinvio vale, ovviamente, pure per la disponibilità di risorse prevista a carico dell'Assozucchero.
I compiti tecnici dell'Osservatorio sono anche estesi a:
- il quadro macroeconomico e la situazione generale del settore;
- analisi sui sistemi di relazioni industriali nell'industria saccarifera europea;
- evoluzioni delle normative comunitarie su temi di reciproco interesse;
- esiti operativi a consuntivo della contrattazione di secondo livello;
- studi circa esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale, con possibilità di esame comparato nell'ambito comunitario;
- analisi ed aspetti di formazione e coordinamento circa la sicurezza del lavoro;
- studi in tema di ecologia ed ambiente esterno;
- l'introduzione della moneta unica e le conseguenze derivanti dall'integrazione economica sul sistema industriale alimentare nazionale in termini di competitività interna ed europea;
- le linee di politica agro-industriale, anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la pubblica amministrazione e le altre categorie;
- l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo;
- l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle eventuali terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
- i patti territoriali ed i contratti d'area, eventualmente stipulati, nonché le iniziative specifiche per la definizione di contratti di riallineamento in sede provinciale concernenti l'industria alimentare;
- in raccordo con la Consulta delle parti fondatrici, le varie fasi di crescita ed affermazione di Alifond nel settore, con particolare riferimento alla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori;
- analisi sulle linee di politica agroindustriale;
- andamento degli appalti del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
- la responsabilità sociale dell'impresa.
Le parti componenti l'Osservatorio del settore saccarifero potranno avvalersi dei supporti informativi specifici delle rispettive Organizzazioni europee (Cefs e Seta).
L'Osservatorio, infine, potrà assumere compiti e veste di supporto tecnico alle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali anche in sede negoziale.
Ovviamente l'Osservatorio del settore saccarifero presterà, ove occorra, la sua collaborazione operativa all'Osservatorio nazionale del comparto alimentare nonché alle sezioni specializzate e agli ulteriori Organismi costituiti nell'ambito del settore alimentare, mettendo anche a disposizione la propria banca dati.
L'Osservatorio del settore saccarifero si coordinerà e collaborerà con eventuali Osservatori territoriali del settore alimentare.".
Commissione paritetica per le pari opportunità
(vedi Parte comune).
2. "Comitati aziendali europei di gruppo"
Con riferimento alla direttiva 22 settembre 1994, n. 94/45 del Consiglio dell'Unione europea ed in particolare a quanto disposto al suo art. 13 circa gli accordi già in vigore o quelli che potranno essere stipulati prima del recepimento della direttiva stessa e comunque prima dei termini per la sua applicazione operativa, i gruppi saccariferi interessati alla materia confermano gli accordi già formalmente sottoscritti, esprimendo la disponibilità per altri accordi di gruppi eventualmente stipulandi secondo tutto quanto previsto al citato art. 13.
3. L'art. 7 "Rappresentanza sindacale unitaria" è integrato dal seguente:
"Richiamati l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle RSU, nonché quanto al riguardo sottoscritto in data 12 maggio 1994 tra Federalimentare - Fai, Flai e Uila, sono concordate le seguenti norme specifiche integrative o sostitutive.
Resta fermo che gli accordi sopra citati mantengono la loro validità per quanto non in contrasto con le norme suddette.
a) Considerata la struttura ed i dipendenti mediamente in forza negli stabilimenti saccariferi, le RSU saranno costituite in essi nel numero massimo di 6 componenti ciascuno.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/1970 per i dirigenti RSA
Circa la ripartizione dei posti tra operai ed impiegati, si fa riferimento alle norme generali delle intese per i settori alimentari.
b) Le elezioni delle RSU avranno luogo ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, con esclusione dei periodi di campagna bieticolo-saccarifera.
c) Per quanto attiene i lavoratori avventizi di campagna, le Organizzazioni sindacali congiuntamente firmatarie, al fine di interpretarne le particolari problematiche, potranno comunicare congiuntamente il nominativo di un rappresentante che sarà individuato di volta in volta tra gli avventizi assunti.
Detto rappresentante affiancherà le RSU fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo potrà utilizzare i permessi attribuiti alle RSU secondo le indicazioni delle stesse.".
4. L'art. 8 "Assemblea" è sostituito dal seguente:
"I lavoratori hanno diritto a riunirsi fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fai-Flai-Uila o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale.
Nello spirito della legge n. 300 del 20 maggio 1970, le assemblee retribuite sono fissate entro il limite massimo di ore 12 nell'arco di ogni anno.
Durante la lavorazione delle barbabietole, le assemblee, in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale, saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione aziendale, non più di due dirigenti esterni di ciascuna Organizzazione sindacale, i nominativi dei quali saranno tempestivamente comunicati alla stessa Direzione.
La comunicazione, a firma della Fai-Flai-Uila e/o dei componenti della RSU o del Comitato esecutivo della stessa, dovrà pervenire alla Direzione aziendale almeno due giorni prima dello svolgimento dell'assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno da svolgersi, salvo casi di eccezionale urgenza.
Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fai-Flai-Uila, viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata legge n. 300/1970.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.".
[…]
8. L'art. 18 "Disciplina del rapporto a tempo determinato" e l'art. 19 "Stagionalità" sono sostituiti dal seguente:
"L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, Parte prima, dell'art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
d) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
f) attività non programmabili e non ricomprese nell'attività ordinaria.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
La percentuale di cui al 6° comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale.
Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 2 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Il personale avventizio assunto per la campagna può, alla conclusione dell'attività produttiva alla quale era stato assegnato, essere trattenuto a prestare servizio oltre la cessazione della produzione del proprio reparto per la messa in stato di conservazione degli impianti.
Durante il periodo prefissato e fino alla scadenza del termine, saranno applicate all'avventizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto previsto dagli artt. 57 (parte Indennità istruzione figli), 45 (Diritto allo studio), 72 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni, così come sostituito dal punto 24 delle "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera"), dal par. 2 del punto 19 delle "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera", nonché dall'accordo integrativo 31 luglio 1983 circa l'abolizione della Cassa di previdenza.
Per i lavoratori assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del termine della lavorazione e quindi della risoluzione del rapporto dovrà essere di 24 ore di lavoro consecutive riferite alle prestazioni di lavoro degli interessati e ciò nel termine massimo consentito dall'avvicendamento dei turni: il preavviso avverrà mediante affissione sull'albo di fabbrica di elenco nominativo che chiaramente specifichi la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
[…]
Dichiarazione comune
Gli allegati ai contratti aziendali sottoscritti il 25 luglio 2002 sono espressamente richiamati e fanno parte integrante del presente contratto collettivo nazionale.
Nell'occasione del recepimento degli allegati in questione, le parti si danno reciprocamente atto che il carattere di sperimentalità, concordato in occasione dalla contrattazione aziendale è venuto meno.
L'Allegato F è, dunque, parte sostanziale e formale del presente contratto.
[…]
Seconda nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le parti, in sede aziendale, potranno valutare l'opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10, D.Lgs. n. 368/2001 e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all'art. 1 del medesimo decreto.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale.
A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato verso il tempo indeterminato a partire dall'utilizzo del part-time verticale.".
9. L'art. 25 "Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa e custodia" è sostituito dal seguente:
"Si considerano rientranti tra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
- autista di vettura senza altre mansioni;
- infermiere senza altre mansioni;
- fattorino o commesso d'ufficio;
- inserviente;
- portiere;
- custode o guardiano.
L'orario di lavoro dei discontinui deve essere predeterminato in alternativa:
- in 10 ore giornaliere, corrispondenti a 50 ore settimanali; o
- in 9 ore giornaliere, corrispondenti a 45 ore settimanali; o
- in 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 ore settimanali.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue, l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore la sopra citata predeterminazione dell'orario. Analoga comunicazione scritta sarà effettuata in caso di eventuale spostamento ad altro scaglione di orario del discontinuo, con un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali resteranno fermi l'orario e la retribuzione precedenti.
[…]
12. L'art. 30 "Orario di lavoro", e l'art. 30-bis, l'art. 30-ter e l'art. 31 "Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni" e l'art. 32 "Riposo per i pasti" sono sostituiti dalla normativa seguente che per l'art. 32 - Riposo per i pasti - costituisce condizione di migliore favore:
"La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali, mentre, per i lavoratori addetti a mansioni discontinue di cui al punto 9, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le 60 ore settimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 10 ore giornaliere, ed oltre le 54 ore settimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 9 ore giornaliere e, per le lavorazioni nei periodi di stagionalità, quello prestato oltre gli orari previsti dalla legge.
Nei periodi di non lavorazione della barbabietola l'orario settimanale di lavoro verrà distribuito in cinque giorni di 8 ore ciascuno (dal lunedì al venerdì).
Ai soli fini contrattuali la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1° gennaio 1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui al comma 23 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità.
Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 25, in un apposito incontro con la RSU che l'azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni ed al godimento delle ore di riposo individuali - di cui al comma 23 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 23 e 25 - non utilizzati.
Le determinazioni dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue "pro-capite".
Per i lavori a turni avvicendati extra lavorazione barbabietola (es.: baritazione melassa, raffinazione greggio, produzione lievito ed alcool, confezionamento prodotti, ecc.), l'orario di 8 ore giornaliere e 40 settimanali è distribuito in 5 giorni, garantendosi comunque un riposo settimanale di 2 giorni mobili non consecutivi distribuiti a seconda della rotazione dei turni. Eventuali prestazioni straordinarie che fossero necessarie per tali lavorazioni saranno concordate come sopra con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa.
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
La Direzione aziendale concorderà con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa la distribuzione dell'orario di lavoro.
La Direzione aziendale provvederà ad affiggere in apposita tabella detto orario secondo le norme di legge.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al 1° comma dell'art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l'informativa di cui al 2° comma della disposizione sopra citata.
[…]
Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggior intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopracitati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
Dichiarazione comune
Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario nel presente contratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.
Flessibilità
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 72 ore per anno solare o per esercizio.
Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
In tali casi l'azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali entro il limite di 48 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
Per le ore prestate oltre l'orario di 40 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da liquidarsi nei periodi di superamento.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario anche agli effetti degli istituti contrattuali.
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo alimentare, rigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da stagionalità dei consumi e della produzione, da esigenze specifiche dei consumatori, le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali alimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire opportunità di crescita ed affermazione, con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro
Le parti, nel confermare l'impianto normativo del punto 12 delle "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera" riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dal suddetto punto 12.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del citato punto 12, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dal summenzionato punto 12 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad esempio banca ore).
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale.
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro da verificare a tale livello.
[…]
14. L'art. 35 "Ferie" è sostituito dal seguente:
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[…]
15. L'art. 47 "Malattia e infortunio non sul lavoro" e l'art. 48 "Infortunio sul lavoro" sono sostituiti dal seguente:
"A) Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.
[…]
Trattamento economico
[…]
I lavoratori che fossero trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
[…]
Trattamento economico
Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza

A) Patologie di particolare gravità
Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:
- uremia cronica;
- talassemia ed emopatie sistematiche;
- neoplasie;
si fa innanzitutto riferimento alla prassi Inps applicativa delle disposizioni assistenziali vigenti.
Al di fuori dell'ambito entro il quale dette disposizioni ravvisino uno stato morboso assistibile, le aziende concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate, permessi ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL
Analoghi permessi, sempre ai sensi dell'art. 40 del presente CCNL, potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale.
La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.
[…]
19. L'art. 6 "Contrattazione aziendale" e l'art. 55 "Premio per obiettivi" sono sostituiti dal seguente:
"Contrattazione aziendale - Premio di produzione e premio per obiettivi
La contrattazione aziendale riguarderà le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale sono le RSU e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL
[…]
23. L'art. 62 "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" è sostituito dal seguente:
"In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nonché dell'accordo nazionale 26 ottobre 1995 tra Federalimentare- Fai, Flai, Uila - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - e in relazione alle competenze ivi attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, la disciplina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore saccarifero è la seguente.

1) Rappresentante per la sicurezza
In ciascuna unità produttiva sarà eletto/designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, all'interno delle RSU previste con un massimo di 6 componenti.
L'elezione/designazione del Rappresentante per la sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata all'azienda e all'Assozucchero. L'azienda ne darà notizia all'Associazione territoriale competente.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nonché quanto stabilito dal punto b) dell'accordo Assozucchero/Fai-Flai-Uila 12 maggio 1994 circa i tempi di elezione, con esclusione, quindi dei periodi di campagna bieticolo-saccarifera.

3) Permessi
Il Rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento della sua attività, ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU
I permessi retribuiti per la formazione del Rappresentante per la sicurezza sono fissati in 32 ore "pro-capite", nelle quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

4) Per tutto quanto non previsto nel presente punto 23 delle "Disposizioni specifiche", si fa concorde rinvio alle norme dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Protocollo aggiuntivo
Le parti concordano che ulteriori eventuali seminari formativi dei Rappresentanti per la sicurezza, saranno tenuti, con onere economico a carico della parte datoriale, a livello settoriale nazionale, date le caratteristiche del comparto che rendono improbabili aspetti di formazione specifica a livello di territorio.
Detto seminario vedrà la presenza anche delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, dell'Assozucchero e dell'Osservatorio di settore.".
Nota a verbale
Le parti convengono di dar seguito, attraverso l'Osservatorio nazionale saccarifero, alle determinazioni del gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del settore alimentare, incaricato di recepire nel settore alimentare le linee-guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l'Uni da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Le parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano il ricorso alla formazione finanziata dall'Inail.".
[…]
29. "Assicurazione contro i rischi del lavoro"
Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'azienda dovrà provvedere a sue spese all'assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
[…]

Allegati al CCNL 14 luglio 2003
Allegato 6 - Organismo bilaterale nazionale per la formazione

Le parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, si impegnano a costituire entro il 31 dicembre 2003 l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare (in forma abbreviata Oba).
Per il finanziamento e per la struttura giuridica dell'Organismo saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
L'Oba avrà il compito di:
- tenere rapporti con le istituzioni nazionali e regionali preposte alla formazione professionale;
- essere interlocutore attivo e supporto all'attività della specifica sezione dell'Osservatorio nazionale di settore e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto;
- previ opportuni coordinamenti, essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la formazione continua - Fondimpresa - per quanto attiene ai progetti per i settori dell'industria alimentare.
Roma, 14 luglio 2003

Allegato 15 - Sistema di inquadramento professionale
Le parti stipulanti convengono sull'utilità di un confronto volto a verificare se e in quale misura l'attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi anni.
A tal fine, attraverso un apposito gruppo di lavoro, si impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.
Conseguentemente le parti concordano che il gruppo individui una proposta modificativa della disciplina contrattuale in materia.
L'esame dovrà tener conto, tra l'altro:
- dell'attuale disciplina contrattuale;
- della possibilità di individuare aree professionali omogenee;
- della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale.
Il gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la proposta in tempo utile per consentire alle parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa l'eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31 maggio 2007.
Una prima verifica sull'attività svolta dal gruppo sarà compiuta dalle parti entro il 31 dicembre 2004.