Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 luglio 2003
Parti: Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali

Sommario:

Premessa
Titolo apprendistato
Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Proporzione numerica
Art. 3 - Età per assunzione
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Tutor
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 8 - Formazione esterna
Art. 8 bis - Formazione - Contenuti
Art. 9 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 10 - Doveri dell'apprendista
Art. 11 - Trattamento normativo
Art. 12 - Trattamento economico
Art. 13 - Trattamento malattia e infortunio
Art. 14 - Durata dell'apprendistato
Titolo: Legge n. 53/2000 (Congedi parentali)
Distribuzione dell'orario settimanale
Ex articolo 46
Flessibilità dell'orario
Titolo: Assistenza sanitaria supplementare
Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare
Allegato - Statuto della Cassa di assistenza sanitaria supplementare dipendenti studi professionali - "Cadiprof"

Accordo di rinnovo per i lavoratori dipendenti da studi professionali

Il giorno 9 luglio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra Confederazione Sindacale Italiana Liberi Professionisti (Consilp-Confprofessioni) con le Associazioni confederate come dall'elenco di seguito specificato: Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario (Adc), Associazione Liberi Architetti (Ala - Assoarchitetti), Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Ancl), Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi), Associazione Nazionale Forense (Anf), Associazione Nazionale Medici Veterinari (Anmvi), Associazione Nazionale Revisori Contabili (Anrev), Federazione Nazionale Notai (Federnotai), Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), Associazione Psicologi Liberi professionisti (Plp), Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti (Snrc), Unione Nazionale Giovani Ragionieri Commercialisti (Unagraco), Unione Giovani Dottori Commercialisti (Ungdc), Confedertecnica e le associazioni ad essa confederate: la Federarchitetti, lo Snilpi Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti italiani, la Federgeometri, la Federperiti industriali, Singeop, Sindagrof, Cipa - Confederazione Italiana dei Professionisti e Artisti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), l'Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo a Servizi (Uiltucs-Uil), è stato tenuto l'incontro per la firma del CCNL per i dipendenti degli studi professionali.
Le parti, ribadendo l'importanza del ruolo sociale che il settore riveste, hanno confermato il contenuto del documento conclusivo della trattativa per il rinnovo del menzionato CCNL sottoscritto in data 6 giugno 2003, che diventa parte integrante della predetta intesa.
[…]

Premessa
Che in data 6 febbraio 2003 le parti firmatarie del verbale di accordo del 24 ottobre 2001 concludevano l'esame del lavoro svolto dalle Commissioni tecniche, così come previste dallo stesso verbale e costituite per operare sulla base degli impegni contenuti all'art. 7 (Cassa assistenza sanitaria supplementare) e all'art. 8 (Stesura Testo unico CCNL).
Che nell'esame del lavoro svolto dalla Commissione preposta alla stesura del "Testo unico CCNL" venivano accolte anche le valutazioni illustrate dalla stessa Commissione, circa l'opportunità di non definire, in questa stesura contrattuale, tematiche e materie che allo stato sono oggetto di riforma e/o di revisione in sede di Parlamento italiano e in sede di UE.
Che eventuali innovazioni legislative di tali tematiche e materie, in particolare quelle concernenti la riforma degli Ordinamenti professionali e conseguentemente delle stesse attività intellettuali e quelle concernenti la disciplina delle diverse forme di impiego, assumono rilevanza nella definizione di norme di disciplina contrattuale in quanto riconducibili, nell'ambito del CCNL, sia allo specifico articolato del "Sistema di relazioni sindacali", che a quello del "Mercato del lavoro".
Che concordando su quanto sopra le parti, considerato che eventuali clausole di rimando su tali articolati limiterebbero notevolmente la valenza del "Testo unico CCNL" e valutata la prevista data di scadenza del verbale di accordo del 24 ottobre 2001, fissata al 30 settembre 2003, hanno convenuto sulla opportunità di confermare l'attività della preposta Commissione tecnica allo scopo di permettere, con anticipo rispetto al prossimo rinnovo contrattuale, la valutazione delle soluzioni legislative e l'analisi del loro impatto sul settore.
Che le parti hanno comunque convenuto sulla opportunità di dare avvio al processo di armonizzazione contrattuale attraverso la stipula del presente accordo che, nell'interesse delle stesse parti e quale atto di conferma della volontà di addivenire ad un "Testo unico", integra e innova alcuni istituti contrattuali, rimandando l'ulteriore avanzamento del processo di armonizzazione in occasione del prossimo rinnovo del CCNL
Che tali istituti, relativi all'apprendistato, alla sostituzione di lavoratori in congedo di maternità e parentale, all'orario di lavoro ed alla Cassa di assistenza sanitaria supplementare, così come in appresso definiti, devono pertanto intendersi integrativi e sostitutivi di quelli previsti dai precedenti CC.CC.NN.L.. stipulati da Consilp-Confprofessioni e Cipa con decorrenza/scadenza 1° ottobre 1995-30 settembre 1999, da quello stipulato da Confedertecnica ed avente decorrenza/scadenza 1° maggio 1996-30 settembre 1999 e da quello stipulato da Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa con decorrenza/scadenza 1° ottobre 1999-30 settembre 2003, che mantengono valore ed efficacia per tutti gli altri istituti non previsti dal presente accordo.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:
La premessa è parte integrante del presente accordo.

Titolo apprendistato
Premessa

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare, in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire sia l'incremento della occupazione giovanile che a promuovere, nel quadro della riforma delle attività intellettuali, lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva a livello nazionale ed internazionale.
Le parti, inoltre, tenuto conto di quanto già previsto in materia dall'accordo di applicazione della legge 24 giugno 1997, n. 196, dalle stesse stipulato presso il Ministero del lavoro il 30 luglio 1998 e condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "Relazioni sindacali" previsto dal presente CCNL e finalizzati all'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
A tal fine si impegnano, altresì, a realizzare ed a presentare congiuntamente specifici progetti pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali allo scopo stanziate, per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Art. 1 - Sfera di applicazione
1) Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani lavoratori anche se in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale omogenei rispetto alle attività da svolgere.
2) L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio ed, in coerenza a tale finalità, è ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni comprese nel livello 2°, 3° super, 3°, 4° super e 4°.

Art. 2 - Proporzione numerica
1) Considerato che la legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria struttura lavorativa non può superare il 100 per cento dei lavoratori qualificati in servizio presso la struttura lavorativa stessa.
2) In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987, il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 3 - Età per assunzione
Possono essere assunti, come apprendisti, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4 - Assunzione
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto di apprendistato. Dovrà essere effettuata la visita sanitaria obbligatoria preventiva all'assunzione.
Entro trenta giorni dall'assunzione il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione di cui al D.M. 7 ottobre 1999 alla regione ovvero, ove previsto, alla provincia, contenente anche i dati relativi al tutor.

Art. 5 - Tutor
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 28 febbraio 2000 del Ministero del lavoro recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni, al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'art. 16, comma 3, della legge n. 196/1997 e dell'art. 4, del D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo tra questi anche i titolari delle strutture lavorative con meno di quindici addetti.

Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi, sarà computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 8 - Formazione esterna
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

Titolo di studio Ore di formazione annue
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario o laurea 60

A livello di area professionale e/o di area professionale omogenea potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell'attività delle strutture lavorative.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 8 bis - Formazione - Contenuti
Per la formazione degli apprendisti, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi indicati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della legge n. 196/1997. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), del decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998, devono perseguire gli obiettivi formativi definiti dal decreto ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
- i contenuti di cui all'art. 2, lett. B), del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e i servizi di settore nel contesto dell'area professionale;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 9 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o fare impartire nel proprio studio, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
b) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo di cui ai precedenti artt. 8 e 8-bis del presente titolo;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio a valore legale nella misura massima di 24 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista o, in caso di minore, la famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento;
e) di vigilare affinché l'apprendista frequenti corsi di formazione;
f) di attestare, al termine del periodo di apprendistato, le competenze professionali acquisite dall'apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente e consegnandone copia al lavoratore.

Art. 10 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o del tutor della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

Art. 11 - Trattamento normativo
1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dai rispettivi CC.CC.NN.L. per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2) Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 45 (Orario di lavoro), ferme restando le ore di formazione di cui ai precedenti artt. 8 e 8-bis.
3) Le ore di insegnamento di cui alla lett. c) del precedente art. 10, sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 14 - Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche 2ª, 3ª e 3ªS e di 36 mesi per le qualifiche 4 e 4ªS.
[…]
Nota a verbale
Nell'area odontoiatrica/sanitaria la durata dell'apprendistato, per il conseguimento della qualifica del 3° livello "ASO", è fissata in 42 mesi, fatte salve le diverse determinazioni cui le parti dovessero pervenire in sede di contrattazione di area.

Distribuzione dell'orario settimanale
L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sotto elencate ai punti A), B).
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.
In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.
B) Orario settimanale su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato.
In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
C) Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa "post-partum", i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Flessibilità dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, in aggiunta a quanto previsto all'art. 45 dei rispettivi CC.CC.NN.L., lett. A) e B), che prevedano, in particolari periodi dell'anno, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) superamento dell'orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1), verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 45 dei rispettivi CC.CC.NN.L. pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 2), verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 45 dei rispettivi CC.CC.NN.L., pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.
Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.
Dichiarazione congiunta
Le parti, in considerazione del carattere di novità che nel settore assume la disciplina di cui all'art. 47-bis "Flessibilità dell'orario", concordano sulla opportunità che, nell'ambito del confronto a livello di area professionale e/o area professionale omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del sopra citato art. 47-bis, che permettano l'istituzione della "Banca delle ore" quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione.