REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2009, proposto da:
S.L., rappresentato e difeso dall'avv. A.F., con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari;

per l'annullamento
- del decreto n. 1807 del 1 luglio 2009 con il quale il Ministero della difesa ha respinto l'istanza di CONCESSIONE di EQUO INDENNIZZO presentata dal ricorrente il 18 dicembre 2000;
- della deliberazione assunta nell'adunanza n. 809 del 12 dicembre 2008 dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, recante il parere negativo al riconoscimento della causa di servizio per la "sindrome mielodisplasica ipoplasica" di cui è affetto il ricorrente;
e di ogni altro atto presupposto, inerente conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. F. e avv. dello Stato C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il ricorrente si è arruolato il 3 ottobre 1997 nel Corpo Equipaggi della Marina Militare di La Spezia ed è stato avviato alla leva marittima.
Dal dicembre 1999 fino al settembre 2000 ha operato al centro telegrafico "Maritele" di Cagliari.
Durante il servizio militare di leva egli svolgeva mansioni di addetto al radio-telegrafo, per 36 ore settimanali, articolato in tre turni di guardia per 24 ore continuative, presso il centro telecomunicazioni Maritele della M.M. di Cagliari.
Nelle ore di riposo, tra una guardia l'altra, il ricorrente soggiornava e pernottava negli alloggi della M.M. nei pressi della stazione radio-telegrafica di Sant'Ignazio, in località Calamosca a Cagliari.
Durante tale periodo il ricorrente era in contatto, in maniera continuativa, con fonti di onde elettromagnetiche ed onde radio.

L'esposizione, si afferma, avveniva sia durante il servizio alle apparecchiature telegrafiche (che si basano su trasmissione di onde elettromagnetiche), sia nella zona di Calamosca-Sant'Ignazio dove alloggiava e dove il demanio della marina militare dispone del cosiddetto parco antenne, costituito da numerosi potenti apparecchi radar e di radio trasmissione (con emissione di onde radio e radiazioni elettromagnetiche).
Alla fine dell'agosto 2000 il ricorrente accusava crescenti malesseri e, a seguito di accertamenti medici, il 27 novembre 2000 gli veniva diagnosticata una "sindrome mielodisplasica", cioè un'anomalia interessante la cellula sterminale del midollo osseo con gravi alterazioni dei processi fisiologici di formazione dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine del sangue.
Il ricorrente è stato congedato l'11 gennaio 2001per "inidoneità al servizio militare".
È stato poi sottoposto a trapianto di midollo il 10 marzo 2001, con esito positivo; con completa remissione della malattia, ma con necessità di controlli periodici per possibili recidive della patologia o complicanze dovute alle terapie.

In data 18 dicembre 2000 il ricorrente, dopo la diagnosi, presentò istanza di riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla patologia diagnosticata, con richiesta di corresponsione di equo indennizzo e della pensione privilegiata.
È stato sottoposto il 23 novembre 2001 agli accertamenti medico-legali presso la Commissione Medica Ospedaliera di La Maddalena, che riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, valutando con attenzione la posizione del soggetto ed esprimendo una articolata motivazione a sostegno del giudizio favorevole, in relazione proprio alla specifica attività svolta dal militare con valutazione delle peculiari condizioni ambientali in cui operava.
Solo dopo numerosi solleciti (della parte, del legale, dell'Unione Nazionale Mutilati per servizio, tutti depositati in giudizio – nel 2006 si comunicava all'interessato che non era stato possibile individuare il fascicolo relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio-) il Ministero della difesa provvedeva, nel 2008 (cioè quasi 8 anni dopo la presentazione della domanda), alla trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio al fine dell'acquisizione del parere previsto dalla legge.

Il Comitato, il 12 dicembre 2008, rendeva parere negativo con la seguente motivazione:
"l'infermità 'sindrome mielodisplasica ipoplasia' in paziente già sottoposto a trapianto di midollo osseo non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di un processo morboso dell'apparato emopoietico, caratterizzato da alterazioni quantitative e qualitative degli elementi cellulari bianchi della serie mieloide del sangue che, come tale, non può essere in alcun modo ricollegabile al servizio. L'insorgenza della patologia è riconducibile a fattori genetici ed al progredire dell'età. Poiché nella fattispecie le caratteristiche inerenti al tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti, il processo proliferativo è da attribuire a fattori estranei al servizio stesso".
Sulla base di tale parere con successivo decreto del ministero della difesa del 10 luglio 2009 la domanda di concessione dell'equo indennizzo, presentata il 18 dicembre 2000, è stata respinta.

Con ricorso notificato il 14 novembre 2009 e depositato il successivo 14/12 il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, formulando le seguenti censure:
1) difetto di motivazione;
2) eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e arbitrarietà della valutazione del Comitato.
In allegato al ricorso è stata depositata articolata consulenza tecnica redatta dal medico-legale dott. Stefano Gessa, che ha concluso esprimendo le seguenti valutazioni:
- sussistenza del nesso causale tra l'esposizione professionale in qualità di radiotelegrafista (esposizione a onde elettromagnetiche) e sviluppo della sindrome mielodisplastica;

- in considerazione della giovane età l'insorgenza va inquadrata in un danno genetico indotto da un insulto esterno;
- l'esposizione a radiazioni, onde elettromagnetiche e onde radio aumenta notevolmente il rischio di danneggiare il DNA della cellula staminale midollare, con notevole aumento del rischio di sviluppare la sindrome mielodisplastica;
- le sindromi mielodisplastiche non hanno un rischio di trasmissione genetica ereditaria, per cui rappresentano delle patologie del midollo osseo che non possono essere ereditate dai genitori biologici;
- onde elettromagnetiche e onde radio rappresentano la causa dello sviluppo della sindrome mielodisplastica nel ricorrente, secondo i criteri medico-legali di consistenza, forza, specificità, temporalità e coerenza tra esposizione professionale e sviluppo della malattia;
- l'etiologia di tale patologia non è da ritenersi su base ereditaria (genetica), come affermato dal Comitato, ma su base genetica acquisita, a seguito di un danno da parte dell'insulto esterno (onde radio, onde elettromagnetiche) in grado di danneggiare irreversibilmente il DNA della cellula staminale midollare progenitrice dei globuli rossi, globuli bianchi piastrine;
- sulla base della letteratura scientifica nazionale e internazionale e sulla base di incidenza di malattia, la sindrome mielodisplastica è da ritenersi una malattia dell'anziano e non del giovane.
La c.t.p. è stata successivamente ulteriormente integrata con relazione del 10.3.2011 dello stesso medico legale, che ha esposto gli aggiornamenti in materia intervenuti, che ulteriormente avvalorano la tesi scientifica già esposta.
In ricorso è stata comunque richiesta anche consulenza tecnica d'ufficio.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali che hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso, sostenendo che il ricorso mira a censurare il merito delle valutazioni espresse dal Comitato (discrezionalità tecnica), profilo non sindacabile dal giudice.

All'udienza del 20 aprile 2011 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO



Il DPR 29/10/2001 n. 461 stabilisce che:
-"Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio" (art. 10 1° comma);
-" Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi." (art. 10 comma 11);
-"Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione" (art. 11).
Il parere rilasciato dal Comitato il 12.12.2008 (sulla domanda del dicembre 2000) manifesta la sua illogicità ed erroneità in quanto:
- sotto il profilo motivazionale, non si comprende in base a quali criteri la patologia sofferta sia stata valutata "in alcun modo non ricollegabile al servizio", dimostrando così una carenza di istruttoria in ordine alle concrete mansioni svolte dal ricorrente e alla sua permanenza continuativa in area di emissione di onde elettromagnetiche e onde radio;
- sotto il profilo sostanziale, il che denota maggiore gravità nella sommarietà del giudizio, si sostiene che la patologia sarebbe "riconducibile a fattori genetici ed al progredire dell'età"; sul punto si evidenzia che il ricorrente è nato il *** e quindi nel 2000, quando ha contratto la patologia, aveva poco più di vent'anni; (coerentemente la consulenza di parte afferma essere patologia dell'anziano, salvo il caso di insulti esterni);
- tenuto conto che, come evidenziato dalla consulenza di parte, la patologia è una malattia dell'anziano, l'insorgenza in un giovane poneva indubbiamente la necessità di indagare con maggiore attenzione e approfondimento le possibili cause/concause di tipo ambientale e lavorativo;
- il Comitato invece ha sostanzialmente omesso di analizzare la sussistenza di correlazione tra attività lavorativa e patologia, attribuendo a generici " fattori estranei" il processo proliferativo;
- in realtà, quanto meno, forti "elementi di rischio" andavano riconosciuti in relazione all'esposizione ad onde elettromagnetiche e a onde radio (cfr. per i dati tecnici la consulenza redatta dal medico/legale di parte prodotta in giudizio redatta dal dr. Gessa) come agenti causanti – in termini di alta probabilità - la patologia contratta; e tali valutazioni - in totale assenza di analisi sul punto da parte del Comitato- possono e debbono essere tenute in considerazione, specie se si considera che esse sono "allineate" alle valutazioni compiute in precedenza dagli stessi organi sanitari dell'Amministrazione;
- nel parere reso dal Comitato il ricorrente viene identificato come "marinaio di leva" senza alcun riferimento alle mansioni svolte di "addetto al radio-telegrafo", né si evince che sia stata analizzata la circostanza che il ricorrente utilizzava l'alloggio di servizio della M.M. di Calamosca, situato nei pressi della Stazione Radio-telegrafica;
- la grave omissione di valutazione assume ancor più rilievo se si considera che la CMO, invece, aveva ritenuto sussistente il nesso causale riconoscendo la patologia contratta per causa di servizio (cfr. verbale 23.11.2001); così come il parere medico legale del Capo servizio sanitario del 5.4.2001 aveva parimenti ritenuto la patologia dipendente da causa di servizio; e altrettanto aveva fatto il Comando Maritele di Cagliari il 10.4.2001 (doc 6 Avvocatura);
- in particolare la CMO aveva propriamente e attentamente valutato la possibile incidenza dell'esposizione a radiazioni jonizzanti, ponendo in luce specificamente che "non può non evidenziarsi la prolungata esposizione a turnazioni di servizio particolarmente stressanti e al sicuro insulto di onde radio ed elettromagnetiche, oggi oggetto di attente valutazioni in tema di rischio connesso a particolari forme morbose tra le quali potrebbero osservarsi anche processi Mielodisplasici", riconoscendo che "il militare è stato esposto a sicuro stress psicofisico per esposizione prolungata ad emissioni radio-elettromagnetiche", ammettendo "quanto meno sotto il profilo concausale, la causalità del servizio nell'insorgenza della forma morbosa" (cfr. verbale CMO 23.11.2001, doc. 2 Avvocatura);
- in materia di riscontro del nesso causale tra onde elettromagnetiche e forte innalzamento del rischio di contrarre leucemie, specie nei bambini e nei giovani, si richiamano le indagini compiute per Radio Vaticana (cfr. perizie e sentenze della Corte di Cassazione, da ultimo sez. IV Penale, sentenza n. 23262, ud. 24-02-2011, depositata il 9 giugno 2011, in materia di superamento dei limiti di emissione di onde, con conferma della condanna di Radio Vaticana).
In sostanza a fronte di un'analisi dettagliata compiuta dagli organi tecnici sanitari della stessa amministrazione, il Comitato ha invece liquidato sommariamente il caso (dopo quasi 8 anni) omettendo, in pratica, qualsiasi considerazione "specifica" in materia.
E il parere è censurabile per eccesso di potere in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 19 maggio 2009, n. 1042; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2000; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 gennaio 2011, n. 27).
In sostanza, costituisce obbligo del C.V.C.S. dare contezza specifica di aver esaminato i documenti prodotti, attraverso una loro puntuale indicazione, ed esternare, in caso di contrasto di pareri, la motivazione puntuale che dia conto del percorso logico seguito dal predetto Comitato e delle considerazioni tecniche per le quali la patologia accertata non ha alcuna incidenza favorevole ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (così Consiglio Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352).

In definitiva va accertato che, nel caso di specie, il Comitato non ha adeguatamente considerato e valutato:
- la concreta attività lavorativa svolta dal ricorrente,
- la sua continua permanenza negli alloggi di servizio, in area critica,
- l'influenza dell'esposizione alle onde elettromagnetiche e onde radio sulla peculiare patologia;
- la documentazione di ufficio elaborata dagli stessi organi tecnici medici pubblici;
- la giovane età.

In conclusione il ricorso va accolto, con obbligo di rinnovo e di conclusione del procedimento (correlato all'istanza presentata nel dicembre 2000), entro il termine di 90 giorni e alla luce delle peculiari considerazioni tecniche svolte dagli organismi medici dell'amministrazione, tenendo anche in adeguata considerazione il contributo tecnico scientifico offerto dalla consulenza medico-legale del dott. Gessa prodotta nell'odierno giudizio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente obbligo di riattivare e definire il procedimento entro 90 giorni, secondo i criteri individuati in motivazione.
Condanna l'amministrazione al pagamento di Euro 6.000 (seimila) in favore del ricorrente per spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli - Presidente
Alessandro Maggio - Consigliere
Grazia Flaim - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2011.