REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

SEZIONE PRIMA



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 1997, proposto da:
M.M.L., rappresentata e difesa dagli avv. A.L., A.L*., con domicilio eletto presso l'Avv. A.L., in Ancona;

contro

Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avv. A.C., con domicilio eletto presso l'Avv. A.G. in Ancona;

per l'annullamento della deliberazione di G.C. n. 246 del 14/3/1997, avente ad oggetto diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di evento traumatico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, dipendente del Comune di Ascoli Piceno e, all'epoca dei fatti direttrice di scuola materna comunale, impugna la deliberazione di Giunta n. 246 del 14/3/1997, con la quale l'Amministrazione, recependo il pedissequo parere della Commissione Medico Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Perugia, ha ritenuto non dipendente da causa di servizio una lesione subita dalla signora M. all'interno del plesso scolastico di cui la stessa era direttrice.
L'infortunio in questione, accaduto in data 6/12/1994, è stato causato dall'atteggiamento eccessivamente esuberante di una piccola frequentatrice dell'asilo ed ha provocato alla ricorrente un trauma contusivo alla regione sacro-coccigea.
La C.M.O. ha però ritenuto che la lesione non fosse dipendente da causa di servizio in quanto, essendo la ricorrente adibita ratione muneris a compiti spiccatamente amministrativi, le mansioni ricoperte non implicavano il contatto con gli alunni e dunque l'infortunio occorso era la conseguenza dell'esposizione della signora Me. ad un rischio generico.

2. L'operato del Comune è censurato per i seguenti motivi:
- difetto di istruttoria (omessa valutazione del parere del medico di fiducia della ricorrente, riportato nel verbale della C.M.O.);
- difetto di motivazione (fra le mansioni della ricorrente vi è anche quella di coordinare l'attività delle insegnanti e dunque la presenza in classe non è un evento inconsueto o estraneo ai compiti della direttrice di scuola materna);
- difetto di istruttoria (in relazione alla ritenuta non ascrivibilità ad alcuna categoria dell'infermità "pregressa frattura sacro coccige". Anche a tal proposito, il medico di fiducia della ricorrente aveva fatto verbalizzare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni a cui era pervenuta la C.M.O.).

3. Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

4. Il presente giudizio può essere definito in questa sede solo in parte, mentre per il resto va disposta una consulenza tecnica d'ufficio.

5. In effetti, anche per ragioni di economia processuale e di logicità, va chiarita con un pronunciamento definitivo la questione principale, ossia se le infermità lamentate dalla ricorrente (e in parte riconosciute sussistenti anche dalla C.M.O.) dipendono o meno da causa di servizio.
A questo proposito, la decisione può essere assunta dal Tribunale senza l'ausilio di consulenze tecniche, trattandosi di questione più prettamente giuridica.
In effetti, stabilire se nella specie la ricorrente fosse esposta ad un rischio specifico o generico non è profilo strettamente medico-legale, venendo in evidenza più che altro l'interpretazione delle disposizioni comunali che stabilivano i compiti della direttrice di asilo.

6. Ciò premesso, il Tribunale non ritiene di poter condividere le conclusioni della C.M.O., in quanto:
- è certamente vero che la direttrice non deve tenere contatti quotidiani con i piccoli frequentatori della struttura, essendo tale compito riservato in via principale alle maestre;
- è altrettanto vero, però, che la direttrice (come anche il dirigente comunale del settore istruzione, l'assessore al ramo o il Sindaco o anche un ispettore ministeriale) ben può recarsi nelle aule per verificare il rispetto da parte delle maestre delle direttive e dei programmi educativi o in caso di accadimenti particolari (ad esempio infortuni subiti dagli alunni). Tale attività non incontra limiti temporali o di altra natura, essendo compito della direttrice vigilare costantemente sull'andamento dell'asilo, anche in ragione dell'età dei frequentatori e delle problematiche spesso legate al loro inserimento nella comunità scolastica;
- la natura e l'entità del rischio vanno poi ovviamente collegate alla tipologia degli utenti dell'asilo. Trattandosi di bambini piccolissimi, è evidente che le loro reazioni non sono sempre prevedibili (come è accaduto nel caso della ricorrente);
- peraltro, è possibile operare un parallelo con altre figure dell'apparato comunale. Ad esempio, il dirigente del Settore Lavori Pubblici non è tenuto a recarsi quotidianamente a verificare l'andamento dei lavori commissionati dall'ente a ditte esterne (essendo tale compito riservato al direttore dei lavori). Peraltro, poiché il dirigente è responsabile del "risultato" (ossia della corretta esecuzione degli appalti), non gli si può negare la possibilità di recarsi in cantiere, soprattutto quando si verificano accadimenti particolari. Ebbene, se in tali circostanze il funzionario dovesse subire un infortunio, non si può affermare che il rischio sia generico;
- la giurisprudenza, del resto, è in linea con le predette conclusioni. Si veda, ad esempio, la decisione n. 514/2010 della Sez. VI del Consiglio di Stato, in cui si afferma che "... l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro volto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto...". Nella specie, l'attività che la ricorrente stava svolgendo nel momento in cui si verificò l'infortunio faceva parte - ancorché minoritaria, in termini temporali – dei compiti istituzionali, per cui il parere della C.M.O. è illegittimo.

7. Una volta affermato che le infermità lamentate dalla ricorrente dipendono da causa di servizio, è necessario esaminare l'altra questione sollevata nel ricorso, ossia la mancata ascrizione a tabella dell'infermità "pregressa frattura sacro-coccigea".
Sul punto, però, come anticipato, il Tribunale non può pronunciarsi se non disponendo il previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

8. Pertanto:
a) va disposta una c.t.u. finalizzata ad accertare i seguenti punti:
- sussistenza e natura dell'infermità in argomento;
- tabella e misura di ascrivibilità della stessa;
b) all'uopo è designato c.t.u. il dott. M.M., dirigente medico di I livello della Clinica di Ortopedia degli Ospedali Riuniti di Ancona.
Il consulente è autorizzato ad accedere a pubblici uffici in cui siano detenuti documenti inerenti la pratica sanitaria in questione, ed a visionare ed estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse;
c) il Collegio delega il giudice relatore, dott. Tommaso Capitanio, per le operazioni di giuramento del c.t.u. e per gli altri adempimenti connessi, e fissa sin d'ora per la pronuncia definitiva l'udienza pubblica del 24 maggio 2012;
d) ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., il giuramento nelle mani del giudice delegato dovrà avere luogo entro il 16 settembre 2011 (la data del giuramento verrà comunicata al c.t.u. ed alle parti con provvedimento del giudice delegato). In quella sede la ricorrente e il Comune potranno designare i consulenti di parte, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 67, let. b);
e) entro i successivi quindici giorni la ricorrente corrisponderà al c.t.u. un anticipo sul compenso, che verrà determinato dal giudice delegato in occasione del giuramento;
f) nei successivi quindici giorni le operazioni peritali dovranno avere inizio, previo preavviso di almeno cinque giorni alle parti ed ai c.t.p., se nominati;
g) entro 90 giorni dall'avvio delle operazioni il c.t.u. dovrà trasmettere alle parti o ai c.t.p., se nominati, lo schema della relazione conclusiva. Nei successivi trenta giorni le parti potranno trasmettere al c.t.u. le proprie osservazioni;
h) infine, entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione delle suddette osservazioni, il c.t.u. dovrà depositare presso la Segreteria del Tribunale la relazione conclusiva e la nota spese (da redigere, quest'ultima, in base all'art. 66 cod. proc. amm.).
Il c.t.u. e le parti potranno chiedere proroghe ai termini di cui sopra solo in presenza di documentate esigenze istruttorie o di cause di forza maggiore. Sulle relative istanze si pronuncerà il giudice delegato, salvo che non si tratti di questioni che richiedono una decisione collegiale.

9. In conclusione, in parte il ricorso va accolto, mentre per la restante parte va disposta una consulenza tecnica d'ufficio, nei termini di cui al precedente punto 8, con conseguente rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica del 24 maggio 2012.
La pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, non definitivamente pronunciando, in parte accoglie il ricorso in epigrafe e in parte dispone istruttoria nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione l'udienza pubblica del 24 maggio 2012.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi - Presidente
Gianluca Morri - Consigliere
Tommaso Capitanio - Primo Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2011.