REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Bruno e Salvatore Sanzo, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Via Verziere, 11

contro

Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mariotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Largo Schuster, 1

nei confronti di

A.R.D., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Fiorenza e Michele Borlasca, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Via Visconti di Modrone, 6;

A.S.C. di S.F. e C. S.a.s., R.M. Con. Coop. a r.l., E.S. S.r.l.

per l'annullamento

- del verbale di gara in data 14.12.2009, con il quale la Commissione istituita dal Comune di Lacchiarella ha aggiudicato in via provvisoria la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico di quel comune per il periodo gennaio 2010 - luglio 2012 in favore della ditta R.D.; della determinazione n. 145 del 17.12.2009 del Settore Affari Generali con la quale è stata approvata la predetta aggiudicazione provvisoria; della determinazione n. 4 in data 18.1.2010 del Responsabile del Settore Affari Generali con la quale la predetta gara di appalto è stata aggiudicata in via definitiva in favore della medesima ditta R.D.; nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale:

atti impugnati con il ricorso principale;
- della determinazione n. 119 del 12.10.2009 del Settore Affari Generali con la quale il Comune di Lacchiarella ha deliberato di appaltare il servizio di trasporto scolastico di quel comune per il periodo gennaio 2010 - luglio 2012 mediante esperimento di procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anomale;

atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 9.7.2010;
- del verbale conclusivo di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla E. S.r.l. in data 22.7.2010, con il quale la Commissione di gara ha escluso la società ricorrente dalla gara aggiudicandola in via definitiva alla ditta individuale R.D., della determinazione n. 106 del 27.10.2010 del Responsabile del procedimento con cui il predetto verbale è stato approvato; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 2.9.2010;
- della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 137 del 4.10.2010 con la quale è stato riaperto il procedimento di verifica di congruità dell'offerta presentata dalla ditta E. S.r.l. al fine di eliminare gli elementi di contraddittorietà dell'istruttoria espletata, rilevati dal Tribunale Amministrativo Regionale con l'ordinanza del 30.9.2010; della deliberazione con cui la Commissione di gara ha conseguentemente deciso di avvalersi della consulenza di un esperto in materia di Diritto del lavoro al fine di valutare la congruità dell'offerta della E. S.r.l.; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 29.11.2010;
- del verbale di verifica della congruità dell'offerta della ricorrente, con il quale la Commissione non l'ha ritenuta congrua, escludendola dalla gara e aggiudicandola in via definitiva alla ditta controinteressata;

atti impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 12.1.2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lacchiarella e di A.R.D.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO

Con bando di gara pubblicato in data 12.10.2009 il Comune di Lacchiarella ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico con il criterio del massimo ribasso, per un importo complessivo a base di gara di Euro 296.000,00.
Alla gara hanno partecipato sette ditte, di cui due sono state escluse. La ricorrente principale ha presentato il ribasso più elevato, ma la gara è stata aggiudicata alla ditta R.D., avendo la Commissione operato il cosiddetto "taglio delle ali", con esclusione automatica dell'offerta della ricorrente, in quanto anormalmente bassa.
1) Il provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato con il ricorso principale, al cui accoglimento si oppongono la stazione appaltante e la controinteressata.
1.1) Con il primo motivo si lamenta il mancato esperimento della verifica di anomalia, in applicazione degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/06, che avrebbero prescritto un procedimento in contraddittorio con la ricorrente e l'esame delle giustificazioni dalla stessa presentate.
Per la stazione appaltante e la controinteressata il motivo sarebbe, peraltro, inammissibile, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a dare pedissequa applicazione al bando di gara ed alla determinazione n. 110 del 12.10.2009 del Responsabile del Settore Affari Generali, che lo aveva approvato; e tali atti non sarebbero essere stati impugnati.
L'eccezione è infondata.
La determinazione a contrarre ha, infatti, pacificamente natura di atto interno, avente come destinatario solo l'organo rappresentativo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente (T.A.R. Veneto, Sez. III 23 maggio 2008 n. 1545). A sostegno dell'eccezione non è, peraltro, stata fornita la prova che la ricorrente avesse avuto conoscenza, prima della produzione documentale della stessa determinazione, che è comunque stata impugnata con atto di motivi aggiunti notificati in data 15.5.2010, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate nel ricorso principale. La previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, contenuta nella determinazione n. 110/2009, e non riprodotta nel bando di gara, è stata quindi ritualmente impugnata.
Nel merito il motivo è fondato.
L'appalto di servizi de quo afferisce ai cosiddetti settori ordinari, per un importo sopra soglia, al quale sono state ammesse cinque concorrenti; ne deriva l'applicazione degli artt. 86 e seguenti del Codice dei contratti, che non ammettono la possibilità di esclusioni automatiche nei confronti delle offerte sospettate di anomalia per il "taglio delle ali", ma impongono una previa verifica procedimentale ed in contraddittorio tra le parti, che nel caso di specie non è stata effettuata.
1.2) Con il secondo motivo è stata contestata la mancata esclusione dell'aggiudicataria e della seconda classificata, per violazione delle norme in materia di sicurezza, dal che conseguirebbe l'aggiudicazione a favore della ricorrente, non trovando applicazione, in caso di esclusione di entrambe, la verifica di anomalia.
In punto di fatto l'aggiudicataria aveva indicato che "i costi relativi alla sicurezza di cui alla presente offerta per la gara del servizio di trasporto scolastico del Comune di Lacchiarella per il periodo gennaio 2010 - luglio 2012 corrispondono a zero, al netto degli oneri assicurativi e previdenziali già previsti per legge"; la ditta A.S.C., seconda classificata, a sua volta non aveva fornito alcuna indicazione al riguardo.
Secondo la ricorrente, entrambe sarebbero dovute essere escluse per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Il motivo è infondato.
La disciplina di gara, in applicazione delle relative disposizioni del codice dei contratti, richiedeva ai concorrenti di indicare nell'offerta economica "a pena di esclusione", il ribasso percentuale sull'importo del servizio a base di gara "al netto degli oneri di sicurezza", nonché "la specificazione dei costi relativi alla sicurezza".
L'art. 12 del capitolato speciale d'appalto enunciava che "le prestazioni oggetto del presente appalto non comportano interferenze, come da art. 26 D.Lgs. n. 81/08, per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e pertanto non vi sono costi derivanti dalla sicurezza".
L'aggiudicataria ha presentato il proprio documento sulla valutazione dei rischi della sicurezza, precisando che dall'esecuzione dell'appalto non sarebbero derivati oneri aggiuntivi "da interferenza" e indicando nell'offerta economica che i costi relativi alla sicurezza erano pari a zero.
Per le medesime ragioni non doveva dunque disporsi l'esclusione della seconda classificata.
1.3) Con il terzo motivo si lamenta la violazione della parte I n. 3 lett. x) del disciplinare, che richiedeva ad ogni concorrente di allegare nella busta "A", l'attestazione "di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni".
Il Consorzio Cooperative R.M. avrebbe omesso di rendere la predetta dichiarazione e avrebbe pertanto dovuto essere escluso. Anche in questo caso, dall'esclusione della predetta Ditta, sarebbe conseguita l'aggiudicazione a favore della ricorrente, che aveva formulato il massimo ribasso.
Il motivo è infondato.
L'art. 10 del c.s.a. stabilisce che la Ditta aggiudicataria si impegni a corrispondere al personale utilizzato nella gestione del servizio un trattamento economico conforme a quanto previsto nelle norme contrattuali vigenti per il settore di riferimento e che nei confronti del personale addetto si obblighi all'assolvimento di tutti gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi.
Il capitolato speciale ha pertanto sostanzialmente riprodotto il contenuto della dichiarazione richiesta al concorrente in materia di pagamento di tutto ciò che risulta dovuto per costi della manodopera. L'accettazione per sottoscrizione del capitolato speciale comporta i medesimi effetti scaturenti dalla dichiarazione richiesta dalla parte I n. 3 lett. x) del disciplinare. Eventuali difformità letterali tra il contenuto dei due documenti avrebbero potuto portare ad una richiesta di integrazione documentale, e non certo ad un'esclusione, come invece richiesto dalla ricorrente.
La necessità di garantire, nelle gare pubbliche, la più ampia partecipazione, quale presupposto per la conclusione del contratto alle migliori condizioni, è un generale principio applicabile, in particolare, alle domande che, pur se con profili di difformità formale, rispetto alle prescrizioni del bando, risultino comunque oggettivamente idonee ad essere valutate dalla commissione giudicatrice; rispetto ad esse, infatti, l'esigenza di una leale cooperazione tra amministrazione e concorrenti, consente l'integrazione documentale nelle ipotesi in cui gli atti tempestivamente prodotti e già in possesso dell'amministrazione costituiscano un ragionevole indizio del possesso del requisito di partecipazione non espressamente o univocamente documentato (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV 16 maggio 2005, n. 821).
1.4) Con gli ultimi due motivi si lamenta la mancata esclusione delle ditte R.D. e A.S.C., per violazione della clausola del bando che imponeva, a pena di esclusione, di includere all'interno del plico due buste sigillate con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura e controfirmate sugli stessi lembi, oppure chiuse e timbrate sui lembi di chiusura. Le predette offerte non sarebbero state sigillate con le modalità prescritte, e non recherebbero, inoltre, le indicazioni della gara, oggetto dell'appalto, nominativo dell'impresa mittente, le diciture "busta A documenti amministrativi", "B offerta economica".
Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono infondati.
Gli atti di gara smentiscono, infatti, quanto affermato dalla ricorrente, atteso che il plico era sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, e contrassegnato con le indicazioni richieste dal bando.
2) Con atto di motivi aggiunti notificati in data 15.5.2010, la ricorrente ha impugnato la predetta determinazione n. 119 del 12.12.2009, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate nel ricorso principale.
Conseguentemente, in via derivata, deve accogliersi anche il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 15.5.2010.
3) Con atto di motivi aggiunti notificati in data 14.8.2010 sono stati impugnati gli atti con i quali la stazione appaltante ha escluso la società ricorrente, ritenendo la sua offerta non congrua, con successiva aggiudicazione in via definitiva alla ditta individuale R.D..
Il provvedimento di esclusione è stato emanato successivamente all'ordinanza cautelare n. 283/10, di accoglimento del ricorso principale, cui era seguito il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della ricorrente.
Il ricorso per motivi aggiunti notificati in data 14.8.2010 è, tuttavia, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa della stazione appaltante: l'assetto degli interessi delineato dagli atti impugnati è stato invero superato da provvedimenti successivi, puntualmente impugnati nel presente giudizio (v. punto 5 della presente sentenza).
Infatti, dopo la proposizione dei visti motivi aggiunti, con ordinanza cautelare n. 1063/2010, il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati. Con tale provvedimento, preso atto che la stazione appaltante aveva imputato l'anomalia dell'offerta al costo del personale, sono state rilevate una "incompletezza e contraddittorietà dell'istruttoria" effettuata su tale aspetto.
Con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 137 del 4.10.2010 la stazione appaltante ha quindi riaperto il procedimento "al fine di eliminare gli elementi di contraddittorietà rilevati dal T.A.R. in merito al costo del lavoro", che si è concluso con un nuovo provvedimento, a sua volta gravato con i motivi aggiunti notificati in data 30.12.2010.
L'eventuale accoglimento dei dedotti motivi non apporterebbe, pertanto, alcuna utilità alla ricorrente.
4) Con atto di motivi aggiunti notificati in data 10.11.2010 sono stati impugnati gli atti con i quali la stazione appaltante ha riaperto il procedimento di verifica di congruità dell'offerta, invocando la formazione di un provvedimento tacito di aggiudicazione a proprio favore.
I detti motivi aggiunti sono infondati.
L'ordinanza cautelare n. 1063/2010 aveva imposto alla stazione appaltante di effettuare una nuova valutazione di anomalia dell'offerta emendata dai vizi nella stessa indicati, non già di aggiudicare l'appalto alla ricorrente.
Inoltre, la versione attuale dell'art. 88 ultimo comma del D.Lgs. n. 163/06, prevede espressamente che solo "all'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala". La predetta norma è stata modificata da ultimo dal n. 6) della lettera d) del comma 1 dell'art. 4quater del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, mentre la versione precedente si era limitata a statuire che "all'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala".
Nessun provvedimento tacito di aggiudicazione si è pertanto formato nel corso di svolgimento della verifica di anomalia.
5) Con atto di motivi aggiunti notificati in data 30.12.2010 la ricorrente ha impugnato il verbale del 16.12.2010, di chiusura del procedimento di verifica di anomalia, nel quale è stata dichiarata l'incongruità della sua offerta.
L'esclusione è stata disposta sostanzialmente a causa della non congruità del costo del lavoro dichiarato dalla ricorrente, ammontante ad Euro 151.566,23, a fronte di Euro 201.447,73 ritenuti necessari dalla stazione appaltante (Euro 14,19 orari, anziché 18,86 orari per un operaio a tempo determinato, ed Euro 19,00 per un operaio a tempo indeterminato).
Il provvedimento impugnato era motivato da una relazione allegata allo stesso, datata 14.12.2010, predisposta dal consulente del lavoro individuato dalla stazione appaltante.
La ricorrente ha contestato il predetto verbale del 16.12.2010, deducendo due motivi in diritto, che risultano entrambi fondati.
5.1) Relativamente alla violazione dell'art. 88, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06 la stazione appaltante non ha, infatti, convocato la ricorrente prima di procedere alla sua esclusione.
Va premesso per questo aspetto che, successivamente all'ordinanza cautelare n. 1063/10, la stazione appaltante aveva disposto la riapertura del procedimento di verifica della congruità dell'offerta, acquisendo nuovi elementi e, in particolare, la citata relazione del consulente del lavoro, nella quale sarebbero stati presi in considerazione profili nuovi, che non avrebbero formato oggetto di contestazione in precedenza (ad esempio, il divisore orario da applicare ai fini della determinazione del costo orario del personale), e sui quali sarebbe stato necessario acquisire in contraddittorio le valutazioni della ricorrente.
La stazione appaltante replica al riguardo che il contraddittorio sarebbe stato rispettato, posto che la ricorrente avrebbe avuto plurime occasioni di intervenire nel corso del procedimento, ma non avrebbe provato che l'offerente sarebbe stato convocato con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi per consentirgli di chiarire ogni elemento che avesse ritenuto utile, come invece previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D.Lgs. n. 163/06, escluso restando il contraddittorio nella sola ipotesi in cui l'interessato non si presenti alla data fissata dalla commissione (T.A.R. Lazio, Roma Sez. III 20 marzo 2008 n. 2502).
Seppure gli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 prevedano numerosi adempimenti procedimentali a garanzia del contraddittorio nel corso della verifica di anomalia il loro rispetto non può giustificare la mancanza della vista convocazione, restando altrimenti sostanzialmente disapplicata la predetta norma.
Né può fondatamente argomentarsi che la convocazione de quo rilevi sul piano meramente formale, rappresentando all'opposto l'occasione di un definitivo chiarimento circa la contestata anomalia (cfr: T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I 28 maggio 2010 n. 953, T.A.R. Piemonte Sez. II 10 marzo 2008 n. 385): il che appare tanto più evidente quando siano in gioco aspetti "nuovi", sui quali la concorrente sospetta di anomalia non aveva ancora interloquito, come emerge dal confronto tra il verbale del 22.7.2010, ove i costi del personale erano stati ritenuti carenti per Euro 32.393,75 e il provvedimento impugnato che eleva detta somma a Euro 49.881,20, con una differenza, peggiorativa per la ricorrente, di ben Euro 17.487,45.
Non può, infine, essere sottaciuto, in quanto confluente con la vista conclusione, il fatto che il consulente designato dalla stazione appaltante aveva affermato che sarebbe stato certo risolutivo disporre delle tabelle ministeriali per la determinazione del costo medio orario del lavoro, peraltro non previste nel settore in questione: è dunque non seriamente contestabile che la verifica non si sarebbe risolta in una pedissequa verifica contabile.
Vale dunque riaffermare che il procedimento di verifica di anomalia va improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente e che il contraddittorio deve essere effettivo (C.S. sez. VI 21 maggio 2009 n. 3146), dovendosi "consentire al concorrente di fornire chiarimenti, mediante produzione pure di documenti ed informazioni in aggiunta alla documentazione già presentata" (T.A.R. Roma Lazio Sez. III 16 novembre 2005, n. 11314), immodificabile essendo la sola offerta del tutto diversamente dalle giustificazioni (Consiglio Stato, Sez. VI 21 maggio 2009 n. 3146).
5.2) Con il secondo motivo la ricorrente censura frontalmente le valutazioni espresse sulla propria offerta.
La relazione del consulente incaricato dall'Amministrazione aveva ritenuto incongrua l'offerta della ricorrente, osservando che non avrebbe tenuto conto dell'IRAP e dell'indennità sostitutiva di mensa contrattualmente prevista; che, inoltre, con l'applicazione del divisore orario di 2088, sarebbe stata trascurata l'incidenza della percentuale di assenteismo (ferie, festività, permessi, malattie, infortuni); che, infine, non sarebbero stati conteggiati gli scatti di anzianità, conteggiati invece nella tabella allegata alla relazione ("prospetto 2").
Tutti i suddetti rilievi non possono essere condivisi.
La commissione, infatti, aveva richiesto alla ricorrente giustificazioni sui costi del personale "sulla base del C.C.N.L. che si intende applicare" (autorimesse e noleggio automezzi), per quanto concerneva, tra l'altro, l'IRAP e la ricorrente, con nota datata 7.7.2010, aveva indicato un costo per l'IRAP pari al 3,9% del costo orario minimo del C.C.N.L. applicato (Euro 13,51). La relazione della consulente si riferisce ad un costo orario di Euro 14.19, pertanto al lordo della predetta imposta.
Circa la mancata previsione dell'indennità di mensa è sufficiente rilevare che la stessa relazione cita l'art. 2 del D.M. 20.4.2010, secondo cui "il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a (...) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità)"; ne consegue che il D.M. include dunque il costo dei ticket o della mensa tra quelli suscettibili di "oscillazioni", subordinandone l'applicazione all'esistenza di "accordi integrativi aziendali", non documentati dalla stazione appaltante.
Il C.C.N.L. per il settore autorimesse e noleggio automezzi per il periodo 28.7.2006 - 31.7.2009, prevede che "la retribuzione globale è costituita dalla retribuzione individuale più eventuali aumenti comunque denominati, indennità di mensa (nelle località dove esiste)".
Dal verbale del 27.10.2010 emerge che l'indennità sostitutiva di mensa sarebbe stata soppressa, in base ad un accordo stipulato in data 17.4.2004 e sostituita dal ticket restaurant (cfr. accordo del 28.7.6 del C.C.N.L. in esame, con scadenza economica e normativa al 31.7.09): in questo si legge, infatti, che, a decorrere dal 30.4.03, l'indennità sostitutiva mensa è soppressa.
A fronte di un quadro contrattuale di dubbia precettività le giustificazioni addotte dovevano essere dunque approfondite, avuto particolare riguardo alla rappresentata sospensione del servizio dalle ore 11,00 alle 13,00 per consentire al personale, che sarebbe stato assunto preferibilmente tra i residenti del Comune di Lacchiarella, di fruire liberamente del pranzo.
In ogni caso, il presente profilo non è pacificamente risolutivo ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta, in considerazione della sua non determinante incidenza quantitativa, come ha dato atto la stazione appaltante.
A identica conclusione deve pervenirsi per l'incidenza della percentuale di assenteismo per la quale l'istante ha dedotto che le assenze del personale coinciderebbero con il periodo di sospensione delle attività scolastiche, il che appare in astratto del pari non irragionevole.
L'appalto de quo presenta invero evidenti peculiarità rispetto allo svolgimento di altri servizi, essendo inscindibilmente legato al calendario delle attività scolastiche ed a quelle ad esse complementari, caratterizzato da "vacanze" più ampie di quelle ordinariamente fruibili in altri settori.
La difesa della stazione appaltante ha posto in evidenza che il servizio comprenderebbe anche il trasporto alunni verso i centri estivi, da effettuarsi nei mesi di giugno, luglio e ultima settimana di agosto: l'argomento, tuttavia, svolto solo in sede difensiva e non procedimentale, non pare risolutivo, poiché era stata contestata alla ricorrente la mancanza di soli 35 giorni lavorativi (220/185), potenzialmente compensabili con le vacanze nel mese di agosto, nel periodo natalizio, in quello pasquale, e nelle altre festività previste nel corso dell'anno scolastico.
Per quanto concerne la mancanza degli aumenti periodici di anzianità va rilevato che il loro pagamento va fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio, in applicazione del vigente accordo collettivo.
Avendo, tuttavia, la ricorrente chiarito che avrebbe utilizzato personale di nuova assunzione non colgono nel segno le osservazioni della stazione appaltante, per la quale il costo orario del lavoro sarebbe un dato che andrebbe necessariamente calcolato.
Il diverso, flessibile modello organizzativo prescelto dalle imprese per contenere il costo del lavoro ha trovato consenso in giurisprudenza, quando, ad esempio, sono state ritenute congrue le giustificazioni fondate sulla possibilità di avvalersi di contratti di formazione e lavoro ovvero di fruire degli sgravi contributivi di cui alla L. 448 del 23 dicembre 1998 (T.A.R. Sardegna Sez. I 26 gennaio 2010 n. 8), sulla maggiore produttività del personale e sulle agevolazioni per assunzione di personale già presenti in cantiere ex L. n. 407/90 (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III 8 luglio 2008 n. 1315).
Nel caso di specie, vista la durata biennale dell'appalto, non appare egualmente irragionevole e non poteva comunque essere trascurato il fatto che il ricorrente, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendeva svolgere il servizio con personale di nuova assunzione, che non avrebbe conseguentemente maturato scatti di anzianità, con correlata riduzione del relativo costo.
Se si considera che il servizio in questione, circoscritto ad un territorio limitato, non richiedeva per certo elevate professionalità, sarebbe stato necessario un approfondimento sul punto, anziché concludere immotivatamente che l'offerta doveva ritenersi anomala.
Quanto al conseguente pregiudizio sofferto dalla ricorrente non ne sussistono i presupposti, avendo l'Amministrazione ottemperato alle ordinanze cautelari emanate nel corso del giudizio e non risultando essere stato stipulato il contratto, né eseguito il servizio.
Il ricorso principale va dunque accolto congiuntamente ai motivi aggiunti notificati in data 15.5.2010 e 16.12.2010; i motivi aggiunti notificati in data 14.8.2010 vanno dichiarati improcedibili, mentre quelli notificati in data 10.11.2010 vanno respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca. Spetta alla ricorrente il rimborso del contributo unificato, ad eccezione di quello relativo ai motivi aggiunti notificati in data 10.11.2010.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.