Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 luglio 2011, n. 16780 - Giusta causa o giustificato motivo di licenziamento: facoltà del lavoratore di astenersi dalle prestazioni che possano arrecare pregiudizio alla salute


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:

A.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato OCCHIPINTI MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GENTILE FRANCESCO, CREA ANTONINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro A. AERONAUTICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3363/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/07/2008 r.g.n. 6183/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato CREA ANTONINO;
udito l'Avvocato RESTA DONELLA per delega CASTIGLIONE FRANCESCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 


1.- La sentenza attualmente impugnata conferma la legittimità del licenziamento intimato a A.G.A. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola 19 luglio 2006, n. 2887, accogliendo l'appello incidentale proposto dalla A. Aeronautica s.p.a., respinge le domande risarcitorie proposte in primo grado dall' A..
La Corte d'appello di Napoli rileva, in primo luogo, che in assenza di specifica contestazione in merito alla mancanza di validi poteri di rappresentanza della società A. in capo a R.C., sottoscrittore della procura alle liti per il giudizio di appello, tale procura deve considerarsi valida perchè data da persona chiaramente identificabile che ha dichiarato la propria qualità di rappresentante della società (come Direttore Risorse Umane Organizzazione della società stessa).
Quanto al merito delle censure, la Corte d'appello:

a) dichiara inammissibile (perchè nuova) e, comunque, infondata (perchè ininfluente per il giudizio) la produzione della sentenza penale di condanna del rappresentante dal datore di lavoro e del medico aziendale, rispettivamente per i reati di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 22 e all'art. 17 del citato decreto;

b) esclude che le mansioni affidate all' A. in occasione dei trasferimenti possano considerarsi dequalificanti o estranee alle sue conoscenze professionali di approvvigionatore (buyer),

c) sottolinea che, da subito, l' A. ha dimostrato la propria assoluta indisponibilità ad eseguire tali mansioni, considerandole non adeguate alle proprie aspettative;

d) ritiene, pertanto, che lo jus variandi sia stato esercitato legittimamente, mentre l'atteggiamento di aperto, ostinato e conclamato rifiuto dell' A. deve considerarsi assolutamente ingiustificato, oltre che provocatorio.

Conseguentemente la Corte d'appello perviene alla duplice conclusione che, non solo, il licenziamento è pienamente giustificato, ma non è da riconoscere all' A. alcun diritto risarcitorio, visto che le mansioni rifiutate erano affini e complementari a quelle precedentemente svolte e, pertanto, il datore di lavoro gliene poteva chiedere l'espletamento, nel quadro della intrapresa politica aziendale di creazione di posizioni lavorative multifunzionali (riguardante numerosi dipendenti).


2.-Il ricorso di A.G.A. domanda la cassazione della sentenza per sette motivi; resiste, con controricorso, la A. Aeronautica s.p.a..

Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 cod. proc civ..

Diritto

 

1 - Sintesi del primo motivo del ricorso.
1.- Con il primo motivo si denuncia in riferimento all'art. 360 cod, proc. civ., comma 1, n. 3, - falsa applicazione dell'art. 75, comma 3, art. 83, comma 1, artt. 77, 81, 437 e 157 cod. proc. civ..
Si sostiene l'inammissibilità sia della costituzione in appello sia dell'appello incidentale della A. Aeronautica s.p.a. per inesistenza del potere di rappresentanza processuale congiunta a rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio del firmatario della procura alle liti R.C. (direttore di divisione della suddetta società, che ha dichiarato di agire per mandato della società).
Si osserva, al riguardo, che la Corte d'appello ha respinto la relativa eccezione (ritualmente proposta dall' A.) facendo un uso improprio e "addomesticato" del principio affermato, in materia, dalla sentenza di questa Corte 8 giugno 2007, n. 13381.
In particolare il ricorrente sostiene che la Corte d'appello sarebbe pervenuta alla suddetta decisione, facendo riferimento ad una regula juris estratta da una massima dell'indicata sentenza riportata non in modo fedele, ma con modifiche e "mutuazioni" tali da consentire di supportare la decisione di non attribuire rilievo alla circostanza che il R. non ha provato, in modo inequivoco, di essere titolare dei poteri rappresentativi per rilasciare la procura, come prescritto dalle disposizioni richiamate. E ciò sarebbe tanto più rimarchevole in considerazione del fatto che il documento comprovante i relativi poteri, il cui deposito è stato preannunciato nel corso del giudizio dall'avvocato della società, non è mai stato depositato.
Ne consegue che - secondo l' A. - la doglianza è tuttora attuale, visto che il difetto di legittimazione processuale del R., e della correlata facoltà di nomina dei difensori, investendo un presupposto attinente la regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di cassazione.


2 - Esame del primo motivo del ricorso.

2 - Il motivo non è fondato.
Deve essere, in primo luogo, sottolineato che, come si desume da quanto fin qui esposto, l' A., in questa sede, si limita a sostenere che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla validità della procura alle liti conferita a C. R., pur in mancanza della prova da quest'ultimo fornita della titolarità del potere di rappresentanza sostanziale della società, sia il frutto di una erronea applicazione dell'art. 75, comma 3, art. 83, comma 1, artt. 77, 81, 437 e 157 cod. proc. civ..
Tuttavia, il ricorrente non censura l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui in appello l' A. ha messo in dubbio la legittimità della procura alle liti della A. per il giudizio di appello sottoscritta da R.C., ma non ha specificamente contestato la mancanza di validi poteri di rappresentanza della società A. in capo a R.C., il quale ha espressamente dichiarato di agire "con i poteri conferitimi nella mia qualità di Direttore Risorse umane e Organizzazione della A. Aeronautica s.p.a.".
Invero, è proprio sulla base di tale ultima osservazione che la Corte partenopea ha ritenuto valida la procura ad litem in argomento "in quanto conferita da persona chiaramente identificabile che ha dichiarato la propria qualità di rappresentante della società".
A supporto di tale statuizione la Corte d'appello ha riportato un principio di diritto affermato, fra l'altro, nella sentenza di questa Corte 8 giugno 2007,
n. 13381.
Nel presente ricorso l' A. per supportare la propria tesi sostiene che il principio di diritto riprodotto nella sentenza impugnata al riguardo sia stato il frutto una "manipolazione" della massima ufficiale di Cass. 8 giugno 2007, n. 13381.
Va precisato sul punto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello, nel riportare il principio di diritto affermato nella suddetta sentenza di questa Corte n. 13381 del 2007, non ha effettuato alcuna "manipolazione" del relativo testo, ma ha semplicemente riprodotto del tutto fedelmente - una massima (Rv. 597725) diversa rispetto a quella (Rv 597726) cui fa riferimento l' A..
Infatti, il testo della suddetta massima Rv. 597725 (identico a quello cui fa riferimento la sentenza impugnata) è precisamente il seguente: "In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa".
Peraltro, il suddetto principio corrisponde ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, che ha origine remota e ripetute conferme, anche recenti (vedi, per tutte: Cass. 14 aprile 1999, n. 3677; Cass 27 maggio 2009, n. 12260).
Ne consegue che la sentenza impugnata che si è uniformata al suddetto principio, non merita alcuna censura al riguardo. in - Sintesi del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso.


3 -Con il secondo motivo si denuncia - in riferimento all'art. 360 cod proc. civ., comma 1, n. 3, - falsa applicazione della "norma elastica" di cui all'art. 2119 cod. civ., per carenza della circostanza della "giusta causa", sotto il profilo dell'art. 2103 cod. civ., comma 1, in base al quale il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è assunto.
Si contesta, in particolare, la logicità del ragionamento che ha portato la Corte partenopea a ritenere le mansioni assegnate all' A. in seguito ai trasferimenti subiti a partire dal 5 dicembre 1998 fino al 2002 omogenee rispetto a quelle svolte in precedenza, risultanti da atto scritto ("Estratto contratto categoria"), a differenza delle altre attribuite solo verbalmente Si censura, altresì, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in merito alla valutazione del rifiuto del lavoratore a svolgere te mansioni da ultimo assegnategli, come standard sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 2119 cod. civ..

 

4- Con il terzo motivo si denuncia -in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, - falsa applicazione della "norma elastica" di cui all'art. 2119 cod. civ., sotto il profilo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 22.
Si osserva che, nella specie, l'affermazione relativa alla sussistenza della "giusta causa" del licenziamento è antitetica rispetto all'art. 22 cit., secondo cui il lavoratore prima di iniziare lo svolgimento di nuove mansioni deve avere la formazione specifica a protezione della propria salute.
Ciò risulta, del resto, anche dalla sentenza penale di condanna (divenuta definitiva) di questa Corte 13 giugno 2006, n. 20220, con la quale O.G., nella qualità di direttore responsabile dello stabilimento A. di Nola, e P.F.S., nella qualità di medico aziendale, sono stati ritenuti responsabili, rispettivamente, del reato di cui al suddetto art. 22 e di quello contemplato nel precedente citato D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17. In particolare, il comportamento dell' O. è stato sanzionato per non essersi assicurato che l' A. avesse acquisito una formazione in materia di sicurezza e salute sufficiente e adeguata alle mansioni assegnategli in seguito al trasferimento allo stabilimento di Nola (considerate complesse e nuove rispetto a quelle precedentemente svolte).
Ne consegue che lo jus variandi per essere legittimamente esercitato non può non rispettare l'obbligo sancito dal suddetto art. 22, cosa che la Corte partenopea avrebbe ignorato.

5- Con il quarto motivo si denuncia -in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, - falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui preclude la proposizione di domande nuove in appello, unitamente con l'art. 2909 cod. civ., artt. 648 e 654 cod. proc. pen..
Si sostiene che, in conseguenza della richiamata sentenza penale di condanna divenuta definitiva, come effetto civile di tale pronuncia il licenziamento di cui si discute nel presente giudizio dovrebbe considerarsi illegittimo.
Ciò induce il ricorrente a considerare errata l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui tale questione non era ammissibile in appello perchè nuova, atteso che la indicata sentenza di condanna è divenuta definitiva solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado (e quindi non poteva essere prodotta in precedenza).

6. Con il quinto motivo si denuncia - in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, - vizio di motivazione in ordine al "licenziamento per giusta causa".
Si rileva che il ragionamento effettuato al riguardo dalla Corte partenopea nella sentenza impugnata è illogico e superficiale in quanto, muovendo da presupposti inadeguati, non valuta nel dovuto modo che il rifiuto dell' A. ad eseguire le nuove mansioni era motivato dalla propria incapacità a farlo (dipendente dall'ontologica diversità di tali mansioni rispetto a quelle svolte in precedenza) nè considera la sproporzione tra il comportamento del lavoratore e il licenziamento intimatogli, così come non attribuisce valore alle decisive valutazioni effettuate al riguardo in sede penale.

3 - Esame del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso.

3 - a - Esame del quinto motivo.

7 - Tra i suindicati motivi, che affrontano problematiche analoghe, deve essere esaminato per primo, in ordine logico, il quinto motivo, che va accolto.
Va, infatti, osservato che la motivazione sulla sussistenza, nella specie, della giusta causa del licenziamento non appare conforme ai principi affermati in materia nella giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide.

In particolare, in base ad orientamenti costanti:

a) nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni (Cass. 18 maggio 2006, n. 11664);

b) in ipotesi di licenziamento irrogato, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, per il rifiuto del lavoratore di svolgere le mansioni assegnategli e di giustificazione di tale rifiuto con la diversità della nuove mansioni rispetto alle precedenti o con la non corrispondenza di esse al proprio livello professionale, il datore di lavoro, essendo gravato, ai sensi dell'art. 5 della citata legge, dell'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, deve dimostrare che le nuove mansioni equivalgono a quelle precedenti o rientrano in quelle proprie del livello professionale del lavoratore; ma ciò non esclude l'applicabilità, anche nell'ipotesi suddetta, del principio secondo cui il giudice del merito può utilizzare, ai fini della formazione del proprio convincimento, gli elementi probatori comunque acquisiti al processo e da qualunque parte forniti (vedi, per tutte: Cass. 3 febbraio 1994, n. 1088);

c) il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio. Sicchè, si deve considerare illegittimo il trasferimento che risulti privo di sufficiente giustificazione e, per converso legittimo il comportamento di autotutela posto in essere dal lavoratore, rifiutatosi di aderirvi (Cass. 10 novembre 2008, n. 26920; e, nello stesso senso: Cass. 8 febbraio 1999, n. 1074; Cass. 20 dicembre 2002, n. 18209; Cass. 9 marzo 2004, n. 4771);

d) il rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento del datore di lavoro di trasferimento ad una diversa sede, ove giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni asseritamente dequalificanti, impone una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la congruità tra le mansioni svolte dal lavoratore nella sede di provenienza e quelle assegnate nella sede di destinazione;
queste ultime, peraltro, debbono essere vagliate indipendentemente dal loro concreto svolgimento, non essendo accompagnati i provvedimenti aziendali da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino ad un diverso accertamento in giudizio (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4060).

La Corte partenopea non ha rispettato i suddetti principi in quanto:

1) si è limitata a porre l'accento sul rifiuto dell' A. allo svolgimento delle mansioni assegnatigli, dopo l'ennesimo trasferimento;

2) ha ritenuto tali ultime mansioni non dequalificanti ed affini a quelle originariamente svolte, sulla base delle testimonianze assunte valutate alla luce delle nozioni di comune esperienza;

3) non ha, però, attribuito alcun rilievo alle motivazioni del suddetto rifiuto nè ha considerato la sentenza penale di condanna Cass. 13 giugno 2006, n, 20220, contenente utili affermazioni per la ricostruzione della fattispecie, sia dal punto di vista della complessità delle mansioni attribuite all' A. quale "specialista in ingegneria della manutenzione" (nello stabilimento di Nola), sia per quanto riguarda la mancata formazione specifica impartitagli, sia con riferimento al mancato adeguato accertamento, da parte del datore di lavoro, della compatibilità delle mansioni stesse con la "grave patologia psichiatrica" da cui l' A. era risultato affetto (arg. ex Cass. 16 marzo 2010, i n. 6326; Cass. 23 dicembre 2010, n. 26041; Cass. 8 aprile 2010, n. 8360; Cass. SU 25 febbraio 2010, n. 4549).
A tale ultimo riguardo va, in particolare, sottolineato che la Corte partenopea, ha considerato inammissibile - perchè "nuova" - la questione relativa alla sentenza penale di condanna, facendo tuttavia riferimento non a quella definitiva di questa Corte di cassazione, ma a quella del Tribunale penale di Nola del 23 aprile 2004, sulla quale si è poi pronunciata quella del Giudice di legittimità.
Quest'ultima sentenza è passata in giudicato dopo la conclusione del giudizio di primo grado e di essa, stanti le emergenze processuali, il Giudice del merito avrebbe potuto tenere conto anche d'ufficio (Cass. 11 settembre 2007, n. 19090; Cass. 27 novembre 2001, n. 15023), nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.).
A ciò è da aggiungere che la mancata utilizzazione del giudicato penale ai fini di una più puntuale ricostruzione dei fatti e quindi di una più approfondita motivazione sulla sussistenza della giusta causa del licenziamento - è stata anche determinata dalla statuizione - effettuata espressamente ad abundantiam - di non influenza della decisione penale sul giudizio civile in corso, statuizione sempre comunque derivante da una (parziale) lettura esclusivamente della suindicata sentenza non definitiva di condanna del Tribunale di Nola, anch'essa, eventualmente utilizzabile dal giudice civile per trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale ultimo giudizio (Cass. 27 aprile 2010, n. 10055).

3 - b - Dichiarazione di assorbimento del quarto motivo.
8.-L'accoglimento del quinto motivo determina la dichiarazione di assorbimento del quarto, il cui esame è divenuto superfluo (Cass. 6 giugno 2006, n. 13259; Cass. 23 aprile 2008, n. 10545).

3 -c - Esame del secondo e del terzo motivo.

9.- Il secondo e il terzo motivo - da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono fondati.
Con tali motivi il ricorrente si duole - per il principale profilo della asserita violazione dell'art. 2119 cod. civ., sulla configurazione della "giusta causa" di licenziamento -di statuizioni della sentenza impugnata che hanno affrontato il diverso tema della compatibilità delle mansioni nuove via via attribuite all' A. con quelle originariamente svolte.
Ne consegue che i suddetti motivi non sono conferenti rispetto alle contestate affermazioni della sentenza impugnata e vanno pertanto respinti.

4 - Sintesi del sesto motivo del ricorso.

10.- Con il sesto motivo si denuncia - in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, - falsa applicazione degli artt. 333 e 334 cod. proc. civ..
Si sostiene che l'appello incidentale della società A. avrebbe dovuto essere considerato tardivo perchè proposto (con memoria di costituzione, ex art. 436 cod. proc. civ., in data 7 aprile 2008) dopo circa un anno e otto mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 19 luglio 2006).
Infatti, ancorchè la sentenza impugnata contenga solo pochi cenni all'appello incidentale, tuttavia laddove viene precisato che l'appellante incidentale sostiene l'"infondatezza delle domande risarcitorie di cui ai primi due ricorsi, invece accolte dal primo giudice", è di tutta evidenza ¬ secondo il ricorrente - che essa intenda riferirsi ai due ricorsi originariamente del tutto autonomi e poi accorpati al terzo ricorso (sul licenziamento) e congiuntamente decisi, con l'appellata sentenza del Tribunale di Nola del 19 luglio 2006, nel senso della cessazione della materia del contendere.
In questa situazione, secondo l' A., l'appello incidentale in argomento non può non considerarsi autonomo e quindi da proporre entro un anno dalla suindicata data di deposito della sentenza.

5 - Esame del sesto motivo del ricorso.
11.- Il sesto motivo è inammissibile perchè non risulta conforme al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in base al quale la Corte di cassazione deve essere posta in grado di compiere, sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, l'esame delle censure ivi prospettate, senza dovere effettuare indagini integrative.
Infatti, secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n 5, anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (Cass. 19 aprile 2006, n. 9076; Cass. 23 luglio 2009, n. 17253).
Nella specie, gli elementi fattuali della sostenuta tardività dell'appello incidentale proposto dall'A. non sono stati forniti.
D'altra parte, va altresì considerato che il ricorrente non tiene in alcun conto il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cass. SU 27 novembre 2007, n. 24627; Cass aprile 2008, n. 9264; Cass. SU 4 agosto 2010, n. 18049; Cass. 3 marzo 2011, n. 5146).

 

6 - Sintesi del settimo motivo del ricorso.

12 - Con il settimo motivo si denuncia - in riferimento all'art. 360 cod. proc civ., comma 1, n. 4, - error in procedendo, sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 436 cod. proc. civ., comma 3.
Si rileva che il menzionato appello incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancata deduzione di motivi specifici, non surrogabile con l'esposizione di tutte le difese, di cui all'art. 436 cod. proc. civ., comma 2. 7 - Esame del settimo motivo del ricorso.

13.- Il settimo motivo è fondato.
In via preliminare deve essere precisato che, in base ad un costante e condiviso orientamento di questa Corte, la sussistenza o meno della specificità dei motivi di appello è verificabile in sede di legittimità direttamente, poichè la relativa censura è riconducibile nell'ambito d un errar in procedendo (contemplato nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4,), non riguardando l'interpretazione dell'atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un'effettiva censura alla decisione di primo grado (Cass. 15 gennaio 2009, n. 806; Cass. 14 agosto 2008, n. 21676; Cass. 13 settembre 2006, n. 19661).
D'altra parte, è altrettanto pacifico che l'art. 436 cod. proc. civ. richiede all'appellante incidentale di dedurre nella stessa memoria di costituzione i motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione, sicchè è escluso che tali motivi possano essere desunti da altri atti processuali, tanto più se di primo grado (Cass. 7 gennaio 2009, n. 59; Cass. 23 maggio 2006, n. 12140; Cass. 1 dicembre 2005, n. 26192; Cass. 20 settembre 2002, n. 13756).
In particolare, si deve qui ribadire che l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con la semplice riproposizione degli argomenti svolti nella comparsa conclusionale di primo grado, perchè i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e la difese esposte prima di essa. Un richiamo di quegli argomenti, utilizzato genericamente in chiave critica della sentenza che non li abbia recepiti, obbligherebbe il giudice del gravame, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un'opera di relazione ¬ tra il generico richiamo contenuto nell'atto di appello, la sua verifica nella sentenza appellata, e l'identificazione dei potenziali motivi di gravame contenuti nella comparsa conclusionale di primo grado - e di supposizione, che la legge processuale non gli affida (Cass. SU. 12 marzo 2003. n. 3602). Una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe anzi in una sostanziale violazione del principio del contraddittorio, giacchè, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice d'appello, era stata chiamata a contraddire (Cass. 23 maggio 2006, n. 12140 cit.).
Nella specie dalla lettura della lunga memoria di costituzione e difesa nel giudizio di appello della A., ove è incorporato anche l'appello incidentale, risulta che l'appellata, pur avendo esposto le proprie difese, non ha tuttavia formulato specifici motivi d'appello, con ciò non rispettando i suddetti principi e non chiarendo - con la dovuta precisione, tanto più in una vicenda complessa come la presente -le proprie doglianze.
Orbene appare opportuno ricordare che è jus reception che l'inosservanza Orbene, appare opportuno ricordare che è jus reception che l inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga -e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cass. SU 20 gennaio 2000, n. 16; Cass. SU 12 marzo 2003, n. 3602; Cass. 8 luglio 2004, n. 12589; Cass. 29 luglio 1995, n. 8377).
D'altra parte, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado (Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 28 giugno 2010, n. 15405).
Ne consegue che - pur in assenza di una specifica statuizione sul punto nella sentenza impugnata (ove, peraltro, l'appello incidentale è stato accolto) -in base alle suesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale medesimo.
Tale dichiarazione, peraltro in base al generale principio utile per inutile non vitiatur -non si estende alla deduzione relativa alla legittimità del licenziamento per giusta causa (confutata nel quinto motivo del presente ricorso), che, nonostante la rilevata mancanza di specificità dei motivi, risulta essere stata sicuramente proposta nell'appello incidentale in argomento (arg. ex Cass. 15 maggio 1992, n. 5760).

8 - Conclusioni.

14.- In sintesi, devono essere accolti il quinto e il settimo motivo, va dichiarato assorbito il quarto motivo e va dichiarato inammissibile il sesto motivo.
Il primo, il secondo e il terzo motivo vanno respinti.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi suesposti, in particolare ai punti 7 e 13.

P.Q.M.


La Corte accoglie il quinto e il settimo motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto, dichiara inammissibile il sesto e rigetta tutti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.