Corte di Appello di Roma, Sez. 1, 31 maggio 2011 - Liquido pericoloso contenuto in un involucro del tutto identico ad una bottiglietta per l'acqua minerale


 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una s.a.s. per infortunio occorso ad una dipendente che, durante l'operazione di pulizia della lavastoviglie con l'utilizzo di un detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, per dissetarsi utilizzava tale bottiglia al posto di una bottiglia d'acqua minerale - non potendosi distinguere i due liquidi - e a causa dell'ingestione del suindicato detergente, riportava lesioni personali gravi comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40.

In particolare all'imputato furono contestate varie condotte improntate a negligenza imprudenza, imperizia, e integrante la violazione delle norme di sicurezza, in particolare:

- omissione della valutazione dei rischi per la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro;

- omissione di formazione e informazione alla dipendente sullo svolgimento delle sue mansioni specifiche;

- omissione per quanto riguarda il contrassegno del contenitore del liquido detergente per lavastoviglie.

 

Condannato in primo grado, propone appello - Respinto

 

La Corte d'appello di Roma afferma come gravi proprio sul datore di lavoro (anche quello che abbia ottemperato agli obblighi di legge) un dovere generale di controllo continuo nei confronti dei dipendenti per la verifica della corretta attuazione delle regole di sicurezza e per evitare proprio l'instaurarsi di prassi lavorative magari più comode, economiche e veloci, ma pericolose come quella in questione.

E' vero, continua la Corte, che la lavoratrice risulta aver riferito di aver afferrato la bottiglietta distrattamente, senza guardarla, ma tale modalità si è resa possibile proprio perché il liquido pericoloso era contenuto in un involucro del tutto identico ad una bottiglietta per l'acqua minerale. Se il detersivo liquido fosse stato travasato in un contenitore specifico non confondibile per forma e colore con una normale bottiglietta ed avesse avuto l'etichetta di sicurezza, la lavoratrice non sarebbe incorsa nell'errore perché avvertita dalla sensazione tattile e dalla percezione visiva nel momento di avvicinare il contenitore alle labbra. In sostanza l'evento sarebbe stato evitabile con l'adozione delle normali cautele di sicurezza.

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE PENALE


così composta

Dott. Brizio Montinaro - Presidente -

Dott. Andrea Calabria - Consigliere -

Dott. Bruno Scicchitano - Consigliere -

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

 



nel procedimento penale di II grado nei confronti di:

1 Ba.Gi.

Libero Contumace

n. a Roma (...) Rm

residente in Roma, (d.d.)

difeso da Avv. Gi.Na. del foro di Roma presente

Ma.Pr. - Parte Civile - Assente

elettivamente domiciliata presso il difensore G.Ci. - Da.Sa. Roma -

difensore della Parte Civile G.Ci. - Da.Sa.

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 19.1.2010 che così statuiva:

Ba. responsabile del reato ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di Euro 1500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali pena sospesa e non menzione condanna lo stesso al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Ma.Pr. per la liquidazione per parti vengono rimesse innanzi al giudice civile, condanna l'imputato al pagamento a favore della parte civile costituita di una provvisionale di Euro 10.000, condanna Ba. alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile costituita che vengono liquidate nella somma di Euro 1.800 oltre a spese generali, iva e epa come per legge gg. 60.

IMPUTATO

in ordine al reato di cui all'art. 590 co. 3c.p. anche con riferimento agli artt. 21, 22 co. 2) 72 octies co. 3 72 quater co. 1) D.Lvo 626/94

poiché nella qualità di legale rappresentante dell'impresa Ev.Bl. s.a.s., tenendo, nella qualità come sopra indicata, condotte improntate a negligenza imprudenza, imperizia, e integrante la violazione delle norme di sicurezza, in particolare:

- per aver omesso la valutazione dei rischi per la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro;

- per non aver formato e informato (o comunque per aver omesso di provvedere a tale formazione e informazione) alla dipendente Ma.Pr. sullo svolgimento delle sue mansioni specifiche;

- per aver omesso affinché si provvedesse a contrassegnare il contenitore del liquido detergente per lavastoviglie utilizzato all'interno della discoteca denominata "G.";

cagionava l'infortunio di Ma.Pr. la quale, mentre stava effettuando l'operazione di pulizia della lavastoviglie, con l'utilizzo di un detersivo denominato "Tr." contenuto in una bottiglia non contrassegnata, per dissetarsi utilizzava tale bottiglia al posto di una bottiglia d'acqua minerale - non potendosi distinguere i due liquidi - e a causa dell'ingestione del suindicato detergente, riportava lesioni personali gravi comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40.

Acc.to in Roma il (...)

 

FattoDiritto

 


Il Tribunale di Roma con sentenza in data 19.1.2010, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava Ba.Gi. colpevole del reato ascrittogli in intestazione indicato e lo condannava come da dispositivo riportato in epigrafe con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della pena e con le statuizioni civili.


Il difensore proponeva rituale appello avverso la predetta sentenza chiedendo l'assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto. All'udienza pubblica odierna, celebratasi in contumacia dell'imputato, sentite le parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.

 

L'appello è infondato e va respinto.
 

 

Infatti la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia ineccepibile, sia in fatto che in diritto, in quanto aderente alle emergenze processuali, priva di vizi logici o metodologici ed analiticamente argomentata in ordine a tutte le questioni sollevate e che vada perciò integralmente richiamata per relationem e confermata (cfr. Cass. Pen. sez. 4, sent. n. 22643 del 21 maggio - 5 giugno 2008 ). Tanto premesso osserva come l'impugnazione proposta, si articoli, di fatto, nella mera allegazione di presunte incongruenze o inadeguatezze probatorie, senza che da parte dell'appellante si prospettino concreti rilievi critici in ordine ai passaggi fondamentali sui quali si fonda la sentenza di primo grado.
Le singole doglianze in sostanza si risolvono nella mera riproposizione della propria prospettazione dei fatti e nella deduzione di presunte argomentazioni di carattere logico fondate su interpretazioni ipotetiche o su contrasti o imprecisioni relativi alla dinamica periferica della vicenda ai quali non può attribuirsi alcun significativo rilievo probatorio.
In particolare l'appellante sembra dedurre (con metodologia espositiva non molto chiara) essenzialmente tre argomenti:
1) l'assenza di colpa da parte dell'imputato per aver impartito, nel corso di una riunione di lavoro ad inizio stagione, le direttive generali sull'organizzazione, compresa la procedura originaria per il prelievo del detersivo per lavapiatti dal contenitore centrale ubicato nel magazzino al servizio della lavastoviglie più grande;
2) la esclusiva addebitabilità ai dipendenti addetti al bar, tra i quali la odierna parte offesa, Ma.Pr., della non corretta procedura di travaso in una bottiglietta vuota del tipo per acqua minerale, priva di alcun segno di pericolo e di riconoscimento, del detersivo prelevato dal contenitore centrale ubicato nel magazzino e di posizionamento della s tessa sotto il bancone del bar, in un vano adiacente alla lavastoviglie piccola;
3) l'assenza comunque del nesso di causalità tra la contestata condotta colposa omissiva e l'evento in quanto la ricostruzione della dinamica del fatto renderebbe indifferente la predetta omissione; in sostanza poiché la Ma. risulta aver affermato di aver afferrato la bottiglietta senza guardarla, la presenza di eventuali segni di riconoscimento e di pericolo non sarebbero ugualmente stati apprezzati e l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato, tanto da poterlo qualificare come caso fortuito.

 

Ritiene la Corte che le osservazioni difensive siano prive di pregio.
 

Premessa l'incontestata posizione dell'imputato di responsabile della s.a.s. "Ev.Bl." che aveva in gestione la discoteca denominata G. e la conseguente accertata posizione di garanzia rispetto alla tutela dei dipendenti, è risultato provato sulla base del verbale di accertamento in atti redatto il 26.1.2006 dagli operanti del servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che il Ba., nella sua qualità, ha violato le specifiche disposizioni del D.L.vo 626/94 riportate nel capo di imputazione. Né risulta prodotto o comunque acquisito alcun documento relativo alla effettuata valutazione dei rischi, alla formazione ed informazione dei dipendenti ed alle disposizioni di sicurezza impartite con particolare riguardo alle modalità di prelievo e conservazione del liquido per lavastoviglie da usare per la macchina piccola ubicata sotto il bancone del bar.
Inoltre, in ogni caso, grava anche sul datore di lavoro che abbia ottemperato agli obblighi di legge un dovere generale di controllo continuo nei confronti dei dipendenti per la verifica della corretta attuazione delle regole di sicurezza e per evitare proprio l'instaurarsi di prassi lavorative magari più comode, economiche e veloci, ma pericolose.
Va poi precisato che il prelievo del detersivo dal contenitore centrale ubicato nel magazzino non si identificava con la procedura definita dalla difesa come originaria. Infatti il teste Da.Qu. risulta aver riferito che in origine veniva acquistato ed utilizzato un prodotto specifico per lavastoviglie per alimentare il piccolo serbatoio della macchina da bar e che solo successivamente alla decisione, certo non di competenza e non addebitabile ai dipendenti addetti al bar, di non acquistare più i singoli flaconi, gli addetti al bar decidevano di utilizzare più comodamente e più economicamente il liquido acquistato all'ingrosso per alimentare il serbatoio della lavastoviglie più grande travasandolo in un primo momento, di volta in volta, dal contenitore centrale in un bicchierino che veniva svuotato nel serbatoio della piccola lavastoviglie e poi in una bottiglietta del tipo per acqua minerale che veniva riposta in un vano adiacente alla macchina.
Nessun controllo e nessuna disposizione risulta aver adottato l'imputato rispetto a tale procedura, certo più pratica, comoda ed economica, ma concretamente pericolosa per i dipendenti ed anche per gli avventori proprio per la probabile e facilmente prevedibile confusione della bottiglietta con le normali bottigliette di acqua minerale. E come già evidenziato non esonera l'imputato dalla responsabilità la circostanza che la prassi pericolosa sia stata adottata dai dipendenti con condotta negligente ed imprudente stante il sopra richiamato obbligo generale di controllo a tutela della sicurezza che grava comunque sul datore di lavoro (cfr. Cass. Pen. sez. 4, sent. n. 10823 del 25.2.2010; sent. n. 4917 dell'1.12.2009 dep. il 4.2.2010). Nel caso in esame, a conferma della condotta colposa omissiva dell'imputato, va evidenziato che la prassi pericolosa era stata già adottata da tempo ed ancora alla data del 26.1.2006, successiva all'infortunio, gli operanti del servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro avevano modo di constatare che il liquido per lavastoviglie era ancora conservato sotto il bancone del bar in un flacone blu privo di etichette e di avvisi di sicurezza.


Rimane da esaminare l'invocata ipotesi del caso fortuito (articoli 41, secondo comma, e 45 c.p.).
Ritiene la Corte che l'accertata e non contestata dinamica della vicenda non consenta di ritenere integrata né l'ipotesi di "caso fortuito autonomo" (quando fattori esterni, interferendo nella situazione in atto, abbiano di per sé prodotto l'evento), né l'ipotesi di "caso fortuito incidente" (quando elementi o fatti estranei del tutto eccezionali e per ciò stesso imprevedibili, abbiano reso la cosa o la condotta fattore eziologico). E' vero che la Ma. risulta aver riferito di aver afferrato la bottiglietta distrattamente, senza guardarla, ma tale modalità si è resa possibile proprio perché il liquido pericoloso era contenuto in un involucro del tutto identico ad una bottiglietta per l'acqua minerale. Se il detersivo liquido fosse stato travasato in un contenitore specifico non confondibile per forma e colore con una normale bottiglietta ed avesse avuto l'etichetta di sicurezza, la Ma. non sarebbe incorsa nell'errore perché avvertita dalla sensazione tattile e dalla percezione visiva nel momento di avvicinare il contenitore alle labbra. In sostanza l'evento sarebbe stato evitabile con l'adozione delle normali cautele di sicurezza.
Per tutto quanto esposto la sentenza impugnata va integralmente confermata ed il Ba. va condannato al pagamento delle spese processuali del grado. Va condannato altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita che liquida complessivamente in Euro 1.000,00, oltre al 12,5% per spese generali, Iva e C.A. se dovute per legge.

 

P.Q.M.

 


Visti gli artt. 592, 605 c.p.p. conferma la sentenza del Tribunale di Roma in data 19.1.2010 appellata da Ba.Gi. che condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, nonché alla rifusione in favore della parte civile costituita delle spese processuali del grado che liquida, complessivamente, in Euro 1.000,00, oltre il 12,5% per spese generali, Iva e C.A. se dovute per legge.

Motivazione riservata in giorni 30.