Responsabilità del nostromo e del primo ufficiale per infortunio su motonave - Colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonchè violazione delle norme in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro ex art. 35 del D. Lgs. n. 626/1994 -


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) P.M., N. IL (OMISSIS);
2) G.F., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 16/02/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
Udito il procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensore avv. TANONI Pasquale e Romano Raimondo.

Fatto e Diritto

- 1 - G.F. e P.M., rispettivamente nostromo e primo ufficiale della motonave (OMISSIS), ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 16 febbraio 2004 che, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 7.1.03, ha dichiarato il P. (assolto in primo grado) colpevole del delitto di omicidio colposo, ex art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto all'aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione, con sospensione della pena e non menzione, confermando la condanna a due anni di reclusione (con generiche prevalenti e benefici) inflitta dal Tribunale a G. F., riconosciuto colpevole del medesimo delitto. Con la stessa sentenza è stato assolto, per non avere commesso il fatto, il comandante della nave, F.D., condannato in primo grado.
Secondo l'accusa, accolta dalla Corte territoriale quanto ai due ricorrenti, il P. ed il G., nelle rispettive qualità, durante la manovra di ormeggio, presso la banchina (OMISSIS) del terminal "(OMISSIS)" del porto di Genova, della predetta motonave, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, specificamente del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, avevano determinato lo sfilamento della campana della monachella posta sul ponte di prua a poppavia del verricello di sinistra, a seguito del quale la campana era stata proiettata in banchina ed il cavo, non più trattenuto, aveva effettuato un violento colpo di frusta verso prora, colpendo il mozzo, S. G., ed il terzo ufficiale di coperta, C.E., cagionandone la morte.
In particolare, al P. veniva contestato: a) di non avere verificato che le strumentazioni esistenti sulla prua della nave e destinate all'ormeggio fossero correttamente installate, in relazione all'uso che doveva esserne fatto, ovvero correttamente utilizzate, così evitando che il personale addetto alla manovra di ormeggio si potesse trovare in posizione di pericolo in quanto non protette rispetto al cavo sotto tiro; b) di non avere vigilato sull'attività del nostromo G., a lui subordinato, consentendo un errato avvolgimento del cavo di ormeggio del verricello di sinistra; c) di avere consentito, o comunque di non avere impedito, che la manovra di ormeggio venisse eseguita utilizzando il predetto verricello avvolto in modo errato, in modo, cioè, da fuoriuscire dall'alto, così sottoponendo la campana della monachella posta a poppavia del verricello di sinistra ad anomala sollecitazione verso l'alto.
Al G. veniva contestato di avere sostituito il cavo di ormeggio del verricello di sinistra avvolgendolo sul tamburo in modo errato di guisa che, durante la manovra di ormeggio, esso era fuoriuscito dall'alto ed aveva sottoposto la campana della monachella ad anomala sollecitazione verso l'alto.
La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto di individuare precisi profili di responsabilità nei confronti dei due imputati condannati, in particolare rappresentati, quanto al G., nell'avere erroneamente proceduto all'avvolgimento del cavo di ormeggio e, quanto al P., nel non avere adeguatamente controllato il corretto avvolgimento del cavo e nell'averne consentito l'utilizzo durante la manovra di ormeggio, così esponendo a rischio i marinai impegnati in detta manovra.
Ricorrono, dunque, il G. ed il P. che deducono:
1) G.: violazione o erronea applicazione della legge penale, specificamente dell'art. 43 c.p., mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non ha tenuto in alcun conto le doglianze proposte nei motivi d'appello, con riferimento ai profili di colpa individuati a suo carico dal giudice di prime cure, cioè l'avere egli avvolto il cavo in maniera errata. In realtà, assume il ricorrente, ribadendo argomenti già posti all'esame del giudice dell'impugnazione, nessuna colpa a tal titolo avrebbe dovuto essergli attribuita posto che egli aveva fatto presente la circostanza all'ufficiale che aveva la supervisione della manovra di attracco, cioè al terzo ufficiale di coperta rimasto vittima dell'incidente, che non aveva ritenuto necessario intervenire. E dunque, non a lui, bensì alla condotta passiva della stessa vittima avrebbe dovuto attribuirsi la responsabilità dell'incidente e delle sue gravi conseguenze. Dell'avvertimento dato dal ricorrente al terzo ufficiale era stato, peraltro, testimone, anzi coautore, insieme con il G., il marinaio F. che aveva, anche in dibattimento, confermato la circostanza. A fronte del contegno passivo dell'ufficiale, rileva ancora il ricorrente, null'altro egli avrebbe potuto fare per eliminare la situazione di pericolo venutasi a determinare, poi sfociata nel luttuoso incidente.
Ebbene, di tali doglianze, aggiunge il ricorrente, la Corte territoriale non si è fatta alcun carico, avendole del tutto ignorate. Di qui i denunciati vizi di violazione di legge e di mancanza ed illogicità della motivazione.
2) P.: a) Violazione di norme penali, specificamente dell'art. 589 c.p., e delle norme che disciplinano la figura ed i compiti del primo ufficiale di una nave mercantile. Sostiene il ricorrente che i giudici dell'impugnazione hanno errato nel ritenere l'ufficiale "responsabile della manutenzione di bordo" e dunque colpevole di non avere controllato il regolare avvolgimento del cavo.
In realtà nessuna norma, a giudizio del ricorrente, affida tale compito al primo ufficiale, cui è attribuita la responsabilità del carico, dell'approvvigionamento e del controllo delle dotazioni e delle apparecchiature di bordo e che è tenuto a provvedere affinchè le dotazioni di bordo vengano sostituite e mantenute, ma che certo non ha il compito di accertare se l'avvolgimento di un cavo sia stato correttamente eseguito, laddove tale compito era affidato al sottufficiale più anziano, il nostromo, e ad un ufficiale; b) violazione di legge, con riferimento agli artt. 589 e 133 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale inflitto una pena non adeguata ed eccessiva rispetto all'inconsistenza dell'unico addebito mossogli ed alla riconosciuta primaria responsabilità dell'incidente in capo ad altri soggetti.
Ambedue i ricorrenti concludono, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza.
- 2 - Sicuramente infondato è il ricorso proposto da G. F..
In realtà, i giudici del merito, specie con la sentenza di primo grado, richiamata nella sentenza impugnata, dopo avere accuratamente ricostruito le fasi e le cause dell'incidente, peraltro non contestate da alcuno, richiamando la perizia eseguita nel corso del dibattimento di primo grado, le consulenze di parte e le testimonianze di quanti erano stati presenti all'incidente, hanno chiaramente individuato i profili di responsabilità attribuiti al G. ed il nesso causale tra la condotta colposa allo stesso attribuita e l'evento determinatosi. In particolare, accertato, ed ammesso dallo stesso ricorrente: a) che il grave incidente era stato provocato dall'improvviso sfilamento dello "spring" di prua; b) che esso era stato a sua volta determinato, oltre che dal sottodimensionamento della rondella, dall'errato avvolgimento del cavo sul tamburo (il cavo era stato avvolto al contrario, in modo che il capo finale usciva, pericolosamente, dall'alto, non dal basso, come di regola); c) che responsabile di tale avvolgimento era il G., nostromo della nave e marinaio di notevole esperienza, correttamente ne è stata affermata la penale responsabilità per la tragica fine dei due marinai. La circostanza, addotta dal ricorrente a propria discolpa, secondo cui egli aveva tempestivamente fatto notare l'errato avvolgimento del cavo al terzo ufficiale di coperta, deceduto nell'incidente, C.E., posto al comando della squadra di marinai incaricata, di eseguire, dalla prua della nave, le manovre di attracco, non appare per nulla significativa nei termini intesi dal ricorrente. Invero, essa varrebbe solo ad ipotizzare, anche nei confronti dello sfortunato ufficiale, profili di responsabilità per quanto accaduto, non certo ad escludere quella del ricorrente, diretto responsabile dell'errata operazione di avvolgimento del cavo. Peraltro, non appare per nulla certo che sia stato proprio il G. ad avvertire dell'inconveniente il suo superiore. La circostanza, secondo quanto emerge dall'esame degli stessi motivi di ricorso, affermata, in maniera abbastanza incerta e generica dall'imputato, non ha trovato conferma nel teste F., il quale non solo ha attribuito a sè l'iniziativa di mettere sull'avviso i suoi superiori, ma ha riferito i fatti in termini tali da far ritenere che, pur avendo egli evidenziato il problema, non solo l'ufficiale, ma lo stesso nostromo aveva minimizzato ("il nostromo ed il terzo ufficiale dissero: è un'usanza"). In tali termini è stata evidentemente, con coerenza logica, intesa tale circostanza dalla Corte territoriale che, ben lungi dall'ometterne l'esame, l'ha esaminata e ritenuta ininfluente, avendo preso atto delle dichiarazioni del F.. Nè può sostenersi, con la difesa dell'imputato, che la condotta dello stesso dovrebbe ritenersi irrilevante sotto il profilo della prevedibilità dell'evento, posto che l'unico evento prevedibile altro non poteva essere che una maggiore difficoltà nella manovra di ormeggio della nave. In realtà, negli stessi motivi di ricorso si fa preciso riferimento agli avvertimenti rivolti dal G. all'ufficiale circa il "pericolo" determinato dall'errato avvolgimento del cavo, a come egli si fosse attivato "per impedire il rischio dell'accadimento sinistrorso di cui al capo d'imputazione".
Evidente appare, dunque, la responsabilità del ricorrente, correttamente ribadita dalla Corte territoriale che ha, sul punto, adeguatamente e coerentemente motivato.
Il ricorso di G.F. deve essere, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, viceversa, essere accolto il ricorso di P.M., al tempo dei fatti primo ufficiale di coperta e dunque "vice" del comandante, per il primo, assorbente, motivo dallo stesso proposto.
La Corte territoriale, riformando la decisione del giudice di prime cure, che aveva mandato assolto l'imputato, è pervenuto all'affermazione di responsabilità di costui in quanto "responsabile della manutenzione a bordo"; in tale qualità, secondo la stessa Corte, egli, che già aveva dato l'assenso alla sostituzione di due cavi, tra cui lo "spring", avrebbe anche dovuto controllare che l'incaricato della sostituzione avesse correttamente eseguito l'operazione di avvolgimento. Il profilo di colpa individuato nei confronti dell'ufficiale è, stato, dunque, individuato nell'omesso controllo dell'attività di chi aveva eseguito l'errata manovra di avvolgimento.
Orbene, ritiene la Corte che tale conclusione non sia condivisibile.
Invero, nei reati colposi omissivi l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento.
Tanto premesso, rileva la Corte che manca, nel caso di specie, prova idonea dell'esistenza di una tale disposizione che avesse attribuito all'imputato l'obbligo di tenere il comportamento ritenuto omesso.
Se è certo, infatti, che il P., quale primo ufficiale di coperta, aveva specifica competenza, tra l'altro, in materia di approvvigionamento delle apparecchiature e dotazioni di bordo, e che a lui spettava di autorizzare, su segnalazione dei responsabili dei vari servizi, la sostituzione delle parti usurate (compito che l'imputato ha pienamente svolto, avendo provveduto, su indicazione del nostromo del viaggio precedente, a segnalare la necessità di acquistare un cavo nuovo, a farlo materialmente arrivare a bordo e a dare disposizioni per il suo avvolgimento), non risulta, invece, per nulla accertato che, a tali compiti, si aggiungesse anche quello del controllo dell'esatta esecuzione dell'operazione di avvolgimento del cavo, come sostenuto dalla Corte territoriale. Compito che, per la verità, ove realmente previsto, dovrebbe ritenersi superfluo e di difficile esecuzione. Superfluo perchè, nel caso di specie, al marinaio incaricato dell'operazione era stato affiancato il nostromo, sottufficiale anziano e dunque particolarmente esperto, che aveva proprio il compito di verificare la corretta esecuzione dell'ordine impartito dall'ufficiale. Di difficile esecuzione poichè dovrebbe ammettersi che il primo ufficiale, specie se imbarcato su una nave di notevoli proporzioni, dovrebbe trascorrere tutto il tempo della traversata a verificare l'esatta installazione di ogni e qualsiasi parte delle dotazioni di bordo sostituite; compito che, viceversa, sembra più ragionevole porre a carico dei responsabili dei singoli servizi.
Neanche risulta che si possano attribuire all'imputato responsabilità collegate, in via specifica, con le operazioni di attracco, posto che la segnalazione di eventuali anomalie, che potessero insorgere al momento di detta manovra, era compito, nel caso di specie, del terzo ufficiale, responsabile, da prua, delle predette operazioni.
Anche il profilo psicologico del reato appare incerto con riguardo alla prova della prevedibilità dell'evento, posto che sembra veramente difficile ritenere che l'imputato potesse prevedere che due marinai, uno dei quali particolarmente esperto, potessero tanto maldestramente eseguire l'operazione di avvolgimento del cavo e che un ufficiale, altrettanto esperto, potesse trascurare il controllo dell'idoneità alla manovra di attracco delle dotazioni tecniche a ciò predisposte.
In conseguenza, in assenza di prova adeguata dell'esistenza di una precisa disposizione, di legge o consuetudinaria, ovvero di un ordine impartito dal comandante, che imponesse all'imputato di eseguire il controllo ritenuto omesso, ed in vista delle ulteriori incertezze relative all'elemento soggettivo del reato contestato, non può che pervenirsi ad una sentenza di assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto.
In accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da P. M., la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, in vista della superfluità di un nuovo giudizio che, a fronte della completa disamina del materiale probatorio acquisito ed utilizzato nei giudizi di merito, non apporterebbe alcun ulteriore contributo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di P.M., per non avere costui commesso il fatto. Rigetta il ricorso di G.F., che condanna al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006