Cassazione Penale, Sez. 1, 23 dicembre 2010, n. 45100 - Violazione del certificato di prevenzione incendi


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da: 1) V.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9575/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA Lucia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto





1. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Gip del Tribunale di Napoli condannava, col il rito abbreviato, V. A. alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi tre di arresto ed Euro 2.000 di ammenda perchè, in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale esercente la vendita al minuto di gpl in bombole ed in violazione del D.P.R. n. 574 del 1955, artt. 36, 37 e 389 e art. 679 c.p., deteneva bombole contenenti kg. 820 in violazione del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del fuoco, omettendo, altresì, di denunciare alla competente Autorità la detenzione del predetto materiale infiammabile e pericoloso per quantità e qualità; fatto accertato il (OMISSIS).

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16.11.2009, respingeva le censure mosse dall'imputato e confermava la sentenza di primo grado ritenendo: infondato l'assunto della difesa in ordine alla esclusione dell'applicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 547 del 1955 alle attività alle quali non siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati; escludeva la affermata insussistenza della violazione di cui all'art. 679 c.p. in presenza di autorizzazione comunale per l'attività; motivava il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, in considerazione della gravità della condotta desunta dalla quantità di bombole detenute senza alcuna precauzione in un centro densamente abitato.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il V. lamentando: a) erronea applicazione della legge penale affermando che deve escludersi l'applicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 547 del 1955 alle attività alle quali non siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ed evidenziando che dagli atti non risultava che nel caso di specie fosse stata accertata detta circostanza; sul punto, peraltro, la Corte aveva adottato una motivazione apodittica; b) erronea applicazione dell'art. 679 c.p. in relazione al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 57 assumendo che l'obbligo di denuncia per la detenzione di materie esplodenti o infiammabili non incombe alle attività in possesso di autorizzazione comunale al commercio delle medesime materie esplodenti o infiammabili.

Diritto

 


Il ricorso deve ritenersi infondato.

1. Relativamente alla prima censura va premesso che le aziende che, come quella di cui trattasi, hanno ad oggetto il commercio al dettaglio di gpl in bombole rientrano nella tabella A contenuta nel D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 richiamato dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 36 per individuare le lavorazioni pericolose da sottoporre al controllo da parte dei Vigili del fuoco (tra le altre Sez. 3, 24 maggio 2006, n. 33030, Monni, 234856).

In ordine alla questione dell'ambito di applicazione in via generale delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere ricordato che le stesse sono stabilite non soltanto per la protezione dei lavoratori, ma anche dei terzi che si trovino esposti al pericolo del lavoro effettuato da altri nell'ambiente o ai pericoli dell'ambiente stesso (Sez. 4, 12 gennaio 1990, n. 2731, Bovienzo, rv.183504; Sez. 4, 5 aprile 1988, n. 8669, Vassallo, rv. 179026; Sez. 4, 14 maggio 1982, n. 8216, Tizza, rv. 155202). Costituisce, altresì, affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che la posizione di garante della sicurezza degli impianti che l'ordinamento attribuisce all'imprenditore non opera solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti ad essi equiparati, ma si estende anche alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano comunque venire in contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro funzionalità (Sez. 4, 7 febbraio 2008, n. 10842, Catturano, rv. 239402).

Pertanto, la censura in questa sede è priva di fondamento.

2. Il secondo motivo di ricorso si fonda sull'assunto che non è tenuto alla denuncia alla competente autorità di p.s. della detenzione di materie infiammabili, pericolose per qualità e quantità, la cui omissione è sanzionata dall'art. 679 c.p., chi sia in possesso dell'autorizzazione comunale al commercio di dette materie. Tale affermazione troverebbe fondamento e riscontro - ad avviso del ricorrente - nel fatto che la disposizione contenuta nel R.D. n. 773 del 1931, art. 38 (TULPS), che prevede la denuncia all'autorità di p.s. per la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, non trova applicazione per espressa previsione del relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 635 del 1940, art. 57) avuto riguardo alle persone autorizzate alla fabbricazione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

All'evidenza, il ricorrente incorre in una errata individuazione della disciplina normativa applicabile alla fattispecie concreta.
In primo luogo va sottolineato che l'art. 57 del regolamento di esecuzione del TULPS si riferisce, comunque, ad autorizzazione alla fabbricazione e commercio dell'autorità di p.s. e non certo all'autorizzazione comunale della quale - si afferma - è titolare l'imputato.
Tanto premesso, l'infondatezza della tesi del ricorrente risulta palese laddove si consideri che le disposizioni richiamate nel ricorso, innanzi citate, si riferiscono alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti (come indicate nel R.D. n. 773 del 1931, art. 38, art. 83 del relativo regolamento e nei richiamati allegati).
Pertanto - come è stato già affermato da questa Corte - in materia di detenzione di sostanze infiammabili (e non esplodenti), in difetto della previsione dell'obbligo della denuncia all'autorità locale della p.s., si rende necessaria la verifica del concorso di specifica disposizione dalla quale discenda un obbligo di denuncia all'Autorità. La disposizione dell'art. 679 c.p., infatti, non introduce alcun obbligo di denunzia per i detentori di materie esplodenti o infiammabili, ma assume carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione e l'autorità cui deve essere effettuata (Sez. 1, 17 giugno 2010, n. 24508, Radicci, rv. 247756; Sez. 1, 11 marzo 2004, n. 29933, De Marzo, rv. 229250).

Nella specie, trattandosi di azienda che esercita il commercio al dettaglio di gpl in bombole che - come si è affermato al punto precedente - rientra nella categoria delle lavorazioni pericolose da sottoporre al controllo da parte dei Vigili del fuoco la (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 36 e relativa tabella), deve ritenersi configurabile la contravvenzione di cui all'art. 679 c.p..

3. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.