Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 luglio 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Fiaip e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Agenzie immobiliari
Fonte: FIAIP
Note: Rinnovo del CCNL 29 maggio 2009

Sommario:

Verbale di stipula
Titolo I Sfera d'applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione
Titolo III Strumenti bilaterali
Premessa
Art. 5 - Ente bilaterale nazionale
Titolo IV Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Art. 10 Quota di servizio contrattuale (QSC)
Titolo V Tutele e garanzie
Art. 12 Tutele e garanzie
Art. 13 Previdenza Complementare
Art. 13 Bis Assistenza Sanitaria Integrativa
Titolo VI Attività sindacale
Art. 14 Permessi attività sindacale
Titolo VII Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa
Art. Contrattazione di 2° livello Regionale
Art. Bis Contrattazione di 2° livello per le aree turistiche
Art. ... - Modalità di presentazione della piattaforma
Art... - Elemento economico di garanzia
Art. 18 Commissione di conciliazione, sede e procedure
Art Commissioni di certificazione
Art. - Clausola Compromissoria
Art. 19 Collegio arbitrale
Titolo X Mercato del lavoro
Capo I

Art. Bis - Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" nell'ambito della mediazione immobiliare.
Art. Tris Formazione - Durata
Art. Quater Formazione - Durata
Titolo XII Periodo di prova
Art. 94 Durata
Art. 128 Trattamento economico di malattia (invariato)
Art. 165 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. - Aumenti retributivi mensili
Titolo XXXI Decorrenza e durata
Art. 182 Decorrenza e durata
Allegato Profilo Formativo Apprendistato professionalizzante specialistico o "di Mestiere"
• Contenuti trasversali - Parte comune a tutti i profili
• Contenuti tecnico professionali specifiche dell'Apprendistato professionalizzante specialistico per Incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa
Addendum CCNL
Regolamento Commissione Certificazione Conciliazione e Arbitrato

Verbale di Accordo del 27/07/2011

Verbale di stipula
Il giorno 27 luglio 2011 in Roma tra la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: Fiaip, […] e la Federazione del commercio turismo e servizi: Fisascat-Cisl […], l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi: Uiltucs-Uil […], si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi, a valersi per il periodo dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013

Titolo I Sfera d'applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, le relazioni tra gli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale.
Il presente contratto disciplina quindi, per quanto compatibile con la vigente normativa in materia:
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- i rapporti di lavoro a tempo determinato
- le altre modalità d'impiego previste al Titolo X° (mercato del lavoro);
- gli stages di orientamento al lavoro;
nonché, attraverso specifiche appendici allegate al CCNL stesso, quanto sarà definito a conclusione dei lavori di cui all'Impegno assunto dalle parti firmatarie di cui a seguire.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Dichiarazione Congiunta:
Le parti, preso atto della riforma del settore della mediazione creditizia intervenuta per effetto del D.Lgs. 141/2010 e successive modificazioni, confermano l'applicabilità del CCNL nei confronti dei rapporti tra Società di Mediazione creditizia come regolamentate dal citato decreto ed i lavoratori subordinati dipendenti dalle stesse.

Titolo III Strumenti bilaterali
Premessa

Le Parti, tenuto conto della specificità strutturale delle Agenzie Immobiliari, dei Mandatari a titolo oneroso e dei Mediatori creditizi confermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo nonché dal titolo VI rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, associate o non associate a Fiaip, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.

Art. 5 - Ente bilaterale nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto "Agenti immobiliari professionali" (Ebnaip).
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'Inail attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (All. 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a: utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL;
f) predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N., della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) L'Ente bilaterale emette attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale i pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. del CCNL, nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL, con le modalità definite a cura del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale stesso.
i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione di certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di Certificazione preventiva di cui all'art. del CCNL
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la Fiaip in Roma.

Titolo V Tutele e garanzie
Art. 12 Tutele e garanzie

1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 29-5-1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27-11-1991, così come richiamate al titolo art. 3 punto 3.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. - Le parti, visto il D.Lgs. 81/2008 convengono di istituire apposita commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo applicativo riportato in allegato (n. 5) al presente CCNL i cui contenuti si intendono comunque confermati sino a successiva sostituzione. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'Ebnaip la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle Leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'articolo 108 del presente CCNL.

Titolo VII Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa

La complessità dei settori rappresentati, che trovano la propria specificità sempre più ampliata nel contesto della mediazione anche a seguito delle recenti riforme legislative e la caratteristica polverizzazione in micro o piccole imprese tipica dei settori regolamentati, rende necessario lo strumento del CCNL nella regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Al contempo il comparto registra al suo comparto significative presenze di settori che operando in contesti di business specifici e caratteristici, quale il settore della mediazione immobiliare turistica, hanno l'esigenza di poter contare su regolamentazioni che interpretando le necessità quotidiane del settore, contribuendo ad arricchire le caratteristiche proprie, consentano l'identificazione di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL, e diano luogo a modelli di contrattazione favorevoli sul territorio dove le attività si svolgono.

Art. Contrattazione di 2° livello Regionale
Le Associazioni Imprenditoriali Regionali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie del CCNL di cui al
- Titolo X .
- Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al Lavoro straordinario e sue maggiorazioni
- Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi
Potranno altresì essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, restando inteso che la definizione di eventuali incrementi economici appresso la contrattazione ivi descritta godranno dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di sgravi contributivi e detassazione ovvero applicazione di aliquote maggiormente favorevoli previste dalla vigente legislazione.
Nell'ambito di tale livello di contrattazione territoriale, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.

Art. Bis Contrattazione di 2° livello per le aree turistiche
Nelle aree geografiche caratterizzate a vocazione turistica, come definite dalla normativa in materia, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno altresì raggiungere specifiche intese sulle materie del CCNL di cui all'art. Contrattazione Decentrata regionale che precede, inerenti le materie del CCNL di cui al
- Titolo X .
- Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al Lavoro straordinario e sue maggiorazioni
- Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi;
La contrattazione di cui al presente articolo è alternativa a quella regionale di riferimento per l'area territoriale a vocazione turistica ove sia stata raggiunta un'intesa di cui al presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
- lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
- lavoro notturno
- premi variabili di rendimento
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.

Art. ... - Modalità di presentazione della piattaforma
[…] Le piattaforme saranno presentate alle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL ed alla Fiaip, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla Fiaip e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite .
[…]
Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto Fiaip e/o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 45 giorni sull'applicabilità.

Art. 18 Commissione di conciliazione, sede e procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387 e dalla L. 183 del 4/11/2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di seguito riportate.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Fiaip competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale aderente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della Fiaip provinciale e, pertanto, la Fiaip Nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL, l'elenco delle proprie sedi provinciali.
Le sedi di Presidenza provinciale Fiaip al momento della firma del presente CCNL, sono riportate nell'allegato 6.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale o l'Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
La Commissione Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c..
Il processo verbale di conciliazione o di parziale conciliazione ovvero di mancato accordo è depositato a cura della Commissione territoriale presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione provvederà altresì a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 e dalla L. 183/2010 in sede di Commissione Territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo le parti potranno, entro i 30 giorni successivi, adire il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. .
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le disposizioni di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in essere in materia

Art. 19 Collegio arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 17, del presente contratto, non riesca e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria; ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
1 A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
2 La sede di segreteria è presso la Presidenza della Fiaip provinciale e, pertanto, la Fiaip Nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL, l'elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale Fiaip al momento della firma del presente CCNL, sono riportate nell'allegato 6.
3 L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4 Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Fiaip territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori firmatarie del presente accordo a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
5 I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6 In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
7 Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8 Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
8.1 l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
8.2 l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
8.3 eventuali ulteriori elementi istruttori.
9 Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10 I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti territorialmente competenti.
11 Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
12 Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Le parti, preso atto del disposto dalla L. 183/2010, ed al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della stessa, convengono di sottoscrivere opportuni protocolli d'intesa che definiscano l'Arbitrato nonché composizione, procedure, criteri di funzionamento e linee guida dello stesso, entro dodici mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo.

Titolo X Mercato del lavoro
Capo I
Art. Bis - Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" nell'ambito della mediazione immobiliare.

Apprendistato Professionalizzante "specialistico" per le mansioni contrattuali per la cui esecuzione è prevista dal CCNL e dalla normativa vigente il requisito del superamento dell'esame presso le competenti CCIA.
Le parti, preso atto dell'evoluzione del settore della mediazione immobiliare convengono sull'opportunità di dare regolamentazione a forme di apprendistato che comprendano percorsi formativi utili anche al conseguimento dei requisiti per l'accesso all'attività di mediatore immobiliare di cui alla L. n. 39/89, così come modificata dall'art. 18 della L. n. 57/01, a tal fine convengono di regolamentare tale percorso all'interno della fattispecie dell'apprendistato professionalizzante, a norma del disposto dall'art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che rappresenta la più opportuna modalità di rapporto per tali relazioni.
L'apprendistato professionalizzante di cui sopra ha durata pari a 2 (due) anni con assunzione al 5° livello iniziale e conclusione al 3° livello. Il trattamento economico sarà quello corrispondente al livello professionale secondo i criteri di cui all'art. 41 del vigente CCNL.

Art. Tris Formazione - Durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo che precede in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno. È facoltà del datore di lavoro anticipare ovvero posticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. Quater Formazione - Durata
In considerazione del disposto dalla L. n. 39/89, così come modificata dall'art. 18 della L. n. 57/01, il corso di [? n.d.r.]
Per la formazione dell'apprendista verrà fatto riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL, di cui all'allegato modello) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello (allegato) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
secondo il modello (allegato) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
Dichiarazione congiunta
le parti convengono che la formazione relativo ai contenuti a carattere professionalizzate di cui all'Apprendistato professionalizzate specialistico o "di mestiere”, può essere impartita all'apprendista anche, in tutto od in parte, tramite lo svolgimento del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle Regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro e la cui frequenza da parte dell'Apprendista costituirà prestazione di lavoro, nonché consentirà l'accesso all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 3, lettera e della L. n. 39/89, così come modificato dall'art. 18 della L. n. 57/01.
[…]

Allegato Profilo Formativo Apprendistato professionalizzante specialistico o "di Mestiere"
CCNL Dipendenti da Agenti Immobiliari, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori Creditizi
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori Creditizi
Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" per il conseguimento della qualifica contrattuale di "incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa"

I contenuti formativi del profilo si articolano in una parte - uguale per tutti i profili di apprendistato professionalizzante regolamentati dal presente CCNL, attinente alle competenze trasversali e in una parte attinente alle competenze tecnico professionali specifiche, per il cui conseguimento è altresì prevista la frequenza del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle Regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro e la cui frequenza da parte dell'Apprendista costituirà prestazione di lavoro, nonché consentirà l'accesso all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 3, lettera e della L. n. 39/89, così come modificato dall'art. 18 della L. n. 57/01..

Contenuti trasversali - Parte comune a tutti i profili
Per i contenuti a carattere trasversale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998 n.110 (35% sul totale).
1. Competenze relazionali:

2. Organizzazione ed economia:


3. Disciplina del rapporto di lavoro:
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro;

4. Sicurezza sul lavoro:
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio,
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione;

5. Privacy
conoscere la normativa relativa alla privacy;

6. Primo soccorso:
conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. 388 del 15/7/03

Contenuti tecnico professionali specifiche dell'Apprendistato professionalizzante specialistico per Incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa
Per i contenuti a carattere tecnico professionale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998 n. 110 (65% sul totale), al fine di garantire la sufficienze delle ore ivi citate a fronte della frequenza del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle Regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro, il datore di lavoro ha facoltà di anticipare o posticipare le complessive ore di formazione per i contenuti a carattere tecnico professionale relative all'intera durata del rapporto di apprendistato professionalizzante pari a due anni, ed in caso la durata del corso come determinata dalla Regione competente ovvero dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, ovvero in generale dalla P.A. competente, risulti superiore al totale delle ore sopracitate, di estendere il detto totale sino a concorrenza delle ore di formazione previste dal corso stesso.
[…]