Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2011, n. 34854 - Lavori elettrici: mancanza di DPI e di formazione


 

 

Responsabilità dell'amministratore unico di una srl, quindi datore di lavoro, e del socio e rappresentante in cantiere della stessa società, nonché preposto all'esecuzione dei lavori elettrici subappaltati, per la morte di un lavoratore rimasto vittima di folgorazione mentre, unitamente ad altro operaio, era intento alla rimozione di un morsetto fissato su un traliccio attraversato dalla corrente elettrica indotta.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

La Corte afferma che esaustivamente i giudici del gravame, richiamate le posizioni dei due imputati,  hanno sostenuto che gli odierni ricorrenti, a prescindere dagli obblighi, pur concorrenti, gravanti su altri soggetti ed imprese interessate ai lavori, erano comunque titolari di precise posizioni di garanzia nei confronti dei dipendenti della società che essi rappresentavano, e che ad essi pure incombeva l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a prevenire infortuni ed a garantire la sicurezza dei dipendenti che ad essi, in vario modo, facevano capo.
Tali obblighi, hanno ancora giustamente sostenuto gli stessi giudici, non si limitavano alla fornitura (omessa) degli strumenti e mezzi tecnici di protezione individuale (guanti isolanti per l'alta tensione), ma anche alla verifica che gli stessi fossero effettivamente forniti ai propri dipendenti, se, come si sostiene dai ricorrenti, altri soggetti ne avessero assunto l'obbligo.
E non solo: in vista del grado di professionalità e di esperienza che richiedeva l'esecuzione dei lavori affidati alla vittima e la pericolosità degli stessi, spettava in prima battuta proprio ai due imputati di verificare le capacità e competenze specifiche del lavoratore, di curarne la formazione e di fornire allo stesso le informazioni necessarie al loro svolgimento. Tutto ciò a prescindere dai contenuti degli accordi intercorsi e dei contratti sottoscritti dalle diverse imprese coinvolte nei lavori e dall'assunzione, da parte delle stesse, di specifiche responsabilità di direzione dei lavori, nonché dalla presenza di responsabili di cantiere dipendenti da taluna di esse.

Esperienza che, secondo quanto affermato dai giudici del gravame richiamando la perizia in atti, nella vittima - assunta dalla "S.E." pochi giorni prima dell'incidente - era, nello specifico settore, assente, poiché egli era del tutto ignorante dei fenomeni elettrici, non aveva frequentato alcun corso di formazione ed avrebbe solo potuto svolgere lavori di supporto dei compagni più esperti.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) F.A., N. IL (OMISSIS);
2) P.D., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2312/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 15/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso perii rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Aw. Conti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 


1- F.A. e P.D. sono stati tratti a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di S.A., dipendente della "S.E. s.r.l.", impegnata in località (OMISSIS), nella esecuzione, in subappalto, di lavori elettrici da eseguirsi su tralicci di un elettrodotto ad alta tensione di proprietà della "RTE", società francese di gestione dell'energia elettrica, oltre che della violazione di diverse norme antinfortunistiche.
I lavori in esecuzione detta società aveva commissionato alla società "Lebag" che li aveva subappaltati ad altra società, la "Pro Part AG", che a propria volta li aveva subappaltati alla "S.E.".
Il S. è rimasto vittima di folgorazione mentre, unitamente ad altro operaio, era intento alla rimozione di un morsetto fissato su un traliccio attraversato dalla corrente elettrica indotta;
intervento eseguito in maniera imperita dal lavoratore.
In tesi d'accusa, i due imputati, il F. quale amministratore unico della "S.E.", il P. quale socio della predetta s.r.l., di capo squadra presente in cantiere e di preposto all'esecuzione dei lavori subappaltati, avevano, ciascuno nelle rispettive qualità, cooperato nella produzione del mortale infortunio, avendo colposamente omesso:

a) di fornire al S. adeguati dispositivi di protezione individuale, in particolare, guanti isolanti; il P., inoltre, di vigilare in ordine alla mancata fornitura di detti dispositivi da parte del committente, dell'appaltatore e dei subappaltatori;

b) di formare professionalmente e di informare preventivamente il lavoratore dei rischi connessi con l'esecuzione dei lavori affidatigli; il P., inoltre, di vigilare in ordine al mancato adempimento di tali obblighi da parte del committente, dell'appaltatore e dei subappaltatori. Al F. è stato anche contestato di avere omesso di designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di sottoporre il S. alla sorveglianza sanitaria a cura di un medico competente per accertarne l'idoneità a svolgere le specifiche mansioni alle quali era stato destinato e di verificarne periodicamente lo stato di salute.

2- Con sentenza dell'll aprile 2008, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paterno, ha ritenuto colpevoli i due imputati del delitto e delle contravvenzioni contestati e li ha condannati, ritenuta la continuazione tra i reati contravvenzionali, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, alla quale ha assegnato una provvisionale di Euro 75.000,00.

 

3- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 15 marzo 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine ai reati contravvenzionali perchè estinti per prescrizione e, riconosciute, quanto al delitto di omicidio colposo, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, ha ridotto, per ciascuno degli imputati, a mesi otto di reclusione la pena inflitta dal primo giudice, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

4- Avverso tale decisione congiuntamente ricorrono, per il tramite del comune difensore, i due imputati, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo;
a) al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento;
b) all'affermazione della responsabilità dell'imputato, a) Sotto il primo profilo, censurano, anzitutto, i ricorrenti il rigetto della richiesta di esame del teste I.T., ingegnere francese ed ispettore del lavoro, intervenuto presso il cantiere di (OMISSIS) al momento dei fatti, incaricato dai competenti organi giudiziari francesi di accertare le modalità
dell'infortunio, nonché della richiesta di acquisire dalla Francia documentazione inerente lo stesso infortunio, per accertare se colà fosse stata avviata, e con quale esito, altra indagine giudiziaria.
Le argomentazioni poste dalla corte territoriale a sostegno del rigetto di dette richieste, sarebbero, a giudizio dei ricorrenti, contraddittorie ed illogiche, laddove sono state ritenute superflue sia l'audizione del teste che l'acquisizione documentale, malgrado i dubbi espressi dallo stesso giudice del gravame circa l'asserita autonomia operativa della "S.E." e la posizione di preposto attribuita al P. in vista della presenza sul cantiere di un responsabile della ditta appaltatrice dei lavori, b) Sotto il secondo profilo, contestano i ricorrenti che gli imputati avessero un ruolo e delle responsabilità in punto di sicurezza del lavoro e di rispetto delle norme prevenzionali; ruolo e responsabilità che essi attribuiscono ad altre imprese ed ai rappresentanti delle stesse.
Contraddittoria sarebbe anche l'affermazione degli stessi giudici che, dopo avere attribuito ai due imputati l'obbligo di fornire al S. i dispositivi di protezione, hanno poi sostenuto che dovesse ancora dimostrarsi su quale tra le società coinvolte nei lavori gravava il compito di approntare materiali e mezzi per l'esecuzione dei lavori; concludendosi, poi, che, non essendovi certezze in merito, anche i rappresentanti della "S.E." erano tenuti al rispetto delle norme antinfortunistiche. In realtà, sostengono i ricorrenti, il P. era un semplice lavoratore, mentre ad altri soggetti, rappresentanti della "Lebag", spettava di assicurare il rispetto delle norme prevenzionali. La documentazione in atti, peraltro, e la normativa vigente, si sostiene ancora dai ricorrenti, attribuirebbero al committente l'obbligo di formazione e di informazione dei lavoratori. L'infortunio, d'altra parte, sarebbe conseguenza solo di una avventata iniziativa della vittima, eccedente i compiti alla stessa affidati.
Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Con memoria difensiva prodotta presso la cancelleria di questa Corte, il difensore di parte civile chiede il rigetto dei ricorsi.


Diritto

1- Il ricorso è infondato, a) Con riguardo al tema della rinnovazione parziale del dibattimento, nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, occorre anzitutto rilevare che, secondo la costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, il ricorso, da parte del giudice del gravame, a tale istituto, è consentito solo ove lo stesso ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, essendo incerti i dati probatori acquisiti, e che il mezzo istruttorio richiesto abbia carattere di decisività, nel senso che esso possa eliminare le rilevate incertezze; valutazioni che sono riservate al giudice del merito, la cui decisione sul punto è insindacabile nella sede di legittimità se essa si presenta coerente sul piano logico e frutto di una completa analisi delle risultanze probatorie acquisite.
Orbene, nel caso di specie la corte territoriale, dopo attento ed approfondito esame degli atti, ha legittimamente ritenuto che nessuna incertezza fosse riscontrabile nei dati probatori acquisiti e che la decisione nel merito potesse essere assunta senza ricorrere ad ulteriori approfondimenti istruttori. In particolare, il giudice ha rilevato che la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria francese, e cioè proprio la relazione dell'ing. T., era esaustiva e completa, tale da permettere una precisa ricostruzione dell'infortunio e da consentire l'individuazione dei rapporti intercorrenti tra le diverse società presenti sul cantiere e tra le stesse e la società committente; donde l'inutilità di procedere all'audizione del tecnico francese.

Ha poi lo stesso giudice osservato che il complesso probatorio acquisito dalle autorità francesi era stato integrato e supportato da un ulteriore apporto conoscitivo offerto dalla relazione dell'ispettorato del lavoro di Catania, dall'esame dei compagni di lavoro della vittima, dalla perizia disposta dal giudice di primo grado, affidata ad un esperto in materia di elettricità, che ha redatto un'articolata relazione nella quale ha indicato anche le gravi deficienze nella conduzione dei lavori da parte degli odierni ricorrenti. Mentre è stato giustamente ritenuto irrilevante l'accertamento volto a verificare la pendenza in Francia, per lo steso infortunio, di eventuali procedimenti penali a carico di rappresentanti di altre società coinvolte nei lavori, le cui eventuali responsabilità, ha soggiunto lo stesso giudice del gravame, se accertate, nulla rileverebbero ai fini della decisione.

Argomentazioni ed osservazioni certamente congrue e coerenti sotto il profilo logico, del tutto esenti dai vizi dedotti dal ricorrente.

Così, l'affermazione della corte territoriale, secondo cui certamente la "S.E." operava in piena autonomia, per cui sul punto nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario, non si presenta contraddetta dalla successiva considerazione circa la possibile presenza sul cantiere di altra impresa che operava sotto la direzione di un proprio capocantiere. Con tale seconda affermazione, invero, la corte territoriale ha solo ipotizzato la presenza di altre imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, ma non ha posto in alcun modo in discussione la piena autonomia della "S.E." nello svolgimento dei lavori subappaltati, e dunque la posizione di garanzia assunta dagli imputati, nei confronti dei dipendenti della predetta società, in considerazione di ruoli ricoperti.
Né si presenta contraddittoria l'attribuzione al P. della qualifica di capocantiere, in precedenza attribuita a P. R., dipendente della "Lebag", trattandosi evidentemente di identiche qualifiche a ciascuno attribuite all'interno delle rispettive imprese di appartenenza e con riguardo ai compiti che a ciascuna competevano, b) Inesistenti sono, altresì, le dedotte contraddizioni riferite all'affermazione di responsabilità dei due imputati. In particolare, il riferimento, nella sentenza impugnata, alle incertezze (attribuite dai giudici del merito alla presenza di diverse società impegnate nello svolgimento della stessa attività lavorativa) relative all'individuazione della società sulla quale gravava il compito di approntare materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, non è contraddittoria rispetto all'obbligo, posto dagli stessi giudici in capo ai due imputati, di intervenire, in ogni caso, per garantire il rispetto delle misure prevenzionali, a salvaguardia dell'incolumità fisica e della salute dei dipendenti della "S.E." della quale erano comunque garanti, in ragione della carica ricoperta e del ruolo svolto all'interno della predetta società.

Certamente in sintonia, rispetto alle emergenze probatorie è l'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti e coerente sotto il profilo logico è il contesto argomentativo che giustifica tale decisione, oltre che in linea con la normativa di riferimento.
Le questioni articolate nel comune ricorso dai due imputati attengono ancora alla indicazione di altri soggetti quali responsabili del mortale infortunio in quanto assuntori dell'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a prevenire infortuni ed a garantire la sicurezza dei lavoratori, ed avevano inoltre redatto un preciso piano di sicurezza ed indicato i responsabili delle singole operazioni.
Orbene, su tutte le questioni, già prospettate nei motivi d'appello, la corte territoriale si è ampiamente soffermata ed ha organicamente confutato le tesi degli imputati, chiarendo le ragioni del proprio dissenso dalle stesse.

Più precisamente, ed esaustivamente, i giudici del gravame, richiamate le posizioni dei due imputati -il F., di amministratore unico della "S.E.", e quindi datore di lavoro della vittima, il P., di socio e di rappresentante in cantiere della stessa società, nonché di preposto all'esecuzione dei lavori subappaltati- hanno sostenuto che, in considerazione di tali rispettive posizioni, gli odierni ricorrenti, a prescindere dagli obblighi, pur concorrenti, gravanti su altri soggetti ed imprese interessate ai lavori, erano comunque titolari di precise posizioni di garanzia nei confronti dei dipendenti della società che essi rappresentavano, e che ad essi pure incombeva l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a prevenire infortuni ed a garantire la sicurezza dei dipendenti che ad essi, in vario modo, facevano capo.
Tali obblighi, hanno ancora giustamente sostenuto gli stessi giudici, non si limitavano alla fornitura (omessa) degli strumenti e mezzi tecnici di protezione individuale (guanti isolanti per l'alta tensione), ma anche alla verifica che gli stessi fossero effettivamente fomiti ai propri dipendenti, se, come si sostiene dai ricorrenti, altri soggetti ne avessero assunto l'obbligo.
E non solo, in vista del grado di professionalità e di esperienza che richiedeva l'esecuzione dei lavori affidati al S. e la pericolosità degli stessi, spettava in prima battuta proprio ai due imputati di verificare le capacità e competenze specifiche del lavoratore, di curarne la formazione e di fornire allo stesso le informazioni necessarie al loro svolgimento. Tutto ciò a prescindere dai contenuti degli accordi intercorsi e dei contratti sottoscritti dalle diverse imprese coinvolte nei lavori e dall'assunzione, da parte delle stesse, di specifiche responsabilità di direzione dei lavori, nonché dalla presenza di responsabili di cantiere dipendenti da taluna di esse.

Esperienza che, secondo quanto affermato dai giudici del gravame richiamando la perizia in atti, nel S. - assunto dalla "S.E." pochi giorni prima dell'incidente- era, nello specifico settore, assente, poiché egli era del tutto ignorante dei fenomeni elettrici, non aveva frequentato alcun corso di formazione ed avrebbe solo potuto svolgere lavori di supporto dei compagni più esperti.
Quegli obblighi, ha in sostanza giustamente sostenuto la corte territoriale, gravavano comunque in capo ai due imputati, nelle rispettive qualità, e la loro violazione certamente giustifica l'affermazione della loro responsabilità, ove anche concorrente con responsabilità altrui.


Generico, infine, oltre che manifestamente infondato, è il riferimento ad una avventata iniziativa della vittima quale cause dell'incidente, nonché la censura di contraddittorietà della motivazione anche sul punto. In realtà, come ha esattamente osservato il giudice del gravame, l'affidamento al S. di compiti ben superiori alle sue capacità, esperienza e competenza, senza preventivamente averne curato la formazione e senza fornire adeguate informazioni sui rischi connessi alle mansioni affidate, la mancata consegna di dispositivi di protezione e l'omessa vigilanza della consegna degli stessi da parte di chi ne fosse stato anche tenuto, rappresentano la violazione sistematica dei più elementari obblighi che le norme sulla prevenzione degli infortuni impongono al datore di lavoro e a chi lo rappresenta.
Considerazione che, evidentemente, attesta l'assoluta inconsistenza della pretesa di individuare profili di colpa anche nella condotta della vittima.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidandole in Euro 3.000,00 oltre accessori.