Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 settembre 2011, n. 18406 - Beneficio della rivalutazione contributiva, Legge n. 257/92, per aver svolto attività lavorativa ultradecennale in ambiente esposto ad inalazione di amianto



 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

BA. VA. , CA. MA. , AL. TI. , EL. MA. , BI. GI. , FA. AL. , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato orni CARIOLI IVAN, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 882/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/02/2007 R.G.N. 23/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato BOMBOI SAVINA per delega COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.

 

 

Fatto



Con sentenza del 23 settembre 2003, il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda dei lavoratori del cantiere navale CO.MAR. SpA, Al. Ti. , Ba. Va. , Bi. Gi. , Ca. Ma. , El. Ma. e Fa. Al. , nei confronti dell'INPS, volta ad ottenere l'attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva, Legge 27 marzo 1992, n. 257, ex articolo 13, comma 8, per aver svolto attività lavorativa ultradecennale in ambiente esposto ad inalazione di amianto.

L'Istituto soccombente, ribadendo l'insussistenza delle condizioni legittimanti la domanda e lamentando l'estrema genericità della pretesa, come azionata, chiedeva la riforma della decisione impugnata, difettando i presupposti normativi erroneamente ritenuti dal Giudice a quo, ovvero esposizione ad amianto significativa, in quanto accertata in concorrenza di concentrazioni di amianto ultradecennali e superiori al limite ex Decreto Legislativo n. 277 del 1991. Resistevano i lavoratori appellati, contestando il gravame sotto vari profili.

Con sentenza del 7 dicembre 2004-26 febbraio 2007, l'adita Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del gravame, rigettava le domande dei lavoratori, pervenendo a tale decisione, dopo avere accertato che non era stata offerta in giudizio la prova in ordine all'esposizione individuale degli assicurati in misura superiore ai limiti di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 24.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i lavoratori soccombenti con quattro motivi.

Resiste l'INPS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.

 

 

Diritto



Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunciano contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la riproposizione in grado di appello delle istanze istruttorie avanzate dai ricorrenti in primo grado.

In particolare, lamentano che la Corte territoriale, riscontrata la genericità degli accertamenti di fatto già compiuti dal Tribunale, abbia ravvisato che gli appellati non avevano formulato alcuna richiesta istruttoria, nè avevano instato per la nomina del consulente tecnico di ufficio, al fine di colmare le evidenziate lacune probatorie che inficiavano la sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo i ricorrenti addebitano alla impugnata sentenza l'omesso esame, e conseguentemente motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la produzione documentale effettuata dagli stessi con i ricorsi introduttivi e l'avvenuta assunzione di prova testimoniale nel primo grado del giudizio, nonchè la "insufficiente, anzi omessa, motivazione circa la riferibilità alle posizioni lavorative dei ricorrenti delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) relative ad altri giudizi, acquisite dal Tribunale nella presente causa". In particolare, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non raggiunta la prova dell'avvenuta esposizione qualificata all'asbesto, considerato che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado avrebbe confortato una soluzione opposta a quella adottata dal Giudice a quo. I due motivi, da trattarsi congiuntamente sono fondati.

Invero, esclusa la dedotta configurabilità di un vizio revocatorio, tenuto conto della prospettazione della specifica censura, - come correttamente rilevato dai ricorrenti - la Corte d'Appello, nella impugnata sentenza, prima ha dato atto (sia laddove ha riportato le conclusioni che nella ricostruzione del fatto) che gli appellati in via istruttoria avevano riproposto, in grado di appello (tra le altre) la richiesta di CTU e, poi, ha negato tale circostanza e rigettato fondamentalmente per tale ragione la domanda.

Inoltre, la Corte d'Appello, muovendo dal presupposto che il materiale istruttorio acquisito in causa - e sulla cui base il Tribunale aveva accolto la domanda - non riguardasse direttamente i ricorrenti, ma si trattasse di "risultanze istruttorie afferenti ... posizioni lavorative differenti", ha ritenuto l'accertamento del primo Giudice del tutto astratto in quanto non riferibile alla concreta fattispecie. Senonchè - come ancora rimarcato nel ricorso in esame, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza - l'opinione espressa dalla Corte territoriale appare del tutto ingiustificata, in quanto il copioso materiale probatorio prodotto nel giudizio di primo grado e l'istruttoria testimoniale svolta nel corso della stessa, mostrano inequivocabilmente il riferimento alla posizione degli attuali ricorrenti. Del tutto ingiustificata appare, pertanto, l'affermazione, contenuta nella impugnata decisione, circa l'astrattezza dell'accertamento compiuto dal primo Giudice e l'assenza di ogni suo riferimento agli attuali ricorrenti "del tutto estranei alla vicenda giudiziaria, che ha dato origine a quella produzione documentale e a quei verbali istruttori".



Per quanto precede, il ricorso va accolto, rimanendo assorbiti le ulteriori considerazioni e motivi di gravame. Segue l'annullamento della impugnata pronuncia con rinvio, per il riesame, alla stessa Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

 



P.Q.M.

 

 


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.