Consiglio di Stato, Sez. 5, 05 ottobre 2011, n. 5460 - Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno


 

 

N. 05460/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06056/2010 REG.RIC.

 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 



sul ricorso numero di registro generale 6056 del 2010, proposto da:
Simona Rosa B., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lassini, con domicilio eletto presso Marco Casalini in Roma, via A. Baiamonti, 10;


contro

Gestione Liquidatoria Disciolta Ussl 34 di Legnano- Azienda Ospedaliera di Legnano, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Spinelli Giordano, con domicilio eletto presso Tommaso Spinelli Giordano in Roma, via L. Bissolti, 76;


per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 02474/2009, resa tra le parti, concernente INFORTUNIO SUL LAVORO - RIS. DANNO




Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestione Liquidatoria Disciolta Ussl 34 di Legnano- Azienda Ospedaliera di Legnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Lassini e Rivellese, per delega dell'Avv. Spinelli Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.






Fatto

 



Il presente ricorso è proposto per la revocazione della sentenza di questa Sezione, meglio specificata in epigrafe, con la quale è stato accolto solo in parte un ricorso in appello presentato dall’attuale ricorrente nei confronti della Gestione liquidatoria della disciolta USSL n. 34 di Legnano.

La ricorrente evidenzia come il Consiglio di Stato dapprima ha accertato la gravità della aggressione subita dalla stessa e, successivamente, ha limitato il risarcimento alla sola somma di Euro 25.000, per l’assenza di specifiche prove circa le ulteriori vicende invalidanti, e conclude per il cosiddetto “abbaglio dei sensi” del giudice, avendo ignorato il giudice fatti accertati e documentati.

L’Amministrazione della Gestione liquidatoria si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, evidenziando come il Consiglio di Stato nella sentenza revocanda non ha affatto ritenuto provato ed accertato il fatto delle conseguenze dannose presuntivamente subite dalla ricorrente ed ha invece correttamente e compiutamente esaminato la vicenda.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

 

 

Diritto

 



Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Infatti, non vi è il cosiddetto “abbaglio dei sensi” indicato dal soggetto in questa sede ricorrente, in quanto, come è evidente, dalla lettura della sentenza revocanda, il fatto che ha determinato l’invalidità della stessa ricorrente è stato specificamente esaminato dal giudice in tutti i suoi elementi costitutivi, leggendosi tra l’altro nella sentenza oggi impugnata a pag. 11: “Non si può trascurare il fatto che l’azione aggressiva fu interrotta sia da un collega presente in ufficio, sia, in modo rilevante, dall’intervento successivo di una persona, titolare di un bar sito nel cortile dell’immobile nel quale prestava servizio la signora B.; e, sempre a pag. 11: “Il collegio, tenuto conto dell’assenza di specifiche prove sulle ulteriori conseguenze dannose dell’aggressione subita, liquida in via equitativa la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di risarcimento per i danni alla salute, estranei all’ambito della riduzione della capacità lavorativa, come lo stress subito, i disturbi dovuti ad attacchi di panico, il danno biologico, le somatizzazioni, per il danno morale dai reati subiti”.

Da quanto sopra riportato e dalla lettura complessiva della sentenza di cui è chiesta la revocazione in questa sede si trae dunque la conclusione che nessun abbaglio ha avuto il giudice, il quale ha esaminato attentamente la fattispecie e ha concluso per un risarcimento in forma equitativa, mancando specifiche prove di danni ulteriori.

L’inammissibilità del ricorso per revocazione determina la conseguenza che le spese di giudizio seguano la soccombenza, e sono liquidate in complessivi Euro 500,00.

 

 

P.Q.M.

 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto,

Dichiara inammissibile lo stesso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:



Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)