Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2011, n. 35406 - Responsabilità di un dipendente e preposto della C.L.P. srl e accezione ampia di datore di lavoro


 

 

Responsabilità di un dipendente e preposto della C.L.P. srl (Compagnia Lavori Portuali) per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica commesso in danno del lavoratore dipendente di una spa intento ad effettuare operazioni di rizzaggio di alcuni containers su di una nave nel Porto Canale di Cagliari. Era infatti accaduto che la vittima, mentre si trovava, unitamente al collega B.F., su una passerella, posizionata in quota rispetto al piano di coperta della nave ed in corrispondenza della parte centrale della stessa, veniva colpito da un portellone in acciaio di copertura della stiva del peso di circa 37 tonnellate, movimentato per mezzo di una gru condotta da M.A (gruista dipendente della C.I.C.T., società concessionaria delle aree demaniali e delle banchine del Porto Canale di Cagliari per l'espletamento delle operazioni portuali e quindi anche delle operazioni di rizzaggio).

Proprio in ragione della qualifica dell'imputato (F.), egli aveva compiti di coordinamento, sul campo, dei lavori della stessa C.L.P., e quello di "...raccogliere le informazioni relative alle interferenze e provvedere alla loro gestione ... definire le procedure e le modalità di lavoro atte a ridurre al minimo i rischi legati alle anomalie segnalate ed all'interferenza tra il lavoro delle varie imprese".

Più precisamente, secondo il giudicante, il F., avendo omesso di adottare le predette cautele, ed avendo destinato la vittima all'operazione del rizzaggio di un container, aveva esposto il lavoratore, poi deceduto, al rischio dell'esposizione a carichi sospesi e in movimento, nella specie quello della traslazione aerea a mezzo gru, del portellone descritto, così integrando la violazione della L. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

 

"Manifestamente infondata è la dedotta violazione di legge, nella specie del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis, lett. b), in quanto se pur è certo che la norma prevede nel titolo "obblighi del datore di lavoro" ciò non implica, come sostiene il ricorrente, che il destinatario di essa sia solo questi.
Se ciò è sostenibile quando si tratta di predisporre misure antinfortunistiche a salvaguardia dei lavoratori nella fase antecedente allo svolgimento del lavoro stesso, non altrettanto può sostenersi quando quelle misure, essenzialmente di carattere organizzativo (come quella prevista dal contestato art. 35, comma 4, lett. b) (1. la norma così recita: "il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sa assicurato che: a) rivengano adottate misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori in piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori in piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danni da tali attrezzature"), vanno attuate nel corso dello svolgimento dei lavori ed a tanto sia stato specificamente demandato un delegato del datore di lavoro."

Ed è proprio in ragione della qualifica del F. che l'imputato diventa destinatario della norma di cui trattasi.

"L'accezione di "datore di lavoro" nella specie assume una valenza ampia dovendosi estendere a quei soggetti che lo rappresentano, non tanto nella predisposizione preventiva di misure antinfortunistiche, quanto nell'organizzare il lavoro nel momento in cui la stessa attività lavorativa si svolge.
Per altro, esaustivamente, la Corte di Cagliari ha osservato che, quand'anche dovesse escludersi la colpa specifica, comunque sussiste in capo al F. una colpa generica improntata a negligenza non avendo tenuto conto della successiva messa in funzione della gru e, quindi, della insorgenza di una situazione di rischio per i lavoratori che si trovavano nel suo raggio di azione, con conseguente inosservanza dell'obbligo di coordinare le varie attività in atto e, in particolare, quelle concernenti il rizzaggio del container e la gru che manovrava il portellone e che costituiva pericolo incombente."

 


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - rei. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

 


sul ricorso proposto da:
1) F.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1209/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 13/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
udito il P.G. in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'aw. ASTA Gianluca in sost. dell'avv. ASTA Bernardo conclude perii rigetto del ricorso del provvedimento-nota spese; udito il difensore avv. Dott. Marino che chiede l'accoglimento del ricorso.

Fatto

 

F.A. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 13.07.2010, della Corte d'Appello di Cagliari di conferma della sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti il 10.02.2009 dal Tribunale dello stesso capoluogo in ordine al delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche.
In sintesi il fatto per una migliore comprensione dei motivi del ricorso: il 12 agosto 2003, intorno alle ore 2.00, A. C, dipendente della società I. s.p.a., nel corso del lavoro nel Porto Canale di Cagliari, intento ad effettuare operazioni di rizzaggio di alcuni containers sulla nave denominata (OMISSIS), decedeva in seguito ad infortunio sul lavoro. In particolare I' A., mentre si trovava, unitamente al collega B.F., su una passerella, posizionata in quota rispetto al piano di coperta della nave ed in corrispondenza della parte centrale della stessa, veniva colpito da un portellone in acciaio di copertura della stiva del peso di circa 37 tonnellate, movimentato per mezzo della gru della banchina n. 4, condotta da M.A. (gruista dipendente della C.I.C.T., società concessionaria delle aree demaniali e delle banchine del Porto Canale di Cagliari per l'espletamento delle operazioni portuali e quindi anche delle operazioni di rizzaggio) e destinato alla chiusura della stiva della nave, che, al momento dell'incidente si trovava in traslazione aerea sopra la stessa.


Era pacifico che l'attività del gruista, il quale dalla sua postazione non aveva la visione completa del raggio di azione della gru, veniva attuata con l'assistenza di un deckman, posizionato sulla nave ed incaricato al controllo delle zone di interesse, e di un checker, posizionato a terra ed incaricato del controllo delle medesime nella banchina, e che lo stesso gruista, al fine di effettuare l'esecuzione delle manovre della gru in condizioni di sicurezza, era tenuto ad attenersi alle segnalazioni che di volta in volta provenivano, via radio, dal deckman e dal checker, figure comunemente definite negli ambienti lavorativi portuali con l'espressione "occhi del gruista". Era altresì certo che al momento dell'incidente le mansioni di checker erano svolte da F. L, mentre quelle di deckman erano svolte da P.S. e che, nell'occasione, colui che coordinava i lavori, sul posto - e che destinava i singoli lavoratori alle varie mansioni - era l'imputato F.A., dipendente della CLP e coordinatore dei lavori.
Si accertava altresì che la manovra di trasporto del portellone attuata dalla gru non era stata preceduta da alcun segnale ed, in particolare, dal suono della sirena che, di regola, accompagna l'esecuzione di quel tipo di manovra.
Al momento del sinistro, le operazioni di rizzaggio attuate dall' A. si svolgevano contemporaneamente a quelle di movimentazione aerea a mezzo gru del portellone, con conseguente violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186 e di altre norme di sicurezza; nell'occasione il gruista M.A. effettuò la traslazione aerea del portellone nonostante la presenza di lavoratori sulla passerella e, quindi, in un luogo ove il sovrastante passaggio del portellone poteva costituire pericolo, mentre il deckman, P.S. dispose l'avvio della movimentazione e della traslazione del portellone senza avvedersi della presenza di lavoratori sulla passerella, in evidente situazione di pericolo.


Il ricorrente è stato rinviato a giudizio in quanto l'addebito di colpa specifica deriva dalla sua qualifica di dipendente e preposto della C.L.P., in ragione della quale aveva compiti di coordinamento, sul campo, dei lavori della stessa C.L.P., e quello di "...raccogliere le informazioni relative alle interferenze e provvedere alla loro gestione ... definire le procedure e le modalità di lavoro atte a ridurre al minimo i rischi legati alle anomalie segnalate ed all'interferenza tra il lavoro delle varie imprese", il Tribunale riteneva che l'imputato aveva l'obbligo di ... sospendere le operazioni e contattare immediatamente il Supervisor C.I.C.T... qualora, durante lo svolgimento delle stesse, avesse riscontrato, "... direttamente o tramite segnalazione dei propri lavoratori, rischi non previsti derivanti da condizioni dell'ambiente di lavoro a bordo nave e/o dallo svolgimento delle sequenze previste dalla pianificazione del lavoro " e ciò in base al protocollo di coordinamento e cooperazione relativo al contratto di appalto intercorso tra le società C.I.C.T. e C.L.P., sottoscritto dalle parti il 3 luglio 2003, dal quale risultava inoltre che i rapporti tra la C.I.C.T. quelli della C.L.P. non erano regolati in via gerarchica e che i lavoratori delle predette società operavano in piena reciproca autonomia senza alcun vincolo di tipo gerarchico, ovvero funzionale.


Il primo giudice, considerata la qualifica ricoperta dal F., di Coordinatore-Capo Turno con compiti di coordinamento, sul campo, dell'attività dei lavoratori C.L.P., ed il fatto che fu proprio l'imputato a disporre che I' A., unitamente al B., svolgesse quel giorno le operazione di rizzaggio sulla nave (OMISSIS), riteneva che incombesse su di lui l'obbligo di adottare misure organizzative atte ad evitare interferenze tra l'attività dei lavoratori della C.L.P. (e di quelli della I.) e quella attuata dagli lavoratori impegnati nella zona.
Più precisamente, secondo il giudicante, il F., avendo omesso di adottare le predette cautele, ed avendo, destinato I' A. all'operazione del rizzaggio di un container, aveva esposto il lavoratore, poi deceduto, al rischio dell'esposizione a carichi sospesi e in movimento, nella specie quello della traslazione aerea a mezzo gru, del portellone descritto, così integrando la violazione della L. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis.

 


La Corte d'Appello, facendo proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi posti a base del gravame di merito.


Con un primo motivo il ricorrente denuncia a questa Corte violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis, lett. b). Si argomenta che tale disposizione di legge va applicata, per espressa indicazione testuale, al solo datore di lavoro che deve approntare preventivamente i mezzi atti ad evitare il verificarsi dell'evento e che solo a lui sia indirizzata, ovvero a colui che può programmare la sicurezza, con pertinente potere direttivo e di spesa e che, quindi, deve rispondere della violazione della norma richiamata. L'imputato era un semplice dipendente della CLP s.r.l. con mansioni di coordinatore dei rizzatori, e non, come erroneamente indicato nel capo d'imputazione, un preposto.
Egli era privo di un qualsiasi potere decisionale circa l'approntamento delle misure idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento. La sua attività -prevalentemente operativa - era subordinata alle precise indicazioni che gli venivano fornite dalla Control room di CICT s.p.a..


Con un secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. I giudici di secondo grado hanno affermato la sussistenza di una colpa generica riconducibile alla "...inosservanza dell'obbligo di coordinare le varie attività in atto e, in particolare, quelle concernenti il rizzaggio del container (demandate all' A. ed al B.) e la gru che manovrava il portellone e che costituiva un pericolo incombente".


Il ragionamento non è condivisibile in quanto parte da premesse errate, per giungere, inevitabilmente, a conclusioni altrettanto errate.

Ed in particolare: La Compagnia lavoratori Portuali s.r.l. svolge nel Porto di Cagliari le attività previste dalla L. n. 84 del 1994, art. 17, ovvero la fornitura di manodopera - anche in deroga alla L. n. 1369 del 1960 - alle imprese portuali autorizzate ad operare ex artt. 16 e 18 di detta normativa. In estrema sintesi, laddove le imprese portuali necessitino di manodopera per far fronte alle esigenze operative, la CLP s.r.l. - con il regime del distacco, anche giornaliero - fornisce la manodopera necessaria, potendo attingere (con diritto di esclusiva) alle società di lavoro temporaneo esteme al porto.
La CLIP s.r.l. ha fornito alla CICT il proprio personale - tra cui l'odierno imputato - e personale a sua volta acquisito - nella forma del lavoro interinale - dalla I. s.r.l. (ovvero datrice di lavoro formale del signor A.).
Risulta, per tabulas, che il compito demandato al F. era, essenzialmente, quello di organizzare la disposizione del personale sulla nave, chiamato a rizzare o derizzare i contenitori che venivano imbarcati, nel primo caso, ovvero che dovevano essere sbarcati, nel secondo. Nell'avviare i rizzatori nelle stive, dove dovevano essere eseguite tali operazioni (in sintesi null'altro che il posizionamento di meccanismi per il bloccaggio dei container cosi da impedirne la movimentazione durante il viaggio della nave), il F. doveva verificare che, in quel momento e solo in quel momento - non vi fossero movimentazioni di gru.
Orbene il F., correttamente e sulla base della propria mansione, ha inviato a lavorare i rizzatori B. e A. in una stiva ove non operava alcuna gru. La circostanza è emersa pacificamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in particolare dal teste F. (cfr. udienze dal 01.04.08): "Si, poi questi ragazzi ( B. e A.n.) sono saliti su e sono proseguite le operazioni, perchè non è successo subito il fatto del portellone, sarà passata circa mezz'ora, tre quarti d'ora all'inarca, ... poi dopo questo tratto di periodo.... si è imbarcato il portellone".
Sulla nave operano una pluralità di gru, che si spostano sulla banchina per poter caricare o scaricare i container dalle varie stive della nave. Sarebbe quindi irragionevole, anche tenendo conto dalle precise istruzioni per la sicurezza prevista nei manuali operativi e nel protocollo per la sicurezza integrata delle operazioni portuali, affermare la responsabilità dell'odierno imputato per aver avviato I' A. a prestare la propria attività in una stiva dove non operava la gru e, quindi, in condizione di assoluta sicurezza e rispetto della normativa. Se poi successivamente, a distanza di oltre mezz'ora, una gru ha iniziato ad operare anche in quella zona, il F. non poteva in alcun modo prevedere il verificarsi di tale circostanza.

Con un terzo motivo si denuncia altra violazione di legge con riferimento all'art. 41 cod. pen., commi 1 e 2.
La responsabilità dell'evento è da attribuire alla positiva condotta di altri soggetti, ovvero proprio al gruista ed il deckman (che hanno definito la propria posizione ex art. 444 c.p.p.) i quali hanno espressamente violato la normativa sulla movimentazione di portelloni, sul cui rispetto faceva affidamento il F. nel momento in cui aveva avviato i rizzatori ad operare sulla nave.
Si chiede la sospensione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 c.p.p..

 

Diritto

 


Il ricorso va dichiarato inammissibile.


Ricorda preliminarmente il collegio, in punto di connotati vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove; in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciarle ex art. 606, comma 1, lett. e; non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5, 4 ottobre 2004, n. 45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.
L'applicazione degli esposti principi al caso di specie impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.


La Corte d'Appello ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, facendo propria l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, ma recependola in maniera analitica, persuasiva e scevra da vizi logici, confutando la diversa valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla difesa dell'imputato.
E' da rilevare, infatti, che la tesi oggetto dei motivi del presente ricorso, sotto una veste meramente fattuale, già era stata sottoposta all'esame della Corte d'Appello, la quale, puntualmente, ha considerato le giustificazioni difensive prospettate dall'imputato.


In sostanza si è sostenuto in ricorso che il F., correttamente e sulla base della propria mansione, aveva inviato a lavorare i rizzatori B. e A. in una stiva ove non operava alcuna gru e, solo successivamente, la gru manovrata dal M. aveva operato sulla stessa zona trasportando il portellone che poi ha colpito l' A..
Orbene, non c'è chi non veda come i motivi addotti dal ricorrente ineriscono tutti, anche se diversamente modulati rispetto a quelli del gravame di merito, alla ricostruzione del sinistro sulla base di una diversa valutazione delle risultanze probatorie ed in particolare della testimonianza di F.I..
E' indubbio lo sforzo argomentativo profuso per far rientrare nella previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) quella che è una mera valutazione del fatto.


La Corte sul punto, correttamente, ha evidenziato che non assume alcun rilievo giustificativo la circostanza dedotta atteso che la contestazione è molto più ampia, avendo fatto riferimento al dovere, in ragione del potere di coordinamento esistente in capo all'imputato, ed, in modo specifico, all'omissione concernente le misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori si trovassero in zona pericolosa in relazione alle manovre della gru che gli imponevano di prendere in considerazione anche le sopravvenute situazioni di pericolo, rappresentate, nel caso di specie, dalla successiva messa in funzione della gru, della presenza di carichi sospesi e della contemporanea presenza nell'area divenuta a rischio dei lavoratori A. e B..

Manifestamente infondata è la dedotta violazione di legge, nella specie del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis, lett. b), in quanto se pur è certo che la norma prevede nel titolo "obblighi del datore di lavoro" ciò non implica, come sostiene il ricorrente, che il destinatario di essa sia solo questi. Se ciò è sostenibile quando si tratta di predisporre misure antinfortunistiche a salvaguardia dei lavoratori nella fase antecedente allo svolgimento del lavoro stesso, non altrettanto può sostenersi quando quelle misure, essenzialmente di carattere organizzativo (come quella prevista dal contestato art. 35, comma 4, lett. b) (1. la norma così recita: "il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sa assicurato che: a) rivengano adottate misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori in piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori in piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danni da tali attrezzature"), vanno attuate nel corso dello svolgimento dei lavori ed a tanto sia stato specificamente demandato un delegato del datore di lavoro.

Ed è proprio in ragione della qualifica del F. di dipendente e preposto della C.L.P., cui erano stati attribuiti compiti di coordinamento, sul campo, dei lavori della stessa C.L.P., e quello di "...raccogliere le informazioni relative alle interferenze e provvedere alla loro gestione ... definire le procedure e le modalità di lavoro atte a ridurre al minimo i rischi legati alle anomalie segnalate ed all'interferenza tra il lavoro delle varie imprese", che l'imputato diventa destinatario della norma di cui trattasi. L'accezione di "datore di lavoro" nella specie assume una valenza ampia dovendosi estendere a quei soggetti che lo rappresentano, non tanto nella predisposizione preventiva di misure antinfortunistiche, quanto nell'organizzare il lavoro nel momento in cui la stessa attività lavorativa si svolge.
Per altro, esaustivamente, la Corte di Cagliari ha osservato che, quand'anche dovesse escludersi la colpa specifica, comunque sussiste in capo al F. una colpa generica improntata a negligenza non avendo tenuto conto della successiva messa in funzione della gru e, quindi, della insorgenza di una situazione di rischio per i lavoratori che si trovavano nel suo raggio di azione, con conseguente inosservanza dell'obbligo di coordinare le varie attività in atto e, in particolare, quelle concernenti il rizzaggio del container e la gru che manovrava il portellone e che costituiva pericolo incombente.

Altrettanto corretta è la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla questione, sollevata dal ricorrente e riproposta in questa sede come violazione dell'art. 41 cod. pen., in ordine alla attribuibilità dell'evento alla positiva condotta di altri soggetti quali il gruista ed il deckman che hanno violato la normativa sulla movimentazione di portelloni, sul cui rispetto faceva affidamento il F. nel momento in cui aveva avviato i rizzatori ad operare sulla nave; in sostanza si sostiene che si è trattato di condotte colpose indipendenti di cui, quelle poste in essere da altri, da ritenersi da sole sufficienti a determinare l'evento e, quindi, non è addebitabile al F. il verificarsi del decesso dell' A..


La Corte del merito, invero, fa riferimento alla contestata disposizione normativa di cui all'art. 113 cod. pen., e, relativamente a tale rilievo, occorre chiarire quale sia la reale portata della norma in questione nell'ambito delle fattispecie d'evento a forma libera come quella di cui all'art. 590 cod. pen. che qui interessa.
In proposito in dottrina vengono sostenute, con diverse sfumature, due tesi di fondo. Secondo l'una l'art. 113 c.p., eserciterebbe una mera funzione di modulazione di disciplina, nell'ambito di situazioni nelle quali già si configura la responsabilità colpevole sulla base dei principi generali in tema di imputazione oggettiva e soggettiva:
orientamento determinato, al fondo, dal timore che applicazioni disinvoltamente estensive possano vulnerare il principio di colpevolezza.
L'altra tesi, invece, reputa che la disciplina della cooperazione colposa eserciti una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolataci, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte.
Tale ultimo indirizzo è implicitamente accolto nella giurisprudenza di questa Corte. Esso è senz'altro aderente alle finalità perseguite dal codificatore che, introducendo la disciplina di cui si discute, volle troncare le dispute esistenti in quell'epoca, esplicitando la possibilità di configurare fattispecie di concorso anche nell'ambito dei reati colposi.

Questo orientamento interpretativo trova pure sicuro conforto nella disciplina di cui all'art. 113 cod. pen., comma 2 e art. 114 cod. pen., che prevedono, nell'ambito delle fattispecie di cooperazione, l'aggravamento della pena per il soggetto che abbia assunto un ruolo preponderante e, simmetricamente, la diminuzione della pena per l'agente che abbia apportato un contributo di minima importanza. Tale ultima contingenza, evocando appunto condotte di modesta significatività, sembra attagliarsi perfettamente al caso di condotte prive di autonomia sul piano della tipicità colposa e quindi non autosufficienti ai fini della fondazione della responsabilità colpevole.
Per il ricorrente, in sostanza, manca nell'animus degli imputati la consapevolezza della convergenza delle altrui condotte, requisito essenziale richiesto proprio dalla disciplina dell'art. 113 cod. pen.. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 11.3.99 n. 5) "il paradigma della cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione o omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto";
si rileva che, nel caso sottoposto all'esame della corte, tale "sinergia psicologica" ricorre senz'alcun dubbio, poiché gli imputati, sebbene solo alcuni di essi (il M. ed il P.) contemporaneamente abbiano violato una specifica nonna antinfortunistica ed altro (il F.) norme di prudenza, erano tutti consapevoli di essere inseriti in un'organizzazione complessa, come correttamente osservato dai giudici del gravame di merito, nella quale si intrecciavano le responsabilità di diverse persone, tra le quali - ovviamente - i soggetti titolari di specifiche posizioni di garanzia in merito all'osservanza delle disposizioni per la prevenzione di infortuni sul lavoro.
Ed in ragione di tanto che l'imputato non può evocare il principio dell'affidamento.


La richiesta di sospensione della condanna civile resta assorbita dalla decisione di inammissibilità del ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili costituite che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili costituite e liquida la stessa in Euro 3.360,00 oltre accessori come per legge per P.E. in proprio e nella qualità ed in Euro 3.360,00 oltre accessori come per legge per C.F. ed A. R.G..