Tipologia: Contratto di II livello
Data firma: 31 ottobre 2003
Validità: 01.11.2003 - 31.12.2005
Parti: Coop Adriatica e Filcams Cgil e RSU
Settori: Commercio, Coop Adriatica, Emilia
Fonte: FILCAMS-CGIL

Sommario:

Titolo I Applicazione e durata
Art. 1 Ambiti di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 Sviluppo dell’occupazione
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Finalità generali
Art. 4 Soggetti e interlocutori contrattuali
Art. 5 Sedi di confronto intercooperativo
Art. 6 Informazione - confronto
Art. 7 Informazioni di supporto
Art. 8 Commissioni paritetiche
Art. 9 Partecipazione dei lavoratori
Art. 10 Permessi sindacali
Art. 11 Assemblea sindacale
Titolo III Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 12 Applicazione DLgs 626/94
Art. 13 Rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS)
13.1 RLS Area Emilia

13.2 Formazione e aggiornamento
13.3 Permessi ai sensi dell’art. 19 Dlgs 626/94
13.4 Monte ore permessi
13.5 Modalità di fruizione dei permessi
13.6 Riconoscimento permessi in caso di distacco dall’attività lavorativa
13.7 Riconoscimento impegno nella funzione e tempi di viaggio, in caso di attività svolta fuori dall’orario di lavoro
13.8 Rimborsi spese
13.9 Polizza kasko e altre forme assicurative
13.10 Locale dedicato e strumenti di comunicazione
13.11 Assemblee
Art. 14 Visite di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/94
14.1 Tempi per l’effettuazione delle visite

14.2 Tempi di viaggio
14.3 Rimborso chilometrico
14.4 Visite richieste dal lavoratore
14.5 Gestione inidoneità
Titolo IV Normative
Art.15 Appalti
Art. 16 Merchandising/promozioni
Art. 17 Indumenti di lavoro
Art. 18 Sistemi di sicurezza
Art. 19 Attività di cassa
Art. 20 Buoni mensa per addetti alla vendita
Art. 21 Rinnovo libretto sanitario e certificato di rientro in servizio
Art. 22 Formazione del personale
Titolo V Norme e trattamenti in materia di mobilità del personale
Art. 23 Lettera di assegnazione
Art. 24 Criteri per trasferimenti definitivi
Art. 25 Gestione richieste di mobilità
Art. 26 Norme generali per la gestione dei trattamenti di mobilità
Art. 27 Definizione dei trattamenti aziendali di mobilità
Titolo VI Mercato del lavoro
Art. 28 Strumenti di accesso
Art. 29 Contratti a termine
Art. 30 Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Art. 31 Fasce deboli del mercato del lavoro
Art. 32 Inserimento categorie protette L. 68/99
Art. 33 Apprendistato
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 34 Norma generale
Art. 35 Orario di lavoro contrattuale dei punti vendita
Art. 36 Programmazione orario di lavoro
Art. 37 Articolazione e gestione orario di lavoro
Art. 38 Pause retribuite giornaliere
Art. 39 Lavoro straordinario
Art. 40 Ferie
Art. 41 Orario di lavoro nel periodo dell’allattamento
Art. 42 Festività cadenti nel sesto giorno non lavorativo
Art. 43 Rilevazione delle presenze
Titolo VIII Part time
Art. 44 Ricorso al lavoro part time
Art. 45 Articolazioni orari part time
Art. 46 Orari contrattuali del part time
Art. 47 Lavoro supplementare
Art. 48 Riproporzionamento dei trattamenti dei part time dei punti di vendita
Art. 49 Trasformazione da full time a part time
Art. 50 Liste di priorità dei part time per la trasformazione a tempo pieno
Art. 51 Trasformazioni a tempo pieno delle liste di priorità part time (anni 2003 - 2004)
Art. 52 Quote di riserva per la gestione congiunta delle liste di priorità cat e pt (anno 2005 e successivi)
Titolo IX Allestimenti
Art. 53 Allestimento serale supermercati
Art. 54 Allestimento notturno ipermercati
Titolo X Prestazione lavorativa domenicale o in giornata festiva
Art. 55 Procedure
Art. 56 Trattamenti
Titolo XI Sistema di inquadramento e retributivo punti vendita
Art. 57 Principi e criteri generali
Art. 58 Strumenti per la realizzazione del sistema di inquadramento
Art. 59 Modalità generali di attribuzione
Art. 60 Modalità per gli assorbimenti
Art. 61 Tempi di riferimento e modalità specifiche per l’attribuzione dei trattamenti
Art. 62 Sostituzioni
Titolo XII Salario aziendale
Art. 63 Premio integrativo aziendale
Art. 64 Terzo elemento eccedenza collettiva
Art. 65 Salario variabile
Art. 66 Salario d’ingresso
Titolo XIII Sede e funzioni amministrative decentrate
Art. 67 Ambito di applicazione
Art. 68 Orario di lavoro
Art. 69 Permessi retribuiti
Art. 70 Festività cadenti di sabato
Art. 71 Impiegati di 1° livello
Art. 72 Lavoratori part time
Art. 73 Programmazione dell’orario di lavoro
Art. 74 Calendario annuo sede e gestione ferie
Art. 75 Mensa
Art. 76 Inquadramento sede e funzioni amministrative decentrate
Art. 77 Permessi visite specialistiche sede
Art. 78 Salario variabile lavoratori di sede
Allegati
Allegato 1 Protocollo per lo sviluppo di azioni positive
Allegato 2 Profili professionali
Allegato 3 Tabelle differenze retributive
Allegato 4 Accordo “isole”
Allegato 5 Protocollo assetti contrattuali
Allegato 6 Art. 42 .1 contratto di 2° livello 1.11.97
Allegato 7 Tabella fattori di carattere economico gestionale
Allegato 8 Accordo sindacale Iper Leonardo del 28.06.94

Coop Adriatica Contratto di 2° livello Area Emilia

In data 31.10.2003 a Villanova di Castenaso (Bo) tra la Coop Adriatica […] e la Filcams Cgil […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie dei punti vendita e della sede di Coop Adriatica - Area Emilia, si stipula il presente Contratto di secondo livello, redatto sulla base dell’ipotesi di accordo siglata il 31/07/03.

Titolo I Applicazione e durata
Art. 1 - Ambiti di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto di 2° livello, rientra nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo di Intesa del 28.6.00, sugli assetti contrattuali del Gruppo Coop Adriatica, (allegato 5 al presente contratto), di cui le parti confermano la piena validità.
Il presente contratto, e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, è complessivamente migliorativo rispetto ai precedenti contratti e accordi; vengono abrogati e sostituiti ad ogni effetto i contenuti dei precedenti contratti e accordi di 2° livello nell’area contrattuale, ad eccezione di quelli riportati in allegato al presente contratto.
Esso disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente di Coop Adriatica, occupato nella sede di Villanova di Castenaso, nei Superstore, nei Supermercati, nelle Superette, negli Ipermercati ubicati nell’Area Contrattuale Emilia, intendendosi per tale l’area territoriale indicata all’art. 1.2. del Protocollo di Intesa 28/06/00, con le specificazioni appresso riportate.
Il presente contratto viene inoltre applicato alle Società Controllate: Finadriatica Srl, Centro Piave Srl e Igd Srl.
Non rientrano pertanto, in tale ambito di applicazione, altre società controllate o partecipate e la tipologia Discount
Per quanto riguarda le nuove acquisizioni di strutture o catene distributive già avviate, nell’ambito del territorio rientrante nell’Area Contrattuale Emilia, le parti si confronteranno per il raggiungimento delle opportune intese, nell’ambito di quanto previsto dal CCNL, dal citato protocollo 26.08.00 e dagli specifici accordi di acquisizione.
Ai Quadri e agli Impiegati Direttivi di Coop Adriatica dell’Area Emilia verranno applicati gli istituti del presente contratto, limitatamente a quelli esplicitatamene previsti dal CIA Q e ID di Coop Adriatica
[…]

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Finalità generali

Le parti concordano sull’opportunità di ricercare e perseguire un approccio innovativo in termini di relazioni sindacali che possa favorire il dispiegarsi delle potenzialità di partecipazione, codeterminazione e democrazia economica, per consentire la realizzazione di nuovi equilibri tra necessità della Cooperativa ed esigenze dei lavoratori, in relazione ai mutati contesti di riferimento.

Art. 4 - Soggetti e interlocutori contrattuali
Con riferimento a quanto previsto dal citato Protocollo 28.6.00, sono interlocutori di Coop Adriatica, per la contrattazione di secondo livello nell’area contrattuale Emilia (punti di vendita della provincia di Bologna, Smk di Cento e sede centrale di Villanova di Castenaso), le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, competenti per livello e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 5 - Sedi di confronto intercooperativo
Fermo restando il livello di confronto regionale stabilito dal CCNL, si conviene sull’impegno comune a ricercare ulteriori occasioni di confronto, con l’eventuale coinvolgimento delle strutture del Sistema Cooperativo, con l’obiettivo di realizzare una migliore informazione su materie e/o progetti che coinvolgano più Cooperative e/o Consorzi, anche con l’eventuale partecipazione di RSU.
Le modalità e il concreto esercizio del suddetto livello di confronto saranno concordati fra i soggetti interessati.

Art. 6 - Informazione - Confronto
Le parti ribadiscono la validità di quanto previsto in materia dal CCNL, ai vari livelli, e si impegnano a dare maggiore efficacia al livello di area contrattuale Emilia e a quello di unità organizzativa.
6.1 Livello dl area contrattuale
Saranno fornite, di norma entro il primo quadrimestre di ogni anno, le seguenti informazioni, riguardanti la cooperativa e le sue articolazioni:
[…]
• linee dei progetti di riorganizzazione del Gruppo, dell’Azienda, dell’Area o dei Canali Distributivi ed eventuali connessioni con situazioni riguardanti l’insieme del Movimento Cooperativo;
• andamento dell’occupazione e la sua struttura nell’anno precedente e le previsioni per l’anno in corso, con particolare riferimento ai Canali Ipmk e Smk nell’ambito dell’Area Emilia;
• politiche di marketing e commerciali, di servizio e di logistica/approvvigionamento, relative alle tipologie di prodotto e ai mercati di riferimento;
• risultati del Bilancio di Sostenibilità Sociale, nonché gli obiettivi previsti per l’anno in corso;
• quant’altro previsto dall’art. 2 lettera c) CCNL prima parte.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, saranno fornite informazioni riguardanti gli andamenti in base ai dati di preconsuntivo.
Le parti, fin dalla fase progettuale e prima della fase di approvazione definitiva dei progetti, si confronteranno sui seguenti temi, da riferire all’ambito dell’area contrattuale Emilia :
• modifiche strutturali dell’organizzazione del lavoro e/o nuovi modelli di organizzazione del lavoro;
• ristrutturazione pdv/uffici e nuove aperture pdv, con l’obiettivo di definire accordi di ristrutturazione/avvio;
• introduzione di nuove tecnologie e modalità di gestione delle merci con particolare riguardo a quelle che impattano su organici e/o professionalità;
• progetti di formazione e riqualificazione professionale;
• iniziative e interventi relativi alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro.
Per quanto concerne la tematica delle pari opportunità si fa riferimento al protocollo, allegato 1 al presente contratto.
6.2 Relazioni decentrate
Le parti ribadiscono la necessità di rafforzare il livello di confronto decentrato a punto di vendita/sede, nell’ambito delle regole e degli istituti definiti dalla contrattazione aziendale, anche per favorire una valorizzazione del ruolo delle RSU e stimolare maggiori e migliori occasioni di partecipazione dei lavoratori.
Soggetti interessati a tale livello di informazione e confronto sono le RSU di punto di vendita/sede centrale e la Direzione del punto di vendita (Smk/Ipmk/Sede Centrale), con eventuale intervento di supporto e/o assistenza delle strutture centrali aziendali e sindacali.
6.3 Incontro annuale in sede decentrata
Il livello di confronto decentrato a punto di vendita/sede centrale si realizzerà, in primo luogo, attraverso un apposito ed istituzionale incontro annuale che si terrà, di norma, entro il mese di febbraio.
Nel corso di questo incontro, sarà presentato il preventivo della struttura decentrata e potrà essere effettuato il confronto su: preventivo di vendite, obiettivi di produttività, altri indicatori gestionali, obiettivi di servizio, programmi di miglioramento riguardanti la struttura stessa, anche al fine di realizzare convergenze su linee da seguire attraverso specifiche intese gestionali, con particolare riferimento a:
• Organizzazione del lavoro
• Definizione organici
• Programmazione orari di lavoro
• Utilizzo tipologie part-time
• Previsione lavoro supplementare part-time
• Utilizzo contratti a termine
• Calendario principali iniziative commerciali
• Gestione mobilità
• Gestione aperture in deroga
[…]
• Programmazione ferie
• Sviluppo del Piano Formativo di area (cadenza semestrale)
6.4 Incontri in sede decentrata
Fermo restando il suddetto incontro annuale, in sede decentrata, saranno normalmente attivati, su richiesta di una delle parti, ulteriori incontri sulle medesime materie oggetto dell’incontro annuale, nonché su temi quali:
• informazione e livelli di partecipazione dei lavoratori
• ambiente e sicurezza sul lavoro
• verifica sull’applicazione degli inquadramenti professionali già previsti dalla contrattazione
• gestione criticità di organico (mobilità temporanea, trasferimenti, etc.)
• lavoro straordinario
• ogni altra materia demandata dalla contrattazione aziendale
Qualora, in sede di confronto decentrato, insorgano problemi in merito all’interpretazione e/o l’applicazione del CCNL, del presente contratto o di altri Accordi aziendali ovvero si riscontrino problemi od esigenze che non riguardino esclusivamente i lavoratori del P.d.V., il confronto sarà effettuato al relativo livello (Area/Canale), per ricercare soluzioni valide per tutti i lavoratori interessati.
RSU e Direzione del Pdv/Sede Centrale si incontreranno, di norma, entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti.
All’incontro potranno partecipare rappresentanti delle rispettive strutture centrali aziendali e sindacali.
Le parti si danno atto che, con il rafforzamento e lo sviluppo del confronto decentrato, non hanno inteso e non intendono istituire un ulteriore livello di contrattazione.

Art. 7 - Informazioni di supporto
Le informazioni al sindacato saranno fornite utilizzando prioritariamente dati desunti dai normali report aziendali: dovranno essere assicurate tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento di corrette relazioni sindacali, anche fornendo di volta in volta le specifiche informazioni di cui ai punti precedenti, richieste dalle RSU e disponibili a punto di vendita.
Per la concreta realizzazione di quanto sopra previsto, si individuano i seguenti strumenti di supporto all’informazione:
7.1 Dati di area
La fornitura di dati utili per lo sviluppo del confronto fra le parti, a livello di area, sarà articolata come segue:
[…]
b) cadenza semestrale:
[…]
• liste di priorità part-time;
• liste di priorità contratti a termine;
• dati dettagliati, a richiesta, su assunzioni, dimissioni, passaggi di livello, passaggi da PT a FT e viceversa;
• struttura dell’occupazione (n° e % di PT e di CAT);
• permessi per le relazioni sindacali e legge [dlgs] 626/94:
• permessi sindacali RSU monte ore CCNL (totale e per ogni rappresentante sindacale)
• permessi sindacali speciali RSU
• permessi commissioni/comitati paritetici
• permessi RLS
7.2 Dati dl punto vendita
A livello di punto vendita verranno fornite le informazioni sui temi di seguito riportati:
[…]
b) cadenza mensile: illustrazione degli andamenti relativi a:
[…]
• ore supplementare PT
• ore straordinario
• ferie
[…]
• utilizzo CAT, Interinali
[…]
Nell’ambito del Canale Ipmk, su richiesta della RSU, i suddetti dati saranno illustrati per ogni singolo Ipermercato con riferimento, al Settore (GV, C&P, H&M, Casse) e al Reparto (Ortofrutta,Gastronomia, Pane-Pasticceria, Carni, Pescheria, FLS)
7.3 Dati sede centrale
A richiesta delle RSU, verranno forniti i seguenti dati, riferiti al semestre precedente:
• ore supplementari PT
• ore straordinario
• ferie
• utilizzo CAT e Interinali
Su richiesta delle RSU, potranno inoltre essere fornite, se disponibili ed aggiornate, ulteriori informazioni fra quelle previste dall’art. 7.1 lettera b),

Art. 8 - Commissioni Paritetiche
Nell’ambito di quanto previsto dall’art 6, le parti, per favorire l’adeguato approfondimento delle principali tematiche, potranno istituire commissioni paritetiche a partire dalle seguenti:
8.1 Commissione di gestione e comitato misto paritetico
La commissione e il Comitato di cui al presente punto, sono previsti dal Protocollo Allegato 1 al presente contratto.
8.2 Commissione formazione
Sarà attivata la Commissione sulla formazione prevista e disciplinata dall’art. 22 del presente contratto.
8.3 Commissione salario variabile
[…]
8.4 Modalità di funzionamento
Le Commissioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 saranno composte da 12 membri, di cui 6 per la Cooperativa e 6 per la OO. SS.
I componenti delle commissioni paritetiche e del comitato misto di cui al punto 1 saranno di volta in volta individuati e comunicati formalmente da ciascuna delle parti.
L’Azienda mette a disposizione dei dipendenti di Coop Adriatica - Area Emilia, fino a 800 ore di permesso retribuito, per ogni anno, per la partecipazione ai lavori delle commissioni paritetiche e del comitato misto di cui al punto 1.
Le ore di permesso retribuito di cui al presente articolo non sono cumulabili di anno in anno. Nel caso in cui dette ore non fossero integralmente usufruite, la loro destinazione verrà definita fra azienda ed OO.SS. firmatarie.
Per usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra i lavoratori interessati dovranno comunicarlo ai loro responsabili, di norma una settimana prima.
L’invio delle convocazioni sarà effettuato dalla Cooperativa.
Ai lavori potranno partecipare esperti invitati da ciascuna delle parti.
Gli interventi di consulenza/formazione effettuati da esperti di parte sindacale sulle problematiche trattate dalle commissioni paritetiche di cui sopra saranno posti a carico dell’azienda nei limiti di 5.000,00 Euro all’anno, non cumulabili sull’anno successivo. Detti interventi dovranno essere preventivamente formalizzati all’azienda, in forma congiunta, dalle OO.SS. e/o dalle RSU presenti nelle commissioni e le spese relative dovranno essere debitamente documentate.

Art. 9 Partecipazione dei lavoratori
Nel quadro sopra determinato, le parti considerano essenziale che, ad un miglioramento della qualità del lavoro, concorrano anche:
• un’adeguata informazione sugli andamenti del P.di V., del Canale e, più in generale, dell’Area Emilia, anche attraverso specifici strumenti di diffusione delle informazioni;
• un’estensione del coinvolgimento dei lavoratori nell’affrontare e portare a soluzione problemi e criticità riscontrati nell’organizzazione del lavoro, nel servizio interno, nel servizio alla clientela, anche utilizzando il momento istituzionale annuale di confronto e le modalità di partecipazione previste dal presente articolo;
• una politica aziendale di gestione del personale, inteso come risorsa cardine dello sviluppo, della qualità (efficacia ed efficienza) dei processi interni e del servizio al cliente, con previsione di strumenti e sistemi gestionali coerenti;
• l’individuazione di modelli organizzativi che, senza mettere in discussione gli inquadramenti definiti dal CCNL e dagli accordi aziendali in essere, con le eventuali differenziazioni concordate in tali ambiti, favoriscano l’acquisizione da parte di tutti i lavoratori di maggiori conoscenze sul ciclo del lavoro, sulla finalizzazione delle singole operazioni, sulle loro conseguenze sul lavoro di altri, nonché una maggiore intercambiabilità di coloro che ne abbiano i requisiti.
In particolare, anche attraverso la definizione di appositi spazi organizzativi, saranno realizzati, all’interno di ogni pdv/unità organizzativa, momenti di confronto tra responsabili e collaboratori ad ogni livello della struttura, a partire dalla conferma delle esperienze già consolidate.

Art. 11 - Assemblea sindacale
Le Assemblee Sindacali si svolgeranno nell’ambito e secondo quanto previsto dalle norme di legge e CCNL.
La partecipazione ad Assemblee fuori dall’orario di lavoro di lavoratori il cui orario non coincida o coincida solo parzialmente con quello di svolgimento delle assemblee verrà retribuita oppure recuperata senza maggiorazione alcuna. Le OOSS/RSU promotrici forniranno all’azienda un apposito elenco dei partecipanti fuori orario di lavoro.
[…]

Titolo III Ambiente e sicurezza
Art. 12 - Applicazione Dlgs 626/94

Le parti hanno esaminato lo stato di applicazione del decreto legislativo 626/94 e sue successive modifiche ed integrazioni e concordano di proseguire il confronto, per un ulteriore miglioramento delle condizioni di lavoro in sicurezza.
Le partì concordano, inoltre, di confrontarsi preventivamente rispetto alla costruzione di nuove strutture o alle ristrutturazioni di quelle esistenti, in particolare sugli aspetti inerenti l’ambiente di lavoro.
L’azienda proseguirà gli interventi formativi rivolti a:
• Addetti: formazione tecnica e pratica riferita, quest’ultima, al corretto utilizzo di attrezzature, strumenti di lavoro, mezzi e macchinari, DPI specifici di reparto.
• Squadre di emergenza/pronto intervento: formazione teorica e pratica riferite, in particolare, ad antincendio, primo soccorso ed evacuazione
• RLS: come da successivo art. 13.2
• Preposti: formazione relativa la ruolo e formazione formatori
La partecipazione alle iniziative di formazione di cui al presente articolo deve intendersi obbligatoria.
Eventuali ore di partecipazione alle iniziative formative e ad esercitazioni relative ai rispettivi ruoli nell’applicazione del D.Lgs 626/94 che eccedono il normale orario di lavoro, verranno retribuite o recuperate alla pari, senza dare luogo a maggiorazioni per lavoro straordinario o supplementare.

Art. 13 - Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
13.1 RLS Area Emilia

• In rappresentanza dell’insieme dei lavoratori dell’area Emilia (Smk/Sptt/Ipmk, Sedi e società del Gruppo Coop Adriatica) possono essere designati dalle RSU, con modalità che le stesse comunicheranno all’azienda, in totale, non più di 18 RLS, da individuare nell’ambito delle RSU o, previo accordo tra l’azienda e le OO.SS. firmatarie del presente contratto, se al di fuori delle stesse.
• Quattro RLS avranno come ambito di riferimento un ipermercato ciascuno e i restanti uno o più supermercati/superette/sedi, in modo tale da coprire tutte le unità organizzative dell’area Emilia. Agli incontri ed alle altre iniziative (es. valutazione rischi) di ogni P.V. o sede, potranno partecipare il RLS di riferimento e la figura incaricata del Coordinamento dell’attività dei RLS stessi a livello di Area, salvo assenza di uno di questi.
• La designazione dei singoli RLS e i rispettivi ambiti territoriali di riferimento, nonché il nominativo del coordinatore di Area, verranno comunicati per iscritto all’azienda.

13.2 Formazione e aggiornamento
Nei tempi più brevi possibili dopo la comunicazione della nomina e, di norma, entro 6 mesi dalla stessa, la Cooperativa organizzerà 32 ore di formazione per ogni RLS, nell’ambito di quanto previsto dal Dlgs 626/94.
Ulteriori aggiornamenti formativi verranno annualmente concordati con gli stessi RLS.
I suddetti interventi di aggiornamento potranno comprendere fino a 2 visite o partecipazioni per 2 RLS ciascuna, a seminari extra - aziendali, Fiere o altre iniziative in materia di sicurezza sul lavoro. Quanto sopra verrà gestito in accordo con il Responsabile SPP e le missioni/visite esterne all’azienda avverranno, di norma, congiuntamente con rappresentanti del SPP aziendale.
Le spese dipendenti dalla partecipazione a dette iniziative saranno rimborsate dalla Cooperativa, secondo le norme in vigore per la partecipazione a corsi di formazione esterni.
Il tempo impiegato per la formazione di cui al presente art. 13.2 verrà trattato con le stesse modalità di cui all’art. 22.3

13.3 Permessi ai sensi dell’art. 19 Dlgs 626/94
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno utilizzare permessi retribuiti per il tempo necessario agli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i), l), dell’art. 19 del Dlgs 626/94.

13.4 Monte ore permessi
Competerà all’insieme degli RLS dell’area Emilia un monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’azienda pari a 40 ore ogni RLS, ovvero pari a 720 ore annue, trasferibili sugli anni successivi per la parte eventualmente non usufruita fermo restando l’azzeramento del monte stesso alla data del 31/12/05.
Tale monte permessi dovrà comunque essere utilizzato per attività inerenti la funzione di RLS. Sono esclusi dal monte ore di cui sopra i permessi richiesti a seguito di:
- Comunicazione da parte dell’azienda
- Partecipazione a 2 incontri annuali fra le RLS delle diverse aree contrattuali e riunioni di eventuali gruppi di lavoro misti fra RLS e Azienda.

13.5 Modalità di fruizione dei permessi
Ogni RLS compilerà e presenterà al proprio Responsabile, di norma, entro la fine del 3° giorno antecedente quello di fruizione, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, una richiesta di permesso, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’azienda ed indicando con precisione, le motivazioni/casistiche del permesso da utilizzare (rispettivamente art. 13.3 o art. 13.4) del presente articolo e le località/unità organizzative da raggiungere in sequenza.
In caso di attività rientrante nelle previsioni di cui all’art. 13.3, da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, andrà utilizzata un’apposita modulistica definita dall’azienda, per il riconoscimento di quanto previsto all’art. 13.7.

13.6 Riconoscimento permessi in caso di distacco dall’attività lavorativa
Nel caso di utilizzo di permessi in distacco dall’attività lavorativa, debitamente richiesto, per le attività inerenti il ruolo di RLS ai sensi degli artt. 13.3 e 13.4 del presente contratto, si procederà al riconoscimento delle ore di permesso retribuito relative.

13.7 Riconoscimento impegno nella funzione e tempi di viaggio, in caso di attività svolta fuori dall’orario di lavoro
Nel caso di attività inerenti il ruolo di RLS, ai sensi degli artt. 13.3 e 13.4 del presente articolo, svolte fuori dall’orario di lavoro e debitamente documentate, si procederà al pagamento alla pari o all’attribuzione di permessi retribuiti individuali aggiuntivi, avendo a riferimento il tempo realmente impegnato nelle funzioni di RLS più i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di destinazione, nella quantità eccedente i 30 minuti complessivi giornalieri.
Il riconoscimento complessivo su base giornaliera, comprensivo dei tempi di trasferimento, non potrà eccedere le 8 ore.
Tali ore non verranno cumulate con quelle di effettivo lavoro ai fini del superamento del normale orario di lavoro settimanale .

13.8 Rimborsi spese
Ad ogni RLS per la partecipazione alle seguenti attività:
• formazione di cui all’art. 13.2 del presente contratto
• presenze presso altre unità organizzative dell’area di riferimento di cui all’art. 13.1, conseguenti a verifiche di attuazione/funzionamento delle misure di prevenzione e protezione, previa informazione al SPP e al responsabile dell’unità organizzativa interessata, visite da parte delle autorità competenti e/o all’effettuazione/aggiornamento delle analisi dei rischi da parte del Medico Competente e del SPP
• incontri e consultazioni con l’azienda
• incontri fra RLS delle diverse aree contrattuali di Coop Adriatica della misura di 2 all’anno, comunicati all’azienda con anticipo di una settimana.
spetterà:
• il rimborso chilometrico con il criterio della maggiore distanza rispetto al normale tragitto abitazione - sede abituale di lavoro. Nel caso di attività svolta fuori dall’orario di lavoro, con partenza dall’abitazione e rientro alla stessa, il tragitto da considerare sarà quello abitazione - luogo di svolgimento della funzione.
• il rimborso della spesa effettivamente incontrata per il pranzo fino a 5,95 € secondo quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale o messa a disposizione del buono pasto di cui all’art. 75 del presente contratto di 2° livello, in caso di attività che comprendano la fascia oraria 13,00 - 14,00. Tale buono pasto spetterà anche in caso di riunione convocata dall’azienda, con termine oltre le 13.00.
Nel caso che la partecipazione alle attività formative e di aggiornamento di cui all’art.13.2 comporti missioni fuori dai normali ambiti aziendali, concordate con l’azienda e autorizzate preventivamente del Responsabile SPP, si procederà al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la regolamentazione aziendale in vigore al momento.

13.9 Polizza kasko e altre forme assicurative
L’auto di ogni RLS che stia svolgendo le funzioni di istituto in missione nell’ambito dell’area Emilia o partecipi agli incontri fra RLS delle diverse aree di cui al punto 8, risultanti dall’apposita modulistica preventivamente presentata all’azienda, compilata con precisione anche relativamente al tragitto da compiere o a seguito di convocazione aziendale, sarà coperta da assicurazione kasko e dalle altre forme di assicurazione previste dalla regolamentazione aziendale per l’utilizzo dell’auto personale in caso di missione.

13.10 Locale dedicato e strumenti di comunicazione
Al fine di dotare i RLS di un punto di riferimento fisso per le loro attività, la cooperativa metterà a disposizione un locale presso la sede centrale, dotato di PC, con accesso alla posta elettronica, internet, fax, telefono a lista chiusa (PV di Coop Adriatica e Servizi pubblici di riferimento per la sicurezza sul lavoro).
Alla figura di volta in volta formalmente indicata all’azienda come “coordinatore” dei RLS, verrà consegnato un telefono cellulare, con lista di numeri chiusa (come sopra) da utilizzare per i compiti di istituto e da conservare secondo la regolamentazione aziendale in essere.

13.11 Assemblee
Per l’effettuazione di specifiche assemblee, relative alle materie previste dal Dlgs 626/94, saranno utilizzate le normali ore di assemblea previste dal CCNL. In caso di esaurimento del suddetto monte ore di assemblea per punto vendita e in caso di assoluta urgenza, in relazione al tema da trattare potranno, essere utilizzate fino a ulteriori 2 ore di assemblea convocate dalla RSU. in orario di chiusura del punto vendita o di non lavoro dell’Ufficio/Sede.

Art. 14 - Visite di sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgs 626/94
14.1 Tempi per l’effettuazione delle visite

La normativa di cui al presente articolo è riferita alle visite di sorveglianza sanitaria dei lavoratori in vigenza di rapporto di lavoro, per i reparti previsti dal documento di valutazione dei rischi presente in ogni P.d V.
Relativamente alla sorveglianza sanitaria, il lavoratore interessato seguirà il programma di visite indicato dall’azienda ed i relativi tempi di effettuazione.
Spetterà in ogni caso al medico competente la certificazione dell’avvenuta visita e del tempo impiegato.
Il tempo impiegato dal lavoratore per l’effettuazione delle visite di sorveglianza sanitaria richieste dall’azienda, effettuate totalmente o parzialmente in orario di lavoro, verrà riconosciuto come permesso retribuito per la parte coincidente con l’orario di cui sopra, oppure retribuito senza maggiorazione o recuperato alla pari se non coincidente con lo stesso.

14.2 Tempi di viaggio
Il tempo di viaggio per raggiungere il luogo della visita e per il rientro al lavoro o alla propria abitazione verrà trattato come segue:
• Se totalmente coincidente con l’orario di lavoro: permesso retribuito aggiuntivo al tempo di visita.
• Se parzialmente coincidente con l’orario di lavoro: permesso retribuito per la parte coincidente con l’orario e retribuzione o recupero alla pari per la parte non coincidente per il tempo di viaggio eccedente i 30 minuti.
• Se precedente l’inizio dell’orario di lavoro: retribuzione o recupero alla pari, sempreché la percorrenza comporti un tempo di viaggio maggiore rispetto al normale tragitto abitazione e lavoro. La retribuzione o il recupero, nei casi di cui sopra, riguarderanno il tempo eccedente i 30 minuti complessivi fra andata e ritorno.
• Se successivo alla fine dell’orario di lavoro: retribuzione o recupero alla pari, sempreché la percorrenza comporti un tempo di viaggio maggiore rispetto al normale tragitto lavoro - abitazione. La retribuzione o il recupero, nei casi di cui sopra, riguarderanno il tempo eccedente i 30 minuti complessivi fra andata e ritorno.
• Se totalmente non coincidente con l’orario di lavoro: retribuzione o recupero alla pari, sempreché la percorrenza comporti un tempo di viaggio maggiore rispetto al normale tragitto abitazione - lavoro e viceversa. La retribuzione o il recupero di cui sopra riguarderanno il tempo eccedente i 30 minuti complessivi fra andata e ritorno.
• La scelta fra il pagamento e il recupero del tempo non coincidente con l’orario di lavoro sarà effettuata dal lavoratore.

14.3 Rimborso chilometrico
Al lavoratore che usi la propria autovettura per recarsi ad una delle visite di cui sopra verrà riconosciuto il rimborso chilometrico per i chilometri aggiuntivi al normale tragitto giornaliero casa-lavoro e viceversa.

14.4 Visite richieste dal lavoratore
Le visite richieste dal lavoratore saranno a totale carico di quest’ultimo sia in termini di tempi che di spese di viaggio

14.5 Gestione inidoneità
Nel caso in cui a un lavoratore venga certificata un’inidoneità, ai sensi dell’applicazione del D.Lgs 626/94, tale da non consentirgli di svolgere le proprie mansioni, l’azienda ricercherà un’ idonea collocazione nell’ambito del punto vendita di appartenenza.
Nel caso in cui ciò non fosse oggettivamente possibile, sentito il lavoratore interessato e la RSU, l’azienda provvederà alla collocazione in una diversa unità organizzativa, con gli obiettivi primari di salvaguardare la salute e la possibilità del lavoratore di svolgere un’attività che rientri fra quelle coerenti con la residue idoneità lavorative.
In tale caso, anche nell’eventualità di un allontanamento dalla propria abitazione, non si darà luogo ai trattamenti di mobilità di cui all’art. 27 del presente contratto.

Titolo IV Normative
Le materie, sotto elencate già disciplinate dal contratto di secondo livello dell’Area Emilia del 7.11.97 sono state inserite nel “Protocollo per lo sviluppo di azioni positive nel campo delle pari opportunità, della solidarietà e della conciliazione dei tempi di lavoro e di vita”, allegato 1 al presente contratto, al fine di inserirle in un quadro unitario e complessivo di azioni volte a confermare ed estendere diritti e tutele dei lavoratori, anche alla luce del mutato quadro normativo generale.
Il Protocollo di cui sopra che costituisce parte integrante del presente contratto regola, quindi, fra gli altri, i seguenti istituti fra quelli già previsti dal detto contratto di secondo livello:
• Aspettativa non retribuita (regole generali, aspettativa per maternità e assistenza ai figli, aspettativa per recupero etilisti)
• Permesso non retribuito
• Permessi straordinari
• Permessi diritto allo studio
• Anticipazioni Tfr
• Visite specialistiche
• Permessi formazione
• Fondo di solidarietà

Art. 15 - Appalti
Per gli appalti che siano effettuati direttamente dalla Cooperativa, si applicherà quanto previsto in materia dalle norme di legge e dal CCNL.
La Cooperativa dichiara, che l’assegnazione di lavori in appalto avviene ed avverrà, per quanto possibile, nei confronti di aziende appaltatrici di comprovata solidità, con situazione contrattuale del personale in regola e adeguatamente formato ai sensi delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Si verificherà la possibilità di inserire, nei contratti di appalto, clausole che obblighino le imprese appaltatrici al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione, dei contratti collettivi esistenti o di adeguate condizioni contrattuali.
La Cooperativa si impegna a richiedere alle aziende appaltatrici con cadenza annuale, la dimostrazione documentale della regolarità previdenziale, assicurativa e/o retributiva nei confronti dei lavoratori utilizzati presso Coop Adriatica.

Art. 17- Indumenti da lavoro
Si conviene che la concreta applicazione delle norme del CCNL in materia avvenga attraverso una regolamentazione attuativa, concordata fra le parti, che tenga conto dei reali fabbisogni e delle effettive esposizioni all’usura.
Verranno inoltre attivate convenzioni con lavanderie presenti negli ipermercati che prevedano forme particolarmente vantaggiose per i lavaggi degli indumenti da lavoro.
Saranno fornite ai lavoratori dei reparti pescheria apposite dotazioni per uso lavorativo, a protezione dei propri indumenti.

Art. 18 - Sistemi di sicurezza
Le parti convengono sull’esigenza di massima tutela del patrimonio aziendale, attraverso l’utilizzo di mezzi e di tecnologie adeguate e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, al fine esclusivo di meglio tutelare il patrimonio aziendale, nonché di migliorare le misure a tutela della sicurezza e prevenzione dei rischi per l’incolumità dei lavoratori.
Le Parti concordano sul fatto che tali impianti non avranno finalità di controllo dell’attività dei lavoratori e che le informazioni ricavate non potranno essere utilizzate per l’attivazione di procedure disciplinari o per contestazioni di inadempienze contrattuali.
Fermi restando gli accordi di punti vendita in essere, prima dell’installazione dei sistemi di sicurezza di cui agli artt. 4 e 6 della legge 20/05/70 n. 300, l’azienda e le RSU/OO.SS ne concorderanno le modalità di funzionamento.

Art. 22 - Formazione del personale
22.1 Obiettivi
Le parti convengono sull’importanza della formazione del personale ai vari livelli, per conseguire i seguenti obiettivi:
• piena padronanza dei contenuti del lavoro e del ruolo;
• sviluppo delle competenze individuali e di gruppo;
• maggiori opportunità di sviluppo professionale, retributivo e di carriera;
• priorità alla crescita delle risorse interne;
• miglioramento delle competenze tecniche e, con esse, dei risultati economici gestionali;
22.2 Commissione paritetica formazione
Nell’ottica di condivisione degli obiettivi di cui sopra, viene istituita una commissione paritetica denominata “Formazione”, con l’incarico di valutare i programmi di inserimento dei neo-assunti, i piani formativi rivolti in particolare al personale dei punti di vendita, e di monitorarne l’efficacia, di esprimere valutazioni congiunte sulle modalità e sugli esiti concreti delle attività formative messe in atto, di individuare ulteriori esigenze, anche ai fini di favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti.
In particolare, entro il 31/03/04, l’azienda presenterà alla Commissione Paritetica di cui sopra, il piano formativo 2004 con particolare riferimento al progetto freschi, illustrato nel corso della trattativa per il rinnovo del presente contratto e alla formazione relativa alla vendita di prodotti multimediali, telefonia, informatica Hi-Fi ed elettrodomestici negli ipermercati.
22.3 Trattamenti
Per le ore dedicate ad attività di formazione fuori orario di lavoro , comprese le specifiche attività di formazione in applicazione del Dlgs 626/94, si procederà al riconoscimento (pagamento o recupero) delle ore alla pari, senza maggiorazioni per lavoro straordinario o supplementare.
Si intende riconosciuto anche il tempo di trasferimento dal luogo di lavoro al luogo di svolgimento della formazione e/o viceversa, se svolto fuori orario di lavoro, per la parte eccedente i 30 minuti complessivi, su base giornaliera, oltre al riconoscimento del rimborso dei km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza rispetto al normale tragitto abitazione - sede di lavoro.
In ogni caso, per attività di formazione, svolte in orario di lavoro e/o fuori orario di lavoro, di norma, non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere.

Titolo VI Mercato del lavoro
Art. 28 - Strumenti di accesso

Le parti convengono sulla possibilità, per l’azienda di utilizzare le opportunità di accesso al mercato del lavoro previste da norme di legge, accordi nazionali, CCNL, nel rispetto del presente contratto.
Con cadenza semestrale a richiesta e, in ogni caso, nell’ambito degli incontri annuali di cui all’art. 6.1 del presente contratto, la Cooperativa informerà le OO.SS sulle opportunità utilizzate.

Art. 29 - Contratti a termine
La regolamentazione definita al presente articolo si intende riferita ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comunque attivati sulla base di norme di legge e CCNL, con le esclusioni specificate nei diversi punti.
Resta applicabile quanto previsto dalle norme di legge e CCNL riferite ad istituti non disciplinati nel presente articolo.
Le parti concordano di approfondire ulteriormente la materia che ha visto una specifica disciplina normativa con il Dlgs 368/01, non appena stipulato il nuovo CCNL.
29. 1- Utilizzo dei contratti a termine
Le parti concordano sui seguenti limiti all’utilizzo di rapporti di lavoro a termine:
a) Periodi 1/11 - 15/1 e ultima settimana di maggio - 30 settembre di ogni anno:
- 20% nei singoli Ipmk
- 15 % nel complesso della rete Smk e Sptt + Sede Amministrativa
b) Restanti periodi dell’anno:
- 15 % nei singoli Ipmk
- 12 % nel complesso della rete Smk e Sptt + Sede Amministrativa
c) Nuove aperture e Ristrutturazioni
- 20 %, aggiuntivo alle percentuali di cui alle lettere a) e b), per una durata fino a 12 mesi
Le percentuali di cui sopra si intendono da calcolare sul totale del personale in forza a tempo indeterminato, CFL/contratto di inserimento e apprendisti.
Sono escluse dalla percentuali di cui alle lettere a), b) e c) le assunzioni con rapporto a termine effettuate per sostituire nominativamente lavoratori assenti.
29.2 Causali per l’apposizione del termine
Le parti hanno individuato l’esistenza delle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo “ di cui all’art. 1 del Dlgs 368/2001, avendo a riferimento quelle contemplate all’art. 80 del CCNL l/01/99 e le altre indicate nel presente articolo.
In relazione a quanto sopra, si conviene che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato possa avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi e secondo le modalità specificate nei paragrafi dal I al X del presente articolo Qualora nel corso degli incontri annuali sugli organici a punto vendita si riscontri una continuità di lunga durata nell’ impiego di contratti a termine per le diverse ragioni sotto elencate, nello stesso settore/reparto, ad eccezione di quelle sostitutive nominative, le parti si confronteranno al fine di definire eventuali interventi di consolidamenti degli organici stessi.
I. “incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse e progetti straordinari”
Le parti ravvisano in questa casistica le esigenze straordinarie connesse con punte di attività legate ad iniziative commerciali di rilevante impatto sulle vendite e sull’organizzazione quali, ad esempio, campagne 3x 2, 4 x2, 2 x 1, iniziative promozionali legate a temi, ricorrenze o avvenimenti locali, sconti ai soci, operazioni a premi (collezionamenti, bollini, coupons, buoni sconto), ed in generale tutte le iniziative/campagne commerciali pubblicizzate.
Relativamente a quanto sopra, potranno essere istaurati rapporti a termine per una durata massima pari al periodo dell’iniziativa, con l’integrazione di una settimana prima dell’avvio per la preparazione e l’allestimento dell’iniziativa e di una settimana dopo la fine della stessa, per lo smaltimento delle merci residue e il ripristino della struttura.
Rientrano in questa casistica:
- i progetti straordinari aziendali di rilevante impatto o iniziative straordinarie sperimentali di inserimento di nuove formule commerciali, gestionali, organizzative e/o di revisione di quelle esistenti (compresi gli ampliamenti sperimentali o temporanei degli orari di apertura);
- l’avvio di nuove procedure e progetti settoriali aziendali sia relativi alla sede che ai punti vendita, per la durata comunicata dall’azienda, fino a un massimo di 6 mesi, prorogabili, a fronte delle stesse necessità, non oltre i termini di completamento del progetto o dell’ iniziativa che ne abbia determinato l’ instaurazione.
II. “periodi di più intensa attività …. alla quale non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali”
Le parti ravvisano, in questa casistica, le esigenze straordinarie connesse con le attività collegate al Natale e alla Pasqua.
In relazione a quanto sopra, i periodi in cui l’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a termine, saranno:
1/11 - 15/01 (Periodo Natalizio Ipermercati e Supermercati) di ogni anno
3 settimane prima - 1 settimana dopo la Pasqua (Periodo Pasquale di ogni anno)
Rientrano inoltre in questa casistica:
- il periodo previsto per il ritiro del ristorno soci (di norma, un mese) che comporta significativi aumenti di vendite;
- le attività amministrative che presentano volumi di attività particolarmente significativi in determinati periodi dell’anno (es. chiusura del bilancio, dichiarazioni e denunce aziendali destinate a enti e istituti esterni), impatto nel lavoro degli uffici previsto in riferimento a maggiori attività di punti vendita (es. nuove aperture, ristrutturazioni, campagne promozionali, ristorno, riorganizzazioni).
III. “assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie”
Il periodo di maggior ricorso alle assunzioni a termine sulla base della presente causale sarà quello compreso fra l’ultima settimana di maggio e la settimana in cui cade il 30 settembre di ogni anno. Le assunzioni di cui sopra saranno attivate con riferimento al numero complessivo delle assenze per ferie programmate nel periodo e non riferite alla sostituzione dei singoli lavoratori.
IV. “aspettative diverse da quelle già previste da normative di legge”
Si intendono tutti i permessi, le aspettative o i congedi, concessi dall’Azienda di durata pari o superiore a 4 settimane.
V. “ sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale, relativamente alle ore per i PTO e alle giornate per i PTV, non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro”.
VI. “ aperture di nuovi negozi e/o significative ristrutturazione di punti vendita o di singoli reparti”.
Relativamente alle nuove aperture e alle ristrutturazioni significative , i singoli contratti di durata massima di 12 mesi comprensivi delle eventuali proroghe, potranno essere inseriti in un arco temporale comprensivo della data di apertura/termine della ristrutturazione oppure successivo alla stessa. I contratti a termine di cui al presente paragrafo VI, non potranno concludersi oltre il 13° mese dalla data suddetta.
I contratti a termine attivati a seguito di ristrutturazione/riposizionamento commerciale di un punto vendita di nuova acquisizione potranno avere durata fino a 18 mesi.
I periodi di cui sopra si intendono comprensivi delle esigenze di formazione e di inserimento del personale nonché dei tempi necessari per l’avviamento, il decollo e l’andata progressiva a regime delle strutture interessate.
VII. “sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi del Dlgs 626/94 e successive integrazioni”.
VIII. “sostituzione di lavoratori che, nell’ambito di progetti di ristrutturazione Aziendale o di riqualificazione professionale siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento ….”

Quanto previsto al presente punto, si applicherà in occasione anche di distacchi per progetti aziendali, presso aziende del gruppo Coop Adriatica, presso strutture del sistema cooperativo.
IX. Rientrano inoltre nelle ragioni Organizzative di cui all’art. 1 del Dlgs 368/01, le assunzioni a termine effettuate:
- nelle strutture sui cui volumi di vendita sia previsto un impatto rilevante di una nuova apertura della concorrenza o della stessa Coop Adriatica, per un periodo massimo di 18 mesi;
- nei punti vendita sottoposti a diretta e forte pressione concorrenziale, tale da far ipotizzare future riduzioni di organico, per un periodo massimo di 18 mesi;
- per sostituire lavoratori temporaneamente o stabilmente destinati a nuove aperture in attesa di definire l’entità dell’organico a regime, sia nei punti vendita di provenienza che in quelli di nuova apertura, per un periodo massimo di 18 mesi;
- in previsione di situazioni o progetti che facciano prevedere riduzioni di organico, in una o più unità organizzative, per un periodo massimo di 12 mesi;
- in previsione dell’inserimento del turno di allestimento serale Smk come previsto all’art. 53.2 del presente contratto e per sostituzioni in orari diurni di lavoratori che abbiano dato disponibilità volontaria per 12 mesi in base all’art. 53.4 per un numero massimo pari a quello dei suddetti lavoratori;
- in relazione all’avviamento del turno di allestimento serale di cui sopra per un periodo massimo di 6 mesi comprensivi della proroga, a decorrere dalla data di assunzione finalizzata all’avvio del turno nei singoli punti vendita, con le modalità di cui all’art. 53.13
I periodi di cui sopra decorreranno dalla data della prima assunzione con la causale di cui al presente punto IX e saranno preceduti da uno specifico confronto con le OO.SS territoriali e le RSU interessate, finalizzato alla definizione dei punti vendita o degli uffici amministrativi interessati, dei periodi di attivazione dei contratti a termine e dell’ entità delle assunzioni da effettuare con tale tipologia di rapporto.
X. Le parti convengono altresì che rientrino nella fattispecie delle ragioni sostitutive le assunzioni a termine, di durata massima di 2 mesi, effettuate in periodi in cui si concentrino le assenze, anche brevi, per malattia e rilevano come tale periodo si presenti statisticamente ogni anno in particolare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, rispetto ai normali indici di assenza.
Le assunzioni a termine di cui al presente articolo 29.2 potranno avvenire secondo criteri di “scorrimento” con sostituzione indiretta di altri lavoratori nonché con l’utilizzo di un rapporto a termine con un numero inferiore di ore rispetto a quelle contrattuali del sostituito.
Ferma restando la possibilità prevista dalle norme di legge vigenti di sostituire con anticipo di 1 mese la lavoratrice assente per maternità, le altre sostituzioni di cui al presente art. 29.2 potranno essere effettuate con una settimana di anticipo rispetto all’assenza del sostituito.
Resta altresì intesa la possibilità di assumere, con rapporto di lavoro a termine della durata di 12 mesi, il personale in mobilità rientrante nella categorie di cui alla legge 223/91.
I rapporti di lavoro a termine disciplinati dal presente articolo 29.2 avranno durata non inferiore a 4 settimane, salvo quelli attivati per sostituzione di lavoratori assenti.
29. 3 Liste di Priorità dei Contratti a Termine
[…]
l) Ai lavoratori assunti con contratto a termine sarà applicata la contrattazione vigente.
[…]

Art. 30 Contratti dl formazione e lavoro (CFL)
La presente normativa viene definita con riguardo ai CFL instaurati prima del 31/10/03.
Si conviene sui seguenti punti:
a) Coop Adriatica potrà utilizzare il Contratto dì Formazione e Lavoro per lavoratori anche a part time, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme di legge, dal CCNL e dalla contrattazione di 2° livello.
b) L’utilizzo di Contratti di Formazione e Lavoro non comporta di per sé l’esclusione di assunzioni di personale con età superiore a 32 anni.
c) L’attività formativa teorica prevede il numero ore di aula indicate dalla legge sia per i full time che per i part time, fermo restando l’intervento teorico-pratico attraverso l’affiancamento a lavoratori esperti.
d) I CFL concorreranno al computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti contrattuali.
e) Sarà applicato ai CFL quanto previsto dal CCNL per il trattamento di malattia ed infortunio per la generalità dei lavoratori di Coop Adriatica area Emilia, compreso quanto previsto dall’art. 129 CCNL 1/01/99, paragrafo 2.
f) L’assunzione con CFL, ovvero le trasformazioni degli stessi a tempo indeterminato, con sbocco inferiore al 3° livello avverranno nel rispetto delle norme relative alle liste di priorità dei CAT e dei PT previste dal presente contratto.
g) Per i CFL con sbocco ad inquadramento inferiore al 3° livello, la Cooperativa si impegna al termine del CFL alla trasformazione a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi di insoddisfacente andamento formativo da segnalare nei tempi e nei modi previsti ai punti successivi.
Decorsi 90 giorni di effettivo lavoro, l’azienda comunicherà per iscritto al singolo lavoratore e per conoscenza alla RSU, la sua eventuale valutazione negativa rispetto agli obiettivi del progetto formativo.
Tale comunicazione verrà inviata entro 10 giorni dì calendario dalla scadenza del novantesimo giorno di cui sopra. In tale ipotesi verrà effettuata una ulteriore valutazione dopo 180 giorni di effettivo lavoro (dopo 120 giorni di effettivo lavoro per i part-time con prestazione limitata a 3 giorni settimanali); il persistere di un giudizio di insoddisfacente andamento formativo verrà comunicato come sopra. Qualora al termine del contratto, permangano le valutazioni negative, l’azienda potrà avvalersi della previsione legislativa che consente il recesso del rapporto e la sua non trasformazione a tempo indeterminato, in deroga a quanto disposto al primo capoverso del presente punto g).
La non trasformazione di cui sopra verrà comunicata alla RSU prima della scadenza del rapporto. In tale evenienza l’azienda fornirà proprie valutazioni circa la possibilità di soluzione alternative, con riferimento alle caratteristiche ed alle attitudini professionali espresse dal lavoratore interessato.
h) Per contratti di formazione lavoro con sbocco ad inquadramento non inferiore al 3°, in caso di valutazione non positiva del risultato formativo al termine del CFL e non conseguimento della qualifica, la Cooperativa si impegna ad offrire una successiva opportunità di lavoro con inserimento in mansioni diverse da quelle oggetto del CFL, fatta salva l’adesione volontaria del lavoratore interessato e nel rispetto delle graduatorie part-time.
i) In caso di adesione di Coop Adriatica a progetti di formazione e lavoro presentati a livello nazionale, regionale, provinciale, verrà comunque applicato quanto previsto dal presente articolo.
j) I progetti di formazione e lavoro potranno, nel merito, essere oggetto di verifica e approfondimento congiunti in sede aziendale, in relazione alle particolarità dei diversi profili professionali.

Art. 31 - Fasce deboli del mercato del lavoro
Le parti valutano positivamente il fatto che, nel corso degli ultimi anni, gli accordi e le iniziative attivate abbiano consentito diversi inserimenti lavorativi di portatori di handicap, personale proveniente da corsi di riconversione professionale, giovani in stato di disagio sociale, ex tossicodipendenti.
Le parti convengono di confrontarsi sull’entità di nuova occupazione a termine o a tempo indeterminato da riservare alle categorie più deboli del mercato del lavoro.
Tale confronto avverrà nell’ambito del sistema di relazioni sindacali di cui al presente contratto.

Art. 32 - Inserimento categorie protette - L. 68/99
Nell’intento di migliorare i risultati dell’inserimento in azienda di personale appartenente a categorie protette, le parti convengono sui seguenti punti:
• L’inserimento di personale appartenente alle categorie protette e collocato in adempimento alla Legge 68/99, dovrà avvenire contemperando l’ esigenza di tenere adeguatamente conto delle caratteristiche professionali richieste dalla organizzazione del lavoro e delle capacità fisiche, professionali, soggettive delle persone da inserire.
• Potranno attivarsi progetti mirati, anche in rapporto con i soggetti pubblici competenti, per un migliore inserimento del personale appartenente alle suddette categorie.
• In assenza di situazioni particolari collegate alle condizioni psico-fisiche, ai lavoratori di cui al presente art. 32 sarà offerta pari opportunità di svolgimento di mansioni e di sviluppo professionale rispetto agli altri dipendenti.
I lavoratori che in considerazione delle loro condizioni psico-fisiche e delle loro caratteristiche attitudinali, vengano adibiti a particolari mansioni di confezionamento, prezzatura, smaltimento imballaggi in cartone, etc. verranno inquadrati al 5° livello.
Verrà riconosciuto l’accesso al 4° livello a quei lavoratori che, pur adibiti a singoli reparti, siano in grado di svolgere, in modo soddisfacente e con risultati medi rispetto agli altri addetti, l’intera gamma delle operazioni relative a lavorazione, confezionamento, allestimento, controllo.

Art. 33 - Apprendistato
La presente normativa viene definita in attesa di quanto verrà stabilito dal CCNL in fase di rinnovo, che sarà oggetto di confronto fra le parti. Si conviene sui seguenti punti:
La Cooperativa potrà utilizzare il rapporto di lavoro di apprendistato, anche a part-time, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme di legge, dal CCNL e nel rispetto della contrattazione di secondo livello vigente.
L’aspetto formativo sarà sottoposto a verifica dalle parti con riferimento alle nuove normative in corso di completa definizione e a quanto previsto dal CCNL, fatto salvo nel frattempo il numero di ore medie annue già previsto dalle stesse nuove normative.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato concorreranno al computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione dì particolari normative ed istituti contrattuali.
Durante il rapporto di apprendistato, sarà garantito un trattamento salariale netto e un trattamento normativo pari ai lavoratori non apprendisti inquadrati al 5° livello e di pari età con relativo riproporzionamento in caso di apprendistato a tempo parziale.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di CCNL.
Si conviene che il ricorso a rapporti di apprendistato avverrà nel pieno rispetto della finalità formativa e di inserimento lavorativo di tale forma di rapporto, con applicazione, ove compatibile, di quanto previsto dall’art. 32.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 34 - Norma generale

In applicazione di quanto previsto dal CCNL, le parti concordano che l’orario di lavoro settimanale a tutti gli effetti contrattuali e di legge è stabilito in 38 ore settimanali per tutti i dipendenti dell’Area contrattuale Emilia.
Le parti si danno atto che il divisore convenzionale per determinare la quota oraria della retribuzione (normale e di fatto) è 165.

Art. 35 - Orario di lavoro contrattuale dei punti di vendita
Fatta salva la durata normale dell’orario di lavoro di 38 ore settimanali a tutti gli effetti contrattuali e di legge, le parti convengono che la prestazione settimanale di lavoro del personale a tempo pieno in organico nei punti di vendita è di 37 ore settimanali, comprensive delle pause retribuite così come definite all’art. 38.
[…]
I punti vendita o settori o reparti degli stessi nei quali si realizzi l’organizzazione degli orari a Isole, previo accordo fra le parti, seguiranno modalità gestionali degli orari di lavoro definite sulla base dei suddetti accordi (per gli Ipermercati, v. allegato 4 al presente contratto).

Art. 36. Programmazione orario di lavoro
L’azienda si impegna a realizzare pienamente la programmazione quadrisettimanale dell’orario di lavoro per i lavoratori dei punti di vendita dell’Area Emilia.
Le modalità operative di programmazione riguarderanno i giorni lavorati, la tipologia di turno e la fissazione dell’esatta fascia oraria.
Nei punti vendita di nuova apertura/ristrutturazione significativa, la programmazione quadrisettimanale verrà attuata progressivamente, con l’obiettivo della sua messa a regime entro 12 mesi dall’apertura stessa.
A far data dall’1/01/04, stante la vigenza fino al 31/12/03 di quanto previsto all’art. 23 del Contratto di secondo livello 7/11/97, ai lavoratori che abbiano necessità di effettuare visite mediche specialistiche durante l’orario programmato verrà assicurato il cambio turno o, in alternativa, su richiesta del lavoratore, l’utilizzo di ferie, ROL e permessi in recupero di precedenti prestazioni lavorative (BB).
Potranno altresì essere richieste riduzioni della prestazione lavorativa giornaliera, fino ad un massimo di 3 ore, da recuperare senza alcuna maggiorazione, secondo modalità da concordare preventivamente con il proprio responsabile.
Resta inteso che, per avere assicurato quanto sopra, fatti salvi i casi di urgenza, il lavoratore interessato dovrà avvisare il proprio responsabile o, in assenza di questo un suo sostituto, con almeno una settimana di anticipo rispetto all’effettuazione della vista stessa, consegnando copia della prenotazione che ne riporti gli estremi (dalle...alle…). In caso di non rilascio di prenotazione, il lavoratore dovrà presentare la certificazione dell’avvenuta visita documentata come sopra, entro la giornata di lavoro successiva a quella in cui è stata effettuata la visita.

Art. 37. Articolazione e gestione orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal presente contratto in materia di durata, orari spezzati e orari continuati, nonché dal Dlgs 8/04/03 n. 66, dal CCNL e dalla normativa in materia, si conviene sulle norme di cui al presente articolo 37, per l’articolazione e la gestione dell’orario di lavoro.
Le norme riferite alla durata giornaliera, al numero degli spezzati, al numero dei continuati e alla loro durata, si applicano in situazioni di normale programmazione della settimana su 6 giorni lavorativi.
Sono fatte salve le situazioni che prevedono il superamento dei limiti di durata massima giornaliera e che rappresentano un oggettivo miglioramento dei regimi di orario per i lavoratori, consentendo il raggiungimento delle 37 ore settimanali con programmazione della settimana su 5 giorni lavorativi in particolari contesti organizzativi (es. cassa centrale iper, ricevitori iper, settimane con necessità di effettuare il riposo in giornate diverse dalla domenica, ecc).
I casi specifici saranno oggetto di confronto decentrato.
La disciplina di cui al presente articolo si applica sia ai lavoratori con rapporto a tempo pieno che a quelli con rapporto a tempo parziale, in quanto compatibile con le norme di legge e di CCNL.
Si conviene sul principio che eventuali modifiche degli orari commerciali avverranno, previo confronto fra le parti, in termini di adeguamento della concorrenza di riferimento per tipologia di strutture ( es. Ipmk, Smk, Sptt, Superstore).
Si concorda che i nastri orari e le fasce più disagiate siano coperte in modo equilibrato fra gli addetti dei singoli reparti
37.1 Articolazione e gestione orario di lavoro Smk
Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 53 (allestimento serale Smk), l’orario di lavoro verrà gestito come segue:
37.1.1 Nastro orario giornaliero Smk: 12 ore, fermi restando gli attuali orari di apertura.
In caso di estensione degli stessi orari le parti si confronteranno per definire eventuali adeguamenti.
A livello di punto di vendita, le parti si confronteranno sulle esigenze organizzative in entrata e sulle esigenze di presidio/servizio in uscita.
Nella gestione degli orari dei punti di vendita, per la copertura dei turni in entrata e/o uscita, si terrà conto di eventuali disponibilità volontarie.
37.1.2. Inizio orario di lavoro Smk:
• non prima delle 6.00
• non prima delle 5.00 nel reparto Pane e Pasticceria, limitatamente alla produzione pane
37.1.3. Termine orario di lavoro Smk:
• Non oltre le 20.30 dal lunedì al venerdì
• Non oltre le 20.00 il sabato (esclusi i Smk inseriti in centri commerciali che abbiano come orario di chiusura le 20.00, per i quali si conferma il termine alle 20.30)
• Non oltre le 21.30 per i Smk inseriti in Centri Commerciali nelle giornate in cui seguano un orario protratto fino alle 21.00,
L’eventuale estensione dell’orario di lavoro oltre le 20.30 verrà definita di volta in volta in accordo fra le parti.
37.1.4. Intervallo minimo in caso di spezzato: 1 ora
37.1.5 Orario spezzato Smk:
L’orario spezzato può variare
• da un minimo di 6 ore
• a un massimo di 8 ore complessive.
Fatte salve esigenze particolari, l’orario complessivo giornaliero in caso di spezzato sarà tendenzialmente di 7 ore.
La singola frazione dell’orario spezzato non può essere inferiore alle 3 ore, fatti salvi orari minimi inferiori già definiti o eventualmente definibili in sede decentrata.
Le prestazioni ad orario spezzato potranno essere programmate fino ad un massimo di 44 volte in un anno (1/1 - 31/12), a decorrere dall’1/01/04.
La prestazione ad orario spezzato sarà richiesta con le seguenti modalità:
• previsione nell’ambito della programmazione mensile degli orari;
• per non più di 2 giornate, non consecutive, nell’arco della settimana;
• per non più di 6 volte in un mese di calendario;
• seguendo un criterio di equa rotazione fra gli addetti, visibile mediante esposizione a punto vendita dell’elenco dei lavoratori, con i corrispondenti spezzati effettuati progressivamente nel corso dell’anno.
Nell’ambito delle modalità di cui sopra, lo spezzato si intende esigibile direttamente.
In caso di assenza in una giornata prevista per l’effettuazione dell’orario spezzato, fermo restando il monte annuo di 44, la prestazione prevista verrà successivamente recuperata.
Qualora le settimane intere di assenza, ad esclusione delle settimane intere programmate di Ferie e Rol, superino complessivamente le 3 nel corso dell’ anno, si procederà a ridurre il suddetto monte spezzati di uno per ogni settimana intera di assenza, a partire dalla quarta compresa.
Quanto previsto al presente articolo si applica anche ai lavoratori con rapporto a part-time verticale.
Lo spezzato per i part-time di tipo orizzontale sarà definito nell’ambito dei rispettivi orari individuali .
37.1.6 Orario continuato Smk
La prestazione in orario continuato nella singola giornata può avere
• una durata minima di 3 ore e 30 minuti
• una durata massima di 6 ore e 30 minuti.
L’azienda fornirà, a richiesta della RSU, le motivazioni organizzative di orari continuati gestiti stabilmente con una durata di 6 ore e 25 minuti.
L’orario continuato può essere svolto su turno mattina, turno pomeriggio o turno centrale come di seguito specificato:
Mattino: con termine non oltre le 14.30
Pomeriggio: con inizio non prima delle 12.00
Centrale: con inizio tra le 9.00 e le 12.00 e con termine tra le ore 14.30 e le 17.00
L’assegnazione dei lavoratori ai vari tipi di turno deve essere ispirata a criteri di equa distribuzione.
In particolare, per l’effettuazione del turno centrale, si darà priorità alle disponibilità volontarie: rimane inteso che, per l’effettuazione di tali turni nel singolo punto vendita, il numero dei lavoratori complessivamente programmati in turno centrale nella settimana non può superare il numero dei presidi centrali previsti per il giorno di maggiore utilizzo.
(es. presidi centrali previsti per il giorno di maggior utilizzo = 8: nel corso della settimana i vari turni centrali potranno essere ricoperti da non più di 8 lavoratori, impiegando sempre gli stessi 8 lavoratori individuati per quella settimana).
Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7 gli orari del singolo lavoratore non potranno essere programmati nella stessa settimana, in turni di “mattino” e di “pomeriggio come sopra intesi.
37.1.7 Cambio turno Smk
Una volta definiti gli orari di lavoro dei Supermercati mediante la programmazione mensile essi potranno essere modificati, su richiesta aziendale direttamente esigibile, nei termini massimi seguenti:
• 12 giornate l’anno per ciascun lavoratore a tempo pieno
• 8 giornate l’anno per ciascun lavoratore a tempo parziale
Tali modifiche dovranno seguire un criterio di equa rotazione fra gli addetti, reso visibile mediante esposizione a punto vendita dell’elenco dei lavoratori con i corrispondenti cambi turno effettuati progressivamente nel corso dell’anno.
La richiesta aziendale dovrà essere avanzata entro la fine della giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la modifica del turno, privilegiando le disponibilità a parità di condizioni organizzative.
Una volta esauriti i cambi turno esigibili da ogni lavoratore dello stesso reparto, si potrà procedere con ulteriori richieste su base esclusivamente volontaria.
Sono esclusi dal computo i cambi turno richiesti dal lavoratore.
I cambi turno di cui al presente articolo si intendono effettivi per ogni lavoratore, e quindi, non saranno conteggiati in caso di assenza nel giorno previsto per la modifica della collocazione dell’orario.
37.1.8 Capi reparto e secondi di reparto
Le norme di cui al presente art. 37 punti 1.5, 1.6,1.7 debbono intendersi indicative per le figure che ricoprono responsabilità gestionali nel punto vendita, segnatamente capi reparto e secondi di reparto che dovranno articolare il loro orario settimanale integrandolo con quello dei diretti responsabili, per assicurare i necessari presidi di punto vendita e reparti.
37.2 Articolazione e gestione orario di lavoro Ipmk
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 54 (allestimento Ipmk) l’orario di lavoro del personale dipendente sarà gestito come segue:
37.2.1 Nastro orario giornaliero Ipmk:
12 ore, fermi restando gli attuali orari di apertura definiti in sede di tavolo provinciale con accordo in data 6/05/03; in caso di estensione degli orari stessi, le parti si confronteranno per definire eventuali adeguamenti.
La presente materia sarà oggetto di accordi gestionali a livello di singola struttura che prevederanno i necessari adattamenti, completamenti e modifiche richieste dalle esigenze organizzative specifiche.
37.2.2.Inizio orario di lavoro Ipmk:
L’orario di lavoro potrà iniziare alle:
• alle 5.30 nella generalità dei reparti
• alle 5.00 nel reparto Pane e Pasticceria limitatamente alla produzione pane.
L’azienda opererà per contenere il numero di lavoratori interessati all’effettuazione degli orari antecedenti le ore 6.00
37.2.3 Termine orario di lavoro Ipmk:
L’orario di lavoro non potrà terminare oltre le ore 22.00, fatti salvi i casi di superamento di detto termine per la chiusura della cassa centrale ed altri casi concordati.
37.2.4 Intervallo minimo in caso di spezzato: 1 ora
37.2.5 Orario spezzato Ipmk
L’orario spezzato può variare
• da un minimo di 6 ore
• ad un massimo di 8 ore complessive.
Fatte salve esigenze particolari, l’orario complessivo giornaliero in caso di spezzato sarà tendenzialmente di 7 ore.
L’azienda fornirà, a richiesta della RSU, le motivazioni organizzative di orari continuati gestiti stabilmente con una durata di 6 ore e 25 minuti .
La singola frazione dell’orario spezzato non può essere inferiore alle 3 ore, fatti salvi orari minimi inferiori già definiti o, eventualmente, definibili in sede decentrata.
La normale programmazione dell’orario prevede lo svolgimento di 1 orario spezzato la settimana per tutti i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, fatte salve situazioni in essere che prevedano più orari spezzati con prestazione lavorativa su 5 giorni.
37.2.6 Orario continuato Ipmk
La prestazione in orario continuato nella singola giornata può avere
• una durata minima di 3 ore
• una durata massima di 7 ore.
37.2.7 Maggiorazioni speciali orari serali Ipmk
Si conviene che le fasce orarie ed i nastri orari più disagiati siano ricoperti in modo equilibrato fra gli addetti dei singoli reparti.
Le parti concordano che i lavoratori assegnati a turni regolari di lavoro comprendenti fascia oraria fra le ore 21,00 e le ore 22,00 o cadenti nell’ambito della stessa, matureranno permessi retribuiti pari al 10% del tempo di lavoro prestato nell’ambito della citata fascia oraria.
Detti permessi saranno usufruiti individualmente dai lavoratori, anche in forma cumulativa, previo accordo con il responsabile diretto.
Si conviene che verrà riconosciuta la maggiorazione del 40% per lavoro ordinario dalle 22,00 alle 6,00 e che tale maggiorazione assorbe in quanto più favorevole, il trattamento previsto allo stesso titolo dal CCNL.
Tale maggiorazione a scelta del singolo lavoratore, anziché retribuita, potrà essere trasformata in permesso retribuito (24 minuti per ogni ora prestata in tale fascia oraria).
Il riconoscimento del buono mensa di cui all’ articolo 40 del presente contratto esclude l’attribuzione della maggiorazione speciale di cui al presente articolo, riferite al lavoro prestato dalle 21.00 alle 22.00
37.2.8 Aiuti RR e Coordinatori
Le norme di cui al presente art. 37, punti 2.5 e 2.6, debbono intendersi indicative per gli ARR e i Coordinatori delle lavorazioni e dei servizi che dovranno articolare il loro orario settimanale integrandolo con quello dei diretti responsabili, al fine di assicurare i necessari presidi del servizio e del reparto.
37.3 Articolazione e gestione orario di lavoro superette
In considerazione delle particolari condizioni di orario di apertura al pubblico e della conseguente organizzazione del lavoro delle superette, si conviene che le norme e le modalità operative di gestione degli orari di lavoro saranno oggetto di confronto decentrato con riferimento in particolare a:
• Programmazione mensile
• Gestione degli spezzati
• Tipologia e utilizzo dei continuati
• Durata del nastro orario
• Utilizzo delle pause
Tutto ciò premesso, si conviene che la gestione dell’orario dei full time, di norma, avvenga secondo i due seguenti tipi di orario:
• Distribuzione su 5 giorni con più spezzati con una durata settimanale, al netto delle pause retribuite, di 35 ore e 15 minuti.
• Distribuzione su 6 giorni con più spezzati con una durata settimanale, al netto delle pause retribuite, di 35 ore e 10 minuti.
Con riferimento a quest’ultimo tipo di orario, nell’ambito del confronto decentrato a punto vendita, potranno essere concordate soluzioni diverse, anche prevedendo il cumulo delle pause spettanti in caso di orario spezzato, con trasformazione in permessi retribuiti fino a 12 ore su base annua (maturabili in dodicesimi).

Art. 38 - Pause retribuite giornaliere
Si conviene sulla seguente regolamentazione della durata delle pause, su base giornaliera:
• nessuna pausa per ogni prestazione effettiva inferiore a 3 ore
• 15 minuti per ogni prestazione continuata effettiva da 3 ore a 6 ore e 30 minuti
• 20 minuti per ogni prestazione continuata effettiva superiore a 6 ore e 30 minuti ( ovvero pari a 6 ore e 30 minuti negli Ipmk)
• 20 minuti per ogni prestazione ad orario spezzato con prestazione effettiva pari o superiore a 6 ore
Nella prestazione effettiva sono comprese:
• le pause di cui sopra;
• le prestazioni in supplementare o straordinario
Nel caso di prestazione inferiore all’orario previsto per la giornata, a seguito di esigenze aziendali, la durata della pausa resterà quella che sarebbe spettata a fronte della prestazione per l’intero orario.
In caso di orario continuato pari o superiore a 6 ore e 10 minuti, la pausa verrà fruita, di norma, non prima di un’ora e trenta minuti dall’inizio del lavoro e, comunque, non prima di un’ora dall’inizio nelle situazioni di possibili criticità organizzative, in particolare, nelle giornate di venerdì e di sabato nella rete supermercati.
La fruizione della pausa avverrà, di norma, prima di un’ora e trenta minuti dalla fine dell’orario di lavoro.

Art. 39 - Lavoro straordinario
Fatta salva la volontarietà dei lavoratori, il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico - organizzativo.
Il ricorso al lavoro straordinario sarà oggetto di esame preventivo con la RSU, quando non sia causato da necessità impreviste e indifferibili quali casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alla persona e alle merci
Potranno essere richieste prestazioni straordinarie, previa semplice informazione alla RSU, nei seguenti casi:
• In occasione di inventari
• Nelle settimane con presenza di deroga alla normale chiusura infrasettimanale concessa dalle autorità competenti.
• In caso di apertura o riapertura di un punto vendita per un periodo da concordare con la RSU
• Nel periodo 1/11 - 15/1
• Due settimane antecedenti la Pasqua
La prestazione in lavoro straordinario deve essere autorizzata dall’azienda e deve essere comunque contenuta nei limiti previsti dal CCNL.
Compatibilmente con la professionalità richiesta, si concorda che l’azienda utilizzerà prioritariamente il lavoro supplementare dei part-time rispetto alle prestazioni straordinarie dei lavoratori a tempo pieno.
Si concorda che le ore di lavoro straordinario prestato dai lavoratori a tempo pieno potranno, a scelta del singolo lavoratore, essere:
- retribuite;
- trasformate in permesso retribuito, fermo restando il pagamento della maggiorazione;
- trasformate in permesso retribuito comprensivo della maggiorazione (es. 1 ora e 12 minuti di permesso retribuito ogni ora di lavoro straordinario feriale diurno fino alla 48 ° ora settimanale).

Art. 41 - Orario di lavoro nel periodo dell’allattamento
Ai genitori che beneficino dei permessi di allattamento e che ne facciano richiesta, verrà praticato, durante il primo anno di età del bambino, un orario di lavoro continuato.
Eventuali controindicazioni riferite alle piccole strutture o agli ipermercati verranno discusse tra le parti per individuare le soluzioni opportune.
Si conferma la volontà comune di gestire le ferie secondo criteri di equa rotazione fra gli addetti.

Titolo IX Allestimenti
Art. 54 Allestimento notturno ipermercati

Nell’ambito della situazione venutasi a creare con la riorganizzazione della logistica ipermercati in particolare per quanto riguarda l’affidamento a terzi dell’attività di allestimento notturno, le parti convengono, le parti convengono sull’impegno a favorire, in ogni sede opportuna, nell’Area contrattuale Emilia, soluzioni che possano prevedere:
- l’affidamento delle attività a cooperative di servizi che applichino pienamente il CCNL di riferimento
- il riconoscimento ai lavoratori impegnati nell’attività di allestimento notturno, di trattamenti complessivi tendenzialmente equivalenti a quelli praticati in Coop Adriatica
Coop Adriatica si impegna a:
- fare propri e rispettare eventuali accordi fra OO.SS. e strutture di rappresentanza del Sistema Cooperativo, volti a dare un quadro di riferimento unitario a questa materia;
- garantire che le attività di allestimento affidate a propri dipendenti non comporteranno, nei singoli Ipmk, la previsione di organico medio annuo (ft equivalenti) inferiore a:
Borgo 14,66;
Lame 17,11;
Nova 18,87;
Imola 13,50
- favorire l’inserimento nei propri organici del personale appartenente alle suddette cooperative, che ne faccia richiesta, nell’ambito delle modalità e delle procedure previste dal presente contratto e altre che verranno concordate;
- nell’ambito di quanto previsto all’art. 6 del presente contratto, la Cooperativa fornirà, alle OO.SS. firmatarie, le informazioni sull’andamento di quanto previsto nel presente articolo.

Titolo XIII Sede e funzioni amministrative decentrate
Art. 67 Ambito di applicazione

Le norme e i trattamenti previsti dal presente articolo si applicano al personale operante nella sede direzionale di Villanova di Castenaso e nelle funzioni amministrative decentrate allocate presso gli Ipermercati, con organizzazione del lavoro e degli orari analoghe a quelle della sede direzionale, di norma con orario di lavoro distribuito su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Art. 68 Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro settimanale per il personale a tempo pieno è stabilita in 38 ore.
La distribuzione settimanale di tale orario è, di norma, articolata su 5 giornate lavorative, con orario spezzato di durata giornaliera pari a 7 ore e 40 minuti dal lunedì al giovedì e di 7 ore e 20 minuti il venerdì, interrotte da un intervallo non inferiore a 1 ora.
Le parti, prendendo atto di quanto concordato a seguito del trasferimento della Sede a Villanova di Castenaso convengono che l’orario di lavoro avrà inizio fra le 7,45 e le 8,30 e cesserà fra le 16,25 e le 17,10 (rispettivamente fra le 16,05 e le 16,50 il venerdì), ferma restando la durata giornaliera e settimanale dell’orario e il rispetto dell’interruzione di un’ora per il pranzo.
Il regime di orario di cui sopra, potrà volontariamente essere scelto anche dai lavoratori part-time, senza che ciò costituisca applicazione di clausole elastiche ai sensi della legge 61/00 e sue successive modificazioni.
Sono fatte salve le eventuali esigenze di presidio alle ore 8,00, con l’obiettivo di garantire il servizio ai punti vendita o verso l’esterno dell’azienda e per altre esigenze aziendali.
Resta confermata la preesistente normativa che prevede la non contestabilità, fino a 5 ritardi al mese, rispetto all’inizio dell’orario di lavoro predefinito (8,30 nel caso di effettuazione dell’orario elastico) per il personale operante presso la sede, in considerazione della particolare criticità relativa alla viabilità nelle fasce orarie di cui sopra.
Di norma, per le funzioni amministrative decentrate, l’orario di inizio del lavoro è fissato alle ore 8,00 o alle ore 8,30. I lavorati potranno optare per uno dei due orari. Tale scelta potrà essere variata per periodi concordati, previo assenso del responsabile dell’ufficio, in relazione alle esigenze organizzative in qualsiasi momento dell’anno.
Nel caso di distribuzione dell’orario ordinario di lavoro su 6 giorni lavorativi, la durata settimanale dell’orario sarà pari a 37 ore e 30 minuti, qualora sia impegnato il sabato mattina e pari a 37 ore, qualora sia impegnato il sabato pomeriggio.
Eventuali diverse articolazioni rispetto a quanto sopra o a quanto attualmente praticato saranno oggetto di confronto preventivo fra le parti.
Il personale operante in uffici che debbano adeguare il loro orario di lavoro alle esigenze di servizio ai punti vendita, previo confronto fra le parti sull’articolazione degli orari, potrà essere adibito a turni di lavoro compresi nella fascia oraria 6,00 - 21,00.

Art. 73 Programmazione dell’orario di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di ricercare, anche con modalità sperimentali concordate, soluzioni innovative di gestione e programmazione dell’orario di lavoro, finalizzate alla realizzazione di un equilibrio ottimale fra:
• esigenze di flessibilità organizzative e di miglioramento dell’ efficienza da parte aziendale, in relazione alle variazioni dei picchi e carichi di lavoro, nel corso dell’anno e del mese differenziati per unità organizzativa.
• esigenze e disponibilità soggettive dei singoli lavoratori nonché, opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro.

Art. 77 Permessi visite specialistiche sede
77.1 Definizione
Ai lavoratori della sede amministrativa, delle funzioni amministrative decentrate presso gli ipermercati, nonché ad altri lavoratori che svolgono la loro prestazione lavorativa su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, in orario spezzato, la cooperativa riconoscerà permessi retribuiti per visite specialistiche.
Tali permessi verranno accordati, su richiesta dell’interessato, nel caso in cui non sia obiettivamente possibile l’effettuazione delle visite di cui sopra fuori orario di lavoro, limitatamente al tempo necessario e comunque, per un massimo di 3 ore complessive annue di assenza dal lavoro, frazionabili in più soluzioni.
Nelle 3 ore di assenza dal lavoro, articolate anche su più visite, sarà compreso il tempo di trasferimento per recarsi alla visita stessa e/o per rientrare successivamente al lavoro.
77.2 Permessi aggiuntivi
In aggiunta a quanto sopra e con le stesse modalità di fruizione, spetteranno cumulativamente all’insieme dei lavoratori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, 200 ore annue di permessi retribuiti, da fruire con un massimo di 10 ore pro-capite, per le seguenti esigenze:
- Accertamenti sanitari urgenti e indifferibili (esclusi prelievi)
- Sedute ripetute per cure/interventi odontoiatrici
- Altre necessità urgenti ed indifferibili.
Per le lavoratrici gestanti, si farà riferimento a quanto previsto dalle specifiche norme di legge e dal Protocollo, Allegato 1, al presente contratto.
Le ore di permesso derivanti dal presente articolo, non utilizzate al 31/12 di ogni anno, verranno destinate agli interventi di cui agli artt. 3.3.1 e 6 del Protocollo sopra citato.
77.3 Alternative
In alternativa o ad esaurimento dei permessi di cui sopra, ai lavoratori che necessitano di prestazioni sanitarie, verrà assicurato:
- l’utilizzo di Ferie/ROL;
- l’utilizzo di permessi in recupero di precedenti prestazioni lavorative (BB);
- la riduzione, fino ad un massimo di mezz’ora, dell’intervallo per il pranzo.
Potranno altresì essere richieste riduzioni della prestazione lavorativa giornaliera, fino ad un massimo di 3 ore, da recuperare senza alcuna maggiorazione, secondo modalità da concordare preventivamente con il proprio responsabile.
Resta inteso che, per avere assicurato quanto previsto al presente art. 77, fatti salvi i casi di urgenza, il lavoratore interessato dovrà avvisare il proprio responsabile o, in assenza di questo, un suo sostituto con almeno una settimana di anticipo rispetto all’effettuazione della visita stessa, consegnando copia delle prenotazione che ne riporti gli estremi (giorno e ora dell’effettuazione della visita). In caso di non rilascio di prenotazione, il lavoratore dovrà presentare la certificazione dell’avvenuta visita, documentata come sopra, entro la giornata di lavoro successiva a quella in cui è stata effettuata la visita.