MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
(G.U. 10 novembre 2011, n. 262)

La Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, in esito all'adunanza del 4 ottobre 2011, ha deliberato l'ammissione al "Visto semplice" e conseguente registrazione, del comma 2 dell'articolo 2, del D.P.R 7 aprile 2011, n. 144:
"2. Presso il Ministero sono, altresì, individuati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno presso il Segretariato generale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".
Per completezza di informazione, si riporta pertanto il testo integrale del D.P.R. n. 144/2011, integrato con il comma 2 dell'articolo 2 in carattere corsivo, a suo tempo omesso nella pubblicazione del decreto, avvenuta il 25 agosto 2011 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 197.


Allegato


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011, n. 144.

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, commi 6 e 15;
Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo permanente;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 1.
Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è, altresì, articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.
2. Presso il Ministero sono, altresì, individuati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno presso il Segretariato generale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.
Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;
b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi per interventi di carattere intersettoriale;
c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di integrità e trasparenza;
e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;
g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;
h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonché la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;
m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo puo' avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.
3. Il Segretario generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero.
4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 4.
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica

1. La direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; programmazione delle attività, coordinamento operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato generale; servizi generali, amministrazione, logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base dell'attività di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

Art. 5.
Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali

1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonché alla raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; cura le attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della intranet; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.

Art. 6.
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

1. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni; attività giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 7.
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'articolo 5 e presidenza della Commissione di cui all'articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo speciale infortuni; attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternità; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 9.
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico - amministrativa degli enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime.

Art. 10.
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidità; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Art. 11.
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali

1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.

Art. 12.
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 13.
Direzione generale per l'attività ispettiva

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa, la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; attività derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attività di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.

Capo II
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 14.
Direzioni regionali e territoriali del lavoro

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.
3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:
a) programmazione e coordinamento delle attività operative;
b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
d) gestione amministrativa delle risorse umane;
e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;
g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.
5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:
a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
g) mediazione delle controversie di lavoro;
h) certificazione dei contratti di lavoro;
i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro.
7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali del lavoro è conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 15.
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Art. 16.
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate, sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo IV
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 17.
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139.
La sezione del controllo nell'adunanza del 7 luglio 2011, con deliberazione n. 13/2011/P ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione del comma 2 dell'articolo 2.