Tipologia: Avviso comune
Data firma: 28 luglio 2011
Parti: Ance, Ancpl-Legacoop, Federlavoro-Confcooperative, Psl-Agci, Aniem-Confapi, Claai Dir. Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Disciplina dell'attività professionale degli operatori dell'edilizia.
Ambito di applicazione, definizione delle attività e dei requisiti.
Responsabile tecnico e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Requisiti di onorabilità.
Requisiti di idoneità professionale del Responsabile tecnico.
Requisiti di capacità tecnico finanziaria.
Attuazione dell'art. 27 comma 1 bis) del Dlgs n. 81 in ordine alla Patente professionale a punti.
Patente professionale a punti.
Gestione della Patente professionale a punti.
Punteggio.
Decurtazione punteggio.
Sospensione della Patente.
Revoca della Patente.
Procedure di recupero dei punti.
Verifica della Patente.
Attività promozionali.
Fase transitoria.
Diritto di iscrizione.
Sanzioni.
Disposizioni finali.

Avviso comune

Roma, addì 28 luglio 2011 tra Associazione di categoria: Ance, Ancpl Legacoop, Federlavoro Confcooperative, Psl-Agci, Aniem Confapi, [Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani,] Claai Dir. Edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil

Visto l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 2007 n. 123 che prevede, in particolare, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro l'individuazione di criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
Visto l'art. 1 bis del citato articolo 27 che prevede, con riferimento al settore dell'edilizia, che il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizzi attraverso l'adozione e diffusione di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi e che tale strumento operi per mezzo di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Tenuto conto dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi cosi come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 6, comma 8, lett. g) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche; Tenuto conto che le parti sociali in epigrafe, nell'ambito della disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e più in particolare dell'attività professionale degli operatori dell'edilizia, ritengono opportuno rendere obbligatorio per ciascun soggetto che intende avviare un'attività imprenditoriale nel settore edile o che già è impegnato in tale attività lo strumento della c.d. "Patente a Punti edile".
Si conviene quanto segue:

Disciplina dell'attività professionale degli operatori dell'edilizia.
Nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'art. 117 della Costituzione, l'emanando decreto reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività professionale di operatore dell'edilizia.
L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. L'emanando decreto è volto ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Ambito di applicazione, definizione delle attività e dei requisiti.
Le disposizioni dell'emanando decreto interessano i soggetti che svolgono nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili del territorio nazionale le attività come di seguito rappresentate:
a) lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi,
interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS 2-A, OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7, OS8, OS 25 individuate dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Nelle more di attuazione dei sistemi di qualificazione stabiliti dai rispettivi settori produttivi, le relative disposizioni previste dall’emanando decreto si applicano a tutti i soggetti che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale.
Le attività di cui sopra sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa ai sensi della legislazione vigente e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b), oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera b).
Il lavoratore autonomo può avere come scopo l'esercizio delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla lettera b).
Lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) e b) da parte di operatori economici compresi i lavoratori autonomi è subordinato, all'iscrizione alla Camera di Commercio e al possesso di particolari requisiti che sono integrativi rispetto a quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 e dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.
Tali disposizioni si applicano anche nei confronti degli operatori economici comunitari e stranieri che svolgono le suddette attività esercitate nell'ambito del territorio nazionale.

Responsabile tecnico e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per lo svolgimento delle suddette attività è necessaria la designazione di almeno un responsabile tecnico che deve essere alternativamente il titolare dell'impresa, il rappresentante legale, nonché, con apposita delega, un consigliere di amministrazione, un accomandatario, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante, un dipendente, un associato in partecipazione, a cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.
Per gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA la funzione di responsabile è assolta dal direttore tecnico, salvo diversa determinazione. In presenza di più direttori tecnici il o i responsabili tecnici devono essere formalmente designati.
Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) è necessario altresì designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Nell'ipotesi di lavoro autonomo la funzione di responsabile tecnico è assolta dallo stesso lavoratore autonomo.
La designazione del responsabile tecnico, già in possesso dei requisiti prescritti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione si effettua all'atto di iscrizione alla Camera di Commercio competente per il territorio e contestualmente con apposita comunicazione alle casse edili competenti per il territorio.

Requisiti di onorabilità.
Gli operatori economici compresi i lavoratori autonomi e i responsabili tecnici devono possedere, all'atto dell'iscrizione alla Camera di Commercio, i requisiti di onorabilità, dimostrando l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 7 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, od una della cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Gli operatori economici compresi i lavoratori autonomi e i responsabili tecnici devono, altresì, dimostrare l'insussistenza di sentenze definitive di condanna o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale ovvero per i delitti di riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina e, per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale nonché di ogni altra causa di estinzione del reato o della pena.
Gli operatori economici compresi i lavoratori autonomi e i responsabili tecnici devono, infine, dimostrare l'insussistenza di sentenze definitive di condanna ad una pena detentiva superiore a due anni per reati connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 o la somma delle singole pene conseguenti a più reati connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 e comunque superiore a tre anni. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale nonché di ogni altra causa di estinzione del reato o della pena. Assenza di un provvedimento di revoca in capo al titolare di impresa e/o al rappresentante legale nei 24 mesi precedenti la richiesta di nuova patente a punti.
I suddetti requisiti possono essere dimostrati mediante atto di autocertificazione, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, da presentare in sede di iscrizione. Per la verifica del possesso dei requisiti attestati mediante autocertificazione, la sezione speciale dell'edilizia, sarà autorizzata mediante apposito decreto del Ministero di grazia e giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'emanando decreto.

Requisiti di idoneità professionale del Responsabile tecnico.
Fatto salvo quanto previsto per i lavoratori autonomi, ai fini della qualifica di responsabile tecnico è necessario possedere uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a. esercizio della professione da almeno due anni e iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con
specializzazione edilizia o al collegio dei geometri, con frequenza al corso di cui all'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;
b. laurea in ingegneria o architettura e frequenza ad un corso di apprendimento della durata di sessanta ore comprensive delle ore previste dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;
c. laurea tecnica e frequenza ad un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive delle ore previste dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;
d. laurea in archeologia o titolo specifico come previsto dalla legislazione per interventi nei beni culturali o laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico e frequenza ad un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive delle ore previste dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;
e. diploma universitario (laurea breve) di ingegneria o architettura e frequenza ad un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive delle ore previste dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;
f. diploma di maturità tecnica o professionale e frequenza ad un corso di apprendimento della durata di cento ore, comprensive delle ore previste dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;
g. esperienza lavorativa con qualifica di operaio specializzato o livello superiore per un periodo di quarantotto mesi negli ultimi sei anni, alle dipendenze di un'azienda del settore o nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa con l’affiancamento del responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante e frequenza ad un corso di apprendimento della durata di centocinquanta ore, comprensive delle ore previste dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Ad eccezione di quanto previsto per i lavoratori autonomi, ai fini della qualifica di responsabile tecnico è necessario altresì essere in possesso di attestazione da parte dei datori di lavori o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni.
I lavoratori autonomi ai fini della qualifica di responsabile tecnico, nel caso in cui non possiedono uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) devono dimostrare il possesso di attestazione di frequenza ad un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive delle ore previste dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Gli stessi lavoratori autonomi, nel caso in cui possiedono uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) devono dimostrare il possesso di attestazione di frequenza al corso di formazione di cui all'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.
I corsi di apprendimento, differenziati nella durata, nei contenuti e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare le seguenti materie:
a) urbanistica ed edilizia;
b) normativa tributaria;
c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori;
d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
e) normativa ambientale;
f) normativa tecnica;
g) tutela dei consumatori;
h) contrattualistica privata;
i) legislazione opere pubbliche;
1) organizzazione e gestione di impresa.
Al termine degli stessi dovrà essere sostenuto un apposito esame che, uno volta superato, consentirà di ottenere apposito attestato abilitativo.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e formazione professionale, nonché gli Enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settore edile sono abilitati allo svolgimento dei corsi ed al rilascio dei relativi attestati. La Sezione speciale dell'edilizia è competente al riconoscimento dei crediti pregressi, secondo criteri, modalità e progetti formativi stabiliti a livello nazionale dagli enti paritetici nazionali.
L'esame è demandato ad una commissione appositamente costituita presso l'ente bilaterale che ha svolto il corso, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ente bilaterale stesso nonché dei rappresentanti dei soggetti pubblici preposti a tali verifiche (INAIL, ASL, DPL).
Il possesso di attestati inerenti i corsi di formazione nelle citate materie costituisce credito formativo permanente che potrà essere valutato ai fini esonerativi degli stessi. Il possesso di attestati rilasciati ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, macrocodice ATECO F relativo alle costruzioni, e quelli rilasciati ai coordinatori per la sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i costituisce credito formativo permanente riconosciuto ai fini esonerativi dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fatto salvo il possesso dei requisiti di onorabilità, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto a coloro che hanno svolto, per un periodo non inferiore a due anni, funzioni di direttore tecnico ai sensi del regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito di attività svolte nel settore dell'edilizia.

Requisiti di capacità tecnico finanziaria.
All'atto dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia, ai fini dell'esercizio delle attività previste dall'emanando decreto ed in particolar modo a quelle riconducibili alla lettera a), deve essere dimostrato il possesso di attrezzatura tecnica per un valore minimo di 15.000 euro o capacità finanziaria documentata da intermediari finanziari ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico Bancario per un importo equivalente.
All'atto dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia, ai fini dell'esercizio delle attività previste dalla lettera b), deve, invece essere dimostrato il possesso di attrezzatura tecnica per un valore minimo di 7.500 euro o capacità finanziaria documentata per un importo equivalente.

Attuazione dell'art. 27 comma 1 bis) del Dlgs n. 81 in ordine alla Patente professionale a punti.
Nelle more di attuazione nei diversi settori produttivi di uno strumento di attribuzione e decurtazione del punteggio che operi nel rispetto delle modalità di cui agli articoli successivi, le disposizioni dell'emanando decreto si applicano nei confronti degli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi che svolgono le attività di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché dei soggetti che, nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, eseguono le lavorazioni riconducibili alle voci di tariffa del grande gruppo 3 nonché, per la gestione artigianato, anche del grande gruppo 4, di cui al D.M. 12 dicembre 2000.

Patente professionale a punti.
Il possesso dei requisiti in merito alla designazione del responsabile tecnico e della relativa idoneità professionale, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, delle cause di onorabilità ed, infine, della capacità tecnico finanziaria, verificati anche attraverso le casse edili competenti per il territorio comporta il rilascio da parte della Sezione speciale dell'edilizia, istituita presso la Camera di Commercio, ove ha sede e domicilio l'operatore economico, compreso il lavoratore autonomo, della patente professionale a punti, ai sensi dell'art. 27 comma 1 bis del D.Lgs. n 81/08 e s.m.i., costituisce elemento essenziale ai fini dell'esercizio delle attività edile. La sezione speciale dell'edilizia è costituita da:
- un rappresentante della camera di commercio
- un rappresentante dell'INAIL
- un rappresentante della ASL
- un rappresentante della DPL
- un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore edile;
- un rappresentante per ciascuna associazione datoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile.
La Sezione si avvale dell'apporto di un Comitato tecnico composto anche dai rappresentanti delle Casse edili territorialmente competenti costituite da una o più Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I criteri e le modalità di funzionamento della Sezione speciale dell'edilizia saranno oggetto di apposita convenzione stipulata tra Unioncamere e le parti sociali nazionali dell'edilizia, entro il termine dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'emanando decreto. La convenzione stabilirà, altresì, le modalità con le quali gli operatori economici potranno presentare eventuali ricorsi avverso la decurtazione del punteggio della patente.
La Sezione, sentite le casse edili competenti per il territorio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, rifiuta motivando o rilascia la Patente e ne dà comunicazione alla casse edili competenti per il territorio.
Decorso tale termine senza alcun provvedimento della predetta sezione, il richiedente potrà esercitare l'attività in via provvisoria sino al rilascio della patente, salvo sospenderla in caso di carenza dei requisiti in merito alla designazione del responsabile tecnico e della relativa idoneità professionale, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alle cause di onorabilità ed, infine, alla capacità tecnico finanziaria.
All'atto del rilascio della Patente al lavoratore autonomo, ai fini statistici ed informativi, la sezione speciale dell'edilizia comunica alla cassa edile territorialmente competente i dati anagrafici relativi al lavoratore autonomo stesso.
La trasformazione della forma o della ragione sociale di un'impresa o il conferimento di una impresa individuale in una s.r.l. unipersonale non comporta il rilascio di una nuova patente.
In nessun caso di operazioni societarie, anche conseguenti a procedure concorsuali, sarà possibile cedere o rilevare la patente.
La cessione/conferimento di una impresa individuale a seguito della morte del titolare, ad un'impresa costituita dagli eredi in forma societaria, non comporta il rilascio di una nuova patente, qualora la nuova società conservi la stessa struttura della precedente impresa.
Il sistema della Patente potrà costituire elemento preferenziale per l'aggiudicazione delle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

Gestione della Patente professionale a punti.
La gestione della Patente, che sarà regolata dalla convenzione stipulata tra Unioncamere e le parti sociali nazionali dell'edilizia, è affidata alla sezione speciale dell'edilizia, anche in collaborazione con la cassa edile competenti per il territorio, alle ASL, alle DPL e all'INAIL sulla base di informazioni e dati acquisiti anche attraverso una rete informatica appositamente predisposta a livello nazionale dall'Unioncamere, in collaborazione con la CNCE, che potrà essere integrata attraverso sistemi informatici predisposti a livello regionale.
Le detrazioni dei punti relativi ai controlli ispettivi in materia prevenzionistica sono demandate alla Sezione speciale dell'edilizia, su segnalazione della Asl e della DPL. Le detrazioni dei punti dovute agli infortuni, sono demandati alla Sezione speciale dell'edilizia, su segnalazione dell’Inail.
I suddetti Enti inseriranno i dati e le informazioni nella apposita procedura informatica per consentire alla Sezione speciale dell'edilizia i relativi aggiornamenti in tempo reale che devono essere comunicati dalla medesima sezione alle casse edili competenti per il territorio.
La gestione della patente da parte del sistema bilaterale comprende le attività relative alle informazioni del saldo punti; alle informazioni alla Sezione speciale dell'edilizia che siano rilevanti ai fini della sospensione o revoca della patente; all'organizzazione dei corsi per il recupero dei punti.
Il punteggio, comprensivo del valore attribuito inizialmente, verrà segnato in un apposito riquadro del Durc, che assume anche la funzione di attestato per la patente.
La mancata trasmissione alla Sezione speciale dell'edilizia della sentenza di condanna definitiva per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come di seguito elencate, entro 90 giorni dalla notifica, comporta una decurtazione del punteggio della patente pari a 10 punti.

Punteggio.
Fermo restando che alle imprese già costituite da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell'emanando decreto verranno attribuiti i valori rappresentati dalle successive lettere a), b), c), d), e), f) g), per gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi, all'atto di prima iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, vengono attribuiti alla Patente 25 punti.
Il punteggio, per le imprese di nuova costituzione, decorsi 12 mesi dal rilascio della patente, verrà rideterminato, anche tenendo conto di eventuali incrementi o decurtazioni di punti nel frattempo intervenuti, sulla base dell'organico medio annuo dalla cui base di computo devono essere esclusi i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché i lavoratori in prova, secondo il seguente punteggio:
a. in caso di lavoratore autonomo 25 punti;
b. in caso di imprese con organico medio annuo da 1 a 5 dipendenti, 35 punti;
c. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 5 e fino a 15 dipendenti, 40 punti;
d. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 15 e fino a 50 dipendenti, 45 punti;
e. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 50 dipendenti e fino a 100 dipendenti, 60 punti.
f. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 100 e fino a 200 dipendenti, 110=punti
g. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 200 dipendenti, 120 punti con la previsione di ulteriori 10 punti per ogni multiplo di 100 dipendenti.
Gli operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ottengono il seguente punteggio aggiuntivo: a. 2 punti per le imprese con una o più categorie con classifica fino alla seconda (artigiane, piccole imprese);
b. 3 punti per le imprese con una o più categorie con classifica dalla terza alla quarta (PMI);
c. 4 punti per le imprese con una o più categorie con classifica dalla quinta alla sesta (grandi imprese);
d. 5 punti per le imprese con una o più categorie con classifica dalla settima alla ottava (grandissime imprese);
e. 1 punto supplementare per ogni categoria per la quale è qualificata l'impresa.
Gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9001 rilasciata da istituto accreditato, in mancanza di attestazione di una qualificazione nei lavori pubblici da parte di una SOA, verrà attribuito il seguente punteggio:
a. 1 punto per le imprese con organico medio annuo da 1 a 50 dipendenti;
b. 2 punti per le imprese con organico medio annuo oltre i 50 dipendenti.
Trascorso un anno dal rilascio della patente, qualora non siano state commesse reiterate violazioni di cui all'allegato I dei D.Lgs. n. 81/08 e smi vengono accreditati annualmente i seguenti punti:
a. in caso di imprese con organico medio annuo da 1 a 5 dipendenti, 2 punti;
b. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 5 e fino a 15 dipendenti, 3 punti;
c. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 15 e fino a 50 dipendenti, 4 punti;
d. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 50 dipendenti e fino a 200 dipendenti, 5 punti.
e. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 200 dipendenti 6 punti.
In caso di lavoratore autonomo, trascorso un anno dal rilascio della patente, qualora non sia stata commessa nessuna violazione di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 e smi viene accreditato annualmente 1 punto.
L'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. e la relativa asseverazione definita con specifico accordo delle parti sociali nazionali da parte degli Organismi paritetici del settore edile in possesso dei requisiti stabiliti dalle parti sociali nazionali e che applicano le linee guida stabilite dalla CNCPT, o la certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro secondo il British Standard OHSAS 18001:2007 rilasciato da organismi accreditati comporta l'attribuzione di ulteriori 5 punti.
Il mantenimento dell'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione da parte dell'organismo paritetico o il mantenimento della certificazione secondo il British Standard OHSAS 18001:2007 darà diritto, per ciascun anno successivo, all'attribuzione del seguente punteggio:
a. in caso di imprese con organico medio annuo da 1 a 5 dipendenti, 1 punti;
b. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 5 e fino a 15 dipendenti, 2 punti;
c. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 15 e fino a 50 dipendenti, 3 punti.
d. in caso di imprese con organico medio annuo oltre 50 dipendenti e fino a 200 dipendenti, 4 punti;
e in caso di imprese con organico medio annuo oltre 200 dipendenti 5 punti.
Nella base di computo ai fini della determinazione dell'organico medio annuo devono essere inclusi tutti i lavoratori che operano in cantiere nonché quelli che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, effettuano accessi in cantiere, ivi compresi i lavoratori, anche con qualifica dirigenziale, riconducibili alle voci di tariffa 0724 e 0725 di cui all'art. 1 del D.M. 12 dicembre 2000.
L'adozione di buone prassi definite ai sensi dall'art. 2, co. 2 lett. v) del D.Lgs. n. 81/08 e smi o l'utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa a livello nazionale tra le parti sociali o gli Enti bilaterali e l'Inail dà diritto all'attribuzione di un punteggio stabilito, rispettivamente, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva permanente di cui all'art 6 del D.Lgs. n. 81/08 e smi, o del protocollo di intesa. La verifica del corretto adempimento è demandata agli organismi paritetici tecnicamente competenti così come previsto all'art. 51 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
L'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, comporta l'attribuzione di ulteriori 2 punti.

Decurtazione punteggio.
Il punteggio attribuito alla patente rilasciata agli operatori economici, esclusi i lavoratori autonomi, subisce una decurtazione a seguito della reiterazione di una o più violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., commesse successivamente al rilascio della patente.
Si considera reiterata la violazione della medesima disposizione o quella di una disposizione diversa avente la stessa indole così come individuate nell'allegato I del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., avvenuta nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata o di una violazione accertata con sentenza definitiva.
La decurtazione è operata alla patente a punti del solo soggetto direttamente impegnato con proprie risorse umane e materiali, nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione.
Nell'ambito di svolgimento delle attività di cui all'emanando decreto, qualora concorrano nel medesimo accertamento più violazioni reiterate fra quelle indicate all'allegato I del D.Lgs. n. 81/08, il punteggio attribuito alla patente sarà ridotto in misura pari al punteggio relativo alla violazione più grave.
La riduzione del punteggio si articola come di seguito:
a. Per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
b. Per la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
c. Per la mancata formazione ed addestramento del personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantiere, il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a =2 punti;
d. Per la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
e. Per la mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
f. Per la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
g. Per la mancanza di protezioni verso il vuoto il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
h. Per la mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
i. Per i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
j. Per la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
k. Per la mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti;
1. Per la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto il punteggio attribuito alla patente subisce una riduzione pari a 2 punti.
In caso di violazione ottemperata nei termini prescrizionali impartiti dall'organo accertatore, la decurtazione del punteggio prevista dal precedente capoverso è ridotta nella misura pari ad 1 punto.
In caso di infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di reiterata violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'allegato I del D.Lgs n. 81/08 precedente e che comporti una o più lesioni personali punite, ai sensi dell'art. 590, comma 1, del codice penale, con sentenza di condanna definitiva il punteggio attribuito alla patente subisce una ulteriore riduzione pari a 2 punti.
In caso di infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di reiterata violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 81/08 e smi e che comporti una o più lesioni gravi punite, ai sensi dell'art. 590, comma 3, del codice penale, con sentenza di condanna definitiva il punteggio attribuito alla patente subisce una ulteriore riduzione pari a 4 punti.
In caso d'infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di reiterata violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 81/08 e smi e che comporti una o più lesioni gravissime punite, ai sensi dell'art. 590, comma 3 del codice penale, con sentenza di condanna definitiva il punteggio attribuito alla patente subisce una ulteriore riduzione pari a 6 punti.
In caso di uno o più infortuni mortali di lavoratori dipendenti dell'impresa, occorsi a seguito di reiterata violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cu all'allegato I del D.Lgs. n. 81/08 e smi, punito, ai sensi dell'art. 589, comma 2, del codice penale, con sentenza di condanna definitiva alla pena della reclusione il punteggio attribuito alla patente subisce una ulteriore riduzione pari a 10 punti.
Nel caso di violazione per l'impiego, sul luogo di lavoro, di un lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria, oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata o accertata con sentenza definitiva, il punteggio attribuito alla patente subisce una decurtazione pari a 3 punti.
Nel caso di superamento della soglia del 20%, per ogni lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria, il punteggio attribuito alla patente subisce una ulteriore riduzione pari a 2 punti.
Il punteggio della patente rilasciata ai concorrenti raggruppati in associazione temporanea di tipo orizzontale o ai singoli consorziati, di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/06, è decurtato in proporzione alle quote di partecipazione salvo la dimostrazione di una differente responsabilità. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale la decurtazione è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. Nella realizzazione di opere affidate a consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, a consorzi tra imprese artigiane e a consorzi stabili, di cui agli artt. 34 e 36 del D.Lgs. n. 163/06, la decurtazione dei punti è esercitata alla patente a punti del soggetto indicato quale esecutore.
Qualora, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, le imprese riunite dopo l'aggiudicazione abbiano costituito tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, la decurtazione è effettuata esclusivamente sulla patente rilasciata alla stessa società all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese.
La decurtazione conseguente ad infortuni, come sopra rappresentata, è operata alla patente a punti dell'impresa direttamente impegnata con proprie risorse umane e materiali, nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione, anche in caso di infortunio occorso al lavoratore somministrato o distaccato.
Il punteggio alla patente rilasciata ai lavoratori autonomi subisce una decurtazione per le seguenti violazioni oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperate o accertate con sentenza definitiva:
a. Per il mancato utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. subisce una riduzione pari a 2 punti;
b. Per la mancata dotazione o utilizzo di dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. subisce una riduzione pari a 2 punti.
c. Per la mancata formazione e idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. subisce una riduzione pari a 2 punti.

Sospensione della Patente.
La sezione speciale dell'edilizia dispone la sospensione della Patente qualora venga a mancare, successivamente al rilascio della stessa, almeno uno dei citati requisiti relativi alla designazione dei responsabile tecnico, alle cause di onorabilità, all'idoneità professionale del responsabile tecnico e alla capacità tecnico finanziaria. La mancata comunicazione della perdita di uno dei requisiti, entro 30 giorni lavorativi dal loro verificarsi, comporta comunque la sospensione della patente ed una decurtazione del punteggio pari a 10 punti.
Il periodo di sospensione è pari alla durata del tempo necessario per produrre il requisito mancante. La sospensione decorre trascorso il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione qualora l'operatore economico, compreso il lavoratore autonomo, non provveda a produrre il requisito mancante.
Durante la sospensione, gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi, sono interdetti alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, alla partecipazione a gare e, nell'ambito privato, anche all'esecuzione di nuovi lavori edili o di ingegneria civile.
L'esercizio delle attività di cui all'emanando decreto relativamente ai lavori in corso in mancanza del responsabile tecnico può proseguire per un periodo non superiore a 30 giorni trascorsi i quali ci sarà l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione. La ripresa dei lavori potrà avvenire solo a seguito della designazione e comunicazione alla sezione speciale dell'edilizia ed alla cassa edile territoriale del nominativo di un nuovo responsabile tecnico.
Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 55 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi hanno l'obbligo di comunicare alla sezione speciale dell'edilizia ed alle casse edili competenti per il territorio entro 30 giorni dal loro verificarsi, la perdita dei requisito relativo alla designazione del responsabile del servizio dì prevenzione e protezione.
La sospensione della patente a punti è causa ostativa per l'ammissione alle gare pubbliche di appalti di lavori ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. e) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Revoca della Patente.
Ad esaurimento dei punti la sezione speciale dell'edilizia anche su segnalazione delle Casse edili competenti per il territorio revoca la Patente. Durante il periodo di revoca gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi non possono: a) partecipare o essere ammessi alle gare pubbliche di appalti di lavori ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163 e s.m.i. e contrattare con le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 comma 33 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, salvo quanto previsto all'art. 135, co. 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i; b) avviare né proseguire attività per i lavori non riconducibili alla precedente lett. a), fatto salvo il caso in cui i lavori già avviati sono superiori al 75% dei valore del contratto. In quest'ultimo caso, qualora nell'esecuzione di tali attività residue dovessero riproporsi le condizioni per una nuova detrazione dei punti, questi verranno decurtati dall'eventuale, successivo rinnovo della patente.
Trascorsi 24 mesi dalla revoca gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno ripetere interamente la procedura per la designazione del responsabile tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e tecnico finanziari oltre a frequentare, anche durante i predetti 24 mesi, un apposito corso della durata di 120 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro. Al termine del corso dovrà essere effettuata, dalla sezione speciale dell'edilizia una verifica finale di apprendimento. L'esito positivo della stessa consentirà di ottenere una nuova patente.
Gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile sono abilitati allo svolgimento dei corsi secondo criteri, modalità e progetti formativi stabiliti a livello nazionale dagli enti paritetici nazionali. Con riferimento ai soli lavoratori autonomi, i corsi potranno essere svolti anche presso le organizzazioni che li rappresentano.
Nel caso di esecuzione di lavori privati in conto proprio o per conto di terzi svolti in qualsiasi forma di associazione tra i soggetti di cui all'emanando decreto, la revoca, nella circostanza in cui i lavori già avviati non siano superiori al 75% del valore dell'intera opera o del contratto, disposta a carico di uno dei partecipanti non impedisce lo svolgimento dei lavori stessi purché eseguito dagli altri partecipanti.

Procedure di recupero dei punti.
Il datore di lavoro o, per suo conto, il responsabile tecnico o il direttore tecnico designato dovrà partecipare agli specifici corsi di formazione, curati dagli enti bilaterali del settore edile sulla base di progetti predisposti a livello nazionale dai rispettivi enti bilaterali, per consentire agli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi il recupero dei punti persi durante l'esercizio dell'attività edile. Tenuto conto della durata del corso frequentato, i punti recuperati saranno determinati secondo criteri stabiliti con apposito regolamento stabilito dalle parti sociali nazionali competenti.
Tale procedura di recupero dei punti può essere attivata qualora la decurtazione ha interessato il sessanta per cento del punteggio iniziale.
I corsi di formazione hanno durata pari al corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione nell'ipotesi che la decurtazione abbia interessato tra il 60 all'80 % del punteggio iniziale. Qualora la decurtazione abbia interessato un punteggio superiore all'80 %, la durata del corso è quella prevista dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione diverso dal datore di lavoro, la cui durata è stabilita dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Verifica della Patente.
Ogni 3 anni la Sezione speciale dell'edilizia, in collaborazione con le casse edili competenti per il territorio, effettuerà la verifica dei requisiti relativi alla designazione del responsabile tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché alle cause di onorabilità, all'idoneità professionale del responsabile tecnico e alla capacità tecnico finanziaria. Con riferimento al requisito di cui alla capacità tecnico finanziaria la verifica deve accertare il mantenimento o la sussistenza delle condizioni precedentemente rilevate.
La verifica triennale del requisito di onorabilità deve accertare l'insussistenza dei reati commessi successivamente alla pubblicazione dell'emanando decreto.
Per gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi, iscritti alla camera di commercio successivamente alla data di pubblicazione dell'emanando decreto, la verifica di cui sopra dovrà accertare la sussistenza dei requisiti di onorabilità anche con riguardo al periodo precedente alla pubblicazione dell'emanando decreto.
Con riferimento alle imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, in caso di variazione superiore al 60% dall'ultima base di computo comunicata, gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi, possono presentare istanza di aggiornamento del punteggio attribuito inizialmente alla patente, previo versamento dell'importo di euro cinquecento.
Nel caso di imprese con organico medio annuo oltre i 200 dipendenti, l'istanza di aggiornamento potrà essere richiesta per ogni incremento occupazionale pari ad un multiplo di 100 dipendenti.

Attività promozionali.
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con propria deliberazione stabilisce l'entità delle riduzioni del contributo in funzione del punteggio della patente che gli operatori economici devono versare qualora intendano partecipare a procedure di gara attivate dalle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatoli, di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. n. 163/06.

Fase transitoria.
Gli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi, che alla data di pubblicazione dell'emanando decreto sono già iscritti alla Camera di commercio e posseggono l'attestazione SOA viene rilasciata la Patente, purché siano in regola con i requisiti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva ai sensi del D.M. 24 Ottobre 2007.
Diversamente, agli operatori economici, compresi i lavoratori autonomi, che alla data di pubblicazione dell'emanando decreto sono già iscritti alla Camera di commercio e non posseggono l'attestazione SOA, viene rilasciata la Patente, purché siano in possesso del requisito relativo alla designazione del responsabile tecnico e siano i regola con i requisiti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
La qualifica di responsabile tecnico può essere attribuita al titolare dell'impresa o al suo legale rappresentante pro tempore in carica da almeno 24 mesi o a colui il quale abbia esercitato tali funzioni per almeno 24 mesi, anche in deroga a quanto previsto dai requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, fatto salvo quanto stabilito in merito alla verifica triennale del requisito di onorabilità che deve accertare l'insussistenza dei reati commessi successivamente alla pubblicazione dell'emanando decreto. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita al lavoratore autonomo il quale abbia esercitato l'attività per almeno 12 mesi, anche in deroga a quanto previsto dai requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, fatto salvo quanto stabilito in merito alla verifica triennale del requisito di onorabilità che deve accertare l'insussistenza dei reati commessi successivamente alla pubblicazione dell'emanando decreto.

Diritto di iscrizione.
Il diritto di prima iscrizione è determinato in euro cinquecento e dovrà essere versato alla sezione speciale dell'edilizia, all'atto della richiesta della patente.

Sanzioni.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle attività di cui all'emanando decreto senza la patente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati e con la confisca delle attrezzature impiegate.
Un contributo annuale pari al 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni cui è destinato ai sistemi paritetici per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di apprendimento.
Il committente o il responsabile dei lavori di cui all'art. 89 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è il soggetto responsabile del controllo del possesso della Patente. In caso di affidamento delle attività oggetto dell'emanando decreto a soggetti non in possesso della patente, il committente o il responsabile dei lavori è punito con la sanzione di cui all'art. 157, co. 1, lett. b).
In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nei confronti dell'appaltatore nell'affidamento dei lavori.
Il committente o il responsabile dei lavori, nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo comunque denominato anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, oppure di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto il documento unico di regolarità contributiva e la patente. In assenza di tale documentazione prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
L'azzeramento del punteggio della patente è causa ostativa al rilascio del Durc, ad eccezione di quello connesso ai pagamenti di attività relative a lavori effettuati prima dell'adozione del provvedimento di revoca della patente.

Disposizioni finali.
Le disposizioni dell'emanando decreto entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, il sistema della patente a punti entrerà in vigore sperimentalmente per un periodo pari ad un anno durante il quale il sistema di accredito e decurtazione non produrranno alcun effetto. Entro tale periodo il Ministero del Lavoro a seguito di Avviso comune stipulato dai soggetti istituzionali che hanno competenza in materia di tutela e salute sui luoghi di lavoro e le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale, apporterà le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie per garantire efficacia allo strumento.
A tal fine, su richiesta di ciascuna delle parti di seguito elencate, e comunque di regola ogni 3 mesi è convocata un'apposita commissione come di seguito rappresentata:
- Un rappresentante dell'Unioncamere;
- Un rappresentante del Ministero del Lavoro;
- Un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore edile;
- Un rappresentante per ciascuna associazione datoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile.