DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

30 novembre 2007

(in Suppl. ordinario n. 12 alla Gazz. Uff., 16 gennaio, n. 13). -

 

Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare.
 


 

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della Guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);
Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il Regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 318 recante disposizioni sui titoli professionali marittimi;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 integrato con le modifiche del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto l'art. 65, comma 4 lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) recante «Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca ed alla tutela dell'occupazione del personale marittimo che disciplina i marittimi in possesso del titolo professionale di padrone marittimo di 1ª classe e di 2ª classe»;
Visti il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; il decreto ministeriale 4 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso antincendio di base ed avanzato, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A., il decreto direttoriale 19 giugno 2001 istitutivo del corso Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (P.S.S.R,) il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del corso di addestramento Radar ARPA - Bridge Team Work - ricerca e salvataggio, il decreto direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni concernente il rilascio dell'attestato di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid) a bordo delle navi mercantili;
Visto l'art. 1, comma 1 punti 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 il quale definisce la navigazione costiera;
Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1997 del Ministero della salute con il quale sono stati istituiti i certificati di Primo soccorso sanitario (First Aid) e quello di Assistenza medica (Medical care);
Visti i decreti direttoriali 30 dicembre 2004 con i quali vengono istituiti i libretti di addestramento pratico per gli allievi ufficiali di coperta e di macchina nonche' per il comune di guardia di macchina e coperta;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente l'ampliamento e la modifica dell'obbligo scolastico e della formazione scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 concernente il Regolamento in materia di obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006);
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 recante il Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali per il diporto;
Visto il provvedimento della Conferenza Unificata 16 marzo 2006 relativo all'Accordo-ponte tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano le province, i comuni e le comunità montane a norma dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico professionali relativi a nuove figure professionali di riferimento nel settore «Trasporti»;
Considerato che dalla prima applicazione la Convenzione STCW e' stata piu' volte emendata comportando ulteriori modifiche all'addestramento della gente di mare e ritenuta la necessità di rivedere i requisiti di accesso alle abilitazioni professionali marittime in virtu' della nuova riforma scolastica; di elevare lo standard di addestramento della gente di mare e di uniformare le abilitazioni di coperta e di macchina con quelle previste dalla Convenzione STCW e di provvedere all'aggiornamento dei programmi di esame per le varie abilitazioni;
Visto l'art. n. 123 del Codice della Navigazione, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30;
 

 

 


TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.1
(Norme generali)

 


1. Il presente decreto si applica ai marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare che intendono imbarcare su navi mercantili nazionali ai sensi dell'articolo 115 del Codice della Navigazione.

 


Art.2
(Qualifiche ed abilitazioni di coperta e di macchina)

1. Nell'ambito delle qualifiche di coperta e di macchina per i marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare sono istituite le qualifiche di
a) Allievo Ufficiale di coperta;
b) Allievo Ufficiale di macchina.
2. Le abilitazioni di coperta per i marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare sono:
a) Ufficiale di navigazione;
b) Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri;
c) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT;
d) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
e) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
f) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
g) Comandante su navi che compiono viaggi costieri;
h) Comune di guardia in coperta.
3. Le abilitazioni di macchina per i marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare sono:
a) Ufficiale di macchina;
b) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
c) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
d) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
e) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
f) Comune di guardia in macchina.
 

TITOLO II
Qualifiche e abilitazioni di coperta
Art.3
(Allievo ufficiale di coperta)

 


1. L'Allievo ufficiale di coperta coadiuva gli ufficiali di navigazione nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto 18 anni di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche, conseguita presso università legalmente riconosciute ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui al comma 3.
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, deve aver completato con esito positivo il modulo di allineamento di 500 ore totali finalizzato ad integrare le competenze specifiche di settore di cui all'allegato A) del presente decreto.
Tale modulo, potrà essere svolto presso poli formativi accreditati dalle Regioni o presso gli istituti tecnici nautici che avranno ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di tale modulo dal Ministero dei trasporti oppure potrà essere collegato anche al percorso IFTS specifico di settore di cui al provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006.
4. All'Allievo Ufficiale di coperta al momento dell'imbarco viene rilasciato, da parte della compagnia di navigazione, un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal decreto direttoriale 30 dicembre 2004 ai sensi della Regola II/ 1 punto 2.2 della Convenzione STCW e della Sezione A/II/ 1 del Codice STCW.
 

Art.4
(Ufficiale di navigazione)

 


1. L'Ufficiale di navigazione imbarca in qualità di ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilità di una guardia in navigazione a bordo di navi senza limiti riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della qualifica di Allievo ufficiale di coperta;
b) avere effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'Ufficiale di navigazione di cui alla sezione A-II/ 1 del Codice STCW a livello operativo. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento di cui all'articolo 3 comma 4;
c) avere frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar osservatore normale, radar A.R.P.A. presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
d) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto b), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/ 1 del Codice STCW, a livello operativo.
3. Qualora l'Ufficiale di navigazione sia addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo dovrà essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi delle regole IV/ 1 paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW.
 

 

Art.5
(Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che effettuano viaggi costieri) (1)

 

1. L'Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri imbarca in qualità di ufficiale di coperta o di Primo ufficiale ed assume la responsabilità di una guardia in navigazione su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che compiono navigazione costiera come definita dall'articolo 1, comma 1 punti 37 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole di prima categoria della gente di mare;
b) avere compiuto 18 anni di età;
e) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo indirizzo nautico o marittimo ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo;
d) avere effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione;
e) avere frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar osservatore normale, radar A.R.P.A. presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
f) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/3 del Codice STCW.
4. Qualora l'Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri sia addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo dovrà essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi delle regole IV/ 1 paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW.
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 13, comma 1, del D.M. 6 settembre 2011.
 

 

Art.6
(Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT)

 


2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A (1);
e) avere effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione a bordo di navi di stazza pari o superiore a 3000 GT a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione;
d) avere frequentato con esito favorevole i corsi richiesti dalla abilitazione di ufficiale di navigazione e il corso di addestramento Radar A.R.P.A. Bridge Team Work - Ricerca e Salvataggio conseguito presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso del certificato di assistenza medica (Medical Care) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
e) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del Codice STCW, a livello direttivo.
Ovvero
a) essere in possesso dell'abilitazione di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT nonche' di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche, conseguita presso università legalmente riconosciuta.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 2, del D.M. 6 settembre 2011.
 

Art.7
(Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT)

 


1. Il Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT imbarca con tale abilitazione su navi aventi una stazza fino a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A (1);
c) avere effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione a bordo di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione;
d) avere frequentato con esito favorevole i corsi richiesti dalla abilitazione di ufficiale di navigazione e il corso di addestramento Radar A.R.P.A Bridge Team Work - Ricerca e Salvataggio conseguito presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso del certificato di assistenza medica (Medical Care) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
e) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del Codice STCW, a livello direttivo.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 6 settembre 2011.
 

 

Art.8
(Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT)
 

 

1. Il Comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A (1);
e) avere effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Primo ufficiale a bordo di navi di stazza pari o superiore a 3000 GT a livello direttivo risultanti dal libretto di navigazione.
Ovvero
a) essere in possesso dell'abilitazione di Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT nonche' di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A (2);
b) avere effettuato 24 mesi di navigazione a bordo di navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, di cui 12 mesi in qualità Primo Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 4, del D.M. 6 settembre 2011.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 5, del D.M. 6 settembre 2011 e successivamente dall'articolo 1 del D.M. 7 novembre 2011.
 

 

Art.9
(Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT)



1. Il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A (1);
c) avere effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di Primo ufficiale di coperta a bordo di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT a livello direttivo risultanti dal libretto di navigazione.
Ovvero
a) essere in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT nonche' un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A (2);
b) avere effettuato 6 mesi di navigazione con tale abilitazione a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 6, del D.M. 6 settembre 2011.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 7, del D.M. 6 settembre 2011 e successivamente dall'articolo 1 del D.M. 7 novembre 2011.
 

 

Art.10
(Comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che effettuano viaggi costieri) (1)

 


1. Il Comandante su navi che compiono viaggi costieri assume il comando di navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono navigazione costiera come definita dall'articolo 1, comma 1 punti 37 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Comandante su navi che compiono viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri;
b) avere compiuto 20 anni;
c) essere in possesso di apposita certificazione rilasciata ai sensi delle Regole IV/ 1 paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW per il servizio connesso alle comunicazioni di bordo rilasciato o riconosciuto dal Ministero delle comunicazioni, ed essere in possesso della certificazione di assistenza medica (Medical Care) rilasciata dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
d) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale su navi di stazza inferiore a 500 GT, che compiono navigazione costiera come definita dall'art. 1, comma 1, punti 37) e 39) del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, risultanti dal libretto di navigazione (2).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 13, comma 8, del D.M. 6 settembre 2011.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 9, del D.M. 6 settembre 2011.
 

Art.11
(Comune di guardia di coperta)

 

1. Il Comune di guardia di coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione con una qualifica di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire l'abilitazione di Comune di guardia di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere compiuto 16 anni di età;
c) essere in regola con l'obbligo scolastico;
d) avere effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW a livello di supporto. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, ai sensi del decreto direttoriale 30 dicembre 2004 rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
e) avere frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali(P.S.S.R.) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso della certificazione di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del decreto direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni;
f) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW, a livello di supporto.
 

 

TITOLO III
Qualifiche e abilitazioni di macchina
Art.12
(Allievo ufficiale di macchina)

 

 


1. L'Allievo Ufficiale di macchina coadiuva gli ufficiali di macchina nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 Kw.
2. Per conseguire la qualifica di Allievo Ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) Aver compiuto 18 anni;
c) Essere in possesso di un diploma scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui al comma 3.
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, deve aver completato con esito positivo il modulo di allineamento di 500 ore totali finalizzato ad integrare le competenze specifiche di settore di cui all'allegato A) del presente decreto.
Tale modulo, potrà essere svolto presso poli formativi accreditati dalle Regioni o presso gli istituti tecnici nautici che avranno ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di tale modulo dal Ministero dei trasporti oppure potrà essere collegato anche al percorso IFTS specifico di settore di cui al provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006
4. All'Allievo Ufficiale di macchina al momento dell'imbarco viene rilasciato, da parte della compagnia di navigazione, un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal decreto direttoriale 30 dicembre 2004 ai sensi della Regola III/ 1 punto 2.2 della Convenzione STCW e della Sezione A/III/1 del Codice STCW.
 

 

Art.13
(Ufficiale di macchina)

 

 


1. L'Ufficiale di macchina imbarca come ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilità di una guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) Essere in possesso della qualifica di Allievo Ufficiale di macchina;
b) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del Codice STCW a livello operativo risultanti dal libretto di addestramento di cui all'articolo 12, comma 4;
e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso di una certificazione di primo soccorso sanitario rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1997;
d) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto b), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'Ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del Codice STCW, a livello operativo.
 

 

Art.14
(Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw)

 

 


1. Il Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw imbarca con tale abilitazione a bordo di navi aventi un apparato motore principale di qualsiasi propulsione.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di macchina;
b) avere effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina a bordo di navi con apparato di propulsione principale pari o superiore a 3000 Kw a livello operativo, risultanti dal libretto di navigazione;
c) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto b), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del Codice STCW, a livello direttivo.
Ovvero
a) essere in possesso del certificato di Direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw.
 

 

Art.15
(Primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw)

 

 


1. Il Primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw imbarca con tale qualifica a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione fino a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di macchina;
b) avere effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina a bordo di navi con apparato di propulsione principale fino a 3000 Kw a livello operativo, risultanti dal libretto di navigazione;
c) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto b), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del Codice STCW, a livello direttivo.
 

 

Art.16
(Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw)

 

 

1. Il Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw imbarca a bordo di navi aventi un apparato motore principale con qualsiasi potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiori a 3000 Kw;
b) avere effettuato 18 mesi di navigazione di cui 12 in qualità di Primo Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 Kw a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione.
Ovvero
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
b) avere effettuato 18 mesi di navigazione con tale abilitazione a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione, di cui 12 in qualità di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw.
 

 

Art.17
(Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw)

 


1. II Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw imbarca con tale qualifica a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione fino a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
b) avere effettuato 30 mesi di navigazione in servizio di macchina in qualità di Primo ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione fino a 3000 Kw, risultanti dal libretto di navigazione.
Ovvero
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
b) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione (1) .
(1) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 10, del D.M. 6 settembre 2011 e successivamente dall'articolo 1 del D.M. 7 novembre 2011.
 

 

Art.18
(Comune di guardia in macchina)

 

 


1. Il Comune di guardia in macchina puo' prendere parte al servizio di guardia con una qualifica di macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 kw.
2. Per conseguire l'abilitazione di Comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere compiuto 18 anni di età;
c) essere in regola con l'obbligo scolastico;
d) avere effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW a livello di supporto. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, ai sensi del decreto direttoriale 30 dicembre 2004 rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
e) avere frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali e (P.S.S.R.), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso della certificazione di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del decreto direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni;
f) avere sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW, a livello supporto.
 

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.19
(norme transitorie)

 


1. Le abilitazioni di Comandante fino a 5000 tonnellate e di Comandante fino a 7000 tonnellate di cui all'articolo 65 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute valide.
2.I marittimi in possesso dell'abilitazione di cui al comma 1, in fase di rinnovo del certificato e comunque entro e non oltre tre mesi dalla scadenza dello stesso, devono aver frequentato con esito favorevole i corsi richiesti dalla abilitazione di ufficiale di navigazione di grado inferiore al primo e dall'abilitazione di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti.
 

 

Art.20
(Equipollenza abilitazioni)

 


1. All'entrata in vigore del presente decreto, i marittimi in possesso delle abilitazioni previste dall'allegato 2 al decreto ministeriale 5 ottobre 2000 come modificato dall' Allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, per conseguire l'abilitazione superiore devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel presente decreto.
2. All'entrata in vigore del presente decreto, i marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 devono conseguire gli attestati di frequenza ai corsi di addestramento professionale richiesti per l'abilitazione corrispondente.
3. I marittimi in possesso del titolo professionale di Allievo capitano di lungo corso (articolo 251 del Regolamento al Codice della Navigazione) e Allievo capitano di macchina (articolo 268 del Regolamento al Codice della Navigazione) conseguono automaticamente le qualifiche corrispondenti di Allievo ufficiale di coperta ed Allievo ufficiale di macchina.
4. I marittimi in possesso delle abilitazioni previste dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000 devono chiedere la conversione delle abilitazioni di seguito riportate nei diciotto mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto:
a) all'Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera b);
b) all'Ufficiale di navigazione di II classe di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera b);
c) all'Ufficiale di navigazione di III classe di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 5 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito di cui al comma 2 lettera d);
d) al Capitano di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 6 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera c);
e) al Capitano di II classe di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera c);
f) al Comandante di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5
ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera c);
g) al Comandante di II classe di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 9 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera c);
h) al Comandante di III classe di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Comandante su navi che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 10 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera d);
i) al Comandante di IV classe di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Comandante su navi che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 10 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera d);
j) al Comune di guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Comune di guardia di coperta di cui all'articolo 11 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera d);
k) all' Ufficiale di macchina di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Ufficiale di macchina di cui all'articolo 13 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera b);
l) al Capitano di macchina di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw di cui all'articolo 14 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera b);
m) al Capitano di macchina di II classe di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw di cui all'articolo 15 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera b);
n) al Direttore di macchina cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw di cui all'articolo 16 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera b);
o) al Direttore di macchina di II classe di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw classe di cui all'articolo 17 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera b);
p) al Comune di guardia in macchina di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 verrà rilasciato il certificato di Comune di guardia in macchina di cui all'articolo 18 del presente decreto se in possesso dei requisiti in esso contenuti tranne il requisito richiesto al comma 2, lettera d).
 

Art.21
(Accesso alle abilitazioni previste per il diporto)

 


1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 i marittimi in possesso di una abilitazione marittima di cui al citato articolo possono accedere alle qualifiche equipollenti previste per la navigazione su unità da diporto.
2. I marittimi in possesso dell'abilitazione professionale STCW di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT e di Ufficiale di navigazione di grado inferiore al primo che intendano condurre unità da diporto dotate di propulsione velica, devono sostenere un esame teorico pratico sulla conduzione velica secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti.
3. I marittimi in possesso dei titoli professionali di Comandante del diporto e di Direttore di macchina del diporto accedono alle abilitazioni rispettivamente di Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del presente decreto e di Ufficiale di macchina di cui all'articolo 13 del presente decreto.
 

 

Art.22
(norme abrogate)

 


1. Il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sono abrogati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

 

All.1
Allegato A
(Articoli 3 e 12, comma 3)
Omissis.